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| Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 maggio 2006, n. 229 |  | Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva  2003/114/CE  che modifica  la  direttiva  95/2/CE  relativa  agli  additivi alimentari diversi  dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale  27  febbraio  1996,  n.  209, concernente la disciplina degli  additivi  alimentari  consentiti  nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli  articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e  per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive  n.  94/34/CE,  n.  94/35/CE,  n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE,  modificato  da  ultimo  con  il  decreto  2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
 Vista  la  direttiva  2003/114/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  22  dicembre  2003  che modifica la direttiva 95/2/CE relativa  agli  additivi  alimentari  diversi  dai  coloranti e dagli edulcoranti;
 Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 31 maggio 2005;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 maggio 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Il  decreto  ministeriale  27 febbraio  1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, e' modificato come segue:
 a) all'articolo 14,  comma 1,  la  lettera v) e' sostituita dalla seguente:
 «v)  «stabilizzanti»  sono  sostanze  che  rendono  possibile  il mantenimento  dello  stato  fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli  stabilizzanti  comprendono  le sostanze che rendono possibile il mantenimento  di  una  dispersione  omogenea  di  una o piu' sostanze immiscibili  in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono  o  intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacita' degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da   consentire  il  legame  tra  le  particelle  per  la  formazione dell'alimento ricostituito»;
 b) l'articolo 16 e' modificato come segue:
 1)  al  comma 1,  dopo  la  lettera b), e' inserita la seguente lettera c):
 «c)  in  un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto un aroma nella  misura  in  cui l'additivo alimentare e' ammesso nell'aroma in ottemperanza  alle  disposizioni  del presente decreto ed e' presente nel  prodotto  alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;
 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4:
 «4.  La  quantita' di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere   limitata  alla  dose  minima  necessaria  per  garantire  la sicurezza  e  la  qualita'  degli  aromi  stessi e per facilitarne lo stoccaggio.  La  presenza  di  additivi non deve indurre in errore il consumatore,  ne'  deve  mettere  a  repentaglio  la  salute.  Ove la presenza  di  un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi,   svolga   una   funzione   tecnologica  nell'alimento  stesso l'additivo  deve  essere  annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».
 c) l'allegato IX e' modificato come segue:
 1) il testo della nota 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere  standardizzate  con  zuccheri,  a  condizione  che  cio'  sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;
 2) la tabella e' modificata come segue:
 a) alla  voce  E  170  la  denominazione  e' sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
 b) alla  voce  E  466  e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa»;
 c) alla  voce  E  469  e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;
 d) l'allegato X e' modificato come segue:
 1)  nel  testo  la  voce  «E  170  carbonati  di  calcio»  e' sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;
 2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge   30 aprile  1976,  n.  351»,  e'  sostituita  dalla  seguente: «Prodotti  di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;
 3)  la  tabella  riguardante  «Prodotti di cacao e cioccolato destinati  all'alimentazione  umana  di  cui  al  decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, e' completata come segue:
 
 |E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi   | |degli acidi grassi                                   |  Quanto basta
 
 4)  la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati    e    surgelati;   frutta   ed   ortaggi   non   lavorati preconfezionati,  refrigerati  e  pronti  per  il  consumo  e  patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», e' completata come segue:
 
 |E 296 Acido malico |  Quanto basta   (solo per le patate sbucciate)
 
 5)   la   tabella  riguardante  «Composta  di  frutta»,  e' completata come segue:
 
 |                         |  Quanto basta (tranne per la compo    sta |E 440 Pectina            |di mela) --------------------------------------------------------------------- |  E 509 Cloruro di calcio|
 
 6)  la  tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», e' completata come segue:
 
 |                             |  Quanto basta (solo per il formaggio |E 460ii) Cellulosa in polvere|    grattugiato e a fette)
 
