Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 |
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. |
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LA COVIP Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, sulla base dei contenuti del decreto; Vista la direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005; Considerato che nella sopra citata direttiva generale e' precisato che la COVIP e' tenuta, nelle proprie direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni alle norme del decreto legislativo n. 252/2005, nonche', con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto medesimo; Considerato che nella sopra citata direttiva generale e' precisato che la COVIP deve uniformare le linee direttrici della propria attivita' con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Rilevata pertanto l'esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere all'emanazione delle direttive ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006; E m a n a le seguenti direttive:
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2005, supplemento ordinario n. 200, il Governo ha provveduto, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ad una riforma organica della disciplina della previdenza complementare, al fine di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore. In tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito: decreto n. 124/1993), nonche' delle previsioni fiscali in materia di previdenza complementare. In forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, l'intervento normativo di cui sopra entrera' in vigore il 1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune previsioni (articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) che sono gia' entrate in vigore dal 14 dicembre 2005. In considerazione dell'ampiezza e rilevanza delle innovazioni recate dal decreto, l'art. 23, comma 3, ha attribuito alla COVIP il compito di dettare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari finalizzate al pieno e corretto adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo entro il 31 dicembre 2007. Cio', avuto anche riguardo al disposto dell'art. 23, comma 4, del decreto, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione da parte della COVIP potranno ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR). Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si forniscono indicazioni idonee a chiarire i principali profili di novita' del settore e la decorrenza delle diverse previsioni normative, nonche' a meglio indirizzare l'attivita' di adeguamento che le forme pensionistiche complementari sono chiamate a porre in essere. Come precisato nella direttiva generale alla COVIP (di seguito: direttiva ministeriale) adottata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la COVIP e' chiamata ad «impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attivita' con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti», fornendo indicazioni utili «al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3». L'attribuzione alla COVIP del compito di impartire direttive alle forme pensionistiche complementari e' strettamente connessa al significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto, in linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell'omogeneita' del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, anche attraverso il conferimento di nuovi poteri di regolamentazione e disciplina delle forme pensionistiche complementari. L'accrescimento delle competenze della COVIP costituisce infatti, come anche sottolineato dalla direttiva ministeriale, un elemento necessario affinche' possa essere efficacemente realizzato un serio e rigoroso apparato di controlli. In piena continuita' con il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari») ha confermato l'architettura del nuovo sistema di vigilanza in materia di previdenza complementare, incentrata sul riconoscimento alla COVIP di un maggior numero di funzioni e competenze su tutte le forme pensionistiche complementari. Cio' nell'obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme pensionistiche complementari cosi' da garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', di assicurare una piu' efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. In particolare, con riferimento ai fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il decreto, come anche confermato dall'art. 25, comma 3, della legge per la tutela del risparmio e precisato nella direttiva ministeriale, ha previsto la concentrazione in COVIP delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla documentazione che le forme pensionistiche complementari utilizzano per la raccolta delle adesioni e per l'informativa agli aderenti, cosi' riconoscendo la peculiarita' del risparmio previdenziale, il cui collegamento funzionale con la previdenza di base e' stato piu' volte affermato dalla Corte costituzionale e le cui specificita' ne rendono evidente la diversita' rispetto al risparmio puramente finanziario. Conformemente al decreto e alla legge sul risparmio, detta regolamentazione, specifica per i fondi pensione, si dovra' comunque ispirare ai principi in materia di sollecitazione del pubblico risparmio. Al riguardo, la direttiva ministeriale opportunamente precisa che il passaggio delle competenze di cui sopra in capo alla COVIP avverra' a far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993 sara' integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in COVIP, per detti profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi aperti) e ad ISVAP (sulle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). In ragione di quanto sopra, la COVIP ha assunto il compito di definire criteri omogenei di rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica complementare, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate, anche in termini di chiara percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento e dei risultati conseguiti. Dell'esigenza di definire tali criteri omogenei, la COVIP terra' conto sia per quanto attiene alla documentazione preordinata alla raccolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni periodiche che ciascuna forma pensionistica e' tenuta a fornire ai propri iscritti, per permettere un'informazione chiara e facilmente valutabile dall'aderente sull'insieme dei contributi versati e sul riepilogo generale della posizione maturata, nonche' circa il livello della rendita che e' ragionevole attendersi a scadenza. Piu' specificamente, con riguardo alla fase della raccolta delle adesioni, tutte le forme pensionistiche complementari dovranno dotarsi, per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una nota informativa redatta sulla base dello schema predisposto dalla COVIP. La nota informativa dovra' essere completata da una scheda sintetica, anch'essa redatta sulla base dello schema proposto dalla COVIP, che ha lo scopo di introdurre l'aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto delle esigenze di semplicita' dell'informazione imposte dalle caratteristiche peculiari, per ampiezza e composizione, della platea di soggetti cui le forme pensionistiche complementari si rivolgono. In tale scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilita', sinteticita' e immediatezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'uso di un linguaggio piu' semplice e diretto rispetto a quello impiegato nei documenti informativi piu' «tradizionali». Cio' consentira', pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli standard di rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal modo la comparabilita' delle diverse proposte da parte dell'aderente. Con la finalita' di consentire la comparabilita' delle varie proposte, nei documenti informativi dovra' essere riportato un «Indicatore sintetico dei costi», costruito in modo da fornire, mediante ricorso a un unico valore, una rappresentazione immediata dell'onerosita' della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonche' delle diverse offerte all'interno di ciascuna di esse. Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un «Progetto esemplificativo», da definire sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP e da mettere a disposizione dell'aderente in forme e con modalita' idonee, incluso l'utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente all'adesione. Il progetto e' volto a fornire un'indicazione dell'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all'aderente nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un'idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo. I fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti dovranno inoltre provvedere ad una complessiva revisione delle norme statutarie e regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1° gennaio 2008, con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale operazione sara' facilitata dalla predisposizione, da parte della COVIP, di schemi di statuto e di regolamento. Anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il decreto impone l'adozione di un apposito regolamento a far tempo dalla data di entrata in vigore dello stesso, potranno procedere a detto adempimento utilmente avvalendosi dello schema di regolamento predisposto dalla COVIP in termini di omogeneita' rispetto alle altre forme pensionistiche, pur avendo presente la specificita' di tali strumenti previdenziali. Al fine dell'adeguamento delle clausole statutarie e regolamentari, tutte le forme pensionistiche complementari potranno attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente, inteso che la decorrenza degli effetti delle modifiche disposte in attuazione del nuovo quadro normativo non potra' essere anteriore al 1° gennaio 2008, data in prossimita' della quale la COVIP provvedera' a comunicare gli estremi dell'iscrizione all'albo per le forme precedentemente non iscritte.
Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di adeguamento. Secondo quanto disposto nell'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al sistema obbligatorio. Saranno pertanto, in generale, tenuti ad adeguarsi al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate dalla COVIP i fondi pensione negoziali iscritti all'albo, le societa' di cui all'art. 6, comma 1, del decreto che gia' hanno istituito fondi pensione aperti e le imprese di assicurazione che attuano forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, ivi comprese le compagnie operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto prevede che i contratti di assicurazione con finalita' previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati, anche dopo il l° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni. Come precisato nella direttiva ministeriale, e' da ritenersi comunque consentito alle imprese, di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo all'approvazione della COVIP per l'iscrizione all'Albo delle forme pensionistiche complementari, nonche' attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo. Solo ad esito di detti adempimenti, previa iscrizione all'albo, tali forme potranno raccogliere nuove adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad essi il TFR e il decreto potra' trovare piena applicazione. Le presenti direttive, cosi' come le disposizioni del decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei riguardi delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti fino al 31 dicembre 2007, per le quali non sia stato previsto l'adeguamento al nuovo quadro normativo. La direttiva ministeriale chiarisce inoltre che «agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, e' riconosciuta la facolta' di trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa». Si ritiene che le imprese di assicurazione debbano valutare con particolare attenzione l'esigenza di consentire che la suddetta facolta' sia esercitata dagli aderenti, oltre che senza vincoli temporali di permanenza nella polizza previdenziale, anche senza costi connessi al trasferimento tali da rendere, di fatto, inattuabile l'esercizio di tale prerogativa. Le nuove disposizioni non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continuera' ad applicarsi la normativa oggi in vigore. Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, ossia quelle gia' istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'adeguamento alle nuove disposizioni avverra', ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalita' e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioe', entro il 13 dicembre 2006). E' opportuno, altresi', precisare che anche in riferimento alle forme pensionistiche preesistenti interne a enti, societa' o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa, le quali, in base all'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto n. 124/1993, sono attualmente sottoposte alla vigilanza dell'Autorita' competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui interno sono istituite, il passaggio delle competenze dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP alla COVIP avverra', anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella direttiva ministeriale, dal 1° gennaio 2008.
Definizioni. Il decreto riconduce tutti gli strumenti di previdenza complementare alla nozione di «forma pensionistica complementare». Piu' in particolare, il decreto definisce come «forme pensionistiche complementari collettive»: i fondi pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi soggetti giuridici, con personalita' giuridica ovvero in forma di associazioni non riconosciute; i fondi istituiti o promossi dalle regioni; i fondi pensione aperti (avuto riguardo alle adesioni su base collettiva); le forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103; le forme pensionistiche preesistenti di cui all'art. 20 del decreto. Sono, inoltre, definite come «forme pensionistiche complementari individuali» quelle attuate mediante adesione su base meramente individuale a fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'art. 13 del decreto. Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere collettivo o individuale delle stesse e dalla forma giuridica assunta, dovranno, comunque, recare nella denominazione la locuzione «fondo pensione». Si richiama, pertanto, l'attenzione su tale previsione soprattutto per le societa' istitutrici delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali la prescrizione di cui sopra assume carattere di novita' e che dovranno ad essa conformarsi nella redazione dei relativi regolamenti. La denominazione «fondo pensione» non potra' essere, per contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a quelli iscritti all'albo della COVIP. Giova, al riguardo, ricordare che l'esercizio dell'attivita' propria dei fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punita penalmente. Con riguardo alla COVIP, il decreto provvede a modificarne la denominazione per esteso, sostituendo «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», denominazione contenuta nell'art. 16, comma 2, del decreto n. 124/1993 con il quale la predetta Commissione e' stata istituita, con «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari». Tale modifica, che interverra' a far tempo dal 1° gennaio 2008, risulta in linea con l'estensione, da tale data, delle prerogative di vigilanza della Commissione su tutte le forme pensionistiche complementari.
Adesione alle forme pensionistiche complementari. Risulta confermato il principio della liberta' e volontarieta' dell'adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto). Il principio della volontarieta' dell'adesione trovera' applicazione anche nell'ipotesi di devoluzione del TFR mediante il meccanismo del conferimento tacito (art. 8, comma 7, del decreto), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volonta' cui consegue l'effetto dell'adesione alla forma pensionistica complementare cosi' individuata: in tal caso all'iscritto dovranno essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative, anche di ordine informativo, connessi alla partecipazione alla forma medesima. Il decreto non esclude la possibilita' di adesione contemporanea a piu' forme pensionistiche complementari, fattispecie che, tipicamente, potra' realizzarsi nell'ipotesi di una pluralita' di rapporti di lavoro che diano titolo ad adesioni a forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalita' caso per caso piu' appropriate, l'aderente dovra' essere messo in condizione di valutare attentamente, sotto il profilo dell'opportunita', la costituzione di una pluralita' di posizioni presso diverse forme pensionistiche, avendo ad esempio riguardo anche al profilo dei costi complessivi da sostenere.
