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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 |  | Direttive  generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo  23,  comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. |  | 
 |  |  |  | LA COVIP Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
 Visto  l'art.  23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce  alla  COVIP  il  compito di emanare direttive a tutte le forme  pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, sulla base dei contenuti del decreto;
 Vista  la direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006,  dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;
 Considerato  che nella sopra citata direttiva generale e' precisato che  la  COVIP e' tenuta, nelle proprie direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, a fornire indicazioni utili  al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi  documenti  informativi  per la raccolta delle adesioni alle norme  del  decreto  legislativo  n. 252/2005, nonche', con specifico riguardo  alle  forme  pensionistiche  individuali  attuate  mediante contratti  di  assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;
 Considerato  che nella sopra citata direttiva generale e' precisato che  la  COVIP  deve  uniformare  le  linee  direttrici della propria attivita'  con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti,  avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del  sistema  di  previdenza complementare;
 Rilevata   pertanto   l'esigenza,  sulla  base  delle  disposizioni normative  e  delle  linee  generali  di  indirizzo  di cui sopra, di procedere  all'emanazione  delle  direttive  ai  sensi  dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
 Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di    consultazione   delle   parti   sociali   e   degli   organismi rappresentativi  dei  soggetti  vigilati,  dei prestatori dei servizi finanziari  e  dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;
 E m a n a
 le seguenti direttive:
 
 Direttive  generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art.  23,  comma  3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
 Con  il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del 2005, supplemento ordinario n. 200, il Governo ha provveduto, in attuazione della  legge  delega  23 agosto 2004, n. 243, ad una riforma organica della  disciplina  della  previdenza  complementare,  al  fine di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore.
 In  tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124  (di  seguito: decreto n. 124/1993), nonche' delle previsioni fiscali  in  materia  di previdenza complementare. In forza di quanto previsto  dall'art.  23, comma 1, l'intervento normativo di cui sopra entrera'  in  vigore  il  1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune previsioni  (articoli 16,  comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) che sono gia' entrate in vigore dal 14 dicembre 2005.
 In  considerazione  dell'ampiezza  e  rilevanza  delle  innovazioni recate  dal  decreto, l'art. 23, comma 3, ha attribuito alla COVIP il compito   di  dettare  direttive  a  tutte  le  forme  pensionistiche complementari  finalizzate  al  pieno  e  corretto  adeguamento delle stesse  al  nuovo  assetto normativo entro il 31 dicembre 2007. Cio', avuto  anche riguardo al disposto dell'art. 23, comma 4, del decreto, il  quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche  complementari  che  hanno provveduto agli adeguamenti richiesti  e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione da  parte  della  COVIP  potranno  ricevere nuove adesioni, anche con riferimento  al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR).
 Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  con il presente provvedimento si forniscono  indicazioni  idonee  a  chiarire  i principali profili di novita'   del  settore  e  la  decorrenza  delle  diverse  previsioni normative,  nonche'  a  meglio indirizzare l'attivita' di adeguamento che  le  forme  pensionistiche complementari sono chiamate a porre in essere.
 Come  precisato  nella  direttiva  generale alla COVIP (di seguito: direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del lavoro, di concerto con  il Ministro dell'economia, la COVIP e' chiamata ad «impartire le opportune  direttive  ai  soggetti  vigilati,  uniformando  le  linee direttrici  della  propria  attivita'  con  lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti», fornendo indicazioni utili «al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi  documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico  riguardo  alle  forme  pensionistiche  individuali attuate mediante   contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  finalizzate  a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3».
 L'attribuzione  alla  COVIP del compito di impartire direttive alle forme   pensionistiche  complementari  e'  strettamente  connessa  al significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto, in linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell'omogeneita'  del  sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza  complementare,  anche attraverso il conferimento di nuovi poteri  di  regolamentazione  e disciplina delle forme pensionistiche complementari.   L'accrescimento   delle   competenze   della   COVIP costituisce   infatti,   come   anche  sottolineato  dalla  direttiva ministeriale,   un   elemento   necessario   affinche'  possa  essere efficacemente realizzato un serio e rigoroso apparato di controlli.
 In  piena  continuita'  con  il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005,  n.  262  («Disposizioni  per  la  tutela  del  risparmio  e la disciplina  dei mercati finanziari») ha confermato l'architettura del nuovo  sistema  di  vigilanza in materia di previdenza complementare, incentrata  sul  riconoscimento  alla  COVIP  di un maggior numero di funzioni e competenze su tutte le forme pensionistiche complementari. Cio'  nell'obiettivo  di  pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche complementari cosi' da garantire il rispetto  dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', di   assicurare  una  piu'  efficace  tutela  degli  iscritti  (anche potenziali) e dei beneficiari e di favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
 In  particolare,  con  riferimento  ai fondi pensione aperti e alle forme   pensionistiche  individuali  attuate  mediante  contratti  di assicurazione sulla vita, il decreto, come anche confermato dall'art. 25,  comma 3,  della  legge  per  la tutela del risparmio e precisato nella  direttiva ministeriale, ha previsto la concentrazione in COVIP delle  competenze  in  materia  di regolamentazione e vigilanza sulla documentazione  che  le forme pensionistiche complementari utilizzano per  la  raccolta  delle  adesioni e per l'informativa agli aderenti, cosi'  riconoscendo  la  peculiarita' del risparmio previdenziale, il cui  collegamento  funzionale con la previdenza di base e' stato piu' volte  affermato  dalla Corte costituzionale e le cui specificita' ne rendono  evidente  la  diversita'  rispetto  al  risparmio  puramente finanziario.  Conformemente  al  decreto  e alla legge sul risparmio, detta  regolamentazione,  specifica  per  i fondi pensione, si dovra' comunque  ispirare  ai  principi  in  materia  di  sollecitazione del pubblico risparmio.
 Al  riguardo,  la direttiva ministeriale opportunamente precisa che il  passaggio  delle  competenze  di  cui  sopra  in  capo alla COVIP avverra'  a  far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993  sara'  integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale  data  confluiranno  in  COVIP, per detti profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi aperti) e ad ISVAP (sulle forme pensionistiche    individuali    attuate    mediante   contratti   di assicurazione sulla vita).
 In  ragione  di  quanto  sopra,  la  COVIP ha assunto il compito di definire  criteri  omogenei  di  rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche  di  ciascuna  forma  pensionistica complementare, al fine  di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in  ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un  adeguato  raffronto  tra le diverse opzioni prospettate, anche in termini  di  chiara  percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento  e  dei  risultati  conseguiti.  Dell'esigenza  di definire  tali criteri omogenei, la COVIP terra' conto sia per quanto attiene  alla documentazione preordinata alla raccolta delle adesioni sia  con riferimento alle comunicazioni periodiche che ciascuna forma pensionistica  e' tenuta a fornire ai propri iscritti, per permettere un'informazione   chiara   e   facilmente   valutabile  dall'aderente sull'insieme  dei  contributi  versati e sul riepilogo generale della posizione  maturata,  nonche'  circa  il livello della rendita che e' ragionevole attendersi a scadenza.
 Piu'  specificamente,  con  riguardo alla fase della raccolta delle adesioni,   tutte  le  forme  pensionistiche  complementari  dovranno dotarsi,  per  le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una nota informativa redatta sulla base dello schema predisposto dalla COVIP.
 La   nota  informativa  dovra'  essere  completata  da  una  scheda sintetica,  anch'essa  redatta sulla base dello schema proposto dalla COVIP,  che  ha  lo  scopo  di introdurre l'aderente ai meccanismi di funzionamento   e   alle  condizioni  di  partecipazione  alla  forma pensionistica   complementare   tenendo   conto   delle  esigenze  di semplicita'    dell'informazione    imposte   dalle   caratteristiche peculiari,  per ampiezza e composizione, della platea di soggetti cui le  forme  pensionistiche  complementari si rivolgono. In tale scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilita', sinteticita' e  immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'uso di un linguaggio piu' semplice e diretto rispetto a quello impiegato nei documenti informativi piu' «tradizionali».
 Cio' consentira', pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di rappresentazione delle  informazioni,  favorendo  in  tal modo la comparabilita' delle diverse   proposte  da  parte  dell'aderente.  Con  la  finalita'  di consentire  la  comparabilita'  delle  varie  proposte, nei documenti informativi  dovra'  essere  riportato  un  «Indicatore sintetico dei costi»,  costruito  in  modo  da fornire, mediante ricorso a un unico valore,   una   rappresentazione   immediata   dell'onerosita'  della partecipazione  alle  diverse  forme  pensionistiche,  nonche'  delle diverse offerte all'interno di ciascuna di esse.
 Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un «Progetto  esemplificativo»,  da  definire  sulla base di indicazioni fornite  dalla  COVIP  e  da  mettere a disposizione dell'aderente in forme  e  con  modalita'  idonee,  incluso  l'utilizzo  di  strumenti informatici, anche successivamente all'adesione. Il progetto e' volto a  fornire  un'indicazione  dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale  e dell'importo iniziale della prestazione complementare. Lo   stesso   costituisce  anche  uno  strumento  utile  all'aderente nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione,  linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un'idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo.
 I  fondi  pensione  negoziali  e  i  fondi pensione aperti dovranno inoltre   provvedere   ad   una  complessiva  revisione  delle  norme statutarie  e  regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1°  gennaio  2008, con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale  operazione  sara'  facilitata  dalla  predisposizione, da parte della COVIP, di schemi di statuto e di regolamento.
 Anche   le   forme   pensionistiche  individuali  attuate  mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il decreto impone l'adozione  di  un  apposito  regolamento  a  far tempo dalla data di entrata   in   vigore   dello  stesso,  potranno  procedere  a  detto adempimento   utilmente   avvalendosi  dello  schema  di  regolamento predisposto dalla COVIP in termini di omogeneita' rispetto alle altre forme  pensionistiche,  pur  avendo  presente la specificita' di tali strumenti previdenziali.
 Al fine dell'adeguamento delle clausole statutarie e regolamentari, tutte  le  forme  pensionistiche complementari potranno attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla  base  delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente,  inteso  che  la decorrenza degli effetti delle modifiche disposte  in  attuazione del nuovo quadro normativo non potra' essere anteriore  al  1° gennaio  2008,  data  in prossimita' della quale la COVIP  provvedera'  a comunicare gli estremi dell'iscrizione all'albo per le forme precedentemente non iscritte.
 
