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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 maggio 2006, n. 230 |  | Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio   2004  che  modifica  la  direttiva  93/10/CEE  relativa  ai materiali  e  agli  oggetti  di  pellicola  di  cellulosa  rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo 3  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
 Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27 ottobre  2004  riguardante  i materiali ed oggetti destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973, pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le  sostanze  alimentari  o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile  1985, aggiornamento del decreto   ministeriale   21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
 Visto  il  decreto  ministeriale  1° luglio  1994,  n. 556, recante aggiornamento  del  decreto  21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;
 Visto  il  decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante   aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti, utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;
 Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che  modifica  la  direttiva  93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti  di  pellicola  di  cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400;
 Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, e' modificato come segue:
 a) all'articolo 1,  dopo  il  comma 2,  e'  inserito  il seguente comma 2-bis:
 «2-bis.  Le  pellicole  di  cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:
 a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
 b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
 c) pellicole  di  cellulosa  rigenerata  con  un  rivestimento in materia plastica.»;
 b) all'articolo 1, comma 3, e' soppressa la lettera a);
 c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  2.  -  1.  Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di  cui all'articolo 1,  comma 2-bis,  lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di  sostanze  elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.
 2.  Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis,  lettera c),  devono  essere  prodotte,  prima di essere rivestite,  utilizzando  solo  le  sostanze  o  i  gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.
 3.  In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono  essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi,  a  condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze  all'interno  o  sulla  superficie  dei prodotti alimentari, rilevabile   con   un  metodo  convalidato,  conformemente  a  quanto stabilito  dal  decreto  del  Ministro  della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»;
 d) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:
 «Art.  2-bis.  -  1.  Il  rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata  definite  all'articolo 1,  comma 2-bis,  lettera c), deve essere  prodotto  utilizzando  le  sostanze consentite per le materie plastiche  di  cui  all'articolo 9,  commi 1  e  2,  del  decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.
 2.  I  materiali  ed  oggetti  ottenuti  con  le  pellicole  di cui all'articolo 1,  comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni  di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni»;
 e) l'allegato  I, Parte seconda, e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114
 
 
 
 Avvertenze:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (G.U.U.E.).
 Note alle premesse:
 - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
 Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
 oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
 alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
 89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
 338 del 13 novembre 2004.
 - La   direttiva   2004/14/CE   della  Commissione  del
 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CE relativa
 ai  materiali  e  agli  oggetti  di  pellicola di cellulosa
 rigenerata  destinati  a venire a contatto con gli alimenti
 e'  stata  pubblicata  nella  G.U.U.E. del 30 gennaio 2004,
 serie L n. 27.
 - Il   testo   vigente  dell'art.  3  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   23 agosto  1982,  n.  777
 (Attuazione  della direttiva 76/893 relativa ai materiali e
 agli  oggetti  destinati a venire a contatto con i prodotti
 alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
 legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
 direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
 destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e'
 il seguente:
 «Art.  3.  - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
 sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
 per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
 contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
 da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
 nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
 purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
 oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
 l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
 limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
 per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
 eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
 2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
 di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
 vetro,  di'  acciaio  inossidabile,  di  banda stagnata, di
 ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
 contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
 1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
 1988, n. 243.
 3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
 superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
 modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
 4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
 oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
 venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
 difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
 1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
 mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
 quindicimilioni».
 - Il   decreto  1° luglio  1994,  n.  556  (Regolamento
 recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
 1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze   alimentari   e  con  sostanze  d'uso  personale.
 Attuazione  delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE) e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
 1994.
 - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
 aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
 concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
 Recepimento  della  direttiva  2001/62/CE,  della direttiva
 2002/16/CE   e   della   direttiva  2002/17/CE),  e'  stato
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
 - Il  testo  vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
 il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del decreto
 ministeriale  1° luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato
 dal decreto qui pubblicato:
 «Art.  1.  -  1.  Il presente regolamento disciplina le
 pellicole di cellulosa rigenerata le quali:
 a) costituiscono  di  per  se'  un  prodotto  finito,
 oppure
 b) sono parte di un prodotto finito composto di altri
 elementi,  e  che  sono  destinate  a venire a contatto con
 prodotti   alimentari,   o  vengono  con  essi  a  contatto
 conformemente a tale destinazione.
 2.  La  pellicola  di cellulosa rigenerata e' un foglio
 sottile  prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta
 da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche,
 opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o
 in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono
 essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.
 2-bis.  Le  pellicole di cellulosa rigenerata di cui al
 comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:
 a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
 b) pellicole   di   cellulosa   rigenerata   con   un
 rivestimento derivato dalla cellulosa;
 c) pellicole   di   cellulosa   rigenerata   con   un
 rivestimento in materia plastica».
 3.  Il  presente  regolamento non si applica ai budelli
 sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 del decreto
 ministeriale  10 luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato
 dal decreto qui pubblicato:
 «Art.  2.  - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di
 cui  all'art. 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere
 prodotte  utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di
 sostanze  elencate  nell'allegato  I  alle  condizioni  ivi
 stabilite.
 2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art.
 1, comma 2-bis, lettera c) devono essere prodotte, prima di
 essere  rivestite,  utilizzando solo le sostanze o i gruppi
 di  sostanze  elencati  nell'allegato  I, Parte prima, alle
 condizioni ivi stabilite.
 3.  In  deroga  ai  commi 1  e 2, sostanze non elencate
 nell'allegato  I  possono  essere utilizzate come coloranti
 (tinture  e  pigmenti) o come adesivi, a condizione che non
 vi  sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno
 o  sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con
 un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal
 decreto   del   Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973  e
 successive modificazioni».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
 - La   Parte   seconda   dell'allegato  I  del  decreto
 ministeriale  1° luglio  1994,  n. 556, reca l'elenco delle
 sostanze  autorizzate  nella  fabbricazione di pellicole di
 cellulosa rigenerata verniciata.
 
 
 
 
 |  |  |  | ---->   Vederre Allegato da pag. 22 a pag. 26 della G.U.  <---- |  |  |  |  |