Destinatari delle forme pensionistiche complementari. L'art. 2 del decreto riproduce, in buona misura, le previsioni riguardanti i destinatari della previdenza complementare oggi contenute nel decreto n. 124/1993, introducendo talune novita'. In base a detta previsione, alle forme pensionistiche complementari collettive possono aderire: i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse. Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari individuali, il decreto precisa (art. 13, comma 2) che possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli individuati nell'elencazione di cui all'art. 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti. Tenuto anche conto delle disposizioni dell'art. 8 del decreto, possono aderire alle forme di previdenza complementare, sia collettive sia individuali, anche i soggetti c.d. «fiscalmente a carico», di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti nell'ambito dei destinatari, occorrera' un'esplicita previsione dello statuto in tal senso. Con riferimento ai fondi pensione aperti, e' da ritenersi consentita anche la possibilita' di fondi «dedicati» ad un solo tipo di adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali ovvero fondi aperti alle sole adesioni collettive). Laddove si intenda introdurre siffatta specializzazione, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto ovvero successivamente, occorrera' modificare in tal senso il regolamento al fine di delimitare l'ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni gia' effettuate, che risultino di diversa natura rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le societa' istitutrici dei fondi pensione aperti dovranno valutare se consentire il mantenimento delle iscrizioni in essere, limitando la «specializzazione» solo alle adesioni future, oppure prevederne il necessario trasferimento ad altro fondo, fornendo ogni utile informativa all'iscritto per il consapevole esercizio delle connesse prerogative.
Istituzione delle forme pensionistiche. L'art. 3 del decreto individua le specifiche fonti istitutive in relazione alle tipologie di destinatari indicate nell'art. 2, riproducendo, con alcune integrazioni, la formulazione dell'art. 3 del decreto n. 124/1993. Tra le novita' che interverranno dal 1° gennaio 2008 va segnalata la possibilita' di accordi, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno, comunque, un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi stessi, non potendo in alcun modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e non determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto, tali accordi non possono essere inclusi tra quelli di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto, al fine di regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti dell'impresa. Da segnalare e' anche l'inserimento tra le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari delle regioni, cui e' anche conferito il compito di disciplinare con legge regionale il funzionamento di tali forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale di settore. Resta ovviamente ferma la possibilita' delle Regioni di promuovere e favorire lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare, come gia' sperimentato nell'attuale contesto normativo, in primo luogo attraverso formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva. Per completezza, il decreto riconduce nell'alveo delle fonti istitutive anche le societa' istitutrici dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Infine, la lettera g), del comma 1 dell'art. 3 del decreto conferma tra le fonti istitutive gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (come oggi previsto dal comma 1-bis, dell'art. 3 del decreto n. 124/1993, introdotto dall'art. 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Ai predetti enti e' dunque consentito provvedere, sia direttamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche sulla base di contratti collettivi o accordi fra lavoratori, all'istituzione di nuove forme di previdenza complementare.
Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all'esercizio. Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1° gennaio 2008 risultera' modificata, in chiave di snellimento e semplificazione, la procedura per il riconoscimento della personalita' giuridica. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento conseguira' direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP, senza che piu' occorra un ulteriore provvedimento del Ministero del lavoro. La COVIP provvedera', per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone giuridiche. Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP nella direttiva ministeriale, si ha presente che anche i fondi pensione che risulteranno gia' costituiti come soggetti dotati di personalita' giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione ovvero fondi pensione preesistenti) dovranno essere, da tale data, iscritti nel registro tenuto dalla COVIP, la quale provvedera' all'acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti. Le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono essere costituite come associazioni non riconosciute ovvero come soggetti dotati di personalita' giuridica; e', inoltre, ammessa l'adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attivita' dell'ente. L'adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, e', in ogni caso, l'unica forma ammessa per i fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. La disposizione, gia' esistente per i fondi pensione aperti, riveste rilevanti profili di novita' con riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), del decreto. Ciascuna impresa assicurativa sara', pertanto, tenuta ad adottare un'apposita deliberazione volta alla costituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Come precisato nella direttiva ministeriale, nella costituzione del patrimonio separato le imprese di assicurazione dovranno operare secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP. Inoltre, l'operativita' delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sara' subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalita' di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, le modalita' di comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attivita' della forma pensionistica e della posizione individuale. Unitamente al regolamento, dovranno essere trasmesse alla Commissione anche le condizioni generali dei contratti, per le quali il decreto richiama espressamente l'esigenza di comunicazione prima della loro applicazione. Le eventuali modifiche successive delle condizioni generali dei contratti dovranno essere parimenti trasmesse, da parte delle imprese assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva rispetto alla loro concreta applicazione.
Iscrizione all'albo della COVIP. Tutte le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione delle forme pensionistiche istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere iscritte nell'apposito albo tenuto a cura della COVIP. Cio' costituira' una novita' di rilievo per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, le quali saranno inserite nell'albo solo ad esito della procedura di approvazione del relativo regolamento. Dette forme potranno essere iscritte all'albo della COVIP solo a partire dal 1° gennaio 2008. Si ha infatti presente che secondo l'art. 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla COVIP definire «al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita», le condizioni che le forme devono soddisfare «per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del (...) decreto ed essere iscritte all'albo». Considerando pertanto che, per le forme individuali assicurative, la realizzazione dei suddetti principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita' e' strettamente correlata all'entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare, tali forme potranno essere iscritte all'albo soltanto una volta intervenuto l'adeguamento alle nuove norme, avendo proceduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e avendo ricevuto l'approvazione del relativo regolamento.
