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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 14 giugno 2006 |  | Mercato   dei  servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico  e  forniti  in postazione fissa, per clienti residenziali e non  residenziali  (Mercati  n.  4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere   di  mercato  e  definizione  degli  obblighi  regolamentari. (Deliberazione n. 380/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 14 giugno 2006;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185, recante «Attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla protezione dei consumatori  in  materia  di  contratti  a distanza» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 143 del 21 giugno 1999;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno 2001,  come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS  del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole  forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;
 Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva   2002/21/CE,   dell'11 febbraio   2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per   l'anno   2001»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
 Vista  la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la  procedura  di  consultazione  di  cui  all'art.  11  del  decreto legislativo   1° agosto  2003,  n.  259»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica  della  delibera  n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;
 Vista  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  12 gennaio  2006,  recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
 Vista  la  determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante «Modifiche alla determinazione n. 2/04 - Modifiche alla determinazione n. 1/04 - Disposizioni  organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni   elettroniche:   sostituzione   del  responsabile  dei procedimenti  relativi  all'analisi  dei  mercati  nn.  3,  4, 5 e 6» pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 24 giugno 2005;
 Vista  la  delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;
 Vista   la  delibera  n.  101/99/CONS,  concernente  le  condizioni economiche  di  offerta  del  servizio  di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione   dei   meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
 Vista  la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da Telecom  Italia  a  partire  dal  1° agosto  1999,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;
 Vista  la delibera n. 197/99/CONS del 7 settembre 1999, concernente «Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
 Vista   la  delibera  n.  274/99/CONS,  concernente  i  criteri  di ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del vincolo  di  «price  cap»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;
 Vista la delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema  di  price  cap» di cui alla delibera n. 171/1999, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303;
 Vista la delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap di cui alla delibera n. 171/1999 alla luce degli effetti  prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e  canoni  di  cui  alla  delibera  n. 847/00/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;
 Vista  la  delibera  n.  152/02/CONS  del  15 maggio  2002, recante «Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 giugno 2002, n. 153;
 Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  all'art.  71 sancisce  che  «l'Autorita'  assicura  che informazioni trasparenti e aggiornate   in  merito  ai  prezzi  e  alle  tariffe,  nonche'  alle condizioni  generali  vigenti  in  materia  di  accesso  e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili» - da  parte  di  tutte  le  imprese operanti sul mercato - «agli utenti finali    e   ai   consumatori,   conformemente   alle   disposizioni dell'Allegato n. 5.»;
 Considerato  che le misure contenute, inter alia, nelle delibere n. 78/02/CONS,  n.  179/03/CSP,  n.  254/04/CSP,  n.  314/00/CONS  e  n. 330/01/CONS  impongono  -  alle imprese di telecomunicazione operanti nei  mercati  dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali  e  non  residenziali - la pubblicazione di informazioni inerenti  i  prezzi  e  le tariffe, nonche' le condizioni generali di fornitura  dei  servizi  telefonici accessibili al pubblico, in linea con quanto disposto nell'Allegato 5 del Codice;
 Vista  la  delibera  n.  414/04/CONS  del 30 novembre 2004, recante «Consultazione  pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei  servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico e forniti   in   postazione   fissa  per  clienti  residenziali  e  non residenziali,  sulla  valutazione  di  sussistenza  del significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere   (mercati   n.  4  e  n.  6  fra  quelli  identificati  dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;
 Sentita,  in data 2 febbraio 2005, in audizione la societa' Telecom Italia S.p.a.;
 Sentite,  in  data  3 febbraio  2005,  in  audizione  congiunta, le societa' Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind;
 Considerate   le  risultanze  della  consultazione  pubblica  e  le valutazioni  dell'Autorita'  contenute  nell'Allegato  A  al presente provvedimento;
 Considerata  l'analisi  di impatto della regolamentazione contenuta nell'Allegato B al presente provvedimento;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato  -  richiesto  ai  sensi  degli  articoli 8  e 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e pervenuto in data 7 giugno 2006 -  relativo  allo schema di provvedimento concernente il «Mercato dei servizi  telefonici  internazionali disponibili al pubblico e forniti in  postazione  fissa,  per  clienti  residenziali e non residenziali (mercati  n. 4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)»;
 Considerato   che  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato,  nel  condividere l'impianto dell'analisi di mercato, rileva comunque che:
 a) «l'esclusione   delle  modalita'  di  servizio  diverse  dalle chiamate  post-pagate,  come  ad  esempio  i  servizi offerti tramite phone-center  e carte prepagate, potrebbbe indurre a sottovalutare la portata  di  uno  dei principali canali di erosione delle quote degli operatori storici sui mercati al dettaglio»;
 b) «considerato  l'arco  temporale in esame, l'analisi effettuata non  tiene  conto  di importanti innovazioni tecnologiche intervenute negli  ultimi anni nei mercati della telefonia: si tratta dei servizi di telefonia via internet, cosiddetti Voice over IP (VoIP)»;
 c) «con  riferimento  all'identificazione di Telecom Italia quale operatore  che  detiene  un  significativo  potere  di  mercato, tale conclusione appare del tutto condivisibile»;
 Considerato  che, in relazione alla questione della telefonia VoIP, l'Autorita'  ha distinto il servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio  VoIP  in  decade  5.  In  base  al  regolamento  11/06/CIR, quest'ultimo  rappresenta,  infatti,  un  servizio  di  comunicazione vocale  nomadico con diverse funzioni d'uso, modalita' di fruizione e caratteristiche tecniche.
 Cio'  premesso,  l'Autorita', allo stato, considera che nell'ambito del  mercato  in esame, il servizio VoIP limitatamente alla decade 0, faccia  parte  del  mercato  rilevante, in quanto sostituibile con la tradizionale   telefonia   su  rete  PSTN  (la  rete  tradizionale  a commutazione  di  circuito  in  tecnica  TDM).  Solo  di  recente, la telefonia  VoIP ha cominciato a svilupparsi in Italia, come attestano i   dati   forniti  alla  Commissione;  piu'  precisamente,  e'  solo dall'ultimo  quadrimestre  del  2005  che  per  il  traffico VoIP, si registrano valori e volumi di un qualche significato.
 In  relazione  alla  questione  delle  carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalita' di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su  rete  fissa.  Infatti,  oltre  che  da postazione fissa, le carte pre-pagate  possono  essere  utilizzate  anche  da postazione mobile, nonche'  da  apparecchi  di  telefonia  pubblica  in Italia, ma anche all'estero,  non  rientrando,  in  tutti questi casi, nell'ambito del mercato  rilevante  in  esame. Si aggiunga, inoltre, che generalmente gli  operatori non sono in grado di fornire dati che distinguano - in modo  affidabile -  i ricavi attribuibili direttamente al mercato dei servizi di traffico internazionale da postazione fissa.
 Infine,  per  quanto riguarda i phone-center, l'Autorita' considera che,  data  l'elevata numerosita' di tali esercizi, non sia possibile effettuarne  una  precisa  identificazione  ai fini della rilevazione diretta   delle   informazioni.   In  ogni  caso,  si  osserva  come, trattandosi  di  operatori  che effettuano attivita' di rivendita, il traffico da questi generato risulta compreso nei valori forniti dagli operatori  di  telecomunicazioni,  con  riferimento al loro fatturato verso la clientela business.
 Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006) D/203018  del  7 giugno  2006,  relativa allo schema di provvedimento concernente   il   «Mercato  dei  servizi  telefonici  internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali   e  non  residenziali  (mercati  n.  4  e  n.  6  della Raccomandazione  della  Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita'  in  data 27 aprile 2006 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 8 maggio 2006;
 Considerato  che l'Autorita' in data 19 maggio 2006 ha fornito alla Commissione  europea ulteriori elementi di dettaglio relativamente ai contenuti  dell'analisi  di  mercato  e  che  di  questi si da' conto nell'Allegato A alla presente delibera;
 Considerato  che  la Commissione, nella propria lettera, rileva che «l'Autorita' puo' adottare la decisione finale e, in tal caso, dovra' comunicarla alla Commissione»;
 Udita  la  relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni e riferimenti
 1. Ai fini del presente testo si intende per:
 a) «Autorita»:  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 b) «Codice»:   il   «codice   delle  comunicazioni  elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 c) «operatore   notificato»:   l'operatore   di  rete  telefonica pubblica  fissa  identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore   avente   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato nazionale   al   dettaglio   dei  servizi  telefonici  internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali;
 d) «clienti   residenziali»:  le  persone  fisiche  residenti  in abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
 e) «clienti   non   residenziali»,   le  persone  giuridiche  che acquistano   i  servizi  per  finalita'  di  tipo  imprenditoriale  o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.
 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del codice.
 |  |  |  | Art. 2. Identificazione e definizione dei mercati rilevanti
 1.   L'Autorita'   definisce   il  mercato  rilevante  dei  servizi telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  (mercato  n.  4 della Raccomandazione  della  Commissione  europea n. 2003/311/CE), come la domanda,  da  parte  dell'utenza residenziale, e l'offerta di servizi telefonici  in  postazione  fissa per effettuare chiamate telefoniche internazionali.
 2.  Il  mercato  al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, ha dimensione geografica nazionale.
 3.  L'Autorita'  definisce  il  mercato  rilevante al dettaglio dei servizi  telefonici  internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali (mercato n. 6 della Raccomandazione  della  Commissione  europea n. 2003/311/CE), come la domanda,  da  parte  dell'utenza  non  residenziale,  e  l'offerta di servizi  telefonici  in  postazione  fissa  per  effettuare  chiamate telefoniche internazionali.
 4.  Il  mercato  al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, ha dimensione geografica nazionale.
 |  |  |  | Art. 3. Identificazione e notifica degli operatori
 aventi significativo potere di mercato
 1.  Nel  mercato  nazionale  al  dettaglio  dei  servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per  clienti  residenziali,  non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 2.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.a.  detiene  un significativo potere  di  mercato  nel  mercato  nazionale al dettaglio dei servizi telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione fissa, per clienti residenziali, ai sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice.
 3.  Nel  mercato  nazionale  al  dettaglio  dei  servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per   clienti   non   residenziali,   non  sussistono  condizioni  di concorrenza effettiva.
 4.  L'operatore  Telecom  Italia  S.p.a.  detiene  un significativo potere  di  mercato  nel  mercato  nazionale al dettaglio dei servizi telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione fissa, per clienti non residenziali, ai sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi imposti all'operatore notificato
 quale avente significativo potere di mercato
 1.  Ai  sensi del codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.  249 del 31 luglio 1997, sono imposti alla societa' Telecom Italia S.p.a.,  in  qualita'  di  operatore  avente  significativo potere di mercato  nei  mercati  di  cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
 2.  Le linee guida e le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III.
 3.  Ove  non  diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato  di  cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai  servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico  e forniti   in   postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  e  non residenziali.
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
 1.  Nella fornitura dei servizi al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, Telecom  Italia e' soggetta al controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 67 del codice.
 2.  Le  chiamate  internazionali residenziali e non residenziali di Telecom  Italia  sono  escluse dal controllo tramite il meccanismo di price  cap  previsto  dalla  delibera n. 171/99, anche ai sensi della delibera n. 289/03/CONS.
 3.  L'Autorita' conferma come obbligo regolamentare per l'operatore notificato  il  rispetto  del  «test  1»  di  prezzo,  previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, Allegato E ;
 4. L'Autorita'  revoca come obbligo regolamentare il rispetto del «test  2»  di prezzo previsto ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, Allegato E.
 5.   Ai  fini  dell'attivita'  di  verifica,  l'Autorita'  conferma l'obbligo,  propedeutico  alla  verifica  del  rispetto  del  test di prezzo,  previsto  nell'Allegato  D della delibera n. 152/02/CONS, in base  al  quale  tutte  le  nuove  condizioni di offerta rivolte alla clientela   residenziale   e  non  residenziale,  o  le  modifiche  a condizioni  di  offerta  preesistenti,  anche  basate  su listini e/o accordi  riservati  a tale mercato, sono presentate all'Autorita' con almeno  trenta  giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione.
 6.  Gli  obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi restano in vigore.
 |  |  |  | Art. 6. Obblighi di trasparenza e pubblicazione
 delle informazioni e delle condizioni di offerta
 1.  L'Autorita'  ritiene  opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul mercato  di  una  nuova  offerta,  ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato.
 2.  L'Autorita', conferma l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da  Allegato  B  della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti  con  l'Allegato  A della medesima delibera e conferma le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del «test 1» di prezzo.
 3.   In  merito  alla  comunicazione  al  pubblico  delle  offerte, l'Autorita'  ritiene  opportuno  di  imporre  all'operatore dominante l'obbligo   di  rendere  pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun servizio,  le  condizioni  ed  i  termini  di  fornitura per tutte le offerte.
 4.  L'obbligo di cui al punto precedente e' assolto per mezzo della pubblicazione,  di  quanto richiesto, sul proprio sito web. I prezzi, le  condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
 5.  Rimane  fermo  l'obbligo  previsto  dall'art.  70, comma 4, del codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a  qualunque  titolo  con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto  alla  data  della  loro  attuazione,  della  modifica delle condizioni  contrattuali  per  essi  in  vigore,  compresa  quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
 6.  Fermo  restando la disciplina prevista per le gare pubbliche ed in  particolare  la  non applicabilita' dell'obbligo di comunicazione preventiva,  ai fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di  procedure  ad  evidenza  pubblica per la selezione del fornitore, Telecom  Italia  e'  tenuta  a seguire le procedure e il rispetto dei criteri   di   controllo  dei  prezzi,  cosi'  come  specificati  nel provvedimento  relativo ai mercati n. 3 e n. 5, ossia dei mercati dei servizi telefonici nazionali e locali forniti in postazione fissa.
 |  |  |  | Art. 7. Obbligo di non privilegiare ingiustamente
 determinati clienti finali
 1.   Nella   fornitura   dei   servizi   telefonici  internazionali disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione fissa ai clienti residenziali   e   non   residenziali,  Telecom  Italia  e'  soggetta all'obbligo  di  non  privilegiare  ingiustamente determinati clienti finali, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del codice.
 2.  Telecom  Italia  deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti  e  condizioni  dissimili  a transazioni non equivalenti. L'operatore  notificato puo' offrire differenti condizioni economiche e  tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze siano giustificate in modo oggettivo.
 |  |  |  | Art. 8. Condizioni attuative per l'implementazione degli obblighi
 di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
 1.  Le  offerte,  sottoposte  alla valutazione dell'Autorita', sono comunicate  da  Telecom  Italia riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta  medesima, comprese le eventuali classi di sconto che si intendono praticare ai clienti finali.
 2.  Fatte  salve  le  sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti,  l'Autorita'  si  esprime  in  ordine alla non conformita' della  proposta  sottoposta  al  test  di  prezzo nei predetti trenta giorni   decorrenti   dal   ricevimento   della   comunicazione.   La commercializzazione  delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto.
 3.   Qualora   le   proposte  soggette  a  verifica  richiedano  un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere   prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni,  dandone  motivata comunicazione all'operatore.
 4.   Coerentemente   con   la  definizione  dei  mercati  rilevanti individuati   all'art.   2.,  dovranno  essere  adeguate  le  tabelle riportate nell'Allegato A della delibera n. 152/02/CONS.
 5. Nel caso in cui le proposte di offerta non superano il «test 1», presentando  un  ricavo  medio unitario inferiore alle due rispettive soglie, previste per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale,   esse  non  sono  commercializzabili,  in  quanto  non consentono   un   recupero   dei   costi   dell'operatore  dominante, l'operatore   dominante   e'   obbligato   ad  articolare  nuovamente l'offerta.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 1.  Le valutazioni dell'Autorita' all'esito dell'analisi di mercato e  delle  risultanze  della  consultazione  pubblica  sono  riportate nell'Allegato  A  alla  presente  delibera,  che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 2.  La  revisione  degli  obblighi di cui al Capo II della presente delibera  avverra'  nell'ambito  delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del codice.
 La  presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e'  notificata alla societa' Telecom Italia S.p.a.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 Roma, 14 giugno 2006
 Il presidente: Calabro'
 |  |  |  | Allegato A alla delibera 380/06/CONS 
 MERCATO  DEI  SERVIZI  TELEFONICI  INTERNAZIONALI  DISPONIBILI  AL PUBBLICO  E  FORNITI  IN POSTAZIONE FISSA, PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON  RESIDENZIALI  (MERCATI  N.  4 E N. 6 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE)
 SINTESI  DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E RELATIVE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI, SULLA  VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER  LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE.
 1. INTRODUZIONE
 
