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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3529). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e  speciali  pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006  con  il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  d'emergenza  nel territorio della regione Puglia in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 giugno  2006,  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del  29 aprile  2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9, n.  3449  del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493  in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania;
 Considerato  che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia socio  economico  ambientale,  si rende necessario disporre di misure urgenti  ed eccezionali finalizzate a consentire l'espletamento delle ulteriori attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  dei  commissari  delegati  in  materia di protezione civile;
 Considerato altresi' che, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti  nella  regione  Campania,  istituita  ai  sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge  n.  245 del 2005, come convertito nella legge  n.  21  del  2006,  non  ha  ancora  provveduto ad indicare la localizzazione  dei  siti per le discariche di servizio nella regione Campania;
 Visti  gli  esiti  delle  riunioni  tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti della regione Campania e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno 2006;
 Vista  la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Al  fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il completamento  delle  procedure  necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza  in  materia  ambientale  entro  i  termini  indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche'  per  favorire  il  conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata,   finalizzata   al  recupero  ed  al  riciclaggio,  di imballaggi  primari,  secondari  e terziari, della frazione organica, dei  rifiuti  ingombranti,  nonche'  della  frazione valorizzabile di carta,  plastica,  vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni  in  cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio  un'apposita  struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai commissari delegati.
 2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
 a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori  soluzioni  per  assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata  dell'umido,  anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
 b) formulare   proposte  per  ottenere  da  parte  del  Consorzio nazionale   imballaggi   (CONAI)   e   dei  consorzi  di  filiera  il raggiungimento   degli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  e  di riciclaggio  fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;
 c) formulare   proposte   ai   fini  dell'adeguamento  dei  piani regionali  per  lo  smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria;
 d) fornire  indirizzi  per  l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;
 e) promuovere   altresi'   le   iniziative  di  informazione  per incentivare  presso  la  popolazione  la  raccolta  differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;
 f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed  ai  fini  della  messa  in sicurezza, nonche', ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
 3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di  Presidente,  scelto tra persone  dotate di comprovata ed elevata professionalita' nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura sono assegnate venti unita'  di  personale,  poste  in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico,  in  essere  al  momento  del  comando, identificate tra i dipendenti  delle  Amministrazioni  dello Stato e degli enti pubblici anche  economici.  Detto  personale  e' posto, in deroga alle vigenti procedure  di  comando e distacco, nella disponibilita' del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio entro quindici giorni successivi  alla  richiesta ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro  straordinario  sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio puo' altresi' avvalersi  per  le attivita' connesse all'operativita' della predetta struttura  di  un massimo di quaranta unita' di personale comunque in servizio  presso  il  medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attivita'  di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili.
 4.  Per  le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi fino   ad  un  massimo  di  venti  esperti  nelle  materie  tecniche, giuridiche  ed  amministrative.  Con il decreto di cui al comma 1, si provvede  all'individuazione  dei predetti esperti e del personale di cui  al  comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la  struttura  di  cui  al  comma 2,  qualora dipendenti pubblici, e' corrisposta  una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo  stato  in  godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel  provvedimento  di  nomina  si provvede a determinarne i relativi compensi,  sulla  base  di  quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici  ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.
 5.  I  commissari  delegati  di  cui  ai decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  citati in premessa, riferiscono mensilmente alla  predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e  motivando  le  eventuali  criticita'  e indicando le misure che si intendono   adottare   per  consentire  che  la  realizzazione  degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.
 6. Il prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri del  personale  operante presso la struttura del commissario delegato per     il     superamento     della    situazione    di    emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui  all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
 7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  presente  articolo e'  corrisposto al prefetto  di  Napoli  un  compenso  pari  al  30%  della retribuzione complessiva   mensile   in   godimento,   a   titolo   di  indennita' onnicomprensiva,  con  oneri  a carico delle risorse assegnate ancora disponibili  presso  la  contabilita'  speciale intestata al medesimo prefetto.
 8.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi precedenti provvede  il  prefetto  di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella   contabilita'   speciale  relativa  all'emergenza  rifiuti  al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria.
