| 
| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 13 giugno 2006 |  | Disposizioni  relative  alle modalita' per la programmazione e per la ripartizione  dei  corrispettivi  di  sbilanciamento  delle unita' di produzione CIP 6/92. (Deliberazione n. 112/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 12 giugno 2006;
 Visti:
 la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 12 e 13;
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
 il   decreto   del   Ministro   dell'industria  del  commercio  e dell'artigianato 25 settembre 1992;
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione  (di  seguito:  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
 l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/05).
 Considerato che:
 l'art.   3,  comma 12  del  decreto  legislativo  n.  79/1999  ha stabilito  la  cessione  dei  diritti  e  delle obbligazioni relative all'acquisto  di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte  di Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN);
 lo  stesso  art.  3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresi' l'energia   elettrica  di  cui  all'art.  22,  comma 3,  della  legge 9 gennaio  1991,  n.  9, nonche' l'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 6/92;
 l'art.  3,  comma 13  del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che  il  gestore  della rete di trasmissione nazionale ceda l'energia acquistata  ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorita' includa  negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia;
 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  11 maggio  2004, a far data del 1° novembre 2005,  e'  stato  perfezionato  il  conferimento  a Terna S.p.a. (nel seguito:  Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attivita', le  funzioni,  i  beni,  i  rapporti  giuridici attivi e passivi, ivi inclusa  la titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione:
 - dei  beni,  rapporti  giuridici  e  personale  afferenti alle funzioni  di  cui  all'art.  3,  commi 12  e 13 e di cui all'art. 11, comma 3  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;
 - delle   partecipazioni   detenute  nel  Gestore  del  Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
 con effetto dal 1° novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione  sociale  in  Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);
 la  deliberazione  n.  168/03 definisce «unita' di produzione CIP 6/92» le unita' di produzione che cedono energia elettrica al Gestore del  sistema  elettrico  ai  sensi  dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999;
 alcune  unita'  di  produzione  CIP  6/92,  in  conformita'  alle convenzioni  di  cessione  sottoscritte, destinano parte dell'energia elettrica  prodotta  al Gestore del sistema elettrico alle condizioni economiche  previste  dal  provvedimento  CIP 6/92 e parte al mercato elettrico, secondo le modalita' scelte dal produttore;
 la  precitata  separazione  dei  ruoli  tra  Terna  e Gestore del sistema  elettrico  ha  fatto  emergere alcune problematiche inerenti l'erogazione  del  servizio  di  dispacciamento  nei  confronti delle unita'  di  produzione  CIP  6/92,  con  particolare riferimento agli impianti  che cedono parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico e parte al mercato;
 Ritenuto opportuno:
 individuare  le  seguenti  tipologie  di unita' di produzione CIP 6/92:
 a) unita' di produzione CIP 6/92 dedicate, la cui produzione e' interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;
 b)  unita'  di  produzione  CIP  6/92  miste,  la  cui  potenza complessiva  e',  ai  sensi  della  convenzione  CIP  6/92,  in parte dedicata   al   Gestore  del  sistema  elettrico  e  in  parte  nella disponibilita' del soggetto titolare della medesima unita';
 identificare  nel  Gestore  del  mercato  elettrico  il  soggetto responsabile della sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna con riferimento alle unita' di produzione CIP 6/92;
 precisare e definire alcune modalita' per la programmazione delle unita' di produzione CIP 6/92;
 attribuire gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento relativi  alle  unita'  di  produzione  CIP 6/92 miste al Gestore del sistema  elettrico, per la quota di potenza dedicata alla convenzione CIP  6/92  e agli altri operatori di mercato per la restante quota e, pertanto, definire un metodo per la ripartizione degli sbilanciamenti e  dei  corrispettivi  di  sbilanciamento  tra il Gestore del sistema elettrico  e  gli  altri  soggetti che possono operare sulle medesime unita' di produzione;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni contenute nel presente  provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del  Testo  integrato,  le  definizioni  di cui all'art. 1, comma 1.1 della   deliberazione   n.  168/23,  nonche'  le  ulteriori  seguenti definizioni:
 Convenzione  CIP  6/92  e'  la convenzione di cessione di energia elettrica stipulata, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministero    dell'industria    del   commercio   e   dell'artigianato 25 settembre  1992 e dall'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999,  tra  il  Gestore  del  sistema  elettrico  e il titolare di un'unita' di produzione CIP 6/92;
 Unita' di produzione CIP 6/92 dedicata e' un'unita' di produzione CIP  6/92  la  cui produzione e' interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;
 Unita'  di  produzione  CIP 6/92 mista e' un'unita' di produzione CIP  6/92  la  cui potenza complessiva e', ai sensi della convenzione CIP  6/92,  in  parte destinata al Gestore del sistema elettrico e in parte  nella  disponibilita'  del  soggetto  titolare  della medesima unita';
 Potenza dedicata e':
 - per  le  unita'  di  produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza nominale dell'unita';
 - per le unita' di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di potenza  che,  ai  sensi  della convenzione CIP 6/92, e' destinata al Gestore del sistema elettrico;
 Potenza  eccedentaria  e'  la potenza pari alla differenza tra la potenza nominale e la potenza dedicata di un'unita' di produzione CIP 6/92;
 Sbilanciamento  aggregato  e'  lo  sbilanciamento  relativo ad un punto  di  dispacciamento  calcolato  ai  sensi  dell'art.  31  della deliberazione n. 168/03.
