| 
| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2006 (vai al sommario) |  | SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA |  | DECRETO 28 giugno 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE 
 Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;
 Visto  lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290  del  15 marzo  1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  n.  241  del  1990  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  delibera del Consiglio direttivo del 18 gennaio 2006, n. 47,  con  cui  sono state approvate in seconda lettura, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche allo Statuto della Scuola;
 Considerato che le modifiche statutarie citate sono state trasmesse al  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e ricerca (con nota del 6 marzo 2006, n. prot. 2707, giunta al MIUR in data 8 marzo 2006) per il previsto controllo ministeriale;
 Vista la nota dirigenziale del citato Ministero (del 9 maggio 2006, prot. 5057)  recante  talune  osservazioni  su  alcune modifiche allo Statuto;
 Vista  la  delibera  del Consiglio direttivo del 21 giugno 2006 con cui  sono  state  approvate,  a  maggioranza assoluta dei componenti, nuove modifiche al testo di Statuto;
 Considerato  che  le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo   di   Statuto,   anche  sulla  numerazione  ed  organizzazione sistematica  dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;
 
 Decreta:
 
 Sono  emanate  le  modifiche  allo  «Statuto  della  Scuola Normale Superiore  di Pisa» tutte recepite nel testo finale allegato sub A al presente  provvedimento  di  cui  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 Le  modifiche  emanate  entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente provvedimento viene altresi' affisso all'Albo ufficiale della  Scuola  e lo Statuto sara' reso disponibile sul sito web della Scuola (www.sns.it).
 Pisa, 28 giugno 2006
 Il direttore: Settis
 |  |  |  | Allegato A 
 STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
 
 Titolo I
 
 PRINCIPI GENERALI
 Art. 1.
 Natura e finalita'
 
 La  Scuola  Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto  del  18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria,  di  ricerca e alta formazione a ordinamento speciale. E'   dotata   di   personalita'   giuridica  e  autonomia  didattica, scientifica,  organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale  e  contabile. Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti interne.
 Si  articola  in  due classi accademiche: la classe accademica di lettere  e  filosofia  e la classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali.
 La  Scuola  ha  il  fine  istituzionale di promuovere lo sviluppo della   cultura,   dell'insegnamento   e  della  ricerca  nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni.
 A  tale  fine  essa  persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria   e   post-universitaria,   nonche'   della  formazione permanente  e  ricorrente,  valorizzando prioritariamente il rapporto tra  formazione  e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite  anche  alla  pubblica  amministrazione  e  al  mondo delle professioni.
 La  Scuola  opera  per  individuare  e  coltivare il talento e la qualita'  dei  propri allievi, garantendo un insegnamento finalizzato allo  sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali attraverso l'impegno  dei  docenti  a  seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.
 La  Scuola,  in  accordo  con  la  propria  funzione pubblica, ha carattere  laico  e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della  liberta'  di  espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione  del  principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
 La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza.
 I   professori,   i   ricercatori,   il   personale   tecnico   e amministrativo,   gli  allievi,  quali  componenti  essenziali  della Scuola,  contribuiscono,  nell'ambito  delle  rispettive  funzioni  e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
 
 Art. 2.
 S e d e
 
 La  Scuola  ha  sede  centrale in Pisa, nell'edificio storico del Palazzo  della  Carovana.  Puo'  istituire  altri  poli scientifici e didattici,   rappresentanze   in   Italia   e  all'estero,  anche  in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
 
 Art. 3.
 Natura collegiale
 
 La  Scuola  ha  carattere  residenziale  e  collegiale e pertanto assicura  ai  propri  allievi  del  corso  ordinario  e  del corso di perfezionamento   l'alloggio  e  il  vitto  gratuiti  nell'ambito  di strutture  interne  ed  esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.
 Le   norme   di   vita  collegiale  sono  stabilite  in  apposito regolamento.
 
 Art. 4.
 R i c e r c a
 
 La  Scuola  istituisce  e promuove centri e laboratori. Organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni.
 Per  lo  svolgimento  e  la  crescita  dell'attivita'  di ricerca scientifica  la  Scuola  conferisce  borse  di  studio  e  assegni di ricerca,  stipula  contratti con studiosi di chiara fama o di elevata qualificazione  nella cultura, nella ricerca, nelle professionalita', anche  per  esplorare  nuove  direzioni  di studio e di insegnamento; conformemente  alle proprie normative interne provvede a organizzarne la presenza temporanea presso le proprie strutture.
 
 Art. 5.
 Cooperazione e collaborazione nazionale e internazionale
 
 La   Scuola   promuove   la   cooperazione  internazionale  nello svolgimento  delle  attivita'  formative,  scientifiche  e culturali, favorendo  la  mobilita' di studenti e docenti, e la partecipazione a progetti   e   gruppi   di  ricerca  internazionali,  in  particolare all'interno  della  Unione  Europea.  A  tal  fine  la Scuola stipula accordi   di   collaborazione   interuniversitaria,  con  l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
 Per  il  raggiungimento  dei  propri fini istituzionali la Scuola promuove  in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti,   accordi   e   convenzioni.  Cura  le  relazioni  con  le istituzioni  universitarie e di ricerca dell'area pisana, con l'Ecole Normale Superieure di Parigi e le altre Scuole e istituzioni affini.
 
 Art. 6.
 Ammissione
 
 L'ammissione  a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini  di  ogni  nazionalita',  avviene  sulla base esclusiva del merito,  mediante selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per   soli   titoli,   secondo  le  modalita'  previste  da  appositi regolamenti.
 La  selezione  e'  volta  ad accertare l'elevata preparazione, il talento,  le  motivazioni  e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
 
 Art. 7.
 Corsi e titoli rilasciati
 
 Nella Scuola si svolgono:
 a) corsi  ordinari  per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi  di  laurea e di laurea magistrale dell'Universita' degli studi di  Pisa  affini  alle  discipline  di  cui  alle  Classi accademiche individuate  nell'articolo 1  del presente Statuto; specifici accordi riguardanti settori particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano iscritti ad altre universita';
 b) corsi  di  perfezionamento (PhD) di durata almeno triennale, il  cui titolo e' equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.
 La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:
 i) diploma  di  primo  livello  di  cui  al successivo art. 33, lettera a);
 ii)   diploma   di  licenza  di  cui  al  successivo  art.  33, lettera b);
 iii)  diploma  di perfezionamento (PhD), eventualmente anche in cotutela con universita' non italiane.
 La  Scuola  puo'  inoltre istituire, rilasciando i corrispondenti titoli di studio:
 a) corsi   di   laurea   magistrale   di   alta  qualificazione scientifica   tramite  la  stipula  di  convenzioni  con  universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere;
 b) corsi  di  specializzazione  post  laurea  e post dottorali, anche  in  collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
 c) corsi  di  dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita'  italiane,  enti  di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
 d) corsi  di master universitari di primo e di secondo livello, anche  in  collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
 e) master  o  altri  corsi  di  studio  e  di  alta  formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
 La  Scuola  puo'  conferire,  a  coloro che partecipano ai corsi, premi e borse di studio.
 Conformemente  alla  propria finalita' di individuare e coltivare il  talento  e  la  qualita',  la  Scuola  puo'  istituire  corsi  di orientamento  alla  formazione universitaria e professionale, e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.
 Lo   svolgimento  dei  corsi  e  le  modalita'  di  rilascio  dei corrispondenti  titoli  sono disciplinati dal regolamento didattico e da altri specifici regolamenti.
 
