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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 12 luglio 2006, n. 228 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006,  n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura  regolamentare.  Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1
 
 1.  Il  decreto-legge  12  maggio  2006, n. 173, recante proroga di termini   per  l'emanazione  di  atti  di  natura  regolamentare,  e' convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  8,  comma  2,  del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
 3.  All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato  nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il  Governo  puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5".
 4.  All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
 5.  Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma  4,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005,  n.  77,  17  ottobre  2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
 6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente  l'accesso  anticipato  alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo  7,  comma  4,  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e successive  modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
 7.  All'articolo  14,  comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  le  parole:  "e fino alla messa a regime della scuola secondaria  di  primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,".
 8.  All'articolo  27,  comma  4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno  scolastico  e formativo  2007-2008"  sono  sostituite  dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".
 9.  All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le   parole:   "dodici   mesi"   sono   sostituite   dalle  seguenti: "ventiquattro mesi".
 10.  All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le  parole:  "diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il 31 dicembre 2007".
 11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
 12.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta del Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge  4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu' decreti  legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge  5  marzo  2001,  n.  57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo  2003,  n.  38,  e  successive  modificazioni, nel rispetto dei principi  e  criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.
 13.  All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".
 14.  E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  di  cui  al  comma 1 dell'articolo  20-bis  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,  per l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4  e  7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
 15.  All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:  "Entro  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
 16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 12 luglio 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  12  maggio  2006,  n.  173  e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 110 del 13 maggio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare
 la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione)
 convertito  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
 n. 168:
 "Art.   8  (Efficacia  delle  modifiche  al  codice  di
 procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale
 per  i  minorenni).  - 1. Il comma 3-quater dell'art. 2 del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e'
 sostituito dai seguenti:
 "3-quater.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, lettere
 b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
 e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
 b-bis),  b-ter),  c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e
 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
 del 1° gennaio 2006.".
 2.   Le   disposizioni   previste   dall'art.   2   del
 decreto-legge  24 giugno  2004,  n.  158,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 188, sono
 prorogate al 30 giugno 2006.".
 - La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
 n.  35,  recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
 di   azione   per   lo   sviluppo   economico,   sociale  e
 territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
 di  procedura civile in materia di processo di cassazione e
 di   arbitrato   nonche'  per  la  riforma  organica  della
 disciplina delle procedure concorsuali.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40, comma 1, della
 legge  28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
 del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) cosi'
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  40  (Sanzioni  accessorie).  -  1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  della
 giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  entro dodici mesi dalla data di entrata in
 vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
 per  l'introduzione  di  sanzioni  accessorie alle sanzioni
 penali  e  amministrative  applicate ai sensi del titolo XI
 del  libro V  del  codice civile, del testo unico di cui al
 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
 modificazioni,   del   testo   unico   di  cui  al  decreto
 legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58,  e  successive
 modificazioni,  della  legge  12 agosto 1982, n. 576, e del
 decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, nel rispetto
 dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) applicazione    delle    sanzioni   accessorie   e
 determinazione  della loro durata, comunque non superiore a
 tre  anni,  in  ragione  della  gravita'  della violazione,
 valutata  secondo  i  criteri  indicati  dall'art.  133 del
 codice penale, o della sua reiterazione;
 b) previsione   della   sanzione   accessoria   della
 sospensione  o della decadenza dalle cariche o dagli uffici
 direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti
 nel  settore  finanziario,  ovvero  dalle  cariche  o dagli
 uffici direttivi ricoperti presso societa';
 c) previsione      della      sanzione     accessoria
 dell'interdizione  dalle  cariche  presso  banche  e  altri
 intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
 d) previsione   della   sanzione   accessoria   della
 pubblicita'  della  sanzione  pecuniaria  e  accessoria,  a
 carico  dell'autore della violazione, su quotidiani e altri
 mezzi  di  comunicazione  a  larga  diffusione e nei locali
 aperti  al pubblico delle banche e degli altri intermediari
 finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra
 cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
 e) previsione   della   sanzione   accessoria   della
 confisca  del  prodotto  o del profitto dell'illecito e dei
 beni  utilizzati  per commetterlo, ovvero di beni di valore
 equivalente;
 f) attribuzione   della  competenza  ad  irrogare  le
 sanzioni  accessorie  alla medesima autorita' competente ad
 irrogare la sanzione principale.".
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
 28 marzo  2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
 delle   norme   generali   sull'istruzione  e  dei  livelli
 essenziali  delle  prestazioni  in  materia di istruzione e
 formazione professionale):
 "Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
 sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
 in materia di istruzione e di formazione professionale).
