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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | PROVVEDIMENTO 30 maggio 2006 |  | Programma-obiettivo,   per  l'anno  2006,  per  la  promozione  della presenza  femminile  nei  livelli,  nei  ruoli  e  nelle posizioni di responsabilita'    all'interno    delle    organizzazioni,   per   il consolidamento  di  imprese  femminili,  per la creazione di progetti integrati di rete. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE del Comitato nazionale di parita'
 e pari opportunita' nel lavoro
 
 Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del  18 luglio 2000, concernente «Disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e dei consiglieri di parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
 Visto  in  particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2,  primo  comma,  della  legge  10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede  che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno  i  datori  di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale   accreditati,   le   associazioni,  le  organizzazioni sindacali  nazionali  e territoriali, possono richiedere al Ministero del  lavoro  e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale  o  parziale  di  oneri  finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;
 Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica  l'art.  6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel quale  si  stabilisce  che  il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni  anno  un  programma-obiettivo  nel  quale  vengano  indicate le tipologie  di  progetti  di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;
 Visto  il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle  modalita' di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parita' uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;
 Considerato   che   le   caratteristiche   del  programma-obiettivo riguardano:
 un  investimento  qualitativo  su  un  numero  piu'  limitato  di progetti di azioni positive;
 la  ripresa  di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni  rivolte  alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;
 la  promozione  di  azioni  positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;
 Considerato  che  per  quanto riguarda gli aspetti di qualita' e la necessaria  ottica  di  genere e' necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparita' al fine di eliminarli per favorire la permanenza,  il  consolidamento  e  l'avanzamento professionale delle donne attraverso:
 azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;
 azioni intensive che continuino nel tempo;
 azioni   innovative  rispetto  agli  obiettivi  che  si  vogliono perseguire;
 Il  Comitato  nazionale  di  parita' e pari opportunita' nel lavoro formula:
 per  il  2006  il  programma-obiettivo  «Per  la promozione della presenza  femminile  nei  livelli,  nei  ruoli  e  nelle posizioni di responsabilita'    all'interno    delle    organizzazioni,   per   il consolidamento  di  imprese  femminili,  per la creazione di progetti integrati di rete».
 Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
 1. promuovere,  al  proprio  interno, la presenza delle donne nei ruoli   di   vertice   e   decisionali   mediante,   ad  esempio,  la sperimentazione  di  buone  prassi  e  la  realizzazione di specifici percorsi formativi, volti all'acquisizione di competenze dirigenziali e/o di responsabilita';
 2. modificare   in  un'ottica  di  parita'  e  pari  opportunita' l'organizzazione del lavoro sperimentando e attuando azioni integrate di:
 conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
 superamento della discriminazione di genere;
 riduzione del differenziale retributivo tra donne e uomini;
 progressione di carriera.
 I   progetti   dovranno   prevedere   almeno   due   delle   azioni sopraelencate.
 3. sostenere iniziative delle imprese atte a:
 a) stabilizzare,   al   loro   interno,   l'occupazione   delle lavoratrici  atipiche,  favorendone  la  crescita professionale anche attraverso   percorsi  formativi  qualificanti  e  rilevamento  delle competenze;
 b) agevolare   il   reinserimento   lavorativo   di  donne  con qualifiche  medie  e basse uscite dal mercato del lavoro a seguito di maternita',  attraverso azioni di selezione, formazione, orientamento e accompagnamento;
 4. consolidare  imprese  a  titolarita'  e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:
 studi  di  fattibilita'  per  lo  sviluppo  di  nuovi prodotti, servizi e mercati;
 azioni  di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;
 formazione  altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
 iniziative  tra  piu'  imprese  femminili per la promozione dei propri  prodotti/servizi  anche  attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto;
 5. promuovere  la  qualita'  della vita personale e professionale anche   attraverso  la  rimozione  degli  stereotipi  di  genere,  in un'ottica  di  pari opportunita', con azioni di sistema integrate che producano  effetti  concreti  sul territorio, concordate e attuate da almeno  tre  tra  i  seguenti  differenti soggetti, ognuno secondo le proprie   specificita':   associazioni   di   genere,  organizzazioni sindacali,    organizzazioni   datoriali,   enti   pubblici,   ordini professionali.
 Destinatarie/i delle azioni sono:
 per il punto 1: occupate/i, iscritte/i, associate/i;
 per il punto 2: occupate/i;
 per il punto 3: lavoratrici atipiche, disoccupate madri;
 per  il punto 4: imprese femminili attive da almeno due anni (con documentazione probante che lo attesti), preventivamente identificate e indicate nel progetto;
 per   il   punto   5:   persone  che  risiedono  nell'ambito  del territorio/i espressamente indicato/i nel progetto.
 I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le   cooperative   e   i   loro  consorzi,  i  centri  di  formazione professionale  accreditati,  le  organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.
 La  durata  massima  dei  progetti  non  potra'  essere superiore a ventiquattro mesi.
 Nella  valutazione  dei  progetti  si  terra'  conto  dei  seguenti criteri:
 qualita' e logica progettuale;
 congruita' economico-finanziaria;
 efficacia delle azioni;
 trasversalita' rispetto alle politiche organizzative;
 capacita' di produrre effetti di sistema;
 competenze  specifiche  documentate  del  personale impegnato nei progetti   (in   particolare  formatori  e  mentor),  rilevabili  dai curricula allegati;
 congruita' e specificita' degli studi di fattibilita';
 definizione  delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.
 Roma, 30 maggio 2006
 Il presidente: Damiano
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