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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 16 giugno 2006 |  | Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 83002  del  30 dicembre  2005  (di  seguito  «Decreto»),  recante  la disciplina   delle   operazioni   finanziarie   a  valere  sul  conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito il «Conto»);
 Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per lo  scambio  di  informazioni  sui  flussi  di  tesoreria  e  per  le operazioni finanziarie a valere sul Conto, stipulata in data 6 aprile 2006  ed  approvata  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58641 del 1° giugno 2006;
 Considerato  che  l'art.  8 comma 1, del menzionato decreto prevede che  il Dipartimento del tesoro puo' adottare provvedimenti attuativi del decreto medesimo;
 Ravvisata   l'esigenza   di  adottare  disposizioni  attuative  del predetto decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 Operazioni tramite asta
 1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 1 del decreto eseguite mediante  asta dalla Banca, sono disposte dal Dipartimento del tesoro --  Direzione II, tenuto conto del saldo del Conto e delle condizioni del  mercato  monetario,  entro il limite di importo di cui al citato art. 1 e secondo le modalita' previste all'art. 4 della convenzione.
 2.  La  Banca  comunica  al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari.
 3.  Le  operazioni  potranno  essere  svolte  in qualsiasi giornata lavorativa  di  calendario  nella quale siano operative le componenti nazionali   interessate   del   Trans-European   Automated  Real-Time Gross-Settlement   Express  Transfer  System  (Target),  purche'  non coincidente  con  una  giornata festiva italiana e avranno, di norma, durata pari ad un giorno.
 |  |  |  | Art. 2. Controparti ammesse alle operazioni
 1.  Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II comunica alla Banca, tramite lettera, l'elenco delle possibili controparti di cui all'art. 5,  comma  1 del decreto. Le eventuali variazioni di tale elenco e la relativa decorrenza, sono comunicate tempestivamente dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II alla Banca tramite lettera.
 2.  Per  la  partecipazione  alle  operazioni  di  cui  al presente decreto,  la  Banca  puo'  richiedere  alle controparti la stipula di convenzioni  di  cui  all'art.  5,  comma 2 del decreto, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di offerta delle controparti
 1.  Le  offerte  delle  controparti,  fino ad un massimo di tre per ciascuna  controparte,  inviate  mediante  trasmissione  di richiesta telematica  da  indirizzare  alla  Banca  tramite  la  Rete nazionale interbancaria  (Rete),  con  le  modalita'  tecniche  previste  nelle convenzioni  di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, devono contenere l'indicazione  del  quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse.
 2. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali   offerte   di   importo   inferiore   non  sono  prese  in considerazione.
 3.  L'importo  dell'offerta,  in  eccesso  a  quello  indicato  nel precedente  comma,  deve  essere  multiplo  di  1 milione  di euro di capitale nominale. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore.
 4.  Le  offerte  di  ciascuna  controparte  che superino come somma complessiva  quella  oggetto  dell'operazione  di asta, sono prese in considerazione,  fatto  salvo quanto disposto all'art. 5 del presente decreto, come segue:
 a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con tasso  piu'  alto  e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto;
 b) nel  caso  di  operazioni di raccolta, a partire dalle offerte con   tasso   piu'   basso   e   fino   a   concorrenza  dell'importo complessivamente offerto.
 5.  Il  tasso  indicato  dalle  controparti,  espresso  in  termini percentuali,  puo'  variare  di un centesimo di punto percentuale per ciascuna  offerta  presentata  dalla  singola  controparte. Eventuali variazioni  di  importo  diverso  vengono arrotondate per eccesso nel caso di operazioni di impiego o per difetto nel caso di operazioni di raccolta.
 6.  Il  Dipartimento del tesoro - Direzione II puo' modificare, con apposito   decreto,  il  numero  di  cifre  decimali  utilizzate  per esprimere  il  tasso  di  interesse  offerto  dalle controparti ed il numero  di  offerte  formulabili  dalle  controparti,  comunicando la modifica  e  la  relativa  decorrenza  alla  Banca. La Banca comunica tempestivamente  al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione delle offerte
 1.   Il   termine   per   la   presentazione   delle  richieste  di partecipazione  all'asta  e',  di  norma,  fissato alle ore 12,30 del giorno  di svolgimento delle operazioni; le offerte pervenute dopo il suddetto termine sono respinte.
 2.  Eventuali  richieste  sostitutive di quelle gia' pervenute sono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui al comma 1  del  presente articolo. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
 3.  Al  fine  di  garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi  attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi  bilaterali di autenticazione e crittografia tra controparti e Banca.
