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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e alla proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano». |  | 
 |  |  |  | IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.
 
 Esaminata  la  domanda,  presentata  dal  consorzio  tutela  vini Morellino,  intesa  ad ottenere il riconoscimento della denominazione di  origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», gia'  riconosciuta  come  denominazione  di  origine  controllata con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 e successive modifiche;
 Visto,  sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della Regione Toscana;
 Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la  Regione  Toscana  in  merito  all'accertamento  del  «particolare pregio»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernenti la predetta  istanza, tenutasi in Scansano in data 19 maggio 2006 con la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende viticole;
 Ha  espresso  nella  riunione  del  22 giugno  2006,  presente il funzionario   della   Regione   Toscana,  parere  favorevole  al  suo accoglimento,  ed  alla  revoca  contemporanea della denominazione di origine  controllata dei vini «Morellino di Scansano», proponendo, ai fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto   direttoriale,  il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno  pervenire  al  Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  -  via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO».
 
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»  anche  nella  tipologia riserva e' riservata al vino Rosso che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Morellino  di  Scansano»  anche nella tipologia riserva, deve essere ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale dai segnenti vitigni:
 Sangiovese: minimo dell'85%.
 Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca  nera,  non  aromatici,  idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
 
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte  all'interno  della  zona  comprendente  la fascia collinare della  provincia  di  Grosseto  tra  i  fiumi  Ombrone e Albegna, che include  l'intero  territorio amministrativo del comune di Scansano e parte  dei  territori  comunali  di  Manciano,  Magliano  in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto.
 Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di  Scansano,  Manciano  e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente  Fiascone  fino  alla  Fattoria degli Usi, continua lungo la strada   interna   del   Podere  Marrucheta  nei  pressi  del  Podere Montecchio,  prosegue  lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume   Albegna  lo  attraversa  e  continua  sulla  strada  comunale Fibbianello  in  comune  di  Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est,  incontra  la  strada  Provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune  di  Manciano  seguendo  la vecchia strada fino all'abitato di Poggio  Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende ancora  a  sud  lungo  la  strada  per  Bagni  di  Saturnia,  fino ad incontrare nuovamente la strada Provinciale della Follonata che segue fino  al  fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 151,  continua  a  sud  per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi  di  Montemerano,  attraversa  la  Strada  Statale numero 323, continua,  deviando  a  sud-ovest,  lungo  la vecchia Strada Dogana e raggiunge  la  Fattoria  Cavallini.  Per  la strada dei Laschi arriva nuovamente  al  fiume  Albegna in corrispondenza della confluenza del Posso  Vivaio.  A  questo punto detta linea di delimitazione segue il corso  del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di  Colle  di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada  di  S.Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano  in  Toscana-Barca  del  Grazi  devia ad ovest per la strada dell'Osa  e  prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino  ad  incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada  Statale  Aurelia  fino  al  bivio  di  Scansano  in localita' Spadino,  prosegue  per  la  Strada  Scansanese fino ad incontrare il limite.  amministrativo  del  comune  di Scansano in localita' Maiano seguendolo  fino  ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di il limite comunale di Magliano in  Toscana  fino  ad  incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando  nel  Comune  di  Grosseto,  la  linea  di  delimitazione si identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in  localita'  Spadino,  prosegue  per  la  Strada Scansanese fino ad incontrare  il  limite  amministrativo  del  comune  di  Scansano  in localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua  lungo  detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino  alla  Fattoria  del  Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada  poderale  del  Coppaio  e  Camposasso  e si collega al limite comunale  di  Scansano  in  prossimita' del Podere Repenti in agro di Baccinello,  seguendolo  fino  all'incrocio  dei  limiti  comunali di Scansano,  Manciano  e  Roccalbegna  ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
 
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Morellino  di Scansano» devono essere quelle tradizionali della  zona  e  comunque  atte  a  conferire  alle  uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei  unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di allevamento (a spalliera, ad alberello  e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente   usati   e   comunque  atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.
 La  densita'  di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non  deve  essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90 per  ettaro  di  coltura  specializzata  e con una resa per ceppo non superiore  a  3  Kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche  la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,   rispetto   a  quella  specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla vite.
 In  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e da destinare   alla  produzione  di  vino  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti medesimi,  fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.  La  resa  massima  delle uye in vino finito non deve esser superiore  al  70%.  Qualora  tale  resa  superi la percentuale sopra indicata,  ma  non  oltre  il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione  di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale   decade   il   diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
 
 Art. 5.
 Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino «Morellino  di Scansano» e «Morellino di Scansano. Riserva» un titolo alcolometrico   volumico   minimo   naturale  di  12,00%  vol.  Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche enologiche locali costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 Le   operazioni   di  vinificazione  e  di  invecchiamento  e  di imbottigliamento  devono  essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Morellino  di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno.
 Il  periodo  di  invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata   di  produzione  delle  uve.  Sulle  bottiglie  ed  altri recipienti  contenenti il vino a denominazione di origine controllata e  garantita  «Morellino di Scansano» Rosso e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.
 
 Art. 6.
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino  di  Scansano»  anche  nella  tipologia  Riserva, all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve  corrispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
 Limpidezza: brillante;
 Odore  vinoso  e,  se  invecchiato, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
 Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
 titolo  alcolometrico  totale  minimo:  per  la tipologia Rosso 12,50%, per la tipologia Rosso Riserva 13,00%;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto  non  riduttore minimo: per la tipologia Rosso 24 g/l, per la tipologia Rosso Riserva 26 g/l.
 Entrambe  le  tipologie,  possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
 E'  facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali  di  modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
 
 Art. 7.
 Alla  denominazione  Morellino  di  Scansano e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi   gli  aggettivi  «superiore»,  «extra»,  «fine»,  «scelto», «selezionato» o simili.
 E'  altresi'  vietato  l'uso,  in  aggiunta alla denominazione di Morellino  di  Scansano,  di indicazioni geografiche e toponomastiche che  facciano  riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree  e  localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
 E'  consentito  l'utilizzo  del  termine  Vigna  secondo le norme vigenti.
 Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
 
 Art. 8.
 I  vini  di  cui  all'art.  1 devono essere immessi al consumo in recipienti   di   vetro   del  tipo  «bordolese».  Le  tipologie  dei contenitori  nelle  varie  pezzature,  tappate  secondo  la normativa vigente, devono essere le seguenti:
 lt. 0,100;
 lt. 0,1875;
 lt. 0,285;
 lt. 0,375;
 lt. 0,500;
 lt. 0,750;
 lt. 1,000;
 lt. 1,500;
 lt. 3,000;
 lt. 5,000.
 
 Per  contenitori  di  vetro  con  capacita'  pari  a lt. 0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.
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