Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 giugno 2006
Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005 (di seguito «Decreto»), recante la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito il «Conto»);
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul Conto, stipulata in data 6 aprile 2006 ed approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58641 del 1° giugno 2006;
Considerato che l'art. 8 comma 1, del menzionato decreto prevede che il Dipartimento del tesoro puo' adottare provvedimenti attuativi del decreto medesimo;
Ravvisata l'esigenza di adottare disposizioni attuative del predetto decreto;
Decreta:
Art. 1.
Operazioni tramite asta
1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 1 del decreto eseguite mediante asta dalla Banca, sono disposte dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II, tenuto conto del saldo del Conto e delle condizioni del mercato monetario, entro il limite di importo di cui al citato art. 1 e secondo le modalita' previste all'art. 4 della convenzione.
2. La Banca comunica al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari.
3. Le operazioni potranno essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale siano operative le componenti nazionali interessate del Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System (Target), purche' non coincidente con una giornata festiva italiana e avranno, di norma, durata pari ad un giorno.
 
Art. 2.
Controparti ammesse alle operazioni
1. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II comunica alla Banca, tramite lettera, l'elenco delle possibili controparti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto. Le eventuali variazioni di tale elenco e la relativa decorrenza, sono comunicate tempestivamente dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II alla Banca tramite lettera.
2. Per la partecipazione alle operazioni di cui al presente decreto, la Banca puo' richiedere alle controparti la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 3.
Modalita' di offerta delle controparti
1. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre per ciascuna controparte, inviate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca tramite la Rete nazionale interbancaria (Rete), con le modalita' tecniche previste nelle convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse.
2. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali offerte di importo inferiore non sono prese in considerazione.
3. L'importo dell'offerta, in eccesso a quello indicato nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di euro di capitale nominale. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore.
4. Le offerte di ciascuna controparte che superino come somma complessiva quella oggetto dell'operazione di asta, sono prese in considerazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 5 del presente decreto, come segue:
a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con tasso piu' alto e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto;
b) nel caso di operazioni di raccolta, a partire dalle offerte con tasso piu' basso e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto.
5. Il tasso indicato dalle controparti, espresso in termini percentuali, puo' variare di un centesimo di punto percentuale per ciascuna offerta presentata dalla singola controparte. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso nel caso di operazioni di impiego o per difetto nel caso di operazioni di raccolta.
6. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II puo' modificare, con apposito decreto, il numero di cifre decimali utilizzate per esprimere il tasso di interesse offerto dalle controparti ed il numero di offerte formulabili dalle controparti, comunicando la modifica e la relativa decorrenza alla Banca. La Banca comunica tempestivamente al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.
 
Art. 4.
Presentazione delle offerte
1. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all'asta e', di norma, fissato alle ore 12,30 del giorno di svolgimento delle operazioni; le offerte pervenute dopo il suddetto termine sono respinte.
2. Eventuali richieste sostitutive di quelle gia' pervenute sono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
3. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra controparti e Banca.
4. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in Rete da parte delle controparti, e nel caso di interruzione duratura nel collegamento della Rete medesima, si applicano le specifiche procedure di recovery previste dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.
5. Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario del Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
6. L'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante potra' essere svolto anche mediante un sistema di videoconferenza. I livelli di servizio attinenti all'utilizzo di tale sistema sono concordati mediante scambio di lettere tra la Banca e il Dipartimento del tesoro -- Direzione II.
 
