| 
| Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione italiana alle missioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visti   gli   articoli   39-vicies   semel   e  39-vicies  bis  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni,   dalla   legge  23  febbraio  2006,  n.  51,  recanti disposizioni  per  la partecipazione di personale militare a missioni internazionali  e  per  la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;
 Vista  la  legge  26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
 Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare disposizioni  volte  ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle  attivita'  in  Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;
 Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare disposizioni  per  la  fase  di  rientro  dall'Iraq  del  contingente militare,  nonche'  per la proroga della partecipazione del personale delle   Forze   armate   e  delle  Forze  di  polizia  alle  missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Missione umanitaria, di stabilizzazione
 e ricostruzione in Iraq
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1637 dell'8 novembre 2005, le attivita'    operative   della   missione   sono   finalizzate   alla realizzazione  o  prosecuzione  di  interventi  nei  settori  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di  iniziative  concordate  con  il  Governo  iracheno  e  destinate, prioritariamente:
 a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c)  alla  formazione  nei settori della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  della  informatizzazione,  della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 3.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
 4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di necessita'  ed  urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in  economia,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita' generale dello Stato.
 5. Per le finalita' e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa con personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione,  in possesso di specifiche    professionalita'   in   deroga   a   quanto   stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 6.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3,  5  e  6,  e  l'articolo  4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 8.   Lo   stanziamento   di   cui  all'articolo  9,  comma  1,  del decreto-legge  31  maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 181.070  per  l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 |  |  |  | Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo
 1.   Per   la   realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in Afghanistan  e  Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni  di vita della popolazione e' autorizzata la spesa di euro 17.500.000  ad  integrazione  degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio  1987,  n.  49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli  affari  esteri  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266. Detti interventi   sono   finalizzati   alla  realizzazione  di  iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
 |  |  |  | Art. 3. Missione in Iraq
 1.  E'  autorizzata  la  spesa  di  euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla  missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui  all'articolo  39-vicies  bis,  comma  9,  del  decreto-legge  30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 550.268  per  la  proroga  della  partecipazione  di esperti militari italiani   alla   riorganizzazione   dei  Ministeri  della  difesa  e dell'interno   iracheni,  nonche'  alle  attivita'  di  formazione  e addestramento  del  personale  delle  Forze  armate  irachene, di cui all'articolo  39-vicies  bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 4. Missione in Afghanistan
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security  Assistance  Force  (ISAF),  di  cui  all'articolo 39-vicies semel,   comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 5. Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  multinazionale  nel  Golfo  arabico  gia'  denominata Resolute  Behaviour,  operante  nel  quadro  della  missione Enduring Freedom  e  alla  missione  nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata,   di  cui  all'articolo  39-vicies  semel,  comma  1,  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 6. Missioni e altri interventi nei Balcani
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625  per la proroga della partecipazione di personale militare alle  missioni  internazionali,  di cui all'articolo 39-vicies semel, comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.  51, di seguito elencate:
 a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
 b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
 c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
 d) Albania 2, in Albania.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078  per la proroga della partecipazione di personale militare alla   missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  ALTHEA,  di  cui all'articolo  39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,  n.  51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che  partecipa  alla  missione  Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies  semel,  comma  19,  del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 45.665  per  la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla  missione  in  Kosovo,  denominata  European Union Planning Team (EUPT),  di  cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000,  da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  n.  12.1.2.2 del Ministero degli affari  esteri  per  la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della  NATO  destinati  all'assistenza  e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
 |  |  |  | Art. 7. Missioni in Medio Oriente
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 761.702  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla   missione  internazionale  denominata  Temporary  International Presence  in  Hebron  (TIPH  2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma  6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 510.598  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  di  assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata  European  Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah),   di   cui   all'articolo  39-vicies  semel,  comma  10,  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 8. Missioni in Africa
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 167.692  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di  cui  all'articolo  39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 201.296  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  di  polizia  nella  Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032  per  la partecipazione di personale militare alla missione militare  a  sostegno  della  missione  di osservazione delle Nazioni Unite  nella  Repubblica  democratica  del Congo, denominata EUFOR RD CONGO,  di  cui  all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 9. Missione ONU a Cipro
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 126.303  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),  di  cui  all'articolo  39-vicies  semel,  comma  11,  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 10. Missioni e programmi di cooperazione
 delle Forze di polizia
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 95.432  per  la  proroga  della partecipazione di personale del Corpo della  guardia  di  finanza  alla  missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3,   lettera   d),  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 582.293  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo  (UNMIK),  di  cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 581.491  per  la  proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei  carabinieri  alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di  cui  all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 6.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 136.754  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di Stato alle attivita' per l'istituzione di una missione di assistenza  alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia  e  Ucraina,  di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del   decreto-legge   30  dicembre  2005,  n.  273,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione  in  Palestina, denominata European Union Police Mission for the  Palestinian  Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC  del  Consiglio  del  14  novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.
