Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2006, n. 229
Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
Vista la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 31 maggio 2005;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 maggio 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, e' modificato come segue:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o piu' sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacita' degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito»;
b) l'articolo 16 e' modificato come segue:
1) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera c):
«c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare e' ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4:
«4. La quantita' di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, ne' deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».
c) l'allegato IX e' modificato come segue:
1) il testo della nota 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che cio' sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;
2) la tabella e' modificata come segue:
a) alla voce E 170 la denominazione e' sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
b) alla voce E 466 e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa»;
c) alla voce E 469 e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;
d) l'allegato X e' modificato come segue:
1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» e' sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile 1976, n. 351», e' sostituita dalla seguente: «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;
3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, e' completata come segue:

|E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi | |degli acidi grassi | Quanto basta

4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», e' completata come segue:

|E 296 Acido malico | Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

5) la tabella riguardante «Composta di frutta», e' completata come segue:

| | Quanto basta (tranne per la compo sta |E 440 Pectina |di mela) --------------------------------------------------------------------- | E 509 Cloruro di calcio|

6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», e' completata come segue:

| | Quanto basta (solo per il formaggio |E 460ii) Cellulosa in polvere| grattugiato e a fette)

7) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

Latte di capra UHT |E 331 Citrati di sodio | 4 g/l ---------------------------------------------------------------------
Castagne conservate in | E 410 Farina di semi di | liquido |carrube | Quanto basta ---------------------------------------------------------------------
| E 412 Gomma di guar | ---------------------------------------------------------------------
| E 415 Gomma di xanthan |

e) l'allegato XI, parte A, e' modificato come segue:
1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto», e' sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;
2) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

Code di gamberi di fiume europei cotte e | || ||| molluschi cotti marinati e precon fezionati | 2000|| ||| ---------------------------------------------------------------------
Aromi | || ||| ---------------------------------------------------------------------
| || 1500|||

f) l'allegato XI, parte C, e' modificato come segue:
1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate e' soppressa:

| |Trattamento |
| |superficiale degli|
E 230|Bifenile, difenile |agrumi | 70 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | |12 mg/kg
| | |singolarmente o in
| |Trattamento |combina zione,
| |superficiale degli|espressi come
E 231|Ortofenilfenolo (*) |agrumi |ortofenilfenolo ---------------------------------------------------------------------
|Ortofenilfenolo | |
E 232|sodico (*) | |

(*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo
sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena
diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei
generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in
virtu' della legislazione comunitaria sui valori massimi
per i residui di pesticidi.
2) la tabella relativa alla voce E 1105 e' completata come segue:

||Vino in conformita' al regolamento (CE n. | ||1493/1999 (*) e al relativo regolamento | ||d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**) | (pro memoria)

(*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999,
pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del
14.10.2003, pag. 13).
(**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione
del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000,
pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).
g) l'allegato XI, parte D, e' modificato come segue:
1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

| | |1000 mg/kg (gallati e
| | |BHA, singolarmente o E 310|Gallato di propile |Oli essenziali |in combinazione) --------------------------------------------------------------------- E 311|Gallato d'ottile | | --------------------------------------------------------------------- E 312|Gallato di dodecile | | ---------------------------------------------------------------------
| | |100 mg/kg (gallati,
| | |singolarmente o in
|Butilidrossianisolo |Aromi tranne gli oli|combinazione) oppure E 320|(BHA) |essenziali |200 mg/kg (BHA)

2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserve e semiconserve di carne», e' sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;
h) l'allegato XII e' modificato come segue:
1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» e' completata come segue:

| |Aromi | 40 g/kg

2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» e' soppressa;
3) la tabella relativa alla voce E 416 e' completata come segue:

| |Aromi | 50 g/kg

4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 e' completata come segue:

||Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli | ||aromi a base di oleoresine di spezie (*) | 10 g/kg --------------------------------------------------------------------- ||Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi| ||a base di oleoresine di spezie |1 g/kg

(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione e' evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.
5) la tabella relativa alla voce E 444 e' completata come segue:

||Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume | ||alcolico inferiore al 15% | 300 mg/l

6) la tabella relativa alla voce E 551 e' completata come segue:

