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| Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 aprile 2006, n. 225 |  | Regolamento    concernente    modifiche    al   regolamento   recante l'istituzione  del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del  personale  gia'  dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli  di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero  delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in particolare, l'articolo 17, comma 3;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,  di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato  emanato  un  regolamento-quadro,  propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
 Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani, che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli istituti  in  materia  di  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione nell'ambito  dei  processi  di  ristrutturazione aziendale, secondo i criteri  del  succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  il  contratto  collettivo  del  24  gennaio 2001 con cui, in attuazione  delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese  intervenute  con  verbali  di  accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio  2000  e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta'   per   il  sostegno  del  reddito  del  personale  gia' dipendente   dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato inserito  nel  ruolo  provvisorio  ad esaurimento del Ministero delle finanze,  distaccato  e  poi  trasferito  all'ETI  S.p.a., o ad altra societa' da essa derivante";
 Sentite,  nella  riunione  del  16 febbraio 2001, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del sottocitato regolamento, nelle parti  firmatarie  del  predetto  contratto collettivo del 24 gennaio 2001;
 Visto   il   regolamento   recante   l'istituzione  del  "Fondo  di solidarieta'   per   il  sostegno  del  reddito  del  personale  gia' dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, inserito  nel  ruolo  provvisorio  ad esaurimento del Ministero delle finanze,  distaccato  e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da  essa  derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88;
 Visto  l'accordo  integrativo del 26 febbraio 2004, con il quale le parti  firmatarie  del  citato  accordo sindacale del 24 gennaio 2001 hanno  inteso definire alcune volonta' non trasferite formalmente nel predetto  decreto  n. 88 del 2002, precisando da un lato l'esclusione dalle  prestazioni  del  Fondo  del  personale  avente  qualifica  di dirigente,  con conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5%   per   la   stessa   tipologia  di  personale,  e,  dall'altro, l'erogazione  ai  lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno  al  reddito  che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare;
 Sentite,  nella  riunione  del  22  marzo  2004,  le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
 Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 88 del 2002;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 febbraio
 2005;    Acquisito   il   parere   delle   competenti   Commissioni
 parlamentari;
 Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con nota del 16 marzo 2006;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Modifiche   al   regolamento  recante  l'istituzione  del  "Fondo  di
 solidarieta'  per  il  sostegno  del  reddito  del  personale gia'
 dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
 inserito  nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
 finanze,  distaccato  e  poi  trasferito  all'E.T.I.  o  ad  altra
 societa'  da  essa  derivante", approvato con decreto del Ministro
 del  lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88
 1.  Al  decreto 18 febbraio 2002, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  2,  comma 1, dopo le parole: "nei confronti dei lavoratori  dipendenti"  sono  inserite le seguenti: ", con eccezione del personale con qualifica di dirigente,";
 b)  all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  con esclusione del personale con qualifica di dirigente";
 c)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b), le parole: "e della contribuzione  correlata"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", della contribuzione  correlata  e  degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis)";
 d)  all'articolo  9,  comma  1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:  "c-bis)  qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con onere  a  carico  del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.".
 2.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 159
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota al titolo:
 -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  18 febbraio  2002,  n.  88  (Regolamento
 recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito
 del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di  Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad
 esaurimento  del  Ministero delle finanze, distaccato e poi
 trasferito   all'E.T.I.   o   ad  altra  societa'  da  essa
 derivante.),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
 9 maggio 2002, n. 107.
 Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 - Il  testo del decreto legislativo del 30 luglio 1999,
 n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
 dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59.),  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
 203.
 - Il  testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
 20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti.), e' il seguente:
 "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
 conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
 Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
 atti non aventi forza di legge:
 a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
 del Consiglio dei Ministri;
 b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
 atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
 piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
 dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
 lo svolgimento dell'azione amministrativa;
 c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
 programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
 di norme comunitarie;
 d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
 riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
 emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
 e) [autorizzazioni  alla sottoscrizione dei contratti
 collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
 f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
 patrimonio immobiliare;
 g) decreti     che    approvano    contratti    delle
 amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
 attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
 quali     ricorra     l'ipotesi     prevista    dall'ultimo
 comma dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
 in   ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria  per
 l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
 contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
 superiore ad un decimo del valore suindicato;
 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
 accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
 Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
 di esercizi successivi;
 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
 scritto del Ministro;
 l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
 richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
 preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
 assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
 preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
 irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo
 2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
 acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
 non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
 termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
 interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
 integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
 ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
 provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
 rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
 controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
 trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
 dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
 istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
 divengono esecutivi.
 3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
 con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
 notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
 amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
 Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
 riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
 ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
 amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
 riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
 illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
 4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
 esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
 bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
 nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
 provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
 regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
 controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
 anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
 dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
 stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
 modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
 La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
 riferimento del controllo.
 5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
 controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
 obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
 programma.