 1.-3. (Omissis).
 4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
 decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
 4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
 criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
 entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
 vigore.".
 - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
 "Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
 all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
 comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
 - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
 "Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
 scuola-lavoro,  a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003,
 n. 53.".
 - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, reca:
 "Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle prestazioni
 relativi   al   secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
 istruzione  e  formazione,  a  norma  dell'art.  2 della L.
 28 marzo 2003, n. 53.".
 - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, reca:
 "Definizione  delle norme generali in materia di formazione
 degli  insegnanti  ai fini dell'accesso all'insegnamento, a
 norma dell'art. 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma 4, della
 citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
 "Art.7 (Disposizioni finali e attuative).
 1.-3. (Omissis).
 4.   Per  gli  anni  scolastici  2003-2004,  2004-2005,
 2005-2006  e  2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
 di    gradualita'    e   in   forma   di   sperimentazione,
 compatibilmente  con  la  disponibilita'  dei posti e delle
 risorse   finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli  obblighi
 conferiti  dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
 alla  finanza  comunale  dal  patto di stabilita', al primo
 anno  della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
 compiono  i  tre  anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004,
 ovvero  entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
 del  30 aprile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
 l'anno  scolastico  2003-2004  possono  iscriversi al primo
 anno  della  scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
 finanziarie  di  cui al comma 5, i bambini e le bambine che
 compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004".
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  19 febbraio  2004,  n.  59  (Definizione delle
 norme  generali  relative  alla  scuola  dell'infanzia e al
 primo  ciclo  dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L.
 28 marzo 2003, n. 53.):
 "Art.  2 (Accesso alla scuola dell'infanzia). - 1. Alla
 scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
 bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
 dell'anno scolastico di riferimento.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
 legislativo  19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato
 dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  14  (Scuola  secondaria  di primo grado). - 1. A
 decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  e'  avviata la
 prima  classe  del biennio della scuola secondaria di primo
 grado;    saranno    successivamente   avviate,   dall'anno
 scolastico   2005-2006,  la  seconda  classe  del  predetto
 biennio  e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe
 di completamento del ciclo.
 2.   Fino   all'emanazione   del  relativo  regolamento
 governativo,  si  adotta,  in  via  transitoria,  l'assetto
 pedagogico,    didattico    e   organizzativo   individuato
 nell'allegato  C,  facendo riferimento al profilo educativo
 culturale e professionale individuato nell'allegato D.
 3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo
 ordinamento   per   l'anno  scolastico  2004-2005,  e  fino
 all'anno  scolastico  2008-2009,  l'assetto  organico delle
 scuole  secondarie  di primo grado, come definito dall'art.
 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel
 decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n.
 782.
 4.    In   attesa   dell'emanazione   del   regolamento
 governativo  di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche,
 nell'esercizio   della   propria   autonomia  didattica  ed
 organizzativa,  provvedono  ad  adeguare  la configurazione
 oraria  delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi
 piani di studio allegati al presente decreto.
 5.  Ai  fini  dell'espletamento dell'orario di servizio
 obbligatorio,  il  personale  docente  interessato  ad  una
 diminuzione  del  suo  attuale  orario  di  cattedra  viene
 utilizzato  per le finalita' e per le attivita' educative e
 didattiche  individuate,  rispettivamente,  dall'art.  9  e
 dall'art. 10.
 6.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto legislativo, sono ridefinite le classi di
 abilitazione  all'insegnamento,  in  coerenza  con  i nuovi
 piani di studio della scuola secondaria di primo grado.".
 - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 4, del citato
 decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n. 226, cosi' come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento).
 1.-3. (Omissis).
 4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno
 di  quelli  di  istruzione  e formazione professionale sono
 avviati  contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e
 formativo   2008-2009,  previa  definizione  di  tutti  gli
 adempimenti  normativi  previsti.  Sino alla definizione di
 tutti  i  passaggi  normativi  propedeutici  all'avvio  del
 secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non
 promuove   sperimentazioni   del  nuovo  ordinamento  nelle
 scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.".
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
 30  settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per la
 disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco)  cosi' come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
 contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco).
 1.-2. (Omissis).
 3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
 ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore dei
 decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  possono essere
 adottate  disposizioni  correttive  e integrative di questi
 ultimi,  nel  rispetto  dei  principi e criteri direttivi e
 delle procedure stabiliti dal presente articolo.".
 - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
 28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
 normativo  per  l'anno  2005)  cosi'  come modificato dalla
 legge qui pubblicata:
 "Art. 5 (Delega al Governo per la semplificazione degli
 adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento
 dello sportello unico per le attivita' produttive). - 1. Il
 Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007,
 uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
 disposizioni  di  competenza legislativa esclusiva statale,
 di  cui  all'art.  117,  secondo comma, della Costituzione,
 vigenti  in  materia  di  adempimenti  amministrativi delle
 imprese,  a  esclusione  di  quelli fiscali, previdenziali,
 ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di
 datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e
 le  procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) previa   consultazione   delle  organizzazioni  di
 rappresentanza  delle  categorie  economiche,  produttive e
 professionali interessate:
 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento
 degli   adempimenti  relativi  alle  fasi  di  svolgimento,
 trasformazione,  trasferimento  e cessazione dell'attivita'
 d'impresa,  ivi  incluse  le attivita' di certificazione, e
 agli   aspetti  inerenti  l'iscrizione  al  registro  delle
 imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita'
 degli sportelli unici;
 2)  previsione di forme di autoregolazione, ove non
 vi  contrastino  interessi  pubblici  primari,  al  fine di
 favorire   la   concorrenza  tra  i  soggetti  economici  e
 l'accrescimento  delle  capacita'  produttive  del  sistema
 nazionale;
 3)    delegificazione    della    disciplina    dei
 procedimenti   amministrativi   connessi  allo  svolgimento
 dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri di cui all'art.
 20   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
 modificazioni;
 4)   sostituzione,   ove   possibile,  delle  norme
 prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
 b) riduzione  degli  atti  sottoposti  ad  obbligo di
 conservazione  da parte delle imprese e riduzione dei tempi
 di  conservazione  degli  stessi ai fini degli accertamenti
 amministrativi.".
 - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 29 luglio
 2003,  n.  229  (Interventi  in  materia  di qualita' della
 regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di
 semplificazione 2001) cosi' come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 "Art.  6 (Riassetto in materia di prodotti alimentari).
 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
 decreto  legislativo  per  il  riassetto delle disposizioni
 vigenti  in  materia  di  prodotti  alimentari,  ai sensi e
 secondo  i  principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
 1  della  presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) armonizzazione della disciplina della produzione e
 della   commercializzazione   dei  prodotti  alimentari  ai
 principi   e   alle   norme  di  diritto  comunitario,  con
 particolare  riferimento  alla  libera  circolazione,  allo
 scopo di assicurare competitivita' alle imprese;
 b) tutela   degli  interessi  relativi  alla  salute,
 all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla
 qualita'   dei   prodotti,  alla  salute  degli  animali  e
 vegetali;
 c) abrogazione   o  modificazione  delle  norme  rese
 inapplicabili  o  superate dallo sviluppo tecnologico e non
 piu' adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle
 imprese,   fermo   restando   il  diritto  dei  consumatori
 all'informazione;
 d) fissazione   di   regole  uniformi  per  cio'  che
 concerne   il  sistema  sanzionatorio  e  le  modalita'  di
 controllo  e  di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di
 specifica  normativa  comunitaria,  e in particolare per il
 prelevamento dei campioni;
 e) semplificazione    delle    procedure   esistenti,
 eliminando  quelle che pongono a carico delle aziende oneri
 non  prescritti,  per  gli  stessi prodotti, in altri Stati
 membri dell'Unione europea;
 f) distinzione   tra   norme   di   produzione  e  di
 commercializzazione,   con   particolare  riferimento  agli
 aspetti   tecnici  e  merceologici,  norme  concernenti  il
 controllo  dei prodotti, norme concernenti l'istituzione di
 un unico sistema sanzionatorio.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
 dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
 sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
 "Art.   10   (Misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
 obblighi  derivanti  dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche   comunitarie  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
 Ministri   l'adozione  dei  provvedimenti,  anche  urgenti,
 necessari  a  fronte  di atti normativi e di sentenze degli
 organi    giurisdizionali   delle   Comunita'   europee   e
 dell'Unione  europea  che  comportano  obblighi  statali di
 adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
 data  di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
 relativa all'anno in corso.
 2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
 Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
 iniziative  necessarie  per  favorire  un  tempestivo esame
 parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
 3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
 adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
 comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
 amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
 assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
 chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
 concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
 tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
 politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
 opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
 sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
 secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
 dagli  articoli 11,  comma 8,  13,  comma 2, e 16, comma 3,
 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
 in materia.