 |  |  |  | Art. 2. Contratto per il servizio di dispacciamento
 e registrazione dei contratti di compravendita
 2.1. Per le unita' di produzione CIP 6/92, l'obbligo di conclusione del  contratto per il servizio di dispacciamento di cui al comma 5.1, della  deliberazione  n.  168/03,  ricade  sul  Gestore  del  sistema elettrico.
 2.2.  Con  riferimento  ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese  unita'  di  produzione  CIP  6/92 miste, sono legittimati a registrare  contratti  di  compravendita  sia  il Gestore del sistema elettrico,  in  qualita' di utente del dispacciamento, sia i titolari delle  unita' di produzione comprese in tali punti di dispacciamento, in  qualita'  di operatori di mercato. A tal fine, ai sensi dell'art. 4,  comma 4.2,  lettera a), della deliberazione n. 168/03, il Gestore del  sistema  elettrico  presenta  a  Terna  e al Gestore del mercato elettrico  apposita  dichiarazione atta a legittimare la richiesta di registrazione  di  contratti  di  compravendita  da  parte di ciascun soggetto  titolare  di un'unita' di produzione CIP 6/92 mista o di un soggetto  terzo  delegato  dal  titolare, con riferimento al punto di dispacciamento in cui risulta compresa tale unita'.
 2.3.  Con  riferimento  ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese  solo unita' di produzione CIP 6/92 dedicate, e' legittimato a  registrare  contratti di compravendita solo il Gestore del sistema elettrico, in qualita' di utente del dispacciamento.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita'  di presentazione delle offerte sul mercato e dei programmi di  immissione  in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte
 3.1.  Le  offerte  o  i  programmi  di  immissione  presentati  con riferimento   a   punti  di  dispacciamento  relativi  ad  unita'  di produzione  CIP  6/92  miste  rilevanti  sono  soggette  ai  seguenti vincoli:
 a) le  offerte  presentate  dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla potenza dedicata;
 b) le  offerte  presentate dagli operatori di mercato diversi dal Gestore  del  sistema  elettrico  non  possono  essere superiori alla potenza eccedentaria.
 3.2.  Le  offerte  o  i  programmi  di  immissione  presentati  con riferimento  a  punti  di  dispacciamento  comprensivi  di  unita' di produzione  CIP  6/92  miste  non rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:
 a) le  offerte  presentate  dal Gestore del sistema elettrico non possono  essere  complessivamente  superiori alla somma delle potenze dedicate  di  ciascuna  unita' di produzione appartenente al punto di dispacciamento;
 b) le  offerte presentate da ciascun operatore di mercato diverso dal  Gestore  del sistema elettrico non possono essere superiori alla somma   delle   potenze   eccedentarie  delle  unita'  di  produzione appartenenti  al  punto  di dispacciamento e nella disponibilita' del medesimo operatore.
