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| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006 |  | Delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia  di  affari  regionali  e  autonomie locali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzillotta. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Linda Lanzillotta e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 18 maggio 2006 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie locali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale e' stato nominato Sottosegretario di Stato il sig. Pietro Colonnella;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
 Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 A  decorrere  dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per gli  affari  regionali e le autonomie locali on. Linda Lanzillotta e' delegata ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione  di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente  dei  poteri  e  rimedi  previsti  in  caso  di inerzia o di inadempienza,  di  vigilanza  e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,  fatte  salve  le  competenze  del  Ministro  dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
 a) coordinamento  dell'azione  di  Governo in materia di rapporti con  il  sistema  delle  autonomie,  anche  al  fine  di  individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
 b) promozione   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  ed autonomie  locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra le  regioni  e  le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche europee;
 c) promozione  delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e  sistema  autonomistico,  anche  al  fine  della  realizzazione del sistema  regionale  delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e coerente  dei  poteri  e  rimedi  previsti  in  caso  di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo  di  cui  all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 d) esame  delle  leggi  regionali  e  provinciali  e questioni di legittimita'  costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della  Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi  e  per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di  legittimita'  costituzionale  sugli  statuti  regionali  ai sensi dell'art.  123  della  Costituzione;  partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria;
 e) azione  di  Governo  inerente  ai rapporti con le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche relativamente ai rapporti  tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il particolare procedimento  per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
 f)   elaborazione   di   provvedimenti  di  natura  normativa  ed amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le  province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  anche  con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;
 g) problemi  delle  minoranze  linguistiche  e  dei  territori di confine;
 h) compimento  di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, dell'art. 118 della Costituzione  ed  in  attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative  proposte  in  collaborazione  con i Ministri competenti per settore;
 i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema  delle  autonomie,  nelle  regioni  a  statuto ordinario, dei Commissari  del  Governo  e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza funzionale di cui all'art.  4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche'  per  i  profili  organizzativo,  logistico,  funzionale e di programmazione  finanziaria;  supporto  all'emanazione  di  direttive generali del Presidente del Consiglio di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;
 l) convocazione  e  presidenza  della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di   Bolzano   e  della  Conferenza  unificata,  di  cui  al  decreto legislativo    28 agosto    1997,    n.   281,   e   regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
 m) rapporti  con  i  Comitati  interministeriali  e con gli altri organi   collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,  le determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze delle autonomie, verificandone  e  promuovendone  l'attuazione  coordinata da parte di amministrazioni  statali,  enti  pubblici o societa' a partecipazione pubblica;  partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni,  le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero,  con  riferimento  alle  funzioni  di  cui  all'art.  17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
 n) valutazione,  definizione  e  raccordo  delle  attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;
 o) partecipazione  ai  lavori  del  Consiglio d'Europa e dei suoi organismi,  in  materia  di  autonomie  regionali  e  di cooperazione transfrontaliera;
 p) atti  relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e coordinamento dell'attivita'   amministrativa   nelle  regioni,  ove  sia  previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 q) azioni   governative   dirette   alla   salvaguardia  ed  alla valorizzazione   delle   zone   montane  di  cui  all'art.  44  della Costituzione,  qualificabili  anche  come  interventi speciali per la montagna,  di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi  dell'art.  1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai  lavori  dell'Osservatorio  istituito  presso  la  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del  Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata  e covigilanza sull'Istituto nazionale della montagna ai sensi dell'art.   6-bis   del   decreto-legge   25 ottobre  2002,  n.  236, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284; problemi concernenti le piccole isole;
 r) promozione  di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e  regioni  e  delle  intese  di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 s) supporto  conoscitivo  alle regioni anche per l'individuazione delle  modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e dei servizi;
 t) attivita'   connesse  all'attuazione  del  conferimento  delle funzioni  amministrative  di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento  di  beni  e  risorse  per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 u) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia  di  rapporti con il sistema delle autonomie, ivi compresa la presidenza   della   Conferenza   Stato-regioni,   della   conferenza unificata,  nonche'  della  Conferenza  Stato-autonomie  locali nelle materie di competenza.
 |  |  |  | Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a:
 a)  nominare  i  componenti  delle  Commissioni paritetiche per i rapporti  Stato-regioni  e  designare rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di  lavoro  ed  alti  organismi  di  studio, tecnico-amministrativi e consultivi,  operanti  nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;
 b) costituire  commissioni  di  studio  e  consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
 c) provvedere  nelle  predette  aree  ad  intese  e  concerti  di competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
 d) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti all'attuazione  o  riformulazione  ed  aggiornamento del capo I della legge  15 marzo  1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con  particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
 e) promuovere  iniziative  per  la  introduzione  di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;
 f)  vigilare  sull'Agenzia  dei segretari comunali e provinciali, nonche'   sulla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e   la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
 g) esercitare  l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle   funzioni   fondamentali   di   comuni,   province   e  citta' metropolitane  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo comma, lettera p), della  Costituzione,  ivi  compresa l'attuazione dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione;
 h)   riferire   al   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri, dell'esercizio,  da  parte  dei  competenti Ministeri, delle funzioni legislative   statali   di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della Costituzione  in  materia  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario, relative   alle   autonomie  locali,  nonche'  delle  piu'  rilevanti iniziative  di  attuazione  anche in via amministrativa dell'art. 119 della Costituzione.
 |  |  |  | Art. 3. Il  Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, e'  delegato a presiedere la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica  nelle  regioni  e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando che la sua composizione e la sua attivita' garantiscano una effettiva rappresentativita' degli enti locali.
 Il    Ministro    delegato    all'innovazione    nelle    pubbliche amministrazioni  opera,  per le questioni riguardanti le Regioni e le autonomie  locali,  in  raccordo  con  la Commissione di cui al primo comma,  la  quale  a  tale  fine  si  avvale  degli organismi tecnici competenti.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Ministro  e'  delegato  a seguire, per conto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  suo delegato, a lui riferendone, le attivita'  di  cui all'art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n.  246,  nonche'  le  attivita'  di  cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 |  |  |  | Art. 5. Le  funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pietro Colonnella.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei conti.
 Roma, 15 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 12
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