 4.  I  decreti  legislativi  di attuazione di normative
 comunitarie  o  di modifica di disposizioni attuative delle
 medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
 legge   comunitaria  annuale,  fatti  salvi  gli  specifici
 principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
 della  legge  di  conferimento  della  delega,  ove  non in
 contrasto  con  il  diritto  comunitario,  e  in aggiunta a
 quelli  contenuti  nelle  normative comunitarie da attuare,
 sono  adottati  nel rispetto degli altri principi e criteri
 direttivi  generali previsti dalla stessa legge comunitaria
 per  l'anno  di riferimento, su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
 comunitarie  e  del  Ministro  con competenza istituzionale
 prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
 affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
 finanze  e  con gli altri Ministri interessati in relazione
 all'oggetto della normativa.
 5.  La  disposizione  di  cui  al  comma 4  si applica,
 altresi',  all'emanazione  di testi unici per il riordino e
 l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
 competenze delle regioni e delle province autonome.".
 - Si  riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
 5 marzo  2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
 regolazione  dei mercati) e dell'art. 1 della legge 7 marzo
 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
 "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
 dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
 dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
 senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
 bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
 legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
 proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
 per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
 dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
 dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
 funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
 a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
 Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
 alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
 affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
 delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
 decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
 mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
 il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
 la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
 ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
 3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
 diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
 europea, a creare le condizioni per:
 a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
 concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
 sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
 dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
 del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
 l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
 di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
 naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
 del paesaggio agrario e forestale;
 b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
 risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
 dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
 multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
 di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
 tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
 creare fonti alternative di reddito;
 c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
 della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
 di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
 di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
 nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
 sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
 agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
 assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
 consumatori e dell'ambiente;
 d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
 nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
 riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
 produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
 miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
 condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
 allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
 umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
 sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
 tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
 e) garantire    un   costante   miglioramento   della
 qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
 rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
 informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
 alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
 particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
 e di qualita';
 f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
 giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
 disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
 g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
 del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
 nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
 forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
 irregolare e sommersa;
 h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
 rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
 agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
 e di turismo rurale;
 i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
 forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
 dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
 foreste in Europa.".
 "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
 Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
 si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
 nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
 successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
 della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
 soggettive;
 b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
 allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
 che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
 gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
 equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
 dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
 c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
 non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
 cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
 trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
 prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
 nonche' alla fornitura di beni e servizi;
 d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
 articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
 di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
 alle   lettere a),   b),   c),   l)  e  u),  nonche'  degli
 imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
 societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
 nelle sezioni speciali del registro medesimo;
 e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
 efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
 aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
 l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
 per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
 l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
 ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
 normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
 f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
 patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
 opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
 forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
 attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
 g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
 filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
 agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
 prodotti;
 h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
 principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
 1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
 trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
 produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
 dell'Unione europea e dello Stato membro;
 i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
 procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
 aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
 amministrazione;
 l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
 agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
 ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
 associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
 pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
 previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
 amministrazione;
 m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
 materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
 agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
 sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
 favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
 dei risultati della ricerca alle imprese;
 n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
 degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
 produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
 ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
 produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
 della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
 rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
 agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
 dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
 geneticamente modificati e loro derivati;
 o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
 la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
 anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
 distretti rurali ed ittici;
 p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
 alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
 particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
 fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
 consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
 prima;
 q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
 relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
 decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
 organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
 funzionamento e la trasparenza del mercato;
 r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
 successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
 merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
 tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
 interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
 30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
 trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
 s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
 successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
 prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
 di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
 l'autorizzazione ivi prevista;
 t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
 servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
 sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
 rischi di mercato;
 u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
 le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
 controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
 abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
 v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
 agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
 commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
 tipiche e di qualita' e biologiche;
 z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
 un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
 dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
 forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
 irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
 qualita' dei prodotti alimentari;
 aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il
 lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
 stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
 esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
 bb)    creare   le   condizioni   atte   a   favorire
 l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
 dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
 forestale;
 cc)  coordinamento  dei  mezzi finanziari disponibili
 per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
 sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
 italiani di qualita' nel mercato internazionale;
 dd)  semplificazione  delle  norme  e delle procedure
 dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
 ee)   previsione   di  apposite  convenzioni  con  la
 pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
 perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
 all'art. 7;
 ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che,
 nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
 rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
 prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
 indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
 programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
 l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
 di tali produzioni;
 gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
 azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
 ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
 stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
 maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
 e degli enti locali.
 2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
 materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
 all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
 fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
 comma entrano  in  vigore il sessantesimo giorno successivo
 alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
 Ufficiale.".
