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| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 5 luglio 2006 |  | Determinazione,  per  l'anno  2006, del contributo dovuto al Fondo di garanzia   per  l'attivita'  dei  mediatori  di  assicurazione  e  di riassicurazione. (Provvedimento n. 2443). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare,  l'art.  1,  commi 1  e  2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento  allo  stesso istituto delle competenze gia' attribuite dalla  legge  28 novembre  1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
 Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  n.  1182  del 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale  sono  state  modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto   legislativo   n.  373/1998,  le  disposizioni  ministeriali relative  alla  costituzione e al funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;
 Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  - ISVAP n. 1950 dell'11 ottobre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre   2001,   recante  modifica  delle  norme  concernenti  la costituzione   ed   il   funzionamento  del  fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
 Considerato,  in  particolare,  che  il  citato  art.  4,  comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto  legislativo  n.  373/1998,  stabilisce,  fra l'altro, che il fondo  di  garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la  misura  dei  contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite rispettivamente  dai  mediatori  di  assicurazione e dai mediatori di riassicurazione,    e'    fissata   annualmente   con   provvedimento dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse  collettivo  -  ISVAP,  tenendo  conto  dell'anzianita'  di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi;
 Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni  private  e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 296 del 18 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al fondo di garanzia per l'anno 2005;
 Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura del  contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 2006;
 Considerato  che  non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per  l'anno  2006,  della misura del predetto contributo gia' fissata per  l'anno 2005 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre 2004;
 Dispone:
 Il  contributo  che  gli  aderenti  debbono  versare  al fondo di garanzia   di  cui  all'art.  4,  comma 1,  lettera f),  della  legge 28 novembre  1984,  n.  792, per l'anno 2006, e' fissato nella misura dello   0,50%   delle   provvigioni  acquisite,  rispettivamente  dai mediatori  di  assicurazione  e  dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2005.
 Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2006
 Il presidente: Giannini
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