 7) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 Latte di capra UHT      |E 331 Citrati di sodio     |  4 g/l ---------------------------------------------------------------------
 Castagne conservate in  |  E 410 Farina di semi di  | liquido                   |carrube                    |  Quanto basta ---------------------------------------------------------------------
 |  E 412 Gomma di guar      | ---------------------------------------------------------------------
 |  E 415 Gomma di xanthan   |
 
 e) l'allegato XI, parte A, e' modificato come segue:
 1)   la   dizione   «Prodotti   da   forno   preconfezionati, parzialmente   precotti   destinati   alla  vendita  al  minuto»,  e' sostituita   dalla  seguente:  «Prodotti  da  forno  preconfezionati, parzialmente  precotti  destinati  al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;
 2) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 Code di gamberi di fiume europei cotte   e         |      ||      ||| molluschi cotti marinati e precon  fezionati       |  2000||      ||| ---------------------------------------------------------------------
 Aromi                                            |      ||      ||| ---------------------------------------------------------------------
 |      ||  1500|||
 
 f) l'allegato XI, parte C, e' modificato come segue:
 1)  la  tabella  relativa  alle  voci di seguito riportate e' soppressa:
 
 |                    |Trattamento         |
 |                    |superficiale   degli|
 E 230|Bifenile, difenile  |agrumi              |  70 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                    |                    |12 mg/kg
 |                    |                    |singolarmente o in
 |                    |Trattamento         |combina  zione,
 |                    |superficiale   degli|espressi come
 E 231|Ortofenilfenolo (*) |agrumi              |ortofenilfenolo ---------------------------------------------------------------------
 |Ortofenilfenolo     |                    |
 E 232|sodico (*)          |                    |
 
 (*)  Per  l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo
 sodico  (E 232), la soppressione entra in vigore non appena
 diventano  applicabili  i  requisiti  di  etichettatura dei
 generi  alimentari  trattati  con  tale(i)  sostanza(e)  in
 virtu'  della  legislazione  comunitaria sui valori massimi
 per i residui di pesticidi.
 2)  la  tabella  relativa alla voce E 1105 e' completata come segue:
 
 ||Vino in conformita' al regolamento (CE n.          | ||1493/1999 (*) e al relativo regolamento            | ||d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)              |  (pro memoria)
 
 (*) Regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio, del
 17 maggio  1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del
 mercato  vitivinicolo  (GUCE  serie L n. 179 del 14.7.1999,
 pag.  1.)  modificato  da  ultimo  dal  regolamento (CE) n.
 1795/2003  della  Commissione  (GUCE  serie  L  n.  262 del
 14.10.2003, pag. 13).
 (**) Regolamento  (CE)  n.  1622/2000 della Commissione
 del    24 luglio   2000,   che   fissa   talune   modalita'
 d'applicazione  del  regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo
 all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo e che
 istituisce  un  codice  comunitario  delle  pratiche  e dei
 trattamenti  enologici  (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000,
 pag.  1)  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE) n.
 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).
 g) l'allegato XI, parte D, e' modificato come segue:
 1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 |                    |                    |1000 mg/kg (gallati e
 |                    |                    |BHA, singolarmente o E 310|Gallato di propile  |Oli essenziali      |in combinazione) --------------------------------------------------------------------- E 311|Gallato d'ottile    |                    | --------------------------------------------------------------------- E 312|Gallato di dodecile |                    | ---------------------------------------------------------------------
 |                    |                    |100 mg/kg (gallati,
 |                    |                    |singolarmente o in
 |Butilidrossianisolo |Aromi tranne gli oli|combinazione) oppure E 320|(BHA)               |essenziali          |200 mg/kg (BHA)
 
 2)  nella  tabella  relativa  alle  voci  «E 315 ed E 316» la dizione  «Conserve  e  semiconserve  di  carne»,  e' sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;
 h) l'allegato XII e' modificato come segue:
 1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» e' completata come segue:
 
 |             |Aromi             |  40 g/kg
 
 2)  nella  tabella  relativa  alle  voci  da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» e' soppressa;
 3)  la  tabella  relativa  alla voce E 416 e' completata come segue:
 
 |             |Aromi             |  50 g/kg
 
 4)  la  tabella  relativa  alle  voci  da  E  432  a E 436 e' completata come segue:
 
 ||Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli    | ||aromi a base di oleoresine di spezie (*)                 |  10 g/kg --------------------------------------------------------------------- ||Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi| ||a base di oleoresine di spezie                           |1 g/kg
 