 -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):
 "Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
 settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
 agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
 Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
 competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
 maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, entro due anni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
 proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
 organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
 agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
 legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
 degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
 politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
 per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
 agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
 dell'alimentazione e delle foreste.
 2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1,  nel
 rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
 la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
 principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
 compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57:
 a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
 concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
 autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
 Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
 concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
 regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
 esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
 fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
 specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
 giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
 scopo delegati;
 b) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
 lettera a)  abbia  per  oggetto  anche  l'esame di progetti
 regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
 prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
 al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
 conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
 progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
 onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
 approvazione presso gli organismi comunitari;
 c) stabilire   che   la  concertazione  di  cui  alla
 lettera a)  si  applichi  anche  in  relazione  a  progetti
 rilevanti  ai  fini  dell'esercizio di competenze esclusive
 dello  Stato  e delle regioni o concorrenti, con previsione
 di   uno  specifico  procedimento  per  la  prevenzione  di
 controversie;
 d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
 settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
 anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
 dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
 modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
 2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
 e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
 e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
 vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
 del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
 alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
 favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
 della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
 di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
 consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
 cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
 tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
 decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
 criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
 e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
 importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
 decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
 principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
 parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
 appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
 delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
 agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
 favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
 frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
 unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
 cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
 aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
 giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
 utilizzate risorse pubbliche;
 g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
 iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
 notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
 contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
 h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
 tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
 decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
 principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
 parte concorrente di tali materie;
 i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
 imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
 pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
 permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
 strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
 assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
 mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
 imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
 eventi calamitosi o straordinari;
 l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
 giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
 disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
 m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
 sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
 incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
 sommersa;
 n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
 tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
 prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
 procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
 anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
 legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
 regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
 alla loro diffusione;
 o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
 materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
 tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
 ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
 p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
 materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
 amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
 vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
 relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
 dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
 Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
 modificazioni;
 q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
 efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
 associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
 rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
 attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
 legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
 un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
 agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
 regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
 sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
 dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
 228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
 vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
 r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
 organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
 del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
 riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
 ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
 assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
 degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
 l'internazionalizzazione di tali prodotti;
 s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
 l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
 direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
 valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
 attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
 costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
 agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
 organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
 compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
 avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
 riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
 t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
 negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
 politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
 organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
 delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
 garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
 economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
 previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
 2001;
 u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
 fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
 sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
 trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
 e di acquacoltura;
 v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
 di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
 sull'attivita' di pesca marittima;
 z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
 pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
 di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
 imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
 avversita' meteomarine;
 aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
 dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
 acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
 pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
 decreto legislativo n. 226 del 2001;
 bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
 nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
 semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
 rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
 anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
 comma 3,  del  decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
 degli  articoli 123,  164,  da  169 a 179, e 323 del codice
 della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
 prescritti dalla normativa vigente;
 cc)   assicurare,   in   coerenza  con  le  politiche
 generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
 nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
 dell'art. 318 del codice della navigazione;
 dd)    individuare    idonee   misure   tecniche   di
 conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
 sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
 dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
 biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
 ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
 di   vendita  di  cui  all'art.  4,  comma 8,  del  decreto
 legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
 alle societa';
 ff)     definire    e    regolamentare    l'attivita'
 agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
 mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
 dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
 di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
 manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
 successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
 stoccaggio dei prodotti;
 gg)   dettare   i   principi   fondamentali   per  la
 riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
 materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
 la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
 finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
 tale fine;
 hh)  adeguare  la normativa relativa all'abilitazione
 delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
 408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
 navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
 3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
 15 maggio  2006,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
 riassetto,  anche in un codice agricolo, delle disposizioni
 legislative  vigenti  in  materia  di  agricoltura, pesca e
 acquacoltura,  e  foreste,  ai sensi e secondo i principi e
 criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
 compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
 di   norme   controverse.  Tali  decreti  legislativi  sono
 strutturati  in  modo  da  evidenziare  le norme rientranti
 nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
 dell'art.  117, secondo comma, della Costituzione, le norme
 costituenti  principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117,
 terzo  comma,  della Costituzione, e le altre norme statali
 vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
 4.  Il  Governo  informa  periodicamente  il Parlamento
 sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
 3.
 5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
 comma 1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate
 le  norme  di  attuazione dei decreti legislativi di cui al
 comma 3.
