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| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 4 luglio 2006 |  | Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006,  relativamente  alle  operazioni  a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto  1987,  n.  359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 
 Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con  modificazioni  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge  31 agosto  1987,  n. 359, convertito con modificazioni dalla   legge   29 ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22  del decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato al  Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio  decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai  mutui  da  concedersi  agli  enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento;
 Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  1989, n. 415, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali  di  cui  al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;
 Visto  l'art.  13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4 marzo  1989,  n.  77, convertito  dalla  legge  5 maggio  1989, n. 160, il quale prevede il concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
 Visti  i  decreti  del  28 giugno  1989,  del  26 giugno  1990, del 25 marzo  1991  e  del  24 giugno  1993  concernenti  le modalita' di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  1998 con il quale e' stabilito  che,  a  partire  dal  30 dicembre 1998, il tasso RIBOR e' sostituito dall'EURIBOR;
 Visto   il   decreto   ministeriale   del  10 maggio  1999,  e,  in particolare,  l'art.  4,  il  quale  prevede  che le disposizioni del decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
 Visto  il  proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile,  il parametro della lira interbancaria e' stato sostituito con quello del tasso interbancario;
 Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le  finalita' di cui al presente decreto, il parametro del « RENDIOB» e' stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;
 Viste  le  misure  del  tasso  EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360  a  tre mesi rilevate per il mese di maggio 2006 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,929% e 2,889%;
 Vista la lettera del 26 giugno 2006, con la quale la Banca d'Italia ha  comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri da utilizzare per la determinazione  del  tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006;
 Ritenuta  la  necessita' di fissare il costo della provvista per le operazioni  di  cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali  del  25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Per  il  periodo  1° luglio-31 dicembre  2006  il  costo  della provvista  da  utilizzarsi  per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
 a) 3,50%  per  le  operazioni  di  cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
 b) 3,45%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;
 c) 3,80%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;
 d) 3,85%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
 e) 3,80%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.
 2.   Al   costo   della   provvista   va  aggiunta  la  commissione onnicomprensiva  tempo  per  tempo  in vigore nel periodo in cui sono state  effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
 |  |  |  | Art. 2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata  in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 luglio 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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