 (*) Le  oleoresine  di  spezie  sono  estratti da cui il solvente d'estrazione  e'  evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.
 5)  la  tabella  relativa  alla voce E 444 e' completata come segue:
 
 ||Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume       | ||alcolico inferiore al 15%                               |  300 mg/l
 
 6)  la  tabella  relativa  alla voce E 551 e' completata come segue:
 
 E 551       |Biossido di silicio       |Aromi       |  50 g/kg
 
 7)  la  tabella  relativa  alla voce E 900 e' completata come segue:
 
 |             |Aromi             |  10 mg/kg
 
 8)  la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» e' sostituita dalla seguente:
 
 |                |Solo come agenti di   |
 E903|Cera di Carnauba|rivestimento:         | ---------------------------------------------------------------------
 |                | prodotti della       |  500 mg/kg 1200 mg/kg
 |                |confetteria (incluso  |(solo per gomma da
 |                |cioccolato)           |  masticare) ---------------------------------------------------------------------
 |                | piccoli prodotti da  |
 |                |forno fini ricoperti  |
 |                |di cioccolato         |  200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                | spuntini             |  200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                | frutta a guscio      |  200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                | caffe' in grani      |  200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                | integratori dietetici|  200 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                | agrumi, meloni, mele,|
 |                |pere, pesche e        |
 |                |ananassi freschi (solo|
 |                |trattamento           |
 |                |superficiale)         |  200 mg/kg
 
 9)  la  tabella  relativa  alla voce E 459 e' completata come segue:
 
 ||Aromi incapsulati per:           | --------------------------------------------------------------------- || te' aromatizzati e bevande      | ||aromatizzate istantanee in       | ||polvere                          |  500 mg/l --------------------------------------------------------------------- ||                                 |1 g/kg in alimenti destinati al ||                                 |consumo diretto o da ricostituire ||                                 |secondo le istruzioni del || spuntini aromatizzati           |produttore
 
 10) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 |Poli-1-decene      |Solo come agente di |
 E 907 |idrogenato         |rivestimento per:   | ---------------------------------------------------------------------
 |                   | prodotti della     |
 |                   |confetteria a base  |
 |                   |di zucchero         |  2 g/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                   | frutti essiccati   |  2 g/kg ---------------------------------------------------------------------
 |                   |3 g/kg da tutte le  |
 |                   |fonti, in alimenti  |
 |                   |destinati al consumo|
 |                   |diretto o da        |
 |                   |ricostituire secondo|
 |                   |le istruzioni del   |
 |                   |produttore;         |
 |                   |singolarmente o in  |
 |                   |combinazione. Per le|
 |                   |bevande la dose     |
 |  Citrato di       |massima di E 1520 e'|
 E 1505|trietile           |pari a 1 g/l        | ---------------------------------------------------------------------
 |Diacetato di       |                    |
 |glicerile          |                    | E 1517 |(diacetina)        |                    | ---------------------------------------------------------------------
 |Triacetato di      |                    |
 |glicerile          |                    | E 1518 |  (triacetina)     |Aromi               | ---------------------------------------------------------------------
 |1,2-propandiolo    |                    | E 1520 |(propi  lenglicole)|                    | --------------------------------------------------------------------- E 1519 |Alcol benzilico    |Aromi per:          | ---------------------------------------------------------------------
 |                   |liquori, vini       |
 |                   |aromatizzati,       |
 |                   |bevande aromatizzate|
 |                   |a base di vino e    |
 |                   |cocktail            |
 |                   |aromatizzati a base |
 |                   |di vino             |  100 mg/l ---------------------------------------------------------------------
 |                   |                    |250 mg/kg da tutte
 |                   |                    |le fonti, in
 |                   |                    |alimenti destinati
 |                   |                    |al consumo diretto o
 |                   |dolciumi tra cui    |da ricostituire
 |                   |cioccolato e        |secondo le
 |                   |prodotti da forno   |istruzioni del
 |                   |fini                |produttore
 