 Ambito   di   applicazione  del  decreto  n.  252/2005:  obblighi  di adeguamento.
 Secondo  quanto  disposto  nell'art.  1,  rientrano  nell'ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per  l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al sistema obbligatorio.
 Saranno  pertanto,  in  generale,  tenuti ad adeguarsi al decreto e alle  disposizioni di attuazione dettate dalla COVIP i fondi pensione negoziali  iscritti all'albo, le societa' di cui all'art. 6, comma 1, del  decreto  che  gia'  hanno  istituito  fondi pensione aperti e le imprese   di   assicurazione   che   attuano   forme   pensionistiche complementari  mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita, ivi comprese  le  compagnie operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto prevede che   i   contratti  di  assicurazione  con  finalita'  previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati,  anche dopo il l° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni.  Come  precisato  nella  direttiva  ministeriale, e' da ritenersi  comunque  consentito  alle  imprese,  di  assicurazione di adeguare  i  contratti  in  essere  al  31 dicembre  2007  alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo all'approvazione  della  COVIP  per l'iscrizione all'Albo delle forme pensionistiche  complementari,  nonche'  attuare  la costituzione del patrimonio separato e autonomo.
 Solo  ad  esito  di  detti adempimenti, previa iscrizione all'albo, tali  forme  potranno  raccogliere  nuove  adesioni, i sottoscrittori potranno  trasferire ad essi il TFR e il decreto potra' trovare piena applicazione.
 Le  presenti direttive, cosi' come le disposizioni del decreto, non trovano,    pertanto,   applicazione   nei   riguardi   delle   forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti  fino  al  31 dicembre  2007, per le quali non sia stato previsto l'adeguamento al nuovo quadro normativo.
 La  direttiva  ministeriale  chiarisce inoltre che «agli aderenti a polizze  previdenziali  stipulate  entro  il  31 dicembre  2007 e non adeguate  entro tale termine alla nuova normativa, e' riconosciuta la facolta'   di   trasferire  la  propria  posizione,  alle  condizioni stabilite   dalla   regolamentazione  di  settore,  in  strumenti  di previdenza  complementare  realizzati secondo la nuova normativa». Si ritiene   che  le  imprese  di  assicurazione  debbano  valutare  con particolare  attenzione  l'esigenza  di  consentire  che  la suddetta facolta'  sia  esercitata  dagli  aderenti,  oltre  che senza vincoli temporali  di  permanenza  nella  polizza  previdenziale, anche senza costi   connessi   al   trasferimento  tali  da  rendere,  di  fatto, inattuabile l'esercizio di tale prerogativa.
 Le  nuove  disposizioni  non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  per i quali continuera' ad applicarsi la normativa oggi in vigore.
 Per  le  forme  pensionistiche  complementari  preesistenti,  ossia quelle  gia'  istituite  alla  data  di entrata in vigore della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  l'adeguamento  alle  nuove  disposizioni avverra',  ai  sensi  dell'art.  20,  comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalita' e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche  in  relazione  alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia, di concerto  con  il Ministro del lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro  un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioe', entro il 13 dicembre 2006).
 E'  opportuno,  altresi',  precisare  che anche in riferimento alle forme  pensionistiche  preesistenti interne a enti, societa' o gruppi sottoposti  ai  controlli  in  materia  di  esercizio  della funzione creditizia  ed  assicurativa, le quali, in base all'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto n. 124/1993, sono attualmente sottoposte alla vigilanza  dell'Autorita'  competente  in  ragione  dei controlli sui soggetti al cui interno sono istituite, il passaggio delle competenze dalla  Banca  d'Italia  e  dall'ISVAP alla COVIP avverra', anche alla luce  dei  chiarimenti  contenuti  nella  direttiva ministeriale, dal 1° gennaio 2008.
 
 Definizioni.
 Il   decreto   riconduce   tutti   gli   strumenti   di  previdenza complementare  alla  nozione  di «forma pensionistica complementare». Piu'  in particolare, il decreto definisce come «forme pensionistiche complementari collettive»:
 i  fondi  pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi soggetti  giuridici,  con  personalita'  giuridica ovvero in forma di associazioni non riconosciute;
 i fondi istituiti o promossi dalle regioni;
 i  fondi  pensione  aperti  (avuto riguardo alle adesioni su base collettiva);
 le  forme  istituite  dagli  enti  di  diritto  privato di cui ai decreti  legislativi  30 giugno  1994,  n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
 le  forme  pensionistiche  preesistenti  di  cui  all'art. 20 del decreto.
 Sono,  inoltre,  definite  come «forme pensionistiche complementari individuali»  quelle  attuate  mediante  adesione  su  base meramente individuale a fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate tramite  contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'art. 13 del decreto.
 Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere collettivo o individuale delle stesse e dalla forma giuridica assunta, dovranno, comunque,  recare  nella denominazione la locuzione «fondo pensione». Si  richiama,  pertanto,  l'attenzione su tale previsione soprattutto per le societa' istitutrici delle forme pensionistiche individuali di cui  all'art.  13,  comma 1, lettera b), del decreto, per le quali la prescrizione  di cui sopra assume carattere di novita' e che dovranno ad essa conformarsi nella redazione dei relativi regolamenti.
 La  denominazione  «fondo  pensione» non potra' essere, per contro, utilizzata  da  altri  soggetti,  rispetto a quelli iscritti all'albo della   COVIP.   Giova,   al   riguardo,  ricordare  che  l'esercizio dell'attivita' propria dei fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punita penalmente.
 Con  riguardo  alla  COVIP,  il  decreto  provvede a modificarne la denominazione  per  esteso, sostituendo «Commissione di vigilanza sui fondi  pensione»,  denominazione contenuta nell'art. 16, comma 2, del decreto  n.  124/1993  con  il quale la predetta Commissione e' stata istituita,  con  «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».  Tale  modifica,  che  interverra'  a  far  tempo dal 1° gennaio  2008,  risulta  in  linea con l'estensione, da tale data, delle  prerogative  di  vigilanza della Commissione su tutte le forme pensionistiche complementari.
 
 Adesione alle forme pensionistiche complementari.
 Risulta  confermato  il  principio  della  liberta' e volontarieta' dell'adesione  a  qualunque  forma  pensionistica  complementare, sia collettiva  sia  individuale  (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto).
 Il    principio    della   volontarieta'   dell'adesione   trovera' applicazione  anche  nell'ipotesi  di devoluzione del TFR mediante il meccanismo  del  conferimento  tacito (art. 8, comma 7, del decreto), configurandosi  il  silenzio  del  lavoratore come una manifestazione implicita di volonta' cui consegue l'effetto dell'adesione alla forma pensionistica   complementare   cosi'   individuata:   in   tal  caso all'iscritto  dovranno  essere  riconosciuti  tutti  i  diritti  e le prerogative,    anche    di   ordine   informativo,   connessi   alla partecipazione alla forma medesima.
 Il  decreto non esclude la possibilita' di adesione contemporanea a piu'    forme    pensionistiche   complementari,   fattispecie   che, tipicamente,  potra'  realizzarsi  nell'ipotesi  di una pluralita' di rapporti   di   lavoro   che   diano   titolo  ad  adesioni  a  forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalita' caso per caso piu' appropriate, l'aderente dovra' essere messo in condizione di valutare attentamente,  sotto il profilo dell'opportunita', la costituzione di una  pluralita'  di  posizioni  presso  diverse forme pensionistiche, avendo  ad esempio riguardo anche al profilo dei costi complessivi da sostenere.
 
