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| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 4 maggio 2006, n. 227 |  | Regolamento  recante  aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi, recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari   o   con  sostanze  d'uso  personale.  Recepimento  delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la  direttiva  2004/1/CE  della  Commissione del 6 gennaio 2004,   che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE  relativamente  alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;
 Vista  la  direttiva  2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio 2004,  che  modifica  la  direttiva  2002/16/CE  sull'uso  di  taluni derivati  epossidici  in  materiali  e  oggetti  destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 Vista  la  direttiva  2004/19/CE  della  Commissione del 1° marzo 2004,  che  modifica  la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 Visto  l'articolo 3  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo 1973, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo  con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e 92/39/CEE;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210,  recante  aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
 Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.  Recepimento  delle  direttive  2001/62/CE,  2002/16/CE  e 2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 aprile 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973 e' modificato come segue:
 a) all'articolo 5,  come  modificato  da ultimo dall'articolo 1 del  decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «La  verifica  del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui  al  paragrafo 1  non  e'  obbligatoria  qualora  il valore della determinazione  della  migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;
 b) all'articolo 9,  comma 2,  dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
 «c)  gli  additivi  di  cui  alla  lettera b)  consentiti  come additivi  alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.  209,  o  ammessi  come  aromi  ai  sensi  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
 1)  nei  prodotti  alimentari  finiti  in  quantita'  tale da svolgere una funzione tecnologica;
 2)  nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
 3)  nei  prodotti  alimentari  in  cui  non sono ammessi come additivi  alimentari  o aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.»;
 c) l'articolo 9-bis,  come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220,  e  modificato  dal  decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, e' modificato come segue:
 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
 «2-bis.  I  limiti  di  cui  al  comma 2  si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;
 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «I  limiti  di  cui  ai  commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;
 d) dopo    l'articolo 9-bis    e'    inserito    il    seguente articolo 9-ter:
 «Art.  9-ter.  -  1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati  ad  essere  posti  a  contatto con i prodotti alimentari e contenenti  gli  additivi  di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca, per  le  sostanze  soggette  a  restrizioni  nei prodotti alimentari, informazioni  adeguate,  ottenute  da  dati sperimentali o da calcoli teorici  sul  livello  di  migrazione specifica, criteri di purezza a norma  dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996,  n.  684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali  materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»;
 e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:
 «1.  Chiunque  sia  interessato  a  che  una  sostanza  riportata nell'allegato  II  -  Sezione  1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario  deve  presentare  una richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;
 f) l'allegato   II  -  Sezione  1:  Parte  B,  come  sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato  da  ultimo  dall'allegato  IV  del  decreto  ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
 1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal seguente:
 «1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
 a) sostanze   incorporate  nella  plastica  per  conseguire  un effetto   tecnico   nel   prodotto   finito,  inclusi  gli  «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
 b) sostanze  utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.
 Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate «additivi».
 Ai   fini   del  presente  allegato,  con  il  termine  «additivi polimerici»   s'intende   qualsiasi   polimero  e/o  prepolimero  e/o oligomero  che  puo'  essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in assenza di altri polimeri  quale  componente  strutturale  principale  dei materiali e degli  oggetti  finiti.  Con  esso  s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.
 L'elenco non comprende:
 a) le  sostanze  che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;
 b) i coloranti;
 c) i solventi.».
 2)  l'elenco  delle  sostanze e' sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
 
 
 