 i) l'allegato XIII e' modificato come segue:
 1)  nella  nota  introduttiva,  dopo  il  primo  paragrafo e' inserito il seguente paragrafo:
 «I  preparati  e  gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti   e   alla   prima   infanzia   possono   contenere  E  1450 ottenilsuccinato   di  amido  e  sodio  risultante  dall'aggiunta  di preparati  a  base  di  vitamine  o  di  acidi grassi polinsaturi. La presenza  di  E  1450  nel  prodotto  pronto  per il consumo non deve superare  100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».
 2) nella parte 4 il titolo e' sostituito dal seguente:
 
 «ADDITlVI   ALIMENTARI   AMMESSI   NEGLI  ALIMENTI  DIETETICI DESTINATI  AI  LATTANTI  ED  ALLA  PRIMA  INFANZIA  PER  SCOPI MEDICI SPECIALI  DI  CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;
 
 3) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 |Esteri citrici di  |                    |
 |mono- e digliceridi|7,5 g/l venduto in  |  A partire dalla
 E472 c|degli acidi grassi |polvere             |nascita ---------------------------------------------------------------------
 |                   |  9 g/l venduto in  |
 |                   |forma     liquida   |
 
 l) l'allegato XIV e' modificato come segue:
 1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
 
 |                               |Nel biossido di titanio (E 171)
 |                               |e negli ossidi e biossidi di
 |Silicato di potassio e         |ferro   (E 172)   (Massimo 90%
 E555|alluminio                      |in rapporto al pigmento)
 
 2)  alla  voce  E  468 e' aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata».
 
 
 
 Avvertenza:
 -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
 (G.U.U.E.).
 - La direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  dell'Unione  europea  del  22 dicembre  2003 che
 modifica   la  direttiva  95/2/CE  relativa  agli  additivi
 alimentari  diversi  dai  coloranti  e dagli edulcoranti e'
 stata   pubblicata   nella  G.U.U.E.  serie  L  n.  24  del
 29 gennaio 2004.
 Note alle premesse:
 
