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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 luglio 2006 |  | Determinazione  del  tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006, ai mutui destinati alla realizzazione del programma  di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Vista  la  legge  5 giugno  1990,  n.  135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
 Vista  la  legge  4 dicembre  1993,  n.  492,  di  conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge  2 ottobre  1993,  n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  del  27 ottobre  1990  e successive modificazioni,  il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate  a  tasso  variabile  di  cui alle leggi sopramenzionate, la misura  massima  del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e'   costituita   dalla  media  aritmetica  semplice  del  rendimento effettivo  medio  lordo  del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta,  comunicato  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  media mensile aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato   di   gestione   del   mercato   telematico   dei  depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
 Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni,  e'  stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato  se  necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
 Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
 Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2006;
 Vista  la  misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito  Reuters,  moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2006;
 Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:
 rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,986%;
 media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri dell'EURIBOR  ACT/360  a  tre  mesi,  rilevato  sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,929%;
 Ritenuti validi i dati sopra indicati;
 Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice dei  tassi  giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di  cui  alle  leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate  a  tasso  variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 3,85%.
 In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006 e' pari al 4,65%.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2006
 Il direttore generale: Grilli
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