Responsabile delle forme pensionistiche complementari. Alcune significative modifiche ed integrazioni sono previste dal decreto in materia di governance delle forme pensionistiche e dovranno essere tenute presenti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto valorizza il ruolo del responsabile del fondo disponendo che per tutte le forme pensionistiche complementari, senza eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della forma stessa. L'organo competente ad effettuare la predetta nomina sara' il consiglio di amministrazione del fondo pensione, qualora si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della societa' o ente promotore della forma pensionistica, qualora priva di soggettivita'. In particolare, questa novita' rivestira' rilievo soprattutto per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali non e' oggi prevista la figura del responsabile. Dette forme dovranno procedere alla relativa nomina, nel rispetto delle previsioni del decreto, in modo da disporre di tale figura a far tempo dal 1° gennaio 2008. Per i fondi aperti, per i quali la figura del responsabile del fondo risulta gia' contemplata dall'attuale normativa, oltre a procedere ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuire al responsabile, si richiama l'attenzione sulla necessita' che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, i soggetti incaricati non si trovino nelle situazioni di incompatibilita' delineate nell'art. 5, comma 3, del decreto. Al riguardo, si evidenzia che l'incarico di responsabile dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita non potra', in ogni caso, essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa e sara' incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso i soggetti istitutori delle forme stesse, ovvero presso le societa' da queste controllate o che le controllano. Con riferimento alle societa' che hanno istituito una pluralita' di fondi pensione aperti o di forme pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, pur restando ammessa la possibilita' che sia affidato ad uno stesso soggetto l'incarico di responsabile di piu' forme pensionistiche, dovra' evitarsi la concentrazione sul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi, considerati i delicati compiti che lo stesso e' chiamato a svolgere nell'interesse degli iscritti. Per i fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi, potra' essere sufficiente provvedere ad integrare le competenze del direttore generale, figura questa in genere gia' prevista, nei termini indicati dal decreto. Eventualmente, potra' essere valutata l'opportunita' di conferire il predetto incarico di responsabile del fondo anche a soggetto distinto dal direttore generale. In generale, quanto alle funzioni, spettera' al responsabile provvedere a verificare che la gestione della forma sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli statuti e nei regolamenti. In particolare, al responsabile compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
Organismo di sorveglianza. I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilita' di adesioni su base collettiva devono provvedere all'istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l'organismo dovra' essere composto da almeno due membri da designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi, per un incarico che non potra' superare i due anni. Per i componenti dell'organismo, il decreto richiede determinati requisiti di onorabilita' e professionalita' e prevede situazioni di incompatibilita' e di decadenza, rinviando per la relativa disciplina ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del lavoro. I componenti non potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali dei soggetti istitutori del fondo pensione aperto ovvero presso le societa' da questi controllate o che li controllano, ne' potranno svolgere presso tali enti attivita' di lavoro subordinato o di prestazione d'opera a carattere continuativo. E' fatto divieto di essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti - anche indirettamente o per conto terzi - relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da questi controllate o che li controllano. L'accertamento del mancato possesso dei richiesti requisiti, la cui attestazione deve essere effettuata dall'interessato, eventualmente mediante apposita dichiarazione scritta, determina la decadenza dall'ufficio, che sara' dichiarata con decreto del Ministro del lavoro su proposta della COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo di sorveglianza a partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Successivamente a questa prima fase, i componenti dell'organismo di sorveglianza dovranno essere individuati nell'ambito degli amministratori indipendenti iscritti ad un albo della CONSOB (ove istituito). Inoltre, in questa seconda fase, nei fondi pensione aperti ad adesioni collettive, l'organismo di sorveglianza dovra' essere necessariamente integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l'adesione collettiva comporti l'iscrizione al fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo. La disposizione di cui sopra non preclude la possibilita' per i fondi pensione aperti di prevedere, su base volontaria, la suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del decreto. L'organismo di sorveglianza e' destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a verificare che l'amministrazione e gestione del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi. L'organismo riferisce all'organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP in merito alle irregolarita' riscontrate.
Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari. Il decreto sostanzialmente conferma l'attuale disciplina, con alcune novita' di rilievo. In primo luogo, con riferimento al conferimento tacito del TFR, il decreto prevede che l'investimento delle relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto piu' prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento). Non e' quindi sufficiente il mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilita' anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della restituzione del capitale. La politica di investimento di detta linea dovra', comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilita' rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nel determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama altresi' l'attenzione sulla necessita' di considerare ed evidenziare con particolare chiarezza anche il profilo dei costi gravanti direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno risultare il piu' possibile contenuti. Le forme pensionistiche potenzialmente destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell'avvio del meccanismo di devoluzione tacita del TFR, prevedendo una linea con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme pensionistiche non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR. Alla predetta linea dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore risulti gia' iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR gia' in precedenza devolute a previdenza complementare). Il lavoratore potra' comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione di volonta', di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta. In ogni caso, deve consentirsi ai lavoratori la possibilita' di chiedere in seguito di riallocare le quote di TFR, quelle gia' versate e quelle maturande, nella linea di investimento ritenuta piu' adatta alle proprie esigenze e al proprio grado di propensione al rischio a prescindere anche dal periodo minimo di permanenza nella linea medesima. Inoltre, al momento di effettiva istituzione di tale linea dovra' essere consentito a tutti gli iscritti di esercitare la facolta' del trasferimento della propria posizione individuale (o di parte della stessa, se consentito) alla linea in questione, anche prima del decorso del periodo minimo previsto nello statuto/regolamento per il normale esercizio della facolta' di passaggio ad altra linea. Con riguardo alle forme pensionistiche multicomparto, si rappresenta l'opportunita' di una strutturazione articolata su un numero contenuto di linee, di facile comprensione e inquadramento quanto ai profili di rischio. Diversamente, poi, da quanto previsto dall'art. 6, comma 4-bis, del decreto n. 124/1993 non e' piu' prescritto che la scelta dei gestori finanziari debba essere effettuata dal consiglio di amministrazione individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, terzo periodo, del predetto decreto n. 124/1993. A far tempo dal 1° gennaio 2008, pertanto, detta scelta potra' essere effettuata, sempre nel rispetto delle procedure previste, anche dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo. Per effetto della previsione contenuta nell'art. 6, comma 1, del decreto, i modelli gestionali ivi contemplati troveranno applicazione anche con riguardo alle forme pensionistiche che saranno istituite direttamente dalle regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si applicano anche alle forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, conformemente a quanto e' gia' oggi contemplato dalla vigente normativa. Inoltre, e' da evidenziare che le forme pensionistiche complementari saranno tenute, a far tempo dal 1° gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. L'obbligo fara' carico a tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali. Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi, il decreto precisa che continuano ad applicarsi le regole di investimento di cui al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Service amministrativo. A partire dal 1° gennaio 2008 verra' meno l'obbligo di richiedere offerte contrattuali, attraverso la forma della pubblicita' notizia, per la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi amministrativi. La circostanza che la norma non espliciti piu' la necessita' che la selezione avvenga sulla base di una procedura di pubblica evidenza non fara' naturalmente venir meno l'obbligo dei consigli di amministrazione dei fondi pensione di effettuare la scelta del service amministrativo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi e adeguati, cosi' da individuare il soggetto che meglio risponde alle esigenze del fondo e della platea di riferimento.