 -   Il  testo  dell'art.  5,  lettera g),  della  legge
 30 aprile   1962,   n.   283   (Disciplina  igienica  della
 produzione  della vendita delle sostanze alimentari e delle
 bevande), e' il seguente:
 «Art.  5.  - E' vietato impiegare nella preparazione di
 alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
 somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
 distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
 (Omissis);
 g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
 natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
 sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
 l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
 decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
 annuali».
 -  Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
 283, citata, e' il seguente:
 «Art.  22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
 dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
 Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
 decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
 preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
 alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
 loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
 purezza,  i  metodi  di  dosaggio negli alimenti, i casi di
 impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
 Entro  un  anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
 l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
 alimentari.
 Il  Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
 con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
 aggiornamenti».
 - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
 11  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia al
 processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
 esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia   autonoma.  I provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
 -  Il  testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto
 ministeriale   n.   209/1996  (Regolamento  concernente  la
 disciplina   degli  additivi  alimentari  consentiti  nella
 preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
 alimentari  in  attuazione  delle direttive n. 94/34/CE, n.
 94/35/CE,  n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e n. 95/31/CE), come
 modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
 «Art. 14 (Definizioni). - 1. Si intendono per:
 a) «conservanti»   le   sostanze  che  prolungano  il
 periodo    di   conservazione   dei   prodotti   alimentari
 proteggendoli     dal     deterioramento    provocato    da
 microorganismi;
 b) «antiossidanti»  le  sostanze  che  prolungano  il
 periodo    di   conservazione   dei   prodotti   alimentari
 proteggendoli       dal       deterioramento      provocato
 dall'ossidazione,  come  l'irrancidimento  dei  grassi e le
 variazioni di colore;
 c) «coadiuvanti»,  inclusi  i solventi veicolanti, le
 sostanze  utilizzate  per sciogliere, diluire, disperdere o
 altrimenti  modificare  fisicamente  un additivo alimentare
 senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare
 essi  stessi  alcun  effetto  tecnologico)  allo  scopo  di
 facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;
 d) «acidificanti»    le    sostanze   che   aumentano
 l'acidita'  di  un  prodotto alimentare e/o conferiscono ad
 esso un sapore aspro;
 e) «correttori di acidita» le sostanze che modificano
 o  controllano  l'acidita'  o  l'alcalinita' di un prodotto
 alimentare;
 f) «antiagglomeranti»  le  sostanze  che  riducono la
 tendenza   di   particelle   individuali   di  un  prodotto
 alimentare ad aderire una all'altra;
 g) «antischiumogeni»  le  sostanze  che impediscono o
 riducono la formazione di schiuma;
 h) «agenti  di carica» le sostanze che contribuiscono
 ad  aumentare  il  volume  di  un prodotto alimentare senza
 contribuire  in modo significativo al suo valore energetico
 disponibile;
 i) «emulsionanti»  le  sostanze che rendono possibile
 la  formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di
 due  o  piu'  fasi  immiscibili,  come  olio e acqua, in un
 prodotto alimentare;
 j) «sali  di  fusione»  le sostanze che disperdono le
 proteine  contenute  nel  formaggio realizzando in tal modo
 una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;
 k) «agenti  di  resistenza» le sostanze che rendono o
 mantengono  saldi  o croccanti i tessuti dei frutti o degli
 ortaggi,  o  che  interagiscono  con agenti gelificanti per
 produrre o consolidare un gel;
 l)  «esaltatori di sapidita» le sostanze che esaltano
 il  sapore  o  la  fragranza  o  entrambi  di  un  prodotto
 alimentare;
 m) «agenti   schiumogeni»  le  sostanze  che  rendono
 possibile  l'ottenimento di una dispersione omogenea di una
 fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;
 n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad
 un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;
 o) «agenti   di  rivestimento»  (inclusi  gli  agenti
 lubrificanti)  le  sostanze  che,  quando vengono applicate
 sulla  superficie  esterna  di  un prodotto alimentare, gli
 conferiscono   un   aspetto   brillante   o  forniscono  un
 rivestimento protettivo;
 p) «umidificanti»   le   sostanze   che   impediscono
 l'essiccazione   dei   prodotti   alimentari   contrastando
 l'effetto   di   una  umidita'  atmosferica  scarsa  o  che
 promuovono  la  dissoluzione  di una polvere in un ambiente
 acquoso;
 q) «amidi  modificati»  le sostanze ottenute mediante
 uno  o  piu'  trattamenti  chimici di amidi alimentari, che
 possono  aver  subito  un trattamento fisico o enzimatico e
 possono   essere   fluidificati  per  trattamento  acido  o
 alcalino, sbiancati;
 r) «gas  d'imballaggio»  i  gas  differenti dall'aria
 introdotti  in  un  contenitore  prima, durante o dopo aver
 introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;
 s) «propellenti»   i  gas  differenti  dall'aria  che
 espellono un prodotto alimentare da un contenitore;
 t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di
 sostanze,  che  liberano  gas  aumentando  il  volume di un
 impasto o di una pastella;
 u) «sequestranti»  le  sostanze che formano complessi
 chimici con ioni metallici;
 v)   «stabilizzanti»   sono   sostanze   che  rendono
 possibile  il mantenimento dello stato fisico-chimico di un
 prodotto   alimentare;  gli  stabilizzanti  comprendono  le
 sostanze  che  rendono  possibile  il  mantenimento  di una
 dispersione  omogenea  di una o piu sostanze immiscibili in
 un  prodotto  alimentare,  le  sostanze  che  stabilizzano,
 trattengono  o intensificano la colorazione esistente di un
 prodotto   alimentare   e  le  sostanze  che  aumentano  la
 capacita'  degli  alimenti  di  formare legami, compresa la
 formazione  di legami tra le proteine tali da consentire il
 legame  tra  le  particelle per la formazione dell'alimento
 ricostituito;
 w) «addensanti»   le   sostanze   che   aumentano  la
 viscosita' di un prodotto alimentare».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
 -   Il   testo   vigente   dell'art.   16  del  decreto
 ministeriale  n. 209/1996 sopra citato, come modificato dal
 decreto qui pubblicato e' il seguente:
 «Art.  16  (Principio del riporto). - 1. La presenza di
 un additivo alimentare e' ammissibile:
 a) in  un  prodotto  alimentare  composto  diverso da
 quelli  indicati  all'art. 15, comma 3, nella misura in cui
 l'additivo  alimentare  e' ammesso in uno degli ingredienti
 che costituiscono il prodotto alimentare composto;
 b) nei  prodotti alimentari destinati unicamente alla
 preparazione  di un altro prodotto alimentare composto e in
 misura   tale  che  il  prodotto  alimentare  composto  sia
 conforme alle disposizioni del presente titolo;
 c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto
 un  aroma  nella  misura  in  cui  l'additivo alimentare e'
 ammesso  nell'aroma  in  ottemperanza alle disposizioni del
 presente  decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a
 condizione  che  l'additivo  alimentare  non  abbia  alcuna
 funzione tecnologica nel prodotto finito.
 2.   Il  comma 1  non  si  applica  agli  alimenti  per
 lattanti,  per la prima infanzia e per lo svezzamento, come
 definiti  nel  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
 salvo se previsto da disposizioni specifiche.
 3.   Le   disposizioni   del  comma 1,  lettera b),  si
 applicano anche alle basi di gomma da masticare.
 4.  La  quantita' di additivi alimentari presenti negli
 aromi  deve essere limitata alla dose minima necessaria per
 garantire  la  sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e
 per  facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non
 deve  indurre in errore il consumatore, ne' deve metterne a
 repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un
 alimento,  risultante  dall'aggiunta  di  aromi, svolga una
 funzione  tecnologica  nell'alimento stesso l'additivo deve
 essere  annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra
 gli additivi degli aromi».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
 -  L'allegato  IX  del  citato  decreto ministeriale n.
 209/1996 riporta l'elenco degli «Additivi alimentari di cui
 e'   generalmente   autorizzato   l'impiego   nei  prodotti
 alimentari non citati nell'art. 15, comma 3».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
 -  L'allegato  X  del  citato  decreto  ministeriale n.
 209/1996  riporta  l'elenco dei «Prodotti alimentari in cui
 puo'  essere  utilizzato  un  numero  limitato  di additivi
 dell'allegato IX».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
 -   L'allegato   XI,   parte   A,  del  citato  decreto
 ministeriale  n.  209/1996  riporta  i «Sorbati, benzoati e
 p-idrossibenzoati»    nell'elenco    dei   «Conservanti   e
 antiossidanti condizionatamente ammessi».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):
 - L'allegato XI parte C del citato decreto ministeriale
 n. 209/1996 riporta gli «Altri conservanti» nell'elenco dei
 «Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
 - L'allegato XI parte D del citato decreto ministeriale
 n.  209/1996  riporta gli «Altri antiossidanti» nell'elenco
 dei    «Conservanti   e   antiossidanti   condizionatamente
 ammessi».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
 -  L'allegato  XII  del  citato decreto ministeriale n.
 209/1996 riporta l'elenco degli «Altri additivi ammessi».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
 -  L'allegato  XIII  del citato decreto ministeriale n.
 209/1996   riporta   l'elenco  degli  «Additivi  alimentari
 ammessi  negli  alimenti destinati ai lattanti e alla prima
 infanzia».
 Nota all'art. 1, comma 1, lettera l):
 -  L'allegato  XIV  del  citato decreto ministeriale n.
 209/1996  riporta  l'elenco  degli  «Coadiuvanti e solventi
 veicolanti ammessi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. E'  vietato  il  commercio di prodotti alimentari non conformi alle  disposizioni  del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in  commercio  o  etichettati  prima  della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
 |  |  |  | Art. 3. 1. L'allegato  I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 4. In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della direttiva 2003/114/CE, si applicano sino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa di attuazione adottata, nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  da ciascuna regione e provincia autonoma.
 Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 116
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