 4. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in Rete da parte delle controparti,  e  nel  caso  di interruzione duratura nel collegamento della Rete medesima, si applicano le specifiche procedure di recovery previste dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.
 5.  Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario del  Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
 6.  L'esercizio  delle  funzioni di ufficiale rogante potra' essere svolto  anche  mediante  un  sistema di videoconferenza. I livelli di servizio  attinenti  all'utilizzo  di  tale  sistema  sono concordati mediante scambio di lettere tra la Banca e il Dipartimento del tesoro -- Direzione II.
 |  |  |  | Art. 5. Aggiudicazione
 1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte del  Dipartimento  del tesoro -- Direzione II, il tasso delle offerte non  puo'  essere  inferiore  al  tasso del deposito overnight presso l'Eurosistema,  relativo  al giorno delle operazioni. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un tasso minimo superiore al  suddetto  limite.  Sono  escluse  dalla partecipazione in asta le offerte   effettuate   a   tassi   inferiori   al   tasso   minimo  e dall'assegnazione  quelle  i cui tassi sono inferiori di 5 punti base rispetto  al tasso medio ponderato delle offerte (tasso d'esclusione) che,  ordinate  partendo  dal tasso piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare  complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare  e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio  ponderato  e'  calcolato sulla base dell'importo delle offerte che, ordinate in modo decrescente rispetto al tasso, costituiscono la meta'  dell'importo  oggetto  dell'operazione.  Il  Dipartimento  del tesoro  --  Direzione  II  puo'  determinare  un numero di punti base diverso  da  quello  precedentemente  indicato.  L'aggiudicazione  e' effettuata  seguendo  l'ordine  decrescente  dei  tassi  di interesse offerti  dalle  controparti,  fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.
 2.  Nel  caso  di  operazioni  di raccolta sul mercato monetario da parte  del  Dipartimento  del  tesoro -- Direzione II, il tasso delle offerte  non  puo'  essere  superiore  al  tasso  del rifinanziamento marginale  presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni. Il  Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un tasso massimo   inferiore   al   suddetto   limite.   Sono   escluse  dalla partecipazione  in  asta  le  offerte effettuate a tassi superiori al tasso  massimo  e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di   5   punti   base   rispetto  al  tasso  medio  ponderato  (tasso d'esclusione)  delle  offerte  che,  ordinate partendo dal tasso piu' basso,  costituiscono  la  meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute.  Nel  caso  in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto  dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base  dell'importo  delle  offerte  pervenute  che,  ordinate in modo crescente  rispetto  al  tasso  costituiscono  la  meta' dell'importo richiesto.   Il   Dipartimento   del  tesoro  --  Direzione  II  puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato.  L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine crescente dei  tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.
 3.  I  tassi  minimo  e  massimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  ove  diversi  da  quelli  previsti  rispettivamente per le operazioni  di  deposito  overnight  e  per quelle di rifinanziamento marginale  presso  l'Eurosistema,  nonche'  il  numero dei punti base necessari  per  il calcolo del tasso d'esclusione, qualora diverso da 5 punti   base,  sono  comunicati  dal  Dipartimento  del  tesoro  -- Direzione  II  alla  Banca  di  norma  entro  le ore 11 del giorno di svolgimento delle operazioni. La Banca comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.
 4. Si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti, delle  offerte  formulate  al  tasso  minimo  o  al  tasso massimo di aggiudicazione che non possano essere interamente soddisfatte.
 5.  Le  offerte  accolte  vengono  regolate  ai rispettivi tassi di interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie.
 6.  Per  le  operazioni  di  impiego  il  Dipartimento del tesoro - Direzione  II  si  riserva la facolta' di stabilire limiti di credito per ciascuna controparte.
 |  |  |  | Art. 6. Operazioni bilaterali
 1.  Il  Dipartimento del tesoro -- Direzione II comunica alla Banca l'ammontare  e  la  tipologia  delle operazioni di movimentazione del Conto  poste in essere a livello bilaterale con le controparti di cui all'art. 5 del decreto.