 1.1 IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
 
 1  L'Autorita'  ha avviato il 30 novembre 2004, con la delibera n. 414/04/CONS,    la   consultazione   pubblica   sulla   proposta   di provvedimento  in  merito  all'identificazione ed analisi dei mercati dei  servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico e forniti   in   postazione   fissa  per  clienti  residenziali  e  non residenziali,  la valutazione di sussistenza del significativo potere di  mercato  per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui  vanno  soggette  le  imprese  che  dispongono  di un tale potere (mercati  n.  4  e n. 6 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui  mercati  rilevanti  dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), al fine di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione sul tema in esame.
 2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi gli organismi di telecomunicazioni: Albacom, Atlanet, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, MCI Italia, Telecom Italia, Tiscali, Wind.
 3.   Le   principali   tematiche  sollevate  nelle  risposte  alla consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori  rispondenti  nel corso delle audizioni del 2 febbraio 2005 con  l'operatore  Telecom  Italia  e  del  3  febbraio  2005  con gli operatori Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind.
 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 La normativa europea
 
 4.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 5.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone, con riferimento al presente procedimento, principalmente di 5 direttive:
 a)  la  direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"i;
 b)  la  direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle  autorizzazioni  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2;
 c)  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"3;
 d)  la  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), "c.d. direttiva servizio universale"4;
 e)  la  direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio  2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5.
 6.  Inoltre,  ai  fini  del  presente  provvedimento,  particolare rilievo rivestono altri tre atti:
 a) la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti  e  dei  servizi  nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
 b)  le  Linee Guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,  adottate  dalla  Commissione  il  9  luglio  2002'  (di seguito, le Linee Guida o Linee guida);
 c)  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 7.  Il  quadro  normativo  sopra  delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la  direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del l° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice).
 8.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma  3,  e  l'art.  7,  comma  4,  della direttiva quadro, inoltre, prevedono   che   uno   Stato   membro,   ove  ricorrano  particolari circostanze,  possa  identificare  un mercato rilevante differente da quelli  previsti  dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita  dall'art.  18  e  dall'art.  12,  comma  4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 9.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 10. Merita un cenno infine la Posizione Comune adottata dall'ERG - European   Regulators  Group  -  sull'approccio  da  seguire  per  la definizione  di  rimedi  appropriati  nel  nuovo quadro regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche,  approvata  il  1 aprile 2004. Il documento  ha  l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase   del  processo  regolamentare  (quella  della  definizione  dei rimedi),  un  approccio  armonico  nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e  con  gli  obiettivi  fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire  allo  sviluppo  del  mercato interno e di promuovere gli interessi  dei  cittadini  europei,  definiti  all'articolo  8  della Direttiva Quadro.
 11.  Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di  liberalizzazione  dei  mercati  e  sancisce  la  convergenza  tra disciplina  regolamentare  e  disciplina  antitrust,  in  primo luogo attraverso  la  definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato   e   posizione   dominante.  Infatti,  la  direttiva  quadro (considerando  25)  indica  che  "la  definizione di quota di mercato significativa  di  cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile  nelle  prime  fasi  di  liberalizzazione dei mercati in quanto soglia  che  fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata  per  tenere  conto  di  realta' di mercato piu' complesse e dinamiche.  Per  tale  motivo  la  definizione  di  cui alla presente direttiva   e'   equivalente  alla  nozione  di  posizione  dominante enucleata  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e  del Tribunale  di  primo  grado  delle  Comunita'  europee",  laddove per posizione  dominante  si  intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la  persistenza  di  una  concorrenza  effettiva  sul  mercato di cui trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere  comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"10
 12.  Il  percorso  che  il  nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 13.  Gli  obblighi  regolamentari  imposti  in  esito  di ciascuna analisi  di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva"11, fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 14.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12 e n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora  l'Autorita'  intenda  adottare  provvedimenti che abbiano un impatto  rilevante  sul  mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 15.  Entrando  nel  dettaglio  dei mercati analizzati nel presente documento,   la  Raccomandazione  individua  i  seguenti  mercati  al dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazione fissa:
 1.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
 2.  Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
 3.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 4.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 5.   Servizi  telefonici  locali  e/o  nazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
 6.  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
 16.  La  regolamentazione  dei  servizi  offerti nei mercati sopra elencati  introdotta  ai  sensi  del  precedente quadro normativo, e' stata  ed  e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra   i   mercati  indicati,  nel  senso  che  la  gran  parte  delle disposizioni  emanate  hanno  riguardato  in  generale  i  servizi di accesso  e  quelli  a  traffico  cosi'  come  quelli  riservati  alla clientela residenziale e non residenziale.
 17.  Di  seguito,  si  richiamano  brevemente  i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati.
 La regolamentazione nazionale
 
 18.   Per   quanto   riguarda  il  quadro  della  regolamentazione nazionale,  l'Autorita' ha avviato la regolazione dei servizi oggetto dei mercati in esame, in primo luogo, con il processo di riequilibrio tariffario  e  contenuto  nella  delibera  n.  85/9814,  cui ha fatto seguito  la  delibera  n.  101/99  con  la  quale e' stato realizzato l'ultimo  intervento  tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti  i  tempi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo dei prezzi  di  Telecom  Italia  attraverso  il  criterio  del  controllo preventivo,  sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap.
 19. I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la  delibera  n.  171/99,  nella  quale l'Autorita' ha identificato i mercati  a  cui  applicare  il  price  cap15.  Negli anni successivi, l'Autorita'  e'  intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le delibere nn. 847/00/CONS, 469/01/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS16
 20. Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante  "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa"17, adottata dall'Autorita' il 15 maggio 2002, nella quale sono stati disciplinati i  principi  della parita' di trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei prezzi delle offerte dei servizi finali dell'operatore notificato18.
 2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 21. La Raccomandazione della Commissione dell' 11 febbraio 2003 ha individuato,   in   base   alle   caratteristiche   della  domanda  e dell'offerta,  i  mercati  di  servizi/prodotti  forniti  agli utenti finali (c.d. "mercati al dettaglio").
 22.  Ai  fini  del  presente  documento,  sono  stati analizzati i mercati relativi ai:
 a)  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti  in  postazione  fissa  per  clienti residenziali (di seguito "Mercato 4");
 b)  Servizi  telefonici  internazionali  disponibili  al pubblico forniti  in postazione fissa per clienti non residenziali (di seguito "Mercato 6").
 23. Nella definizione dei mercati rilevanti e' stata valutata:
 a)  l'opportunita'  di  distinguere  i  mercati  per categoria di clientela (residenziale e non residenziale);
 b) la dimensione geografica del mercato.
 24.   Si   ritiene   opportuno  evidenziare  che  il  mercato  del prodotto/servizio   rilevante  comprende  "i  prodotti  o  i  servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle  loro  caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono atti a soddisfare  bisogni  costanti  dei  consumatori,  dei  loro  prezzi e dell'uso  cui  sono  destinati,  ma anche in funzione della domanda e dell'offerta  sul  mercato in questione19. In tal senso, i prodotti o servizi che sono solo scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato.
 25.  Una  volta  definito  il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto di  vista  geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono  attive  nell'offerta  e  domanda  dei  prodotti  o  servizi  in questione,  in  cui  le  condizioni  di  concorrenza  sono  simili  o sufficientemente  omogenee  e  che  puo'  essere  distinta dalle aree adiacenti,  in  cui  le  condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse"20.
 26.  Nello  svolgimento  dell'analisi finalizzata alla definizione del  mercato  rilevante,  sono  state  tenute  in  massimo  conto  la Raccomandazione  e  le  Linee Guida. Sulla base di quanto indicato in queste  ultime,  si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta.
 27.  Per  quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la   sostituibilita'   della   domanda   consente  di  verificare  la possibilita'  che  i  consumatori  sostituiscano  un  prodotto  o  un servizio   con   un  altro  a  causa  di  un  incremento  modesto  ma significativo  e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta  permette  di  valutare  la possibilita' che imprese non attive  sul  mercato  possano  decidere  di  entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 28.   Con   riferimento   al   mercato   geografico,   invece,  la sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze dei  consumatori,  nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre dal  punto  di  vista  dell'offerta  si  tratta  di  ampliare  l'area geografica  a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a seguito  dell'aumento  modesto  ma significativo e non temporaneo del prezzo.
 29.   Infine,   coerentemente  con  il  principio  di  neutralita' tecnologica,  nell'analisi  non sono state considerate, ai fini della definizione   del   mercato,   ne'   le  diverse  tipologie  di  rete sottostante,  ne'  la  banda  associata alla fornitura dei servizi in oggetto.  Non  e'  stata  considerata rilevante neppure la tecnologia utilizzata  per  il  trasporto del segnale vocale. Da questo punto di vista   l'interesse  del  consumatore  e'  essenzialmente  quello  di instaurare   una  comunicazione  interpersonale  in  tempo  reale,  a prescindere  dal  mezzo  trasmissivo  utilizzato  e  dalle tecnologie impiegate dal fornitore del servizio.
 2.1. Il mercato del prodotto/servizio
 