E 551 |Biossido di silicio |Aromi | 50 g/kg

7) la tabella relativa alla voce E 900 e' completata come segue:

| |Aromi | 10 mg/kg

8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» e' sostituita dalla seguente:

| |Solo come agenti di |
E903|Cera di Carnauba|rivestimento: | ---------------------------------------------------------------------
| | prodotti della | 500 mg/kg 1200 mg/kg
| |confetteria (incluso |(solo per gomma da
| |cioccolato) | masticare) ---------------------------------------------------------------------
| | piccoli prodotti da |
| |forno fini ricoperti |
| |di cioccolato | 200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | spuntini | 200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | frutta a guscio | 200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | caffe' in grani | 200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | integratori dietetici| 200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| | agrumi, meloni, mele,|
| |pere, pesche e |
| |ananassi freschi (solo|
| |trattamento |
| |superficiale) | 200 mg/kg

9) la tabella relativa alla voce E 459 e' completata come segue:

||Aromi incapsulati per: | --------------------------------------------------------------------- || te' aromatizzati e bevande | ||aromatizzate istantanee in | ||polvere | 500 mg/l --------------------------------------------------------------------- || |1 g/kg in alimenti destinati al || |consumo diretto o da ricostituire || |secondo le istruzioni del || spuntini aromatizzati |produttore

10) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

|Poli-1-decene |Solo come agente di |
E 907 |idrogenato |rivestimento per: | ---------------------------------------------------------------------
| | prodotti della |
| |confetteria a base |
| |di zucchero | 2 g/kg ---------------------------------------------------------------------
| | frutti essiccati | 2 g/kg ---------------------------------------------------------------------
| |3 g/kg da tutte le |
| |fonti, in alimenti |
| |destinati al consumo|
| |diretto o da |
| |ricostituire secondo|
| |le istruzioni del |
| |produttore; |
| |singolarmente o in |
| |combinazione. Per le|
| |bevande la dose |
| Citrato di |massima di E 1520 e'|
E 1505|trietile |pari a 1 g/l | ---------------------------------------------------------------------
|Diacetato di | |
|glicerile | | E 1517 |(diacetina) | | ---------------------------------------------------------------------
|Triacetato di | |
|glicerile | | E 1518 | (triacetina) |Aromi | ---------------------------------------------------------------------
|1,2-propandiolo | | E 1520 |(propi lenglicole)| | --------------------------------------------------------------------- E 1519 |Alcol benzilico |Aromi per: | ---------------------------------------------------------------------
| |liquori, vini |
| |aromatizzati, |
| |bevande aromatizzate|
| |a base di vino e |
| |cocktail |
| |aromatizzati a base |
| |di vino | 100 mg/l ---------------------------------------------------------------------
| | |250 mg/kg da tutte
| | |le fonti, in
| | |alimenti destinati
| | |al consumo diretto o
| |dolciumi tra cui |da ricostituire
| |cioccolato e |secondo le
| |prodotti da forno |istruzioni del
| |fini |produttore

i) l'allegato XIII e' modificato come segue:
1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo e' inserito il seguente paragrafo:
«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».
2) nella parte 4 il titolo e' sostituito dal seguente:

«ADDITlVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;

3) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

|Esteri citrici di | |
|mono- e digliceridi|7,5 g/l venduto in | A partire dalla
E472 c|degli acidi grassi |polvere |nascita ---------------------------------------------------------------------
| | 9 g/l venduto in |
| |forma liquida |

l) l'allegato XIV e' modificato come segue:
1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:

| |Nel biossido di titanio (E 171)
| |e negli ossidi e biossidi di
|Silicato di potassio e |ferro (E 172) (Massimo 90%
E555|alluminio |in rapporto al pigmento)

2) alla voce E 468 e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata».



