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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 22 marzo 2006 |  | Svolgimento  dei  programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;
 Visto,  in  particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo  n.  286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione nell'apposito  regolamento  di  attuazione  di norme regolanti sia le modalita'  di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attivita'   di   istruzione  e  formazione  professionale  nei  Paesi d'origine  nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero.»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di immigrazione.»;
 Considerato   che  l'art.  34,  comma 1,  del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  cosi'  come  sostituito dall'art.  29  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004  prevede  che  «con  decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni,  sono  fissate  le  modalita'  di predisposizione e di svolgimento   dei   programmi   di  formazione  e  di  istruzione  da effettuarsi  nei  Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;
 Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato,  regioni  e province autonome,  come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999, nella seduta del 1° marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, cosi'  come  sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione e di   svolgimento   dei   programmi  di  istruzione  e  formazione  da effettuarsi  nei  Paesi  d'origine  dei  cittadini  extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 |  |  |  | Art. 2. Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione
 1.  I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti ai  cittadini  extracomunitari  residenti  nei Paesi d'origine e sono finalizzati  all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani  che  operano  all'interno  dello  Stato  o  all'inserimento lavorativo   mirato  nei  settori  produttivi  italiani  che  operano all'interno  dei  Paesi  d'origine  o  allo  sviluppo delle attivita' produttive  o  imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell'art.  23,  comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come sostituito dall'art. 19 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 |  |  |  | Art. 3. Agevolazioni all'impiego
 1.  La  partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione svolte  nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art. 1 del presente decreto,  permette  l'acquisizione  delle attestazioni previste dagli ordinamenti  regionali  con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34,  comma 2,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,  cosi'  come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  334/2004,  istituite  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2.  I  cittadini  extracomunitari  che hanno partecipato a progetti pilota  sperimentali  dell'istituto  di  cui  all'art.  23 del citato decreto  legislativo  n.  286/1998  su  iniziativa  o  promozione del Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1 del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 4. Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
 1.  I  percorsi  di  istruzione e formazione devono necessariamente prevedere  l'insegnamento  della lingua italiana ed il superamento di un  esame  che  attesti  almeno  il raggiungimento del livello soglia (A2),  cosi'  come  definito nel Quadro comune europeo di riferimento per  le  lingue  contenuto  nella  raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
 2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni  in  materia  di  tutela  e  sicurezza sul lavoro, nonche' di educazione civica.
 |  |  |  | Art. 5. Proponenti
 1.  I  programmi  di  cui  all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
 a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
 b) enti locali e loro enti strumentali;
 c) organizzazioni  nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
 d) organismi   internazionali  finalizzati  al  trasferimento  di lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro inserimento nei settori produttivi;
 e) enti  e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno  tre  anni  ed  iscritti  nel  registro di cui all'art. 52 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, cosi' come sostituito  dall'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;
 2. Nel  caso  di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggetti elencati  al  comma 1,  e'  ammessa la partecipazione alle iniziative anche  di  soggetti  ulteriori  previa  documentata  dichiarazione di compatibiita'  dell'oggetto  sociale  o  degli  scopi  statutari  con l'attivita'  contemplata  nel  programma  nonche'  l'assenza di cause ostative,  in  capo  ad  essi  ed  ai propri rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma medesimo.
 |  |  |  | Art. 6. Requisiti dei programmi
 1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
 a) le  finalita',  il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attivita'  programmata  si  riferisce,  unitamente  all'analisi  di contesto;
 b) le  modalita'  dettagliate  di  svolgimento  dell'attivita' di formazione  e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;
 c) l'indicazione  dell'organismo realizzatore e delle generalita' della  persona  designata  quale responsabile didattico-organizzativo del  programma,  con  la  specificazione  dei  titoli professionali e dell'esperienza posseduta;
 d) le   risorse   umane   con   la   specificazione   dei  titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
 e) le   risorse   strumentali   che  saranno  utilizzate  per  lo svolgimento   dell'attivita'  e  la  disponibilita'  di  idonee  sedi operative  didattiche  nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali.
 |  |  |  | Art. 7. Istruttoria
 1.  I  programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale  possono essere presentati alle regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello».