 Art. 8.
 Principi di amministrazione e di organizzazione
 
 La   Scuola   impronta  la  propria  attivita'  amministrativa  e gestionale  a  principi  di  trasparenza,  economicita',  efficienza, semplificazione e pubblicita'.
 L'organizzazione  ed il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di  ricerca  e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio direttivo.
 In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di  indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la  definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione  delle  direttive generali, la verifica e la rispondenza dei  risultati  della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.  Ai  dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica  e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.
 La  Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'art. 56, quinto comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 Con  tale programma, approvato dal Consiglio direttivo, la Scuola stabilisce  le  proprie  linee  di  sviluppo  strategico,  i campi di interesse  prioritario  nell'ambito della ricerca e della formazione, le  collaborazioni  istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio della Scuola e il relativo fabbisogno, le  linee  di  indirizzo  nella  gestione  delle  risorse  umane e il relativo  fabbisogno  e  quanto  necessario  per il migliore sviluppo programmatico  delle  risorse  finanziarie  e  delle  attivita' della Scuola.
 Per  lo  svolgimento  di  attivita'  strumentali  e  di ricerca o comunque  utili  per  il conseguimento dei propri fini istituzionali, nei  limiti  e  con  le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo'  dar  vita  o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato.
 
 Art. 9.
 Fonti di finanziamento e patrimonio
 
 Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
 a) trasferimenti  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici  e privati;
 b) contributi,  donazioni  e  atti  di  liberalita'  di persone fisiche   e   giuridiche,   pubbliche   e   private,   nazionali   ed internazionali,   ivi   comprese  associazioni  e  fondazioni,  anche finalizzati  al  conferimento  di  premi,  borse  di  studio  e  alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
 c) altre  forme  di finanziamento, quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
 Per  le  proprie  attivita'  istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
 1. dei beni immobili di proprieta';
 2. dei  beni  immobili  concessi  in uso dallo Stato e da altri enti  pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo ai sensi dell'art. 254 del testo unico n. 1592 del 1933;
 3. delle  attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.
 
 Art. 10.
 Fonti normative interne
 
 La  Scuola  disciplina la propria attivita', in conformita' della normativa   vigente,   mediante   il   presente  Statuto  e  appositi regolamenti.
 I   regolamenti  della  Scuola  sono  approvati  e  modificati  a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
 a) dal  Consiglio  direttivo, per quanto attiene al regolamento per  l'amministrazione  ed  i  procedimenti  amministrativi,  per  la gestione  economico-finanziaria  e patrimoniale, per l'organizzazione della  Scuola,  e  per  gli altri regolamenti comunque attinenti alle materie indicate;
 b) dal  Collegio  accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici,  per  il conferimento di incarichi e contratti a docenti e ricercatori a tempo determinato, per le procedure di reclutamento dei professori  e  dei  ricercatori a tempo indeterminato e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.
 I  regolamenti  che  contengano parti di competenza del Consiglio direttivo   e  parti  di  competenza  del  Collegio  accademico  sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
 Possono   inoltre  essere  emanati  manuali  e  disciplinari  che contengano   norme   di   attuazione   per  settori  specifici  delle disposizioni regolamentari.
 
 Titolo II
 
 ORGANI DELLA SCUOLA
 Art. 11.
 Organi
 
 Sono organi di governo della Scuola:
 a) il Direttore;
 b) il Consiglio direttivo;
 c) il Collegio accademico.
 Sono altresi' organi della Scuola:
 d) i Presidi delle Classi accademiche;
 e) i Consigli delle Classi accademiche;
 f) il Collegio dei revisori dei conti;
 g) il Nucleo di valutazione.
 
 Art. 12.
 Direttore
 
 Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto, ne garantisce l'autonomia  culturale  e  organizzativa  ed  e' responsabile del suo complessivo andamento.
 Esercita  tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai  regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'.
 In particolare:
 a) convoca  e  presiede  il  Consiglio  direttivo e il Collegio accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere;
 b) esercita  funzioni  di  iniziativa  e  di  promozione  delle attivita' della Scuola;
 c) predispone  le  linee  fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
 d) presenta  al  Ministro  competente  le  relazioni periodiche previste per legge;
 e) emana  lo  Statuto, i regolamenti e altri atti interni della Scuola;
 f) conferisce  i  diplomi  e  gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
 g) adotta  provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio direttivo  e  del Collegio accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
 h) nomina, su designazione del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti;
 i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola,  e  informa  il  Consiglio direttivo e il Collegio accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola;
 l) assicura   l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le funzioni  e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;
 m) valuta,  d'intesa con i Presidi delle classi, le attivita' e i  risultati  del direttore amministrativo determinandone la relativa retribuzione di risultato;
 n) valuta,  d'intesa  con i Presidi delle classi e il direttore amministrativo, le attivita' e i risultati dei dirigenti;
 o) esercita  ogni  altra  competenza e attribuzione che non sia assegnata  ad  altri  organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.
 Il  direttore,  sentito il parere del Consiglio direttivo, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia con regime di  impegno  a  tempo  pieno della Scuola, appartenente di norma alla classe diversa da quella del direttore. Il vice-direttore sostituisce il  direttore  in  caso  di  assenza  o  impedimento  e  lo  coadiuva nell'esercizio  delle  sue  funzioni. Dura in carica per un biennio e puo'  essere  riconfermato  dal  direttore fino alla scadenza del suo mandato.
 Per  lo svolgimento del proprio mandato il direttore puo' avvalersi anche  di  prorettori  o delegati cui assegnare particolari funzioni, discrezionalmente   scegliendoli   e  nominandoli  tra  i  professori ordinari  e associati o tra i ricercatori della scuola, con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.
 Il  direttore  puo'  nominare  comitati,  composti  da professori o studiosi  di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto  profilo,  per consulenze connesse allo sviluppo delle attivita' istituzionali della Scuola e alla progettazione del suo sviluppo.
 Per  specifici  compiti  inerenti alle sue funzioni, puo' avvalersi della   consulenza,   anche   onerosa,   di  professionisti  di  alta qualificazione  tecnico-scientifica,  stipulando a tal fine contratti di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  di  durata comunque non superiore al mandato ancora da svolgere.
 
