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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 14 giugno 2006 |  | Mercato   nazionale  all'ingrosso  per  servizi  internazionali  di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 17 della Raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 381/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 14 giugno 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la  Raccomandazione  della Commissione europea n. 497/03 sui mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni nn. 1/04 e 2/04, nonche' nn.1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  425/04/CONS  del  9 dicembre  2004 recante «Sospensione  dei  termini  del  procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS  relativo  all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per  servizi  internazionali  di  roaming  per  le  reti  telefoniche pubbliche  mobili  (mercato  n.  17  fra  quelli  identificati  dalla Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera  n.  118/04/CONS»  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
 Vista  la  delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso  ai  documenti»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
 Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 Vista  la  delibera  n. 78/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione  ed  analisi  del mercato nazionale all'ingrosso per  servizi  internazionali  di  roaming  per  le  reti  telefoniche pubbliche  mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere  (mercato  n. 17 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui  mercati  rilevanti  della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2006;
 Sentito, in data 18 aprile 2006 il gruppo Telecom Italia;
 Sentita,  in data 19 aprile 2006 la societa' WIND Telecomunicazioni S.p.a.;
 Visti  i  contributi  prodotti  dal  gruppo  Telecom Italia e dalle societa'  WIND  Telecomunicazioni  S.p.a.,  Vodafone  Italia  ed  H3G S.p.a.;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema di  provvedimento  concernente  «Mercato  nazionale  all'ingrosso per servizi  internazionale  di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 17 della Raccomandazione della Commissione europea n.  2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita'  in data 27 aprile 2006 e trasmesso all'AGCM in data 9 maggio;
 Considerato  che  l'AGCM  concorda  con  l'Autorita' in merito alla definizione del mercato rilevante come mercato del traffico originato inbound che comprende i servizi di fonia vocale ed i servizi SMS;
 Considerato che l'orientamento espresso dall'AGCM, in base al quale si  ritiene  che  allo  stato  la  rete di H3G non possa considerarsi equivalente  a  quella  degli  altri gestori di rete per l'offerta di servizi  di  roaming  internazionale, non condurrebbe comunque ad una modifica  del  perimetro  di  mercato,  tale da mutare le conclusioni dell'analisi del significativo potere di mercato;
 Considerato  che  l'AGCM,  sulla  base  delle  informazioni fornite dall'Autorita'  circa  l'adozione  di  tecniche di direzionamento del traffico  dalla  maggior  parte  dei  gestori  europei,  concorda con l'Autorita' nel ritenere le reti degli operatori Tim, Vodafone e Wind sostituibili   nell'offerta   di   servizi  all'ingrosso  di  roaming internazionale;
 Considerato  che  l'AGCM  condivide  la decisione dell'Autorita' di considerare  il  mercato  all'ingrosso  del roaming internazionale di dimensioni nazionali;
 Considerato   che   l'AGCM   concorda  con  le  conclusioni  a  cui l'Autorita'  e'  pervenuta  in  merito  all'assenza  di  posizioni di dominanza singola o congiunta;
 Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006) D/203019  del  7 giugno  2006  relativa  allo schema di provvedimento concernente    «Mercato    nazionale    all'ingrosso    per   servizi internazionale  di  roaming  per le reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato  n.  17  della  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita'  in  data  27 aprile  2006  e notificato  alla  Commissione  europea  ed  ai  Paesi  membri in data 8 maggio 2006;
 Considerato  che  la  Commissione  europea, dopo aver svolto alcune considerazioni   circa  l'opportunita'  di  includere  le  cosiddette vendite  captive nel calcolo delle quote di mercato, ritiene tuttavia che  l'esclusione delle vendite captive dalla definizione del mercato non   conduca  ad  un  risultato  differente  nella  valutazione  del significativo potere di mercato;
 Considerato che la Commissione europea conclude che, secondo quanto stabilito   dall'art.   7,   comma 5,   della  Direttiva  2002/21/EC, l'Autorita'  puo'  adottare  la decisone finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
 Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a)  «operatore  di rete mobile» (o MNO, Mobile Network Operator): organismo di telecomunicazioni con licenza di comunicazioni mobili;
 b)   «roaming  internazionale»:  servizio  di  comunicazioni  che offrono la possibilita' di effettuare e ricevere chiamate in un paese diverso   da  quello  in  cui  l'utente  finale  ha  sottoscritto  un abbonamento;
 c)  «roaming  inbound»:  servizio offerto da un operatore di rete mobile nazionale che consente agli abbonati di un operatore estero di effettuare  e ricevere chiamate ed SMS e di accedere ad altri servizi di trasmissione dati;
 d)  «roaming  outbound»: servizio offerto da un operatore di rete mobile estero che consente agli abbonati di un operatore nazionale di effettuare  e ricevere chiamate ed SMS e di accedere ad altri servizi di trasmissione dati una volta all'estero.
 |  |  |  | Art. 2. Identificazione del mercato rilevante e degli operatori
 aventi significativo potere di mercato
 1.  L'Autorita' adotta l'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per  i  servizi  internazionali  di  roaming  per le reti telefoniche pubbliche   mobili,  svolta  tenendo  in  massima  considerazione  la Raccomandazione  relativa  ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del  settore  delle comunicazioni elettroniche e le linee direttrici, ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche.
 2.  Il  testo  dell'analisi di mercato e' riportato nell'Allegato A alla   presente   delibera  e  ne  costituisce  parte  integrante  ed essenziale.
 3.   L'Autorita'   definisce   il  mercato  nazionale  del  roaming internazionale  all'ingrosso  come  il mercato dei servizi forniti ad operatori  di  rete  mobile  stranieri  per permettere agli utenti di questi ultimi di originare chiamate e inviare SMS utilizzando le reti mobili  di  seconda  e  terza  generazione  di  tutti  gli  operatori italiani.
 4.  Il  mercato nazionale all'ingrosso per i servizi internazionali di  roaming  per  le  reti telefoniche pubbliche mobili ha dimensione nazionale.
 5.  Nel mercato nazionale all'ingrosso per i servizi internazionali di  roaming  per  le  reti  telefoniche  pubbliche  mobili sussistono condizioni di sufficiente concorrenza.
 6.  Nessun operatore detiene un significativo potere di mercato nel mercato  nazionale  all'ingrosso  per  i  servizi  internazionali  di roaming  per le reti telefoniche pubbliche mobili, ai sensi dell'art. 17 del codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione europea ed  alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 2.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 Roma, 14 giugno 2006
 Il presidente: Calabro'
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 381/06/CONS 
 IDENTIFICAZIONE  ED ANALISI DEL MERCATO NAZIONALE ALL'INGROSSO PER SERVIZI  INTERNAZIONALI  DI ROAMING PER LE RETI TELEFONICHE PUBBLICHE MOBILI,  SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO  PER  LE  IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI  VANNO  SOGGETTE  LE  IMPRESE  CHE  DISPONGONO  DI UN TALE POTERE (MERCATO  N.  17  FRA  QUELLI  IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA).
 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 1.1. Quadro di riferimento normativo
 
 1.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 2. Il nuovo quadro regolamentare si compone di 5 direttive:
 a)   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro";1
 b) direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni";2
 c)  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso";3
 d)  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale";4
 e) direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati".5
 3.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a)  la  Raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
 b)  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002(7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c)  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 4.  Il  nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"9  (di  seguito, anche il Codice).
 5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex-ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato   membro,   ove   ricorrano   particolari   circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice.
 6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art. 17, 18 e 19 del Codice. L'art. 14,  in  particolare,  attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi   sul   grado  di  sviluppo  della  concorrenza  nei  mercati individuati  dalla  Raccomandazione  volte ad accertare se le imprese che  vi  operano  dispongano,  singolarmente  o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.
 7.  Il  nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e disciplina  antitrust,  stabilendo  un'analogia tra la definizione di significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante. Infatti,  la  direttiva  quadro  (considerando  25)  indica  che  "la definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE   (...)   si   e'  dimostrata  utile  nelle  prime  fasi  di liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi  ex-ante,  ma  essa deve essere adattata per tenere conto di realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi concorrenti,   dei   suoi   clienti   ed,   in   ultima  analisi,  di consumatori"10.  Richiamandosi  a  tale  definizione, l'art. 14 della direttiva  quadro  stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di   un   significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante,  ossia una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
 8.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex-ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.   Gli   artt.   18  e  19  del  Codice  prevedono,  in applicazione  degli  artt.  15  e  16  della direttiva quadro, che la definizione  dei  mercati  rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere  condotte  tenendo  nel  massimo conto la Raccomandazione e le Linee  guida.  In  tal  senso,  la  quota  di mercato sara' uno degli elementi  da  prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza  di  una  posizione  dominante, dovendo le ANR analizzare tutta  una  serie  di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva",  fatta  salva  la  possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 10.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS,12 n. 453/03/CONS,13 n. 118/04/CONS14 e n. 373/05/CONS.15 In  particolare,  viene  previsto  che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare  provvedimenti  che abbiano un impatto rilevante sul mercato di  riferimento,  le  parti interessate possano presentare le proprie osservazioni  sulla  proposta  di  provvedimento, cosi' come definito dall'art.  1,  comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 11.  Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di   provvedimento   viene   inviata   all'Autorita'   garante  della concorrenza  e  del  mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni16
 12.  Infine, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR - secondo le  modalita'  indicate  nella  Raccomandazione  sull'art. 7 - che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.
 13.  Qualora  la  Commissione,  durante  la  consultazione,  abbia espresso  un  parere  nel  quale dichiara che la misura proposta crea barriere  al  mercato  unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con  il  diritto  comunitario  o  con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro, il provvedimento non puo' essere adottato per due  mesi  ulteriori,  nel corso dei quali la Commissione (sentito il Comitato  comunicazioni)  puo' adottare una decisione motivata in cui chiede  all'Autorita'  di  ritirare il progetto. Diversamente, se nei due  mesi  la Commissione non si pronuncia, l'Autorita' puo' adottare il provvedimento cosi' come era stato notificato in origine.
 14.  In  deroga alla procedura descritta sopra, le Autorita' hanno la facolta' di adottare misure temporanee al fine di salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli  utenti.  Tali misure dovranno  comunque  essere  comunicate  alla Commissione e alle altre Autorita'  e,  in  ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti,  o  in caso di proroga, dovranno essere adottate seguendo la  procedura  di  cui  all'art.  12,  commi  3  e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 1.2. Il quadro di riferimento regolamentare
 
 15.  Il  mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di  roaming  per  le  reti telefoniche pubbliche mobili, identificato dalla  Commissione  Europea  come rilevante ai fini dell'applicazione del quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  non era sottoposto a regolamentazione nell'ambito della precedente  quadro  regolamentare  (ONP)  e  pertanto,  ad  oggi,  e' sostanzialmente non regolamentato.
 1.3. Il contesto europeo
 
 16.  Le  Autorita' nazionali di regolamentazione del settore delle comunicazioni,  riconoscendo  la  natura  transnazionale  dei servizi all'ingrosso  di  roaming internazionale, hanno dato vita nell'ambito dei  gruppi  di  lavoro delle proprie organizzazioni internazionali - l'Indipendent  Regulators  Group  (IRG) e l'European Regulators Group (ERG)  -  a  diverse  iniziative volte ad analizzare l'evoluzione dei mercati   al   dettaglio  ed  all'ingrosso  dei  servizi  di  roaming internazionale.  In  particolare, nelle sessioni plenarie dell'ERG di settembre  e  dicembre  2004  si  e'  deciso di effettuare un'analisi congiunta  del  mercato  dei  servizi  di  roaming  all'ingrosso e di formare  a tal fine un Project Team, coordinato dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  (AGCOM)  al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Autorita' Francese, Inglese, Irlandese, Italiana, Lituana,   Norvegese,  Olandese,  Portoghese,  Svedese,  Svizzera  ed Ungherese.
 17.  L'Autorita',  al  fine  di  acquisire  i  dati necessari allo svolgimento  dell'analisi di cui al punto precedente, ha disposto con la  delibera  n.  425/04/CONS  del 9 dicembre 2004 la sospensione dei termini   del   procedimento  di  analisi  del  mercato  dei  servizi all'ingrosso  di roaming internazionale ed ha inviato un questionario agli  operatori  mobili  H3G,  Telecom Italia Mobile, Vodafone e Wind Telecomunicazioni.  L'Autorita',  infine,  ha informato gli operatori mobili H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone e Wind Telecomunicazioni, che  le informazioni raccolte tramite il questionario sarebbero state utilizzate    nell'ambito    dell'analisi   del   mercato   nazionale all'ingrosso  per  servizi  internazionali  di  roaming  per  le reti telefoniche pubbliche mobili.
 18.  Sulla  base  dei  dati  acquisiti  dall'AGCOM  e  dalle altre Autorita'  nazionali  della  European Economic Area (EEA), il Project Team  ha  redatto  una Common Position, la ERG Common Position on the Coordinated  Analysis  of  the  Markets  for  Wholesale International Roaming,  che  e' stata sottoposta a consultazione durante il mese di giugno  2005.  Il  testo  sottoposto  a  consultazione  ed i relativi documenti     di     risposta     sono    reperibili    all'indirizzo http://erg.eu.int/doeuments/eons/index  en.htm. Il testo finale della Common  Position,  che  recepisce  i commenti ricevuti, e' reperibile all'indirizzo:  http://erg.eu.int/doe/publieations/eonsult  wholesale intl roaming/erg 05 20 revl wir common position.pdf.
 19.   La   Common   Position   dell'ERG  suggerisce,  senza  alcun pregiudizio  per  le  analisi  di  mercato  nazionali, che il mercato nazionale  dei  servizi  all'ingrosso di roaming internazionale debba comprendere  i  servizi vocali e gli SMS, sia limitato al traffico in ingresso  originato  all'estero (inbound originating traffic) su reti di  seconda  e  terza  generazione ed abbia una dimensione geografica nazionale.
 20.  La  Common  Position  dell'ERG  rileva la presenza di diversi problemi  competitivi  sul  mercato  rilevante.  Al  contempo, pero', evidenzia  anche che l'analisi delle quote di mercato sembrerebbe non condurre  all'individuazione  di posizioni di significativo potere di mercato  (SMP) in capo a singoli operatori, e che l'analisi della SMP dovrebbe  essere  integrata  dall'analisi  degli effetti sul contesto competitivo  dell'uso  di  tecniche  di  redirezione  del  traffico e dell'applicazione di sconti da parte degli operatori che forniscono i servizi  di  cui  alla  presente  analisi.  Analogamente il documento dell'ERG  rileva  che potrebbero mancare i requisiti legali necessari all'individuazione  di  posizioni  di  dominanza  congiunta, sotto la forma  di  collusione  tacita  o di tight oligopoly. Infine la Common Position,  pur  non  entrando  nel  merito  dei rimedi competitivi da applicare  al  mercato  oggetto  d'analisi,  propone che le Autorita' nazionali  utilizzino  tutti  gli  strumenti  e le procedure previste dall'attuale  quadro  regolamentare  per  porre  rimedio  ai problemi competitivi individuati.
 1.4.1 Il Procedimento
 