 Destinatari delle forme pensionistiche complementari.
 L'art.  2  del  decreto  riproduce,  in buona misura, le previsioni riguardanti   i   destinatari  della  previdenza  complementare  oggi contenute  nel  decreto  n. 124/1993, introducendo talune novita'. In base  a  detta  previsione,  alle  forme pensionistiche complementari collettive possono aderire:
 i  lavoratori  dipendenti,  privati  e  pubblici, con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
 i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.
 Con  riguardo,  invece,  alle  forme  pensionistiche  complementari individuali,  il  decreto  precisa  (art.  13,  comma 2)  che possono aderirvi    anche    soggetti    diversi    da   quelli   individuati nell'elencazione  di  cui all'art. 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito  di  lavoro).  Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti.
 Tenuto  anche  conto  delle  disposizioni  dell'art. 8 del decreto, possono   aderire   alle   forme  di  previdenza  complementare,  sia collettive  sia  individuali,  anche  i  soggetti c.d. «fiscalmente a carico», di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti   nell'ambito   dei   destinatari,  occorrera'  un'esplicita previsione dello statuto in tal senso.
 Con   riferimento   ai  fondi  pensione  aperti,  e'  da  ritenersi consentita  anche la possibilita' di fondi «dedicati» ad un solo tipo di adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali ovvero fondi aperti  alle sole adesioni collettive). Laddove si intenda introdurre siffatta  specializzazione,  a  far  tempo dall'entrata in vigore del decreto ovvero successivamente, occorrera' modificare in tal senso il regolamento  al fine di delimitare l'ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni gia' effettuate, che risultino di diversa natura rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le societa'  istitutrici  dei fondi pensione aperti dovranno valutare se consentire  il  mantenimento delle iscrizioni in essere, limitando la «specializzazione»  solo  alle  adesioni future, oppure prevederne il necessario   trasferimento   ad  altro  fondo,  fornendo  ogni  utile informativa  all'iscritto per il consapevole esercizio delle connesse prerogative.
 
 Istituzione delle forme pensionistiche.
 L'art.  3  del  decreto individua le specifiche fonti istitutive in relazione   alle  tipologie  di  destinatari  indicate  nell'art.  2, riproducendo,  con  alcune  integrazioni, la formulazione dell'art. 3 del decreto n. 124/1993.
 Tra  le  novita' che interverranno dal 1° gennaio 2008 va segnalata la  possibilita'  di  accordi,  a  livello  aziendale,  intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno,  comunque,  un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli   accordi   stessi,  non  potendo  in  alcun  modo  inerire  ai lavoratori,  pur  appartenenti  alla  medesima  azienda,  che  non vi abbiano  preso  parte  e  non  determinando,  conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto, tali accordi non possono essere inclusi  tra  quelli  di  cui  all'art.  8,  comma 7, lettera b), del decreto,  al  fine  di  regolare  la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti dell'impresa.
 Da  segnalare  e' anche l'inserimento tra le fonti istitutive delle forme  pensionistiche  complementari  delle  regioni,  cui  e'  anche conferito   il   compito  di  disciplinare  con  legge  regionale  il funzionamento  di  tali  forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale  di  settore.  Resta ovviamente ferma la possibilita' delle Regioni  di  promuovere  e  favorire  lo  sviluppo  di  iniziative di previdenza   complementare,   come   gia'  sperimentato  nell'attuale contesto  normativo,  in primo luogo attraverso formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva.
 Per  completezza,  il  decreto  riconduce  nell'alveo  delle  fonti istitutive  anche le societa' istitutrici dei fondi pensione aperti e delle  forme  pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
 Infine, la lettera g), del comma 1 dell'art. 3 del decreto conferma tra  le fonti istitutive gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.  103  (come oggi previsto dal comma 1-bis, dell'art. 3 del decreto n.  124/1993, introdotto dall'art. 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004,  n. 243). Ai predetti enti e' dunque consentito provvedere, sia direttamente,  tramite  delibera  degli  enti stessi, sia anche sulla base    di   contratti   collettivi   o   accordi   fra   lavoratori, all'istituzione di nuove forme di previdenza complementare.
 
 Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all'esercizio.
 Per  quanto  attiene  ai  fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1° gennaio  2008  risultera'  modificata,  in chiave di snellimento e semplificazione,   la   procedura   per   il   riconoscimento   della personalita'  giuridica.  In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente   della   Repubblica   10 febbraio   2000,   n.   361,  il riconoscimento   conseguira'   direttamente   al   provvedimento   di autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  adottato  dalla COVIP, senza  che  piu' occorra un ulteriore provvedimento del Ministero del lavoro.  La  COVIP  provvedera', per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone giuridiche.
 Al  riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP nella  direttiva  ministeriale,  si  ha  presente  che  anche i fondi pensione  che  risulteranno  gia'  costituiti come soggetti dotati di personalita'  giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione  ovvero  fondi pensione preesistenti) dovranno essere, da tale  data,  iscritti  nel  registro  tenuto  dalla  COVIP,  la quale provvedera'  all'acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti.
 Le  forme  pensionistiche  promosse  dagli  enti  di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono essere  costituite  come  associazioni  non  riconosciute ovvero come soggetti  dotati  di  personalita'  giuridica;  e',  inoltre, ammessa l'adozione  della  forma  del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,  nell'ambito  del  medesimo  ente,  con  gli effetti di cui all'art.  2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attivita' dell'ente.
 L'adozione  del  patrimonio  di destinazione, separato ed autonomo, e', in ogni caso, l'unica forma ammessa per i fondi pensione aperti e per  le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di  assicurazione  sulla  vita. La disposizione, gia' esistente per i fondi  pensione  aperti,  riveste  rilevanti  profili  di novita' con riferimento  alle  forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), del decreto.
 Ciascuna  impresa  assicurativa sara', pertanto, tenuta ad adottare un'apposita deliberazione volta alla costituzione di un patrimonio di destinazione  con riguardo alle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Come precisato nella direttiva ministeriale,  nella  costituzione del patrimonio separato le imprese di  assicurazione  dovranno  operare  secondo  le modalita' stabilite dall'ISVAP.
 Inoltre,  l'operativita'  delle  forme  pensionistiche  individuali attuate   mediante   contratti  di  assicurazione  sulla  vita  sara' subordinata  alla  prevista adozione del regolamento, redatto in base alle  direttive  impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il  trasferimento  delle  posizioni  individuali  verso  altre  forme pensionistiche,  la  comparabilita'  dei  costi  e  dei  risultati di gestione,  la  trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le  modalita'  di  comunicazione  agli  iscritti  e  alla COVIP delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale.
 Unitamente   al   regolamento,   dovranno   essere  trasmesse  alla Commissione  anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il  decreto  richiama espressamente l'esigenza di comunicazione prima della  loro  applicazione.  Le  eventuali  modifiche successive delle condizioni   generali   dei   contratti   dovranno  essere  parimenti trasmesse,  da parte delle imprese assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva rispetto alla loro concreta applicazione.
 
 Iscrizione all'albo della COVIP.
 Tutte  le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione delle  forme  pensionistiche  istituite all'interno di enti pubblici, anche  economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,  in  materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere  iscritte  nell'apposito  albo tenuto a cura della COVIP. Cio' costituira'  una  novita'  di  rilievo  per  le  forme pensionistiche attuate  mediante  contratti  di  assicurazione  sulla vita, le quali saranno   inserite   nell'albo  solo  ad  esito  della  procedura  di approvazione del relativo regolamento.
 Dette  forme  potranno  essere iscritte all'albo della COVIP solo a partire  dal  1° gennaio  2008.  Si  ha  infatti presente che secondo l'art. 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla COVIP definire «al fine di  garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e  portabilita»,  le  condizioni  che le forme devono soddisfare «per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del (...) decreto ed essere iscritte all'albo». Considerando pertanto che, per le forme individuali  assicurative,  la realizzazione dei suddetti principi di trasparenza,  comparabilita' e portabilita' e' strettamente correlata all'entrata   in  vigore  della  nuova  disciplina  della  previdenza complementare,  tali forme potranno essere iscritte all'albo soltanto una   volta   intervenuto  l'adeguamento  alle  nuove  norme,  avendo proceduto  alla  costituzione  del  patrimonio  autonomo e separato e avendo ricevuto l'approvazione del relativo regolamento.
 
 Responsabile delle forme pensionistiche complementari.
 Alcune  significative  modifiche  ed integrazioni sono previste dal decreto  in  materia  di  governance  delle  forme  pensionistiche  e dovranno essere tenute presenti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto  valorizza il ruolo del responsabile del fondo disponendo che per  tutte  le  forme  pensionistiche  complementari, senza eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della forma stessa. L'organo competente ad effettuare la predetta nomina sara' il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora si tratti di un  soggetto  giuridico, ovvero della societa' o ente promotore della forma pensionistica, qualora priva di soggettivita'.
 In  particolare,  questa novita' rivestira' rilievo soprattutto per le  forme  pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto,   per   le   quali  non  e'  oggi  prevista  la  figura  del responsabile.  Dette  forme  dovranno procedere alla relativa nomina, nel  rispetto  delle  previsioni  del decreto, in modo da disporre di tale figura a far tempo dal 1° gennaio 2008.
 Per  i  fondi  aperti,  per  i quali la figura del responsabile del fondo  risulta  gia'  contemplata  dall'attuale  normativa,  oltre  a procedere  ai  necessari  adeguamenti  quanto  alle nuove funzioni da attribuire al responsabile, si richiama l'attenzione sulla necessita' che,  a  far  tempo dal 1° gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino  nelle  situazioni di incompatibilita' delineate nell'art. 5, comma 3, del decreto.
 Al  riguardo, si evidenzia che l'incarico di responsabile dei fondi pensione  aperti  e  delle forme pensionistiche complementari attuate mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita non potra', in ogni caso,  essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della  forma  stessa  e  sara'  incompatibile  con  lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso  i  soggetti  istitutori  delle forme stesse, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano.
 Con riferimento alle societa' che hanno istituito una pluralita' di fondi   pensione  aperti  o  di  forme  pensionistiche  complementari mediante  contratti di assicurazione sulla vita, pur restando ammessa la possibilita' che sia affidato ad uno stesso soggetto l'incarico di responsabile   di  piu'  forme  pensionistiche,  dovra'  evitarsi  la concentrazione  sul  medesimo  soggetto  di  un  numero  eccessivo di incarichi, considerati i delicati compiti che lo stesso e' chiamato a svolgere nell'interesse degli iscritti.
 Per  i  fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi, potra' essere   sufficiente   provvedere  ad  integrare  le  competenze  del direttore  generale,  figura  questa  in  genere  gia'  prevista, nei termini  indicati  dal decreto. Eventualmente, potra' essere valutata l'opportunita'  di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a soggetto distinto dal direttore generale.
 In  generale,  quanto  alle  funzioni,  spettera'  al  responsabile provvedere  a  verificare  che  la  gestione  della  forma sia svolta nell'esclusivo  interesse  degli aderenti, nonche' nel rispetto della normativa,  anche  regolamentare  e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni  di  natura  contrattuale  contenute  negli  statuti e nei regolamenti. In particolare, al responsabile compete la vigilanza sul rispetto  dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea  in  cui si articola la forma, sulle operazioni in conflitto di interesse  e  sull'adozione  di  prassi  operative  idonee  a  meglio tutelare gli iscritti.
 