 2.  Le  regioni  e province autonome procedono alla validazione dei programmi  di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4  ed  in  coerenza  con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi  dell'art.  21,  comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 286/1998.
 3.  I  programmi  di  cui al comma 1, accompagnati dall'esito della validazione  espressa  dalle regioni e province autonome interessate, ai  sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi in  duplice  copia  alla  Direzione  generale  dell'immigrazione  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.   Si  prescinde  dalla  validazione  nell'ipotesi  di  programmi presentati  dalle  regioni  e  province  autonome  in forma singola o associata.
 5.  I  programmi  di  cui  al  comma 4  ed  i programmi proposti da organismi   di  livello  nazionale  o  internazionale  devono  essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. I programmi proposti  da  organismi  di  livello  nazionale  o internazionale che intendano  avvalersi  della  precedenza  di  cui  al  citato art. 34, comma 1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono  essere  accompagnati  dall'esito  della  validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate.
 6.  A  seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e della  presentazione  dei  programmi  di cui al comma 5, la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il parere  previsto  dal  citato  art.  34,  comma 1,  del  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
 |  |  |  | Art. 8. Valutazione
 1.  I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in sede   di   prima   applicazione,   entro  tre  mesi  dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto.  A  regime,  la valutazione e' effettuata  con  riferimento  ai  programmi  presentati entro ciascun mese.
 2.  I  programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato di  valutazione,  istituito con provvedimento ministeriale e composto da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:
 due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente.
 4.  Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna un  voto,  ricompreso  tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:
 a) rilevanza   del  programma  (obiettivi,  scopo  del  progetto, risultato atteso);
 b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
 c) livello di qualita' organizzativa e didattica;
 d) esperienze     maturate    dal    proponente    nel    settore economico-produttivo   di   riferimento   o   formazione   realizzata all'estero;
 e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche;
 f) raccordo con i referenti pubblici locali;
 g) esperienza  e  competenza  delle  risorse  umane  addette alla formazione.
 5.  La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di  cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che ai  fini  della  valutazione  positiva  non  potra'  comunque  essere inferiore a quaranta.
 |  |  |  | Art. 9. Approvazione dei programmi
 1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i  programmi  alle  competenti  Direzioni  generali del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto,  attribuendo  titolo  di  precedenza  ai  programmi  di  cui all'art.  7,  comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai sensi  dell'art.  34,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999.
 2.  I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di  concerto  dei  competenti  direttori  generali  del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui  all'art.  34,  comma 7,  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di tutti  i programmi sara' data comunicazione da parte della competente Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.
 3.  Il  decreto  di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato ai soggetti proponenti.
 4.  Il  soggetto  proponente  comunica  alle  competenti  Direzioni generali  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ed alle regioni  e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione  di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il cronogramma delle attivita'.
 5.  Entro  dieci  giorni  dall'inizio  delle  attivita' il soggetto proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.
 6.  Entro  venti  giorni  dalla  conclusione  delle  attivita',  il soggetto  proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, una relazione sul programma   svolto,   accompagnata   da   un  documento  redatto  dal responsabile  del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione e formazione  effettivamente sostenuta. Nella relazione andra' inserito l'elenco  nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.
 |  |  |  | Art. 10. Verifica
 1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali cura la programmazione  ed  il  coordinamento  dell'attivita' di verifica dei programmi  approvati  sia  nel  corso  della loro realizzazione sia a conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
 2.  L'attivita'  di  verifica  di  cui al comma 1 e' effettuata dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dal  Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e dalle regioni e province  autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.
 3.  Qualora  all'esito  della  verifica  sia  accertato  il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di  cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non  procede  all'iscrizione  dei  lavoratori  nelle  liste di cui al citato  art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
 Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58
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