IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 61 n. 7, 317 e 56 del codice penale, emessa in data 6 febbraio 2004, dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli, deputato dell'Assemblea regionale siciliana; Vista la comunicazione datata 11 febbraio 2004, n. 3/2A2/RIS del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 6 febbraio 2004 dalla carica elettiva ricoperta; Visto il proprio decreto datato 30 marzo 2004, con il quale e' stata dichiarata la sospensione dal predetto dalla carica; Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana del 4 agosto 2005 n. 4/2A2/RIS con la quale si comunica che il Giudice della 2° Sez. penale del tribunale di Palermo, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2005 ha revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato regionale Antonio Borzacchelli per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, a decorrere dal 15 luglio 2005, disponendo al contempo il divieto di dimora dell'imputato nel territorio del comune di Palermo; Vista la comunicazione datata 13 ottobre 2005 del Dipartimento per gli affari regionali all'Assemblea regionale siciliana con la quale, su conforme parere del Ministero dell'interno, viene rimesso alla stessa l'eventuale reintegro del sig. Borzacchelli, alla luce dell'ordinanza del tribunale penale di Palermo; Vista la successiva diffida e messa in mora nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 28 ottobre 2005, con la quale il sig. Borzacchelli richiede la riassunzione alla carica di deputato dell'ARS; Vista altresi', la nota del 17 novembre 2005 del Dipartimento affari regionali inviata al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'atto di diffida e messa in mora presentato dal sig. Borzacchelli; Vista la comunicazione del DAGL del 24 novembre 2005, con allegata bozza di decreto di informazione all'Assemblea regionale siciliana ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, anche in relazione alla misura coercitiva disposta dal provvedimento della 2° Sezione penale del tribunale di Palermo di divieto di dimora del Sig. Antonio Borzacchelli nel territorio del comune di Palermo; Visto il ricorso al TAR Lazio, presentato dal sig. Borzacchelli con cui si richiede l'annullamento del silenzio formatosi sull'atto extragiudiziario; Vista infine la sentenza del TAR Lazio n. 2293/2006 che accoglie il ricorso di cui sopra dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri di emanare un provvedimento espresso in esito all'istanza presentata dal sig. Borzacchelli; Considerata quindi la necessita' di provvedere al silenzio dell'amministrazione; Accertato che nessuna amministrazione interessata ha comunicato al sig. Borzacchelli il complesso iter fin qui seguito; Ritenuto di dover provvedere alla predisposizione del decreto di cessazione della sospensione; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il provvedimento di sospensione nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana cessa di avere efficacia ai sensi del comma 4-quater dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, a decorrere dal 15 luglio 2005, per i motivi di cui in premessa, salva ogni ulteriore determinazione di competenza dell'Assemblea regionale siciliana al riguardo. Roma, 26 giugno 2006 Il Presidente: Prodi |