 Avvertenze:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
 europee (G.U.U.E.).
 Note alle premesse:
 - La   direttiva   2004/1/CE   della   Commissione  del
 6 gennaio   2004   che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE
 relativamente      alla     sospensione     dell'uso     di
 azodicarbonammide   come   agente   rigonfiante   e'  stata
 pubblicata  nella  G.U.U.E. del 13 gennaio 2004, serie L n.
 7.
 - La   direttiva   2004/13/CE   della  Commissione  del
 29 gennaio   2004  che  modifica  la  direttiva  2002/16/CE
 sull'uso  di  taluni  derivati  epossidici  in  materiali e
 oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
 alimentari   e'   stata   pubblicata   nella  G.U.U.E.  del
 30 gennaio 2004, serie L n. 27.
 - La   direttiva   2004/19/CE   della  Commissione  del
 1° marzo 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa
 ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a
 venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari  e' stata
 pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.
 - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
 Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
 oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
 alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
 89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
 338 del 13 novembre 2004.
 - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
 25 gennaio   1992,   n.  108  (Attuazione  della  direttiva
 89/109/CEE  concernente i materiali e gli oggetti destinati
 a  venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari) e' il
 seguente:
 «Art. 3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica  23 agosto  1982,  n.  777,  e'  sostituito  dal
 seguente:
 «Art.  3.  -  Con  decreti  del Ministro della sanita',
 sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
 per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
 contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
 da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
 nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
 purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
 oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
 l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
 limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
 per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
 eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
 2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
 di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
 vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
 ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
 contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
 1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
 1988, n. 243.
 3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
 superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
 modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
 4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
 oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
 venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
 difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
 commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
 tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
 quindicimilioni.».
 - Il   decreto  26 aprile  1993,  n.  220  (Regolamento
 recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
 1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze   alimentari   e  con  sostanze  d'uso  personale.
 Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,   85/572/CEE,
 90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
 1993.
 - Il   decreto  15 giugno  2000,  n.  210  (Regolamento
 recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
 1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
 Recepimento   della   direttiva   n.  99/91/CE),  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 175 del 28 luglio
 2000.
 - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
 aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
 concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
 Recepimento  della  direttiva  2001/62/CE,  della direttiva
 2002/16/CE   e   della   direttiva  2002/17/CE),  e'  stato
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
 - Il  decreto  22 dicembre  2005,  n.  299 (Regolamento
 recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
 1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
 recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
 sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale) e'
 stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del
 14 febbraio 2006.
 - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri) e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo
 1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «Art.   5.  -  Salvo  diverse  indicazioni  particolari
 riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II,
 i  materiali  e  gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro
 costituenti  ai  prodotti  alimentari  o  ai  simulanti dei
 prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
 decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
 dell'oggetto (limite globale di migrazione).
 Salvo  diverse  indicazioni particolari riportate per i
 singoli  materiali  ed oggetti nel titolo II, i materiali e
 gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro  costituenti  ai
 prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
 decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
 dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale
 limite  e'  pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo
 di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
 a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
 a  recipienti  o  che possano essere riempiti, di capacita'
 non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 1;
 b) oggetti  che  possono essere riempiti ma dei quali
 non  e'  possibile  determinare  l'area della superficie di
 contatto con il prodotto alimentare;
 c) coperchi,  guarnizioni,  tappi o altri dispositivi
 di chiusura simili.
 Gli  stessi  criteri  di  espressione  dei risultati si
 applicano  per  il  controllo dell'osservanza dei limiti di
 cessione specifica eventualmente indicati.
 Nel  caso di accoppiati o di altri materiali complessi,
 deve  corrispondere  alle  condizioni e caratteristiche del
 presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con
 gli  alimenti,  sempreche' tale strato esplichi la funzione
 di  barriera  capace di impedire, per permeabilita' o altra
 causa,  la  migrazione  di  costituenti dei materiali non a
 contatto  diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove
 di cessione indicate nell'allegato IV.
 Il  controllo dei limiti di migrazione specifici non e'
 obbligatorio  qualora si possa accertare che, assumendo una
 completa  migrazione della sostanza residua nel materiale o
 oggetto,  essa  non  possa  superare il limite specifico di
 migrazione.
 Il  controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei
 prodotti  alimentari  e' eseguito nelle peggiori condizioni
 di durata e temperatura prevedibili per l'uso.
 La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di migrazione
 specifica  prevista  al  paragrafo 1  puo' essere garantita
 dalla  determinazione  della  quantita' di una sostanza nel
 materiale  o  nell'oggetto  finito,  a  patto che sia stata
 definita  una  relazione  tra  tale  quantita' ed il valore
 della  migrazione  specifica  della sostanza attraverso una
 sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione
 di  modelli  di  diffusione  universalmente  riconosciuti e
 basati   su  prove  scientifiche.  Per  dimostrare  la  non
 conformita'   di   un   materiale   o   di  un  articolo e'
 obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di
 migrazione stimato.
 La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di migrazione
 specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora
 il valore della determinazione della migrazione globale non
 comporti  il superamento dei limiti di migrazione specifica
 di cui allo stesso paragrafo.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo
 1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «Art.  9.  -  1.  Per  materia  plastica  si intende il
 composto     macromolecolare    organico    ottenuto    per
 polimerizzazione,    policondensazione,   poliaddizione   o
 qualsiasi  altro  procedimento  simile  da molecole di peso
 molecolare   inferiore   ovvero  per  modifica  chimica  di
 macromolecole  naturali.  A questi composti macromolecolari
 possono essere aggiunte altre sostanze.
 2.   Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,
 costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da
 due  o  piu'  strati  -  ognuno  dei  quali  e'  costituito
 esclusivamente  di  materia  plastica  -  fissati  fra loro
 mediante  adesivi  o  con  qualunque  altro  mezzo, possono
 essere impiegati esclusivamente:
 a) i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza
 indicate  nell'allegato  I,  sezioni  A  e  B, del presente
 decreto   alle   condizioni   e  limitazioni  eventualmente
 indicate per le singole voci;
 b) gli  additivi  riportati nell'allegato II, sezione
 I,  parte  B  del  decreto  ministeriale 21 marzo 1973 alle
 condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate
 per le singole voci.
 c) gli  additivi  di  cui  alla lettera b) consentiti
 come  additivi  alimentari  di  cui al decreto ministeriale
 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del
 decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 107, non devono
 migrare:
 1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale
 da svolgere una funzione tecnologica;
 2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come
 additivi  alimentari  o  aromi  in quantita' superiori alle
 restrizioni piu' basse loro applicabili;
 3)  nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi
 come  additivi  alimentari  o  aromi in quantita' superiori
 alle  restrizioni  di  cui  all'allegato  III  del presente
 regolamento.
 3.   Per  quanto  riguarda  i  composti  a  basso  peso
 molecolare,  gli  intermedi,  i catalizzatori, i solventi e
 gli  agenti  emulsionanti utilizzati nella preparazione dei
 materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le
 disposizioni dell'art. 10.
 4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II,
 sezione  1,  parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo
 1973,  modificato  per  ultimo  con il decreto ministeriale
 30 ottobre  1991,  n.  408,  possono essere impiegati, alle
 condizioni  e  con  le  limitazioni  ivi  previste  per  la
 produzione di:
 rivestimenti  superficiali,  applicati  su  materiali
 diversi  da  quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti
 resinosi  o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o
 dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
 siliconi;
 resine epossidiche;
 materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di
 cui  quello  destinato  al  contatto diretto con i prodotti
 alimentari  e'  costituito di materia plastica e almeno uno
 strato   non   e'   costituito  esclusivamente  di  materia
 plastica.
 4-bis.  Le  condizioni,  limitazioni  e  tolleranze  di
 impiego  di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano
 anche alle resine di cui al precedente comma 4».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del decreto
 21 marzo  1973,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
 pubblicato:
 «Art.  9-bis.  -  1.  I  materiali e gli oggetti di cui
 all'art.  9,  comma 2, non devono cedere i loro costituenti
 ai   prodotti   alimentari  o  ai  simulanti  dei  prodotti
 alimentari  in  quantita'  superiori  a 10 mg per decimetro
 quadrato   (mg/dm2)   di   superficie   del   materiale   o
 dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e'
 di  60  mg/kg  di  prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti
 casi:
 a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
 a  recipienti  o  che possano essere riempiti, di capacita'
 non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
 b) oggetti  che  possono essere riempiti ma dei quali
 non  e'  possibile  determinare  l'area della superficie di
 contatto con il prodotto alimentare;
 c) coperchi,  guarnizioni,  tappi o altri dispositivi
 di chiusura simili.
 2.   I   limiti   di   migrazione  specifica  riportati
 nell'allegato  I  del  presente  decreto  sono  espressi in
 mg/kg.  Tali  limiti  sono  espressi in mg/dm2 nei seguenti
 casi:
 a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
 a  recipienti  che  possono  essere  riempiti, di capacita'
 inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
 b) fogli,  pellicole o altri articoli che non possono
 essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
 rapporto  tra  l'area della superficie di tali oggetti e la
 quantita' di prodotti alimentari a contatto.
 In  tali  casi,  i  limiti  indicati  nell'allegato  I,
 espressi   in   mg/kg,  vanno  divisi  per  il  fattore  di
 conversione   convenzionale  6  per  poterli  esprimere  in
 mg/dm2.
 2-bis.  I  limiti  di cui al comma 2 si applicano anche
 alle  sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte
 B;
 3. I  limiti  di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano
 anche  ai  materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art.
 9.».