 21. L'Autorita' ha pubblicato, in data 10/03/2006 sul proprio sito web  e  in  data 17/03/2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  la  proposta di provvedimento relativa al mercato in esame (allegato  b  alla  delibera  78/06/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della delibera  453/03/CONS,  l'Autorita'  ha  convocato  in  audizione  le imprese  che  hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le  proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare,  l'Autorita' nei giorni 18 e 19 Aprile 2006 ha audito le societa'  Telecom  Italia  S.p.A. e WIND Telecomunicazioni S.p.A. che hanno  anche  presentato,  entro i termini previsti dalla Delibera n. 453/03/CONS,  un documento contenete le osservazioni rappresentate in audizione. Le societa' Vodafone e H3G S.p.A. hanno inviato il proprio contributo  di  risposta  alla  consultazione pubblica pur non avendo preso parte ad alcuna audizione.
 22.   In  data  16  maggio  2006  l'Autorita'  ha  ricevuto  dalla Commissione  Europea una richiesta di informazioni circa le modalita' di computo delle quote di mercato degli operatori sul mercato oggetto di analisi alla quale l'Autorita' ha dato risposta in data 19 maggio. In   data   7  giugno  l'Autorita'  ha  ricevuto  il  commento  della Commissione europea sullo schema di provvedimento di cui all'allegato b  della  delibera  n.  78/06/CONS  (identificazione  ed  analisi del mercato  nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per  le  reti  telefoniche  pubbliche  mobili,  sulla  valutazione di sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che   dispongono  di  un  tale  potere,  mercato  n.  17  fra  quelli identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della Commissione europea).
 23.  Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui  all'allegato b della delibera n. 78/06/CONS con la sintesi delle osservazioni  formulate  dagli  operatori  in  sede  di consultazione pubblica,  la  posizione  espressa  dalla  Commissione  europea  e le relative valutazioni dell'Autorita'.
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 2.1. Introduzione
 
 24.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente  in  vigore  (il  c.d.  quadro  normativo  ONP - Open Network  Provision  -  del  1998) non tutti i segmenti dell'industria delle   telecomunicazioni   soggetti   a   regolamentazione   ex-ante rappresentavano  "mercati" ai sensi del diritto della concorrenza. Il nuovo  quadro  regolamentare  si  fonda,  invece, sul principio che i mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.
 25.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per   la   soddisfazione   di   un   determinato   bisogno  economico delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 26.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 27. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico, volto a   valutare   la   sostituibilita'   dal   lato   della   domanda  e dell'offerta.17
 28.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  but significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico  sia  dal  punto  di  vista  geografico possa spingere i consumatori  ad  optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo  e'  il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati  appartenenti  allo  stesso  mercato.  Il  test viene poi ripetuto  fino  a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che   l'aumento   del   prezzo   sia   effettivamente  sostenibile  e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 29.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 30.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta  immediata  alla  variazione  del  prezzo,  alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 31.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione  e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 32.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia discussa prima  circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a)  l'area  coperta  dalle  reti  di  comunicazione  in questione; b) l'esistenza  di  strumenti  di  regolamentazione giuridici o di altro genere.
 33. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione ex-ante, in quanto   caratterizzati   da:   i)   forti  ostacoli  non  transitori all'accesso,  ii) assenza di forze che spingano, nel periodo di tempo considerato,  verso  condizioni  di  concorrenza  effettiva,  e  iii) insufficienza   dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad assicurare  un  corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita'  analizza  i  dati  disponibili  per valutare se esistano altri  mercati  delle  comunicazioni  -  definiti  nel  rispetto  dei principi  del  diritto  della  concorrenza  - per i quali la presenza delle  tre  condizioni  di  cui  sopra  implichi  la necessita' di un intervento regolamentare.
 34. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex-ante non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex-post della concorrenza.
 2.2.  Il mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili nella definizione della Commissione
 
 35.   La  Raccomandazione  include  fra  i  mercati  rilevanti  da analizzare  ai  fini  di  una  eventuale  regolamentazione ex-ante il "mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per  le  reti  telefoniche  pubbliche"  (mercato  n.  17  nella lista dell'allegato alla Raccomandazione).
 36.  Il memorandum esplicativo della Raccomandazione, alla sezione 4.3.1,  definisce il mercato dei servizi di cui alla presente analisi come segue:
 - I  servizi  di  roaming  internazionale all'ingrosso forniscono accesso   e  capacita'  (minuti  di  trasmissione)  ad  un  operatore straniero  di  rete  mobile ai fini di consentire ai suoi abbonati di effettuare  e  ricevere  chiamate  mentre si trovano sulla rete di un altro  operatore  all'estero.  I  servizi  di  roaming internazionale all'ingrosso vengono dunque forniti da un operatore della rete mobile nazionale a un'impresa che gestisce una rete di un altro paese."
 37. La Commissione, proseguendo, osserva che:
 - "[Il    servizio   di]   roaming   mobile   internazionale   e' caratterizzato  da  requisiti  di  copertura  (presenza  di segnale), accessibilita'  (poter  essere  raggiunti  attraverso  un dato numero corrispondente  ad  una  particolare  carta  SIM)  e mobilita' (poter essere  raggiunti in viaggio), tre fattori importanti nel considerare potenziali sostituzioni dal lato dell'offerta e della domanda."
 38. La Commissione, rileva che sussistono sia ostacoli all'accesso al  mercato,  in quanto solo gli operatori di reti mobili titolari di licenza  possono fornire servizi di roaming internazionale, sia altri ostacoli legati alla natura stessa dei servizi di roaming.
 39.  Infine,  la  Commissione,  rilevando che i servizi di roaming internazionale   non   sono   sostituibili  dai  servizi  di  roaming nazionale,   dai   servizi   di  accesso  e  fornitura  di  tempo  di trasmissione e da nessuna altra forma di accesso a servizi telefonici da  rete  fissa, conclude affermando che "appare dunque limitatissimo il  margine di manovra per le sostituzioni del roaming internazionale all'ingrosso, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda".
 2.3.  Principi  tecnici  ed  economici  del  servizio  di  roaming internazionale all'ingrosso
 
 2.3.1.   Descrizione   del   servizio  di  roaming  internazionale all'ingrosso
 40.  I servizi di roaming internazionale all'ingrosso, o wholesale international  roaming  (WIR),  secondo la dizione anglosassone, sono offerti  da  un operatore di rete mobile nazionale (rete visitata dal punto  di  vista  dell'utente  finale) ad un operatore di rete mobile estero  (rete  locale/di  provenienza  dal punto di vista dell'utente finale)  al  fine  di  consentire  agli abbonati di quest'ultimo, una volta  all'estero,  di  effettuare  e  ricevere  chiamate  nonche' di utilizzare  altri  servizi  mobili  mentre  sono attestati sulla rete dell'operatore nazionale. Un aspetto importante da evidenziare e' che l'utente   finale   mantiene  il  proprio  numero  telefonico  e,  di conseguenza,  puo'  accedere  a tutte le informazioni contenute sulla propria SIM card.
 41.   L'utente  in  roaming,  al  fine  di  utilizzare  i  servizi radiomobili  all'estero  necessita  in  primo luogo di poter accedere alla  rete  dell'operatore  locale  attraverso il collegamento ad una stazione  di  quest'ultimo  e  di  ottenere  l'accesso alla capacita' trasmissiva.  Una volta riconosciuto/attestato, l'utente finale avra' la   possibilita'  di  effettuare  e  ricevere  chiamate  nonche'  di utilizzare  altri servizi quali la trasmissione SMS e dati. I diversi elementi  di  rete  oggetto  del  servizio di roaming dipendono dalla tipologia  di prodotto di roaming internazionale all'ingrosso venduto dall'operatore   di   rete   mobile  visitata  e,  logicamente  dalle specificita'     della    chiamata    in    roaming    internazionale (originata/ricevuta,   nazione/rete   di   origine,  nazione/rete  di destinazione).
 42. Affinche' sia operativo il servizio di roaming internazionale, e'  necessario  che  l'operatore della rete locale (di provenienza) e l'operatore  della  rete visitata concludano degli accordi di roaming nei quali siano fissati i termini commerciali e le condizioni in base alle quali il roaming sara' effettuato. Tali accordi sono solitamente di  natura  bilaterale  ed  avvengono  tra  singoli operatori di rete mobile    licenziatari   membri   della   GSM   Association   (GSMA), l'associazione   responsabile   dello   sviluppo,  della  diffusione, dell'evoluzione  e  della  promozione  dello  standard  GSM,  e  sono generalmente,   ma  non  necessariamente,  basati  su  condizioni  di reciprocita', ossia entrambi gli operatori concordano sulla fornitura reciproca dei servizi di roaming internazionale all'ingrosso.18
 43.  Gli  accordi di roaming internazionale si basano su un quadro di   riferimento  comune  condiviso  da  tutti  i  membri  della  GSM Association:  il  cosiddetto  Memorandum  d'intesa (MoU) che fissa le regole generali per dare luogo al servizio di roaming internazionale, lo  Standard  International Roaming Agreement (STIRA) che definisce i principi  degli  accordi  bilaterali  di  roaming  stipulati  tra gli operatori  GSM  e  fissa  la  tariffa inter-operatore (IOT) ed i suoi principi di applicazione.19
 44.   Il   servizio   all'ingrosso   di   roaming   internazionale costituisce,  solitamente,  un  pacchetto (bundle) di servizi, il che implica  che  l'operatore  della  rete  visitata  offra  un  servizio completo  che comprende il collegamento dalla rete visitata alla rete di  destinazione  che,  in linea di principio, puo' essere differente dalla  rete locale/di provenienza. Nel caso di chiamata originata, la rete visitata/estera applica poi alla rete locale/di proveninenza una IOT,  ovvero  la  tariffa all'ingrosso di cui al punto precedente che gli operatori di rete mobile applicano agli operatori in roaming.
 45.  La  IOT  e'  formalmente  definita  come lo schema tariffario vigente  tra  gli  operatori  di  rete  mobile;  per l'utilizzo della propria rete l'operatore della rete visitata richiede il pagamento di una tariffa all'operatore della rete di provenienza. La IOT copre non solo  l'accesso  e  l'originazione  dalla  rete visitata, ma l'intero collegamento  fino  alla  rete  di destinazione, incluso il trasporto della chiamata (nazionale e/o internazionale) e la terminazione della chiamata sulla rete di destinazione. Essa tiene anche conto dei costi di  negoziazione,  di  testing  e  di  manutenzione  del  servizio di roaming.  La  tariffa  inter-operatore e' applicata esclusivamente al traffico  originato dalla rete visitata. Gli operatori di rete mobile possono    accordare   sconti   individuali   sui   ricavi   ottenuti dall'applicazione  della IOT, sconti che possono essere differenziati a seconda dei roaming partners. Gli sconti sono solitamente calcolati sui  volumi, ma talvolta risultano praticati anche in base alla spesa media  per abbonato, alle variazioni nella spesa media per abbonato o alla zona di destinazione delle chiamate.
 46.  Le  IOT  di  ciascun operatore mobile sono pubblicate sul GSM Infocentre,  uno  dei  siti web della GSM Association. D'altra parte, eventuali  sconti  concessi  agli  operatori  non sono pubblicati, in quanto costituiscono informazioni confidenziali.
 47. In alcuni casi - molto poco frequenti - la rete visitata vende separatamente i singoli elementi della propria rete che consentono il servizio  di  roaming,  prevedendo  una IOT suddivisa a livello delle componenti  di  rete.  In  tali casi, l'operatore di provenienza puo' acquistare    il    transito   internazionale   separatamente   dalla terminazione.
 2.3.2. Tipologie di chiamate e traffico in roaming
 48.  In  linea  generale  le  chiamate  in  roaming possono essere suddivise  in  chiamate  originate in roaming e chiamate terminate in roaming.
 a)  Chiamate  originate  in  roaming:  l'operatore A paga una IOT all'operatore  B  nel  momento  in  cui  un  proprio  abbonato/utente effettua  una  chiamata sulla rete dell'operatore B. La tariffa copre il  costo  all'ingrosso  per 1'originazione della chiamata sulla rete dell'operatore  B  e, generalmente, il transito (inter)nazionale e la terminazione   della   chiamata.   L'operatore   A  e  l'operatore  B appartengono a due paesi differenti. (Figura 1 e Figura 2)
 b)   Chiamate   terminate   in   roaming:   l'operatore   A  paga all'operatore B la tariffa di terminazione mobile concordata (tariffa di    interconnessione,    solitamente    attraverso    un    carrier internazionale)  nel  momento  in  cui  un  abbonato dell'operatore A riceve  una  chiamata in roaming sulla rete dell'operatore B. (Figura 3)
 49.  Il servizio di roaming internazionale offerto da un operatore di  rete  mobile puo', sotto una diversa prospettiva, essere distinto in  inbound ed outbound. Il concetto di inbound/outbound si riferisce piu'  ai  flussi  di  utenti che ai flussi di traffico. Inbound e' il traffico  generato  da  utenti  stranieri,  outbound  e'  il traffico generato dagli utenti nazionali.
 a)  Per  roaming inbound (in ingresso) si intende la possibilita' offerta  da  un  operatore  di  rete mobile - la rete visitata - agli abbonati  di  un  operatore  estero  di  utilizzare  la  propria rete nell'effettuare  e  ricevere  chiamate,  inviare e ricevere SMS cosi' come accedere agli altri servizi di trasmissione dati.
 b)  Per  roaming  outbound (in uscita) si intende la possibilita' offerta  da  un  operatore  di  rete  mobile  ai  propri  abbonati di utilizzare,  una  volta  all'estero,  la  rete di un operatore mobile estero  -  la  rete visitata - per usufruire dei servizi mobili quali effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere SMS, accedere agli altri  servizi  di  trasmissione  dati.  Come  si  vedra'  meglio nel seguito,  il  roaming  outbound  e'  essenzialmente  un  servizio  al dettaglio.
 50.  A  seconda  dello scenario, gli elementi che costituiscono il prodotto  all'ingrosso  di  roaming internazionale oggetto di scambio tra   l'operatore   della  rete  visitata  e  l'operatore  mobile  di provenienza  possono  variare.  In  generale,  per quanto riguarda il roaming inbound, il servizio all'ingrosso offerto all'operatore della rete  di  provenienza  comprende  tutti  gli  elementi  necessari  al completamento   della  chiamata:  l'originazione,  il  trasporto  del traffico nazionale ed internazionale e la terminazione.
 51.  I  tre  scenari  che  seguono  mostrano  come  le transazioni all'ingrosso  di  roaming  internazionale tra gli operatori dipendono dalla tipologia delle chiamate in roaming internazionale.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 90   <----
 