 Art. 13.
 Elezione del direttore
 
 Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, con  regime  di impegno a tempo pieno, ordinari e straordinari, delle universita'  e  degli  istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
 Il  corpo  elettorale  e'  un  collegio  allo  scopo  costituito, convocato e presieduto dal Decano della scuola, e composto:
 a) da  tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, della Scuola;
 b) dal rettore dell'Universita' di Pisa;
 c) dai   sei   rappresentanti   dei   ricercatori  in  collegio accademico;
 d) dai    due    rappresentanti   del   personale   tecnico   e amministrativo  membri  del  Consiglio  direttivo  e da due ulteriori rappresentanti   all'uopo   eletti  con  le  modalita'  previste  dal regolamento elettorale;
 e) dai  due  rappresentanti  degli allievi membri del Consiglio direttivo  e da due rappresentanti, uno per ciascuna Classe, nominati in  Collegio  accademico  con  le  modalita' previste dal regolamento elettorale.
 Partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore amministrativo.
 L'elezione  ha  luogo  a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il corpo elettorale. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
 Il  direttore  e'  proclamato  eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica quattro anni accademici e puo' essere confermato solo per due ulteriori quadrienni. L'elezione per un terzo mandato deve avvenire entro il terzo scrutinio
 In  caso  di cessazione anticipata del suo mandato, per qualunque causa,  si  procede, entro due mesi, ad indire nuove elezioni. In tal caso  la  durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel  periodo  intercorrente  fra  la  cessazione  del  mandato  e  la proclamazione  del  direttore  da  parte  del  Ministro  le  relative funzioni  sono esercitate dal vice-direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
 
 Art. 14.
 Consiglio direttivo - funzioni
 
 Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola. E' organo  di  programmazione,  indirizzo  e  verifica  delle  attivita' relative  alla  gestione  amministrativa, finanziaria, patrimoniale e scientifica della Scuola.
 In particolare, spetta al Consiglio direttivo:
 a) approvare   e   modificare,   a   maggioranza  assoluta  dei componenti, lo Statuto;
 b) deliberare  la  costituzione  o  partecipazione  a societa', associazioni e fondazioni;
 c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 d) approvare  il  programma  triennale previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
 e) approvare le fonti normative interne di propria competenza e le  relative  modifiche  cosi' come definite all'art. 10 del presente Statuto;
 f) determinare,   nell'ambito  delle  proprie  competenze,  gli obiettivi  e i programmi da attuare, indicare le priorita' ed emanare le  conseguenti  direttive  generali,  verificare  la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
 g) definire    il    fabbisogno   del   personale   tecnico   e amministrativo    e    individuare,   su   proposta   del   direttore amministrativo, l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 h) determinare  la  disponibilita' di bilancio per le nomine di personale docente;
 i) costituire  e  confermare  periodicamente, su proposta delle Classi o del collegio accademico, i centri di ricerca e i laboratori;
 l) determinare  i  fondi  per  i  centri  e laboratori e per la ricerca,   ivi   compresi  quelli  per  l'attivazione  dei  posti  di ricercatore di cui all'art. 45, quinto comma;
 m) determinare   la   misura   delle  indennita'  spettanti  ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;
 n) deliberare  sull'attribuzione  di  indennita' di carica o di incentivazione   in   favore   di  coloro  che  svolgano  compiti  di particolare  responsabilita',  ulteriori  rispetto  a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;
 o) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;
 p) programmare  annualmente  il  numero dei posti di allievo da mettere  a  concorso,  stabilendo  le modalita' dei relativi bandi, e istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche;
 q) istituire  i  corsi  di  cui  all'art.  7,  terzo comma, del presente Statuto;
 r) deliberare  sulle  questioni  che  il  direttore  decida  di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
 s) esercitare  tutte  le altre competenze ad esso demandate dal presente   Statuto,  dai  regolamenti,  da  eventuali  convenzioni  e dall'ordinamento universitario vigente.
 Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare, con compiti di consulenza relativamente  a  specifiche  attivita'  che rientrano tra le proprie competenze,  commissioni  la cui composizione e durata e' determinata dal Consiglio stesso.
 
 Art. 15.
 Consiglio direttivo - composizione
 
 Il Consiglio direttivo e' composto da:
 a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
 b) il  vice-direttore  della  Scuola,  con funzioni vicarie del Presidente;
 c) i Presidi delle classi accademiche;
 d) tre   rappresentanti  dei  professori  per  ciascuna  classe accademica;
 e) due  rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe accademica;
 f) due  rappresentanti  degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento, uno per ciascuna classe accademica;
 g) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.
 Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di   voto;   ed   inoltre  vi  esercita  le  funzioni  di  segretario verbalizzante.
 I  membri  di cui alle lettere d), e), f), g) sono eletti secondo modalita'  disciplinate  dal  Regolamento  elettorale. L'elezione dei consiglieri  di cui alle lettere d), e), f) avviene nell'ambito della Classe di appartenenza.
 Per  essere  eletti  nel  Consiglio  direttivo  i professori ed i ricercatori  devono  aver  optato  per  il  regime di impegno a tempo pieno.
 Il  Consiglio  direttivo  e' costituito con decreto del direttore della  scuola  e  dura  in  carica  un  biennio accademico, fino alla costituzione  del  nuovo  Consiglio. E' presieduto dal direttore, dal quale  e'  convocato ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita' e comunque  ogni  due  mesi  o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Il  numero  dei  componenti  del  Consiglio direttivo puo' essere aumentato fino ad un massimo di due membri, nominati, su proposta del direttore,  dal  Consiglio  direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti,  per  comprovate eccezionali benemerenze verso la Scuola. Tali  membri  durano  in  carica  fino  alla  scadenza  naturale  del Consiglio  che  li  ha  nominati e possono essere rinominati. Ai fini della  determinazione  del  numero  legale richiesto per la validita' delle  adunanze del Consiglio direttivo si tiene conto di tali membri soltanto  se  intervengono  all'adunanza;  qualora  una deliberazione debba  essere  adottata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio  direttivo,  si  tiene  conto  di  tali  membri soltanto se intervengono  all'adunanza;  essi,  inoltre,  non prendono parte alle votazioni di approvazione o modifica dello Statuto della Scuola.
 La mancata designazione o partecipazione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione dell'organo.
 Un  membro  eletto  decade dopo quattro assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.
 