 30.  Come  richiamato  nella Raccomandazione (paragrafo 4.2.1), le diverse  tipologie  di  chiamata  (locali, nazionali, internazionali, verso    mobili)   non   sono   considerate   dagli   utenti   finali sufficientemente  sostituibili  per essere ritenute come appartenenti allo stesso mercato in termini di domanda.
 31. L'Autorita' reputa che il mercato rilevante dal punto di vista merceologico   sia   quello  dei  servizi  telefonici  internazionali disponibili al pubblico in postazione fissa.
 2.1.1. Articolazione del mercato per tipologia di clientela
 
 32.  Nell'ambito dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili  al pubblico in postazione fissa, e' possibile effettuare una suddivisione per tipologia di clientela.
 33.  Infatti,  le offerte degli operatori si distinguono a seconda che  siano  indirizzate  alla  clientela  residenziale o a quella non residenziale.
 34.  I  clienti  residenziali sono le persone fisiche residenti in abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore.
 35.  I  clienti  non  residenziali  sono, diversamente, le persone giuridiche   che   acquistano   i   servizi  per  finalita'  di  tipo imprenditoriale  o  professionale  e  che  riportano sul contratto la partita IVA.
 36.  In  tal  senso, la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali   in   base   all'identificativo   fiscale   continua  a caratterizzare  l'offerta  degli  operatori.  Inoltre, anche se da un punto  di  vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per le  due  tipologie  di  utenti, le esigenze complessive in termini di qualita'  del  servizio  e  assistenza  differiscono  sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale.
 37.  Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare   la  propria  offerta  in  funzione  delle  due  diverse tipologie  di  clientela,  che  vengono  indirizzate  con  specifiche politiche   commerciali   e   di   marketing.   Anche  le  condizioni contrattuali,  in  termini  di  opzioni  speciali, servizi aggiuntivi offerti,  pacchetti  tariffari  e  sconti  a volume, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale.
 38.   All'interno   del  mercato  non  residenziale  e'  possibile individuare differenti tipologie di clientela: studi professionali ed esercizi  commerciali  (SOHO  -  Small Office Home Office), piccole e medie   imprese  (PMI),  imprese  di  grandi  dimensioni  (Corporate) differenziabili tra societa' private, pubbliche e gruppi industriali. Tuttavia,  dal  momento  che  non si riscontrano rilevanti diversita' nelle  modalita'  tecniche  ed  economiche  di  fornitura dei servizi offerti   alle  differenti  tipologie  di  clientela,  nonche'  nelle esigenze  nella domanda di servizi di forma, si ritiene opportuno non individuare   segmenti   di   mercato  all'interno  dei  mercati  non residenziali in base alla tipologia di clientela.
 39.  Nel  contesto  descritto,  si  ritiene  che  se  un ipotetico monopolista  sul  mercato delle chiamate destinate alla clientela non residenziale innalzasse il livello dei prezzi, non si genererebbe una migrazione   della   clientela   verso   il  mercato  delle  chiamate residenziali,  in  quanto  le condizioni economiche e contrattuali, i servizi a valore aggiunto, i servizi di assistenza, e, non ultimo, il regime  fiscale  sono  molto diversi. Simmetricamente, un aumento del prezzo  delle  chiamate  per la clientela residenziale da parte di un ipotetico  monopolista non provocherebbe sostanziali migrazioni verso l'offerta non residenziale, se non per fasce marginali di clientela.
 40.  Dal  lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore  che  fornisce  servizi  alle imprese risponda ad eventuali aumenti  di  prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei  servizi  di telefonia per la clientela residenziale entrando sul mercato  residenziale  e  viceversa, in quanto le caratteristiche dei servizi   e   la  necessaria  struttura  organizzativa  (commerciale, mnarketing,  distribuzione,  etc.) per sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse21.
 41.  Le  differenti  condizioni  economiche  e  articolazioni  del servizio,  il  diverso  identificativo  fiscale  del cliente, nonche' l'effettiva  capacita'  degli  operatori  di  discriminare tra le due tipologie  di  clientela,  dimostrano  come  le  caratteristiche  del mercato   dei   servizi   telefonici  internazionali  destinati  alla clientela   residenziale   e  quelle  destinate  alla  clientela  non residenziale siano tali da condurre a due mercati distinti.
 42.  Sulla  base  delle considerazioni esposte e coerentemente con quanto  analizzato  e previsto dalla Commissione europea, l'Autorita' ha  individuato  per  le  chiamate  internazionali i seguenti mercati rilevanti:
 1.  il  mercato  dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 2.  il  mercato  dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
 Quesito   1.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di identificare   due   mercati   rilevanti   dei   servizi   telefonici internazionali  forniti  in postazione fissa distinguendo tra mercato internazionale    residenziale    e    mercato   internazionale   non residenziale?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 1
 
 43.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt  Telecom, Eutelia, Fastweb,  Tiscali, Wind, Atlanet e MCI Italia) ritiene l'orientamento dell'Autorita'  pienamente  condivisibile  dal  punto  di vista della segmentazione  del  mercato  rispetto alla clientela finale anche se, alcuni  tra  essi,  ritengono  necessario che nel mercato dei servizi telefonici internazionali sia compreso l'intero "spettro" dei servizi telefonici  internazionali  forniti  in postazione fissa; ovvero che, nei mercati sia incluso sia il traffico originato da postazione fissa dai  c.d."phone  shops" che il traffico originato da postazione fissa per  il  tramite  di "carte telefoniche" prepagate. La motivazione di questa  inclusione  e'  da ricercare nella loro rilevanza all'interno dei  servizi  telefonici  internazionali  da  postazione fissa, nella rispondenza  alla  definizione di mercato rilevante, e nel rischio di configurazione  di pratiche anticompetitive da integrazione verticale e  infine  perche'  si  configurano come un servizio sostituibile per l'utilizzo dei servizi in esame.
 44.  Un  operatore  (Telecom  Italia),  invece,  non  condivide la definizione   merceologica   dei   mercati   dei  servizi  telefonici internazionali presentata dall'Autorita', proprio in quanto non tiene conto  di  tutte  le  modalita'  alternative di fruizione dei servizi diverse  da  quella  post-pagata da rete fissa, come appunto i "phone shop/center",  le  "carte  prepagate" e le chiamate internazionali da piattaforme   mobili   e   perche'   i   servizi   internazionali  di comunicazione   vocale  fruiti  attraverso  gli  schemi  tradizionali post-pagati, le carte pre-pagate a codice e, almeno in parte, i phone center,   sono   visti,   a  suo  parere,  dal  cliente  finale  come "sostituibili".
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 1
 
 45.  L'Autorita'  nel  confermare  quanto  espresso  al punto 42 e precedenti  e  quindi il suo orientamento di identificare due mercati rilevanti dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa  distinguendo tra mercato internazionale residenziale e mercato internazionale  non  residenziale,  non condivide le valutazioni e la richiesta  avanzata  da  Telecom Italia e da altri operatori e rileva che  in  relazione  alla questione delle carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalita' di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su  rete  fissa  infatti,  oltre  che  da  postazione fissa, le carte pre-pagate  possono  essere  utilizzate  anche  da postazione mobile, nonche'  da  apparecchi  di  telefonia  pubblica  in  Italia ma anche all'estero,  non  rientrando,  in  tutti questi casi, nell'ambito del mercato  rilevante  in esame. Inoltre, generalmente gli operatori non sono  in  grado  di fornire dati che distinguano in modo affidabile i ricavi  attribuibili  direttamente al mercato dei servizi di traffico internazionale  da  postazione  fissa.  Infine, per quanto riguarda i phone-center,  l'Autorita'  considera che, data l'elevata numerosita' di   tali   esercizi,  non  sia  possibile  effettuarne  una  precisa identificazione ai fini della rilevazione diretta delle informazioni. In   ogni  caso,  si  osserva  come,  trattandosi  di  operatori  che effettuano  attivita'  di  rivendita,  il traffico da questi generato risulta    compreso   nei   valori   forniti   dagli   operatori   di telecomunicazioni,   con  riferimento  al  loro  fatturato  verso  la clientela  business.  Per  l'insieme  delle condizioni sopra esposte, l'Autorita'   conferma   l'orientamento  espresso  nel  documento  di consultazione  pubblica  di  identificare  due  mercati rilevanti dei servizi   telefonici   internazionali  forniti  in  postazione  fissa distinguendo   tra  mercato  internazionale  residenziale  e  mercato internazionale non residenziale.
 
 2. In particolare, con riferimento al mercato non residenziale, si condivide  l'orientamento dell'Autorita' di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno del mercato internazionale?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 2
 
 46. Un operatore (MCI Italia) ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorita'  di  non  individuare  ulteriori  segmenti  di mercato all'interno  del  mercato  non  residenziale  poiche' fino ad ora non esistono  modalita'  tecniche  ed  economiche  diverse di offerta dei servizi  all'interno  della  categoria  non  residenziale  e un altro (Atlanet)   la  condivide  perche'  ritiene  che  l'unica  differenza all'interno  di  questa  tipologia  di  clientela  riguarda l'offerta commerciale  che  normalmente  e'  basata  sul  principio di sconto a volume  che  premia  i  clienti  che  hanno una maggiore capacita' di sviluppare minuti di traffico.
 47.  Un altro gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,  Tiscali,  Wind)  non  obietta  alle  considerazioni  svolte dall'Autorita' circa l'opportunita' di non segmentare ulteriormente i mercati internazionali.
 48.   Infine,   un   operatore   (Telecom  Italia)  non  condivide l'orientamento  dell'Autorita'  e  ribadisce  che evidenze di mercato giustificano  l'individuazione del segmento dei Grandi Clienti Affari (GCA)  come  distinto  dalla  parte  restante della (piccola e media) utenza  affari.  In  particolare  l'applicazione dei medesimi criteri introdotti  dall'Autorita'  per  distinguere,  nel loro complesso, la clientela  "residenziale" da quella "non residenziale" indicherebbero differenze  nei  requisiti  dell'offerta  di  servizi all'interno del segmento business (ad esempio, tra micro-business e corporate).
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2
 
 49.  L'Autorita' nel confermare il suo orientamento, relativamente al  quesito in parola, peraltro condiviso dalla quasi totalita' degli operatori interessati, rileva quanto segue:
 50.  In  primo  luogo,  la  definizione del mercato merceologico e geografico  cosi'  come individuata dall'Autorita' e' in linea con la piu'  consolidata  tradizione in materia di analisi antitrust. In tal senso, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, anche  di  recente,  fatto  propria  tale  definizione:  "il presente procedimento  ha  preso in considerazione i comportamenti commerciali di  Telecom  Italia  nell'offerta  di  tali  servizi [accesso, fonia, trasmissione  dati  e  accesso  ad internet] al complesso dell'utenza business, in quanto distinta dalla clientela residenziale, in ragione della diversita' delle esigenze espresse dai due tipi di domanda e di quella  delle modalita', anche economiche, dell'offerta di servizi di comunicazione.  Cio' premesso, proprio l'analisi istruttoria compiuta non  consente  di  operare  ulteriori  distinzioni  all'interno della clientela  business,  in  quanto  nella maggior parte dei casi non e' dato  riscontrare  una  rilevante  diversita'  nei servizi offerti ai piccoli  e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela di   maggiori  dimensioni"  (punto  309  del  prov.  13752,  A/351  - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004).
 51.  In  linea  con  le  indicazioni  della  Commissione  europea, l'Autorita'  rileva,  in  secondo  luogo,  che  e'  dall'esame  delle funzioni d'uso di un servizio, ossia dalle caratteristiche economiche del   bene   e   dal   bisogno   soddisfatto,   che  deriva  l'esatta individuazione  del  perimetro  merceologico dei mercati. Nel caso di specie,  nell'ambito  degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere  ad  una eventuale separazione del mercato dell'accesso per la  grande  clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe  dovuto  individuare  caratteristiche  diverse  del  prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM,  non  appare  possibile  in quanto nella maggior parte dei casi  non  e'  dato  riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale.
 52.  In  conclusione,  ai fini dell'analisi regolamentare non sono emersi  elementi  tali  da far ritenere opportuna l'individuazione di ulteriori   segmenti   di   mercato   all'interno   dei  mercati  non residenziali,  in base alla tipologia di clientela, rispetto a quanto individuato    dalla    Commissione    europea    nell'ambito   della Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti, dal momento che non   possono  riscontrarsi,  rilevanti  diversita'  nelle  modalita' tecniche   ed  economiche  di  fornitura  dei  servizi  offerti  alle differenti  tipologie  di  clientela,  nonche'  nelle  esigenze nella domanda di servizi di fonia in esame.
 Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento  espresso nel documento di consultazione pubblica, con riferimento al mercato non residenziale, di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno del mercato internazionale.
 2.2. Il mercato geografico
 
 53.  Come  indicato  nelle  Linee  Guida  "per definire un mercato geografico  non  e'  necessario  che le condizioni di concorrenza tra operatori  o  fornitori  dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente  che  esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo'  quindi  ritenere  che  solo  le aree in cui le condizioni della concorrenza sono eterogenee non costituiscono un mercato uniforme"22.
 54.  In  Italia, i servizi di telefonia vocale internazionale sono disponibili  in  maniera uniforme su tutto il territorio nazionale in termini sia di copertura geografica sia di prezzo.
 55.  Dal  punto di vista della domanda, un incremento di prezzo da parte  dell'ipotetico  monopolista  potrebbe al piu' comportare per i consumatori o l'accettazione delle nuove condizioni economiche oppure la  richiesta  degli  stessi servizi di telefonia vocale presso altri operatori  concorrenti.  In  entrambi i casi i consumatori per fruire dei  servizi  di  telefonia  vocale  non  avrebbero  la necessita' di spostarsi fisicamente in aree limitrofe.
 56.   Dal  lato  dell'offerta,  l'uniformita'  territoriale  della copertura  e  del  prezzo  dei servizi telefonici da parte di Telecom Italia  fa  si'  che  esista di fatto un vincolo alla definizione dei prezzi  a  livello  nazionale che influenza la definizione dei prezzi anche  degli  altri  operatori,  i  quali  offrono anch'essi i propri servizi a condizioni economiche omogenee su base nazionale.
 57.  L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale.
 