Art. 5.
Aggiudicazione
1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte del Dipartimento del tesoro -- Direzione II, il tasso delle offerte non puo' essere inferiore al tasso del deposito overnight presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un tasso minimo superiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi inferiori al tasso minimo e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono inferiori di 5 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte (tasso d'esclusione) che, ordinate partendo dal tasso piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte che, ordinate in modo decrescente rispetto al tasso, costituiscono la meta' dell'importo oggetto dell'operazione. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine decrescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.
2. Nel caso di operazioni di raccolta sul mercato monetario da parte del Dipartimento del tesoro -- Direzione II, il tasso delle offerte non puo' essere superiore al tasso del rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un tasso massimo inferiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi superiori al tasso massimo e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di 5 punti base rispetto al tasso medio ponderato (tasso d'esclusione) delle offerte che, ordinate partendo dal tasso piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso costituiscono la meta' dell'importo richiesto. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine crescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.
3. I tassi minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ove diversi da quelli previsti rispettivamente per le operazioni di deposito overnight e per quelle di rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, nonche' il numero dei punti base necessari per il calcolo del tasso d'esclusione, qualora diverso da 5 punti base, sono comunicati dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II alla Banca di norma entro le ore 11 del giorno di svolgimento delle operazioni. La Banca comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.
4. Si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti, delle offerte formulate al tasso minimo o al tasso massimo di aggiudicazione che non possano essere interamente soddisfatte.
5. Le offerte accolte vengono regolate ai rispettivi tassi di interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie.
6. Per le operazioni di impiego il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva la facolta' di stabilire limiti di credito per ciascuna controparte.
 
Art. 6.
Operazioni bilaterali
1. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II comunica alla Banca l'ammontare e la tipologia delle operazioni di movimentazione del Conto poste in essere a livello bilaterale con le controparti di cui all'art. 5 del decreto.
2. Per le operazioni bilaterali effettuate con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati dell'area euro, non e' richiesta la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto.
 
Art. 7.
Regolamento
1. Le operazioni di cui al presente decreto sono regolate per il tramite del sistema di regolamento lordo BIREL.
2. Le operazioni di cui al precedente art. 6 effettuate dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidita' degli Stati dell'area euro, sono regolate tramite il sistema TARGET; la Banca cura gli adempimenti relativi al regolamento delle medesime operazioni tramite il sistema TARGET.
3. Nel rispetto della normativa e con le modalita' stabilite dalla Banca, le controparti partecipanti alle aste o alle operazioni bilaterali di cui all'art. 6 del presente decreto possono avvalersi, ai fini del regolamento, di un intermediario da comunicare alla Banca.
4. Gli importi derivanti dal regolamento delle operazioni sono contabilizzati al bilancio dello Stato secondo le modalita' previste dall'art. 6 del decreto.
 
Art. 8.
Rimedi in caso di inadempimento
1. Qualora le controparti, alla data di regolamento delle operazioni, non adempiano all'obbligo di regolamento degli importi di cui all'art. 7 del presente decreto, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalita' di seguito indicate:
a) nel caso di operazioni di raccolta, la penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360; non e' ammessa la possibilita' di corrispondere l'importo dovuto nei giorni successivi a quello in cui si verifica l'inadempimento. La maggiorazione di cui sopra puo' essere modificata dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II con apposito decreto;
b) nel caso di operazioni di impiego, la penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti percentuali; l'importo ottenuto viene moltiplicato per un coefficiente che ha al numeratore il numero di giorni di ritardo (computati a partire dal giorno in cui si verifica l'inadempimento) e al denominatore 360. La maggiorazione di cui sopra puo' essere modificata dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II con apposito decreto. La controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, impregiudicato per il Dipartimento del tesoro -- Direzione II ogni altro rimedio di legge.
2. Qualora il regolamento delle operazioni di cui al presente decreto avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, la Banca addebitera' le penali di cui al comma 1 all'intermediario incaricato del regolamento, comunicando le penali medesime alle controparti interessate.
3. Qualora le penali di cui al precedente comma 1 vengano applicate, direttamente o indirettamente, nei confronti di una controparte, tre volte nell'arco di sei mesi, la medesima controparte non potra' piu' partecipare alle operazioni per conto del Dipartimento del tesoro -- Direzione II per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.
 
Art. 9.
Imputazione delle somme riscosse
all'entrata del bilancio statale
1. La Banca provvedera' alla riscossione delle somme di cui al precedente art. 8, addebitando i conti di gestione degli operatori inadempienti in essere presso la Banca medesima, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno in cui si verifica l'inadempimento.
2. La Banca stessa provvedera' a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' previsionale di base 6.2.6) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 2006, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
3. La sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascera' apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.
4. La Banca comunica al Dipartimento del tesoro -- Direzione II l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.
 
Art. 10.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2006
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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