Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2006 (vai al sommario)
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
DECRETO 28 giugno 2006
Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;
Visto lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio direttivo del 18 gennaio 2006, n. 47, con cui sono state approvate in seconda lettura, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche allo Statuto della Scuola;
Considerato che le modifiche statutarie citate sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (con nota del 6 marzo 2006, n. prot. 2707, giunta al MIUR in data 8 marzo 2006) per il previsto controllo ministeriale;
Vista la nota dirigenziale del citato Ministero (del 9 maggio 2006, prot. 5057) recante talune osservazioni su alcune modifiche allo Statuto;
Vista la delibera del Consiglio direttivo del 21 giugno 2006 con cui sono state approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, nuove modifiche al testo di Statuto;
Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo di Statuto, anche sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;

Decreta:

Sono emanate le modifiche allo «Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa» tutte recepite nel testo finale allegato sub A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le modifiche emanate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento viene altresi' affisso all'Albo ufficiale della Scuola e lo Statuto sara' reso disponibile sul sito web della Scuola (www.sns.it).
Pisa, 28 giugno 2006
Il direttore: Settis
 
Allegato A

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalita'

La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale. E' dotata di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti interne.
Si articola in due classi accademiche: la classe accademica di lettere e filosofia e la classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La Scuola ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni.
A tale fine essa persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, nonche' della formazione permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite anche alla pubblica amministrazione e al mondo delle professioni.
La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento finalizzato allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.
La Scuola, in accordo con la propria funzione pubblica, ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza.
I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo, gli allievi, quali componenti essenziali della Scuola, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 2.
S e d e

La Scuola ha sede centrale in Pisa, nell'edificio storico del Palazzo della Carovana. Puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.
Natura collegiale

La Scuola ha carattere residenziale e collegiale e pertanto assicura ai propri allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.
Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 4.
R i c e r c a

La Scuola istituisce e promuove centri e laboratori. Organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni.
Per lo svolgimento e la crescita dell'attivita' di ricerca scientifica la Scuola conferisce borse di studio e assegni di ricerca, stipula contratti con studiosi di chiara fama o di elevata qualificazione nella cultura, nella ricerca, nelle professionalita', anche per esplorare nuove direzioni di studio e di insegnamento; conformemente alle proprie normative interne provvede a organizzarne la presenza temporanea presso le proprie strutture.

Art. 5.
Cooperazione e collaborazione nazionale e internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di studenti e docenti, e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno della Unione Europea. A tal fine la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Scuola promuove in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni. Cura le relazioni con le istituzioni universitarie e di ricerca dell'area pisana, con l'Ecole Normale Superieure di Parigi e le altre Scuole e istituzioni affini.

Art. 6.
Ammissione

L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini di ogni nazionalita', avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti.
La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.
Corsi e titoli rilasciati

Nella Scuola si svolgono:
a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' degli studi di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi accademiche individuate nell'articolo 1 del presente Statuto; specifici accordi riguardanti settori particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano iscritti ad altre universita';
b) corsi di perfezionamento (PhD) di durata almeno triennale, il cui titolo e' equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.
La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:
i) diploma di primo livello di cui al successivo art. 33, lettera a);
ii) diploma di licenza di cui al successivo art. 33, lettera b);
iii) diploma di perfezionamento (PhD), eventualmente anche in cotutela con universita' non italiane.
La Scuola puo' inoltre istituire, rilasciando i corrispondenti titoli di studio:
a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere;
b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
La Scuola puo' conferire, a coloro che partecipano ai corsi, premi e borse di studio.
Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento e la qualita', la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.
Lo svolgimento dei corsi e le modalita' di rilascio dei corrispondenti titoli sono disciplinati dal regolamento didattico e da altri specifici regolamenti.

Art. 8.
Principi di amministrazione e di organizzazione

La Scuola impronta la propria attivita' amministrativa e gestionale a principi di trasparenza, economicita', efficienza, semplificazione e pubblicita'.
L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio direttivo.
In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica e la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.
La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'art. 56, quinto comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con tale programma, approvato dal Consiglio direttivo, la Scuola stabilisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio della Scuola e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita' della Scuola.
Per lo svolgimento di attivita' strumentali e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato.