 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
 Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
 controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
 inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
 Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
 osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
 agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
 ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
 adottate.
 7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
 disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
 1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
 nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
 in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
 1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
 valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
 articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
 amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
 interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
 disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
 comma 4  dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
 453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
 territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
 legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
 seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
 illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
 direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
 disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
 di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
 decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
 dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
 9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
 applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
 presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
 delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
 decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
 modificazioni.
 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
 della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
 sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
 assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
 annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
 ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
 presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
 hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
 materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
 votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
 della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
 sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
 magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
 annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
 almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
 ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
 delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
 numero minimo di ventuno votanti.
 10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
 stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
 competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
 composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
 11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
 dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
 dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
 caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
 circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
 a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
 deferisce la questione alla sezione.
 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
 al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
 da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
 ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
 richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
 notizia alla sezione del controllo.
 13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
 atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
 creditizia, mobiliare e valutaria.".
 - Il   testo   dell'art.   2,   comma 28,  della  legge
 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica.), e' il seguente:
 "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
 utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
 sviluppo). - 1. - 27. (Omissis).
 28.  In attesa di un'organica riforma del sistema degli
 ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
 di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
 decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
 di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
 delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definite,
 in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
 politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
 nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
 per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
 pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
 utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
 sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
 Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
 collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
 un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
 per cento;
 b) definizione da parte della contrattazione medesima
 di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
 modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
 costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
 correlati contributi figurativi;
 c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
 finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
 del contributo;
 d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
 della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
 di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
 della contribuzione stessa;
 e) istituzione  presso  l'INPS dei fondi, gestiti con
 il concorso delle parti sociali;
 f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
 maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
 lire 150 miliardi.".
 - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 del  bilancio  e della programmazione economica 27 novembre
 1997,  n.  477  (Regolamento  recante  norme  in materia di
 ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
 integrazione   guadagni),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
 - Il   testo  del  comma 6,  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' il seguente:
 "6. Al  personale  dichiarato  in esubero e che abbia
 almeno  trenta  anni  di  anzianita'  contributiva o almeno
 cinquantotto  anni  di  eta'  e quindici anni di anzianita'
 contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di
 sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei
 processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
 cui  all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662.".
 Note all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 2, 6 e 9 del
 citato decreto n. 88 del 2002, come modificati dal presente
 decreto:
 "Art.  2  (Finalita'  del  Fondo).  - 1. Il Fondo ha lo
 scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive
 di  sostegno  del  reddito e dell'occupazione nei confronti
 dei  lavoratori  dipendenti con eccezione del personale con
 qualifica  di  dirigente,  di  cui all'art. 4, comma 6, del
 decreto   legislativo  del  9 luglio  1998,  n.  283,  gia'
 appartenenti  all'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di
 Stato,  inseriti  nel  ruolo provvisorio ad esaurimento del
 Ministero   delle  finanze,  distaccati  e  poi  trasferiti
 all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi'
 come  previsto dal succitato decreto legislativo n. 283 del
 1998,   e   che  risultino  in  esubero  nell'ambito  e  in
 connessione   con   processi   di   ristrutturazione  o  di
 riorganizzazione    aziendale   o   di   riduzione   o   di
 trasformazione  di  attivita' di lavoro, ai sensi dell'art.
 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
 "Art. 6 (Finanziamento). - 1. Per le prestazioni di cui
 all'art. 5, l'ETI S.p.a. provvedera' all'erogazione di:
 a) un   contributo  ordinario  dello  0,5  per  cento
 calcolato    sulla    retribuzione   imponibile   ai   fini
 previdenziali   di   tutti   i  lavoratori  dipendenti  con
 contratto   a   tempo  indeterminato,  con  esclusione  del
 personale con qualifica di dirigente;
 b) un   contributo   straordinario,  determinato  dal
 comitato  amministratore,  relativamente ai soli lavoratori
 interessati  alla corresponsione degli assegni medesimi, il
 cui  ammontare  e'  determinato in misura corrispondente al
 fabbisogno   di   copertura   degli   assegni  straordinari
 erogabili,  della  contribuzione  correlata e degli assegni
 per il nucleo familiare di cui all'art. 9, comma 1, lettera
 c-bis).  Detto contributo sara' versato in rate trimestrali
 anticipate,  la prima delle quali decorrente dal primo mese
 successivo all'emanazione del regolamento.".
 2.  L'obbligo  del  versamento  al Fondo del contributo
 ordinario  dello 0,5 per cento e' sospeso, su deliberazione
 del   comitato   amministratore,   ai  sensi  dell'art.  4,
 lettera c).
 3.  Ai  contributi  di  finanziamento  si  applicano le
 disposizioni    vigenti   in   materia   di   contribuzione
 previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative
 agli sgravi contributivi.
 4.  Le  disponibilita'  che,  all'atto della cessazione
 della   gestione  liquidatoria  del  Fondo,  risultino  non
 utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla
 concessione  delle prestazioni previste, sono devolute alle
 forme  di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto
 contribuzione ordinaria.