 3.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  considerare nazionale il mercato geografico?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 3
 
 58.   Un   operatore  (MCI  Italia)  sostiene  che  le  condizioni dell'offerta   dei   servizi   internazionali  sono  sufficientemente omogenei  da poter considerare nazionale la dimensione geografica del mercato   e  un  altro  (Atlanet)  condivide  tale  orientamento  per l'omogeneita'  nelle  condizioni di concorrenza. In particolare e dal punto  di  vista  della  sostituibilita':  dal lato della domanda non esistono comportamenti/preferenze dei clienti che possano determinare l'esistenza  di  condizioni specifici per ambiti territoriali diversi dal nazionale. Inoltre non esistono differenze nei prezzi al pubblico giustificate  dalla  zona  geografica  di  ubicazione della clientela chiamante.   Per   ultimo  i  clienti  possono  accedere  ai  servizi internazionali  offerti  da  operatori abilitati ad operare a livello nazionale. Dal lato dell'offerta i principali operatori nazionali non fanno  differenze  nelle  loro  offerte commerciali in base alle zone geografiche  di  ubicazione  della  clientela  avendo una politica di prezzi  a  livello  nazionale.  Telecom Italia con una rete che copre l'intero   territorio  e  con  una  politica  commerciale  di  ambito nazionale  delimita  in  qualche  modo  l'ambito  nel  quale  si deve svolgere la concorrenza su questo mercato.
 59.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt  Telecom, Eutelia, Fastweb,   Tiscali,  Wind)  concorda  con  l'analisi  condotta  dall' Autorita'  in quanto in Italia, il mercato dell'offerta di servizi di Telecomunicazione  e'  caratterizzato da condizioni di omogeneita' su tutto  il  territorio  nazionale  sia  con  riferimento ala gamma dei prodotti  offerti sia ai prezzi praticati alla clientela finale. Tale evidenza porta a constatare l'assenza di una pressione concorrenziale da   parte  degli  operatori  alternativi,  tale  da  comportare  una differenziazione  dell'offerta  da  parte  dell'operatore incumbent a livello  territoriale,  la  quale e' caratterizzata da omogeneita' su tutto il territorio nazionale.
 60.  Infine  un  operatore (Telecom Italia) condivide, in linea di principio,  che  l'estensione  geografica  dei  mercati  4  e  6  sia nazionale pur evidenziando che gli immigrati sono distribuiti in modo eterogeneo  tra  le  regioni italiane, con concentrazioni geografiche diverse   per   nazionalita'.  Tale  situazione  crea  piu'  spiccate relazioni   di   traffico   internazionale   uscente   dalle  regioni interessate  verso  i Paesi di appartenenza degli immigrati residenti che,  di  conseguenza,  determina  su  tale tipologia di traffico una diversa pressione competitiva.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 3
 
 61. L'Autorita' rileva che le condizioni di offerta dei servizi di accesso  destinati  agli  utenti  finali  sono  omogenee  su tutto il territorio  italiano. In particolare, le offerte commerciali relative al  traffico  internazionale  sono disponibili sull'intero territorio alle  medesime condizioni economiche e tecniche e anche gli operatori alternativi  adottano  politiche  di  prezzo  omogenee sul territorio coperto.
 62.  Anzi  negli  ultimi  anni,  la  scomparsa di alcuni operatori regionali,  e  l'aggregazione  di essi in gestori nazionali ha reso i mercati in oggetto caratterizzati da un concorrenza estesa all'intero territorio del Paese.
 63.  Di  conseguenza,  la sopra evidenziata e supposta disomogenea distribuzione   territoriale   della  popolazione  immigrata  non  e' condizione plausibile per giustificare una segmentazione territoriale del  contesto  competitivo:  le  politiche commerciali adottate dagli operatori  presenti  nel mercato sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
 Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento  espresso  nel  documento di consultazione pubblica: i mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e  forniti  in  postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  e non residenziali si caratterizzano come mercati nazionali.
 3. L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 64.   L'analisi  presentata  nei  successivi  paragrafi  segue  le indicazioni  contenute  nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare,  vengono  presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:
 1. quote di mercato (in minuti e ricavi);
 2.  ulteriori  criteri,  tra  i  quali:  barriere  all'entrata  e all'uscita,   barriere   al   cambiamento,  barriere  all'espansione, economie  di  scala,  economie  di  scopo,  integrazione orizzontale, integrazione  verticale,  sviluppo  della  rete  di  distribuzione  e vendita, vincoli legislativi e regolamentari;
 3. scenari di breve e medio periodo.
 3.1. Le quote di mercato
 
 65.  Un  primo  criterio  di  valutazione utilizzato per stabilire l'esistenza  di  una  posizione dominante e' l'analisi delle quote di mercato  in  termini  di  minuti  e  di ricavi derivanti dal traffico telefonico internazionale.
 66.  Il  volume  delle  vendite e i minuti di traffico, dichiarati all'Autorita'     tramite     questionario     dalle    imprese    di telecomunicazioni,   hanno   fornito   utili   informazioni   per  la misurazione  dei mercati;i dati (minuti e ricavi) relativi al secondo semestre  del  2003  sono  stati  stimati dal momento che risultavano consolidati solo i valori del primo semestre.
 67.  La  difficolta'  di  ottenere  informazioni puntuali in serie storiche  omogenee non ha consentito di effettuare un'analisi ne' per singola  direttrice  internazionale ne' per macro aree, per cui si e' ritenuto   opportuno   procedere   a   valutare  i  dati  in  maniera aggregata23.
 68.  Le  analisi,  quindi,  sono  state effettuate considerando la ripartizione della direttrice internazionale tra mercato residenziale e  non residenziale, analizzati in termini di minuti di traffico e di ricavi nel periodo 2000-2003.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 28 DELLA G.U.   <----
 
 69.  Complessivamente  i  minuti  del traffico internazionale sono progressivamente  aumentati  fmo  al 2002. Si segnala che nel mercato non  residenziale  tale  incremento  si  e'  mostrato particolarmente sostenuto  risultando  una  crescita,  nel periodo 2000-2001, pari al 13%.  Successivamente,  si  e'  assistito ad un rallentamento di tale incremento, avvenuto soprattutto nel mercato residenziale dove si sta diffondendo  l'uso  di schede telefoniche internazionali pre-pagate e post-pagate.  Per  il  2003,  in  considerazione  dell'andamento  del traffico  registrato  nel primo semestre dell'anno, e' stato previsto un sostanziale consolidamento dei dati consuntivati nel 2002 (Grafico 1).
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 29 DELLA G.U.   <----
 
 70.  La direttrice internazionale presenta in termini di ricavi un trend  decrescente sia nel mercato residenziale che non residenziale. Tale  decremento e' dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate (Grafico 2). Si segnala che nell'arco temporale in  esame  a  fronte  di  un  incremento  del traffico internazionale intorno  al  9%,  si e' avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 30%.
 3.1.1. Mercati delle chiamale internazionali residenziali
 
 71.  Nel  mercato residenziale la quota di Telecom Italia presenta una  significativa riduzione in termini di minuti, passando dal 75,4% del  2000  al  57,6%  della  prima  meta'  del  2003 (Tabella 1), che conferma un livello di concorrenza maggiore rispetto ad altri mercati del  traffico  commutato.  Si  evidenzia,  invece,  che in termini di ricavi  il  decremento risulta essere piu' graduale e il valore della quota  di  mercato e' piu' elevato per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo.
 72.  La quota di mercato dei tre principali concorrenti si attesta in termini di valore nel primo semestre 2003 intorno al 25%; inoltre, nel  periodo in esame, si segnala un sostenuto incremento della quota in  minuti  attribuibile  essenzialmente  all'operatore  che  risulta essere  il  secondo in tale mercato. Nel primo semestre del 2003 tale crescita sembra essere avvenuta a scapito non solo di Telecom Italia, ma anche di Wind Telecomunicazioni.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 30 DELLA G.U.   <----
 3.1.2. Mercati delle chiamate internazionali non residenziali
 
 73.  Nel  mercato  non  residenziale  la  quota di Telecom Italia, calcolata  in  volumi  di traffico, scende dall'81,8% del 2000 al 59% della  prima  meta'  del 2003 (Tabella 2); anche in questo mercato la quota  di  Telecom Italia in valore e' piu' elevata per effetto di un differenziale  di  prezzo  ancora  significativo,  essendo  nel primo semestre 2003 pari al 68,1%.
 74.  La  quota di mercato in volumi di traffico dei tre principali concorrenti ha raggiunto nel primo semestre 2003 un valore intorno al 30% soprattutto ad opera del secondo e del terzo operatore.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 31 DELLA G.U.   <----
 3.2. Criteri diversi dalla quota di mercato
 
 75.  A prescindere dalla modalita' di calcolo adottata la quota di mercato  di  Telecom  Italia  risulta essere sempre superiore al 57%, anche se quella in volume e' piu' bassa di quella in valore.
 76.  Sebbene  la presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnali  di per se' l'esistenza di una posizione di dominanza in capo al  soggetto  che  la  detiene,24  si  ritiene  opportuno  effettuare un'analisi  approfondita delle caratteristiche economiche dei mercati rilevanti, attraverso la verifica di criteri aggiuntivi, tra i quali: le  barriere all'entrata e all'uscita, le barriere al cambiamento, le barriere  all'espansione, le economie di scala, le economie di scopo, l'integrazione  verticale,  l'integrazione  orizzontale,  lo sviluppo della  rete  di  distribuzione  e  vendita,  i  vincoli legislativi e regolamentari.
 77. Si evidenzia da subito che le considerazioni di seguito svolte e  relative all'analisi dei criteri aggiuntivi hanno valore per tutti i  mercati  al  dettaglio  dei servizi di telefonia fissa individuati dalla Commissione europea.
 3.2.1. Barriere all 'entrata e all 'uscita
 
 78. Le valutazioni sulle barriere all'entrata nei mercati in esame non  possono  prescindere  dalla considerazione che nel settore delle telecomunicazioni  esistono diverse modalita' di accesso alla rete. A seconda  della  tipologia  di  accesso  utilizzata dagli operatori ne consegue  un  differente livello di barriere all'ingresso nel mercato del traffico telefonico.
 79.  Eopportuno  distinguere  tra  i servizi telefonici offerti in modalita'   di   accesso   indiretto  (carrier  selection  o  carrier pre-selection)  e  in  modalita'  di  accesso diretto (unbundling del local loop e fibra ottica).
 80.  La  prima  tipologia  di  accesso  ha consentito negli ultimi cinque  anni ad un elevato numero di operatori di entrare nel mercato della  telefonia. Infatti, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso per i  diversi livelli di interconnessione ha permesso anche ad operatori dotati di limitate infrastrutture proprie di offrire traffico in modo diffuso  sul  territorio  nazionale  sostenendo  costi  variabili  in funzione  della  capillarita'  della  rete  di  interconnessione.  Il livello  delle  barriere  all'ingresso,  in questo caso, e' risultato relativamente contenuto.
 81. Al contrario, per quanto riguarda l'accesso diretto ad oggi e' presente  sul  mercato  un numero limitato di operatori. Infatti, per poter  offrire  un  servizio  di  accesso  diretto, un operatore deve essere in grado di sviluppare una propria rete capillare che richiede ingenti  investimenti,  difficilmente  recuperabili in caso di uscita dal  mercato  (sunk  costs), e tempi di realizzazione particolarmente lunghi.    Oltre    agli    investimenti    in    infrastrutture   di telecomunicazione,  gli  operatori  nuovi  entranti  devono sostenere anche  elevati  costi  in  attivita' di marketing e di vendita per la creazione  di una base di clienti sufficientemente ampia, costi anche in  questo caso difficilmente recuperabili nell'ipotesi di uscita dal mercato.  Nel  caso  della fornitura di accesso diretto, pertanto, si riscontra un elevato grado di barriere all'entrata e all'uscita.
 3.2.2. Barriere al cambiamento
 