Art. 9.
Fonti di finanziamento e patrimonio

Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ivi comprese associazioni e fondazioni, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre forme di finanziamento, quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
Per le proprie attivita' istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
1. dei beni immobili di proprieta';
2. dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo ai sensi dell'art. 254 del testo unico n. 1592 del 1933;
3. delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.

Art. 10.
Fonti normative interne

La Scuola disciplina la propria attivita', in conformita' della normativa vigente, mediante il presente Statuto e appositi regolamenti.
I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
a) dal Consiglio direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione ed i procedimenti amministrativi, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, per l'organizzazione della Scuola, e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle materie indicate;
b) dal Collegio accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, per il conferimento di incarichi e contratti a docenti e ricercatori a tempo determinato, per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.
I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio direttivo e parti di competenza del Collegio accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
Possono inoltre essere emanati manuali e disciplinari che contengano norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari.

Titolo II

ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 11.
Organi

Sono organi di governo della Scuola:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio accademico.
Sono altresi' organi della Scuola:
d) i Presidi delle Classi accademiche;
e) i Consigli delle Classi accademiche;
f) il Collegio dei revisori dei conti;
g) il Nucleo di valutazione.

Art. 12.
Direttore

Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto, ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa ed e' responsabile del suo complessivo andamento.
Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'.
In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Collegio accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere;
b) esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola;
c) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
d) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
e) emana lo Statuto, i regolamenti e altri atti interni della Scuola;
f) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio direttivo e del Collegio accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
h) nomina, su designazione del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti;
i) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola, e informa il Consiglio direttivo e il Collegio accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola;
l) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;
m) valuta, d'intesa con i Presidi delle classi, le attivita' e i risultati del direttore amministrativo determinandone la relativa retribuzione di risultato;
n) valuta, d'intesa con i Presidi delle classi e il direttore amministrativo, le attivita' e i risultati dei dirigenti;
o) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.
Il direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma alla classe diversa da quella del direttore. Il vice-direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica per un biennio e puo' essere riconfermato dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.
Per lo svolgimento del proprio mandato il direttore puo' avvalersi anche di prorettori o delegati cui assegnare particolari funzioni, discrezionalmente scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della scuola, con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.
Il direttore puo' nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto profilo, per consulenze connesse allo sviluppo delle attivita' istituzionali della Scuola e alla progettazione del suo sviluppo.
Per specifici compiti inerenti alle sue funzioni, puo' avvalersi della consulenza, anche onerosa, di professionisti di alta qualificazione tecnico-scientifica, stipulando a tal fine contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore al mandato ancora da svolgere.

Art. 13.
Elezione del direttore

Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, con regime di impegno a tempo pieno, ordinari e straordinari, delle universita' e degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
Il corpo elettorale e' un collegio allo scopo costituito, convocato e presieduto dal Decano della scuola, e composto:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, della Scuola;
b) dal rettore dell'Universita' di Pisa;
c) dai sei rappresentanti dei ricercatori in collegio accademico;
d) dai due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio direttivo e da due ulteriori rappresentanti all'uopo eletti con le modalita' previste dal regolamento elettorale;
e) dai due rappresentanti degli allievi membri del Consiglio direttivo e da due rappresentanti, uno per ciascuna Classe, nominati in Collegio accademico con le modalita' previste dal regolamento elettorale.
Partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore amministrativo.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il corpo elettorale. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
Il direttore e' proclamato eletto dal Ministro competente con proprio decreto; dura in carica quattro anni accademici e puo' essere confermato solo per due ulteriori quadrienni. L'elezione per un terzo mandato deve avvenire entro il terzo scrutinio
In caso di cessazione anticipata del suo mandato, per qualunque causa, si procede, entro due mesi, ad indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal vice-direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 14.
Consiglio direttivo - funzioni

Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola. E' organo di programmazione, indirizzo e verifica delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e scientifica della Scuola.
In particolare, spetta al Consiglio direttivo:
a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto;
b) deliberare la costituzione o partecipazione a societa', associazioni e fondazioni;
c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
d) approvare il programma triennale previsto dall'art. 8 del presente Statuto;
e) approvare le fonti normative interne di propria competenza e le relative modifiche cosi' come definite all'art. 10 del presente Statuto;
f) determinare, nell'ambito delle proprie competenze, gli obiettivi e i programmi da attuare, indicare le priorita' ed emanare le conseguenti direttive generali, verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
g) definire il fabbisogno del personale tecnico e amministrativo e individuare, su proposta del direttore amministrativo, l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
h) determinare la disponibilita' di bilancio per le nomine di personale docente;
i) costituire e confermare periodicamente, su proposta delle Classi o del collegio accademico, i centri di ricerca e i laboratori;
l) determinare i fondi per i centri e laboratori e per la ricerca, ivi compresi quelli per l'attivazione dei posti di ricercatore di cui all'art. 45, quinto comma;
m) determinare la misura delle indennita' spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;
n) deliberare sull'attribuzione di indennita' di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilita', ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;
o) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;
p) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalita' dei relativi bandi, e istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche;
q) istituire i corsi di cui all'art. 7, terzo comma, del presente Statuto;
r) deliberare sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
s) esercitare tutte le altre competenze ad esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.
Il Consiglio direttivo puo' nominare, con compiti di consulenza relativamente a specifiche attivita' che rientrano tra le proprie competenze, commissioni la cui composizione e durata e' determinata dal Consiglio stesso.

Art. 15.
Consiglio direttivo - composizione

Il Consiglio direttivo e' composto da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
b) il vice-direttore della Scuola, con funzioni vicarie del Presidente;
c) i Presidi delle classi accademiche;
d) tre rappresentanti dei professori per ciascuna classe accademica;
e) due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe accademica;
f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento, uno per ciascuna classe accademica;
g) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.
Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto; ed inoltre vi esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
I membri di cui alle lettere d), e), f), g) sono eletti secondo modalita' disciplinate dal Regolamento elettorale. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere d), e), f) avviene nell'ambito della Classe di appartenenza.
Per essere eletti nel Consiglio direttivo i professori ed i ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno.
Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore della scuola e dura in carica un biennio accademico, fino alla costituzione del nuovo Consiglio. E' presieduto dal direttore, dal quale e' convocato ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita' e comunque ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il numero dei componenti del Consiglio direttivo puo' essere aumentato fino ad un massimo di due membri, nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, per comprovate eccezionali benemerenze verso la Scuola. Tali membri durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, si tiene conto di tali membri soltanto se intervengono all'adunanza; essi, inoltre, non prendono parte alle votazioni di approvazione o modifica dello Statuto della Scuola.
La mancata designazione o partecipazione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione dell'organo.
Un membro eletto decade dopo quattro assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.

Art. 16.
Collegio accademico

Il Collegio accademico e' composto da:
a) il direttore, che lo presiede;
b) il rettore dell'Universita' di Pisa;
c) il vice-direttore della Scuola, che svolge funzioni vicarie del Presidente;
d) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, della Scuola;
e) i rappresentanti dei ricercatori membri del consiglio direttivo e due rappresentanti per ciascuna Classe tra quelli nominati nei Consigli di classe accademica;
f) i rappresentanti degli allievi membri del Consiglio direttivo e tre rappresentanti per ciascuna classe tra quelli nominati nei Consigli di Classe accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento;
g) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo membri del Consiglio direttivo.
I membri di cui alle lettere e), f) sono eletti secondo modalita' disciplinate dal regolamento elettorale.
Il Collegio accademico coordina gli indirizzi e le linee di sviluppo nell'ambito della didattica e della ricerca individuati dalle Classi accademiche. Esso esercita inoltre le funzioni disciplinari di propria competenza, nominando le apposite commissioni di cui al successivo art. 45, primo comma.
Il Collegio approva e modifica le fonti interne di propria competenza. Svolge funzioni consultive nei confronti del direttore e del Consiglio direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
Il Collegio accademico formula proposte al Consiglio direttivo in merito alla costituzione di centri di ricerca e laboratori e alla loro conferma periodica.
Il Collegio accademico, inoltre, delibera su:
a) chiamate di professori di prima fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;
b) chiamate di professori di seconda fascia, assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti e ogni altro provvedimento relativo alle persone dei professori;
c) nomina dei professori a contratto;
d) ogni provvedimento attinente ai posti di ricercatore a tempo indeterminato;
e) istituzione dei centri per l'apprendimento delle lingue straniere, norme generali relative al loro funzionamento, lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, durata del rapporto con i collaboratori ed esperti linguistici e relativi obblighi;
f) conferimento del diploma di perfezionamento a candidati esterni ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;
g) stipula di specifici accordi con universita' diverse da quella di Pisa per l'iscrizione di allievi normalisti.
Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera a), del presente articolo la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima fascia.
Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettere b) e c), del presente articolo la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.
Relativamente alle deliberazioni di cui al sesto comma, lettera d), del presente articolo la composizione del Collegio e' ristretta ai professori di prima e seconda fascia e ai rappresentanti dei ricercatori.
La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.
Il Collegio, su proposta del Direttore, puo' essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
Le funzioni di segretario verbalizzante del Collegio sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 17.
Presidi