 Art. 16.
 Collegio accademico
 
 Il Collegio accademico e' composto da:
 a) il direttore, che lo presiede;
 b) il rettore dell'Universita' di Pisa;
 c) il  vice-direttore della Scuola, che svolge funzioni vicarie del Presidente;
 d) tutti  i  professori  di  ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, della Scuola;
 e) i   rappresentanti  dei  ricercatori  membri  del  consiglio direttivo  e  due  rappresentanti  per  ciascuna  Classe  tra  quelli nominati nei Consigli di classe accademica;
 f) i   rappresentanti   degli   allievi  membri  del  Consiglio direttivo  e  tre  rappresentanti  per  ciascuna  classe  tra  quelli nominati  nei Consigli di Classe accademica, individuati in modo tale da  garantire  la  presenza  di almeno un allievo del corso ordinario iscritto  a  un  corso  di  laurea,  di  almeno  un allievo del corso ordinario  iscritto  a  un  corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento;
 g) i  rappresentanti  del  personale  tecnico  e amministrativo membri del Consiglio direttivo.
 I membri di cui alle lettere e), f) sono eletti secondo modalita' disciplinate dal regolamento elettorale.
 Il  Collegio  accademico  coordina  gli  indirizzi  e le linee di sviluppo  nell'ambito  della  didattica  e  della ricerca individuati dalle   Classi   accademiche.   Esso  esercita  inoltre  le  funzioni disciplinari di propria competenza, nominando le apposite commissioni di cui al successivo art. 45, primo comma.
 Il  Collegio  approva  e  modifica  le  fonti  interne di propria competenza.  Svolge funzioni consultive nei confronti del direttore e del  Consiglio  direttivo,  su ogni argomento che viene sottoposto al suo  esame  e  in  tutti  i  casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
 Il Collegio accademico formula proposte al Consiglio direttivo in merito  alla  costituzione  di  centri di ricerca e laboratori e alla loro conferma periodica.
 Il Collegio accademico, inoltre, delibera su:
 a) chiamate  di professori di prima fascia, assegnazione, messa a  concorso  e  trasferimento  dei  posti, e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;
 b) chiamate  di  professori  di  seconda  fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;
 c) nomina dei professori a contratto;
 d) ogni provvedimento attinente ai posti di ricercatore a tempo indeterminato;
 e) istituzione  dei  centri  per  l'apprendimento  delle lingue straniere,  norme  generali  relative  al  loro funzionamento, lingue straniere  di  cui  far impartire l'insegnamento, durata del rapporto con i collaboratori ed esperti linguistici e relativi obblighi;
 f) conferimento  del  diploma  di  perfezionamento  a candidati esterni ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;
 g) stipula  di  specifici  accordi  con  universita' diverse da quella di Pisa per l'iscrizione di allievi normalisti.
 Relativamente   alle   deliberazioni   di  cui  al  sesto  comma, lettera a),  del  presente  articolo  la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima fascia.
 Relativamente   alle   deliberazioni   di  cui  al  sesto  comma, lettere b)  e c),  del presente articolo la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.
 Relativamente   alle   deliberazioni   di  cui  al  sesto  comma, lettera d),  del  presente  articolo la  composizione del Collegio e' ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ai rappresentanti dei ricercatori.
 La  convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.
 Il Collegio, su proposta del Direttore, puo' essere convocato per discutere  particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
 Le  funzioni di segretario verbalizzante del Collegio sono svolte dal direttore amministrativo.
 
 Art. 17.
 Presidi
 
 I  Presidi  rappresentano  le Classi accademiche di appartenenza, sovrintendono  all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attivita'  didattiche  e  scientifiche  esercitando  le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle fonti interne.
 I  Presidi  convocano  e  presiedono  i Consigli delle rispettive Classi   accademiche  e  ne  attuano  le  decisioni.  Riferiscono  al Consiglio  direttivo  le  proposte  e le indicazioni che emergono nei rispettivi Consigli delle Classi accademiche.
 I  Presidi  sono  eletti  dai  rispettivi  Consigli  di  classe a scrutinio  segreto,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti, tra i professori  con  regime  di  impegno  a  tempo pieno di prima fascia, ordinari,  straordinari  e  fuori  ruolo, della Scuola afferenti alla Classe Accademica.
 Sono  nominati con decreto del direttore, durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati per non piu' di due trienni consecutivi.
 La  carica  di Preside e' incompatibile con quella di direttore o di  vice-direttore.  Il  Preside  nomina  il  vicepreside,  da cui e' coadiuvato  e,  in  caso  di  assenza  o  impedimento, sostituito. Il vicepreside,  e'  a  sua  volta  sostituito,  in  caso  di  assenza o impedimento, dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
 In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato  deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e   per   l'intero   triennio   accademico  successivo.  Nel  periodo intercorrente  tra  la cessazione del mandato e la nomina del Preside le  relative  funzioni  sono  esercitate  dal  Vicepreside  o, in sua assenza  o  impedimento,  dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo appartenente alla Classe.
 
 Art. 18.
 I Consigli delle classi accademiche
 
 I Consigli delle Classi accademiche sono composti da:
 a) il Preside;
 b) i  professori di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, afferenti alla Classe accademica;
 c) il  Preside  della  facolta' corrispondente dell'Universita' degli studi di Pisa;
 d) cinque  rappresentanti dei ricercatori afferenti alla Classe accademica;
 e) un  rappresentante  dei  titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali;
 f) cinque  rappresentanti  degli  allievi afferenti alla Classe accademica,  individuati  in  modo  tale  da garantire la presenza di almeno  un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno  un  allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento.
 Le   modalita'   di   nomina   delle   componenti  elettive  sono disciplinate dal regolamento elettorale.
 Qualora,  per qualunque motivo, un rappresentante venga a cessare o   perda   la   qualifica  prevista  per  la  propria  elezione,  e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.
 La  mancata  elezione  di  uno  o  piu'  membri  non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi accademiche.
 Il  Consiglio  della  Classe  accademica e' convocato dal Preside ogni  qualvolta  ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte l'anno.
 Spetta ai Consigli delle Classi accademiche:
 1. coordinare  le  attivita'  didattiche  e di ricerca dei vari ambiti disciplinari afferenti alle rispettive Classi accademiche;
 2. emettere  pareri,  ove  richiesti,  inerenti  l'attivita' di ricerca;
 3. approvare,  all'inizio di ogni anno accademico, il programma delle  attivita' didattiche e trasmetterlo al Collegio accademico per le opportune forme di coordinamento;
 4. deliberare su:
 a) approvazione dei piani di studio;
 b) coordinamento dei corsi;
 c) esame   delle   richieste  degli  allievi  di  sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di   ricerca  fuori  dalla  sede  della  Scuola,  sulla  base  di  un regolamento comune alle due Classi accademiche approvato dal Collegio accademico
 d) esame  delle  richieste degli allievi di iscriversi presso un'universita'  diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;
 e) ammissione  degli  allievi  al conferimento del diploma di licenza;
 f) istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Universita';
 g) ammissione   alla   discussione  pubblica  delle  tesi  di perfezionamento degli allievi;
 h) autorizzazione    a    svolgere    incarichi,   supplenze, affidamenti   e   in  tutte  le  materie  attinenti  le  persone  dei ricercatori;
 i) attivazione,   su   delega  del  Consiglio  direttivo,  di contratti e assegni nell'ambito delle risorse assegnate.
 Tutte   le  deliberazioni  devono  essere  conformi  ai  principi stabiliti  dal  Consiglio  direttivo  e  dal  Collegio  accademico e, qualora se ne discostino, essere ratificate dai medesimi organi della Scuola.
 I Consigli delle classi accademiche avanzano proposte al collegio accademico su:
 a) istituzione  di  nuovi posti di professore di ruolo di prima fascia  o  modifica  della  titolatura  di posti esistenti, e materie relative    alle    chiamate   di   professori   di   prima   fascia, all'assegnazione,  messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro  provvedimento  ad  essi  relativo,  ivi incluse le proposte di chiamata  diretta  di  studiosi  non  solo  italiani  in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
 b) istituzione  di  nuovi  posti o modifica della titolatura di posti  esistenti,  e  materie relative alle chiamate di professori di seconda  fascia,  all'assegnazione,  messa a concorso e trasferimento dei  posti,  e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le  proposte  di  chiamata  diretta  di studiosi non solo italiani in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
 c) istituzione   di   nuovi   posti   di  ricercatore  a  tempo indeterminato,  materie relative all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento  dei posti, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di  studiosi non solo italiani in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
 d) nomina di professori a contratto;
 e) conferimento del diploma di perfezionamento honoris causa.
 I  Consigli  delle  classi  accademiche  hanno  inoltre  funzioni consultive su:
 a) proposte   di  convenzione  e  collaborazione  di  carattere scientifico e didattico;
 b) costituzione  di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori;
 c) affidamento o supplenza di corsi o moduli;
 d) assunzione  di  collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
 Relativamente  alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera a), del  presente  articolo la composizione del Consiglio e' ristretta ai soli professori di prima fascia.
 Relativamente  alle  proposte di cui all'ottavo comma, lettere b) e d),   del  presente  articolo  la  composizione  del  Consiglio  e' ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.
 Relativamente  alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera c), del  presente  articolo la composizione del Consiglio e' ristretta ai professori  di  prima  e  di seconda fascia, ed ai rappresentanti dei ricercatori.
 Il Preside della Classe ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio,  senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attivita' della stessa.
 