 2.  Per  le  operazioni  bilaterali effettuate con le istituzioni o enti  pubblici  che  gestiscono  la  liquidita' degli Stati dell'area euro,  non  e' richiesta la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto.
 |  |  |  | Art. 7. Regolamento
 1.  Le  operazioni  di cui al presente decreto sono regolate per il tramite del sistema di regolamento lordo BIREL.
 2.  Le  operazioni  di  cui  al  precedente  art.  6 effettuate dal Dipartimento  del  tesoro  --  Direzione II con le istituzioni o enti pubblici  che  gestiscono  la  liquidita' degli Stati dell'area euro, sono   regolate   tramite  il  sistema  TARGET;  la  Banca  cura  gli adempimenti relativi al regolamento delle medesime operazioni tramite il sistema TARGET.
 3.  Nel rispetto della normativa e con le modalita' stabilite dalla Banca,  le  controparti  partecipanti  alle  aste  o  alle operazioni bilaterali  di cui all'art. 6 del presente decreto possono avvalersi, ai  fini  del  regolamento,  di  un  intermediario da comunicare alla Banca.
 4.  Gli  importi  derivanti  dal  regolamento delle operazioni sono contabilizzati  al bilancio dello Stato secondo le modalita' previste dall'art. 6 del decreto.
 |  |  |  | Art. 8. Rimedi in caso di inadempimento
 1.   Qualora   le  controparti,  alla  data  di  regolamento  delle operazioni, non adempiano all'obbligo di regolamento degli importi di cui  all'art.  7  del  presente  decreto, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalita' di seguito indicate:
 a) nel  caso  di operazioni di raccolta, la penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale   pari  al  tasso  sulle  operazioni  di  rifinanziamento marginale  indicato  dalla  Banca  centrale  europea,  maggiorato  di 5 punti  percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360; non e' ammessa  la possibilita' di corrispondere l'importo dovuto nei giorni successivi   a   quello   in  cui  si  verifica  l'inadempimento.  La maggiorazione  di  cui  sopra puo' essere modificata dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II con apposito decreto;
 b) nel  caso  di  operazioni di impiego, la penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale   pari  al  tasso  sulle  operazioni  di  rifinanziamento marginale  indicato  dalla  Banca  centrale  europea,  maggiorato  di 7 punti  percentuali;  l'importo  ottenuto  viene moltiplicato per un coefficiente  che  ha  al  numeratore  il numero di giorni di ritardo (computati a partire dal giorno in cui si verifica l'inadempimento) e al  denominatore  360.  La  maggiorazione  di  cui  sopra puo' essere modificata  dal  Dipartimento del tesoro -- Direzione II con apposito decreto.  La  controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale,   anche   gli   interessi  per  ciascun  giorno  di  ritardo, impregiudicato  per  il  Dipartimento del tesoro -- Direzione II ogni altro rimedio di legge.
 2.  Qualora  il  regolamento  delle  operazioni  di cui al presente decreto  avvenga  tramite  un  intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, la Banca addebitera' le penali di cui   al   comma 1   all'intermediario  incaricato  del  regolamento, comunicando le penali medesime alle controparti interessate.
 3.   Qualora  le  penali  di  cui  al  precedente  comma 1  vengano applicate,  direttamente  o  indirettamente,  nei  confronti  di  una controparte, tre volte nell'arco di sei mesi, la medesima controparte non   potra'   piu'   partecipare   alle  operazioni  per  conto  del Dipartimento  del  tesoro  --  Direzione  II per un periodo di trenta giorni   a   decorrere   dal  primo  giorno  di  mancato  regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.
 |  |  |  | Art. 9. Imputazione delle somme riscosse
 all'entrata del bilancio statale
 1.  La  Banca  provvedera'  alla  riscossione delle somme di cui al precedente  art.  8,  addebitando i conti di gestione degli operatori inadempienti  in  essere  presso  la  Banca medesima, per gli importi corrispondenti  alle  penali  e  agli  interessi nel giorno in cui si verifica l'inadempimento.
 2.  La  Banca  stessa  provvedera'  a  versare  gli  importi  cosi' introitati,  il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma  della  tesoreria  provinciale  dello  Stato, con imputazione al capitolo  3248  (unita'  previsionale  di  base 6.2.6) dello stato di previsione  dell'entrata  del bilancio statale per l'anno finanziario 2006, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 3.  La  sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione  a  detti  versamenti,  rilascera'  apposite  quietanze  di entrata al bilancio dello Stato.
 4.  La  Banca  comunica  al Dipartimento del tesoro -- Direzione II l'attivazione  e  l'esito  della procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Pubblicazione
 1.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso al competente organo di controllo  secondo  la  normativa  vigente  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 giugno 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
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