I Presidi rappresentano le Classi accademiche di appartenenza, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attivita' didattiche e scientifiche esercitando le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle fonti interne.
I Presidi convocano e presiedono i Consigli delle rispettive Classi accademiche e ne attuano le decisioni. Riferiscono al Consiglio direttivo le proposte e le indicazioni che emergono nei rispettivi Consigli delle Classi accademiche.
I Presidi sono eletti dai rispettivi Consigli di classe a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori con regime di impegno a tempo pieno di prima fascia, ordinari, straordinari e fuori ruolo, della Scuola afferenti alla Classe Accademica.
Sono nominati con decreto del direttore, durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati per non piu' di due trienni consecutivi.
La carica di Preside e' incompatibile con quella di direttore o di vice-direttore. Il Preside nomina il vicepreside, da cui e' coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicepreside, e' a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo appartenente alla Classe.

Art. 18.
I Consigli delle classi accademiche

I Consigli delle Classi accademiche sono composti da:
a) il Preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia, e i professori a contratto, afferenti alla Classe accademica;
c) il Preside della facolta' corrispondente dell'Universita' degli studi di Pisa;
d) cinque rappresentanti dei ricercatori afferenti alla Classe accademica;
e) un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali;
f) cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla Classe accademica, individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento.
Le modalita' di nomina delle componenti elettive sono disciplinate dal regolamento elettorale.
Qualora, per qualunque motivo, un rappresentante venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.
La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi accademiche.
Il Consiglio della Classe accademica e' convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte l'anno.
Spetta ai Consigli delle Classi accademiche:
1. coordinare le attivita' didattiche e di ricerca dei vari ambiti disciplinari afferenti alle rispettive Classi accademiche;
2. emettere pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di ricerca;
3. approvare, all'inizio di ogni anno accademico, il programma delle attivita' didattiche e trasmetterlo al Collegio accademico per le opportune forme di coordinamento;
4. deliberare su:
a) approvazione dei piani di studio;
b) coordinamento dei corsi;
c) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle due Classi accademiche approvato dal Collegio accademico
d) esame delle richieste degli allievi di iscriversi presso un'universita' diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;
e) ammissione degli allievi al conferimento del diploma di licenza;
f) istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Universita';
g) ammissione alla discussione pubblica delle tesi di perfezionamento degli allievi;
h) autorizzazione a svolgere incarichi, supplenze, affidamenti e in tutte le materie attinenti le persone dei ricercatori;
i) attivazione, su delega del Consiglio direttivo, di contratti e assegni nell'ambito delle risorse assegnate.
Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio direttivo e dal Collegio accademico e, qualora se ne discostino, essere ratificate dai medesimi organi della Scuola.
I Consigli delle classi accademiche avanzano proposte al collegio accademico su:
a) istituzione di nuovi posti di professore di ruolo di prima fascia o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di prima fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
b) istituzione di nuovi posti o modifica della titolatura di posti esistenti, e materie relative alle chiamate di professori di seconda fascia, all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, e ogni altro provvedimento ad essi relativo, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
c) istituzione di nuovi posti di ricercatore a tempo indeterminato, materie relative all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti, ivi incluse le proposte di chiamata diretta di studiosi non solo italiani in attivita' di servizio all'estero in una posizione corrispondente;
d) nomina di professori a contratto;
e) conferimento del diploma di perfezionamento honoris causa.
I Consigli delle classi accademiche hanno inoltre funzioni consultive su:
a) proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico;
b) costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori;
c) affidamento o supplenza di corsi o moduli;
d) assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera a), del presente articolo la composizione del Consiglio e' ristretta ai soli professori di prima fascia.
Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettere b) e d), del presente articolo la composizione del Consiglio e' ristretta ai soli professori di prima e di seconda fascia.
Relativamente alle proposte di cui all'ottavo comma, lettera c), del presente articolo la composizione del Consiglio e' ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ed ai rappresentanti dei ricercatori.
Il Preside della Classe ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attivita' della stessa.