 |  |  |  | Art. 11. Corso di formazione
 per magistrati e funzionari iracheni
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 199.895  per  lo  svolgimento  in  Italia del corso di formazione per magistrati   e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della giustizia,  nell'ambito  della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo  39-vicies  bis,  commi  7  e  8,  del  decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi,  la  misura delle spese per i sussidi didattici.
 |  |  |  | Art. 12. Consigliere diplomatico
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 102.708,  determinata  ai  sensi  dell'articolo  204  del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan   di   un   funzionario  diplomatico  con  l'incarico  di consigliere  diplomatico  del comandante del contingente militare che partecipa  alla  missione  ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 |  |  |  | Art. 13. Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000  per  interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei  contingenti  militari  che  partecipano  alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi essenziali.
 |  |  |  | Art. 14. Indennita' di missione
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  che partecipa alle missioni di cui al presente decreto e'  corrisposta  per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio  o  alla  paga  e  agli  altri  assegni a carattere fisso e continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto 3 giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure di seguito indicate, detraendo eventuali   indennita'  e  contributi  corrisposti  agli  interessati direttamente dagli organismi internazionali:
 a)  misura  del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH  2  ed  EUBAM  Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
 b)  misura  del  98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati Arabi e Oman, al personale militare  che  partecipa  alle  missioni  Antica  Babilonia  in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;
 c)  misura  intera  al  personale  della  Polizia  di  Stato  che partecipa  alla  missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
 d)  misura  intera  incrementata  del  trenta  per  cento  se non usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto e alloggio gratuiti, al personale  militare  che  partecipa  alle  missioni  CIU ed EUPT, nei Balcani,  AMIS  II,  EUPOL  Kinshasa  ed  EUFOR  RD CONGO, in Africa, UNFICYP,  a  Cipro,  e  al  personale  dell'Arma  dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina;
 e)  misura  intera  incrementata  del trenta per cento, calcolata sulla  diaria  prevista  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati Arabi  e  Oman,  al  personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia  in  Iraq,  e' impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli  esperti  militari  impiegati  in  Iraq,  nonche'  al  personale militare  impiegato  in  Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
 f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati  Arabi  e  Oman,  al  consigliere  diplomatico  del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
 2.  Al  personale  che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si  applica  il  trattamento  economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,  n.  642,  e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima  legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 |  |  |  | Art. 15. Trattamento assicurativo
 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per    l'attribuzione    del    trattamento   assicurativo   previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq per il servizio  di  protezione  e  sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
 |  |  |  | Art. 16. Disposizioni in materia penale
 1.  Al  personale  militare  che  partecipa  alle  missioni  Antica Babilonia,  Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice  penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre  2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  Al  personale  militare  che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise,  CIU,  Albania  2,  ALTHEA,  EUPT,  UNMIK,  ed  EUPM, nei Balcani,  TIPH  2  ed  EUBAM  Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a),  b),  c)  e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  n.  421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 3.  I  reati  commessi  dallo  straniero  in  territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni  Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 4.  Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 |  |  |  | Art. 17. Disposizioni in materia contabile
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni    di    materiali   d'armamento,   di   equipaggiamenti individuali, nonche' di materiali informatici e si applicano entro il limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.
 2.  I  mezzi  e  materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla   legge   9   luglio   1990,   n.  185,  utilizzati  a  supporto dell'attivita'  operativa  di unita' militari all'estero, per i quali non  risulta  conveniente  il  rimpatrio  in  relazione  ai  costi di trasporto,  su  disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza  armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita'  in  cui  si  trovano,  alle  Forze  armate e alle Forze di polizia  estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non  governative  ovvero  a organismi di volontariato e di protezione civile,   prioritariamente   italiani,   ivi  operanti.  Con  decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalita' attuative.
 3.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato a cedere a titolo gratuito   al  Governo  iracheno  sei  motovedette  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  dismesse  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 18. Valutazione del servizio prestato
 in missioni internazionali
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 19. Richiami in servizio degli ufficiali
 delle forze di completamento
 1.  Per  le  esigenze  connesse  con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n.  113,  nell'anno  2006  possono  essere  richiamati  in servizio a domanda,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 25 del decreto legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali  appartenenti  alla  riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
 |  |  |  | Art. 20. Rinvii normativi
 1.  Per  quanto  non  diversamente previsto, alle missioni militari internazionali  di  cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,  commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 21. Attivita' di ricerca scientifica
 a fini di prevenzione sanitaria
 1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 |  |  |  | Art. 22. Copertura finanziaria
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
 
 ===================================================================== Tabella A                   |         2006
 
 ===================================================================== Ministero del lavoro                          |            10.039.565 Ministero degli affari esteri                 |             2.000.000 Ministero dell'istruzione                     |             3.700.000 Ministero dell'interno                        |             8.800.000 Ministero dell'ambiente                       |               642.000 Ministero delle politiche agricole            |             5.000.000 |            ---------- Totale ...                                    |            30.181.565
 
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 23. Disposizioni di convalida
 1.  In  relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto  sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 24. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 5 luglio 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Parisi, Ministro della difesa
 Amato, Ministro dell'interno
 Mastella, Ministro della giustizia
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  |  |