 Art. 19.
 Collegio dei revisori dei conti
 
 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
 un  consigliere  di  Stato  o un magistrato o un avvocato dello Stato  con  qualifica  equiparata, o un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili purche' esterno all'Universita', che ne assume la presidenza;
 un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 Il   Collegio  provvede  al  riscontro  della  regolarita'  della gestione  contabile  secondo  i  compiti  e le modalita' definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' della Scuola.
 E'   nominato   dal  direttore,  su  designazione  del  Consiglio direttivo,  resta  in  carica tre anni e puo' essere riconfermato per non piu' di un ulteriore triennio.
 
 Art. 20.
 Nucleo di valutazione
 
 La  Scuola  istituisce un nucleo di valutazione interna avente il compito  di  verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,   la   corretta  gestione  delle  risorse  pubbliche,  la produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche' l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
 Il  nucleo  di valutazione e' definito dal direttore della scuola in   coerenza   con   la  normativa  vigente,  e'  nominato  con  suo provvedimento  e  dura  in  carica per il periodo del suo mandato. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della scuola.
 Un   apposito   regolamento   approvato   dal  Consiglio  direttivo disciplina le norme per il funzionamento dell'organo.
 
 Titolo III
 
 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
 Art. 21.
 Classi accademiche
 
 Le  classi  accademiche  di  cui  all'art. 1 del presente Statuto costituiscono   strutture   attraverso  le  quali  si  articolano  le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
 A  tali  strutture puo' essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
 
 Art. 22.
 Biblioteca e Archivi della Scuola
 
 La  biblioteca  della scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la  conservazione  e  l'uso  del patrimonio bibliotecario, nonche' il trattamento  e  la  diffusione  dell'informazione  bibliografica. Gli archivi   della  scuola  sono  deputati  alla  conservazione  e  alla fruizione  del  patrimonio  archivistico  e documentale di proprieta' della  scuola  o ivi depositato in forma temporanea o permanente, ivi compreso l'archivio storico della scuola.
 La  struttura denominata «Biblioteca e archivi della Scuola Normale Superiore»  e'  dotata  di  autonomia  gestionale,  amministrativa  e contabile, ed e' divisa in due sezioni, «Biblioteca» e «Archivi», con separate e distinte modalita' di conservazione e di accesso.
 La  struttura,  gli  organi  e  il funzionamento della biblioteca e degli  archivi  sono disciplinati da criteri e modalita' stabiliti da un   apposito  regolamento,  approvato  dal  Consiglio  direttivo  in conformita' ai principi di cui al secondo comma.
 
 Art. 23.
 Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
 
 Il  Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini  di cui all'art. 1, organizza e gestisce le risorse informatiche della  scuola,  fornendo  il  necessario  supporto  ai  docenti, agli studenti,  ai  centri  di  ricerca, alla biblioteca, agli archivi, ai servizi  amministrativi  e a tutte le altre strutture e servizi della scuola.
 Il  Centro  di  elaborazione  dell'informazione  e del calcolo e' dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
 La  struttura,  gli  organi  e  il  funzionamento del Centro sono disciplinati   da  criteri  e  modalita'  stabiliti  da  un  apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo.
 
 Art. 24.
 Centri di ricerca e Laboratori
 
 Su  proposta  del collegio accademico o dei Consigli delle classi accademiche,  il  Consiglio  direttivo puo' prevedere, nell'ambito di ciascuna   Classe   accademica   o   in   strutture  interclasse,  la costituzione  di  centri  di  ricerca  e laboratori, con le finalita' primarie   di  favorire  lo  sviluppo  della  ricerca,  coordinare  e promuovere  l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
 Tali   strutture   sono   costituite  per  un  periodo  di  tempo determinato  e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del   Consiglio  direttivo,  sentito  l'organo  che  ne  ha  proposto l'istituzione.
 Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal   Consiglio  direttivo  autonomia  gestionale,  amministrativa  e contabile.
 La  struttura,  gli  organi  e  il funzionamento di tali centri e laboratori  sono  disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
 
 Art. 25.
 Edizioni della Scuola
 
 Le  «Edizioni della Normale» promuovono lo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante un proprio programma di pubblicazioni.
 Esse  pubblicano,  in  particolare,  una  rivista distinta in due sezioni:  una per le lettere e una per le scienze, dal titolo «Annali della  Scuola  Normale  Superiore  di Pisa». Possono pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche.
 A  tale  struttura puo' essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
 La  struttura, gli organi e il funzionamento delle Edizioni della Scuola sono disciplinati da un apposito regolamento.
 
 Titolo IV
 
 ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
 Art. 26.
 Anno accademico
 
 L'anno  accademico  della  Scuola  ha  inizio  con  il  primo  di novembre,  fatta  salva una diversa decorrenza ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.
 
 Art. 27.
 Corso ordinario
 
 I  curricula degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 7, primo comma, lettera a), sono specificati dall'apposito regolamento.
 I  corsi  ordinari  hanno  il  fine  di  integrare  ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
 Tali  corsi  sono  costituiti  dagli insegnamenti impartiti nella Scuola  e  da  seminari;  ad  essi  si affiancano lettorati di lingue straniere,   esercitazioni   di   laboratorio,  soggiorni  di  studio all'estero,  stage  e  tirocini,  nonche'  altre  attivita'  volte ad arricchire la formazione degli allievi.
 Il  regolamento  didattico  disciplina  la  programmazione  degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'Universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione.
 
 Art. 28.
 Corsi di laurea di secondo livello
 
 I  corsi  di  laurea  di secondo livello di cui all'art. 7, terzo comma, lettera a), istituiti su convenzione con universita' italiane, anche  in  collaborazione  con  universita'  di altri Paesi, hanno lo scopo  di  assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.
 Nell'atto   convenzionale  da  stipulare  con  altri  atenei  per l'istituzione  e  la conduzione di corsi di laurea di secondo livello sono  definite  le  modalita'  procedurali  e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
 Un apposito regolamento disciplina il loro ordinamento prevedendo le  modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro  utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.
 