 - L'allegato  II,  sezione  I,  Parte  B,  del  decreto
 ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I
 del   decreto   ministeriale   24 settembre  1996,  n.  572
 (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  264  dell'11 novembre  1996) e modificato da
 ultimo  dall'allegato  IV del decreto ministeriale 28 marzo
 2003,  n.  123, e' ulteriormente modificato dal regolamento
 qui pubblicato.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
 a) al  punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM e' sostituita dalla seguente:
 «QM  =  Quantita'  massima  di  sostanza  «residua»  ammessa  nel materiale  o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato  di  analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione  al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»;
 b) alla  sezione  A  «ELENCO  DI  MONOMERI  E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA»  sono  inseriti,  in  fine,  i  monomeri  e  le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento;
 c) alla  sezione  A  «ELENCO  DI  MONOMERI  E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA»  e'  modificata  la  colonna  «Denominazione»  o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
 a) l'allegato  I  e'  sostituito  dall'allegato IV del presente regolamento;
 b) l'allegato  II,  come sostituito dall'allegato V del decreto del  Ministro  della  sanita'  28 marzo  2003,  n. 123, e' sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
 c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del  Ministro  della  sanita'  28 marzo  2003,  n. 123, e' sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
 a) all'articolo 9,  comma 1,  la  data  «31 dicembre  2004»  e' sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;
 b) all'articolo 10 e' inserito, infine, il seguente comma:
 «2.  Tuttavia  la  data  di riempimento puo' essere sostituita da un'altra  indicazione,  a condizione che tale indicazione consenta di individuare  la  data  di  riempimento.  La  data di riempimento deve essere  fornita  su  richiesta alle autorita' competenti e a chiunque sia  preposto  al  controllo  del  rispetto  delle  prescrizioni  del presente regolamento».
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto 28 marzo
 2003, cosi' come modificato da decreto qui pubblicato:
 «Art.  9.  -  1.  L'uso  e/o la presenza di BADGE nella
 fabbricazione  di  materiali  e  oggetti di cui all'art. 8,
 comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino
 al 31 dicembre 2005.
 2.  L'uso  e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione
 di  materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono
 continuare  ad  essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre
 2004.
 3.  A  decorrere  dal  1° marzo  2003,  la quantita' di
 componenti  di NOGE con piu' di 2 anelli aromatici e almeno
 un  gruppo  epossidico  nonche' i loro derivati, contenenti
 funzioni  cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore
 a  1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali
 e  oggetti  di  cui  all'art.  8,  comma 2,  al  limite  di
 rilevabilita'  di  0,2  mg/6  dm2,  compresa  la tolleranza
 analitica.
 4.  Il  limite  di rilevabilita' di cui al comma 3 deve
 essere  determinato mediante metodo di analisi convalidato.
 In mancanza di tale metodo puo' essere utilizzato un metodo
 analitico  con  adeguate caratteristiche di prestazione, in
 attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
 5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di
 tali  materiali  e  oggetti  possono  continuare  ad essere
 ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.».
 - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 28 marzo
 2003, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
 «Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e
 9  non  si  applicano  ai  materiali  e  oggetti coperti da
 rivestimenti  di  superficie  e  adesivi di cui all'art. 8,
 comma 2,  lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti
 alimentari prima del 1° marzo 2003.
 Detti  materiali e oggetti possono continuare ad essere
 immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento
 figuri  sugli  stessi,  tenuto conto delle prescrizioni del
 decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 109, e successive
 modificazioni.
 2.   Tuttavia   la  data  di  riempimento  puo'  essere
 sostituita  da  un'altra indicazione, a condizione che tale
 indicazione consenta di individuare la data di riempimento.
 La  data  di  riempimento  deve essere fornita su richiesta
 alle  autorita'  competenti  e  a  chiunque sia preposto al
 controllo  del  rispetto  delle  prescrizioni  del presente
 regolamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  commercializzazione  e  l'uso  di  materiali e oggetti di materia  plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti, conformi  alle disposizioni del presente regolamento, e' consentita a partire dal 1° settembre 2005.
 2.  La  produzione  e  l'importazione  di materiali ed oggetti di materia  plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006.
 3.  In  deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione  e/o  l'importazione  di  materiali  e oggetti di materia  plastica  destinati  a  venire  a  contatto con gli alimenti contenenti  l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III del  presente  regolamento  con  il numero di riferimento 36640, sono consentite  fino  al  1° agosto  2005.  Tuttavia  detti  materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che  la  data  di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni  del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 109, e successive modificazioni.
 La  data  di  riempimento  puo'  essere  sostituita  da  un'altra indicazione,   a   condizione   che   tale  indicazione  consenta  di individuare la data di riempimento.
 La  data  di  riempimento  deve  essere fornita su richiesta alle autorita'  competenti  e  a  chiunque  sia  preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 4 maggio 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115
 |  |  |  | Allegato I (articolo 2, comma 1, lettera b)
 
 ---->   Vedere a pag. 7  <----
 |  |  |  | Allegato II (articolo 2, comma 1, lettera c)
 
 ---->   Vedere a pag. 8  <----
 |  |  |  | Allegato III (articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2)
 
 ---->   Vedere da pag. 9 a pag. 36  <----
 |  |  |  | Allegato IV (articolo 3, comma 1, lettera a)
 
 ---->   Vedere a pag. 37  <----
 |  |  |  | Allegato V (articolo 3, comma 1, lettera b)
 
 ---->   Vedere da pag. 38 a pag. 40  <----
 |  |  |  | Allegato VI (articolo 3, comma 1, lettera c)
 
 ---->   Vedere da pag. 41 a pag. 43  <----
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