 6.  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
 e   3,   a  seguito  della  deliberazione  preliminare  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  dopo avere acquisito il parere
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
 trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
 parte  delle  Commissioni  competenti  per materia entro il
 termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
 sono  emanati  anche  in  mancanza  del  parere. Qualora il
 termine  previsto  per  il  parere  parlamentare  scada nei
 trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
 commi 1  e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
 prorogati di sessanta giorni.
 7.   Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
 riconosciute   alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
 province  autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli
 statuti speciali e delle relative norme di attuazione.".
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della citata legge
 28 novembre  2005,  n.  246 come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 "Art.  3  (Riassetto normativo in materia di benefici a
 favore   delle   vittime  del  dovere,  del  servizio,  del
 terrorismo,  della  criminalita'  organizzata  e di ordigni
 bellici  in  tempo di pace). - 1. Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
 riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici
 a  favore  delle  vittime  del  dovere,  del  servizio, del
 terrorismo,  della  criminalita'  organizzata  e di ordigni
 bellici  in  tempo  di  pace, secondo i principi, i criteri
 direttivi  e  le  procedure  di cui all'art. 20 della legge
 15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nonche'
 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) riassetto,  coordinamento  e  razionalizzazione di
 tutte  le  disposizioni  legislative in materia, prevedendo
 anche   la   delegificazione   e   la  semplificazione  dei
 procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
 b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in
 relazione  anche  alla diversa matrice degli eventi lesivi,
 dei benefici applicabili;
 c) regolamentazione  omogenea  dei  procedimenti  del
 medesimo    tipo    che    si   svolgono   presso   diverse
 amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della medesima
 amministrazione,    anche    prevedendo,   ove   possibile,
 l'accorpamento degli uffici competenti;
 d) riduzione  e  semplificazione  degli adempimenti a
 carico    degli   interessati   richiesti   ai   fini   del
 riconoscimento dei benefici.".
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 20-bis, 4 e 7
 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229:
 "Art.   20-bis   (Decreti   legislativi   correttivi  e
 integrativi).  -  1. Entro un anno dalla data di entrata in
 vigore  dei  decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
 4,  5,  6,  7,  8,  9  e  11, il Governo puo' adottare, nel
 rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
 fissati  dalla  presente  legge  e  secondo  i principi e i
 criteri  direttivi  e la procedura di cui all'art. 20 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
 o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
 e correttive.".
 "Art.  4  (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1.
 Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro due anni dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
 decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
 vigenti  in  materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
 principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'art. 1 della
 presente  legge,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
 comunitarie e agli accordi internazionali;
 b) tutela   dei   consumatori  e,  in  generale,  dei
 contraenti  piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
 delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
 preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del
 contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
 messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei
 sinistri,   compresi   gli   aspetti  strutturali  di  tale
 servizio;
 c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
 imprese     autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'
 assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di
 prestazioni di servizi;
 d) previsione  di specifici requisiti di accesso e di
 esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate
 dal  pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
 imprese di riassicurazione;
 e) garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e
 finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
 dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
 appartenenza   ad   un  gruppo  assicurativo,  nonche'  con
 riferimento  alle partecipazioni di imprese assicurative in
 soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
 e   di   partecipazione   di   questi   ultimi  in  imprese
 assicurative;
 f) armonizzazione   della  disciplina  delle  diverse
 figure  di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
 servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
 intermediari,  svolgono  questa attivita' nei confronti del
 pubblico;
 g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e
 sulla  vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione e degli
 intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
 h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
 luce dei principi generali in materia:
 1)   affiancando   alle  ipotesi  di  ricorso  alla
 sanzione  amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
 e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
 sanzioni  penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
 casi   di  abusivo  esercizio  di  attivita'  assicurativa,
 agenziale,  mediatizia  e  peritale  da  parte di imprese e
 soggetti  non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
 ruoli  ovvero  di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
 dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
 e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici o alla
 documentazione  relativa  alle  anzidette  attivita', anche
 esercitate   in   via   di   fatto  o,  infine,  di  truffa
 assicurativa;
 1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali
 e   quintuplicando   la   misura   massima  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  determinate  in  una  somma  di
 denaro,  ad  eccezione  delle sanzioni previste dalla legge
 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
 2)  prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
 parte  dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
 contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57;
 i) riassetto   della   disciplina  dei  rapporti  tra
 l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
 sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
 "Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
 consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
 entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
 il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
 tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
 criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
 legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
 direttivi:
 a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
 comunitarie  e  agli accordi internazionali e articolazione
 della  stessa  allo  scopo  di  armonizzarla e riordinarla,
 nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
 raggiungimento  degli  obiettivi  di tutela del consumatore
 previsti in sede internazionale;
 b) omogeneizzazione   delle   procedure  relative  al
 diritto  di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
 di contratto;
 c) conclusione,  in  materia di contratti a distanza,
 del  regime  di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
 favorevoli  per  i  consumatori,  previste dall'art. 15 del
 decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
 della  direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
 europeo  e  del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
 consumatore in materia di televendite;
 d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione
 extragiudiziale  delle  controversie, dell'intervento delle
 associazioni    dei   consumatori,   nel   rispetto   delle
 raccomandazioni    della    Commissione   delle   Comunita'
 europee.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio
 2003,  n.  172  (Disposizioni per il riordino e il rilancio
 della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico) come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 "Art.  6 (Delega al Governo per l'emanazione del codice
 sulla  nautica  da  diporto.  Disposizioni  varie). - 1. Il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
 con  gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo
 recante  il  codice  delle  disposizioni  legislative sulla
 nautica  da  diporto, in conformita' ai seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) coordinamento   e   armonizzazione   di  tutte  le
 normative  nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella
 materia della nautica da diporto;
 b) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
 tenendo conto anche delle seguenti misure:
 1)  semplificazione  e snellimento del procedimento
 di   iscrizione   e  di  trascrizione  nei  registri  delle
 imbarcazioni  e  delle  navi  da  diporto e delle procedure
 attinenti  al  rilascio  e  al  rinnovo  del certificato di
 sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali;
 2)  revisione  dell'obbligo  di  stazzatura  per le
 unita' da diporto;
 3)  rinvio  alle  norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
 per  la  misurazione  dei  natanti  e delle imbarcazioni da
 diporto  e  alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della
 potenza  dei  relativi  motori,  ai  sensi  della direttiva
 94/25/CE  16 giugno  1994  del  Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio, e successive modificazioni;
 4) previsione di una nuova tabella unica in materia
 di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
 dello   Stato  competenti  in  materia  di  navigazione  da
 diporto,  che sostituisca le tabelle previste da precedenti
 disposizioni;
 5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
 relativi  all'utilizzo,  per  le sole esigenze di soccorso,
 delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
 diporto;
 c) eliminazione   delle  duplicazioni  di  competenza
 sulla base delle seguenti ulteriori misure:
 1)   revisione   delle   competenze   degli  uffici
 marittimi  e  della  motorizzazione  civile  in  materia di
 nautica da diporto;
 2)  affidamento al Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti  e  al  Ministero delle attivita' produttive
 della  vigilanza  sulla  rispondenza alle norme tecniche di
 attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
 diporto;
 d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da
 garantire  una completa, efficace e tempestiva informazione
 a favore dell'utenza;
 e) revisione  della disciplina delle patenti nautiche
 nel   contesto   comunitario  e  in  quello  degli  accordi
 internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
 le  competenze  amministrative  e definire nuovi criteri in
 materia  di  requisiti  fisici  per  il conseguimento della
 patente nautica, in particolare per le persone disabili;
 f) previsione  dell'impegno  della  scuola pubblica e
 privata  nell'insegnamento  dell'educazione  marinara anche
 prevedendo  la  creazione  di specifici corsi di istruzione
 per il settore del turismo nautico;
 g) previsione     dell'emanazione     delle     norme
 regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
 attuative  in  materia  di  nautica da diporto, ivi incluse
 quelle   in   materia   di   sicurezza  della  navigazione,
 prevedendo,  tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi
 di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di
 caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
 disattivazione   del  pilota  automatico  e  l'arresto  dei
 motori;
 h) indicazione  espressa  delle  norme  da  intendere
 abrogate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
 legislativo.
 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
 d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3.  Il  Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema di
 decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1,  accompagnato
 dall'analisi  tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
 della  regolamentazione,  per  l'espressione  del parere da
 parte  delle  competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
 Commissione  esprime  il  proprio parere entro venti giorni
 dall'assegnazione,  indicando  specificamente  le eventuali
 disposizioni  ritenute  non  conformi ai principi e criteri
 direttivi di cui al presente articolo.
 4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3,
 ritrasmette  alle  Camere, con le sue osservazioni e con le
 eventuali  modificazioni, il testo per il parere definitivo
 delle  competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
 espresso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi
 inutilmente  i  termini  previsti  dal  presente  comma, il
 decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
 5.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
 decreto  legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
 principi   e   criteri  direttivi  stabiliti  dal  presente
 articolo,  il Governo puo' emanare, con la procedura di cui
 al  presente  articolo,  e  previo  parere delle competenti
 Commissioni   parlamentari,   disposizioni   integrative  o
 correttive del medesimo decreto legislativo.