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).
- La direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che
modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e'
stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 24 del
29 gennaio 2004.
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande), e' il seguente:
«Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
(Omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali».
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
283, citata, e' il seguente:
«Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di
purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di
impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n.
94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 14 (Definizioni). - 1. Si intendono per:
a) «conservanti» le sostanze che prolungano il
periodo di conservazione dei prodotti alimentari
proteggendoli dal deterioramento provocato da
microorganismi;
b) «antiossidanti» le sostanze che prolungano il
periodo di conservazione dei prodotti alimentari
proteggendoli dal deterioramento provocato
dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le
variazioni di colore;
c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, le
sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o
altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare
senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare
essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di
facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;
d) «acidificanti» le sostanze che aumentano
l'acidita' di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad
esso un sapore aspro;
e) «correttori di acidita» le sostanze che modificano
o controllano l'acidita' o l'alcalinita' di un prodotto
alimentare;
f) «antiagglomeranti» le sostanze che riducono la
tendenza di particelle individuali di un prodotto
alimentare ad aderire una all'altra;
g) «antischiumogeni» le sostanze che impediscono o
riducono la formazione di schiuma;
h) «agenti di carica» le sostanze che contribuiscono
ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza
contribuire in modo significativo al suo valore energetico
disponibile;
i) «emulsionanti» le sostanze che rendono possibile
la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di
due o piu' fasi immiscibili, come olio e acqua, in un
prodotto alimentare;
j) «sali di fusione» le sostanze che disperdono le
proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo
una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;
k) «agenti di resistenza» le sostanze che rendono o
mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli
ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per
produrre o consolidare un gel;
l) «esaltatori di sapidita» le sostanze che esaltano
il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto
alimentare;
m) «agenti schiumogeni» le sostanze che rendono
possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una
fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;
n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad
un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;
o) «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti
lubrificanti) le sostanze che, quando vengono applicate
sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli
conferiscono un aspetto brillante o forniscono un
rivestimento protettivo;
p) «umidificanti» le sostanze che impediscono
l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando
l'effetto di una umidita' atmosferica scarsa o che
promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente
acquoso;
q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante
uno o piu' trattamenti chimici di amidi alimentari, che
possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e
possono essere fluidificati per trattamento acido o
alcalino, sbiancati;
r) «gas d'imballaggio» i gas differenti dall'aria
introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver
introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;
s) «propellenti» i gas differenti dall'aria che
espellono un prodotto alimentare da un contenitore;
t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di
sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un
impasto o di una pastella;
u) «sequestranti» le sostanze che formano complessi
chimici con ioni metallici;
v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono
possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un
prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le
sostanze che rendono possibile il mantenimento di una
dispersione omogenea di una o piu sostanze immiscibili in
un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano,
trattengono o intensificano la colorazione esistente di un
prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la
capacita' degli alimenti di formare legami, compresa la
formazione di legami tra le proteine tali da consentire il
legame tra le particelle per la formazione dell'alimento
ricostituito;
w) «addensanti» le sostanze che aumentano la
viscosita' di un prodotto alimentare».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto
ministeriale n. 209/1996 sopra citato, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 16 (Principio del riporto). - 1. La presenza di
un additivo alimentare e' ammissibile:
a) in un prodotto alimentare composto diverso da
quelli indicati all'art. 15, comma 3, nella misura in cui
l'additivo alimentare e' ammesso in uno degli ingredienti
che costituiscono il prodotto alimentare composto;
b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla
preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in
misura tale che il prodotto alimentare composto sia
conforme alle disposizioni del presente titolo;
c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto
un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare e'
ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del
presente decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a
condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna
funzione tecnologica nel prodotto finito.
2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per
lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come
definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
salvo se previsto da disposizioni specifiche.
3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si
applicano anche alle basi di gomma da masticare.
4. La quantita' di additivi alimentari presenti negli
aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per
garantire la sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e
per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non
deve indurre in errore il consumatore, ne' deve metterne a
repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un
alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una
funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve
essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra
gli additivi degli aromi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- L'allegato IX del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari di cui
e' generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti
alimentari non citati nell'art. 15, comma 3».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- L'allegato X del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco dei «Prodotti alimentari in cui
puo' essere utilizzato un numero limitato di additivi
dell'allegato IX».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- L'allegato XI, parte A, del citato decreto
ministeriale n. 209/1996 riporta i «Sorbati, benzoati e
p-idrossibenzoati» nell'elenco dei «Conservanti e
antiossidanti condizionatamente ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):
- L'allegato XI parte C del citato decreto ministeriale
n. 209/1996 riporta gli «Altri conservanti» nell'elenco dei
«Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- L'allegato XI parte D del citato decreto ministeriale
n. 209/1996 riporta gli «Altri antiossidanti» nell'elenco
dei «Conservanti e antiossidanti condizionatamente
ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
- L'allegato XII del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli «Altri additivi ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
- L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari
ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima
infanzia».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera l):
- L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli «Coadiuvanti e solventi
veicolanti ammessi».



 
Art. 2.
1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
 
Art. 3.
1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e' abrogato.
 
Art. 4.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/114/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 116
 
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