| 
| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006 |  | Regolamento  recante  l'individuazione  dei termini e delle unita' organizzative   responsabili   dei   procedimenti  amministrativi  di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di  vigilanza  in  materia  bancaria  e  finanziaria,  ai sensi degli articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | LA BANCA D'ITALIA 
 Visti  gli  articoli 2,  comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i  quali  debbono  concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
 Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive  che  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto  l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle  procedure  per  l'adozione  degli  atti  e dei procedimenti di competenza;
 Visto  l'art.  24  della  legge  28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede,  tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione  di  provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  sull'individuazione  e  sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso  agli  atti  amministrativi  recati dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia   disciplina   con  propri  regolamenti  l'applicazione  dei principi   previsti  dal  medesimo  articolo,  indicando  i  casi  di necessita'  e  di  urgenza  o  le  ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della   Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
 2.   L'elenco   allegato,  che  costituisce  parte  integrante  del regolamento,   contiene   i  procedimenti  di  vigilanza  e  le  fasi procedimentali   svolte   dalla   Banca   d'Italia   nell'ambito   di procedimenti  di  competenza  di  altre  Autorita'  e  individua, per ciascuno   di   essi,  oltre  all'unita'  organizzativa  responsabile dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale, il relativo  termine  di  conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine  non  sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.
 3.  Per  i procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati si applicano  gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
 
 1.  Per  i  procedimenti  ad iniziativa di parte il termine decorre dalla  data  di  ricevimento  della  domanda  o  del  diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica  sono  valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 2.  La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla  vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti  dalla  Banca  d'Italia  e  deve  essere  corredata della prescritta documentazione.
 3.  Se  la  domanda  e'  irregolare  o  incompleta,  ne  viene data comunicazione  all'istante entro un termine pari alla meta' di quello fissato  per  la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso  previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarita'  o  della incompletezza. In questi casi, il termine per la  conclusione  del  procedimento  decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
 4.  Qualora,  nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa  nuovi  documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali  dell'istanza,  la  presentazione  dei  documenti  o delle notizie  equivale  alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso,  il  termine  per  la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
 |  |  |  | Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
 
 1.  Per  i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo  diversa  indicazione  contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.
 |  |  |  | Art. 4. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali
 
 1.  Per  le fasi procedimentali avviate dalla Banca su richiesta di altre  Autorita',  il  termine  decorre  dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede.
 2.  Per  le  fasi  procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.
 |  |  |  | Art. 5. Comunicazione dell'avvio del procedimento
 
 1.  Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del  procedimento,  il  responsabile  del  procedimento  pubblica  la comunicazione  di  avvio  sul  sito  internet  della  Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.
 |  |  |  | Art. 6. Partecipazione al procedimento
 
 1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare  memorie  e  documenti entro un termine pari alla meta' di quello  fissato  per  l'adozione  del  provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.
 2.   Tale   termine   viene  computato  a  partire  dalla  data  di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
 3.  La  presentazione  di  memorie  e  documenti  oltre  il termine indicato  nel  comma 1  non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.
 |  |  |  | Art. 7. Conclusione dei procedimenti
 
 1.  I  termini  per  la  conclusione  dei procedimenti e delle fasi procedimentali  indicati  nell'elenco  si  riferiscono  alla  data di adozione del provvedimento o atto finale.
 2.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per i quali la legge prevede   che   il   silenzio   dell'amministrazione   equivalga   ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere  comunicato  all'interessato,  anche  mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.
 |  |  |  | Art. 8. Sospensione e interruzione dei termini
 
 1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi  procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa  previsione  di  legge  o  di  regolamento,  qualora la Banca richieda  informazioni  o  certificazioni  relative  a fatti, stati o qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita'.
 2. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in materia bancaria   e   finanziaria,   per  i  relativi  procedimenti  o  fasi procedimentali  di  competenza della Banca d'Italia i termini possono essere   altresi'  sospesi  quando  si  renda  necessario  effettuare approfondimenti   istruttori   tramite   accertamenti   ispettivi   o l'acquisizione   di  pareri  di  altre  amministrazioni  o  Autorita' nazionali ed estere.
 3.  Nei  casi  indicati  ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere  dal  ricevimento  o  dall'acquisizione  delle integrazioni dell'istruttoria.  In  ogni  caso, la sospensione non potra' eccedere 180 giorni.
 4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti  ai  fini  del  rilascio  di parere da parte della Banca d'Italia,  il  termine  stabilito puo' essere interrotto per una sola volta  e  il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento  dei  dati integrativi, pari alla meta' di quello fissato per il rilascio del parere stesso.
 5.   Restano  ferme  le  ulteriori  ipotesi  di  sospensione  e  di interruzione  dei  termini  di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Individuazione    dell'Unita'    organizzativa    responsabile    del
 procedimento
 1.  L'unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e' la Struttura indicata nell'elenco.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 
 1.  Il presente regolamento entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  disposizioni  del  regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.
 Roma, 27 giugno 2006
 Il Governatore: Draghi
 |  |  |  | ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 ---->  Vedere elenco da pag. 7 a pag. 45  <----
 |  |  |  |  |