| 
| Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2006 (vai al sommario) |  | CORTE COSTITUZIONALE |  | DELIBERAZIONE 22 giugno 2006 |  | Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale. |  | 
 |  |  |  | LA CORTE COSTITUZIONALE 
 Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 Visti  gli  articoli 5,  5-bis  e  6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
 Visto il parere della Commissione per gli studi e i regolamenti;
 Su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
 
 Delibera
 
 le   seguenti   modifiche   al   regolamento   generale  della  Corte costituzionale   approvato   il   20 gennaio   1966,  successivamente modificato e integrato.
 Art. 1.
 1.  I  primi  tre commi dell'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale sono cosi' sostituiti:
 «Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o, in  caso  di  impedimento  o  per  sua  delega,  dal  Vice Presidente designato  ai  sensi  dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  e  da  due  Giudici  designati  dalla  Corte mediante sorteggio.
 In   caso  di  impedimento  di  alcuno  dei  Giudici  l'Ufficio  di Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio.
 I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.
 Se  uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.».
 |  |  |  | Art. 2. 1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito:
 «Art.  27.  -  La  Commissione per gli studi e per i regolamenti e' composta  da  tre  Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio  di  Presidenza  ed  e'  presieduta  dal componente piu' anziano.
 La  Commissione  per  la  biblioteca  e'  composta  da  tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne'  della  Commissione  per  gli  studi  e  per  i regolamenti ed e' presieduta dal componente piu' anziano.
 I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.
 Se  uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.
 Il  sorteggio  dei  componenti  la  Commissione  per  gli studi e i regolamenti  e  la  Commissione  per  la  biblioteca  avvengono,  nel predetto ordine, dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
 Nessun  Giudice  puo'  far  parte  di  piu'  di  uno  degli  organi disciplinati da questo articolo.
 Se  un  Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.
 Funziona  da  segretario  il direttore competente per la rispettiva materia.».
 Roma, 22 giugno 2006
 Il Presidente: Marini
 
 Il segretario generale: Paris
 |  |  |  |  |