 Organismo di sorveglianza.
 I  fondi  pensione  aperti  che  prevedano anche la possibilita' di adesioni  su  base collettiva devono provvedere all'istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l'organismo dovra'  essere  composto  da almeno due membri da designarsi da parte dei  soggetti  istitutori  dei  fondi, per un incarico che non potra' superare i due anni.
 Per  i  componenti  dell'organismo, il decreto richiede determinati requisiti  di onorabilita' e professionalita' e prevede situazioni di incompatibilita' e di decadenza, rinviando per la relativa disciplina ad  un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del lavoro. I  componenti  non potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali  dei  soggetti  istitutori  del  fondo pensione aperto ovvero presso  le  societa'  da questi controllate o che li controllano, ne' potranno  svolgere presso tali enti attivita' di lavoro subordinato o di  prestazione d'opera a carattere continuativo. E' fatto divieto di essere  proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti - anche indirettamente  o  per  conto  terzi - relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa'  da  questi controllate o che li controllano. L'accertamento del  mancato  possesso  dei  richiesti requisiti, la cui attestazione deve   essere  effettuata  dall'interessato,  eventualmente  mediante apposita  dichiarazione scritta, determina la decadenza dall'ufficio, che  sara' dichiarata con decreto del Ministro del lavoro su proposta della COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo   di   sorveglianza   a   partecipazione   paritetica   dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
 Successivamente a questa prima fase, i componenti dell'organismo di sorveglianza    dovranno   essere   individuati   nell'ambito   degli amministratori  indipendenti  iscritti  ad  un albo della CONSOB (ove istituito).  Inoltre,  in  questa  seconda  fase,  nei fondi pensione aperti  ad  adesioni  collettive,  l'organismo di sorveglianza dovra' essere  necessariamente  integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l'adesione collettiva  comporti  l'iscrizione  al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti  ad  una  singola  azienda  o  a  un medesimo gruppo. La disposizione  di  cui  sopra non preclude la possibilita' per i fondi pensione  aperti  di  prevedere,  su  base  volontaria,  la  suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del decreto.
 L'organismo   di   sorveglianza   e'   destinato   a  rappresentare adeguatamente  gli  interessi  degli  aderenti  e  a  verificare  che l'amministrazione   e   gestione  del  fondo  avvenga  nell'esclusivo interesse   degli   stessi.   L'organismo   riferisce  all'organo  di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP in merito alle irregolarita' riscontrate.
 
 Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari.
 Il  decreto  sostanzialmente  conferma  l'attuale  disciplina,  con alcune  novita'  di  rilievo.  In  primo  luogo,  con  riferimento al conferimento  tacito  del  TFR, il decreto prevede che l'investimento delle  relative  somme  debba  necessariamente avvenire nella linea a contenuto  piu'  prudenziale,  tale  da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
 Riguardo  alle  caratteristiche  che  tale linea deve possedere, si ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno  ad  assicurare  con certezza il risultato della restituzione integrale  del  capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di  tempo  predeterminato  e/o  al  realizzarsi di determinati eventi (come  in particolare il pensionamento). Non e' quindi sufficiente il mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con  un  grado  di  probabilita'  anche  molto  elevato,  ma  non  ad assicurare   con   certezza,  il  risultato  della  restituzione  del capitale.   La  politica  di  investimento  di  detta  linea  dovra', comunque,   essere  idonea  a  realizzare  con  elevata  probabilita' rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un  orizzonte  temporale  pluriennale.  Nel determinare le specifiche caratteristiche  della linea, si richiama altresi' l'attenzione sulla necessita'  di  considerare  ed evidenziare con particolare chiarezza anche  il  profilo  dei  costi gravanti direttamente e indirettamente sulle  posizioni  degli  iscritti,  che  dovranno  risultare  il piu' possibile contenuti.
 Le    forme    pensionistiche   potenzialmente   destinatarie   del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari adeguamenti  in  tempo  utile,  prima  dell'avvio  del  meccanismo di devoluzione   tacita   del   TFR,   prevedendo   una   linea  con  le caratteristiche   di   cui   sopra.   In  caso  contrario,  le  forme pensionistiche  non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita  del TFR. Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote  di  TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore risulti gia' iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di  TFR  gia'  in precedenza devolute a previdenza complementare). Il lavoratore    potra'    comunque   decidere,   attraverso   esplicita manifestazione  di  volonta',  di  destinare  anche  le  quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta.
 In  ogni  caso,  deve  consentirsi ai lavoratori la possibilita' di chiedere  in  seguito  di  riallocare  le  quote  di TFR, quelle gia' versate e quelle maturande, nella linea di investimento ritenuta piu' adatta  alle  proprie  esigenze  e al proprio grado di propensione al rischio  a  prescindere  anche dal periodo minimo di permanenza nella linea medesima.
 Inoltre,  al  momento di effettiva istituzione di tale linea dovra' essere  consentito a tutti gli iscritti di esercitare la facolta' del trasferimento  della  propria posizione individuale (o di parte della stessa,  se  consentito)  alla  linea  in  questione, anche prima del decorso  del periodo minimo previsto nello statuto/regolamento per il normale esercizio della facolta' di passaggio ad altra linea.
 Con   riguardo   alle   forme   pensionistiche   multicomparto,  si rappresenta  l'opportunita'  di  una  strutturazione articolata su un numero  contenuto  di  linee,  di facile comprensione e inquadramento quanto ai profili di rischio.
 Diversamente, poi, da quanto previsto dall'art. 6, comma 4-bis, del decreto  n. 124/1993 non e' piu' prescritto che la scelta dei gestori finanziari  debba  essere effettuata dal consiglio di amministrazione individuato  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,  terzo  periodo,  del predetto  decreto  n.  124/1993.  A  far  tempo  dal 1° gennaio 2008, pertanto,  detta scelta potra' essere effettuata, sempre nel rispetto delle  procedure  previste,  anche  dal  consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.
 Per  effetto  della  previsione contenuta nell'art. 6, comma 1, del decreto, i modelli gestionali ivi contemplati troveranno applicazione anche  con  riguardo  alle forme pensionistiche che saranno istituite direttamente  dalle  regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si applicano anche alle forme istituite dagli enti di  diritto  privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509  e  10 febbraio 1996, n. 103, conformemente a quanto e' gia' oggi contemplato dalla vigente normativa.
 Inoltre,   e'   da   evidenziare   che   le   forme  pensionistiche complementari  saranno  tenute,  a  far tempo dal 1° gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in portafoglio, siano stati presi in considerazione  aspetti sociali, etici ed ambientali. L'obbligo fara' carico  a  tutte  le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.
 Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali attuate tramite  contratti assicurativi, il decreto precisa che continuano ad applicarsi   le  regole  di  investimento  di  cui  al  Codice  delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
 
 Service amministrativo.
 A  partire  dal 1° gennaio 2008 verra' meno l'obbligo di richiedere offerte  contrattuali, attraverso la forma della pubblicita' notizia, per la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi amministrativi.
 La circostanza che la norma non espliciti piu' la necessita' che la selezione  avvenga  sulla  base di una procedura di pubblica evidenza non   fara'   naturalmente  venir  meno  l'obbligo  dei  consigli  di amministrazione  dei  fondi  pensione  di  effettuare  la  scelta del service  amministrativo  nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione,  sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  adeguati, cosi' da individuare il soggetto che meglio risponde alle esigenze del fondo e della platea di riferimento.
 
 Limiti agli investimenti e conflitti di interesse.
 Va   evidenziata   l'innovazione   recata  dall'art.  6,  comma 13, lettera c),  del  decreto  che,  avendo  a  riferimento la previsione dell'art.  18  della  direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce un nuovo limite agli investimenti.
 In  base  alla  nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i lavoratori  di  una  determinata  impresa  non  possono  investire le proprie  disponibilita' in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti   al   gruppo   medesimo,   in  misura  complessivamente superiore,  rispettivamente,  al  cinque  e  al  dieci  per cento del patrimonio complessivo del fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi anche al predetto limite.
 Quanto  al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per le   forme   pensionistiche  individuali  attuate  tramite  contratti assicurativi  debba  trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008,  la  normativa  prevista  per  le  altre  forme  pensionistiche complementari.  Rilevato che anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in  materia  di  tutela  del  risparmio,  detta previsioni in tema di conflitto  di  interessi  dei fondi pensione, delegando il Governo ad adottare  un decreto legislativo in materia, si fa riserva di fornire in   seguito,   allorche'  sara'  definito  il  quadro  normativo  di riferimento, eventuali direttive circa il predetto adeguamento.
 