 52.  La  Figura  1  mostra  il  caso  in  cui un utente in roaming effettua  una chiamata ad un utente della rete visitata: l'utente che effettua la chiamata paga il prezzo retail (RPO) al proprio operatore di rete mobile (Operatore A); l'operatore mobile A paga, a sua volta, una IOT all'operatore di rete mobile B per l'originazione e, nel caso rappresentato nella figura, per aver consentito la terminazione della chiamata sulla propria rete.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 90   <----
 Figura 2 - Pagamenti relativi ad una chiamata
 originata in roaming diretta verso il paese di
 provenienza. (Fonte: OVUM, 2004, Mobile regulation)
 
 53.  La  Figura  2  mostra  il  caso in cui un utente effettui una chiamata in roaming al proprio paese d'origine: l'utente che effettua la  chiamata  in  roaming  paga il prezzo al dettaglio della chiamata (RPOH)  al  proprio  operatore mobile A; l'operatore di rete mobile A paga  una  IOT  all'operatore  B;  l'operatore B origina la chiamata, trasferisce  la  chiamata  attraverso  la  propria rete alla centrale internazionale  (NC), paga una tariffa per il transito internazionale (TRI)  ed  un  prezzo  per la terminazione su rete fissa (FTR-a) o un prezzo  di  terminazione  su  rete  mobile  (MTR-a)  per terminare la chiamata  nel  paese  A (a seconda degli accordi, la MTR-a o la FTR-a possono  essere  inclusi  nel costo totale dell'operatore di transito internazionale).
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 91   <----
 
 54. La Figura 3 descrive il caso in cui una chiamata termini su di un  utente in roaming all'estero: l'operatore di rete mobile A riceve due  compensi,  uno e' il prezzo di terminazione mobile (MTR-a) dalla rete  di originazione (che in linea di principio puo' essere una rete di un terzo paese C) l'altro e' la tariffa retail per la terminazione mobile  della  chiamata  da  parte dell'utente in roaming nel paese B (RPI);  l'operatore  di rete mobile A fa transitare la chiamata sulla propria  rete  (TRM), paga una tariffa per il transito internazionale della  chiamata (TRI) ed un prezzo per la terminazione mobile (MTR-b) all'operatore  B  (a  seconda  degli  accordi,  la  MTR-b puo' essere inclusa    nel    costo    totale    dell'operatore    di    transito internazionale);20  l'operatore  di  rete mobile B riceve un compenso (MTR-b)    per    la   terminazione   della   chiamata   (solitamente dall'operatore di transito internazionale).
 55.  I  due  scenari  descritti  nella  Figura  1 e nella Figura 3 potrebbero  verificarsi  congiuntamente  nel caso in cui un utente in roaming nel paese B abbonato all'operatore A effettua una chiamata ad un  altro utente in roaming attestato sulla rete dell'operatore A che si  trova  anch'egli  nel  paese  B.  In  tale ipotesi la chiamata e' diretta dal paese B al paese A e poi di nuovo dal paese A al paese B.
 2.3.3. Evoluzione del contesto di mercato italiano ed europeo
 
 56. Nel corso degli ultimi anni si e' assistito alla formazione di gruppi  pan-europei  e  di alleanze fra operatori mobili. L'operatore Vodafone,  attivo sul mercato italiano, fa parte dell'omonimo gruppo, in  grado di assicurare la copertura di 12 paesi europei direttamente -  attraverso  proprie  filiali  -  e  di  altri  5  paesi attraverso operatori  associati.  Alla fine del 2004 questo gruppo vantava circa 150   milioni   di  utenti.  L'alleanza  Starmap,  di  cui  fa  parte l'operatore  Wind  Telecomunicazioni,  e' stata istituita nel 2003 da nove  membri  indipendenti  con  circa  55 milioni di clienti, mentre l'alleanza  Freemove,  di  cui  fa  parte  l'operatore Telecom Italia Mobile,  e'  stata  costituita  nel  marzo  2004  da  quattro  membri indipendenti  e  vantava,  alla  fine  del 2004, circa 170 milioni di clienti  in  21  paesi europei. Infine il gruppo H3G, di cui fa parte l'operatore  H3G  Italia, contava ad ottobre 2005 circa 10 milioni di utenti in tutto il mondo.
 57.  Fino  a  non  molti anni fa, le tariffe al dettaglio venivano fissate  aggiungendo un margine alla tariffa interoperatore (IOT). Da allora,   gli   operatori   hanno   dato  avvio  ad  un  processo  di semplificazione  delle  tariffe  al  dettaglio, alcuni utilizzano una media  dei  prezzi  roaming  retail, altri fissano un unico prezzo al dettaglio  per  i servizi in roaming in un determinato paese o gruppo di paesi e non differenziano tra reti visitate alternative (tariffe a zona),  altri  ancora hanno introdotto tariffe flat o per le chiamate alla  nazione  di provenienza in modo da uniformare le tariffe per le chiamate dirette alla nazione di provenienza alle chiamate effettuate verso  paesi  dell'area  Euro  e  dell'EEA,  non  tenendo  conto, tra l'altro, della differenziazione peak/offpeak.
 58.   Gli   accordi  di  roaming  internazionale  stipulati  dagli operatori GSM continuano a basarsi sul quadro di riferimento STIRA di cui  al  precedente  punto 43, ma il fatto che un numero crescente di operatori  mobili  faccia  parte  di  un  gruppo  o  di  un'alleanza, congiuntamente  all'implementazione  delle tecniche di direzionamento del  traffico  di  cui  alla successiva sezione 0, ha alterato alcuni aspetti  degli accordi stessi. Sempre piu' di frequente gli operatori concordano  nel  praticare  IOT scontate - che differiscono quindi da quelle  pubblicate sul GSM infocentre - basate per lo piu' sui volumi (e sull'incremento di volume da un anno all'altro), ma anche su altri criteri  quali  la  spesa  media per utente, l'incremento della spesa media  per  utente, la destinazione delle chiamate e l'appartenenza a gruppi/alleanze.
 2.3.4. Tecniche di direzionamento del traffico
 
 59. A partire dalla fine del 2003, si e' diffuso fra gli operatori di  rete mobile l'utilizzo di tecniche di direzionamento del traffico che  consentono  all'operatore  cui  e' abbonato l'utente che si reca all'estero  di  selezionare  la rete dell'operatore estero su cui far attestare  il  proprio  utente  in  roaming. La scelta dell'operatore solitamente    avviene    sulla    base    della   partecipazione   a gruppi/alleanze,  del  livello  delle  IOT praticate o, ancora, degli sconti accordati.
 60.  Prima  dell'introduzione  delle  tecniche  di redirezione, il terminale  mobile si attestava sulla rete che nel luogo e nel momento in  cui  il  terminale  veniva  acceso  per la prima volta all'estero forniva  la migliore connettivita' (maggiore intensita' del segnale). Il  terminale,  solitamente,  continuava  ad  attestarsi su tale rete durante  tutta la permanenza all'estero. L'impossibilita' di dirigere il  traffico  su  di  una  specifica rete e' all'origine della prassi commerciale  attuata  dagli operatori mobili di concludere accordi di roaming con tutti gli operatori mobili attivi nelle nazioni estere in cui  intendono  fornire  servizi  di  roaming  al dettaglio ai propri clienti. Difatti, concludendo accordi con tutti gli operatori esteri, un  operatore  nazionale  garantisce  ai  propri  clienti  finali  la possibilita'  di  utilizzare il proprio terminale mobile all'estero a prescindere  dal  luogo  e  dal  momento  in  cui  lo ha attivato. E' interessante  notare, e di questo si dara' maggior conto nel seguito, che la prassi di cui sopra continua ad essere utilizzata ancora oggi.
 61. Il "roaming assistito" e' una delle tecniche di direzionamento del traffico a disposizione degli operatori mobili. Questa tecnologia di  direzionamento  prevede  che  le  SIM card degli operatori che la implementano  contenga  una  lista  di  "operatori preferiti" (PLMN), ovvero  una  lista in cui, per ciascun paese estero, sono elencati in ordine preferenziale tutti gli operatori disponibili. Quando l'utente attiva  all'estero  il  terminale  mobile, esso si attesta sulla rete dell'operatore  che  occupa  la posizione piu' elevata nella lista di operatori  preferiti  e non sulla rete sulla quale e' stata attestata l'ultima   connessione  (come  solitamente  avviene  in  mancanza  di tecniche  di  direzionamento).  Pertanto, in presenza di una adeguata copertura  radio,  il  roaming  assistito  consente il direzionamento sulla   rete  preselezionata/preferita  tutte  le  volte  in  cui  il terminale viene acceso.
 62.  Recentemente  e'  stata  introdotta  una variante del roaming assistito  chiamata  managed  roaming,  che  consente di ottenere gli stessi  effetti  del roaming assistito: ogni tentativo di registrarsi su  di  una  rete  non  preferita  dara'  luogo  ad  un  tentativo di registrarsi su di una nuova rete, il terminale provera' a connettersi piu'  volte  finche'  non  riuscira'  ad attestarsi su una delle reti della  lista di operatori preferiti. Questa tecnica, a differenza del roaming  assistito,  e' applicabile indipendentemente dalla tipologia di terminale o SIM card posseduta.
 63.  Vi  e'  inoltre  la  possibilita'  di  utilizzare  il  blocco dell'home  location  register (HLR) per indirizzare il traffico al di fuori  delle reti non preselezionate. In tal modo l'operatore di rete mobile  di  provenienza,  attraverso  il  proprio HLR, puo' negare la registrazione  di  un  proprio  utente  su  determinate  reti estere. L'utilizzo  del  blocco HLR e' stato, per lo meno in passato, oggetto di  discussione  da  parte  degli  operatori  di  rete mobile poiche' ritenuto non legale ed in contrasto con il codice di condotta GSMA.
 64.  Molti  operatori  mobili  europei per programmare le SIM card utilizzano   anche  altre  tecnologie  quali  la  programmazione  OTA (over-the-air),   il   SIM-toolkit   ed  il  CAMEL.  Tali  tecnologie consentono  agli  operatori  di  cambiare  facilmente  l'elenco degli operatori preferenziali e possono essere utilizzate congiuntamente al roaming assistito.
 2.4. Il mercato rilevante del prodotto
 
 65.  Le  definizioni del mercato dal punto di vista merceologico e geografico si basano, fra le altre cose, su una caratterizzazione dei mercati  retail  che,  come  indicato  dalla  nota  esplicativa  alla Raccomandazione,   e'  propedeutica  alla  corretta  definizione  dei corrispondenti mercati wholesale. Pertanto, in quanto segue, verranno esaminate   anche   le   problematiche  ritenute  rilevanti  per  una caratterizzazione dei mercati retail (escluse dunque quelle rilevanti per  una  loro  puntuale  definizione)  e,  al  contempo, strumentali rispetto alla definizione del mercato wholesale oggetto di analisi.
 66.   Sulla   base  delle  indicazioni  contenute  nel  memorandum esplicativo  alla  Raccomandazione  della  Commissione sinteticamente riportate nella precedente sezione 0 e della descrizione dei principi tecnici ed economici che regolano il servizio riportati nella sezione O, l'Autorita' ritiene che gli elementi da considerare ai fini di una corretta individuazione del mercato del prodotto siano:
 a)  la direzione dei flussi di servizi di roaming internazionale: in ingresso (inbound) e/o in uscita (outbound);
 b)  la  tipologia  delle chiamate: chiamate inbound originate e/o chiamate inbound terminate;
 c)  il tipo di servizi: servizi vocali e/o servizi di messaggeria SMS;
 d)  il  tipo  di  rete:  di seconda generazione (2G) e/o di terza generazione (3G);
 e) l'inclusione nel mercato di altri servizi dati;
 f)  la  sostituibilita' fra operatori: chiamate ed SMS in roaming inbound originate da singola rete o da piu' reti.
 2.4.1  Traffico  in  ingresso  (inbound)  e/o  traffico  in uscita (outbound)
 
