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| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 17 maggio 2006 |  | Requisiti  dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto l'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto l'art. 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'art.  10,  comma 1,  numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 Visto  l'art.  14-bis,  comma 4,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
 Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato per la gestione  telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche' del gioco lecito;
 Vista  la  circolare  dell'Agenzia delle entrate 13 maggio 2005, n. 21/E;
 Vista    la    convenzione   di   concessione   per   l'affidamento dell'attivazione  e  della  conduzione  operativa  della  rete per la gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da divertimento  ed  intrattenimento  nonche' delle attivita' e funzioni connesse  e,  in  particolare, gli articoli 9 ed 11 della convenzione stessa;
 Considerato che il concessionario, in ottemperanza alla convenzione di  concessione,  effettua la raccolta dell'importo residuo per tutti gli   apparecchi   di   gioco  collegati  alla  rete  telematica  con organizzazione, propria o di terzi, di mezzi e di attrezzature;
 Considerata  la necessita' di gestione degli importi periodicamente risultanti dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate in  conformita'  alle  disposizioni  in materia di imposta sul valore aggiunto;
 Rilevato   che,  in  virtu'  di  contratti  aventi  ad  oggetto  le prestazioni  di  servizi  per  la  raccolta  delle giocate, operatori terzi, incaricati dai concessionari, detengono somme aventi natura di prelievo erariale unico applicato alle somme giocate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto del decreto e definizioni
 1.   Il  decreto,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art.  1,  comma 533,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, individua  i  requisiti richiesti ai terzi, incaricati della raccolta delle  giocate  sulla base di specifici contratti con i concessionari della  rete  telematica  di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Ai soli fini del decreto, si intendono:
 a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) per  apparecchio/i  da  intrattenimento  o  apparecchio/i,  un apparecchio  da  intrattenimento  conforme all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 c) per   attivita'   di  raccolta  delle  giocate,  le  attivita' strumentali all'offerta del gioco e, in particolare:
 1) le attivita' omogenee consistenti nella messa a disposizione degli  apparecchi  e  nelle  azioni per il funzionamento degli stessi presso  i  punti  di vendita con modalita' conformi alle prescrizioni normative in materia;
 2)  le  attivita'  omogenee  consistenti nella raccolta e nella messa  a  disposizione  del  concessionario,  a  scadenze concordate, dell'importo residuo;
 d) per concessionario/i, il soggetto, selezionato da AAMS in base a  procedure  ad  evidenza pubblica, per l'affidamento in concessione dell'attivazione  e  della conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse;
 e) per  elenco  o  elenchi,  l'elenco  dei  terzi  incaricati dai concessionari delle attivita' di raccolta delle giocate;
 f) per importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate;
 g) per  nulla  osta,  il  nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
 h) per  PREU,  il  prelievo  erariale  unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 i) per  rete  telematica  di  AAMS,  la rete proprietaria di AAMS costituita  dall'infrastruttura  hardware  e software di trasmissione dati,  prevista dall'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
 j) per  terzi  incaricati o terzi, gli operatori che, titolari di contratto  con il concessionario relativamente agli apparecchi di cui all'art.  110,  comma 6,  del  T.U.L.P.S.,  svolgono almeno una delle attivita' di raccolta delle giocate.
 |  |  |  | Art. 2. Requisiti dei terzi incaricati
 1.  Ai fini della stipula con un concessionario di contratti aventi ad  oggetto  l'attivita'  di raccolta delle giocate ed in aggiunta ai requisiti  richiesti  per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di   pubblica   sicurezza,   requisito  necessario  per  i  terzi  e' l'insussistenza, negli ultimi cinque anni, di:
 a) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con  sentenza  passata  in  giudicato  od  applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
 1) reati di mafia;
 2) delitti contro la fede pubblica;
 3) delitti contro il patrimonio;
 4) reati di natura finanziaria o tributaria;
 5)  fattispecie previste all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S., antecedentemente  all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 b) procedimenti     di     fallimento,     liquidazione    coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata.
 2.  Relativamente alle fattispecie previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c)  e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543,   della   legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  non  devono sussistere,    a   carico   dei   terzi   incaricati,   provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle fattispecie stesse.
 3.   Sono   interessati  dalle  condizioni  soggettive  di  cui  ai commi precedenti   tutti  i  soci  ed  i  componenti  dell'organo  di amministrazione ovvero i titolari delle ditte interessate.
 4.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi precedenti  e' documentato  dalla  parte  contraente  al  concessionario, in sede di stipula,   integrazione   o   modifica  del  contratto,  mediante  la presentazione    di    idonee    certificazioni    rilasciate   dalle amministrazioni  competenti.  Sono,  altresi',  ammesse dichiarazioni sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 5.  Il terzo incaricato che non possegga piu' i requisiti di cui ai commi precedenti   e'  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al concessionario.  Il  mancato  rispetto  di tale impegno e' condizione risolutiva  di  ciascun contratto inerente alle attivita' di raccolta delle giocate.
 6.  Con  specifico  riferimento  alle  attivita' di cui all'art. 1, comma 2,  lettera c),  punto  2),  la parte contraente e' tenuta alla presentazione  al  concessionario, in sede di stipula od integrazione del  contratto,  di garanzie per un valore non inferiore a 1.500 euro per  apparecchio per il quale effettuera' attivita' di raccolta delle giocate  per  conto  del  concessionario. Le garanzie sono prestate a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale e sono relative al corretto  ed  integrale  adempimento  delle  obbligazioni  di messa a disposizione,  a  scadenze  concordate,  dell'importo  residuo. Dette garanzie  possono  essere  incrementate,  in accordo tra le parti, in funzione  della  raccolta  registrata  dagli  apparecchi  oggetto del contratto.
 |  |  |  | Art. 3. Costituzione e modalita' di gestione dell'elenco
 1.  Ciascun concessionario presenta ad AAMS una dichiarazione nella quale  riporta  le  informazioni  inerenti  ai  terzi incaricati, con riferimento  alle  specifiche  attivita'  di  raccolta  delle giocate oggetto dei singoli contratti ed agli apparecchi interessati.
 2.  Le  dichiarazioni concernenti modifiche od integrazioni ai dati sui  terzi incaricati sono presentate dai concessionari ad AAMS entro quindici   giorni   dalla  data  nella  quale  il  concessionario  ha conoscenza delle variazioni intervenute.
 3. I terzi incaricati richiamati nelle dichiarazioni presentate dai concessionari  sono  inseriti  da  AAMS nell'elenco, al quale e' data pubblicita' mediante il sito Internet istituzionale di AAMS.
 4.   Con   la   dichiarazione,  da  parte  del  concessionario,  di risoluzione  dei  contratti relativi alle attivita' di raccolta delle giocate,  AAMS  procede  alla  cancellazione  dall'elenco  dei  terzi incaricati  delle  specifiche  attivita'  di  raccolta  delle giocate previste in detti contratti.
 5.  Nel  caso di accertamento, da parte di AAMS, dell'insussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,  e' comunicata ai concessionari interessati  la cancellazione dall'elenco dell'operatore con il quale intrattengono  rapporti contrattuali, relativamente alle attivita' di raccolta delle giocate per le quali si verifica l'insussistenza.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Le  garanzie previste dall'art. 2, comma 6 e gia' presentate ai concessionari relativamente agli apparecchi in esercizio alla data di entrata   in   vigore   del  presente  decreto  sono  integrate,  ove necessario, entro il 15 luglio 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il direttore generale: Tino
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