 Convenzioni   per  la  gestione  delle  risorse  dei  fondi  pensione negoziali.
 Come  gia'  anticipato con lettera circolare inviata il 23 febbraio 2006  ai  fondi  pensione  negoziali,  si  fa presente che l'art. 19, comma 2,  lettera e),  del decreto (disposizione entrata in vigore il 14 dicembre  2005, in forza di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del decreto medesimo), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell'ambito  della  generale  vigilanza  sulle  forme  pensionistiche complementari,  alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e  alla  vigilanza  sulla  corrispondenza  delle  convenzioni  per la gestione  delle  risorse  alla  normativa  in  essere e ai criteri di redazione  delle  convenzioni, definiti da COVIP sentite le Autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse.
 La  previsione  normativa  di  cui  sopra  conferma,  pertanto,  la sussistenza  del  potere  di  vigilanza  della  COVIP  in merito alle convenzioni   di  gestione,  gia'  prevista  nell'art.  17,  comma 2, lettera f),  del  decreto  n. 124/1993, nell'ambito della complessiva vigilanza  sulle  linee  di indirizzo della gestione (e, cioe', sulla politica  di investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente formulazione del decreto n. 124/1993, e' ora previsto il   superamento,   in  un'ottica  di  semplificazione,  dell'assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale  previsione, dunque, le convenzioni di gestione non formano piu' oggetto   di   autorizzazione   preventiva,   rientrando,   comunque, nell'ambito  della  vigilanza della COVIP unitamente alla politica di investimento dei singoli comparti.
 Pertanto,  la  procedura  relativa  alle  convenzioni  di gestione, contemplata  nella  deliberazione  COVIP del 4 dicembre 2003, recante «Regolamento  sulle  procedure  relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124»,  e'  da  intendersi superata,  per  effetto  della sopravvenuta disposizione normativa di cui sopra.
 In  particolare,  sono  da  intendersi  non  piu'  applicabili  gli articoli 5  e 6 del citato regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione  alla  stipula  delle  convenzioni  e  la procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo.
 Ai  fini  della  vigilanza  sulla  politica di investimento e sulle convenzioni   di   gestione,   i   fondi  pensione  negoziali  devono trasmettere  alla  COVIP,  entro  venti  giorni  dalla  stipula delle convenzioni, la seguente documentazione:
 una  relazione  dell'organo  di  amministrazione  nella  quale e' illustrata   la  politica  di  investimento  deliberata  per  ciascun comparto   e,   coerentemente   con   questa,   sono   descritte   le caratteristiche di ogni singola convenzione ed e' indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;
 il  testo  di  ciascuna  convenzione,  redatto  in conformita' ai criteri  definiti  dalla  COVIP sentite le Autorita' di vigilanza sui soggetti  abilitati  a  gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari  (al  momento  le  convenzioni  si  dovranno, comunque, conformare agli schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti);
 la  relazione  illustrativa  dello  svolgimento  del  processo di selezione  dei  gestori  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999.
 Per  quanto  riguarda  le  successive  modifiche  della politica di investimento o delle convenzioni, i fondi pensione sono tenuti, entro venti giorni dalla data della delibera dell'organo di amministrazione recante  la  modifica,  agli  stessi  obblighi di comunicazione sopra esposti.  In particolare, la relazione dell'organo di amministrazione deve  illustrare  i  cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato  all'adozione  delle suddette modifiche, nonche' le eventuali ricadute  che  le  stesse  hanno  sugli  iscritti con indicazione dei presidi  a  tutela  degli  stessi  anche  in ordine alle modalita' di attuazione.
 
 Banca depositaria.
 Per  quanto  attiene  all'Istituto  della  banca depositaria, ferma restando  la  generale  disciplina  precedentemente  applicabile,  il decreto  chiarisce  che  gli  amministratori  e i sindaci della banca depositaria  devono riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
 Tenuto  anche  presente  il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera a-bis),  seconda  parte, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  che  ha riconosciuto la possibilita' per la banca depositaria di provvedere,  su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli  OICR,  si'  ritiene  di  ammettere  che anche i fondi pensione possano  attribuire  alla  banca  depositaria  la delega a provvedere direttamente  al  calcolo  del valore delle quote del fondo. Come per gli  altri  casi  di  delega,  rimane ferma in capo al fondo pensione negoziale  o  alla  societa' istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilita' per l'operato del soggetto delegato.
 
 Finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
 E' in primo luogo affermato il principio della liberta' per tutti i lavoratori  di  determinare  l'entita'  della contribuzione a proprio carico,  fermo  restando  che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti  istitutive  potranno  fissare  le modalita' e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.
 Inoltre,  il  contributo  da  destinare  alle  forme pensionistiche complementari  potra'  essere  determinato, per tutti gli aderenti, e quindi  anche  per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa  sia  in  percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del  TFR  (o  parte  di  essa)  o del reddito di lavoro autonomo o di impresa.
 Il   decreto   consentira'   altresi'   alle  forme  pensionistiche complementari,  a  far  tempo dal 1° gennaio 2008, di prevedere negli statuti/regolamenti  la  possibilita' per l'aderente di suddividere i flussi   contributivi   anche   su   diverse  linee  di  investimento all'interno di una stessa forma pensionistica. L'introduzione di tale previsione  negli  statuti/regolamenti  e'  rimessa  alla valutazione delle forme pensionistiche, fermi restando gli effetti conseguenti al conferimento  tacito del TFR per un lavoratore gia' iscritto, come in precedenza  precisato.  In  ogni  caso  tale facolta', ove si intenda introdurla,   deve   essere  chiaramente  esplicitata  a  livello  di statuto/regolamento.
 E' inoltre stabilito che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari    possa    proseguire    volontariamente    oltre   il raggiungimento    dell'eta'    pensionabile   prevista   dal   regime obbligatorio  di  appartenenza, a condizione che l'aderente possa far valere,  alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a  favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la liberta'  del  soggetto  che  decida di proseguire volontariamente la contribuzione  di  determinare  autonomamente il momento di fruizione delle  prestazioni pensionistiche. Tale facolta' dell'iscritto dovra' essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari.
 Le   forme   pensionistiche   complementari,   sia  collettive  che individuali,   potranno   prevedere,   quanto   alle   modalita'   di finanziamento,  la  possibilita'  per  l'iscritto  di avvalersi anche dell'accredito,   sulla  sua  posizione  individuale,  degli  abbuoni accantonati   a   seguito   di  acquisti  effettuati  tramite  moneta elettronica  o  altro  mezzo  di  pagamento  presso  i centri vendita convenzionati,  sulla  base  di  apposita  delega al centro servizi o all'azienda  emittente  la  carta  di  credito o di addebito (risulta cosi'  ampliata  tale  facolta',  oggi  ammessa  solo  per i soggetti destinatari   del  Fondo  I.N.P.S.  di  cui  al  decreto  legislativo 16 settembre  1996,  n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari).
 E' da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche  l'introduzione di tale previsione negli statuti e nei regolamenti, considerato sia l'effettivo interesse degli iscritti sia le  implicazioni  amministrative  e in termini di costi che la stessa comporta.   In  ogni  caso,  qualora  si  intenda  introdurre  questa facolta',  la  stessa  dovra'  essere  chiaramente  esplicitata nella regolamentazione del fondo.
 