 Art. 29.
 Corso di perfezionamento (PhD)
 
 I  corsi  di  perfezionamento  di  cui  all'art.  7, primo comma, lettera b), hanno la durata di almeno tre anni accademici.
 Il  titolo  relativo  e'  equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.
 Il  regolamento didattico disciplina le modalita' per il concorso di  ammissione,  per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi.
 Le  attivita' formative e di ricerca hanno il fine di ampliare la base  culturale  degli  allievi  e  di svilupparne le attitudini alla ricerca.
 
 Art. 30.
 Corsi di alta formazione
 
 La  Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali,  di  varia  durata,  anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
 Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello,  successivi  al  conseguimento  della  laurea e della laurea magistrale,   finalizzati   a   fornire,  per  profili  professionali determinati,  una  specializzazione  approfondita  e  di alto livello scientifico.
 Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi,  degli  stage  e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
 La  Scuola puo' istituire anche corsi di dottorato di ricerca, di norma in collaborazione con universita' italiane.
 Inoltre  la  Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico,  specifici  corsi  di  specializzazione  per la formazione all'insegnamento   dei   propri  allievi  interni,  anche  attraverso attivita'  di  tirocinio  didattico  nelle  scuole secondarie, il cui diploma  possa  avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.
 
 Art. 31.
 Altri corsi
 
 La  Scuola  puo'  istituire  altri  corsi di alta formazione o di formazione  permanente  e  ricorrente  per  insegnanti  delle  scuole secondarie  o  altre  professionalita',  anche  in collaborazione con universita'  italiane  e  non  italiane e/o altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano a coprirne il finanziamento.
 
 Art. 32.
 Disposizioni comuni ai corsi
 
 L'ordinamento  degli  studi  di  ciascuna Classe accademica viene deliberato dal Consiglio della Classe medesima.
 Studenti  e  laureati di universita' italiane e non italiane, che non  siano allievi della Scuola, possono frequentarne i corsi, previa autorizzazione del Consiglio della Classe accademica.
 
 Art. 33.
 T i t o l i
 
 La Scuola rilascia:
 a) il  diploma  di  primo  livello  agli  allievi  che  abbiano soddisfatto  gli  obblighi  relativi  al  primo  triennio  del  corso ordinario  e  conseguito la laurea universitaria secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico;
 b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea  magistrale  e  successivamente  superato, entro un anno dalla conclusione del corso ordinario, il relativo esame interno;
 c) il diploma di perfezionamento (PhD) agli allievi che abbiano compiuto  i corsi di perfezionamento di cui all'art. 29 e superato il relativo  esame;  ai  sensi  della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma  e'  a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.
 La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 28, 30 e 31, rilascia:
 d) la  laurea  di  secondo  livello,  congiuntamente  ad  altro ateneo,  agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 28;
 e) il  diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;
 f) il  diploma  di  master  universitario di primo o di secondo livello  agli  allievi  che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
 g) altri   diplomi   e   attestati   previsti   dai  precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.
 
 Art. 34.
 Diploma di perfezionamento a candidati esterni
 
 Il  collegio accademico puo' ammettere a sostenere l'esame per il conferimento  del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di almeno tre studiosi competenti della materia designati dal direttore, laureati,   sia   italiani   che  non  italiani,  i  quali,  pur  non appartenendo  alla  Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti  o pubblicazioni fatte notevoli capacita' scientifiche nella disciplina  nella  quale  chiedono  il  diploma, e che presentino una dissertazione di comprovato rigore e originalita' scientifica.
 
 Art. 35.
 Perfezionamento honoris causa
 
 La  Scuola puo' conferire, a persone che per opere compiute e per studi  pubblicati, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle   discipline   umanistiche   o   scientifiche,  il  diploma  di perfezionamento honoris causa.
 La  deliberazione  del collegio accademico, nella composizione di cui   all'art.  16,  primo  comma,  lettere a), b), c)  e d),  previa proposta  del  Consiglio  della Classe accademica di riferimento, che conferisce il perfezionamento honoris causa, deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed approvata dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
 
 Titolo V
 
 ALLIEVI
 Art. 36.
 Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento (PhD)
 
 Il  Consiglio  direttivo, in attuazione dell'art. 7, primo comma, lettere a)  e b),  ogni  anno,  entro  il  mese  di  marzo, sentiti i Consigli  delle  classi accademiche, determina il numero dei posti di allievo  del corso ordinario, del corso di perfezionamento o di altri corsi  da  mettersi  a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.
 I criteri, le scadenze e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.
 Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario  e  al  corso  di  perfezionamento e i loro Presidenti sono nominati  ogni  anno  con  provvedimento  del direttore. I criteri di nomina   e   composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  sono disciplinati nel regolamento didattico.
 Il  direttore,  con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
 
 Art. 37.
 Obblighi degli allievi
 
 Il  regolamento  didattico  stabilisce gli obblighi didattici e i criteri  di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualita' del loro impegno.
 Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella  Scuola  e  quelli  impartiti  nei  corsi di laurea e di laurea magistrale  a  cui  e'  iscritto  nell'Universita' di riferimento. Il piano  degli  studi  di  ciascun  allievo,  presso la Scuola e presso l'Universita',  e'  approvato  annualmente dal Consiglio della Classe accademica di appartenenza.
 Ogni  allievo  del  corso  ordinario deve ottenere il giudizio di idoneita'   nel   colloquio   annuale  disciplinato  dal  regolamento didattico  e  deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli  esami  interni  previsti  nel  piano  di  studi,  entro  la fine dell'anno  accademico  di  riferimento, secondo le modalita' previste dal regolamento didattico.
 Ogni  allievo  del  corso  ordinario  deve  riportare negli esami universitari  e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la  media  di  almeno  ventisette  su  trenta  e  in ciascun esame il punteggio   di   almeno  ventiquattro  su  trenta.  Le  modalita'  di composizione  della  media sono definite annualmente dal Consiglio di classe. Nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico, il  giudizio  della  commissione  d'esame definisce analiticamente la qualita' del lavoro svolto e l'idoneita' dell'allievo alla permanenza in Normale.
 Per  essere  ammessi  al  quarto  anno  gli allievi dovranno aver adempiuto,  nei  tempi  prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli  obblighi  di cui al presente articolo ed aver ottenuto la laurea presso l'Universita' di riferimento.
 Ogni  allievo  del  corso  di  perfezionamento  deve attendere ai propri  studi  secondo  un  piano  approvato  dai Consigli di classe. L'ammissione   agli   anni   successivi  e'  condizionata  al  parere favorevole di una commissione nominata dal Preside della classe.
 Il  mancato  adempimento  degli  obblighi  didattici e il mancato raggiungimento  degli obiettivi di punteggio medio e di idoneita' nei colloqui comportano la decadenza dal posto di allievo.
 Ogni  allievo  deve inoltre rispettare le regole disciplinari e i principi  di  incompatibilita'  previsti  nel regolamento didattico e collaborare  all'ordinato  funzionamento  dei  collegi  della  Scuola secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno.
 