Limiti agli investimenti e conflitti di interesse. Va evidenziata l'innovazione recata dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto che, avendo a riferimento la previsione dell'art. 18 della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce un nuovo limite agli investimenti. In base alla nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi anche al predetto limite. Quanto al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per le forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi debba trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la normativa prevista per le altre forme pensionistiche complementari. Rilevato che anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di tutela del risparmio, detta previsioni in tema di conflitto di interessi dei fondi pensione, delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, si fa riserva di fornire in seguito, allorche' sara' definito il quadro normativo di riferimento, eventuali direttive circa il predetto adeguamento.
Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali. Come gia' anticipato con lettera circolare inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali, si fa presente che l'art. 19, comma 2, lettera e), del decreto (disposizione entrata in vigore il 14 dicembre 2005, in forza di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del decreto medesimo), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell'ambito della generale vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse alla normativa in essere e ai criteri di redazione delle convenzioni, definiti da COVIP sentite le Autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse. La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza della COVIP in merito alle convenzioni di gestione, gia' prevista nell'art. 17, comma 2, lettera f), del decreto n. 124/1993, nell'ambito della complessiva vigilanza sulle linee di indirizzo della gestione (e, cioe', sulla politica di investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente formulazione del decreto n. 124/1993, e' ora previsto il superamento, in un'ottica di semplificazione, dell'assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione, dunque, le convenzioni di gestione non formano piu' oggetto di autorizzazione preventiva, rientrando, comunque, nell'ambito della vigilanza della COVIP unitamente alla politica di investimento dei singoli comparti. Pertanto, la procedura relativa alle convenzioni di gestione, contemplata nella deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, recante «Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», e' da intendersi superata, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa di cui sopra. In particolare, sono da intendersi non piu' applicabili gli articoli 5 e 6 del citato regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo. Ai fini della vigilanza sulla politica di investimento e sulle convenzioni di gestione, i fondi pensione negoziali devono trasmettere alla COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente documentazione: una relazione dell'organo di amministrazione nella quale e' illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed e' indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori; il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformita' ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari (al momento le convenzioni si dovranno, comunque, conformare agli schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti); la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999. Per quanto riguarda le successive modifiche della politica di investimento o delle convenzioni, i fondi pensione sono tenuti, entro venti giorni dalla data della delibera dell'organo di amministrazione recante la modifica, agli stessi obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell'organo di amministrazione deve illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all'adozione delle suddette modifiche, nonche' le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione.
Banca depositaria. Per quanto attiene all'Istituto della banca depositaria, ferma restando la generale disciplina precedentemente applicabile, il decreto chiarisce che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione. Tenuto anche presente il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera a-bis), seconda parte, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ha riconosciuto la possibilita' per la banca depositaria di provvedere, su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli OICR, si' ritiene di ammettere che anche i fondi pensione possano attribuire alla banca depositaria la delega a provvedere direttamente al calcolo del valore delle quote del fondo. Come per gli altri casi di delega, rimane ferma in capo al fondo pensione negoziale o alla societa' istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilita' per l'operato del soggetto delegato.
Finanziamento delle forme pensionistiche complementari. E' in primo luogo affermato il principio della liberta' per tutti i lavoratori di determinare l'entita' della contribuzione a proprio carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti istitutive potranno fissare le modalita' e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. Inoltre, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari potra' essere determinato, per tutti gli aderenti, e quindi anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o del reddito di lavoro autonomo o di impresa. Il decreto consentira' altresi' alle forme pensionistiche complementari, a far tempo dal 1° gennaio 2008, di prevedere negli statuti/regolamenti la possibilita' per l'aderente di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno di una stessa forma pensionistica. L'introduzione di tale previsione negli statuti/regolamenti e' rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche, fermi restando gli effetti conseguenti al conferimento tacito del TFR per un lavoratore gia' iscritto, come in precedenza precisato. In ogni caso tale facolta', ove si intenda introdurla, deve essere chiaramente esplicitata a livello di statuto/regolamento. E' inoltre stabilito che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la liberta' del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Tale facolta' dell'iscritto dovra' essere necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari. Le forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, potranno prevedere, quanto alle modalita' di finanziamento, la possibilita' per l'iscritto di avvalersi anche dell'accredito, sulla sua posizione individuale, degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, sulla base di apposita delega al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di addebito (risulta cosi' ampliata tale facolta', oggi ammessa solo per i soggetti destinatari del Fondo I.N.P.S. di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari). E' da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche l'introduzione di tale previsione negli statuti e nei regolamenti, considerato sia l'effettivo interesse degli iscritti sia le implicazioni amministrative e in termini di costi che la stessa comporta. In ogni caso, qualora si intenda introdurre questa facolta', la stessa dovra' essere chiaramente esplicitata nella regolamentazione del fondo.
Conferimento del TFR. La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari risulta incisivamente innovata a decorrere dal 1° gennaio 2008, soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il conferimento a tali forme, anche con modalita' tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del lavoratore e, ove previsto, del datore di lavoro. Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sara' ovviamente costituita dal TFR, in ordine al quale il decreto prevede un'articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di previdenza complementare avvenire secondo modalita' sia esplicite sia tacite. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 1° luglio 2008) ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con una manifestazione esplicita di volonta', se conferire l'intero importo del TFR maturando ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e gia' adeguate alle disposizioni del decreto e alle direttive COVIP, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso, il lavoratore potra' comunque successivamente modificare la scelta effettuata, procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta. In difetto di una manifestazione esplicita di volonta', nei termini sopra indicati, si attivera' il conferimento tacito del TFR. Al riguardo, il decreto prevede che qualora nell'arco di tempo di sei mesi sopra indicato il lavoratore non esprima alcuna volonta', il datore di lavoro sara' tenuto a conferire il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, che trovano applicazione per quell'azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti. Ove sussistano piu' forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sara' trasferito a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Per la determinazione di tale numero dovra' farsi riferimento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 23, comma 8, del decreto, alla data del 1° gennaio 2008, e in ordine ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto, alla data di assunzione. Qualora non sia possibile procedere nei termini di cui sopra il datore di lavoro sara' tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l'I.N.P.S. Disposizioni particolari trovano, poi, applicazione per i lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 124/1993. In tale ambito, coloro che siano gia' iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data del 1° gennaio 2008 e che non versino gia' l'intero TFR a previdenza complementare potranno scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data della nuova assunzione se successiva, se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di una manifestazione esplicita di volonta' il TFR sara' trasferito integralmente alla forma complementare alla quale risultino avere gia' aderito. Coloro che, invece, non siano, alla data del 1° gennaio 2008, gia' iscritti a previdenza complementare potranno scegliere, sempre entro sei mesi dalla predetta data, a quale forma pensionistica complementare destinare il proprio TFR futuro e definire la quota di TFR da conferire. Tale quota corrispondera' a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al lavoratore ovvero, quando tali accordi non prevedono il versamento del TFR, non potra' essere inferiore al 50 per cento; e' in ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore ai predetti limiti e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la possibilita', in alternativa, di decidere di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime alcuna volonta' esplicita, il TFR maturando sara' integralmente devoluto alla forma pensionistica complementare secondo le ordinarie modalita' del trasferimento tacito. In forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto, le disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR non si applicheranno ai lavoratori le cui aziende risulteranno prive dei requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'art. 10, comma 3, del decreto medesimo, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dell'entrata in vigore del decreto. Come gia' in precedenza rilevato, e' espressamente previsto che il conferimento del TFR, sia in forma espressa sia in forma tacita, determina l'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare. Cio', peraltro, non comportera' l'obbligo di destinare alla forma prescelta la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore sara' libero di destinare, in aggiunta al TFR, anche una parte della propria retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluira' alla forma prescelta nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Resta comunque salva la facolta' del datore di lavoro di decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore abbia gia' aderito. Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare e renderli edotti degli effetti derivanti dalla mancata manifestazione delle proprie preferenze, il decreto prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di fornire adeguata informativa sulle diverse scelte possibili, nonche' sulla forma alla quale il TFR sara' destinato in assenza di manifestazione esplicita di volonta' nei termini. In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: in prossimita' dell'entrata in vigore del decreto, con riferimento ai lavoratori che risultano gia' assunti a tale momento; contestualmente all'assunzione, invece, per i lavoratori assunti successivamente. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (e, cioe', entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2008) i datori di lavoro devono provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volonta', una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre. Nel caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di destinazione dovra' prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e della possibilita' di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico. La forma pensionistica dovra', inoltre, fornire al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalita' di acquisizione della nota informativa per la raccolta delle adesioni, della scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonche' ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica ed i diritti e gli obblighi connessi all'adesione. Unitamente a tale comunicazione dovra' essere trasmesso al lavoratore un modulo per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della scelta di allocazione delle risorse.
Regime delle prestazioni. Il decreto prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2008, di importanti novita' in tema di prestazioni pensionistiche, riscatti, anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonche' i documenti informativi per la raccolta delle adesioni, dovranno, pertanto, essere opportunamente modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni. Le novita' inerenti al regime delle prestazioni e al trattamento fiscale dovranno essere, altresi', portate a conoscenza di coloro che risulteranno a tale data gia' iscritti alle forme di previdenza complementare, onde consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli. In ogni caso, le nuove disposizioni in tema di prestazioni e di regime tributario troveranno immediata applicazione nei confronti di tutti coloro che siano iscritti alle forme pensionistiche complementari riguardate dal decreto, anche in mancanza dell'adeguamento della documentazione contrattuale. Va peraltro tenuto presente che, stante la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993) relativamente alle prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per cui, entro tale data, siano stati conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta.
Prestazioni pensionistiche. A partire dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisira' al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Dalla lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera c), e 11, comma 4, del decreto deriva che, su richiesta dell'aderente, l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, potra' essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione, e cioe' di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Resta ferma la possibilita' di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50 per cento della posizione individuale. Nel computo dell'importo complessivamente erogabile in capitale dovranno, peraltro, essere sottratte le somme gia' erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. Ai fini del rispetto di detta previsione le forme pensionistiche complementari dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni effettuate (si veda il successivo paragrafo relativo alle informazioni analitiche relative all'iscritto). Qualora l'importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto del 70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potra' essere erogata interamente in capitale. Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilita'. Infine, il decreto precisa che in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l'erogazione delle rendite potranno prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al suddetto montante.