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
un consigliere di Stato o un magistrato o un avvocato dello Stato con qualifica equiparata, o un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili purche' esterno all'Universita', che ne assume la presidenza;
un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente scelti fra i funzionari e i dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Il Collegio provvede al riscontro della regolarita' della gestione contabile secondo i compiti e le modalita' definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' della Scuola.
E' nominato dal direttore, su designazione del Consiglio direttivo, resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato per non piu' di un ulteriore triennio.

Art. 20.
Nucleo di valutazione

La Scuola istituisce un nucleo di valutazione interna avente il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Il nucleo di valutazione e' definito dal direttore della scuola in coerenza con la normativa vigente, e' nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della scuola.
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo disciplina le norme per il funzionamento dell'organo.

Titolo III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 21.
Classi accademiche

Le classi accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
A tali strutture puo' essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 22.
Biblioteca e Archivi della Scuola

La biblioteca della scuola sviluppa e organizza l'acquisizione, la conservazione e l'uso del patrimonio bibliotecario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. Gli archivi della scuola sono deputati alla conservazione e alla fruizione del patrimonio archivistico e documentale di proprieta' della scuola o ivi depositato in forma temporanea o permanente, ivi compreso l'archivio storico della scuola.
La struttura denominata «Biblioteca e archivi della Scuola Normale Superiore» e' dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, ed e' divisa in due sezioni, «Biblioteca» e «Archivi», con separate e distinte modalita' di conservazione e di accesso.
La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca e degli archivi sono disciplinati da criteri e modalita' stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo in conformita' ai principi di cui al secondo comma.

Art. 23.
Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo

Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo, per i fini di cui all'art. 1, organizza e gestisce le risorse informatiche della scuola, fornendo il necessario supporto ai docenti, agli studenti, ai centri di ricerca, alla biblioteca, agli archivi, ai servizi amministrativi e a tutte le altre strutture e servizi della scuola.
Il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo e' dotato di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
La struttura, gli organi e il funzionamento del Centro sono disciplinati da criteri e modalita' stabiliti da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 24.
Centri di ricerca e Laboratori

Su proposta del collegio accademico o dei Consigli delle classi accademiche, il Consiglio direttivo puo' prevedere, nell'ambito di ciascuna Classe accademica o in strutture interclasse, la costituzione di centri di ricerca e laboratori, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio direttivo, sentito l'organo che ne ha proposto l'istituzione.
Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 25.
Edizioni della Scuola

Le «Edizioni della Normale» promuovono lo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante un proprio programma di pubblicazioni.
Esse pubblicano, in particolare, una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa». Possono pubblicare anche proprie collane o altre pubblicazioni periodiche.
A tale struttura puo' essere attribuita dal Consiglio direttivo autonomia gestionale, amministrativa e contabile.
La struttura, gli organi e il funzionamento delle Edizioni della Scuola sono disciplinati da un apposito regolamento.

Titolo IV

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 26.
Anno accademico

L'anno accademico della Scuola ha inizio con il primo di novembre, fatta salva una diversa decorrenza ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.

Art. 27.
Corso ordinario

I curricula degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 7, primo comma, lettera a), sono specificati dall'apposito regolamento.
I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola e da seminari; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio, soggiorni di studio all'estero, stage e tirocini, nonche' altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'Universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione.

Art. 28.
Corsi di laurea di secondo livello

I corsi di laurea di secondo livello di cui all'art. 7, terzo comma, lettera a), istituiti su convenzione con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.
Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea di secondo livello sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
Un apposito regolamento disciplina il loro ordinamento prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 29.
Corso di perfezionamento (PhD)

I corsi di perfezionamento di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), hanno la durata di almeno tre anni accademici.
Il titolo relativo e' equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.
Il regolamento didattico disciplina le modalita' per il concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi.
Le attivita' formative e di ricerca hanno il fine di ampliare la base culturale degli allievi e di svilupparne le attitudini alla ricerca.