 82. L'analisi delle barriere al cambiamento e' fondamentale per la corretta  valutazione  delle quote di mercato. Per quanto concerne la clientela  residenziale,  sulla  base  di  indagini  di mercato si e' rilevato che:
 a) oltre l'80% degli individui e' a conoscenza della possibilita' di  fruire  di servizi offerti da operatori concorrenti e su oltre il 25%  delle  famiglie  e'  stata  rilevata  la  presenza  di almeno un operatore alternativo; oltre il 50% delle famiglie dichiara, inoltre, di  essere a conoscenza di almeno due operatori alternativi a Telecom Italia;
 b)  oltre  i  3/4  degli  individui  ritengono  di disporre di un livello   sufficiente   di   informazioni   riguardo  agli  operatori alternativi  e  considera  che  il  cambiamento  sia  sostanzialmente facile;  anche  chi  si  e'  abbonato  a  piu'  fornitori,  poi ne ha privilegiato uno solo;
 c)  circa  il  20% delle famiglie pensa di cambiare fornitore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza.
 Per quanto attiene alla clientela non residenziale:
 
 a)  oltre il 90% delle imprese e' a conoscenza della possibilita' di  utilizzare  operatori alternativi e su oltre il 25% delle imprese viene  rilevata  la  presenza  di almeno un operatore alternativo; la maggior  parte  delle  imprese  e' a conoscenza dell'esistenza di due operatori alternativi a Telecom Italia;
 b)  i  3/4  delle  imprese  ritiene  di  disporre  di  un livello sufficiente  di  informazioni  riguardo  agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile;
 c) poco meno di 1/4 delle imprese pensa di cambiare fornitore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza.
 83.  Di  fatto,  mentre  e'  ampiamente  diffusa  la conoscenza di un'offerta   alternativa   di   servizi  rispetto  a  quelli  erogati dall'operatore  storico,  gli  individui  che,  invece, dichiarano di essere  a  conoscenza  della  possibilita' di risolvere ogni rapporto contrattuale   con   Telecom  Italia  sono,  nel  caso  di  clientela residenziale,  meno  del 50%. Un numero ancora inferiore di individui e'  inoltre pienamente consapevole delle implicazioni e condizioni di tale distacco.
 84.  Per  le  imprese  maggiori  occorre,  invece, rilevare che vi possano  essere  dei  costi di migrazione non immediatamente evidenti legati  alla complessita' del processo di cambiamento dell'operatore, anche  se, per quanto riguarda i servizi di base, tali costi appaiono comunque marginali.
 3.2.3. Barriere all'espansione
 
 85.  Le  barriere all'espansione da parte di operatori alternativi oggi  attivi  sul  mercato  dei  servizi  a  traffico sembrano essere riconducibili  innanzitutto  alla  difficolta'  di  conquistare nuove quote di mercato.
 86.  Da  un  lato,  e'  emersa la circostanza che la maggior parte degli  utenti che non intende migrare dall'operatore storico ai nuovi operatori   riconosce   come  il  passaggio  potrebbe  potenzialmente condurre ad un risparmio; cio' dimostra sia l'esistenza di potenziali elementi  di  inerzia nella dinamica competitiva, sia l'importanza di aspetti complementari rispetto a quelli strettamente economici.
 87.  D'altra  parte,  a causa del ridotto differenziale tariffario tra  i diversi operatori, l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte  degli operatori alternativi appare sempre piu' difficile ed e' basata prevalentemente su nuove offerte in grado di integrare diversi servizi o mediante livelli di sconto particolarmente significativi.
 88.  In questo contesto, l'espansione della quota di mercato degli operatori  alternativi  appare  fortemente  legata  alla capacita' di sviluppare  una  propria  offerta  integrata  di  accesso e traffico, arricchita, inoltre, con servizi diversi dalla telefonia vocale.
 3.2.4. Economie di scala
 
 89.  Le  economie  di  scala sono una caratteristica peculiare del settore  delle  telecomunicazioni ritenute particolarmente importanti nella  fase  iniziale  di  sviluppo del traffico sui singoli punti di interconnessione.
 90.  In  effetti  l'esistenza  di  costi  fissi  (kit  e  link  di interconnessione), infatti, richiede un volume di traffico minimo per poter   ottimizzare  il  costo  complessivo  dell'interconnessione  e generare  adeguati  margini;  la presenza di economie di scala spinge gli  operatori  alternativi  ad  utilizzare  la  leva  del prezzo per saturare  al  meglio  le  risorse di rete, cercare di integrare sulle stesse  infrastrutture il trasporto di diverse tipologie di traffico, oltre  che  aumentare  le  proprie  quote di mercato. I costi unitari decrescono,  poi,  in funzione della progressiva estensione dei punti di interconnessione e dello sviluppo della rete di trasporto.
 91.   Dato  l'attuale  livello  di  sviluppo  delle  strutture  di interconnessione   degli   operatori   alternativi,  si  ritiene  che ulteriori  contenimenti dei costi unitari siano essenzialmente legati a maggiori incrementi dei volumi e ad interventi marginali sulla rete di trasporto.
 92.  Occorre  comunque  tener  presente che, anche a fronte di una struttura  di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia, l'operatore  alternativo  che opera in modalita' di accesso indiretto deve  sostenere  un  livello  aggiuntivo  di  commutazione almeno per alcune  direttrici  (ad  es.  le chiamate locali). Di conseguenza, la struttura  dei  costi  da  traffico  di  un  operatore alternativo in accesso  indiretto  e'  tipicamente  superiore  a  quella  di Telecom Italia.
 3.2.5. Economie di scopo e integrazione orizzontale
 
 93.  La  possibilita' di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla capacita' di offrire un'ampia gamma di servizi che hanno  in  comune  alcune  componenti  di  costo.  Di conseguenza, le economie  di  scopo  sono maggiori per l'operatore che e' in grado di veicolare il piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi.
 94.  La  possibilita'  di sfruttare le economie di scopo e' minore nelle  prime fasi di apertura del mercato, dal momento che non sempre gli  operatori  alternativi  sono  in  grado  di  sostenere  costi di sviluppo  e  lancio  (ad esempio costi pubblicitari, commerciali e di marketing)  per  un'ampia gamma di servizi. Con il consolidamento del contesto  concorrenziale,  le economie di scopo tendono poi ad essere strettamente  correlate  alla dimensione assoluta dell'impresa e alla sua capacita' di generare elevati ricavi unitari per cliente.
 95.  Le  economie  di scopo sono rilevabili non tanto nell'offerta bundled delle diverse tipologie di traffico, quanto nell'integrazione tra  il  traffico  e  altri  servizi  (ad  esempio  quelli  a  valore aggiunto).
 96.  Anche  nel  caso dell'integrazione orizzontale, gli operatori con  un  elevato  livello  di  integrazione  possono  disporre  di un vantaggio  competitivo,  il  cui  impatto sui consumatori dipende dal contesto  concorrenziale  che  caratterizza i diversi mercati. In una situazione  nella  quale  l'acquisto  di  un servizio e' strettamente dipendente  dall'acquisto  di  un  altro  servizio  (come  i  servizi aggiuntivi),  una  posizione  di  leadership  di costo sul primo puo' essere  utilizzata  per  fare  leva sull'altro servizio attraverso il meccanismo  del  bundling,  vale a dire rendendo gli acquisti dei due servizi interdipendenti.
 97.  Telecom  Italia  presenta  un elevato livello di integrazione orizzontale  per quanto riguarda l'offerta di servizi su rete fissa e la  sua  offerta  e' di fatto la piu' articolata oggi disponibile sul mercato  delle  telecomunicazioni,  in  particolare,  per  i  servizi supplementari e accessori.
 3.2.6. Integrazione verticale
 
 98. L'esistenza di situazioni di significativo potere di mercato a monte  (all'ingrosso)  puo',  attraverso effetti leva, influenzare in modo  rilevante  il  livello  concorrenziale  dei mercati a valle (al dettaglio). In altri termini, l'eventuale difficolta' di accesso alle risorse  all'ingrosso,  ovvero la difficolta' di accesso a condizioni concorrenziali,  puo' accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio.
 99.  In  una situazione di forte integrazione verticale si possono generare  situazioni  di  comportamenti  anti-concorrenziali  per  la riduzione della forbice tra il prezzo al dettaglio e all'ingrosso con la  conseguente  diminuzione  dei margini dei concorrenti (c.d. price squeeze)  e il relativo abbassamento del loro livello di interesse al mercato.
 100. Anche gli operatori alternativi con propria infrastruttura di rete  possono  beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene  nessuno  con  la  stessa  intensita'  verificabile  nel caso dell'operatore  storico,  in  quanto  permane  l'utilizzo  di  alcune componenti di rete di Telecom Italia.
 101  Per  il  mercato  in  oggetto,  il  livello  di  integrazione verticale   con   il   mercato   del   traffico   all'ingrosso   puo' effettivamente  rappresentare  un significativo vantaggio competitivo per  Telecom Italia, contribuendo a limitare in maniera significativa il grado di concorrenza nei mercati oggetto del presente documento.
 3.2.7. Sviluppo della rete di distribuzione e vendita
 
 102.  L'articolazione della struttura di vendita di Telecom Italia appare  essere  la piu' capillare (con strutture dirette e indirette) ed   estesa   sul  territorio,  consentendo  una  maggiore  efficacia dell'azione  commerciale  che beneficia anche degli effetti indiretti delle  iniziative  promozionali  e pubblicitarie di entita' superiore rispetto a quella dei concorrenti.
 3.2.8. Vincoli legislativi e regolamentari
 
 103  Nell'ambito  del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime  delle licenze a quello autorizzatorio riduce il livello delle barriere  di  tipo  legislativo  e  regolamentare  per l'ingresso sul mercato  in  oggetto.  Tali barriere non sono quindi considerate come rilevanti ai fini dell'accesso al mercato.
 3.3. Scenari di breve e medio periodo
 
 104.  La  graduale  diminuzione  delle quote di mercato di Telecom Italia, registrata nell'arco temporale anno 2000-primo semestre 2003, riguarda  sia  i dati in volume, per i quali si osserva una riduzione di  circa  il 20%, sia i dati in valore con un decremento di circa il 40%.  La  maggiore  riduzione dei dati in valore rispetto a quelli in volume e' imputabile anche al meccanismo del price cap.
 105.  Alla  luce  degli  andamenti  esaminati  si  prevedono,  nel breve-medio  periodo,  ulteriori  riduzioni delle quote di mercato di Telecom Italia anche per effetto:
 a)  della  sostituzione  della  telefonia  fissa con la telefonia mobile,
 b)   dello  sviluppo  di  modalita'  alternative  utilizzate  per effettuare  chiamate  internazionali,  come le schede telefoniche e i phone  center  per  i  quali si osserva un crescente ricorso da parte della clientela.
 106. Non meno importante, ai fini delle valutazioni sul livello di competitivita',  e'  considerare  in  questi  mercati  l'esistenza di interrelazioni  tra  mercato  al  dettaglio e all'ingrosso ovvero dei meccanismi  di  acquisto  e  di  vendita  di  traffico internazionale all'ingrosso  che  prevedono  un forte interscambio di traffico tra i diversi  operatori  effettuato  sulla  base di continui aggiornamenti delle condizioni economiche.
 107.  L'elevato  numero  di  offerte disponibili sul mercato delle chiamate   internazionali,  nonche'  la  continua  diminuzione  delle condizioni economiche e il meccanismo stesso di acquisto e vendita di traffico   internazionale,  che  prevede  un  forte  interscambio  di traffico   tra   i   diversi   operatori,   sulla  base  di  continui aggiornamenti delle condizioni economiche, sono sintomo di una sempre maggior apertura di questi mercati alla concorrenza.
 108.  L'analisi  dei  criteri  aggiuntivi  alla quota di mercato e l'analisi  prospettica  portano  a  ritenere  che sebbene sui mercati individuati  si  stia  assistendo  ad  un  progressivo sviluppo della concorrenza,  non  si  intravede  nel  breve-medio periodo un declino della  quota  di  mercato  di  Telecom  Italia  tale da escludere una posizione di notevole forza sul mercato.
 3.3. Conclusioni
 
 109.  Sulla base delle valutazioni espresse nel presente capitolo, l'Autorita'   ritiene  di  identificare  Telecom  Italia  come  unico operatore dominante sui seguenti mercati:
 1.  il  mercato  dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
 2.  il  mercato  dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
 
 4.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di identificare Telecom  Italia  quale  unico  operatore  detentore  di significativo potere di mercato nei due mercati rilevanti?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 4
 