 5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
 amministratore  del Fondo, che resta in carica per il tempo
 necessario  allo svolgimento delle predette operazioni, che
 devono  essere  portate a termine entro e non oltre un anno
 dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
 6.  Qualora  la  gestione  di  liquidazione non risulti
 chiusa  nel termine di cui al comma 5, la stessa e' assunta
 dal  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
 della   Ragioneria   generale  dello  Stato  -  Ispettorato
 generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti. Il
 comitato  amministratore del Fondo cessa la sua funzione il
 trentesimo  giorno successivo alla data di assunzione della
 gestione  da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro
 tale   data  il  comitato  amministratore  deve  consegnare
 all'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione degli enti
 disciolti,  sulla  base di appositi inventari, le attivita'
 esistenti,  i  libri  contabili,  i  bilanci  e  gli  altri
 documenti  del  Fondo,  nonche'  il  rendiconto relativo al
 periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.".
 "Art.  9  (Prestazioni:  criteri  e misure). - 1. Per i
 lavoratori  ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di
 cui all'art. 5 si provvedera' ad erogare:
 a) l'importo  dell'assegno  rateale  che  sara'  pari
 all'80  per  cento  del  trattamento  economico  goduto dal
 soggetto  all'atto  della maturazione del diritto d'accesso
 al  Fondo  e sara' calcolato esclusivamente con riferimento
 alle   seguenti   voci:   stipendio  tabellare,  indennita'
 integrativa   speciale   e   retribuzione   individuale  di
 anzianita' (tutte calcolate per tredici mensilita), nonche'
 indennita'  aziendale  (calcolata  per  dodici  mensilita).
 Detti  importi sono lordi e verranno erogati al netto delle
 ritenute di legge;
 b) un  bonus  di  ingresso  al  Fondo, pari al 10 per
 cento del trattamento economico che complessivamente verra'
 percepito  dal  soggetto in applicazione di quanto previsto
 nel  precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di
 permanenza nel Fondo stesso;
 c) un  bonus  ulteriore, da corrispondersi al momento
 della  maturazione  del  requisito pensionistico, pari alla
 differenza    tra    quanto   indicato   nella   tabella a)
 dell'accordo  del  3 agosto  2000  e  quanto corrisposto in
 attuazione del precedente punto b);
 c-bis)  qualora ne ricorrano le condizioni di legge e
 con  onere  a  carico  del  Fondo,  l'Assegno per il nucleo
 familiare,  nella  misura  prevista  dalle norme vigenti in
 materia.
 2.  L'importo  dell'assegno  straordinario  come  sopra
 determinato,  erogato  sia  in  forma  rateale sia in unica
 soluzione,  e'  comprensivo dell'indennita' sostitutiva del
 preavviso.
 3.  Nell'ipotesi  in  cui  i  rapporti  di lavoro degli
 aventi  diritto  al  Fondo  siano in futuro disciplinati da
 altra   contrattazione   collettiva   in  attuazione  delle
 previsioni   del  decreto  legislativo  n.  283  del  1998,
 l'ammontare   delle   voci   retributive   utili   per   la
 quantificazione    dell'assegno   sara'   convenzionalmente
 considerato con riferimento al vigente contratto collettivo
 nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni
 autonome   dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo"  e  sue
 successive  evoluzioni, ovvero dai contratti delle societa'
 di provenienza.
 4.  Il  periodo  di  tempo  durante  il quale dovessero
 essere   sospesi   l'assegno   ed   il   versamento   della
 contribuzione  si  computa ai fini della determinazione del
 periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'art.
 5, comma 3.
 5.  La  contribuzione correlata e' versata da parte del
 Fondo,   per   ciascun   trimestre,   entro   il  trimestre
 successivo,   alla   gestione  pensionistica  obbligatoria,
 secondo la normativa vigente.
 6.   La  contribuzione  correlata  verra'  versata  con
 riferimento  ad  un imponibile previdenziale pari al totale
 degli elementi retributivi considerati per l'individuazione
 del  trattamento  economico  di  sostegno,  integrati dalla
 media  individuale  delle  indennita'  accessorie percepite
 negli  ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso
 il    corrispettivo   relativo   al   fondo   produttivita'
 collettiva.
 7.   Il  versamento  della  contribuzione  dovuta  alla
 gestione  pensionistica  obbligatoria  per  gli  assegni di
 sostegno  del reddito e' effettuato per il periodo compreso
 tra  la  cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione
 dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di
 anzianita'  o  vecchiaia per tutto il periodo di permanenza
 nel  Fondo.  La  contribuzione  correlata, per i periodi di
 erogazione   delle  prestazioni  a  favore  dei  lavoratori
 interessati, e' utile per il conseguimento del diritto alla
 pensione,  ivi  compresa  quella  di  anzianita',  e per la
 determinazione della sua misura.".
 
 
 
 
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