Anticipazioni. Anche le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle rilevanti novita'. Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari. In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno essere chieste per ulteriori esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest'ultimo caso, quindi, sara' sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione potranno essere, pertanto, richieste nei limiti ora previsti dal decreto. A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica dovra' comunque controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento dei predetto massimale, l'importo da erogarsi dovra' essere ridotto entro il limite consentito. Come in precedenza gia' osservato in riferimento, in via generale, al regime delle prestazioni, si evidenzia che, anche ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico, il decreto prevede la possibilita' di effettuare il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa iscriversi in ragione della nuova attivita' lavorativa esercitata e la facolta' di riscatto della posizione. In particolare, il riscatto potra' essere conseguito in misura parziale (50 per cento della posizione individuale maturata), nei casi di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita' o cassa integrazione guadagni. Il riscatto in misura totale sara', invece, ammesso nei casi di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi. Come gia' sopra rilevato nel paragrafo relativo alle prestazioni pensionistiche che e' da tenere presente che la facolta' di riscatto totale per invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai quarantotto mesi non e', comunque, esercitabile nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni giacche' in questo caso sussiste il diritto per l'iscritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica. Oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall'art. 14, comma 2, del decreto e per le quali e' prevista una tassazione particolarmente agevolata ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, va peraltro tenuta presente la disposizione del successivo comma 5, che prevede un diverso, e meno favorevole, regime di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per «cause diverse» da quelle di cui sopra. Avuto riguardo alla formulazione normativa, e' da ritenersi ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilita' di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Salva l'applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, dovra' comunque essere consentito il mantenimento, in generale, della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza. Tutte le forme pensionistiche complementari dovranno pertanto prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il mantenimento della posizione individuale dell'aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo diverso avviso del lavoratore, dovra' continuare ad essere gestita dalla forma pensionistica ed essere incrementata dei rendimenti conseguiti. In difetto dell'esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto dovra' trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica. La nuova disciplina precisa, poi, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari derivanti dall'esercizio delle facolta' di riscatto o trasferimento conseguenti al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonche' dalle richieste di trasferimento volontario (di cui si trattera' in successivo paragrafo), devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dall'esercizio stesso. Tale termine dovra' essere necessariamente indicato nella documentazione statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti degli iscritti, ferma comunque restando la facolta' per le forme pensionistiche complementari di fissare, in modo piu' favorevole per gli iscritti, anche un termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le forme devono provvedere ai relativi adempimenti nel piu' breve tempo possibile, cosi' da rispondere tempestivamente alle richieste degli iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase. Restano ferme le disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998 sul bilancio dei fondi pensione) in merito al giorno in cui effettuare, a fronte dell'esercizio delle predette facolta', la valorizzazione della posizione dell'iscritto.
Premorienza dell'aderente. Risultera' unificata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la disciplina del riscatto della posizione individuale in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti di adesione individuale o di adesione su base collettiva. L'intera posizione individuale maturata potra' essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione restera' acquisita al fondo pensione, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti dedicati esclusivamente ad adesioni individuali e forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) per le quali dette somme sono devolute a finalita' sociali secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro.
Trasferimento volontario della posizione individuale. In base all'art. 14 del decreto ed in linea con l'obiettivo della legge delega di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari, il periodo di permanenza minimo nella forma pensionistica prescelta scende a due anni da tre/cinque anni contemplati dal decreto n. 124/1993. Decorsi due anni dalla data di iscrizione alla forma pensionistica complementare l'aderente avra', pertanto, la facolta' di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni al predetto diritto: saranno dunque inammissibili clausole che risultino, anche di fatto, limitative, quali, ad esempio, l'applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all'atto del trasferimento, che penalizzino un'eventuale fuoriuscita dalla forma (come quelle relative all'applicazione di costi precontati direttamente con il versamento della prima annualita' di premio previste in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalita' previdenziale). In caso di esercizio della predetta facolta' il lavoratore avra' diritto al versamento alla forma da lui individuata del TFR maturando. Per quanto attiene al contributo del datore di lavoro, la continuazione dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal lavoratore potra' avvenire nel rispetto dei limiti e modalita' stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali. In ordine alla tempistica degli adempimenti conseguenti alle richieste di trasferimento volontario della posizione individuale, si richiama quanto in precedenza precisato (trattando del riscatto o trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione).
Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'. L'art. 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l'intangibilita' delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte dell'iscritto ne' assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad altro fondo per iniziativa dell'iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di accumulo. Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio 2008, agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione per altri motivi non saranno assoggettate ad alcun vincolo al. riguardo.
Informazioni analitiche relative all'iscritto. Considerata la necessita' di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall'iscritto, in merito soprattutto al conferimento del TFR, alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della posizione individuale, e la possibilita' che l'iscritto transiti da una forma all'altra nella fase dell'accumulazione, la forma pensionistica complementare annotera' in modo ordinato e analitico tutte le informazioni rilevanti inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmettera' dette informazioni alla forma pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione individuale.