 Art. 38.
 Diritti degli allievi
 
 I  vincitori  dei  concorsi e i confermati nel posto di studio di cui  all'art.  3, primo comma, usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, e  di  un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno  dal  Consiglio  direttivo,  che  in  conformita' ai principi di merito  e di eguaglianza di cui all'art. 1 include il rimborso totale o   parziale   delle   tasse   dovute  e  pagate  all'Universita'  di riferimento.
 I  sussidi  di  cui  al  presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.
 Conformemente all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
 La  Scuola  puo'  istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine  di  consentire  agli  allievi  la  massima  partecipazione alla didattica,  l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze  dirette  a  favorire  il  loro  inserimento nel mondo del lavoro.
 
 Art. 39.
 Attivita' autogestite
 
 La  Scuola  favorisce  le  attivita'  formative autogestite degli allievi  nei  settori  della  cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o  rappresentative secondo modalita' definite dal Consiglio direttivo e disciplinate in apposito regolamento
 
 Art. 40.
 Assemblea degli allievi
 
 Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi.
 L'Assemblea  degli  allievi  della  scuola  puo' essere convocata anche  per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.
 
 Titolo VI
 
 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
 Art. 41.
 Amministrazione
 
 L'Amministrazione  della  Scuola,  improntata  ai principi di cui all'art.  8, e' organizzata in uffici e servizi, come individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15, secondo comma, lettera g).
 Ad  essi  e'  assegnato  il  personale  tecnico  e amministrativo necessario   al  loro  regolare  funzionamento  in  coerenza  con  il fabbisogno di personale approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
 L'attivita'  amministrativa  e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.
 
 Art. 42.
 Direttore amministrativo
 
 Il  direttore  amministrativo  sovrintende all'organizzazione, al coordinamento  e  al  funzionamento  degli  uffici  e  dei servizi in conformita'  agli  indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri  organi  di  governo  della Scuola. Al direttore amministrativo competono  la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonche' l'adozione  degli  atti e provvedimenti che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse   umane,  strumentali  e  di  controllo,  salvo  gli  atti  e provvedimenti assegnati alla competenza dei dirigenti.
 In particolare, il direttore amministrativo:
 a) cura   l'attuazione  delle  deliberazioni  e  dei  programmi definiti dal consiglio direttivo;
 b) e'  responsabile  degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei  dirigenti  e  del  personale tecnico e amministrativo, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 c) propone    l'organizzazione    interna,   ivi   compresi   i raggruppamenti di uffici e servizi, la cui direzione e' attribuita ai dirigenti;
 d) sottopone   annualmente,  sulla  base  delle  relazioni  dei dirigenti  e  del  nucleo  di  valutazione  interna,  al giudizio del consiglio  direttivo  una  relazione  analitica  della economicita' e della efficacia dell'attivita' amministrativa;
 e) valuta i dirigenti secondo i criteri e le modalita' definite in apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo;
 f) esercita  tutte  le  altre  funzioni che gli sono attribuite dallo  statuto,  dai  regolamenti  e  dagli  organi  di governo della Scuola.
 L'incarico   di   direttore   amministrativo  e'  attribuito  dal consiglio  direttivo, su proposta del direttore, a persone di provata esperienza, capacita' e professionalita' nel rispetto della normativa vigente.
 Il    direttore    amministrativo    puo'    essere   coadiuvato, nell'esercizio  delle  proprie funzioni, dal direttore amministrativo vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il  vicario e' nominato dal direttore della scuola, sentito il parere del direttore amministrativo.
 Il  rapporto  di  lavoro  del direttore amministrativo e' di tipo subordinato,   ha   durata   non  superiore  a  quattro  anni  ed  e' rinnovabile.
 La  revoca  dell'incarico  e'  disposta  con  atto  motivato  del consiglio direttivo, su proposta del direttore e previa contestazione all'interessato,    per    gravi    irregolarita'    o   inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.
 
 Art. 43.
 Dirigenti
 
 I  dirigenti collaborano col direttore amministrativo con compiti di   integrazione  funzionale  e  secondo  le  rispettive  competenze organizzando  autonomamente  il  lavoro nelle strutture loro affidate per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati di cui rimangono responsabili.
 Gli  incarichi  per  le  funzioni  dirigenziali  amministrative e tecniche  sono  attribuiti  dal  direttore, su proposta del direttore amministrativo  e previo parere del consiglio direttivo, ai dirigenti di  ruolo  presso  la  scuola o, con contratto a tempo determinato, a personale  della  scuola  appartenente  alla  categoria  EP, ovvero a soggetti,  anche  esterni  alla  scuola,  di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto della normativa vigente.
 Gli  incarichi  hanno  durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
 La  revoca  degli  incarichi  e'  disposta  con atto motivato del direttore,  su  proposta  del  direttore  amministrativo,  sentito il consiglio  direttivo  e  previa  contestazione  agli interessati, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.
 Il  consiglio  direttivo,  nel  rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
 L'accesso  alla  qualifica  di dirigente di ruolo avviene secondo modalita' previste da un regolamento interno.
 
 Art. 44.
 Formazione e aggiornamento
 
 La  Scuola  promuove  la  crescita  professionale  del  personale tecnico  e  amministrativo.  A  tal  fine  il consiglio direttivo, su proposta  del direttore amministrativo, definisce programmi annuali e piani  pluriennali  per la formazione e l'aggiornamento professionale del  personale  tecnico  e  amministrativo,  in  attuazione dei quali organizza  anche  direttamente  incontri,  corsi  di  preparazione  e perfezionamento, conferenze.
 
 Titolo VII
 
 DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI
 Art. 45.
 Disposizioni varie
 
 La   scuola   puo'   istituire   commissioni  di  disciplina  per professori,  ricercatori,  allievi,  dirigenti  e personale tecnico e amministrativo. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le  modalita' relativi alla loro composizione e al loro funzionamento nel  rispetto  della normativa vigente e, ove esistano, dei contratti collettivi di lavoro.
 La  scuola  puo'  nominare  un  garante  che  abbia il compito di cercare  soluzione alle situazioni di conflitto, disagio o disparita' in ambito lavorativo.
 Per  la  copertura di posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore, nonche' per il conferimento di incarichi e contratti di  insegnamento,  e per l'attivazione di programmi di ricerca, anche con  terzi,  la Scuola procede nel rispetto della normativa vigente e di riferimento.
 La   scuola,   in   regime   di  reciprocita',  tramite  apposite convenzioni  con  le istituzioni interessate, puo' altresi' avvalersi di  docenti  o studiosi di istituzioni italiane o internazionali, con qualifica di professore visitatore.
 I   ricercatori   assunti   dalla   Scuola  a  tempo  determinato partecipano  all'elettorato per la rappresentanza dei ricercatori nel consiglio direttivo e nei consigli delle classi accademiche.
 La scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del  personale,  attraverso  organismi  rappresentativi del personale stesso,   eventualmente  convenzionandosi  con  enti  e  associazioni operanti in tali ambiti.
 
