Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 giugno 2006
Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visti i decreti del Ministro delle finanze del 5 aprile 2006 con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
 
Art. 2.
Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione
separata per lo studio di settore TG60U
1. Per lo studio di settore TG60U (Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attivita' 92.72.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nelle ipotesi in cui i contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attivita' 92.72.1, unitamente alla predetta attivita', svolgono anche una o piu' delle seguenti attivita':
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A;
b) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 55.30.2;
c) servizi di ristorazione in self-service, codice attivita' 55.30.B;
d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C;
e) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
f) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4;
g) bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TG60U.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 giugno 2006
Il Vice Ministro: Visco
 
Allegato 1

----> Vedere allegato alle pagg. 12-13 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 14 a pag. 17 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato alle pagg. 18-19 <----
 
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