 |  |  |  | Art. 4. Ripartizione dello sbilanciamento relativo
 alle unita' di produzione CIP 6/92 miste rilevanti
 4.1.  Entro  il  giorno  venti  (20)  del secondo mese successivo a quello  di  competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun  periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di  dispacciamento  comprendente  unita' di produzione CIP 6/92 miste rilevanti,  lo  sbilanciamento  attribuito  all'operatore di mercato, diverso  dal  Gestore  del  sistema  elettrico, titolato a presentare offerte  con  riferimento  a tale punto di dispacciamento, secondo le seguenti modalita':
 a) per  ciascuna  unita'  di  produzione appartenente al punto di dispacciamento  e  per  ciascun  periodo  rilevante (h), la quota, di competenza  dell'operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa dall'unita'  di  produzione in tale periodo rilevante (QEIh), e' pari al  maggior  valore  tra zero e la differenza tra l'energia elettrica effettivamente   immessa   dall'unita'   di  produzione  nel  periodo rilevante  considerato  (EIh)  e  il prodotto tra la potenza dedicata dell'unita'  di  produzione  (PD)  e  la  durata del medesimo periodo rilevante;
 
 QEIh=max[0;EIh - PD.h]
 
 b) per  ciascuna  unita'  di  produzione appartenente al punto di dispacciamento  e per ciascun periodo rilevante (h) lo sbilanciamento attribuito  all'operatore di mercato (SbilOM) e' pari alla differenza tra   la   quota   di   energia   elettrica   immessa  di  competenza dell'operatore di mercato di cui alla precedente lettera a), (QEIh) e l'energia elettrica programmata in immissione, al termine dei mercati dell'energia,  da  tale operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento (Ph).
 
 SbilOM = QEIh - Ph
 
 4.2.   Per  ciascun  periodo  rilevante  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  comprendente  unita'  di  produzione  CIP  6/92 miste rilevanti,  lo  sbilanciamento  attribuito  al  Gestore  del  sistema elettrico  e'  pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e lo  sbilanciamento  attribuito  all'operatore  di  mercato  di cui al precedente comma 4.1, lettera b).
 |  |  |  | Art. 5. Ripartizione dello sbilanciamento relativo
 alle unita' di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti
 5.1.  Entro  il  giorno  venti  (20)  del secondo mese successivo a quello  di  competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun  periodo  rilevante  e  per  ciascun  punto di dispacciamento comprendente  unita'  di  produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento  attribuito  a ciascun operatore di mercato titolato a presentare  offerte  con  riferimento a tale punto di dispacciamento, applicando le stesse modalita' previste dall'art. 4, comma 4.1 per le unita' di produzione CIP 6/92 miste rilevanti e considerando:
 a) come  quota,  di  competenza  di ciascun operatore di mercato, dell'energia  elettrica immessa nel punto di dispacciamento, la somma delle  quote  di  competenza di energia elettrica immessa da tutte le unita'  di  produzione  nella disponibilita' del medesimo operatore e appartenenti   al  punto  di  dispacciamento  considerato,  calcolate secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.1, lettera a);
 b) come  energia  elettrica  programmata in immissione, l'energia elettrica  programmata  in immissione da ciascun operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento considerato.
 5.2.   Per  ciascun  periodo  rilevante  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  comprendente  unita' di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti,  lo  sbilanciamento  attribuito,  al  Gestore  del sistema elettrico  e'  pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e la somma degli sbilanciamenti attribuiti agli operatori di mercato ai sensi del precedente comma 5.1.
 |  |  |  | Art. 6. Ripartizione del corrispettivo di sbilanciamento
 relativo alle unita' di produzione CIP 6/92 miste
 6.1. Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, con riferimento ai  soli  punti  di dispacciamento costituiti da unita' di produzione CIP 6/92 programmabili, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun   periodo   rilevante,   i  corrispettivi  di  sbilanciamento attribuiti  a  ciascun  operatore  di  mercato  titolato a presentare offerte  con  riferimento  a tali punti di dispacciamento, secondo le seguenti modalita':
 a) lo  sbilanciamento  aggregato  e'  ripartito  pro  quota  - in proporzione  agli  sbilanciamenti  attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 - tra gli operatori di mercato, ivi incluso il Gestore del  sistema elettrico, ai quali e' attribuito, ai sensi dei medesimi articoli 4  e  5,  uno sbilanciamento di segno concorde rispetto allo sbilanciamento aggregato;
 b) la  quota di sbilanciamento di cui alla precedente lettera a), e'  valorizzata  al  prezzo di sbilanciamento a cui e' valorizzato lo sbilanciamento aggregato;
 c) gli   sbilanciamenti   attribuiti   ai  sensi  dei  precedenti articoli 4  e  5  di  segno  discorde  rispetto  allo  sbilanciamento aggregato,  nonche'  gli  sbilanciamenti  di  segno concorde al netto della  quota di cui alla lettera b), sono valorizzati al prezzo delle offerte  di  vendita  accettate  nel  mercato  del  giorno prima, nel periodo  rilevante  considerato e nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento.