 110.  Due  operatori  (MCI  Italia, Atlanet) concordano con i dati raccolti  da codesta Autorita' e le analisi effettuate che permettono di  affermare  senza  dubbio  la  correttezza  dell'individuazione di Telecom  Italia  quale soggetto avente notevole forza di mercato. Uno di  questo sottolinea come pur riconoscendo una riduzione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia dalla liberalizzazione ad oggi, non  e' ancora possibile sostenere che la concorrenza sia efficace ed effettiva in questo mercato.
 111.  Per  un  altro  gruppo  di operatori (Albacom, Coll Telecom, Eutelia,  Fastweb,  Tiscali, Wind) la quota di Telecom Italia risulta particolarmente  elevata, tenendo conto che il mercato internazionale e'  quello  piu' soggetto alla pressione competitiva e risulta aperto alla  concorrenza  da  circa  7  anni. Il giudizio circa l'elevatezza della quota di TI risulta confermato dal confronto internazionale: la quota  dell'operatore dominante italiano al 2003, ad esempio, risulta superiore  di quasi 30 punti percentuali rispetto alla corrispondente quota  di  British  Telecom  nel  mercato  internazionale business25. Inoltre,  si  rileva che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la quota di mercato di Telecom Italia risulta sostanzialmente stabile essendosi  invertito  il  trend  di discesa che ha caratterizzato gli anni  successivi  all'apertura del mercato. Tale tenuta di mercato e' tanto  piu'  sorprendente  se  si  tiene conto del fatto che anche il mercato  della fonia internazionale fissa e' oggetto di una sensibile contrazione,  evidenziando  quindi  la  forte  dominanza  di  TI  che consente  di  aumentare il controllo del mercato anche nei momenti di crisi.
 112.  Infine  un  operatore  (Telecom  Italia) nel non condividere l'orientamento  dell'Autorita'  e chiedendo di non notificare Telecom Italia  quale operatore detentore di significativo potere di mercato, osserva  che  l'analisi  economica  presentata dall'Autorita' si basa unicamente  sul  criterio  delle quote di mercato, peraltro calcolato rispetto  ad  un  mercato  rilevante  che  include soltanto i servizi internazionali  post-pagati,  ignorando in questo modo la realta' del mercato  (carte  telefoniche  pre-pagate  a  codice,  phone  center e telefonia  mobile).  Inoltre, la conclusione raggiunta dall'Autorita' non  terrebbe  conto  delle  specificita'  del mercato costituito dai Grandi Clienti Affari.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 4
 
 113.  In  primo  luogo,  l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le quote   di   mercato  detenute  dai  diversi  operatori  nei  mercati dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e utenti non residenziali fino all'anno 2005.
 114. Inoltre, successivamente al cambiamento della responsabilita' del  procedimento,  avvenuta  in  data  24  giugno  2005,  in sede di aggiornamento,  al  2005,  dei  dati  di  mercato  esposti, in data 4 gennaio  2005, in consultazione pubblica, l'Autorita' ha rilevato una carenza nei dati pervenuti ai fini dell'analisi stessa.
 115.  Infatti  per  i dati del mercato non residenziale si e' reso necessario  un  totale  riallineamento,  rispetto  a  quanto  esposto proprio in consultazione pubblica, dovuto all'inserimento dei dati di mercato  della  societa'  MCI  Worldcom (poi MCI Italia, oggi Verizon Business)  non  effettuato  in  precedenza,  a  causa  della  mancata comunicazione  dei  dati  di  mercato  della  societa'  in  questione all'Autorita'.
 116.  Tuttavia  nel  ricondurre  alla  piu' corretta dimensione le quote  di  mercato,  lo  scostamento  verificatosi  rispetto  ai dati esposti   in  consultazione  pubblica  non  ha  prodotto  cambiamenti decisivi  con  riferimento  alle  posizioni  degli stessi operatori e quindi  alle  ipotesi  istruttorie cosi come esposte nel documento di consultazione  e  pertanto  anche  le  conclusioni dell'Autorita' non hanno subito nessuna variazione.
 117.  Complessivamente, quindi, si conferma, come visualizzato nel grafico  seguente,  che  i  minuti  del  traffico internazionale sono progressivamente  aumentati  fino al 2002. Si segnala che nel mercato non  residenziale  tale  incremento  si  e'  mostrato particolarmente sostenuto  risultando  una  crescita,  nel  periodo 2000-2001, pari a circa il 13%. Successivamente, si e' assistito ad un rallentamento di tale incremento per poi avviarsi verso un trend decrescente, avvenuto soprattutto  nel  mercato  residenziale dove si sta anche diffondendo l'uso di schede telefoniche internazionali pre-pagate e post-pagate.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 40   <----
 
 118.  La direttrice internazionale presenta, nel grafico seguente, in   termini   di   ricavi  un  trend  decrescente  sia  nel  mercato residenziale   che   non  residenziale.  Tale  decremento  e'  dovuto soprattutto  alla  progressiva  riduzione  dei  prezzi delle chiamate (Grafico  2). Si segnala che nell'arco temporale in esame (2000-2005) a  fronte  di  un  incremento  del traffico internazionale intorno al 1,5%,  si  e'  avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 35%.
 
 ---->  VEDERE GRAFICO A PAG. 41   <----
 
 119.  Nel mercato residenziale la quota di Telecom Italia presenta una  significativa riduzione in termini di minuti, passando dal 75,4% del  2000  al  66%  del  2005 (Tabella 1), che conferma un livello di concorrenza   maggiore   rispetto   ad  altri  mercati  del  traffico commutato.  Si  evidenzia,  invece,  che  in  termini  di  ricavi  il decremento  risulta  essere  piu' graduale e il valore della quota di mercato  e'  piu'  elevato  per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo.
 120. La quota di mercato dei tre principali concorrenti si attesta in termini di valore nel 2005 intorno al 27%; inoltre, nel periodo in esame,  si  segnala  un incremento della quota in minuti attribuibile essenzialmente  all'operatore  che  risulta essere il secondo in tale mercato.  Tale  crescita sembra essere avvenuta a scapito non solo di Telecom Italia, ma anche di Wind Telecomunicazioni.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 42   <----
 
 121.  Nel  mercato  non  residenziale  la quota di Telecom Italia, calcolata in volumi di traffico, scende dall'81% del 2000 a poco piu' del  50%  del  2005  (Tabella 2); anche in questo mercato la quota di Telecom   Italia  in  valore  e'  piu'  elevata  per  effetto  di  un differenziale di prezzo ancora significativo, essendo nel 2005 pari a circa 64%.
 122.  La quota di mercato in volumi di traffico dei tre principali concorrenti ha raggiunto nel 2005 un valore intorno al 25%.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 42   <----
 
 123. Con riferimento alla recentissima telefonia VoIP, l'Autorita' distingue  preliminarmente  il  servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio VoIP in decade 5. Quest'ultimo, rappresenta, infatti, un servizio  di  comunicazione  vocale  nomadico  che,  per  le  diverse funzioni d'uso, modalita' di fruizione e caratteristiche tecniche non si  ritiene  rientri nell'ambito del mercato in esame. Cio' premesso, l'Autorita'  considera che questo servizio (limitatamente alla decade 0)  faccia parte del mercato rilevante, in quanto sostituibile con la tradizionale   telefonia   su  rete  PSTN  (la  rete  tradizionale  a commutazione  di circuito in tecnica TDM), anche se osserva che, solo di  recente, la telefonia VoIP ha cominciato a svilupparsi in Italia, come   attestano  i  dati  forniti  alla  Commissione  europea;  piu' precisamente,  e'  solo dall'ultimo quadrimestre del 2005 che, per il traffico   VoIP,   si  registrano  valori  e  volumi  di  un  qualche significato.
 
 ---->  VEDERE TABELLE A PAG. 43   <----
 
 124.  In  conclusione,  tali  dati  aggiornati  dimostrano in modo incontrovertibile che, nonostante il processo di liberalizzazione del settore  e  una  certa  crescita  della concorrenza nei servizi delle chiamate  internazionali  e un progressivo decremento dei prezzi, nei mercati  in  parola si e' comunque confermata la posizione di Telecom Italia come quella di un classico operatore dominante.
 125.  Tutti  gli  altri fattori oggetto dell'analisi confermano le posizioni   dell'Autorita',   e   pertanto,   sulla   base   di  tali considerazioni,  si  conferma  quindi,  la  notifica  della  societa' Telecom  Italia  S.p.A.  quale  operatore con significativo potere di mercato nel mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non  residenziali  (mercati  n.  4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)
 4.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 4.1.  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
 
 126.   Ai   sensi   del  vigente  quadro  normativo,  l'Autorita', individuati  i  mercati  rilevanti, e' chiamata a imporre, mantenere, modificare  o  revocare  gli obblighi regolamentari per le imprese in possesso di significativo potere di mercato in quei mercati in cui si e' riscontrata l'assenza di una concorrenza effettiva.
 127.  Si  rammenta che le Direttive europee (in particolare, per i due   mercati   in  esame,  la  Direttiva  Servizio  Universale),  la Raccomandazione  (paragrafo  3.4.)  e  le  Linee  Guida (capitolo 4.) forniscono   indicazioni   chiare  e  dettagliate  sul  percorso  che l'Autorita'  segue  per  passare  all'azione  correttiva  in  caso di designazione di significativo potere di mercato.
 128.  L'Autorita'  e'  chiamata  a  verificare che ogni correttivo imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'", ovvero  che  l'obbligo  sia  giustificato  alla  luce degli obiettivi fondamentali   perseguiti   con   l'azione   regolamentare   di   cui all'articolo  8  della  Direttiva  Quadro  e agli articoli 4 e 13 del Codice  delle  comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio  e'  ripreso dalle Linee Guida (paragrafo 117) e declinato, con  specifico  riferimento  agli  obblighi applicabili ai mercati al dettaglio,   all'articolo  17,  comma  2,  della  Direttiva  Servizio Universale  e  all'articolo  67,  comma 2, del Codice. Le Linee Guida forniscono,  infine, indicazioni circa l'applicazione del concetto di proporzionalita' a livello comunitario (paragrafo 118).
 129.  La  migliore prassi corrente che si va instaurando a livello europeo,  basata  anche sulle indicazioni della Posizione Comune ERG, prevede,   in   aggiunta   alla  coerenza  con  gli  obiettivi  sopra richiamati,   che  l'Autorita'  si  premuri  di  disegnare  strumenti applicativi  che  incentivino  comportamenti  virtuosi da parte delle imprese  tenute  al  rispetto  degli obblighi stessi. L'obiettivo del regolatore,  in  altri  termini, deve essere quello di far si' che il pieno adempimento degli obblighi ex ante risulti preferibile rispetto agli eventuali interventi correttivi ex post.
 130.  A  livello  nazionale,  l'articolo  13,  comma 8, del Codice prevede,  inoltre,  che  l'Autorita'  effettui  un'analisi di impatto regolamentare degli obblighi introdotti.
 131.  Una volta individuata una situazione di significativo potere di  mercato  in  un  mercato  rilevante,  l'Autorita'  e'  tenuta  ad applicare  almeno  un  obbligo  regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee Guida).
 132.  Con  specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo   quadro,   in  cui  risultano  ancora  operanti  gli  obblighi regolamentari   fissati   ai  sensi  del  quadro  ONP  (Open  Network Provision),   le   Autorita'   non  potranno  revocare  gli  obblighi preesistenti  "[...]  senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno  raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo  119  delle Linee Guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi  non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del  regime  vigente  con  le  condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi   dei   singoli   mercati   rilevanti   e   si   risolve sostanzialmente   in   una   conferma   ovvero   in   una   modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti.
 133.  Un'ultima  importante  indicazione  fornita dal nuovo quadro (articolo  17,  comma  1,  della  direttiva  Servizio  Universale  ed articolo  67,  comma  1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai mercati n. 4 e n. 6  della Raccomandazione, e' infine quella secondo cui l'introduzione di  obblighi  aggiuntivi  a  livello  di  servizi al dettaglio potra' essere  definita  soltanto  ove  gli  obblighi  imposti  sui  mercati all'ingrosso  non  siano  ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro.
 134.   In  questo  caso,  la  possibilita'  di  definire  obblighi aggiuntivi  e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al  dettaglio  (prezzi  eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti  finali,  indebito  accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica   in   modo   non   tassativo   alcuni   possibili  correttivi regolamentari  (massimali  di  prezzo,  controllo del singolo prezzo, obblighi  di  orientamento  al  costo,  etc.);  la  condizione  posta all'esercizio  del  potere  regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire  obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro.
 4.2. Valutazione del quadro regolamentare
 
 135.  Al  fine  di  tutelare  gli  utenti  finali e la concorrenza all'interno dei mercati definiti nel capitolo 2 del presente proposta di  provvedimento,  l'Autorita'  ritiene  di  imporre  nei  confronti dell'operatore  detentore di significativo potere di mercato obblighi volti a:
 a)  impedire  la  fissazione  di prezzi predatori che limitino la concorrenza,
 b) garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta.
 136.  L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la definizione  di  adeguati  sistemi  di  contabilita'  dei  costi e di separazione    contabile,    finalizzati    a   verificare   la   non discriminazione  e  la parita' di trattamento, nonche' di obblighi di comunicazione  anticipata  delle condizioni economiche di offerta dei servizi.
 4.2.1 Price cap
 
 137.  Con  la  delibera  n.  171/99/CONS  i  prezzi dei servizi di telefonia  vocale praticati da Telecom Italia sono stati assoggettati per  il  triennio  2000-2002 a un meccanismo di controllo pluriennale dei  prezzi  massimi (price cap), con l'obiettivo di stimolare, nella fase di transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei   prezzi  dell'operatore  ex-monopolista,  laddove  le  dinamiche competitive  risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo, livelli  di  prezzo  volti  a tutelare la clientela che utilizzava le offerte  generalizzate.  Il meccanismo di funzionamento del price cap e'  stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS.
 138.   Allo   scadere  del  primo  triennio  di  applicazione  del meccanismo,  l'Autorita'  con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato, sulla  base  delle analisi di mercato condotte e avendo constatato un decremento  dei  prezzi  medi delle chiamate internazionali superiore rispetto   ai  limiti  imposti  dal  meccanismo  del  price  cap,  la necessita'  di  revocare  per  il  periodo  2003-2006 gli obblighi di controllo  dei  prezzi  massimi dei servizi al dettaglio di telefonia internazionale,  con l'impegno di rivedere l'intera materia alla luce degli  esiti  delle  analisi  di  mercato  previste  dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma 1, della delibera n. 289/03/CONS).
 139.  L'Autorita'  a  seguito  delle  nuove  analisi  condotte sui mercati  e  avendo  rilevato una sensibile crescita negli ultimi anni della  concorrenza  nei  servizi  delle  chiamate internazionali e un progressivo  decremento  dei prezzi, conferma la decisione, presa con la  delibera  n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali  e  non  residenziali  di  Telecom  Italia dal controllo tramite il meccanismo di price cap.
 
