Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
COMUNICATO |
Comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori |
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IL PRESIDENTE Premesso che: i certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevita', denominati certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato «D» dello stesso decreto; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» all'art. 40, comma 3, lettera b), prevede espressamente che «Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e cio' al fine di accertare il possesso delle capacita' tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese; Ritenuto: di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle societa' organismo di attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l'attivita' di monitoraggio e studio dell'Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio ispettivo di questa Autorita'; Comunica che: 1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato, i certificati dovranno essere rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell'Autorita' al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti in corso di svolgimento sia per appalti gia' conclusi. 2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il responsabile del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del certificato dovra' stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata, tre copie cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi all'allegato «D» al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000: una sara' rilasciata all'impresa che la utilizzera' per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, mentre la seconda sara' protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli. Una terza copia del certificato, difforme dalle precedenti ma contenente tutte le informazioni inviate all'Osservatorio, sara' anche questa protocollata ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente nessun documento cartaceo sara' piu' trasmesso all'Autorita'. 3. Ai fini dell'utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento, l'accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovra' disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verra' utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilita' circa l'utilizzo delle stesse ricadra' in capo al richiedente. L'utente gia' in possesso di credenziali dovra' accedere nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla stazione appaltante (una o piu) con la quale collabora selezionando il profilo «Responsabile Unico del Procedimento». 4. Una volta effettuata l'associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permettera' la stampa di una dichiarazione che dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato e trasmessa all'Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta l'appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale dichiarazione sara' condizione necessaria per l'abilitazione dell'utente all'utilizzo della procedura di che trattasi. Roma, 6 luglio 2006 Il presidente: Rossi Brigante |
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