 6.2.  Con  riferimento  ai  punti  di  dispacciamento costituiti da unita'  di produzione CIP 6/92 non programmabili, il corrispettivo di sbilanciamento  attribuito  agli  operatori  di  mercato  titolati  a presentare  offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento e' pari  al  prodotto tra il prezzo di cui all'art. 32, comma 32.4 della deliberazione  n.  168/03  e  lo sbilanciamento ad essi attribuito ai sensi degli articoli 4 e 5.
 6.3.  Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, il Gestore del sistema elettrico comunica, a ciascun operatore di mercato titolato a presentare   offerte   con  riferimento  a  punti  di  dispacciamento comprendenti  unita' di produzione CIP 6/92 miste, gli sbilanciamenti e  i corrispettivi di sbilanciamento di sua competenza, attribuiti in conformita'  a  quanto  previsto dagli articoli 4, 5 e 6 e relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.
 6.4. Entro  il  terz'ultimo  giorno  lavorativo  del  secondo  mese successivo  a quello di competenza, gli operatori di mercato titolati a  presentare  offerte  con  riferimento  ai  punti di dispacciamento comprendenti  unita'  di produzione CIP 6/92 miste, pagano al Gestore del  sistema  elettrico, se negativo o ricevono dal medesimo Gestore, se  positivo, i corrispettivi di sbilanciamento ad essi attribuiti in conformita'  a  quanto previsto dal presente articolo e comunicati ai sensi del comma 6.3, relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.
 |  |  |  | Art. 7. Flussi informativi
 7.1.  Entro il giorno venti (20) del primo mese successivo a quello di competenza e per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, Terna  comunica  al  Gestore  del  mercato  elettrico  i programmi di immissione in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori  del  sistema  delle  offerte  comunicati  dagli  operatori  di mercato,  ai  sensi  dell'art.  17 della deliberazione n. 168/03, con riferimento   ai  punti  di  dispacciamento  comprendenti  unita'  di produzione CIP 6/92 miste.
 7.2.   Entro  la  fine  del  primo  mese  successivo  a  quello  di competenza,  il Gestore del mercato elettrico comunica al Gestore del sistema   elettrico,  per  ciascun  periodo  rilevante  del  mese  di competenza,  per  ciascun punto di dispacciamento comprendente unita' di  produzione  CIP  6/92  miste  e  per ciascun operatore di mercato titolato  a  presentare  offerte  con  riferimento  a  tale  punto di dispacciamento,  la  somma  dei programmi di immissione presentati ai sensi  dell'art.  17  della  delibera  n.  168/03  e dei programmi di immissione determinati in esito ai mercati dell'energia.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 8.1.  Ai  fini  del presente provvedimento, le unita' di produzione CIP  6/92  che  cedono  una  parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore  del  sistema elettrico ai sensi della deliberazione n. 34/05 sono equiparate alle unita' di produzione CIP 6/92 dedicate.
 8.2.  Il  Gestore  del  sistema elettrico cede al mercato elettrico l'energia  elettrica  ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05.
 8.3.  Le  partite  economiche  di  costo e di ricavo, rivenienti al Gestore   del   sistema   elettrico  dall'applicazione  del  presente provvedimento, sono incluse tra i costi e i ricavi definiti dall'art. 61,   comma 61.1   del   Testo  integrato  e  sono,  rispettivamente, compensate   o   versate  nel  Conto  per  nuovi  impianti  da  fonti rinnovabili e assimilate di cui al medesimo articolo.
 8.4.   Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il 1° luglio 2006.
 Milano, 13 giugno 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  |  |