 5.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di escludere le chiamate  internazionali residenziali e non residenziali dall'obbligo del regime di price cap?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 5
 
 140.   Due   operatori  (MCI  Italia,  Atlanet)  condividono  tale orientamento  e  uno  di  questi  considera  che  l'esistenza  di una concorrenza  nel settore e l'evoluzione del prezzo medio minutario in assenza   del   regime   di   price   cap  confermano  l'orientamento dell'Autorita' gia' espresso nella Delibera 289/03/CONS
 141.  In  relazione  alla  possibilita'  di  escludere le chiamate internazionali  residenziali  e  affari dall'obbligo di price cap, un altro  gruppo  di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali,  Wind)  espone alcune considerazioni in merito al livello di competitivita'  raggiunto nel mercato ed alla opportunita' di ridurre l'intervento  regolamentare  a  diretta  tutela  dei  consumatori. In particolare  si  ritiene  che  quantunque  il  livello concorrenziale raggiunto  nel mercato della telefonia internazionale sia superiore a quello  presente  per  le  chiamate  nazionali,  sussistano  elementi peculiari  a  tale  mercato  che  necessitano  di essere attentamente valutati  ed  i  cui negativi riflessi sulla concorrenza e' possibile verificare  attraverso un'analisi comparata delle quote di mercato in volumi e valore. Si fa riferimento a:
 -  coesistenza  all'interno  del  singolo  mercato delle chiamate internazionali  di innumerevoli direttrici di traffico che, lungi dal costituire  mercati separati possono talvolta sperimentare livelli di concorrenzialita' particolarmente differenti;
 -  ridotta  elasticita'  della  domanda  da parte della clientela residenziale  ed  in parte affari (SOHO) alle tariffe per le chiamate internazionali   poiche':   in   primis   rappresentano  una  ridotta percentuale  della  spesa  per  chiamate  vocali;  in  secundis ne e' particolarmente complessa l'analisi e comparazione tariffaria a causa della molteplicita' di direttrici e tariffe orarie.
 142.  Infine  un  altro operatore (Telecom Italia) nel condividere l'orientamento  di  mantenere  le chiamate internazionali al di fuori del regime di price cap, come peraltro gia' effettuato nella delibera 289/03/CONS,  conferma  la competitivita' del mercato e segnala che i ricavi  medi per minuto delle chiamate internazionali si sono ridotti del  34%  dal 2000 al 2002. Allo stesso modo, i prezzi delle chiamate internazionali  hanno  subito  una  riduzione  nel corso dello stesso periodo.  E  sottolinea  come rispetto alla situazione della delibera citata,  la  quota  di  mercato  di  Telecom  Italia  si  sia ridotta ulteriormente.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 5.
 
 143. Nell'evoluzione delle quote di mercato 2000-2005, evidenziate nei  punti precedenti si e' rilevata, sopratutto con 1' aggiornamento dei  dati  di  mercato  fino  al  dicembre  2005,  la  crescita della concorrenza   nei   servizi   delle   chiamate  internazionali  e  il progressivo  decremento  dei  prezzi,  superiore  a  quello  di altri mercati e unanimemente riconosciuti dagli operatori.
 144.  Con  riferimento alla delibera 289/03/CONS, l'Autorita' deve pertanto   confermare   anche  le  motivazioni  che  avevano  portato all'esclusione  delle chiamate internazionali dal meccanismo di price cap,  sostenendo  che "la situazione competitiva sembra volgere ormai nel  senso  di una soddisfacente apertura del mercato ". Nel medesimo documento,  nel  paragrafo  2.1,  si  sosteneva  infatti: "Per quanto riguarda  le  chiamate  internazionali  da rete fissa, si osserva che l'offerta   di   servizi   intermedi  di  terminazione  del  traffico internazionale, ancorche' veda ancora Telecom Italia con posizione di rilievo,  risulta  ampia  ed  articolata  e tale da caratterizzare un mercato contendibile. Cio' trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni   concorrenziali   del   mercato   retail  delle  chiamate internazionali,  su  cui  Telecom Italia detiene una quota di mercato (pure  significativa)  considerevolmente piu' bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi di fonia. ", e deve confermare che anche  rispetto  alla  situazione  del  2003,  la quota di mercato di Telecom  Italia  si  e'  ridotta  ulteriormente.  Per l'insieme delle condizioni   sopra   esposte,   l'Autorita'  conferma  l'orientamento espresso  nel  documento  di  consultazione  pubblica di escludere le chiamate  internazionali residenziali e non residenziali dall'obbligo del regime di price cap.
 4.2.2.  Parita' di trattamento, non discriminazione e orientamento al costo: i test di prezzo.
 
 145.  L'Autorita',  al  fine  di  verificare il rispetto dei price floor e per controllare che i prezzi delle offerte dei servizi finali siano  determinati dall'operatore avente notevole forza di mercato in considerazione  dei  principi  di  parita'  di  trattamento,  di  non discriminazione  e  di  orientamento  al  costo, ha introdotto con la delibera  n.  152/02/CONS l'obbligo di sottoporre tutte le offerte di Telecom Italia ai test di prezzo.
 146.  Tale  obbligo  consente  di  prevenire, nella formazione dei prezzi  finali,  l'insorgenza di compressione dei margini da parte di Telecom  Italia  a scapito degli operatori concorrenti e garantisce a questi  ultimi  di  competere  a parita' di condizioni economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali.
 147.  L'Autorita'  ha  fissato  con  la delibera n. 152/02/CONS le modalita'  e  i  criteri  necessari  per definire le soglie minime di prezzo  (c.d.  test  di  prezzo)  che  Telecom  Italia e' obbligata a rispettare  nella  predisposizione  delle  condizioni  di offerta dei servizi  di  telefonia  internazionale  rivolte  sia  alla  clientela residenziale che non residenziale.
 148.  I  test  di prezzo, la cui disciplina trova supporto proprio nell'articolo  67 del Codice, consentono all'Autorita' di confrontare i  prezzi  proposti  da  Telecom  Italia  per  i servizi di telefonia internazionale  residenziali  e  non  residenziali con due livelli di soglia di costo:
 a)  un primo livello di soglia di costo e' determinato al fine di verificare  che  le  condizioni  economiche  dell'offerta  consentano all'operatore  dominante  il  recupero  dei costi di rete e dei costi commerciali  per  offrire  i  propri  servizi in maniera remunerativa (Test 1);
 b)  un  secondo  livello  di  soglia  di  costo  e'  definito per controllare  che  le  condizioni  economiche  dell'  offerta proposta dall'operatore  dominante  possano  essere  replicate da un operatore alternativo efficiente che opera nel medesimo mercato del servizio in esame (Test 2).
 149.  Nell'Allegato  E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate al   paragrafo  1  le  modalita'  di  calcolo  e  gli  algoritmi  che l'Autorita'  ha  adottato  ai  fini  della  fissazione dei livelli di soglia dei test di prezzo.
 150.  La Contabilita' Regolatoria (art. 1, delibera 152/02/CONS) e l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia, (art.  3  delibera  n.  152/02/CONS), costituiscono la fonte dei dati utilizzati negli algoritmi di calcolo dei test 1 e 2.
 151.  In  conformita' al nuovo quadro regolamentare l'Autorita' e' chiamata ad esprimersi sul mantenimento o revoca di questi obblighi a valle delle analisi di mercato.
 152.  Le  analisi  di mercato, condotte con riferimento al periodo 2000-2003,   per  le  chiamate  internazionali  hanno  consentito  di constatare una graduale diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia  imputabile  ad  una maggiore competizione anche in termini di prezzo.
 153.  E'  stata  registrata una maggior apertura del mercato delle chiamate  internazionali  alla  concorrenza,  avvenuta  non  solo per l'elevato numero di offerte disponibili e per la continua diminuzione dei  prezzi,  ma  anche  per  il  meccanismo di acquisto e vendita di traffico  internazionale  all'ingrosso  caratterizzato  da  un  forte interscambio  di  traffico  tra  i  diversi  operatori  sulla base di continui aggiornamenti delle condizioni economiche.
 154.  In considerazione della progressiva riduzione della quota di mercato  di  Telecom  Italia, imputabile anche ad una vivace dinamica concorrenziale  in  termini  di  prezzi,  nonche'  a  nuove  forme di competizione   che   si   affacciano  sul  mercato  (come  le  schede telefoniche, i phone center, la telefonia mobile), si ritiene che per l'operatore  dominante  sia  possibile  formulare offerte che possono essere   replicate   dagli  operatori  concorrenti,  conseguentemente l'Autorita'  ritiene opportuno revocare come obbligo regolamentare il test 2 di prezzo.
 
 6.   Si   condivide   l'orientamento  dell'Autorita'  di  revocare l'obbligo,  previsto  dalla  delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi  delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo tramite il test 2?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 6
 
 155.  Un  operatore (MCI Italia) non ritiene opportuno revocare il controllo  effettuato tramite il test 2. I casi di price squeeze sono il rischio piu' grosso per l'evoluzione di un mercato concorrenziale. Questa  forma  di  abuso e' particolarmente dannosa per i competitors poiche'  li  costringe  o  a  vendere  in perdita o a rinunciare alla clientela.   Un   altro  (Atlanet)  sostiene  che  le  condizioni  di concorrenza   non   siano   esattamente   equivalenti   su  tutte  le destinazioni internazionali e che l'innegabile integrazione verticale con  il mercato all'ingrosso della terminazione internazionale sia un vantaggio competitivo per Telecom Italia. E pertanto non condivide la proposta  dell'Autorita'  di  revocare l'obbligo al test di prezzo 2, soprattutto  pensando  al servizio internazionale fornito per clienti non residenziali.
 156. Un altro gruppo di operatori (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb,   Tiscali,   Wind),   in   ragione   delle   condizioni   di competitivita' in miglioramento rilevate nei mercati 4 e 6 e del piu' ridotto   grado   di   dipendenza   dai   servizi  wholesale  forniti dall'operatore  dominante  su  questi  mercati, acconsente a revocare l'obbligo  di  sottoporre  le  nuove offerte al test 2 previsto dalla Delibera  152/02/CONS,  limitando il controllo di conformita' al solo test  1 illustrato nella medesima Delibera. Tale consenso e' tuttavia subordinato  alla  revisione  complessiva delle modalita' applicative del test di prezzo, dal momento che non sarebbe coerente eliminare il test  2  laddove  gli  operatori  alternativi  sono  meno  dipendenti dall'incumbent,  e  contemporaneamente  lasciare  a  quest'ultimo  la possibilita'  di proporre offerte non replicabili (non rispondenti al test  2,  anche  se  rispondenti  al  test  1) nei mercati in cui gli operatori  concorrenti  sono  ancora  fortemente  legati  all'offerta wholesale dell'operatore dominante.
 157.   Infine   anche   Telecom   Italia   condivide  la  proposta dell'Autorita'.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 6
 