 67.  Come  gia'  accennato  al  paragrafo 0, mentre il servizio di roaming  inbound  e'  un  servizio  wholesale, il servizio di roaming outbound  e'  un  prodotto  retail. Infatti, dal punto di vista di un determinato  operatore  di  rete  mobile,  il  traffico inbound e' il traffico  che  l'operatore  fa  transitare sulla propria rete per gli utenti  di  operatori  stranieri,  mentre  il traffico outbound e' il traffico  che  i  suoi  utenti  finali  generano  quando  si  trovano all'estero sulle reti di operatori esteri.
 68.   Ai   fini   della   definizione   del  mercato  del  roaming internazionale  wholesale  naturalmente  cio'  che  rileva e' solo il prodotto  wholesale  acquistato  dal  mobile  network  operator  (nel seguito,  MNO)  del  paese  di  provenienza (il roaming inbound). Per questa  ragione  l'Autorita'  ritiene  che  il  mercato rilevante del prodotto debba includere solo il roaming wholesale inbound.
 2.4.2.  Chiamate  in  ingresso (inbound) originate e/o chiamate in ingresso (inbound) terminate
 
 Mercato retail
 69.  Sia  la  definizione  del  servizio di roaming internazionale fornita  dal  memorandum  esplicativo  della  Raccomandazione, sia le modalita'  di  utilizzazione  dello  stesso  servizio  da parte degli utenti  finali,  suggeriscono  che  il  servizio di roaming comprenda tanto  la  possibilita' di effettuare chiamate quanto la possibilita' di ricevere chiamate da parte degli utenti che si trovano all'estero.
 70.  In  teoria,  a  livello  retail la possibilita' di effettuare chiamate potrebbe essere considerata come separata dalla possibilita' di ricevere chiamate, in quanto si tratta di servizi non sostituibili dal lato della domanda. Tuttavia, gli abbonati ricevono/acquistano un servizio  che  include,  inter  alfa, la possibilita' di effettuare e ricevere  chiamate  quando si trovano all'estero. Pertanto, a livello retail  la  possibilita'  di effettuare e quella di ricevere chiamate possono essere ricondotte allo stesso mercato.
 Mercato wholesale
 71.  Il  roaming  inbound include sia il servizio di originazione, sia  il  servizio  di terminazione delle chiamate. Entrambi i servizi non  sono tecnicamente sostituibili dal lato della domanda, in quanto ciascuno di essi svolge una funzione diversa.
 72.  Nonostante il servizio all'ingrosso di roaming internazionale riguardi  sia  il  traffico  originato, sia il traffico terminato, ai fini  dell'analisi  della concorrenza sono rilevanti le sole chiamate originate,   in  quanto  sono  queste  ultime  a  generare  pagamenti all'ingrosso  per  servizi  di  roaming  inbound.  Infatti, mentre il network  visitato  richiede al network di provenienza il pagamento di una  IOT  per  le chiamate effettuate dagli abbonati di quest'ultimo, per  le  chiamate  ricevute,  come  gia'  evidenziato  al punto O, il network  visitato  riceve  il pagamento della tradizionale tariffa di terminazione   mobile,   non   dal   network   di   provenienza,   ma dall'operatore  di transito internazionale con il quale il network di provenienza  ha  stipulato  un  accordo.  E' opportuno ricordare che, mentre  il  servizio  di  terminazione  su rete mobile e' un servizio regolato  -  per  cui  la  fissazione del prezzo e' al di fuori della disponibilita' degli operatori, la IOT, come illustrato al precedente punto   45,  oltre  la  terminazione  sulla  rete  della  numerazione chiamata,  remunera  anche  servizi  quali l'originazione sul network visitato  e  l'eventuale trasporto internazionale, le cui tariffe non sono sottoposte a regolamentazione.
 73.  Dal  momento  che  i  servizi compresi nella tariffa IOT sono acquistati  come  bundle  o  cluster  di  servizi, la concorrenza per acquisire  clienti  di  servizi  di  roaming internazionale wholesale riguarda  tale  cluster  di  servizi, piuttosto che i singoli servizi all'interno  del  cluster.  Pertanto,  i  clienti  wholesale, cioe' i network  di  provenienza, sceglieranno l'operatore nazionale in grado di offrire loro il cluster di servizi al minore prezzo.
 74. Alla luce di quanto appena illustrato, l'Autorita' ritiene che il mercato del roaming internazionale wholesale debba essere definito come  il  mercato  che  include  il  servizio  di  originazione delle chiamate  in  inbound roaming ed il trasporto e la terminazione delle chiamate stesse sulla rete di destinazione.
 2.4.3. Chiamate in ingresso vocali e/o SMS
 
 75.  La  Raccomandazione  contiene  una  distinzione  generica tra servizi voce e dati, dalla quale non si puo' evincere con certezza se i servizi SMS debbano o meno essere considerati parte del mercato del roaming    internazionale.    Si   rende   pertanto   necessario   un approfondimento in merito.
 Mercato retail
 76.  Nonostante  le  numerose differenze tra i servizi vocali ed i servizi  SMS,  come  la  possibilita' di immagazzinare i messaggi o i limiti  alla lunghezza del testo del messaggio, si puo' sostenere che in  molti  casi  gli  SMS  sono  considerati  validi  sostituti delle chiamate vocali.
 77.  Nonostante  l'effettivo  grado  di  sostituibilita' tra i due servizi  possa essere valutato solo attraverso un attento esame della risposta dei consumatori a variazioni di prezzo, si deve anche tenere presente che gli SMS vengono venduti agli utenti finali come parte di un  bundle  che  comprende  anche  i servizi di accesso e di chiamate vocali. Di conseguenza, gli SMS e le chiamate vocali sono soggetti ad un  vincolo  di  prezzo  comune  e  possono  essere  considerati come appartenenti allo stesso mercato.
 78.  Un  esame  della  sostituibilita'  dei  due  servizi dal lato dell'offerta  non e' necessaria in quanto dal momento che i fornitori di  servizi  SMS  in  roaming  coincidono con i fornitori di chiamate vocali,  valgono  le  stesse  considerazioni che sono state fatte nei paragrafi precedenti a proposito delle chiamate vocali.
 Mercato wholesale
 79.  A  prescindere dal fatto che esistano o meno mercati separati per  le  chiamate  vocali  e gli SMS a livello retail, tali servizi a livello  wholesale  vengono acquistati in bundle, a causa di evidenti ragioni  sia  dal  lato  dell'offerta sia dal lato della domanda. Dal lato  dell'offerta,  gli  operatori sfruttano le economie di varieta' derivanti  dall'utilizzare  le  proprie  reti  per offrire entrambi i servizi.  Dal  lato della domanda, il network di provenienza sostiene minori  costi  di transazione se conclude accordi di interconnessione con  un  solo  MNO,  per acquistare piu' servizi, invece che con piu' MNO, per acquistare i singoli servizi separatamente.
 80.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte, i servizi SMS e le chiamate  vocali  possono essere considerati come facenti parte dello stesso mercato wholesale del roaming inbound.
 2.4.4. I servizi di roaming inbound voce ed SMS su reti 2G e 3G
 
 Mercato retail
 81.   Se  si  considerano  i  servizi  vocali  su  reti  di  terza generazione  indipendentemente dagli altri tipi di servizi forniti su tali  reti,  si  puo'  affermare che i servizi di telefonia vocale su reti  2G sono sostituti dei servizi su reti 3G dal lato della domanda in  quanto  non  sono distinguibili da parte dell'utente. Pertanto e' ragionevole  ritenere  che  i  servizi vocali 2G e 3G appartengano al mercato retail del roaming internazionale.
 Mercato wholesale
 82.  Anche a livello wholesale si rende necessario verificare se i servizi di fonia vocale offerti su reti 2G possano essere considerati sostituti  di  quelli  offerti  su  reti  3G. Dal lato della domanda, l'operatore  che  acquista servizi vocali di roaming da un network di seconda  generazione  dovrebbe  avere  la  possibilita' di passare ad acquistare  gli stessi servizi da un network di terza generazione che abbia  la  stessa  copertura  geografica.  Dal lato dell'offerta, dal momento  che  le  reti  di  terza  generazione sono gia' presenti sul mercato, tali servizi non possono costituire un vincolo aggiuntivo.
 83.  In  ottemperanza  al  principio  di  neutralita'  tecnologica previsto  dal  nuovo  quadro regolamentare, l'Autorita' ritiene che i servizi vocali forniti su reti di seconda e terza generazione debbano essere considerati parte dello stesso mercato rilevante del prodotto.
 84.  Le  considerazioni  svolte  a  proposito dei servizi di fonia vocale  valgono  anche per i servizi SMS forniti su reti di seconda e terza  generazione,  pertanto  l'Autorita'  ritiene che anche gli SMS forniti su tali reti facciano parte del mercato rilevante in esame.
 2.4.5. Altri servizi dati
 
 Mercato retail
 85.  Le offerte roaming a livello retail spesso includono anche la possibilita'  di  avere accesso ad altri servizi dati di tipo mobile, quali  ad  esempio  l'accesso ad Internet attraverso varie tecnologie mobili   (GPRS,   HSCDS,   EDGE,   UMTS).   Al   momento  non  vi  e' sostituibilita'  dal lato della domanda a livello retail tra chiamate vocali  ed  SMS  da un lato ed altri servizi dati mobili (esclusi gli SMS)  dall'altro lato. L'utilizzo di questo tipo di servizi e' ancora relativamente  limitato,  nonostante  la  maggior parte dei terminali mobili in vendita dispongano delle funzionalita' necessarie.
 Mercato wholesale
 86. A livello wholesale i servizi vocali ed i servizi GPRS vengono acquistati  separatamente. Al fine di poter offrire servizi GPRS agli utenti  che  si  trovano  all'estero,  e'  necessario  che il network visitato  sia in grado di fornire questo tipo di servizi. Inoltre, le tariffe IOT per questo tipo di servizi differiscono dalle tariffe dei servizi  di  fonia  vocale  e,  in alcuni casi, sono soggette a forti sconti.
 87.  Per  queste  ragioni l'Autorita' ritiene che i servizi mobili dati,  diversi  dagli  SMS,  non facciano parte del mercato rilevante wholesale del roaming internazionale.
 2.4.6.  Sostituibilita'  tra operatori: chiamate ed SMS in roaming inbound originate da singola rete o da piu' reti
 
 88.  Gli  operatori  mobili in genere stipulano accordi di roaming wholesale  con  la  maggioranza,  se non con tutti, gli operatori del paese  visitato.  Tali  accordi  di  roaming non sono esclusivi e gli operatori  del paese di provenienza non sono vincolati all'uso di una rete  particolare  quando forniscono un servizio di roaming ai propri abbonati.
 89.  Come  gia'  evidenziato  nella  sezione 0, da alcuni anni gli operatori  del  paese  di  provenienza utilizzano con sempre maggiore frequenza  tecniche  volte ad direzionare il traffico, che consentono loro  di  selezionare il network visitato sul quale i propri abbonati vengono  registrati,  generalmente  un  cosiddetto "preferred visited network''.  Le  ragioni  della  "preferenza" possono essere dovute al fatto  che  il  network  visitato  offre le tariffe piu' convenienti, oppure  che  fa  parte dello stesso gruppo o della stessa "alleanza". Quando  il  direzionamento  del  traffico  non  viene  effettuato, e' verosimile   che   gli   abbonati   del  network  di  provenienza  si distribuiscano casualmente tra gli operatori di rete mobile del paese visitato.
 90.  La  combinazione  dell'esistenza  di  accordi  di roaming non esclusivi  insieme  alla  possibilita'  di  direzionare  il traffico, dovrebbe  consentire  agli  operatori mobili di scegliere tra diversi network  in risposta a variazioni delle tariffe IOT e degli sconti ad esse associati. Se la possibilita' di scegliere l'operatore sussiste, le  reti  dei  vari operatori nazionali dovrebbero essere considerate sostitute dal lato della domanda.
 91.   Sulla   base  delle  informazioni  fornite  dagli  operatori italiani,  come  del resto da parte degli operatori dei paesi europei che  hanno  partecipato  al  progetto  congiunto  svolto dall'ERG sui servizi  di  roaming  internazionale  wholesale,  non  e'  verosimile ipotizzare che, per quanto la prassi delle alleanze si consolidi, gli operatori  mobili  saranno  in  grado di direzionare il 100% del loro traffico  verso  i "preferred networks", perlomeno nell'arco di tempo previsto  per  la presente analisi. Per questa ragione, gli operatori mobili  del  paese di provenienza ogniqualvolta il direzionamento del traffico  verso i "preferred networks" non va a buon fine, avranno la possibilita'  di  direzionare  il  traffico verso altri operatori per garantire  la  fornitura di servizi di roaming al dettaglio ai propri abbonati che si trovano all'estero.
 92.  Un'altra  valida ragione che induce gli operatori a stipulare accordi  di  roaming  con  piu' di un operatore del paese visitato e' rappresentata  dal  fatto  che gli accordi di roaming sono bilaterali per  cui  entrambi  i  contraenti  traggono  vantaggio  dai volumi di traffico istradati sulla propria rete.
 93.  Alla luce di queste considerazioni l'Autorita' ritiene che il mercato  del  roaming wholesale debba comprendere tutti gli operatori che offrono servizi di roaming internazionale nel paese visitato.
 2.5. Il mercato geografico rilevante
 