Creazione di siti Internet e pubblicita'. I fondi pensione negoziali e le societa' istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito Internet lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli strumenti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare piu' consapevolmente le scelte relative al rapporto di partecipazione. Le forme pensionistiche complementari comunicano alla COVIP l'indirizzo dei siti Internet realizzati. Nel sito Internet dovra' inoltre essere reso disponibile un programma che consenta di generare i progetti esemplificativi in precedenza richiamati, permettendo altresi' di effettuare simulazioni prendendo in considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di anticipazioni o riscatti parziali. Le societa' istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita avranno cura di consentire una chiara e immediata distinzione delle informazioni relative alle forme di previdenza complementare, rispetto a quelle inerenti agli altri prodotti offerti, ponendo in essere siti, o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme. L'esigenza di distinguere con evidenza le forme pensionistiche complementari rispetto agli altri prodotti offerti andra' peraltro tenuta presente anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in qualunque forma diffusi. I prodotti non rientranti nell'ambito della previdenza complementare non dovranno, in alcun modo, essere presentati in modo da ingenerare confusione e da indurre in errore i potenziali interessati. Gli annunci pubblicitari devono essere facilmente individuabili come tali. In particolare, dovra' essere specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalita' promozionale e richiamata la necessita' di leggere i documenti informativi prima della sottoscrizione. Roma, 28 giugno 2006 Il presidente: Scimia |
| Allegato RELAZIONE SULLE DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'Art. 23, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, n. 252 Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina della previdenza complementare, allo scopo di armonizzare e razionalizzare il sistema e di favorire l'incremento dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, soprattutto mediante l'apporto del trattamento di fine rapporto (TFR). L'art. 23 del decreto n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle disposizioni entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, al fine dell'adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo, considerate l'ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto. La COVIP e' pertanto tenuta, come precisato anche nella direttiva generale alla stessa indirizzata dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attivita' con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, e a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e agli altri adempimenti previsti dal decreto. Il lavoro della Commissione e' stato quindi orientato verso la definizione di regole e modalita' operative per quanto possibile comuni a tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto di equilibrio che possa rispettare le peculiarita' delle diverse forme e favorirne al tempo stesso la confrontabilita'. A tale scopo, la COVIP ha proceduto all'adozione delle presenti direttive generali, nelle quali si forniscono indicazioni dirette ad inquadrare i principali profili di novita' del settore e indirizzi circa la complessa attivita' di adeguamento che le forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre in essere. L'emanazione delle direttive e' stata preceduta da una consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, al fine di far emergere con evidenza le esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell'adeguatezza delle regole di funzionamento quanto sotto quello piu' strettamente operativo. Anche il CNEL e altre Autorita' di vigilanza hanno fatto pervenire alla Commissione indicazioni assai utili. Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunita' della sollecita adozione da parte della Commissione di un primo documento di indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di novita', di particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo conto delle osservazioni ricevute, la COVIP ha fornito piu' puntuali indicazioni circa una serie di istituti che presentano significative innovazioni, al fine di favorire l'esatto adempimento da parte degli operatori degli obblighi ad essi imposti. Cio', tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti ed avendo, in ogni caso, a riferimento l'esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. In tale ambito, e' emersa, piu' specificamente, l'utilita' di fornire precisazioni e chiarimenti in ordine, tra l'altro, alla strutturazione della linea di investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di TFR conferito in via tacita, alle possibili opzioni di riscatto della posizione individuale, nell'intento di favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili in tema di perdita di requisiti di partecipazione, ai modelli di governance, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli che potrebbero determinare onerosita' ed inefficienze, alla corretta definizione della nozione di prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, per le quali la legge dispone che continuino a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative. La COVIP, nel redigere le direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto previsto all'art. 19 del decreto legislativo n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli schemi di statuti, regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli operatori nella stesura dei relativi atti. Tali documenti sono stati concepiti nell'ottica di valorizzare il principio della confrontabilita' da parte del lavoratore delle diverse forme pensionistiche complementari e, quindi, cercando di riportare a fattor comune la definizione degli istituti previsti per le varie forme. Anche in ordine ai suddetti documenti tecnici, la Commissione ha avviato una procedura di consultazione, i cui tempi di esperimento risulteranno necessariamente piu' ampi in considerazione dell'articolazione e complessita' della documentazione predisposta. Peraltro, nella prima fase di consultazione, con riferimento, in particolare, ai documenti informativi, e' gia' emersa l'opportunita' di semplificare ulteriormente gli schemi proposti e di rendere piu' flessibile la definizione delle modalita' di consegna degli stessi ai soggetti interessati. Tale istanza e' stata tenuta in considerazione nella redazione delle presenti direttive, che forniscono alcune prime utili indicazioni sulla documentazione in argomento, e sara', altresi', tenuta presente nella redazione finale dei documenti informativi. Per quanto attiene alla struttura delle direttive, il documento e' articolato secondo il seguente schema: una premessa, nella quale sono chiarite le modalita' attraverso le quali la COVIP ha proceduto, sulla base della direttiva generale emanata dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, e poi singoli paragrafi, nei quali sono fornite le indicazioni relative alle novita' legislative e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in riferimento ai vari istituti previsti dal decreto n. 252/2005. Le direttive contengono, in primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche complementari e delle relative fonti istitutive (che risultano ora integrate rispetto alla previgente disciplina), di destinatari delle forme stesse e di modalita' di istituzione e autorizzazione all'esercizio (ivi compresa l'obbligatoria iscrizione all'albo tenuto dalla COVIP). Vengono quindi fornite indicazioni inerenti all'assetto della governance delle forme pensionistiche complementari, con particolare attenzione alle innovazioni relative alla figura del responsabile del fondo e agli organismi di sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base collettiva. Particolare attenzione e' dedicata al tema del conferimento del TFR, specie con riguardo alle modalita' tacite attraverso cui esso puo' confluire alle forme pensionistiche di natura collettiva e agli obblighi di informativa preliminare preordinati alla realizzazione del predetto effetto. Sul punto, vengono anche fornite precisazioni circa le caratteristiche che deve possedere la linea prudenziale cui dovranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005, le quote di TFR conferite tacitamente. Le direttive analizzano inoltre il tema delle prestazioni, sia con riferimento alle novita' relative ai requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche complementari, sia in ordine al mutato regime delle anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono forniti chiarimenti e precisazioni volti a contemperare la disciplina recata dall'art. 14, comma 2 (cause tipizzate di riscatto), con quella del successivo comma 5 (altre cause). E', quindi, trattato il profilo del trasferimento volontario delle posizioni, avendo riguardo al nuovo e piu' ampio regime di «portabilita» delle stesse, riconosciuto in via generale al lavoratore trascorsi due anni dall'iscrizione a ciascuna forma di previdenza complementare. Infine, viene evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' delle posizioni e delle prestazioni di previdenza complementare, in analogia con le disposizioni previste per la previdenza obbligatoria. L'ultima sezione delle direttive e' dedicata agli adempimenti connessi alla creazione di siti internet da parte delle forme pensionistiche complementari e alle modalita' di diffusione di messaggi pubblicitari, al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la diffusione di informazioni non pertinenti e fuorvianti. |
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