| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge  finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare  e  della  pesca  siano  assegnati al finanziamento di nuovi  patti  territoriali  e  contratti  di programma riguardanti il medesimo settore;
 Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e ulteriormente modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che  all'art.  8,  comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta  dai  commi 1  e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti  di  programma  per  i  quali  il Ministero delle attivita' produttive abbia presentato a questo comitato la proposta di adozione della  relativa  delibera  di  approvazione,  alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  comma 2  e, comunque, non oltre il 30 settembre  2005,  e  per  un  importo  di  contributi  statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le direttive  del consiglio e della commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin, relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato, concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997)  e  dal  punto  2, lettera B)   della   delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  che demanda a questo comitato la determinazione dei limiti, criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole, della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
 Vista  la  citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori dell'agricoltura e della pesca;
 Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita' produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 30 settembre  2005 (Gazzetta Ufficiale n. 251/2005), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata legge  n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;
 Vista  la nota n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  con  la  quale  e' stata sottoposta a questo comitato  la  proposta  di  contratto  di  programma  presentata  dal Consorzio  Sviluppo  Sicilia S.c. a r.l., per la realizzazione di una filiera agroalimentare relativamente alla lavorazione, trasformazione e  commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, alla produzione di olio  d'olivo  e  vini  di  qualita',  e  allo sviluppo di servizi di filiera,  da  realizzarsi  nella  regione  Sicilia, nelle province di Caltanissetta,  Palermo, Catania e Trapani, aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Considerato  che  la  regione  Siciliana,  con  delibera n. 425 del 21 dicembre  2004,  ha  espresso  parere  favorevole sulla coerenza e complementarieta'   degli  investimenti  previsti  dal  contratto  di programma con la programmazione regionale;
 Considerato  che  l'entita'  delle  agevolazioni concesse in deroga all'applicazione  della succitata riforma degli incentivi e' relativa a   una   determinata   percentuale   degli   investimenti  giudicati ammissibili;
 Considerata  pertanto  l'opportunita' di rinviare ad una successiva determinazione  di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle  agevolazioni  per  la  restante  parte  degli investimenti, da concedersi  secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con il Consorzio Sviluppo Sicilia  S.c. a r.l., il contratto di programma inteso all'attuazione di  un articolato piano di investimenti finalizzati al rafforzamento, razionalizzazione   e  sviluppo  della  filiera  agroindustriale  nel settore  della  lavorazione,  trasformazione e commercializzazione di prodotti  ortofrutticoli,  alla  produzione di olio d'olivo e vini di qualita',  e  allo  sviluppo  dei  servizi di filiera, da realizzarsi nella  regione  Sicilia,  nel  territorio  delle province di Palermo, Caltanissetta,  Trapani  e  Catania,  aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti ammessi, pari a 54.678.000 euro, sono cosi' suddivisi:
 investimenti  industriali  (regime  d'aiuto n. 488/92) 11.331.000 euro;
 investimenti   nelle   aziende   agricole   (Aiuto  di  Stato  n. 729/A/2000) 43.347.000 euro; e  sono relativi a n. 29 iniziative, cosi' come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.2.  Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a  22.875.839  euro  corrispondenti  al  41,84  %  del  totale  degli investimenti ammessi.
 1.3.  Le  agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di cui  all'art.  8,  comma 3, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni  e integrazioni, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati nelle seguenti misure:
 investimenti  industriali:  (488/92):  35%  ESN  piu' 15% per gli investimenti delle PMI;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione   dei   prodotti   agricoli  (729/A/200  tab. 2): calcolati  nella  misura  del  50%  E.S.L. previsto per le iniziative ubicate in area dall'obiettivo 1.
 1.4. L'importo totale delle agevolazioni cosi' calcolate e riferite all'importo  di  22.875.839  euro,  e' pari a 12.800.000 euro. Per la restante  quota  degli  investimenti  ammessi,  pari 31.802.161 euro, sara' sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione  della  misura  di  agevolazioni  da concedere in base all'art.  8,  commi 1  e 2, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
 1.5.  Il  contributo  di  12.800.000  euro  sara'  erogato  in  tre annualita'  di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di realizzazione degli investimenti.
 1.6.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.7.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.8.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova occupazione  aggiuntiva  pari  a  n.  250  U.L.A.  (Unita' Lavorative Annue).
 1.9.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato il finanziamento di 12.800.000 euro a valere sulle risorse  evidenziate  nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato in premessa.
 3.   L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata  al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
 la  verifica  della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione  dei  prodotti  agricoli  inseriti  nel  contratto  di programma con il regime d'aiuti 729/A/2000 e con il POR della regione siciliana,  che  non  consente  l'aumento di capacita' produttiva nei settori interessati a livello regionale: in particolare dovra' essere accertato   che  non  si  realizzi  un  aumento  della  capacita'  di lavorazione  e  stoccaggio  nei settori ortofrutticolo, cerealicolo e vitivinicolo;
 che  gli  investimenti  proposti  siano  coerenti  con  il regime d'aiuti  729/A/2000  e  con  il POR della regione siciliana in ordine alla  tipologia  delle  spese  ammissibili  e al limite massimo degli investimenti  in  azienda  agricola  previsti dal citato documento di programmazione regionale;
 la  verifica  della redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni  previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.
 Roma, 2 dicembre 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Molgora
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265
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