Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006
Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
2. L'elenco allegato, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorita' e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.
3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
 
Art. 2.
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione.
3. Se la domanda e' irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
 
Art. 3.
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.
 
Art. 4.
Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorita', il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede.
2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.
 
Art. 5.
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio sul sito internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
 
Art. 6.
Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.
2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
 
Art. 7.
Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nell'elenco si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.
 
Art. 8.
Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita'.
2. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, per i relativi procedimenti o fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia i termini possono essere altresi' sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere.
3. Nei casi indicati ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria. In ogni caso, la sospensione non potra' eccedere 180 giorni.
4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca d'Italia, il termine stabilito puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento dei dati integrativi, pari alla meta' di quello fissato per il rilascio del parere stesso.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
 
Art. 9.

Individuazione dell'Unita' organizzativa responsabile del
procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' la Struttura indicata nell'elenco.
 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
Roma, 27 giugno 2006
Il Governatore: Draghi
 
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

----> Vedere elenco da pag. 7 a pag. 45 <----
 
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