 Conferimento del TFR.
 La   disciplina   del   finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari   risulta   incisivamente   innovata  a  decorrere  dal 1° gennaio  2008,  soprattutto  per  effetto  delle  disposizioni che prevedono  il  conferimento a tali forme, anche con modalita' tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro.
 Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sara' ovviamente  costituita dal TFR, in ordine al quale il decreto prevede un'articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di previdenza complementare avvenire secondo modalita' sia esplicite sia tacite.
 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il  1° luglio  2008)  ovvero  entro  sei  mesi  dalla  data  di prima assunzione,  se  successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere,  con una manifestazione esplicita di volonta', se conferire l'intero  importo  del  TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e gia' adeguate alle   disposizioni  del  decreto  e  alle  direttive  COVIP,  ovvero mantenerlo  presso il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso, il  lavoratore  potra'  comunque successivamente modificare la scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.
 In difetto di una manifestazione esplicita di volonta', nei termini sopra  indicati,  si  attivera'  il  conferimento  tacito del TFR. Al riguardo,  il  decreto  prevede che qualora nell'arco di tempo di sei mesi  sopra  indicato  il  lavoratore non esprima alcuna volonta', il datore di lavoro sara' tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o  contratti  collettivi,  che trovano applicazione per quell'azienda (siano  essi  nazionali  ovvero  territoriali  ovvero  aziendali),  a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti.
 Ove   sussistano  piu'  forme  pensionistiche  di  riferimento  (ad esempio,  fondi  pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sara'  trasferito  a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in  difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di  lavoratori  dell'azienda.  Per  la  determinazione di tale numero dovra'  farsi  riferimento,  con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 23,  comma 8, del decreto, alla data del 1° gennaio 2008, e in ordine ai  lavoratori  assunti  successivamente  all'entrata  in  vigore del decreto, alla data di assunzione. Qualora non sia possibile procedere nei  termini  di  cui  sopra  il  datore  di  lavoro  sara'  tenuto a trasferire  il  TFR  maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l'I.N.P.S.
 Disposizioni   particolari   trovano,   poi,   applicazione  per  i lavoratori  che  siano  stati  iscritti  ad  una  forma di previdenza obbligatoria  entro  il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 124/1993. In tale ambito, coloro che siano gia' iscritti a forme   pensionistiche   complementari  in  regime  di  contribuzione definita  alla  data  del  1° gennaio  2008  e  che  non versino gia' l'intero TFR a previdenza complementare potranno scegliere, entro sei mesi  dalla  predetta  data  o  dalla  data della nuova assunzione se successiva,  se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di una manifestazione esplicita di volonta' il TFR sara'  trasferito  integralmente  alla forma complementare alla quale risultino  avere  gia'  aderito.  Coloro che, invece, non siano, alla data  del  1° gennaio  2008, gia' iscritti a previdenza complementare potranno  scegliere,  sempre  entro  sei  mesi dalla predetta data, a quale  forma  pensionistica  complementare  destinare  il proprio TFR futuro   e  definire  la  quota  di  TFR  da  conferire.  Tale  quota corrispondera' a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che  si  applicano  al  lavoratore  ovvero,  quando  tali accordi non prevedono  il  versamento  del TFR, non potra' essere inferiore al 50 per cento; e' in ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore  ai predetti limiti e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la possibilita', in alternativa, di decidere di mantenere il  TFR  presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime alcuna volonta' esplicita, il TFR maturando sara'  integralmente  devoluto alla forma pensionistica complementare secondo le ordinarie modalita' del trasferimento tacito.
 In  forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto, le disposizioni  in  materia  di  conferimento  tacito  del  TFR  non si applicheranno  ai  lavoratori  le  cui aziende risulteranno prive dei requisiti  per  l'accesso  al  Fondo  di garanzia di cui all'art. 10, comma  3,  del  decreto  medesimo,  limitatamente  al  periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dell'entrata in vigore del decreto.
 Come  gia' in precedenza rilevato, e' espressamente previsto che il conferimento  del  TFR,  sia  in  forma espressa sia in forma tacita, determina   l'adesione   del   lavoratore  alla  forma  pensionistica complementare. Cio', peraltro, non comportera' l'obbligo di destinare alla  forma  prescelta la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi  collettivi,  a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il  lavoratore  sara'  libero di destinare, in aggiunta al TFR, anche una  parte  della propria retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida  di  versare  la  contribuzione prevista a suo carico ed abbia diritto,  in  base  ad  accordi  collettivi,  anche  aziendali, ad un contributo  del  datore  di  lavoro,  detto contributo affluira' alla forma  prescelta  nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.  Resta  comunque  salva  la facolta' del datore di lavoro di decidere,  pur  in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire  alla  forma pensionistica alla quale il lavoratore abbia gia' aderito.
 Al  fine  di  consentire  ai  lavoratori  una scelta consapevole in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti  degli  effetti  derivanti  dalla mancata manifestazione delle proprie preferenze, il decreto prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro   di   fornire   adeguata  informativa  sulle  diverse  scelte possibili,  nonche'  sulla forma alla quale il TFR sara' destinato in assenza di manifestazione esplicita di volonta' nei termini.
 In  particolare,  i  datori  di  lavoro  sono  tenuti  a fornire ai lavoratori  una  prima  adeguata  informativa  scritta  sulle diverse scelte  disponibili,  secondo  la seguente tempistica: in prossimita' dell'entrata in vigore del decreto, con riferimento ai lavoratori che risultano    gia'    assunti    a   tale   momento;   contestualmente all'assunzione,  invece,  per  i  lavoratori assunti successivamente. Inoltre,  trenta  giorni  prima  della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (e, cioe', entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2008) i datori di lavoro devono provvedere  a  fornire,  ai  soli  lavoratori  che non abbiano ancora manifestato   alcuna   volonta',  una  seconda  adeguata  informativa scritta,  diretta  ad  indicare  la forma pensionistica complementare verso  la  quale  il  TFR  maturando  e'  destinato alla scadenza del semestre.
 Nel  caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di destinazione dovra' prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e della possibilita' di usufruire delle  contribuzioni  a  carico  del  datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del  contributo  a  proprio  carico.  La  forma pensionistica dovra', inoltre,  fornire  al  lavoratore  le necessarie indicazioni circa le modalita'  di  acquisizione  della  nota  informativa per la raccolta delle  adesioni,  della  scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari,  nonche'  ogni  altra  informazione  ritenuta utile ad assicurare  al  lavoratore  la  piena  conoscenza  dei  meccanismi di funzionamento  della  forma pensionistica ed i diritti e gli obblighi connessi  all'adesione. Unitamente a tale comunicazione dovra' essere trasmesso  al  lavoratore  un  modulo  per  l'eventuale versamento di propri   contributi  e  per  l'eventuale  modifica  della  scelta  di allocazione delle risorse.
 
 Regime delle prestazioni.
 Il   decreto  prevede  l'introduzione,  dal  1°  gennaio  2008,  di importanti  novita'  in tema di prestazioni pensionistiche, riscatti, anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonche' i documenti  informativi  per  la  raccolta  delle  adesioni, dovranno, pertanto,  essere  opportunamente  modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.
 Le  novita'  inerenti  al regime delle prestazioni e al trattamento fiscale dovranno essere, altresi', portate a conoscenza di coloro che risulteranno  a  tale  data  gia'  iscritti  alle forme di previdenza complementare,  onde  consentire  agli  stessi  di  effettuare scelte consapevoli.   In  ogni  caso,  le  nuove  disposizioni  in  tema  di prestazioni  e di regime tributario troveranno immediata applicazione nei   confronti  di  tutti  coloro  che  siano  iscritti  alle  forme pensionistiche   complementari   riguardate  dal  decreto,  anche  in mancanza dell'adeguamento della documentazione contrattuale.
 Va  peraltro  tenuto  presente  che,  stante la disposizione di cui all'art.  23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le  previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993) relativamente  alle  prestazioni  maturate  alla data del 31 dicembre 2007,  intendendosi  per  tali quelle per cui, entro tale data, siano stati  conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il  relativo  diritto  da  parte  dell'interessato mediante esplicita richiesta.
 
 Prestazioni pensionistiche.
 A   partire   dal  1° gennaio  2008  il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche   si  acquisira'  al  momento  della  maturazione  dei requisiti   di   accesso   alle   prestazioni  stabiliti  nel  regime obbligatorio   di   appartenenza,   con   almeno   cinque   anni   di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
 Dalla  lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera c), e 11,  comma 4,  del  decreto  deriva  che, su richiesta dell'aderente, l'accesso  alle  prestazioni  pensionistiche  complementari,  sia  in capitale  sia  in rendita, potra' essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo massimo di cinque anni  rispetto  ai  requisiti per l'accesso alle prestazioni di base, nel  caso  di  invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita'  di  lavoro  a  meno  di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
 Ai  fini  della  determinazione  dell'anzianita'  necessaria per la richiesta  delle  prestazioni  pensionistiche  dovranno  considerarsi utili  tutti  i  periodi  di partecipazione, e cioe' di iscrizione, a forme  pensionistiche  complementari,  per  i  quali  non  sia  stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 Resta ferma la possibilita' di ottenere la liquidazione in capitale della  prestazione  pensionistica fino ad un massimo del 50 per cento della     posizione    individuale.    Nel    computo    dell'importo complessivamente  erogabile  in  capitale  dovranno, peraltro, essere sottratte  le  somme  gia'  erogate  a  titolo di anticipazione e non reintegrate  da  parte  dell'iscritto.  Ai fini del rispetto di detta previsione  le  forme  pensionistiche  complementari  dovranno tenere debitamente  nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni effettuate   (si   veda   il   successivo   paragrafo relativo   alle informazioni analitiche relative all'iscritto).
 Qualora   l'importo   derivante   dalla   conversione   in  rendita pensionistica  annua  a  favore  dell'iscritto  del  70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell'importo annuo  dell'assegno  sociale,  la  prestazione  potra' essere erogata interamente in capitale. Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilita'.
 Infine,  il  decreto  precisa  che  in caso di decesso del titolare della  prestazione  pensionistica,  gli schemi per l'erogazione delle rendite  potranno  prevedere  la  restituzione  ai  beneficiari dallo stesso  indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al suddetto montante.
 