 6.   Gli  uffici  competenti  a  ricevere  il  rapporto
 previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre
 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di
 cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982,  n.  571, e al decreto ministeriale 15 marzo 2001 del
 Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  3 aprile  2001,  n. 78, sono le
 Capitanerie di porto.
 7.  A  decorrere  dal  1° luglio  2004, le attribuzioni
 relative  ai  beni  del  demanio marittimo, gia' trasferite
 alla  regione  Sicilia  ai sensi del decreto del Presidente
 della  Repubblica  1° luglio  1977, n. 684, sono esercitate
 direttamente dall'amministrazione regionale.
 8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
 derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
 Stato.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI CONVERSIONE AL DECRETO - LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173
 
 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  1.  -  (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia   di   protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».
 Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
 «Art.  1-bis.  -  (Proroga  di  termini  in  materia  di previdenza agricola).  -  1.  All'articolo 01,  comma 3,  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 marzo  2006,  n.  81,  le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".
 2.   All'articolo 01  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 e' sostituito dal seguente:
 "16.   Per   le   imprese   agricole,   le  disposizioni  contenute nell'articolo  10,  comma 7,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e  nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,   si   applicano  limitatamente  ai  contributi  dovuti  per  le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 2,5 milioni  di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo  l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Art.  1-ter. - (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo  per  le  attivita'  cinematografiche).  -  1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,   le  parole:  "non  oltre  il  30 giugno  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".
 Art.  1-quater.  -  (Proroga  di  termine  in materia di patrimonio abitativo).  -  1.  Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del   decreto-legge   27 maggio   2005,   n.   86,   convertito,  con modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione     dell'articolo 11-quaterdecies,    comma 13,    del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
 Art. 1-quinquies. - (Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  25 luglio 2005, n. 151). - 1. Il termine di cui all'articolo 20,  comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui  agli  articoli 13,  comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
 Art.  1-sexies.  - (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria).  -  1.  Al  fine  di  garantire  la  copertura  degli insegnamenti,   mediante  affidamento  e  supplenze,  le  universita' continuano   ad  applicare,  fino  al  termine  dell'anno  accademico 2006-2007,   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 12  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
 Art.  1-septies.  - (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152).  -  1.  All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 2007".
 Art.  1-octies. - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163).  -  1.  Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
 b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.   Fermo   quanto   stabilito   ai  commi 1-bis  e  1-ter,  le disposizioni  di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai  contratti  i  cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati  successivamente  alla  data  della sua entrata in vigore, nonche',  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle  procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  non  siano  ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
 c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 "1-bis.  Per  i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei   settori  ordinari  e  speciali,  le  seguenti  disposizioni  si applicano  alle  procedure  i  cui  bandi  o  avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
 a) articolo 33,  commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
 b) articolo 49, comma 10;
 c) articolo 58;
 d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
 1-ter.  Per  gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei  settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi  2  e  3,  e  56  si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati  successivamente  al  1° febbraio  2007.  Le  disposizioni dell'articolo 57  si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare  l'offerta  sia  inviato  successivamente  al  1° febbraio 2007";
 d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007".
 2.  Le  procedure  di  cui  al  comma 1,  lettera c),  del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006  e  la  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati  inviati  nello  stesso  termine,  restano  disciplinate  dalle disposizioni  alle  stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi  bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine,  le  disposizioni  di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle   fattispecie  di  cui  al  comma 1,  lettera c),  del  presente articolo,   continuano  ad  applicarsi  per  il  periodo  transitorio compreso  tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».
 All'articolo 2   e'  inserita  la  seguente  rubrica:  «Entrata  in vigore».
 Al   titolo   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e legislativa».
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 325):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi) il 13 maggio 2006.
 Assegnato   alle   commissioni   riunite   1ª   (Affari
 costituzionali)  e  2ª  (Giustizia),  in sede referente, il
 6 giugno 2006, con parere della commissione 1ª.
 Esaminato  dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
 per i presupposti di costituzionalita' il 7 giugno 2006.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 1ª e 2ª, in sede
 referente, il 13 e 27 giugno 2006.
 Esaminato  in  aula  il  27 giugno 2006 ed approvato il
 28 giugno 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 1222):
 
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  28 giugno  2006,  con  pareri del
 Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI,
 VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV.
 Esaminato  dalla I commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 29 giugno 2006 ed il 4 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula il 4, 5, 6 luglio 2006 ed approvato
 l'11 luglio 2006.
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