Art. 30.
Corsi di alta formazione

La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
La Scuola puo' istituire anche corsi di dottorato di ricerca, di norma in collaborazione con universita' italiane.
Inoltre la Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 31.
Altri corsi

La Scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione o di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalita', anche in collaborazione con universita' italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano a coprirne il finanziamento.

Art. 32.
Disposizioni comuni ai corsi

L'ordinamento degli studi di ciascuna Classe accademica viene deliberato dal Consiglio della Classe medesima.
Studenti e laureati di universita' italiane e non italiane, che non siano allievi della Scuola, possono frequentarne i corsi, previa autorizzazione del Consiglio della Classe accademica.

Art. 33.
T i t o l i

La Scuola rilascia:
a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico;
b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea magistrale e successivamente superato, entro un anno dalla conclusione del corso ordinario, il relativo esame interno;
c) il diploma di perfezionamento (PhD) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento di cui all'art. 29 e superato il relativo esame; ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308, tale diploma e' a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.
La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 28, 30 e 31, rilascia:
d) la laurea di secondo livello, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 28;
e) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;
f) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
g) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.

Art. 34.
Diploma di perfezionamento a candidati esterni

Il collegio accademico puo' ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di almeno tre studiosi competenti della materia designati dal direttore, laureati, sia italiani che non italiani, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come allievi, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte notevoli capacita' scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il diploma, e che presentino una dissertazione di comprovato rigore e originalita' scientifica.

Art. 35.
Perfezionamento honoris causa

La Scuola puo' conferire, a persone che per opere compiute e per studi pubblicati, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline umanistiche o scientifiche, il diploma di perfezionamento honoris causa.
La deliberazione del collegio accademico, nella composizione di cui all'art. 16, primo comma, lettere a), b), c) e d), previa proposta del Consiglio della Classe accademica di riferimento, che conferisce il perfezionamento honoris causa, deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed approvata dal Ministro dell'universita' e della ricerca.

Titolo V

ALLIEVI
Art. 36.
Posti del corso ordinario e del corso di perfezionamento (PhD)

Il Consiglio direttivo, in attuazione dell'art. 7, primo comma, lettere a) e b), ogni anno, entro il mese di marzo, sentiti i Consigli delle classi accademiche, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario, del corso di perfezionamento o di altri corsi da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.
I criteri, le scadenze e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento e i loro Presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
Il direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 37.
Obblighi degli allievi

Il regolamento didattico stabilisce gli obblighi didattici e i criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualita' del loro impegno.
Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'Universita' di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Universita', e' approvato annualmente dal Consiglio della Classe accademica di appartenenza.
Ogni allievo del corso ordinario deve ottenere il giudizio di idoneita' nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico e deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami interni previsti nel piano di studi, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalita' previste dal regolamento didattico.
Ogni allievo del corso ordinario deve riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalita' di composizione della media sono definite annualmente dal Consiglio di classe. Nel colloquio annuale disciplinato dal regolamento didattico, il giudizio della commissione d'esame definisce analiticamente la qualita' del lavoro svolto e l'idoneita' dell'allievo alla permanenza in Normale.
Per essere ammessi al quarto anno gli allievi dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo ed aver ottenuto la laurea presso l'Universita' di riferimento.
Ogni allievo del corso di perfezionamento deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai Consigli di classe. L'ammissione agli anni successivi e' condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal Preside della classe.
Il mancato adempimento degli obblighi didattici e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio e di idoneita' nei colloqui comportano la decadenza dal posto di allievo.
Ogni allievo deve inoltre rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilita' previsti nel regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno.

Art. 38.
Diritti degli allievi

I vincitori dei concorsi e i confermati nel posto di studio di cui all'art. 3, primo comma, usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola, e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo, che in conformita' ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'art. 1 include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Universita' di riferimento.
I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.
Conformemente all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 39.
Attivita' autogestite

La Scuola favorisce le attivita' formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative secondo modalita' definite dal Consiglio direttivo e disciplinate in apposito regolamento

Art. 40.
Assemblea degli allievi

Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi.
L'Assemblea degli allievi della scuola puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 41.
Amministrazione

L'Amministrazione della Scuola, improntata ai principi di cui all'art. 8, e' organizzata in uffici e servizi, come individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15, secondo comma, lettera g).
Ad essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con il fabbisogno di personale approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.
L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.