 94.  Il  mercato  geografico  rilevante e' rappresentato dall'area all'interno  della  quale  il  prodotto  rilevante  viene  fornito  a condizioni  competitive sufficientemente simili o omogenee e che puo' essere   facilmente   distinto  da  aree  limitrofe  nelle  quali  le condizioni competitive sono sensibilmente diverse.
 95.  Dal  momento  che le reti della maggior parte degli operatori mobili  hanno  copertura nazionale o grazie all'estensione della rete proprietaria,  o  grazie  alla  stipulazione  di  accordi  di roaming nazionale,  ai  fini  della  presente  analisi  si  ritiene  corretto assumere  che  le reti di tutti gli operati mobili del paese visitato abbiano copertura nazionale.
 Mercato retail
 96.  A  livello  retail  l'ambito  geografico  di  riferimento  e' nazionale  dal  momento  che  i  principali  fornitori  di servizi di roaming  ai  propri  abbonati  sono gli operatori nazionali. Dal lato della  domanda,  i  consumatori  finali possono acquistare servizi di roaming  internazionale  solo dall'operatore del paese di provenienza al  quale  sono abbonati. Allo stesso modo dal lato dell'offerta, gli operatori  del  paese  visitato  possono  offrire  servizi di roaming internazionale  solo  agli  operatori  del paese di provenienza i cui abbonati si trovano nel paese visitato.
 Mercato wholesale
 97.  Anche  a  livello  wholesale l'Autorita' ritiene corretto che l'ambito geografico di riferimento sia nazionale, dal momento che gli operatori  mobili  del paese di provenienza, al fine di consentire ai propri   abbonati   di   ricevere  ed  effettuare  chiamate  (o  SMS) all'estero,  possono  acquistare  servizi  di  roaming wholesale solo dagli operatori di rete mobile del paese visitato.
 98.  Inoltre, allo stato, solo gli operatori di rete mobile dotati di  licenza  possono  fornire  servizi  di  roaming internazionale in ambito nazionale.
 2.6. Conclusioni
 
 99.  Sulla  base  dell'analisi  condotta nei paragrafi precedenti, l'Autorita' definisce il mercato wholesale del roaming internazionale come  il  mercato  del  traffico  originato  inbound, che comprende i servizi  di  fonia vocale e i servizi SMS forniti su reti 2G e 3G. Il mercato  comprende  tutti  gli  operatori  di  rete  mobile del paese visitato e l'ambito geografico di riferimento e' nazionale.
 2.7. Le osservazioni degli operatori
 
 100.  Gli operatori mobili italiani condividono la definizione del mercato   del  prodotto  proposta  dall'Autorita'  nel  documento  di consultazione  al  punto 0 ad eccezione del gruppo Telecom Italia che ritiene  che  i  servizi SMS debbano essere esclusi dalla definizione del  mercato  rilevante e di H3G S.p.A che ritiene che la definizione del mercato debba essere ampliata per includervi anche i servizi dati di tipo mobile fruibili tramite tecnologie GSM/GPRS/UMTS.
 101.  In  particolare,  il gruppo Telecom Italia, nel sostenere la necessita'  di  escludere  dal  perimetro  di  mercato i servizi SMS, evidenzia  che  tali servizi non sono esplicitamente menzionati nella sezione 4.3.1 del memorandum esplicativo della Raccomandazione ove si fa  riferimento  al  mercato  dei  servizi  di roaming internazionale all'ingrosso.  Inoltre,  a parere del gruppo Telecom Italia i servizi vocali  ed i servizi SMS non sono sostituibili e pertanto non possono essere inclusi nel medesimo mercato rilevante.
 102.  La  societa'  H3G,  invece,  ritiene  che la definizione del mercato  rilevante  debba  includere  i servizi dati mobili in quanto anche  tali  servizi,  al  pari  dei  servizi SMS, vengono offerti in bundle con i servizi vocali.
 103.  Tutte  le  societa'  intervenute  condividono l'orientamento dell'Autorita'  secondo  il  quale il contesto geografico del mercato sia da ritenersi nazionale.
 2.8. Le valutazioni dell'Autorita'
 
 104.  L'Autorita'  conferma  la  definizione del mercato rilevante proposta  nel  documento  di  consultazione  di  cui alla delibera n. 78/06/CONS  in  base alla quale si individua il mercato wholesale del roaming  internazionale  nel mercato nazionale del traffico originato inbound,  comprendente  i  servizi  di  fonia  vocale e i servizi SMS forniti su reti 2G e 3G.
 105.  Con  riferimento  a  quanto  argomentato  dal gruppo Telecom Italia,  infatti,  l'Autorita' rileva in primo luogo che il fatto che il   memorandum   esplicativo   della   Raccomandazione   non  faccia riferimento  ai  servizi  SMS  in relazione al roaming internazionale all'ingrosso non puo' essere interpretato quale esplicita volonta' di escludere  tali  servizi dal mercato oggetto di analisi. In aggiunta, l'Autorita'  fa  notare che quanto sostenuto e' peraltro in linea con la  posizione  espressa  ai  punti 48-49 e 69-70 dell'allegato A alla delibera  n.  46/06/CONS  relativa  al  mercato  dell'accesso e della raccolta  delle  chiamate  nelle  reti  telefoniche  pubbliche mobili (mercato n. 15 della Raccomandazione).
 106. In relazione alla non sostituibilita' tra i servizi vocali ed i  servizi  SMS  sostenuta  dal  gruppo  Telecom  Italia, l'Autorita' intende  ribadire  la posizione espressa ai punti 72-77 del documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 78/06/CONS.
 107.  In  merito  alla  sostituibilita'  fra i servizi vocali ed i servizi  SMS  a  livello retail, l'Autorita' evidenzia nuovamente che per  molti  utenti gli SMS sono da considerare validi sostituti delle chiamate  vocali.  A  supporto  di  questa  tesi,  assumendo  che  le modalita'  di  consumo degli utenti italiani non sono molto dissimili da   quelle  dei  consumatori  stranieri,21  si  possono  mostrare  i risultati di un survey condotto per conto dell'Autorita' nel febbraio 2004 su un campione di consumatori italiani, secondo cui oltre il 40% degli  intervistati  giustifica  l'utilizzo  dei servizi SMS in luogo delle   chiamate   vocali  in  quanto  mezzo  di  comunicazione  piu' conveniente.  Risulta  opinione  condivisa nella prassi del diritto e dell'economia  della  concorrenza  che  non e' necessario che tutti i consumatori,  o  anche  la maggioranza dei consumatori, sostituiscano effettivamente  un  prodotto  con  un  altro  affinche' sia possibile considerare  i  due  prodotti  come sostituti e pertanto appartenenti allo  stesso  mercato. Infatti, di frequente, e' il comportamento dei cosiddetti consumatori marginali ad esercitare un vincolo competitivo tale  da  non permettere ad un monopolista ipotetico di incrementare, per  un  periodo non transitorio, il prezzo in modo di conseguirne un profitto.
 108.  L'Autorita'  intende ribadire pero' quanto gia' affermato ai succitati  punti  del  documento di consultazione in cui si riconosce che,  ai  fini dell'individuazione del perimetro di mercato, piu' che la  sostituibilita' a livello retail, rilevano le considerazioni gia' effettuate  circa  l'impossibilita'  di  acquistare  disgiuntamente i servizi  vocali  ed  i  servizi  SMS che, come confermato anche dagli operatori   intervenuti   nel  procedimento,  vengono  esclusivamente venduti  in  bundle.  L'Autorita' non condivide la posizione espressa dal  gruppo Telecom Italia, secondo la quale il fatto che nell'ambito dello  stesso  bundle  i  due  servizi siano caratterizzati da prezzi differenti,   debba  condurre  all'esclusione  dei  servizi  SMS  dal perimetro di mercato.
 109.  In  merito  a  quanto sostenuto da H3G circa l'inclusione di altri servizi dati (GSM/GPRS/UMTS) nel mercato rilevante, l'Autorita' intende ribadire che si tratta di servizi innovativi per i quali, tra l'altro,  non  si  e'  ancora sviluppata una domanda sufficientemente ampia.
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 3.1. Introduzione
 
 110.11  principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta  nelle Linee guida dell'11 luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 111.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato in precedenza, e' pari a 18 mesi.
 112. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 113.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro precedente,  le  linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che "spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
 114.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione, l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 115.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di comunicazione elettronica.
 116. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
 117. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
 118. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita' tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza  di  legami e interconnessioni - anche informali - fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
 3.2. Valutazione della dominanza singola
 
 119. A dicembre 2005, gli operatori attivi nell'industria italiana dei servizi di telecomunicazione mobile sono quattro,22 vale a dire:
 a)  TIM,  operante  dall'aprile  1990,  gestore  di  rete  GSM, e titolare anche di licenza UMTS; appartenente allo stesso gruppo a cui fa capo l'operatore di rete fissa Telecom Italia;
 b)  Vodafone,  operante  dall'ottobre 1995, gestore di rete GSM e titolare  anche  di licenza UMTS; appartenente al gruppo Vodafone che controlla operatori mobili in vari paesi europei ed extraeuropei;
 c)  WIND, operante dal marzo 1999, gestore di rete GSM e titolare anche  di  licenza UMTS; gestisce anche una rete di telecomunicazione fissa;
 d)  H3G,  operante  dal  marzo  2003,  gestore  di una rete UMTS, appartenente  al  gruppo  Hutchison  Whampoa  che controlla operatori mobili UMTS in vari paesi europei ed extraeuropei.
 120.  Come  gia'  evidenziato  al  punto  0,  l'operatore Vodafone appartiene  all'omonimo gruppo, l'operatore Wind Telecomunicazioni fa parte   dell'alleanza  Starmap,  l'operatore  Telecom  Italia  Mobile rientra  nell'alleanza  Freemove,  infine,  l'operatore H3G Italia fa parte del gruppo H3G.
 121.  La  Figura  4  mostra  l'andamento, su base trimestrale, dei ricavi   conseguiti  dagli  operatori  mobili  italiani  nel  mercato rilevante  identificato  nella  sezione  2  nel  periodo 2003-2004. I valori  riportati  pertanto  si  riferiscono  ai  ricavi  da  servizi all'ingrosso  di  roaming  inbound  originato  su  reti  2G  e  3G  e comprendono i servizi vocali e gli SMS.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 107   <----
 
 122. Vista l'impossibilita' di ricondurre le chiamate vocali e gli SMS  ad  un'unica  unita'  di  misura,  in quanto le chiamate vengono solitamente  misurate sulla base della durata e gli SMS sul numero di messaggi  spediti,  l'andamento  del  mercato in termini di volumi e' illustrato  separatamente  per  i  due servizi nella Figura 5 e nella Figura 6 al termine di questa sezione a pagina 48.
 123.  Dal confronto fra la serie in ricavi e le serie in volumi si evince,  infatti,  che  l'andamento  dei  ricavi  ricalca  fedelmente l'andamento  dei  volumi  suggerendo  che la marcata variabilita' dei ricavi  e' da attribuirsi quasi esclusivamente alla stagionalita' dei flussi  turistici  e  non a variazioni significative delle condizioni della  domanda  e dell'offerta. La relativa stabilita' del mercato e' confermata dal confronto fra i valori annuali dei ricavi e dei volumi di traffico per gli anni 2003 e 2004 riportati in Tabella 1. I ricavi da  servizi  di roaming inbound (voce ed SMS) sono cresciuti di circa il  7%  passando  da  circa  433  milioni  di Euro (2003) a circa 463 milioni  di Euro (2004), i volumi di servizi vocali sono aumentati di circa  il  5%  passando  da  circa  497 milioni di minuti a oltre 524 milioni  di minuti, infine, gli SMS spediti sono aumentati del 19% (a fronte  di  un  aumento  dei  ricavi da soli SMS del 41%) passando da circa  167  milioni  a quasi 200 milioni. I dati, quindi, mostrano un mercato  in  leggera  crescita,  caratterizzato  da  una piu' marcata crescita  dei  volumi  di  SMS  dovuta  probabilmente,  piu' che alla maggior  diffusione  degli  SMS  come  mezzo  di  comunicazione, alla maggiore  consapevolezza  da  parte degli utenti finali degli elevati costi   delle   chiamate   in  roaming.  Di  tale  crescita  si  sono avvantaggiati  gli  operatori  che hanno conseguito un incremento del 18,6%  dei  ricavi  medi per SMS, passati da 14,8 a 17,6 centesimi di Euro.
 
