Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 luglio 2006
Approvazione della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro
Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che, per l'attivita' della gestione separata, il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentate, «i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 che - nell'individuare i tratti salienti dei prodotti del risparmio postale - stabilisce, tra l'altro, all'art. 6, comma 6, che la forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali sono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del direttore generale del Tesoro;
Considerato che in data 22 marzo 2005 la CDP S.p.a ha depositato presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Roma la domanda di registrazione di due nuovi marchi assunti, rispettivamente, quali marchio della Societa' («cdp S.p.A.»), e del Risparmio Postale («cdp S.p.A. risparmio postale») e che si rende necessario aggiornate la forma e gli altri segni caratteristici del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;
Considerato che il direttore generale della CDP S.p.A. ha sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'aggiornamento della forma e degli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali;
Tutto cio' premesso e considerato;
Decreta:
Art. 1.
Forma e segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali
(altrimenti denominati «buani postali fruttiferi»)
rappresentati da documento cartaceo
1. Sono approvati la forma ed i segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartacco, di seguito descritti e riportati nel bozzetto allegato.
2. Il buono fruttifero postale consta di due componenti: sezione titolo e sezione matrice.
3. Il documento e' stampato su carta filigranata da gr 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproduceute in trasparenza il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo e azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza di 1,2 mm, con testo microinpresso ripetuto con continuita', composto da caratteri di altezza 0,9 mm.
4. La tonalita' cromatica dominante del documento e' l'azzurro.
5. Il documento ha un formato totale di 315x101,6 mm ed e' costituito da due sezioni: a destra, la sezione titolo di forrnato 195x101,6 mm, a sinistra, la matrice di formato 120x101,6 mm.
6. Il documento e' realizzato in policromia con i due colori azzurro e giallo combinati fra loro con effetti di iride, uno dei quali con fluorescenza gialla sotto la luce di Wood.
7. La sezione titolo e' composta da un recto (sez. 1) e da un verso (sez. 2):
nel recto della sezione titolo la grafica presenta, quale elemento di base, una serie di archi che si susseguono in un complesso gioco di prospettive. La grafica e' completata, sul lato destro, dal marchio «cdp S.p.A.» inscritto in una circonferenza costituita da 12 stelline. La parte superiore sinistra della sezione titolo reca la scritta «buono fruttifero postale». A seguire, sulla stessa fascia, e' riprodotto il marchio «cdp S.p.A. risparmio postale». Nella zona in alto a destra della sezione titolo e' presente la scritta «repubblica italiana». Subito sotto, una microscrittura composta da una sezione di quattro righe e la dicitura «cassa depositi e prestiti s.p.a.». Nella parte centrale, infine, sotto la dicitura «buono fruttifero postale», sono riportate, a cura dell'ufficio postale competente, le seguenti informazioni essenziali: tipologia di buono fruttifero postale sottoscritto, data di sottoscrizione del buono, taglio in cifre preceduto dalla denominazione euro e in lettere, data di scadenza, generalita' del/degli intestatario/i, ufficio postale competente. nello spazio in basso a destra e' riportata la dicitura «il direttore generale della cassa depositi e prestiti s.p.a.». Nella parte sinistra inferiore della sezione titolo e' riportato un elemento quadrato nel quale e' riprodotta l'immagine latente del marchio;
il verso presenta un fondo a tappeto di colore azzurro entro il quale sono riportate le diciture «buono fruttifero postale» ed il marchio «cdp S.p.A». Sul lato sinistro sono riportati, in colonna, i numeri da 1 a 12, in corrispondenza dei quali sono annotate, a cura dell'ufficio postale, le principali vicende occorse durante la vigenza del titolo.
8. La sezione matrice, posta a sinistra della sezione titolo, e' composta da un recto (sez. 3) e da un verso (sez. 4):
il recto presenta un fondo a tappeto dello stesso colore dominante della sezione titolo con una zona rettangolare di colore giallo e presenta le seguenti dizioni: «buono fruttifero postale», «sottoscritto il», «da », «l'impiegato addetto »;
il verso presenta un fondo a tappeto di colore azzurro entro il quale sono riportate le diciture «buono fruttifero postale» ed il marchio «cdp S.p.A.».
9. Ai piedi del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), e' apposta la numerazione identificativa di ciascun documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.
10. Nelle stampe di sicurezza dei documenti cartacei rappresentativi dei buoni fruttiferi postali i marchi «cdp S.p.A.» e relative stelle di contorno, l'immagine latente, la microscrittura e le diciture «buono fruttifero postale», «repubblica italiana» e «cassa depositi e prestiti s.p.a.» vengono realizzati con l'utilizzo di tecniche di stampa calcografica e con l'ausilio di inchiostri di massima sicurezza.
11. Il bozzetto di buono fruttifero postale cartaceo, suddiviso nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 sopra descritte, costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2003, recante «Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», e' consentita fino al 31 dicembre 2008.
Roma, 4 luglio 2006
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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