 Anticipazioni.
 Anche  le  disposizioni  in  tema di anticipazioni presentano delle rilevanti  novita'. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per  terapie  e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture  pubbliche,  a  seguito  di  gravissime situazioni relative all'aderente,  al  coniuge  e  ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi   momento   (a   prescindere,   quindi,   dal   periodo  di partecipazione  alla  forma)  in misura non superiore al 75 per cento dell'intera  posizione.  Quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per  cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.
 In  aggiunta  alle  ipotesi  di  cui  sopra, anticipazioni potranno essere  chieste  per  ulteriori  esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni  dall'iscrizione  e per un importo non superiore al 30 per cento (in   quest'ultimo  caso,  quindi,  sara'  sufficiente  la  richiesta dell'iscritto  e  il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la   forma   pensionistica   effettuare   alcuna  indagine  circa  le motivazioni  alla  base  della  richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei  congedi  per  la formazione e per la formazione continua, di cui all'art.  7,  comma 2,  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53 e quelle connesse  alla  fruizione  dei  congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione  potranno  essere,  pertanto,  richieste nei limiti ora previsti dal decreto.
 A   fronte   di   ciascuna   richiesta  di  anticipazione  e  prima dell'erogazione  della stessa, la forma pensionistica dovra' comunque controllare  che  le  somme  complessivamente  erogate all'iscritto a detto   titolo   (a   fronte   anche   di   precedenti  richieste  di anticipazioni)  non  risultino superare il tetto del 75 per cento del totale   della   posizione  individuale.  Le  somme  complessivamente percepite  a  titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di   eventuale  superamento  dei  predetto  massimale,  l'importo  da erogarsi dovra' essere ridotto entro il limite consentito.
 Come  in precedenza gia' osservato in riferimento, in via generale, al  regime  delle  prestazioni, si evidenzia che, anche ai fini della determinazione  dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta delle anticipazioni,   dovranno  considerarsi  utili  tutti  i  periodi  di partecipazione   alle  forme  pensionistiche  complementari  maturati dall'aderente  per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 
 Perdita  dei  requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico.
 In  caso  di  perdita  dei  requisiti  di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento  pensionistico,  il  decreto  prevede  la possibilita' di effettuare   il   trasferimento   della   posizione  ad  altra  forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa iscriversi in  ragione della nuova attivita' lavorativa esercitata e la facolta' di riscatto della posizione.
 In  particolare,  il  riscatto  potra'  essere conseguito in misura parziale  (50  per  cento  della posizione individuale maturata), nei casi   di   cessazione   dell'attivita'   lavorativa   che   comporti inoccupazione  per  un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non  superiore  a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del  datore  di  lavoro a procedure di mobilita' o cassa integrazione guadagni.  Il  riscatto  in  misura totale sara', invece, ammesso nei casi  di  invalidita'  permanente  che  comporti  la  riduzione della capacita'  di  lavoro  a  meno  di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi.
 Come  gia'  sopra  rilevato nel paragrafo relativo alle prestazioni pensionistiche  che e' da tenere presente che la facolta' di riscatto totale  per  invalidita'  permanente  che comporti la riduzione della capacita'  di  lavoro  a  meno  di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi non e', comunque, esercitabile nel  quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle  prestazioni  giacche'  in  questo  caso sussiste il diritto per l'iscritto    di    accedere    anticipatamente    alla   prestazione pensionistica.
 Oltre  alle  ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall'art.  14,  comma 2,  del  decreto e per le quali e' prevista una tassazione   particolarmente  agevolata  ai  sensi  del  comma 4  del medesimo  articolo,  va  peraltro tenuta presente la disposizione del successivo comma 5, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di  tassazione  sulle somme percepite a titolo di riscatto per «cause diverse» da quelle di cui sopra.
 Avuto   riguardo  alla  formulazione  normativa,  e'  da  ritenersi ammissibile   che   gli   statuti   e   i   regolamenti  delle  forme pensionistiche  complementari  contengano  previsioni  relative  alla possibilita'  di  riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e  regolamenti  medesimi,  anche  sulla  base  delle previsioni della contrattazione collettiva.
 Salva  l'applicazione  delle ordinarie prerogative di trasferimento della    posizione   individuale   ad   altra   forma   pensionistica complementare,  dovra' comunque essere consentito il mantenimento, in generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza.  Tutte  le  forme pensionistiche complementari dovranno pertanto  prevedere,  oltre  al  riscatto e al trasferimento anche il mantenimento  della  posizione  individuale  dell'aderente  presso la forma  stessa;  la  posizione,  salvo  diverso avviso del lavoratore, dovra'  continuare  ad  essere  gestita  dalla forma pensionistica ed essere   incrementata   dei   rendimenti   conseguiti.   In   difetto dell'esercizio  dell'opzione  da  parte  dell'iscritto dovra' trovare automatica  applicazione  la  regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.
 La  nuova  disciplina  precisa,  poi,  che gli adempimenti a carico delle  forme  pensionistiche  complementari  derivanti dall'esercizio delle  facolta' di riscatto o trasferimento conseguenti al venir meno dei    requisiti   di   partecipazione   alla   forma   pensionistica complementare,  nonche'  dalle  richieste di trasferimento volontario (di   cui  si  trattera'  in  successivo  paragrafo),  devono  essere effettuati  entro  il  termine  massimo  di  sei  mesi dall'esercizio stesso.  Tale  termine  dovra'  essere necessariamente indicato nella documentazione  statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti degli  iscritti,  ferma  comunque  restando  la facolta' per le forme pensionistiche  complementari di fissare, in modo piu' favorevole per gli  iscritti,  anche  un  termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le forme devono provvedere ai relativi adempimenti nel piu' breve  tempo  possibile,  cosi'  da  rispondere  tempestivamente alle richieste  degli  iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase.
 Restano  ferme  le  disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998 sul  bilancio  dei  fondi  pensione)  in  merito  al  giorno  in  cui effettuare,  a  fronte  dell'esercizio  delle  predette  facolta', la valorizzazione della posizione dell'iscritto.
 
 Premorienza dell'aderente.
 Risultera'   unificata,   a  far  tempo  dal  1° gennaio  2008,  la disciplina  del riscatto della posizione individuale in caso di morte dell'aderente  prima  della  maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti di adesione individuale o di adesione su base collettiva.
 L'intera  posizione  individuale  maturata potra' essere riscattata dagli  eredi  ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, sia  persone  fisiche  sia  persone  giuridiche.  In mancanza di tali soggetti  la  posizione  restera'  acquisita al fondo pensione, fatta eccezione  per  le  forme  pensionistiche individuali (fondi pensione aperti  dedicati  esclusivamente  ad  adesioni  individuali  e  forme pensionistiche    complementari   attuate   mediante   contratti   di assicurazione  sulla  vita)  per le quali dette somme sono devolute a finalita'  sociali  secondo  le  modalita'  che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro.
 
 Trasferimento volontario della posizione individuale.
 In  base  all'art. 14 del decreto ed in linea con l'obiettivo della legge  delega  di  agevolare  il  passaggio  tra forme pensionistiche complementari,   il   periodo   di   permanenza  minimo  nella  forma pensionistica   prescelta  scende  a  due  anni  da  tre/cinque  anni contemplati  dal  decreto n. 124/1993. Decorsi due anni dalla data di iscrizione  alla  forma pensionistica complementare l'aderente avra', pertanto,  la  facolta'  di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
 Gli  statuti  e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni   al   predetto  diritto:  saranno  dunque  inammissibili clausole  che  risultino,  anche  di  fatto,  limitative,  quali,  ad esempio, l'applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all'atto del  trasferimento,  che  penalizzino  un'eventuale fuoriuscita dalla forma  (come  quelle  relative  all'applicazione  di costi precontati direttamente  con  il  versamento  della  prima  annualita' di premio previste   in  alcuni  contratti  di  assicurazione  sulla  vita  con finalita' previdenziale).
 In  caso  di  esercizio della predetta facolta' il lavoratore avra' diritto   al  versamento  alla  forma  da  lui  individuata  del  TFR maturando.  Per quanto attiene al contributo del datore di lavoro, la continuazione  dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal  lavoratore  potra'  avvenire nel rispetto dei limiti e modalita' stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.
 In  ordine  alla  tempistica  degli  adempimenti  conseguenti  alle richieste di trasferimento volontario della posizione individuale, si richiama  quanto  in  precedenza  precisato (trattando del riscatto o trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione).
 
 Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
 L'art.  11,  comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo,  l'intangibilita'  delle posizioni individuali durante la fase di   accumulo  presso  le  forme  pensionistiche  complementari,  ivi compresa,  naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In  tale  fase,  infatti,  le  risorse rientrano nel patrimonio della forma  pensionistica  e  non  sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto ne' assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme   oggetto  di  trasferimento  ad  altro  fondo  per  iniziativa dell'iscritto  sono  intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo.
 Inoltre,   la   predetta   norma   stabilisce  che  le  prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per  far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio  2008, agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e   pignorabilita'   in   vigore   per   le  prestazioni  nel  regime pensionistico  di  base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di   riscatto  o  di  anticipazione  per  altri  motivi  non  saranno assoggettate ad alcun vincolo al. riguardo.
 
 Informazioni analitiche relative all'iscritto.
 Considerata  la necessita' di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall'iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR, alla  fruizione  delle  anticipazioni  e  alla  reintegrazione  della posizione  individuale,  e la possibilita' che l'iscritto transiti da una   forma   all'altra   nella  fase  dell'accumulazione,  la  forma pensionistica  complementare  annotera'  in modo ordinato e analitico tutte  le  informazioni  rilevanti  inerenti  la  storia del rapporto contrattuale   e   trasmettera'   dette   informazioni   alla   forma pensionistica   di   destinazione  in  caso  di  trasferimento  della posizione individuale.
 