Art. 42.
Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento degli uffici e dei servizi in conformita' agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola. Al direttore amministrativo competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nonche' l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano la Scuola verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, salvo gli atti e provvedimenti assegnati alla competenza dei dirigenti.
In particolare, il direttore amministrativo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dal consiglio direttivo;
b) e' responsabile degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
c) propone l'organizzazione interna, ivi compresi i raggruppamenti di uffici e servizi, la cui direzione e' attribuita ai dirigenti;
d) sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti e del nucleo di valutazione interna, al giudizio del consiglio direttivo una relazione analitica della economicita' e della efficacia dell'attivita' amministrativa;
e) valuta i dirigenti secondo i criteri e le modalita' definite in apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo;
f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo della Scuola.
L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, a persone di provata esperienza, capacita' e professionalita' nel rispetto della normativa vigente.
Il direttore amministrativo puo' essere coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario e' nominato dal direttore della scuola, sentito il parere del direttore amministrativo.
Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
La revoca dell'incarico e' disposta con atto motivato del consiglio direttivo, su proposta del direttore e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 43.
Dirigenti

I dirigenti collaborano col direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale e secondo le rispettive competenze organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
Gli incarichi per le funzioni dirigenziali amministrative e tecniche sono attribuiti dal direttore, su proposta del direttore amministrativo e previo parere del consiglio direttivo, ai dirigenti di ruolo presso la scuola o, con contratto a tempo determinato, a personale della scuola appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti, anche esterni alla scuola, di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto della normativa vigente.
Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato del direttore, su proposta del direttore amministrativo, sentito il consiglio direttivo e previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.
Il consiglio direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalita' previste da un regolamento interno.

Art. 44.
Formazione e aggiornamento

La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI
Art. 45.
Disposizioni varie

La scuola puo' istituire commissioni di disciplina per professori, ricercatori, allievi, dirigenti e personale tecnico e amministrativo. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalita' relativi alla loro composizione e al loro funzionamento nel rispetto della normativa vigente e, ove esistano, dei contratti collettivi di lavoro.
La scuola puo' nominare un garante che abbia il compito di cercare soluzione alle situazioni di conflitto, disagio o disparita' in ambito lavorativo.
Per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, nonche' per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, e per l'attivazione di programmi di ricerca, anche con terzi, la Scuola procede nel rispetto della normativa vigente e di riferimento.
La scuola, in regime di reciprocita', tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' altresi' avvalersi di docenti o studiosi di istituzioni italiane o internazionali, con qualifica di professore visitatore.
I ricercatori assunti dalla Scuola a tempo determinato partecipano all'elettorato per la rappresentanza dei ricercatori nel consiglio direttivo e nei consigli delle classi accademiche.
La scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 46.

Collaborazione con l'Associazione normalisti e con l'Associazione
Amici della Scuola Normale

La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.
A tal fine puo' stipulare con l'Associazione una convenzione che stabilisca gli ambiti di collaborazione e le modalita' di reciproca contribuzione finanziaria.
La Scuola cura e valorizza altresi' le attivita' svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale, anche al fine di promuovere le proprie attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' a quanto previsto da apposita convenzione.

Art. 47.
Fondazione della Scuola

La Scuola puo' costituire, nella qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali e di supporto alle proprie attivita' istituzionali.
La fondazione e' disciplinata da un apposito statuto che, in conformita' alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la scuola.

Art. 48.
Premi e onorificenze

La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 49.
Indennita' di carica

Il direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e ad un'indennita' di carica determinata dal consiglio direttivo. Il direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito, nella Scuola o in appartamento con oneri a carico della Scuola.
Al direttore viene attribuito, su sua richiesta, un collaboratore per la ricerca.
Ai prorettori, ai presidi delle classi e ai delegati dal direttore a specifiche funzioni puo' essere attribuita una indennita' di carica.

Art. 50.
Marchio

Il marchio della Scuola e' costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione «Scuola Normale Superiore».

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 51.
Altre disposizioni

Tutti gli organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Ai fini della rieleggibilita' o riconferma dei loro membri, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati gia' espletati.
Il collegio accademico entra in carica non appena espletate le procedure elettive dei membri.
Entro tre mesi dall'approvazione ministeriale delle modifiche del presente statuto, la Scuola dovra' provvedere ad apportare le conseguenti e correlate modifiche e/o integrazioni alle fonti regolamentari interne.

Art. 52.
Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

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DECRETO n. 144.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;
Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 28 ottobre 1996;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;
Visto il contratto di appalto, n. 670 di repertorio, stipulato con la ditta Compomat di Configni, Rieti, per la composizione, stampa e confezione degli annali della Scuola Normale Superiore - Classe di scienze, stipulato in data 20 maggio 2002, e valido per il triennio 2002/2004;
Visto il DDA n. 24 del 15 febbraio 2005 con cui e' stato disposto il rinnovo del suddetto contratto per le annate 2005-2006-2007, per una spesa annuale di euro 25.000,00, IVA 4% inclusa;
Vista la nota del 21 giugno 2006, prot. 6757, con cui il responsabile del Centro edizioni chiede che l'importo di spesa per l'annata 2006, sulla base delle caratteristiche e dimensioni dei relativi fascicoli, venga modificato e fissato in euro 20.000,00, IVA inclusa;
Considerato che la spesa di euro 20.000,00, IVA al 4% inclusa, per l'annata 2006, gravera' sul capitolo 1.10.02 - «Attivita' editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso;

Decreta:

Art. 1. - L'impegno di spesa per il contratto di composizione, stampa e confezione degli annali della Scuola Normale Superiore, Classe di scienze, stipulato con la ditta Compomat SAS, localita' Braccone, 02040 Configni - Rieti, e' stabilito, per l'annata 2006, in euro 20.000,00, IVA 4% inclusa, da far gravare sul capitolo 1.10.02 - «Attivita' editoriale» del bilancio per l'esercizio in corso.
Pisa, 29 giugno 2006
Il direttore amministrativo

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DECRETO n. 145.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 40 dello statuto;
Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dello statuto della Scuola, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 28 ottobre 1996;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 approvato dal consiglio direttivo in data 9 dicembre 2005;
Visto contratto, repertorio n. 671, del 2 luglio 2002, relativo all'appalto dei servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, dei quaderni e di altre pubblicazioni della Classe di lettere, per gli anni 2002-2003-2004, scaduto il 1° luglio 2005, e rinnovato per un ulteriore anno con nota del 21 luglio 2005, prot. 8088;
Visto l'art. 1 del suddetto contratto, che prevede la sua rinnovabilita', su richiesta della Scuola, di anno in anno, fino a un massimo di tre anni;
Vista la nota, prot. n. 6757, del 21 giugno 2006, con cui il responsabile del Centro edizioni chiede che venga rinnovato l'incarico alla ditta Pacini Editore SpA anche per l'annata 2006, precisando che le caratteristiche tecniche e di composizione della rivista rimangono invariate, ma la tiratura dei fascicoli va ridotta da 1200 a 1000 copie;
Considerato che la spesa prevista per il suddetto rinnovo ammonta a euro 30.000,00, IVA al 4% inclusa;
Accertata la disponibilita' finanziaria di euro 30.000,00 sul capitolo 1.10.2 - «Attivita' editoriale», del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Art. 1. - Si dispone il rinnovo del contratto stipulato con la ditta Pacini Editore SpA di Ospedaletto - Pisa, rep. n. 671 del 2 luglio 2002, per l'appalto dei servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, e di eventuali altre pubblicazioni della Classe di lettere della Scuola, per l'annata 2006.
Art. 2. - Il rapporto contrattuale con la ditta Pacini Editore S.p.a. verra' formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno specificati i termini e le condizioni del servizio.
Art. 3. - All'onere di euro 30.000,00, IVA 4% inclusa, per i servizi di composizione, stampa e confezione degli annali, sara' fatto fronte mediante utilizzazione per pari importo dell'impegno sul cap. 1.10.2 - «Attivita' editoriale», del bilancio in corso.
Pisa, 29 giugno 2006
Il direttore amministrativo
 
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