 Art. 46.
 
 Collaborazione  con  l'Associazione  normalisti  e con l'Associazione
 Amici della Scuola Normale
 
 La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in  particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che  ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.
 A  tal fine puo' stipulare con l'Associazione una convenzione che stabilisca  gli  ambiti di collaborazione e le modalita' di reciproca contribuzione finanziaria.
 La   Scuola   cura  e  valorizza  altresi'  le  attivita'  svolte dall'Associazione  degli Amici della Scuola Normale, anche al fine di promuovere   le  proprie  attivita'  didattiche  e  scientifiche,  in conformita' a quanto previsto da apposita convenzione.
 
 Art. 47.
 Fondazione della Scuola
 
 La Scuola puo' costituire, nella qualita' di ente di riferimento, una  fondazione  universitaria di diritto privato al fine di svolgere attivita'   strumentali   e   di   supporto  alle  proprie  attivita' istituzionali.
 La  fondazione  e'  disciplinata  da  un apposito statuto che, in conformita'  alla  normativa  vigente,  ne  specifica  i compiti, gli organi  di  governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la scuola.
 
 Art. 48.
 Premi e onorificenze
 
 La  Scuola  puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone  che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.
 
 Art. 49.
 Indennita' di carica
 
 Il  direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella  Scuola  e ad un'indennita' di carica determinata dal consiglio direttivo.  Il direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito, nella Scuola o in appartamento con oneri a carico della Scuola.
 Al direttore viene attribuito, su sua richiesta, un collaboratore per la ricerca.
 Ai  prorettori,  ai  presidi  delle  classi  e  ai  delegati  dal direttore a specifiche funzioni puo' essere attribuita una indennita' di carica.
 
 Art. 50.
 Marchio
 
 Il  marchio  della  Scuola  e'  costituito  dallo  stemma mediceo abbassato  sotto  il  capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione «Scuola Normale Superiore».
 
 Titolo VIII
 
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 Art. 51.
 Altre disposizioni
 
 Tutti  gli  organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore  del  presente  statuto  restano  in carica fino alla scadenza naturale  del mandato. Ai fini della rieleggibilita' o riconferma dei loro  membri,  secondo  quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati gia' espletati.
 Il  collegio  accademico  entra in carica non appena espletate le procedure elettive dei membri.
 Entro tre mesi dall'approvazione ministeriale delle modifiche del presente  statuto,  la  Scuola  dovra'  provvedere  ad  apportare  le conseguenti   e  correlate  modifiche  e/o  integrazioni  alle  fonti regolamentari interne.
 
 Art. 52.
 Entrata in vigore
 
 Lo  statuto  entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Con  l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
 
 ----
 
 DECRETO n. 144.
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
 Visto  lo  statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.  290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
 Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;
 Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la contabilita'  generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.  862  del  14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della  legge  9 maggio  1989, n. 168, e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 28 ottobre 1996;
 Visto  il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;
 Visto  il  contratto  di appalto, n. 670 di repertorio, stipulato con la ditta Compomat di Configni, Rieti, per la composizione, stampa e  confezione degli annali della Scuola Normale Superiore - Classe di scienze,  stipulato  in data 20 maggio 2002, e valido per il triennio 2002/2004;
 Visto il DDA n. 24 del 15 febbraio 2005 con cui e' stato disposto il  rinnovo  del suddetto contratto per le annate 2005-2006-2007, per una spesa annuale di euro 25.000,00, IVA 4% inclusa;
 Vista  la  nota  del  21 giugno  2006,  prot.  6757,  con  cui il responsabile  del  Centro  edizioni chiede che l'importo di spesa per l'annata  2006,  sulla  base  delle  caratteristiche e dimensioni dei relativi fascicoli, venga modificato e fissato in euro 20.000,00, IVA inclusa;
 Considerato  che  la  spesa di euro 20.000,00, IVA al 4% inclusa, per  l'annata  2006,  gravera'  sul  capitolo  1.10.02  -  «Attivita' editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso;
 
 Decreta:
 
 Art.  1.  -  L'impegno di spesa per il contratto di composizione, stampa  e  confezione  degli  annali  della Scuola Normale Superiore, Classe  di  scienze,  stipulato  con la ditta Compomat SAS, localita' Braccone, 02040 Configni - Rieti, e' stabilito, per l'annata 2006, in euro 20.000,00, IVA 4% inclusa, da far gravare sul capitolo 1.10.02 - «Attivita' editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso.
 Pisa, 29 giugno 2006
 Il direttore amministrativo
 
 ----
 
 DECRETO n. 145.
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
 Visto  lo  statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.  290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
 Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;
 Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la contabilita'  generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.  862  del  14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della  legge  9 maggio  1989  n.  168 e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 28 ottobre 1996;
 Visto  il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;
 Visto  contratto,  repertorio n. 671, del 2 luglio 2002, relativo all'appalto  dei  servizi  di composizione, stampa e confezione degli annali,  dei  quaderni  e  di  altre  pubblicazioni  della  Classe di lettere,  per  gli  anni 2002-2003-2004, scaduto il 1° luglio 2005, e rinnovato  per  un  ulteriore anno con nota del 21 luglio 2005, prot. 8088;
 Visto  l'art.  1  del  suddetto  contratto,  che  prevede  la sua rinnovabilita', su richiesta della Scuola, di anno in anno, fino a un massimo di tre anni;
 Vista  la  nota,  prot.  n.  6757, del 21 giugno 2006, con cui il responsabile   del   Centro   edizioni  chiede  che  venga  rinnovato l'incarico  alla  ditta  Pacini  Editore SpA anche per l'annata 2006, precisando  che  le  caratteristiche tecniche e di composizione della rivista  rimangono invariate, ma la tiratura dei fascicoli va ridotta da 1200 a 1000 copie;
 Considerato che la spesa prevista per il suddetto rinnovo ammonta a euro 30.000,00, IVA al 4% inclusa;
 Accertata  la  disponibilita'  finanziaria  di euro 30.000,00 sul capitolo   1.10.2   -   «Attivita'   editoriale»,  del  bilancio  per l'esercizio finanziario in corso;
 
 Decreta:
 
 Art.  1.  -  Si dispone il rinnovo del contratto stipulato con la ditta  Pacini  Editore  SpA  di  Ospedaletto  - Pisa, rep. n. 671 del 2 luglio  2002,  per  l'appalto dei servizi di composizione, stampa e confezione  degli  annali,  e  di eventuali altre pubblicazioni della Classe di lettere della Scuola, per l'annata 2006.
 Art.  2.  -  Il rapporto contrattuale con la ditta Pacini Editore S.p.a.  verra' formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno specificati i termini e le condizioni del servizio.
 Art.  3.  -  All'onere  di  euro 30.000,00, IVA 4% inclusa, per i servizi  di  composizione,  stampa  e  confezione degli annali, sara' fatto fronte mediante utilizzazione per pari importo dell'impegno sul cap. 1.10.2 - «Attivita' editoriale», del bilancio in corso.
 Pisa, 29 giugno 2006
 Il direttore amministrativo
 |  |  |  |  |