 Creazione di siti Internet e pubblicita'.
 I  fondi  pensione  negoziali  e  le  societa' istitutrici di fondi pensione  aperti  e  di  forme  pensionistiche  complementari attuate mediante  contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio  sito  Internet lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli strumenti utili all'aderente,   effettivo   o   potenziale,   per   effettuare   piu' consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione.
 Le   forme   pensionistiche  complementari  comunicano  alla  COVIP l'indirizzo dei siti Internet realizzati.
 Nel  sito  Internet  dovra'  inoltre  essere  reso  disponibile  un programma  che  consenta  di  generare  i progetti esemplificativi in precedenza richiamati, permettendo altresi' di effettuare simulazioni prendendo  in  considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo,  gli  effetti  della  fruizione  di  anticipazioni o riscatti parziali.
 Le  societa'  istitutrici  di  fondi  pensione  aperti  e  di forme pensionistiche    complementari   attuate   mediante   contratti   di assicurazione  sulla  vita  avranno  cura  di consentire una chiara e immediata  distinzione  delle  informazioni  relative  alle  forme di previdenza  complementare,  rispetto  a  quelle  inerenti  agli altri prodotti  offerti,  ponendo  in  essere  siti, o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme.
 L'esigenza  di  distinguere  con  evidenza  le forme pensionistiche complementari  rispetto  agli  altri prodotti offerti andra' peraltro tenuta  presente  anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in qualunque  forma diffusi. I prodotti non rientranti nell'ambito della previdenza   complementare   non  dovranno,  in  alcun  modo,  essere presentati  in modo da ingenerare confusione e da indurre in errore i potenziali interessati.
 Gli  annunci  pubblicitari  devono  essere facilmente individuabili come  tali.  In  particolare,  dovra' essere specificata la natura di messaggio  pubblicitario  con  finalita' promozionale e richiamata la necessita'   di   leggere   i   documenti   informativi  prima  della sottoscrizione.
 Roma, 28 giugno 2006
 Il presidente: Scimia
 |  |  |  | Allegato RELAZIONE SULLE DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE
 COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'Art. 23, COMMA 3,
 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, n. 252
 Il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005, n. 252, in attuazione della  legge  delega  23 agosto  2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva  riforma della disciplina della previdenza complementare, allo  scopo  di armonizzare e razionalizzare il sistema e di favorire l'incremento  dei  flussi  di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, soprattutto mediante l'apporto del trattamento di fine rapporto (TFR).
 L'art.  23  del  decreto n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle  disposizioni entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e  attribuisce  alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, al fine dell'adeguamento delle  stesse al nuovo assetto normativo, considerate l'ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto.
 La COVIP e' pertanto tenuta, come precisato anche nella direttiva generale alla stessa indirizzata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad impartire le opportune direttive ai soggetti  vigilati,  uniformando  le  linee  direttrici della propria attivita'  con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti,  e  a  fornire  indicazioni  utili  al tempestivo adeguamento  degli  statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi  per  la raccolta delle adesioni e agli altri adempimenti previsti dal decreto.
 Il  lavoro  della  Commissione e' stato quindi orientato verso la definizione  di  regole  e  modalita'  operative per quanto possibile comuni  a  tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto  di  equilibrio  che  possa  rispettare  le  peculiarita' delle diverse forme e favorirne al tempo stesso la confrontabilita'.
 A  tale  scopo, la COVIP ha proceduto all'adozione delle presenti direttive  generali, nelle quali si forniscono indicazioni dirette ad inquadrare  i  principali  profili di novita' del settore e indirizzi circa   la   complessa   attivita'   di   adeguamento  che  le  forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre in essere.
 L'emanazione   delle   direttive   e'   stata  preceduta  da  una consultazione  delle  parti  sociali, degli organismi rappresentativi dei  soggetti  vigilati,  dei  prestatori di servizi finanziari e dei consumatori,  al  fine  di  far emergere con evidenza le esigenze del settore,  tanto  sotto  il  profilo  dell'adeguatezza delle regole di funzionamento  quanto sotto quello piu' strettamente operativo. Anche il  CNEL  e  altre  Autorita' di vigilanza hanno fatto pervenire alla Commissione indicazioni assai utili.
 Nel  complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunita' della  sollecita  adozione  da  parte  della  Commissione di un primo documento  di indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di  novita', di particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo  conto  delle osservazioni ricevute, la COVIP ha fornito piu' puntuali  indicazioni  circa  una  serie  di  istituti che presentano significative  innovazioni,  al fine di favorire l'esatto adempimento da  parte  degli  operatori  degli  obblighi  ad  essi imposti. Cio', tenendo  comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi   ai  previsti  adempimenti  ed  avendo,  in  ogni  caso,  a riferimento l'esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e  beneficiari  e  il  buon  funzionamento  del sistema di previdenza complementare.
 In  tale  ambito,  e'  emersa, piu' specificamente, l'utilita' di fornire  precisazioni  e  chiarimenti  in  ordine,  tra l'altro, alla strutturazione  della  linea  di investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di TFR conferito in via tacita, alle possibili opzioni  di  riscatto  della  posizione  individuale, nell'intento di favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili in tema di  perdita di requisiti di partecipazione, ai modelli di governance, al   fine   di   evitare  sovrapposizione  di  ruoli  che  potrebbero determinare  onerosita'  ed  inefficienze,  alla corretta definizione della nozione di prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, per  le  quali la legge dispone che continuino a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative.
 La  COVIP, nel redigere le direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto previsto all'art. 19 del decreto legislativo n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli schemi  di statuti, regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli operatori nella stesura dei relativi atti.
 Tali documenti sono stati concepiti nell'ottica di valorizzare il principio  della  confrontabilita'  da  parte  del  lavoratore  delle diverse  forme  pensionistiche  complementari  e, quindi, cercando di riportare  a fattor comune la definizione degli istituti previsti per le varie forme.
 Anche  in ordine ai suddetti documenti tecnici, la Commissione ha avviato  una  procedura  di consultazione, i cui tempi di esperimento risulteranno    necessariamente    piu'    ampi   in   considerazione dell'articolazione e complessita' della documentazione predisposta.
 Peraltro,  nella prima fase di consultazione, con riferimento, in particolare,  ai documenti informativi, e' gia' emersa l'opportunita' di  semplificare  ulteriormente gli schemi proposti e di rendere piu' flessibile la definizione delle modalita' di consegna degli stessi ai soggetti  interessati. Tale istanza e' stata tenuta in considerazione nella redazione delle presenti direttive, che forniscono alcune prime utili   indicazioni  sulla  documentazione  in  argomento,  e  sara', altresi',  tenuta  presente  nella  redazione  finale  dei  documenti informativi.
 Per  quanto  attiene alla struttura delle direttive, il documento e'  articolato  secondo il seguente schema: una premessa, nella quale sono chiarite le modalita' attraverso le quali la COVIP ha proceduto, sulla  base  della direttiva generale emanata dal Ministro del lavoro di  concerto  con il Ministro dell'economia, e poi singoli paragrafi, nei   quali   sono  fornite  le  indicazioni  relative  alle  novita' legislative e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in riferimento ai vari istituti previsti dal decreto n. 252/2005.
 Le  direttive  contengono, in primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche complementari e delle relative fonti   istitutive   (che   risultano  ora  integrate  rispetto  alla previgente  disciplina),  di  destinatari  delle  forme  stesse  e di modalita' di istituzione e autorizzazione all'esercizio (ivi compresa l'obbligatoria iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP).
 Vengono  quindi  fornite  indicazioni  inerenti all'assetto della governance  delle forme pensionistiche complementari, con particolare attenzione alle innovazioni relative alla figura del responsabile del fondo  e agli organismi di sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base collettiva.
 Particolare  attenzione  e' dedicata al tema del conferimento del TFR,  specie  con  riguardo alle modalita' tacite attraverso cui esso puo'  confluire alle forme pensionistiche di natura collettiva e agli obblighi  di  informativa  preliminare preordinati alla realizzazione del  predetto  effetto. Sul punto, vengono anche fornite precisazioni circa  le caratteristiche che deve possedere la linea prudenziale cui dovranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 9,  del  decreto  legislativo  n.  252/2005,  le  quote  di TFR conferite tacitamente.
 Le  direttive  analizzano  inoltre il tema delle prestazioni, sia con  riferimento alle novita' relative ai requisiti di accesso per le prestazioni  pensionistiche  complementari,  sia  in ordine al mutato regime delle anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono  forniti  chiarimenti  e precisazioni volti a contemperare la disciplina   recata   dall'art.  14,  comma  2  (cause  tipizzate  di riscatto), con quella del successivo comma 5 (altre cause).
 E',  quindi,  trattato  il  profilo  del trasferimento volontario delle  posizioni,  avendo  riguardo  al  nuovo e piu' ampio regime di «portabilita»   delle   stesse,   riconosciuto  in  via  generale  al lavoratore  trascorsi  due  anni  dall'iscrizione a ciascuna forma di previdenza complementare.
 Infine, viene evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' delle posizioni e delle  prestazioni  di  previdenza  complementare, in analogia con le disposizioni previste per la previdenza obbligatoria.
 L'ultima  sezione  delle  direttive  e' dedicata agli adempimenti connessi  alla  creazione  di  siti  internet  da  parte  delle forme pensionistiche  complementari  e  alle  modalita'  di  diffusione  di messaggi  pubblicitari, al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la diffusione di informazioni non pertinenti e fuorvianti.
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