 9.  Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  per  le attivita'   connesse  alle  ordinanze  di  protezione  civile,  fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e'  ridotto  nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti  dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6,   comma 2   dell'ordinanza  n.  3062/2000,  dall'art.  4,  comma 2 dell'ordinanza   n.  3106/01,  dall'art.  6,  comma 2  dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8    dell'ordinanza    n.   3198/02,   dall'art.   9,   comma 7 dell'ordinanza  n.  3217/02,  dall'art.  6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03   e   dall'art.   8  dell'ordinanza  n.  3270/03  in  materia socio-economico-ambientale,  ed  il  relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in materia, affidando nuovi   incarichi   ed   individuando   il   personale  da  assegnare all'espletamento  delle  attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto  socio  economico  ambientale  derivante dalla situazione di emergenza  in  atto  nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario  delegato  per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare  le  discariche  di  servizio  localizzate nella medesima regione  presso  le  quali  conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post-operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore   conferimento   dei   rifiuti   urbani  e  speciali  non pericolosi,   ed   al  fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza, avvalendosi,  ove  ritenuto  necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze  di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei  fondi  commissariali.  Per  le discariche private il commissario delegato  anticipa  le  somme  occorrenti  per  i relativi interventi assicurandone  il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla  normativa  vigente,  a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della  messa  in  sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato  puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana    di    Montaguto    (Avellino),   previa   verifica   tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.
 2.  Il  commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania,  e'  autorizzato  ad  individuare, anche al fine della loro ricomposizione  morfologica,  cave  dismesse  e/o abbandonate, per il conferimento  di  rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.
 3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, il commissario delegato  si avvale dei prefetti delle province della regione stessa, che   garantiscono   la   puntuale  attuazione  delle  determinazioni commissariali.
 4.  Il  commissario  delegato  propone  al presidente della regione Campania  modifiche  del  piano  cave  al  fine  di ridurre il volume dell'attivita'  estrattiva  nelle  zone  caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.
 5.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
 6.  Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a disporre il riconoscimento  di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli  che  ospitano  impianti  in  esercizio  a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti.  La copertura di tali oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata,  e'  autorizzato,  fino alla cessazione dello stato di emergenza,  a  favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con  legge  della  regione  Campania  10 febbraio  1993,  n.  10,  un contributo  massimo  pari  ad  euro  43.000.000,00, utilizzando a tal scopo  i  lavoratori  assegnati in virtu' dell'ordinanza del Ministro dell'interno  delegato  al  coordinamento  della protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
 2.   La  copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma precedente  e' assicurata,  oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003,   applicando,   a  partire  dal  1° giugno  2006,  un'ulteriore maggiorazione   pari   ad  euro  0,018  per  chilogrammo  di  rifiuto conferito,  per  i  comuni  della regione Campania che, alla data del 31 dicembre  2005,  non  hanno  raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.
 3.  Il  commissario delegato e' autorizzato a rimodulare la tariffa nel  caso  di  mancata  individuazione  delle  discariche  in  ambito regionale  e/o  provinciale, con la possibilita' di variare la stessa anche per singola provincia.
 4.    I    comuni    della    regione   Campania   che   provvedono all'implementazione   dei   servizi   di  igiene  urbana,  prevedendo l'assunzione  di  altro  personale,  sia pure per il tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75 per cento del fabbisogno   attingendo   dai   lavoratori   assegnati,   in   virtu' dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948/99, ai consorzi di bacino di cui alla legge della regione Campania, n. 10/93.
 5.  Per  ciascun  lavoratore  stabilmente  impegnato  a partire dal 1° giugno  2006,  il  cui  costo  e' posto a totale carico dei comuni beneficiari,  il  Commissariato e successivamente la regione Campania riconoscera'  al comune il contributo equivalente allo smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3452 del 1° agosto 2005, le parole «di un avvocato dello  Stato  e  di  un  ulteriore  magistrato  amministrativo,» sono sostituite  dalle  parole  «di due consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati Amministrativi».
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi
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