Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2006 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERAZIONE 22 giugno 2006
Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
Visto il parere della Commissione per gli studi e i regolamenti;
Su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966, successivamente modificato e integrato.
Art. 1.
1. I primi tre commi dell'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale sono cosi' sostituiti:
«Art. 25. - L'Ufficio di Presidenza e' costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte mediante sorteggio.
In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza e' integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio.
I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.
Se uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.».
 
Art. 2.
1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale e' cosi' sostituito:
«Art. 27. - La Commissione per gli studi e per i regolamenti e' composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ed e' presieduta dal componente piu' anziano.
La Commissione per la biblioteca e' composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ne' della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed e' presieduta dal componente piu' anziano.
I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.
Se uno o piu' componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.
Il sorteggio dei componenti la Commissione per gli studi e i regolamenti e la Commissione per la biblioteca avvengono, nel predetto ordine, dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
Nessun Giudice puo' far parte di piu' di uno degli organi disciplinati da questo articolo.
Se un Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.
Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.».
Roma, 22 giugno 2006
Il Presidente: Marini

Il segretario generale: Paris
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone