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| Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle societa' Foderauto Bruzia  in  Cosenza;  Fondazione  Istituto  Papa  Giovanni  XXIII  in Cosenza; Pastis in Brindisi; Porcellane di Monopoli in Bari. (Decreto n. 38554). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visti  gli  appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali  sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le  condizioni  previste  dal  sopraccitato  art. 1, comma 410, della legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ai  fini  della  concessione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla vigente  normativa,  per  agevolare  la  gestione delle problematiche occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visti  gli  appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali  sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le  condizioni  previste  dal  sopraccitato  art. 1, comma 410, della legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  ai  fini  della  concessione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla vigente  normativa,  per  agevolare  la  gestione delle problematiche occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Visto  lo  stanziamento di 480 milioni di euro - a carico del fondo per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7  del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio   1993,  n.  236  e  successive  modificazioni  -  previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Considerato  che  dagli  accordi relativi ad aziende gia' fruitrici del  trattamento di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35 - risulta una riduzione di almeno il  10%  dei  destinatari  del  trattamento  stesso come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e/o la proroga del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  21 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, in favore di un numero massimo di 222 dipendenti della societa'  Foderauto  Bruzia  S.p.a.,  unita'  in  Belvedere Marittimo (Cosenza),   la   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 23 febbraio 2006.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 3.583.057,8.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 9 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 250 lavoratori per il periodo dal  1°  gennaio  2006 al 31 marzo 2006 e di un numero massimo di 333 lavoratori  per  il  periodo  dal  1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 dipendenti  della  Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, unita' di Serra  d'Aiello (Cosenza), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione, dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n. 33795 del 25 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il  17  maggio  2004,  registro n. 2, foglio n. 344 e n. 36205 dell'8 giugno  2005,  registrato il 28 giugno 2005, registro n. 4, foglio n. 336.
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 4.731.224,49.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2006 al 31 dicembre   2006,   la   proroga   del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 15 febbraio 2006,  in favore di un numero massimo di 24 dipendenti della societa' consortile per azioni Pastis unita' di Brindisi gia' fruitori fino al 31  dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze n. 36890 del 10 agosto 2005, registrato  alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 166.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 441.224,64.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2006 al 31 dicembre   2006,   la   proroga   del  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data 15 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 107 dipendenti della societa' Porcellane  di  Monopoli P.A. a r.l., unita' di Monopoli (Bari), gia' fruitori  fino  al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi  del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36455 del  1°  luglio  2005,  registrato  alla Corte dei conti il 25 luglio 2005,  registro  n. 5, foglio n. 10. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.967.126,52.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 5. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma 410,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo e' pari ad euro 10.722.633,45 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale  15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 6. L'azienda  di  cui  all'art.  2  e' tenuta a versare, dalla data di decorrenza  del  trattamento  concesso  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre  2006,  la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 7. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  5,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti,   erogazione   delle   prestazioni   di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 60
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