 Tabella  1- Ricavi (migliaia di Euro) e volumi (migliaia di unita) da servizi di roaming inbound anni 2003 - 2004. =====================================================================
 | 2003  | 2004  |Variazione % ===================================================================== Ricavi servizi vocali                   |408.003|428.401|        5,00 --------------------------------------------------------------------- Ricavi SMS                              | 24.711| 35.057|        41,9 --------------------------------------------------------------------- Ricavi servizi vocali + SMS             |432.714|463.458|         7,1 --------------------------------------------------------------------- Volumi servizi vocali (migliaia di      |       |       | minuti)                                 |497.373|524.296|         5,4 --------------------------------------------------------------------- Volumi SMS (migliaia)                   |166.702|199.410|        19,6
 3.2.1. L'analisi delle quote di mercato
 
 124.  La  Tabella  2  riporta  le quote in termini di ricavi ed il relativo  indice  di  concentrazione  di Hishman-Herfindahl (HHI) sul mercato  rilevante  identificato  nella  sezione  2, relativamente ai trimestri   degli  anni  2003-2004  (i  dati  sono  rilevati  a  fine trimestre).  Le ultime due colonne della Tabella 2 riportano le quote di  mercato calcolate su base annuale. Anche in questo caso, le quote sono  calcolate  sul  mercato  dei  servizi  all'ingrosso  di roaming inbound  originato  su  reti 2G e 3G e comprendono i servizi vocali e gli SMS.
 Tabella  2  -  Quote  di  mercato  in termini di ricavi - chiamate vocali + SMS - Mercato Mondiale - anni 2003-2004
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 109   <----
 
 125.  Per  i problemi evidenziati al punto 122 le quote di mercato in  termini  di  volumi  sono  riportate  separatamente per i servizi vocali  e per gli SMS; per completezza si riportano anche le quote di mercato  in termini di ricavi. Pertanto la Figura 7 e la Figura 8, al termine  di  questa  sezione  a  pagina  50,  riportano  i  valori  e forniscono  una  rappresentazione  grafica  delle quote di mercato in termini  di  volumi  e  di  ricavi  delle  chiamate vocali in roaming internazionale  acquistate  da  operatori  mobili  esteri;  mentre la Figura  9  e la Figura 10 di pagina 52, riportano le quote di mercato in  termini di volumi e di ricavi degli SMS in roaming internazionale acquistati da operatori mobili esteri.
 126.  Come  si  puo' osservare dai dati presentati, nel periodo di analisi  nessun  operatore  ha  raggiunto  un  livello della quota di mercato  tale  da  condurre  automaticamente, secondo la prassi della Commissione,   all'individuazione  di  una  posizione  di  dominanza. Difatti,  le  quote  di  mercato,  ad  eccezione  di quella in ricavi detenuta  da  Telecom Italia nel 1° trimestre 2003 relativamente agli SMS  (che  non  costituisce comunque il mercato rilevante), non hanno mai  superato il 50%. Inoltre la sostanziale eguaglianza fra quote di mercato  in  ricavi  ed in volume, laddove il confronto e' possibile, indica che nessun operatore applichi prezzi sensibilmente superiori a quelli degli avversari.
 127.  Alla  luce  di queste considerazioni l'Autorita' ritiene che non  sia  possibile individuare una posizione di significativo potere di  mercato  in capo ad alcun operatore sulla base della sola analisi delle   quote   di  mercato  e  ritiene  opportuno  analizzare  altri indicatori a tal fine.
 3.2.2. Barriere all'ingresso
 
 128.L'appartenenza alla GSM Association, condizione irrinunciabile per  poter concludere accordi di roaming, e' limitata ad operatori di reti  mobili di seconda e terza generazione titolari di licenza ed e' preclusa  agli  operatori  mobili  virtuali,  i  quali, in ogni modo, nonostante  le  numerose  contrattazioni  in  corso, non sono ad oggi ancora  presenti  sul  mercato  italiano. Ne consegue che il limitato numero  di  licenze  a  disposizione costituisce una barriera di tipo regolamentare molto elevata all'ingresso di nuovi attori nel mercato. Del  resto la barriera regolamentare e' una diretta conseguenza della scarsita' delle risorse spettrali riportate nella Tabella 3.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 110   <----
 
 129.  In  aggiunta,  deve  essere  precisato  che anche qualora la scarsita'  di  risorse  spettrali  non  costituisse  un  problema, lo sviluppo  di  una  rete  mobile - di seconda o terza generazione - in grado   di   coprire   il  territorio  italiano,  ed  il  suo  lancio commerciale,  richiederebbero  degli  investimenti tali da costituire naturalmente delle barriere all'ingresso molto elevate.
 3.2.3. Vantaggi o superiorita' a livello tecnologico
 
 130.   La   presenza  di  vantaggi  o  superiorita'  tecnologiche, condizione  che  potrebbe  conferire ad un'impresa potere di mercato, non  sembra  sussistere  nel contesto di mercato italiano. Sulla base delle informazioni fornite dagli operatori mobili italiani, si evince che  i servizi di roaming internazionale all'ingrosso da essi offerti sono  sostanzialmente  omogenei  e  permettono  agli operatori esteri acquirenti  di  offrire  ai  propri  utenti finali i medesimi servizi offerti  sulle  proprie  reti nazionali. Infatti, tutti gli operatori mobili  italiani consentono agli utenti finali degli operatori esteri di avvalersi, oltre che dei tradizionali servizi di telefonia vocale, messaggistica  SMS  e  dati, anche dei servizi di identificazione del chiamante,   di   segreteria   telefonica,   di  cali  barring,  cali forwarding,   cali   waiting  e  cali  hold  nelle  stesse  modalita' disponibili  sulle  reti  nazionali. E' opportuno pero' precisare che gli  operatori  mobili  offrono  tali funzionalita' principalmente ai membri delle medesime alleanze/gruppi cui fanno parte.
 3.2.4. Contropotere d'acquisto
 
 131. Gli operatori acquirenti di servizi di roaming internazionale possono  esercitare qualche forma di contropotere d'acquisto tendente a  ridurre  il  potere  di mercato dei fornitori se dispongono di una posizione  negoziale  sufficientemente forte e se esiste una minaccia credibile che essi possano rifornirsi altrove.
 132.  L'esercizio  del contropotere d'acquisto nel mercato oggetto d'analisi  e' strettamente legato alla possibilita' di direzionamento del  traffico.  Come  gia'  evidenziato  nelle  sezioni  O  e  O, gli operatori   italiani   stanno   vieppiu'   utilizzando   tecniche  di direzionamento  del  traffico  che  permettono loro di selezionare la rete   mobile  estera  su  cui  attestare  i  propri  utenti  finali, principalmente  sulla  base  dell'appartenenza  ad alleanze e/o sulla base di sconti sulle IOT.
 133.  Se  gli  operatori  mobili stipulano alleanze con piu' di un operatore  in  una  determinata  nazione,  come  del  resto fanno gli operatori  mobili  delle nazioni che hanno partecipato al progetto di analisi  comune  dell'ERG,  cosi'  come  gli  operatori  italiani, la disponibilita'   di   tecniche  di  direzionamento  del  traffico  li incentiva  ad  attestare  i  propri utenti sulla rete degli operatori esteri  con i quali sono in grado di negoziare gli accordi di roaming commercialmente  piu'  vantaggiosi.  Ne  consegue che, in presenza di tecniche  di  direzionamento  del  traffico  efficaci,  gli operatori acquirenti  di  servizi  di  roaming  all'ingrosso possono esercitare contropotere d'acquisto in quanto in grado di esercitare una minaccia credibile  di  rifornirsi da altri operatori, e quindi di impedire ad un   operatore  fornitore  di  servizi  di  roaming  all'ingrosso  di innalzare i prezzi al di sopra del livello competitivo e di ricavarne un profitto.
 134.  La formazione di alleanze e gruppi pan-europei fra operatori mobili   nazionali,   congiuntamente   all'adozione  di  tecniche  di direzionamento  del  traffico,  fornisce  un incentivo agli operatori partner  a  dirigere  il traffico esclusivamente sulle reti che fanno capo alla medesima alleanza/gruppo. In questa maniera le alleanze non solo permettono lo scambio dei volumi di traffico in roaming a prezzi prestabiliti,  ma possono anche incentivare gli operatori a ridurre i prezzi  all'ingrosso  e a trasferire tali riduzioni al livello retail al fine di soddisfare livelli crescenti di domanda, in precedenza non soddisfatta a causa degli elevati prezzi al dettaglio. Tale incentivo e'  del resto particolarmente efficace in quanto gli operatori mobili che   partecipano   alle  alleanze,  operando  su  mercati  nazionali differenti,  non  competono  direttamente  sui  mercati al dettaglio. Alleandosi  e  dirigendo  il  traffico  sulle  reti  dei  membri  dei gruppi/alleanze,  dunque,  gli  operatori possono evitare il fenomeno della  doppia  marginalizzazione a beneficio dei consumatori finali e dei propri profitti.
 135.  D'altra  parte  se  il  direzionamento  del  traffico  viene utilizzato  per  dirigere il traffico sulle reti partner, l'efficacia di   tale   tecnica   nel  limitare  il  potere  di  mercato  risulta notevolmente  ridotta  in  quanto,  almeno in linea di principio, gli operatori  vicendevolmente  non adotteranno strategie (soprattutto di prezzo)  che  possano  danneggiare  i  propri  partner.  In aggiunta, nell'ambito  dei  gruppi pan-europei, le strategie di prezzo assumono una  rilevanza  decisamente inferiore in quanto i flussi di pagamento sono  interni  al  gruppo  (anche se i pagamenti intra-gruppo possono avere rilevanza fiscale e legale).
 136.  Sulla base delle informazioni fornite dagli operatori mobili attivi  sul  mercato  italiano e dagli operatori attivi nelle nazioni che  hanno  partecipato  al progetto di analisi congiunta, si evince, come  riportato  nella  Tabella 4, che gli operatori europei adottano tecniche  di  direzionamento  del traffico che dovrebbero renderli in grado  di  esercitare  contropotere d'acquisto, tuttavia le strategie praticate   all'interno  delle  alleanze  e  dei  gruppi  pan-europei sembrano   aver  ridotto  la  capacita'  di  esercitare  contropotere d'acquisto,  come  del  resto  confermato dalla stabilita' dei prezzi praticati sul mercato all'ingrosso e dalla stabilita' delle alleanze.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 113   <----
 3.2.5. Conclusioni circa la dominanza
 
 137.   Sulla   base   delle  considerazioni  riportate  nei  punti precedenti l'Autorita' ritiene che nessuno degli operatori attivi nel mercato  nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per  le  reti  telefoniche pubbliche mobili disponga singolarmente di significativo potere di mercato.
 3.3. Le osservazioni degli operatori
 
 138.   Il   gruppo   Telecom   Italia,   Vodafone  Italia  e  WIND Telecomunicazioni  condividono  le  conclusioni  a  cui  e' pervenuta l'Autorita'  circa  l'assenza, nel mercato nazionale all'ingrosso per servizi  internazionali  di  roaming,  di  operatori  che  dispongono singolarmente di significativo potere di mercato.
 139.  La  societa'  H3G,  nel  documento  inviato all'Autorita' in risposta  alla  consultazione pubblica, esprime alcune considerazioni in  merito  all'individuazione  di  posizioni  di  dominanza  singola all'interno del mercato retail.
 3.4. La posizione della Commissione
 
 140.  Nella  lettera SG - Greffe (2006) D/203019 del 7 giugno 2006 la Commissione Europea effettua una serie di considerazioni in merito alla  dimensione del mercato ed alle modalita' di calcolo delle quote degli  operatori; in particolare, la Commissione rileva che l'analisi del  significativo potere di mercato dovrebbe tener conto anche degli sviluppi  delle  quote  di mercato calcolate escludendo le cosiddette vendite  captive,  ovvero le vendite rivolte a societa' interamente o parzialmente  controllate al fine di restringere l'oggetto di analisi alle sole merchant sales.
 141.  Dal  confronto  delle quote di mercato in termini di vendite totali  e  merchant negli anni 2003-2005, riportate nella Tabella 5 e Tabella  6,  la  Commissione  rileva  che  l'esclusione delle vendite captive dal perimetro di mercato conduce ad un aumento delle quote di mercato  degli  operatori  che  fanno  parte  di  gruppi  pan-europei all'interno  dei  quali  le  vendite  infra-gruppo  non  assumono una dimensione  rilevante.  In  particolare la Commissione osserva che le quote di mercato relative alle sole vendite merchant di TIM risultano nel 2005 poco superiori al 50%, pur mostrando una leggera diminuzione rispetto  al  2003.  Allo stesso tempo, la Commissione mentre osserva che  nel  periodo  di  analisi le quote di mercato di TIM espresse in termini di ricavi sono inferiori a quelle in volumi, conclude che TIM non  e'  stata  in  grado  di  mantenere  IOT  piu'  alte  dei propri concorrenti.
 3.5. Le valutazioni dell'Autorita'
 
 142.  L'Autorita'  rileva  che  le  considerazioni  espresse dalla societa'  H3G,  essendo relative alla dominanza sul mercato retail, e quindi  del  roaming  outbound,  non  influenzano  le conclusioni del presente  provvedimento  circa  il  mercato  dei  servizi  di roaming internazionale wholesale. Pertanto, alla luce dell'analisi effettuata e dei contributi inviati dagli operatori, l'Autorita' conferma quanto sostenuto  al  punto  O  del  presente  documento  circa l'assenza di imprese  che  godono  di  una  posizione di dominanza individuale nel mercato  nazionale  all'ingrosso  per  i  servizi  internazionali  di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili.
 143.  In  merito  alla  posizione  della  Commissione  l'Autorita' concorda con l'utilita' dell'integrazione dell'analisi delle quote di mercato  con  la  valutazione  delle  vendite infra-gruppo e concorda altresi'  che  l'esclusione  delle  vendite captive dal computo delle quote  di  mercato  non  conduce ad un differente risultato in merito alle  conclusioni  circa l'assenza di posizioni dominanti singole nel mercato oggetto d'analisi.
 
