Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 aprile 2006, n. 226
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;
Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;
Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perche' il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione gia' individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;
Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;

Adotta
il seguente regolamento

concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, e' cosi' modificato:
«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 28 aprile
2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese di
credito), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
2000, n. 139.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo
comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1.-27. (Omissis).
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.».
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 27 novembre
1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di
ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.
-Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - 1.-2.
(Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i
soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base
ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria di appartenenza.
Mediante accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente,
stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi
nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque
non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi
aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo
n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che
determinano esuberi di personale, puo' diversamente
disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati
regimi aziendali.
In presenza di tali esuberi riguardanti banche,
associazioni di banche e concessionari della riscossione
cui si applicano i contratti collettivi del settore del
credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del
31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite
indennita' da erogare, anche ratealmente, in conformita'
all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto
dei requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in conformita'
all'art. 6, comma 4, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale
previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe
prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra,
dai citati fondi nazionali per il settore del credito in
luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via
prioritaria, il criterio della maggiore eta' ovvero della
maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
purche' siano contestualmente previste forme di sostegno
del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione
figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite
massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.
Alle apposite indennita' ed alle forme di sostegno del
reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la
corrispondente contribuzione figurativa, si applica il
comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 ottobre 1992, n. 406.
Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il
settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e
passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
sensi del presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i
quali assumono in carico le residue prestazioni previste
dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri
interventi previsti in attuazione del decreto-legge
24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge
9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende
bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla
loro completa attuazione e comunque non oltre il
31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali
stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale
esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di
sostenere il costo della prosecuzione volontaria della
contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' previsti dalla legislazione previgente.
Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo
restando quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere
trasformate, entro sei mesi, e successive modificazioni,
ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente.
Alla facolta' di riscatto, ove prevista, nelle forme
pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla
data di entrata in vigore della presente legge trovano
applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di
determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000
il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo
per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del
trattamento di fine rapporto del personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con
quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base
dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge
nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa
gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo al predetto personale si applicano le
disposizioni di cui al presente comma.».
- Per il testo del citato decreto n. 158 del 2000, si
veda nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto n.
158 del 2000, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Prestazioni). - 1. Il Fondo provvede,
nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2,
comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a
favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il
sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento
della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28,
della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori
ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del
lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e'
pari ad un importo corrispondente al 60% del valore
attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto
vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe
spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto
non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in
forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi
nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020,
i soggetti di cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi
nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del
datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a
pensione di anzianita' o vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al
comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva
anzianita' contributiva rilevabile da apposita
certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al
precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, e' cosi' modificato:
«Art. 14. - Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 158
 
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