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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 luglio 2006 |  | Corso  legale,  contingente  e  modalita'  di  cessione  delle monete d'argento  da  Euro  10  dedicate  a Leonardo da Vinci, per la «Serie europea Personaggi Storici». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Polografico  dello Stato;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
 Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
 Visto  il  decreto  27 gennaio  2006,  n.  10153,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1° febbraio  2006,  con il quale si autorizza  l'emissione  delle  monete d'argento da Euro 10 dedicate a Lenoardo da Vinci, per la «Serie europea Personaggi Storici»;
 Considerato  che  occore  stabilire  la  data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
 Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
 Considerata  la  opportunita'  di  estendere  anche  all'estero  la vendita delle monete;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le monete d'argento da Euro 10 dedicate a Lenoardo da Vinci, per la «Serie  europea Personaggi Storici», aventi le caratteristiche di cui al  decreto  ministeriale  27 gennaio  2006, indicato nelle premesse, vengono  emesse  nella  sola versione proof ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Il  contingente  in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 250.000,00 pari a n. 25.000 monete.
 |  |  |  | Art. 3. In  italia  l'acquisto  delle monete puo' essere effettuato fino al 31 marzo   2007  con  le  modalita'  e  alle  condizioni  di  seguito descritte:
 direttamente  presso  i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi  n.  10,  entrambi  in  Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di Euro 1.500,00 a persona;
 mediante  richiesta  d'acquisto  trasmessa  via  fax al n. +39 06 85083710  o  via  posta  all'indirizzo:  Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.A.  - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;
 mediante   collegamento   internet  con  il  sito  www.ipzs.it  e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
 Il pagamento delle monete richieste puo' essere effettuato:
 con  versamento  anticipato  mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia  n.  11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  codice  IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
 a   mezzo  bollettino  di  conto  corrente  postale  n.  59231001 intestato  a  Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A. - Emissioni Numismatiche.
 Le  monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 unita'  per  ogni  acquirente,  applicando  lo  sconto  del  2% per i quantitativi  eccedenti  le  500  unita',  con  opzione per altre 750 monete.
 L'opzione   verra'  concessa  con  equa  ripartizione,  sulla  base dell'eventuale  disponibilita'  residua, a chiusura dei periodo utile per l'acquisto.
 Il  diritto  di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
 I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
 da 1 a 500 unita' Euro 46,00;
 da 501 a 750 unita' Euro 45,08.
 Gli  aventi  diritto  allo  sconto  devono  dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
 L'eventuale  consegna  delle  monete  franco  magazzino  Zecca deve essere  concordata  con  l'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 La  spedizione  delle  monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  sara'  effettuata  al  ricevimento  dei documenti  bancari  o  postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.
 Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
 |  |  |  | Art. 4. Per  la  vendita all'estero, con esclusione della Repubblica di San Marino   e   dello   Stato  della  Citta'  del  Vaticano,  l'Istituto Poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.A. riservera' un quantitativo di 15.000  monete  che  saranno cedute in capsule e non confezionate con uno sconto del 10%.
 |  |  |  | Art. 5. La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia»,   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
 Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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