 ---->  VEDERE GRAFICI E TABELLE DA PAG. 115 A PAG. 118   <----
 3.6. Valutazione della dominanza congiunta
 
 144.   Una   volta   esclusa  l'esistenza  di  dominanza  singola, l'Autorita' in questa sezione valuta l'esistenza di una situazione di dominanza collettiva, nella forma del tacito coordinamento.
 145.  A  tal  fine,  l'Autorita'  tiene  in  considerazione quanto previsto  dalla  Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, nonche' quanto   previsto   della  prassi  decisionale  della  Commissione  e dall'evoluzione  della  giurisprudenza del Tribunale di Primo Grado e della Corte di giustizia.
 146.  Secondo le Linee direttrici della Commissione per le analisi di  mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, una posizione di dominanza non esclude l'esistenza di un certo livello di competizione  nel  mercato,  ma semplicemente mette le imprese che ne beneficiano   nella   posizione,   se  non  di  decidere,  almeno  di influenzare  notevolmente le condizione nelle quali tale posizione si sviluppa.  Inoltre  un'impresa  notificata  come avente significativo potere di mercato beneficia e beneficera' di un potere sufficiente da consentirle  di  comportarsi  in misura prevalente, indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
 147.  Le  Linee direttrici aggiungono che, in un contesto ex-ante, questo   potere   si   puo'   misurare   attraverso  la  possibilita' dell'impresa dominante di aumentare i prezzi e diminuire le quantita' prodotte senza per questo veder ridotto il proprio fatturato.
 148.  Le Linee direttrici specificano, inoltre, al paragrafo n. 96 che   "Nel   valutare   ex  ante  le  probabilita'  dell'esistenza  o dell'insorgenza  di  un  mercato  che  possa  favorire  una posizione dominante  collettiva, nella forma di un tacito coordinamento, le ANR dovranno analizzare:
 i.  se  le  caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito;
 ii. se una tale forma di coordinamento sia sostenibile, ovvero,
 - se   uno  dei  componenti  dell'oligopolio  sia  in  grado  di sottrarsi  al coordinamento e se sia motivato a farlo, considerata la capacita'  di ritorsione degli altri componenti e la loro motivazione in questo senso, e
 - se  gli acquirenti/concorrenti marginali/potenziali abbiano la capacita'   o   siano   motivati  a  opporsi  a  qualsiasi  forma  di coordinamento che ne risulti e che sia contraria alla concorrenza".
 149.  Tale  analisi e' facilitata da una serie di criteri elencati nell'Allegato  II  della  Direttiva Quadro, riguardo i quali le Linee Guida  (par. 98) specificano che non si tratta di un elenco esaustivo e  che  i  criteri  non  sono  da  considerare  cumulativi,  ma  sono senz'altro   utilizzabili   per   suffragare   affermazioni  relative all'esistenza  di una posizione dominante collettiva, nella forma del coordinamento tacito.
 150.  Considerata  la non esaustivita' dell'elenco, l'Autorita' ha analizzato i seguenti indicatori, in quanto ritenuti appropriati alla caratterizzazione  del  mercato  italiano  del roaming internazionale wholesale:
 a) esistenza di prodotti omogenei;
 b) simili strutture dei costi;
 c) simili quote di mercato;
 d) mancanza di innovazione tecnologica;
 e) tecnologia matura;
 3.6.1. Esistenza di prodotti omogenei
 
 151.  In  virtu'  dell'assenza  di  operatori  che  dispongono  di vantaggi  o  superiorita' tecnologiche, come argomentato alla sezione O,  in generale, la possibilita' di differenziazione del prodotto nel mercato  del  roaming  wholesale  internazionale e' piuttosto bassa e consiste prevalentemente nella fornitura di codici di accesso diretti alle  nomali  funzioni  dei  terminali. Per esempio alcuni operatori, come  TIM, offrono servizi addizionali di "short code" che consentono agli  utenti  finali  di  continuare  ad utilizzare i codici brevi di accesso   a  particolari  servizi  (come  ad  esempio  di  segreteria telefonica)   anche   quando   si  trovano  all'estero.  L'Autorita', tuttavia,   ritiene  che  questo  tipo  di  differenziazione  sia  di carattere  secondario,  in quanto non riguarda il servizio in se', ma semplicemente una semplificazione del suo utilizzo.
 152.  Al  contrario,  si  deve  considerare che la stipulazione di accordi  di  roaming con "preferred partners" aumenta le probabilita' di  differenziazione  del  prodotto  per diverse ragioni quali: i) il fatto  che in genere le "alleanze" avvengono tra operatori di diversi paesi che presentano caratteristiche simili, sopratutto in termini di quote di mercato,23 ii) un operatore estero non ha alcun incentivo ad indirizzare  il  proprio  traffico verso operatori del paese visitato che   non   appartengono   all'accordo/alleanza  in  quanto  dovrebbe acquistare  servizi  di  roaming  da  un  operatore  con una quota di mercato  differente  dalla propria con il risultato, ceteris paribus, di  un mancato bilanciamento tra spese e ricavi da roaming; iii) piu' in generale, l'appartenenza ad un gruppo o ad un'alleanza consente di investire  in  brand  transnazionali  la cui esistenza limiterebbe le possibilita'  di  cambiare  il  partner  di roaming e porterebbe alla eterogeneita' dei servizi offerti dai diversi gruppi/alleanze.
 153.  Alla luce delle considerazioni svolte, si puo' affermare che l'omogeneita'  dei  servizi  di  roaming inbound sussiste per il solo traffico  che non viene istradato fra membri di una medesima alleanza o  gruppo  ovvero:  i)  in  relazione  al  traffico inbound istradato casualmente  sulle  diverse reti del paese visitato, cioe' in assenza di  accordi  di  roaming;  ii)  in  relazione alla parte residuale di traffico inbound che non viene istradato all'interno delle alleanze e iii)  in  relazione alla parte residuale di traffico inbound generato da clienti di operatori che non sono interessati ad ottenere lo stato di network preferito.
 3.6.2. Strutture dei costi.
 
 154. Generalmente gli operatori che presentano simili strutture di costo  hanno  un  interesse  strategico tanto maggiore a stabilire un equilibrio collusivo quanto minore e' l'incentivo di ciascuno di essi ad abbandonare l'equilibrio.
 155.  Per quanto riguarda l'assegnazione dello spettro nel mercato Italiano,   mentre  esiste  una  sostanziale  parita'  riguardo  alle frequenze  destinate  all'UMTS, lo stesso non accade per le frequenze destinate  al  GSM.  Oltre  al  fatto  che H3G non ne possiede, i due principali MNO hanno maggiore disponibilita' di spettro nella banda a 900Mhz rispetto al terzo operatore.
 156.  Come  argomentato  piu'  diffusamente nel documento relativo all'analisi   del   mercato   dell'accesso   e  raccolta  nelle  reti telefoniche  pubbliche  mobili  (mercato n. 15 tre quelli individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex-ante), i  costi  associati alle reti a 1800Mhz sono superiori a quelli delle reti  a  900Mhz  (ad  eccezione  dei  casi  in  cui la concentrazione geografica  del  traffico  spinga  a utilizzare comunque celle il cui raggio e' inferiore al limite massimo in una rete a 1800Mhz).
 157.  D'altra  parte,  data la disponibilita' dello spettro, i tre operatori GSM hanno realizzato reti ad oggi sostanzialmente ubique ed autosufficienti  per  la fornitura di servizi mobili voce ed SMS e la rete UMTS di H3G copre a fine 2004 il 75% della popolazione italiana. La  copertura  della  maggior parte della restante popolazione per la fornitura da parte di H3G di servizi voce ed SMS e' realizzata grazie ad accordi di roaming nazionale con altri MNO.
 158.  Si  puo' pertanto concludere che i due principali operatori, TIM  e  Vodafone,  hanno  strutture  di  costo  molto  simili, mentre nonostante  l'ubiquita' delle reti, e' verosimile riscontrate qualche differenza nelle strutture dei costi di Wind ed H3G.
 3.6.3. Similitudine delle quote di mercato.
 
 159.  Come  evidenziato  nella sezione 0, nessun operatore detiene singolarmente  una  quota  di  mercato particolarmente elevata. TIM e Vodafone  hanno  delle  quote  molto simili, mentre Wind ha una quota inferiore,   ma,  ad  eccezione  dell'ultimo  trimestre,  in  leggera crescita.  H3G detiene una quota di mercato molto inferiore in quanto sconta  il  successivo ingresso nel mercato. Il livello e la relativa stabilita' delle quote di mercato potrebbero costituire un indicatore di una competitivita' attutita.
 3.6.4. Tecnologia matura.
 
 160.  La  maturita'  della  tecnologia  limita le probabilita' che siano  introdotte innovazioni tecnologiche e accresce la trasparenza, mentre   riduce  la  possibilita'  dei  concorrenti  di  ottenere  un vantaggio competitivo dallo sviluppo di nuove tecnologie.
 161.  Le  tecnologie  di  seconda generazione, che consentono agli operatori  di  offrire  servizi come l'accesso, la fonia vocale e gli SMS,  hanno raggiunto un tale grado di maturita' che sono accessibili da  parte  di tutti gli operatori e non offrono loro nessun vantaggio competitivo.
 162.  In  virtu'  della  maturita'  della  tecnologia  di  seconda generazione  e  del  fatto che tutti gli operatori attivi sul mercato dispongano   di   licenze  per  la  fornitura  di  servizi  di  terza generazione  e  sono  gia'  attivi  nella  fornitura di tali servizi, l'Autorita'  ritiene  che  nessun  operatore  possegga  dei  vantaggi tecnologici  tali  da  indurlo  a  deviare  da un accordo di condotta comune con gli altri operatori.
 163.  Nonostante l'analisi degli indicatori appena svolta potrebbe indicare  l'esistenza  di  una  dominanza  congiunta, nella forma del coordinamento   tacito,   l'Autorita',   prima  di  giungere  ad  una valutazione   conclusiva,   ritiene   corretto   verificare  se  tale valutazione  sia in linea con la prassi decisionale della Commissione e la giurisprudenza della Corte.
 3.7. Sostenibilita' degli accordi di collusione tacita.
 
 164.  Come  premesso,  l'Autorita',  nel valutare se sia possibile riscontrare nel mercato italiano del roaming internazionale wholesale un  significativo  potere  di mercato equivalente ad una posizione di dominanza  congiunta, tiene conto, oltre che di quanto previsto dalle Linee  direttrici  della  Commissione,  dell'evoluzione  della prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza della Corte.
 165.  Le stesse Linee direttrici richiamano le principali sentenze sul  tema. Il paragrafo 94 delle Linee direttrici evidenzia che, come discende  dalle  sentenze  relative  alle  cause  Gencor  e Compagnie Maritime  Belge, "benche' ci si possa basare sull'esistenza di legami strutturali   per  corroborare  la  constatazione  di  una  posizione dominante  collettiva,  tale constatazione puo' essere fatta anche in riferimento  ad  un mercato caratterizzato da oligopolio o da elevata concentrazione, la cui struttura da sola, in particolare, e' propizia all'emergere di effetti di coordinamento nel mercato rilevante".
 166.    Sempre    la    Corte    di   Giustizia   nella   sentenza Gencor/Commissione  afferma che "sul piano giuridico o economico, non esiste alcuna ragione per escludere dalla nozione di legame economico la  relazione  di  interdipendenza  esistente  tra  i  membri  di  un oligopolio  ristretto  all'interno  del  quale  questi  ultimi, su un mercato  di  caratteristiche  adeguate,  in particolare in termini di concentrazione  del  mercato,  di  trasparenza  e  di omogeneita' del prodotto, sono in grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono   pertanto   fortemente   incentivati   ad   allineare  il  loro comportamento  sul  mercato  in modo da massimizzare il loro profitto comune...".
 167. La sentenza Gencor, sostenendo che "non esiste alcuna ragione per  escludere  dalla  nozione  di  legame  economico la relazione di interdipendenza  esistente  tra  i membri di un oligopolio ristretto" anticipa,   in   un   certo  senso,  l'approccio  seguito  dal  nuovo Regolamento  sulle  concentrazioni (n. 139/2004), che verra' discusso nel seguito.
 168.  Tuttavia, successivamente alla sentenza Gencor, il Tribunale di  Primo  Grado della Comunita' Europea, nell'annullare la decisione della  Commissione  che  impediva  la  concentrazione  Airtours/First Choice, ha stabilito che ai fini dell'individuazione di una posizione dominante  collettiva,  nella  forma  del  tacito  coordinamento,  e' necessario  che  risultino verificate le tre seguenti condizioni24 (i cosiddetti tre criteri Airtours):
 a) "in primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter  conoscere  il  comportamento  degli  altri  membri, al fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione (...);
 b)   in  secondo  luogo,  e'  necessario  che  la  situazione  di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un  incentivo  a  non  scostarsi  dalla  linea di condotta comune nel mercato (...);
 c)  in  terzo  luogo,  deve  parimenti  provare  che  la reazione prevedibile  dei  concorrenti  effettivi  e  potenziali  nonche'  dei consumatori  non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune linea d'azione".
 169.  E'  opportuno  osservare  che  la summenzionata sentenza del Tribunale  di  Primo  Grado  pone  particolare  accento  sulla natura cumulativa delle condizioni elencate. Pertanto, e' evidente che venir meno di una sola di esse inficia la possibilita' della sussistenza di dominanza collettiva, nella forma di coordinamento tacito.
 170.  L'Autorita',  al fine di valutare l'eventuale sussistenza di un  significativo  potere  di mercato equivalente ad una posizione di dominanza  collettiva, nella forma del tacito coordinamento, ritiene, pertanto, necessario valutare se tali condizioni risultino verificate nel mercato italiano del roaming internazionale wholesale.
 171.  Per  quanto  riguarda  la  prima  condizione,  che  consiste sostanzialmente   nella   trasparenza  dei  prezzi,  si  osserva  che l'Infocentre  dell'Associazione  GSM pubblica regolarmente le tariffe IOT  praticate  dagli  MNO attivi in ciascun mercato nazionale e puo' essere  consultato  da  qualunque  membro  dell'associazione. L'unica limitazione  a  questo  meccanismo  e'  costituita  dal fatto che gli operatori  non  possono  accedere  alle  IOT  praticate nella propria nazione; teoricamente, quindi, gli operatori non possono conoscere le tariffe IOT praticate dai propri concorrenti nazionali. In pratica e' evidente  che ciascun operatore e' in grado di venire a conoscenza di tali  tariffe  indirettamente  (o attraverso gli operatori consociati che   operano  all'estero,  o  richiedendo  direttamente  le  tariffe praticate  dai concorrenti nazionali nel corso delle negoziazioni con il roaming partner del paese di provenienza).
 172.  Oltre che dalla pubblicazione, l'effettiva trasparenza delle tariffe  IOT  dipende  dalla trasparenza degli sconti praticati dagli operatori  sulle  tariffe  stesse.  Dal  momento  che,  in genere, le condizioni  di  sconto  sono riservate, non dovrebbe essere possibile l'immediata  individuazione  di  un qualsiasi comportamento deviante. Tuttavia,  va  osservato  che  gli  operatori,  attraverso  accordi e alleanze,  sono in grado di individuare gli operatori esteri ai quali vengono  praticate  condizioni  di  sconto.  Pertanto,  non  si  puo' escludere  che  gli  operatori  siano  in  grado  di stimare i prezzi praticati dai propri concorrenti con un margine di errore limitato.
 173.  Per  quanto  riguarda  la  seconda  condizione, affinche' un accordo  di collusione tacita sia sostenibile, oltre alla presenza di efficaci  meccanismi di ritorsione, e' necessario che il profitto che ciascuna  impresa  prevede di ottenere a seguito della deviazione sia inferiore  al  profitto ottenibile nel caso di equilibrio collusivo e che,  pertanto,  per ciascun operatore esista un deterrente a deviare dall'accordo.
 174.   Con  riferimento  al  mercato  del  roaming  internazionale wholesale, si rende dunque necessario individuare i possibili fattori di dissuasione, punitivi o di semplice concorrenza, a causa dei quali i  profitti  futuri  degli  operatori  di rete mobile si ridurrebbero significativamente   nel   lungo   periodo   in  caso  di  deviazione dall'equilibrio collusivo.
 175.  Nel  mercato  inbound  del  roaming  internazionale esistono diversi  elementi  che rendono inverosimile l'esistenza di meccanismi di ritorsione credibili ed efficaci.
 176. Innanzitutto, le politiche derivanti da accordi con preferred roaming  partner  rendono  inverosimile  il  cambio  di  fornitore di roaming  e quindi riducono i meccanismi di ritorsione, che consistono sostanzialmente  nel  sottrarre  clienti  agli  operatori che deviano dall'accordo.
 177.  Inoltre,  indipendentemente dal meccanismo di ritorsione sul prezzo,  l'altro  solo possibile meccanismo di ritorsione nel mercato wholesale potrebbe essere la risoluzione del contratto di roaming con l'operatore che ha detenuto un comportamento deviante. La risoluzione del  contratto  dovrebbe  essere promossa dall'operatore del paese di provenienza,  su richiesta degli operatori concorrenti dell'operatore deviante  nel  paese visitato. Tuttavia e' molto improbabile che cio' accada, anche perche' tale tipo di accordo potrebbe configurarsi come un'ipotesi  di boicottaggio prevista dall'art. 81 del Trattato, tra i concorrenti e il partner di roamimg estero. Inoltre, per un operatore di  provenienza,  la risoluzione di un contratto di roaming, non solo priverebbe   i   propri  abbonati  di  connettivita'  aggiuntiva,  ma comporterebbe  il  mancato  acquisto  di  servizi di roaming da parte dell'operatore  deviante  quando i clienti di quest'ultimo si trovano all'estero.
 3.7.1. Conclusioni circa la dominanza congiunta, nella forma della collusione tacita
 
