Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 16 giugno 2006 |
Criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999. (Deliberazione n. 113/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 giugno 2006; Visti: il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 5 febbraio 2004, n. 8/04, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 8/04); gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia e al Consiglio di Stato avverso la deliberazione n. 8/04; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04); la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 101/05); Considerato che: il titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi; i soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e, pertanto, assoggettati all'obbligo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo) sostengono costi aggiuntivi conseguenti a successive modifiche normative; al fine di adempiere all'obbligo, i soggetti responsabili degli impianti di produzione e gli importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarita' di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, oppure acquistare i certificati verdi nella titolarita' del Gestore del sistema elettrico; l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita' del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 24 ottobre 2005 rappresenta la soluzione piu' onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta; l'eventuale istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarita' del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 24 ottobre 2005, anziche' soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarita' di altri produttori; l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92 in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 79/1999 in materia di rispetto dell'obbligo comporta, comunque, ulteriori aumenti degli oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3; l'Autorita', con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05, ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002, in quanto tale cessione, prima dell'avvio del sistema delle offerte, poteva avvenire nei limiti consentiti dal prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, determinato in via amministrata senza tenere conto degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo; il riconoscimento degli oneri di cui al precedente alinea ha finalita' analoghe a quelle del riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata; le modalita' di riconoscimento di cui alle deliberazioni n. 8/04 e 101/05 sono state determinate con l'obiettivo di contenere gli oneri a carico dei clienti finali favorendo, al contempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, con investimenti diretti, di impianti qualificati dal Gestore del sistema elettrico come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4 del decreto 24 ottobre 2005 (di seguito: impianti IAFR) o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita' del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto; la deliberazione n. 8/04, oltre che l'analoga deliberazione n. 101/05, e' stata oggetto di impugnazione da parte di alcuni produttori interessati e che i ricorsi avverso la deliberazione n. 8/04 sono stati respinti dal tribunale amministrativo della regione Lombardia, le cui decisioni sono state successivamente confermate anche dal Consiglio di Stato; Ritenuto opportuno: riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, gli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando i medesimi criteri gia' adottati con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05; Delibera: 1. Di riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7-bis, del provvedimento CIP n. 6/92, gli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando il medesimo criterio gia' adottato con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05; 2. Di prevedere, come condizione necessaria per il riconoscimento degli oneri di cui al comma 1, l'invio, alla Direzione energia elettrica dell'Autorita', di apposita istanza in cui si dia evidenza, per ciascun anno, mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorieta', firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dei requisiti di cui al comma 1, nonche' dei seguenti dati e informazioni: a) energia elettrica, espressa in GWh, complessivamente assoggettata all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, al lordo della franchigia pari a 100 GWh; b) quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera a), espressa in GWh, ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, dando separata evidenza per ogni impianto. 3. Di dare mandato al Direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita' per gli atti necessari all'applicazione del presente provvedimento, tenendo conto, caso per caso, delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04 ed informando l'Autorita' dell'entita' degli oneri complessivamente riconosciuti. 4. Di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento venga operato a valere sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione. Milano, 16 giugno 2006 Il presidente: Ortis |
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