 178.  L'attenuazione della trasparenza delle tariffe causata dagli sconti  e  la  contemporanea  assenza  di  meccanismi  di  ritorsione credibili  ed  efficaci,  fanno  si  che  i  tre criteri previsti dal Tribunale   di   Primo   Grado   (criteri   Airtours)  non  risultino cumulativamente  verificati,  pertanto,  l'Autorita' conclude che nel mercato   italiano   del  roaming  internazionale  wholesale  non  si riscontra  una  posizione  di  dominanza  congiunta,  nella forma del coordinamento tacito.
 3.8. Le osservazioni degli operatori.
 
 179.   Il   gruppo   Telecom   Italia,   Vodafone   Italia,   WIND Telecomunicazioni e H3G condividono le conclusioni a cui e' pervenuta l'Autorita'   nell'ambito   dell'analisi   del  mercato  del  roaming internazionale  wholesale  circa  l'assenza  di  imprese  che  godono congiuntamente  di  significativo  potere di mercato, nella forma del coordinamento tacito.
 180.  L'operatore  Vodafone,  nel concordare con l'Autorita' circa l'impossibilita'  di  riscontrare  la  sussistenza  di  una posizione dominante congiunta nel mercato wholesale del roaming internazionale, adduce,  ad  ulteriore supporto di quanto sostenuto nella proposta di provvedimento,  alcuni elementi che caratterizzano il mercato oggetto di  analisi  non  presi in considerazione dall'Autorita', ma definiti nell'Allegato  II della direttiva Quadro, quali l'elevata elasticita' della  domanda,  l'esistenza  di  capacita'  produttiva  in eccesso e l'esistenza  di  margini che consentono la concorrenza sui prezzi. In aggiunta,   Vodafone   rileva,   a  differenza  di  quanto  sostenuto dall'Autorita', che il primo dei cosiddetti criteri Airtours, in base al   quale  "ciascun  membro  dell'oligopolio  dominante  deve  poter conoscere  il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se  essi  adottino  o  meno  la stessa linea di azione (...)" non sia soddisfatto   poiche'   nel  mercato  in  esame  non  si  riscontrano condizioni di trasparenza dei prezzi.
 3.9. Le valutazioni dell'Autorita'.
 
 181. L'Autorita' conferma quanto sostenuto al punto O del presente documento   circa   l'assenza   nel   mercato  italiano  del  roaming internazionale  wholesale  di  una  posizione di dominanza congiunta, nella forma del coordinamento tacito.
 182. In merito a quanto sostenuto da Vodafone circa la presenza di elementi   strutturali   nel   mercato   del  roaming  internazionale all'ingrosso  che  potrebbero rafforzare la conclusione di assenza di dominanza congiunta, l'Autorita' intende evidenziare, in primo luogo, che l'elenco contenuto nell'Allegato II della direttiva Quadro, cosi' come  esplicitato  al  punto 98 delle Linee Guida non e' da ritenersi esaustivo,  i criteri non devono essere soddisfatti cumulativamente e che  con tali criteri "si intende semplicemente illustrare il tipo di elementi    utilizzabili   per   suffragare   affermazioni   relative all'esistenza di una posizione dominante collettiva (oligopolistica), nella  forma del tacito coordinamento". In secondo luogo, l'Autorita' rileva  che  la  valutazione  dei  criteri  suggeriti da Vodafone non avrebbe  condotto  a conclusioni differenti; difatti, nel contesto in esame, non sempre l'elevata elasticita' della domanda, l'esistenza di capacita'  produttiva in eccesso e la presenza di elevati margini sui prezzi  conducono  inconfutabilmente  ad  escludere  l'insorgenza  di posizioni  di  dominanza  congiunta  nella  forma  del  coordinamento tacito. Ad esempio, talvolta l'effetto dell'elasticita' della domanda sugli  incentivi  a  colludere  risulta  ambiguo:  nel caso in cui la domanda e' molto elastica una certa riduzione del prezzo condurra' ad un consistente incremento nella quantita' domandata, questo significa che  gli  aggiustamenti nella domanda saranno rilevanti sia quando il prezzo  viene  ridotto  a  seguito  di  una  deviazione da un accordo collusivo,  sia  nel  momento  in cui tutti i prezzi verranno ridotti nella  fase  di "punizione" conseguente alla deviazione dall'accordo. Si  puo'  concludere,  pertanto, che l'effetto dell'elasticita' della domanda  sulla sostenibilita' di accordi collusivi risulta ambiguo. A simili  conclusioni  si  puo'  pervenire  anche valutando gli effetti derivanti  dall'esistenza  di capacita' produttiva in eccesso e dalla presenza di elevati margini sui prezzi.
 183.  Infine,  relativamente  all'asserita mancanza di trasparenza sui  prezzi  wholesale  applicati  dai  vari  concorrenti da parte di Vodafone,  l'Autorita' intende evidenziare che i tre criteri Airtours devono   essere  soddisfatti  cumulativamente  affinche'  si  possano individuare  posizioni  di  dominanza  congiunta. Pertanto, anche nel caso  in  cui,  cosi'  come  sostenuto  da Vodafone, il primo dei tre criteri  Airtours  non  risulti verificato, dal momento che neanche i successivi  due  lo  sono, quanto sostenuto da Vodafone non rileva ai fini del risultato dell'analisi condotta dall'Autorita'.
 3.10.  La  proposta  di  regolamentazione  europea  dei servizi di roaming internazionale.
 
 184.   L'Autorita',  infine,  pur  non  riscontrando  nel  mercato italiano  dei  servizi  di roaming internazionale all'ingrosso alcuna forma  di  dominanza singola o congiunta, condivide le preoccupazioni della   Commissione   Europea  circa  l'irragionevolezza  dei  prezzi sostenuti dai consumatori finali per avvalersi dei servizi di roaming internazionale.  L'Autorita'  concorda  con  la Commissione anche sul fatto  che  il livello eccessivo dei prezzi delle chiamate in roaming internazionale, che potrebbe essere ascrivibile tanto ad imperfezioni nel   mercato  all'ingrosso  quanto  ad  imperfezioni  in  quello  al dettaglio,  limiti  l'uso  dei  servizi di comunicazione mobile al di fuori  dei  confini nazionali e costituisca un ostacolo allo sviluppo del mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche.
 185.  L'Autorita',  quindi,  accoglie  con favore l'iniziativa del Commissario europeo alla societa' dell'informazione Viviane Reding di proporre  al  Parlamento europeo ed al Consiglio una regolamentazione europea  sulle  tariffe  di  roaming  internazionale che ricorra, tra l'altro,  alle previsioni circa l'armonizzazione ed il ravvicinamento legislativo  ai fini della creazione e del consolidamento del mercato interno  dell'art.  95  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea.
 186.  In  tal  senso,  l'Autorita',  insieme  alle altre Autorita' nazionali  di  regolamentazione,  fornira'  la massima collaborazione alle iniziative della Commissione europea.
 187.  In  merito  alla proposta di regolamentazione dei servizi di roaming  internazionale formulata dal Commissario Reding nel febbraio 2006  e  meglio dettagliata il 28 marzo 2006, l'Autorita' prende atto delle  preoccupazioni manifestate dagli operatori mobili italiani pur rilevando  che  la  valutazione da loro fornita circa l'iniziativa di regolamentazione  comunitaria,  non risulta essere parte dell'oggetto della  consultazione,  che  riguarda invece l'analisi del mercato dei servizi di roaming internazionale all'ingrosso.
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 1 In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 2 In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 3 In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 5  In  GUCE  L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
 6 In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag. 45.
 7 In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 8  In  CUCE  L  190  del  30  luglio  2003,  pag.  13. 9
 Pubblicato   nella   Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il  16  settembre  2003.  10  Sentenza United Brands del 14
 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e
 ss..
 11  Da  effettuarsi,  in  ogni  caso, ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 12  Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 13  Delibera  del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana  del  28  gennaio  2004,  n. 22. 14 Delibera del 5
 maggio   2004,   recante   "disciplina   dei   procedimenti
 istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro  regolamentare delle
 comunicazioni   elettroniche"   pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n.
 116.
 15  Delibera  del  16  settembre  2005,  che modifica la
 delibera    n.    118/04/CONS   recante   "Disciplina   dei
 procedimenti    istruttori   di   cui   al   nuovo   quadro
 regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 3
 ottobre 2005, n. 230.
 16    Secondo    quanto    stabilito   nell'accordo   di
 collaborazione   tra  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
 mercato  in  materia  di  comunicazioni elettroniche del 27
 gennaio  2004,  pubblicato  sul sito web dell'Autorita'. 17
 Cfr.   paragrafi   40   -  43  delle  Linee  guida.  18  La
 reciprocita'  puo'  pero'  non  riguardare il livello delle
 tariffe.  19 Il meccanismo della IOT e' stato messo a punto
 dalla  GSM  Association  nel  1999,  prima di allora veniva
 utilizzata  la  Norma/  Networl  Tariff  (NNT),  uno schema
 tariffario  in base al quale la tariffa all'ingrosso per il
 servizio  di roaming veniva calcolata applicando un margine
 non  superiore  al 15% alle tariffe nazionale al dettaglio.
 20  Si noti che l'operatore mobile B non riceve una IOT per
 tale  chiamata  o  per  altre  chiamate mobili terminate in
 roaming.  21  Che  sono  i  consumatori che concorrono alla
 formazione  della  domanda  retail da cui deriva la domanda
 del  mercato italiano dei servizi di roaming internazionale
 all'ingrosso. 22 Una quinta licenza per la gestione di reti
 UMTS e' detenuta da IPSE 2000, che pero' non ha mai avviato
 le  proprie  attivita' durante il periodo di riferimento di
 questa  analisi.  Un  altro  operatore  GSM, Blu, dopo aver
 iniziato  le  proprie attivita' nella prima meta' del 2000,
 e'  uscito al mercato alla fine del 2002. 23 A tal riguardo
 si  osservi,  per esempio, che l'alleanza Freemove riguarda
 gli  operatori  mobili legati all'incumbent storico di rete
 fissa.  24 Sentenza del Tribunale di primo grado - Airtours
 plc v Commission, Case T-342/99
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