 158.   Le   analisi   di   mercato   con  riferimento  anche  agli aggiornamenti  condotti  fino  a  tutto  l'anno  2005  e  esposti  in precedenza,   confermano  per  l'intero  periodo  2000-2005,  per  le chiamate  internazionali  una  graduale  diminuzione  delle  quote di mercato  di  Telecom  Italia  e  la  conseguente maggior apertura del mercato  alla  concorrenza  imputabile  ad  una maggiore competizione anche in termini di prezzo e di offerte disponibili.
 159.  I  continui  aggiornamenti delle condizioni economiche delle offerte commerciali disponibili sul mercato sono l'espressione di una vivace  dinamica  concorrenziale  ormai  evidente e le nuove forme di competizione  che si stanno affermando (come le schede telefoniche, i phone  center,  la  telefonia  mobile e la nuova frontiera del VoIP), fanno  ritenere che per l'operatore dominante sia possibile formulare offerte  che  possono  essere  replicate dagli operatori concorrenti, come   confermato   anche   da   alcuni  tra  i  piu'  strutturati  e probabilmente piu' efficienti operatori alternativi.
 Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento  espresso  nel  documento di consultazione pubblica di revocare  l'obbligo,  previsto  dalla  delibera  n.  152/02/CONS,  di sottoporre  i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo tramite il test 2.
 160.  L'Autorita' ritiene che il test 1 di prezzo, contenuto nella delibera  n.  152/02/CONS,  continui  a  persistere in capo a Telecom Italia affinche' non ricorra a pratiche di prezzi predatori ossia non fissi prezzi al di sotto dei costi sostenuti.
 161.  Ai  fini  dell'attivita'  di  verifica,  l'Autorita' ritiene necessario  confermare  quanto  disciplinato  con  l'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta  rivolte  alla clientela residenziale e non residenziale o di modifiche  a  condizioni  di  offerta  preesistenti,  sono presentate all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista  per la loro commercializzazione. Tale obbligo, propedeutico alla  verifica  del  rispetto  del test di prezzo si rende necessario alla  luce  della possibilita' da parte di Telecom Italia di omettere di  sottoporre  al  sistema  di  controlli ex ante le offerte a danno della concorrenza.
 162.  In  particolare,  l'Autorita'  ritiene  di  realizzare  tale verifica  ex  ante  su  tutte  le  offerte che Telecom Italia intende commercializzare,   comprese   quelle   rivolte  alla  clientela  non residenziale  e  basate  su  listini  e/o  accordi  riservati  a tale mercato.  Le  offerte  sono  comunicate  da Telecom Italia riportando tutti  i  dettagli contenuti nell'offerta medesima come ad esempio le eventuali  classi  di  sconto  che  si  intende  praticare ai clienti finali.  Per  quanto  riguarda  le gare pubbliche sebbene, in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 598/2001 del 29 maggio 2002, l'obbligo  di  comunicazione  preventiva  "non  e'  applicabile  alle offerte  presentate  in sede di gara pubblica", l'Autorita' ha "pieno titolo  ad  esercitare i propri poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori  anche nei confronti degli atti e comportamenti posti in essere  dalle  imprese  nell'ambito  dei  procedimenti  di  gara  che interessano  lo specifico mercato delle telecomunicazioni" in base al parere  del  Consiglio  di Stato n. Sezione 5611/2003 del 25 febbraio 2004.
 163.  Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti,  l'Autorita'  si  esprime  in  ordine alla non conformita' della  proposta  sottoposta  al  test  di  prezzo nei predetti trenta giorni   decorrenti   dal   ricevimento   della   comunicazione.   La commercializzazione  delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto.
 164.  Qualora  le  proposte  soggette  a  verifica  richiedano  un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere   prorogato  di  ulteriori  trenta  giorni,  dandone  motivata comunicazione all'operatore.
 
 7.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di mantenere gli obblighi   previsti   dalla  delibera  n.152/02/CONS  concernenti  le modalita'   e   le  tempistiche  di  comunicazione  delle  condizioni economiche  dei  servizi  offerti  alla  clientela residenziale e non residenziale?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 7
 
 165.  Un  operatore  (Telecom  Italia)  ritiene  che  la  proposta dell'Autorita'  che  prevede che la commercializzazione delle offerte possa  avvenire  soltanto  dopo  che siano stati effettuati i test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS (30 giorni oppure 60 se sono  necessari  approfondimenti)  non  rappresenterebbe  un  obbligo proporzionato,   porrebbe  in  capo  a  Telecom  Italia  una  pesante asimmetria  e,  soprattutto  in relazione alle offerte alla clientela affari  alto  spendente,  avrebbe  un effetto distorsivo del mercato. Secondo tale operatore l'Autorita' non avrebbe fornito argomentazioni a  sostegno  dell'obbligo  di  comunicazione preventiva mentre, a suo avviso,  sarebbe sufficiente un controllo ex post, da svolgersi entro 30  o 60 giorni, a seguito del quale, nel caso di mancato superamento dei   test,   potrebbero   essere   richieste   eventuali   modifiche dell'offerta.   Sempre   secondo   tale   operatore,   l'obbligo   di comunicazione  preventiva  sarebbe,  in  assoluto, non applicabile in sede  di gara pubblica anche alla luce del parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, n. 598/01, del 29 maggio 2002. L'operatore in argomento  sostiene,  inoltre,  che tra gli obblighi che rimangono in vigore  ai sensi dell'art. 66 del Codice delle comunicazioni non puo' farsi  rientrare  quello della comunicazione preventiva delle offerte all'Autorita'  da  parte  dell'operatore  con significativo potere di mercato, in quanto l'articolo 66 del Codice deriverebbe dall'articolo 16   della  direttiva  "Servizio  Universale"  (recepita  nel  Codice medesimo)  che  a  sua  volta, in materia di regime transitorio degli obblighi preesistenti, rinvia a quelli indicati nell'articolol7 della direttiva  98/10/CE  tra  i  quali figura esclusivamente l'obbligo di previa  comunicazione  delle  condizioni  economiche  dei servizi nei riguardi  del  pubblico  e  non  anche  nei  riguardi dell'Autorita'. D'altra  parte,  secondo  il predetto operatore, tale interpretazione risulterebbe confermata dal testo del successivo art. 67, laddove non si  fa alcun riferimento all'obbligo di previa comunicazione ad AGCOM delle   condizioni   economiche   d'offerta   ai  fini  di  una  loro approvazione esplicita o tacita e dall'art. 25 del Codice, in base al quale  la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' assoggettata   ad   un'autorizzazione   generale  che  consegue  alla presentazione di una denuncia d'inizio attivita'. Il ricorso alla DIA avrebbe  comportato  che  l'introduzione  di  un  nuovo servizio o la modifica di un'offerta commerciale gia' esistente possono essere resi operativi senza la necessita' di un previo, esplicito atto di assenso del  Ministero  o  dell'Autorita' e cio' determinerebbe il venir meno dell'obbligo  di  comunicazione  preventiva  a  loro  indirizzata. Il potere   di   controllo   del  Ministero  e  dell'Autorita'  verrebbe esercitato  ex post con i meccanismi previsti dall'articolo 32, comma 2,  del  Codice stesso ove sarebbe inequivocabilmente evidenziato che il  potere  di  sorveglianza  dell'Autorita'  circa il rispetto degli obblighi   specifici   imposti  ad  un  operatore  SMP,  deve  essere esercitato  "ex post", coerentemente con il meccanismo della DIA; non sarebbe quindi legittimo imporre a Telecom Italia l'obbligo di previa comunicazione  all'Autorita'  delle  condizioni economiche di offerta per  la loro approvazione, atteso che tale impostazione violerebbe le disposizioni del Codice.
 166. Un altro gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,   Tiscali,   Wind)  condivide,  viceversa,  la  proposta  di mantenere gli obblighi previsti dalla Delibera 152/02/CONS in materia di  modalita'  e  tempistiche  (30 giorni effettivi cui si aggiungono altri  30 giorni nel caso che l'Autorita' richieda un approfondimento di  analisi) di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti  alla  clientela, pur sottolineando alcuni aspetti specifici. Gli  operatori  in questione convengono sul ritenere non giustificate misure   ulteriori  rispetto  a  quelle  indicate  nel  documento  di consultazione in considerazione della possibilita' di poter fruire di offerte alternative a quella wholesale dell'operatore dominante. Allo stesso  tempo  condividono  la  proposta  dell'Autorita'  secondo cui l'obbligo  che  precede,  unitamente  a  tutti  quelli previsti dalla normativa   vigente,  debbano  essere  applicati  a  tutte  le  nuove condizioni  di  offerta,  incluse  le  offerte  basate su listini e/o accordi  riservati,  e cio' anche al fine di verificare l'inesistenza di  forme di discriminazione della clientela dettate dalla presenza o meno di offerte concorrenti. Per quanto attiene alle offerte prodotte in  sede  di  gara pubblica, i predetti operatori ritengono che debba valere   l'obbligo   di   pubblicazione   delle   offerte   a   valle dell'aggiudicazione  della  gara e che, o in maniera sistematica o su base  segnalazione,  le offerte rese da Telecom Italia nell'ambito di gare pubbliche debbano essere oggetto di valutazione ed eventualmente di  procedimenti sanzionatori, ove si ritenga violato il principio di parita' di trattamento e, piu' in generale, la normativa vigente.
 167.   Un   altro   operatore   (MCI   Italia)   sottolinea   come l'approvazione  implicita  delle offerte, senza che venga espresso in ogni caso un giudizio da parte dell'Autorita', possa essere sfruttata dall'incumbent  per  eludere  i controlli attraverso il contemporaneo invio di un gran numero di proposte da sottoporre a valutazione. E un altro  operatore (Atlanet) ritiene che si debba applicare la verifica ex ante su tutte le offerte, ivi incluse le offerte basate su listini e/o accordi riservati al mercato non residenziale, offerte che devono riportare tutti i dettagli dell'offerta stessa.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 7
 
 168. L'Autorita' pur rilevando un crescente livello di concorrenza all'interno  dei  mercati  non  puo'  non  considerare  la  posizione dell'operatore  dominante,  come  ancora  potenzialmente  dannosa per l'equilibrio  del  mercato,  attraverso  la  possibile immissione sul mercato  di  offerte che abbiano a riferimento prezzi predatori ossia utilizzino  prezzi  al  di  sotto  dei  costi sostenuti. Pertanto non sussistono  ancora  le condizioni per l'eliminazione dei controlli ex ante  sulle  offerte  dell'operatore  storico  notificato come avente notevole forza di mercato.
 169.    Considerata   inoltre   la   crescente   vivace   dinamica concorrenziale  e  competitiva  che porta ad una continua discesa dei prezzi  delle  offerte,  anche con particolare riguardo ad offerte di servizi  internazionali predisposte per soddisfare specifiche domande di  grandi  volumi di traffico internazionale, non puo' non ritenersi opportuna  la  verifica  di tutte le nuove condizioni di offerta e in generale  di  tutte  le  offerte  che  l'operatore notificato intende commercializzare,  al  fine  proprio  di  salvaguardare  la  corretta evoluzione dei mercati in parola.
 Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento  espresso  nel  documento di consultazione pubblica di mantenere   gli  obblighi  previsti  dalla  delibera  n.  152/02/CONS concernenti  le  modalita'  e  le  tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale.
 170.  L'Autorita',  inoltre, ritiene opportuno mantenere l'obbligo di  pubblicazione  dei  dati,  come  da  Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima  delibera  e  ritiene  altresi' di confermare le linee guida previste   dall'Allegato  E  alla  delibera  n.  152/02/CONS  per  la valutazione  dei  livelli  di  soglia del test 1 di prezzo. Tuttavia, l'Autorita'  ritiene  che il test di prezzo applicato per i servizi a traffico  internazionale sia differenziato tra clientela residenziale e  non  residenziale  in  coerenza  con  la  definizione  dei mercati rilevanti individuati. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate   nel   citato   allegato   A.  Inoltre,  dal  momento  che relativamente  al calcolo del ritorno minimo sul capitale commerciale investito  era previsto nell'Allegato E l'utilizzo in via provvisoria del WACC (Weighted Average Cost of Capital) fissato per gli aggregati regolatori  Telecom  Rete  di  Accesso  e  Telecom Rete di Trasporto, l'Autorita' ritiene opportuno procedere alla determinazione del tasso di  remunerazione  del  capitale  anche  per  l'aggregato regolatorio Telecom  Commerciale,  ai fini della valutazione del test di recupero dei costi.
 171.  In  base  all'Allegato  E  paragrafo  2  della  delibera  n. 152/02/CONS,  l'Autorita'  applica  i  test  di  prezzo,  secondo  le indicazioni  precedentemente  illustrate,  per  analizzare le offerte presentate da Telecom Italia.
 172. Se le proposte di offerta non superano il test 1, presentando un  ricavo  medio  unitario  inferiore alle due soglie, esse non sono commercializzabili,  in  quanto  non consentono un recupero dei costi dell'operatore  dominante (prezzi predatori). In tal caso l'operatore dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta.
 
 8.  Si ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorita' per la verifica   dei   prezzi   dei  servizi  di  telefonia  internazionale residenziale  e  non  residenziale siano sufficienti per garantire il controllo delle offerte di Telecom Italia?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 8
 
 173.  Un  operatore  (Telecom  Italia)  sostiene che le condizioni competitive  attuali  e  prospettiche  sui  mercati  4  e  6  rendono legittima  la  possibilita'  di  non notificare Telecom Italia e che, pertanto,  non  si  debba  prevedere  l'imposizione  regolamentare di nessuna  verifica  dei prezzi dei servizi di telefonia internazionale per  la  clientela  residenziale  e  non  residenziale.  Il  medesimo operatore  non  condivide  la conferma degli obblighi di contabilita' regolatoria  e  di  separazione  contabile  per i predetti mercati ma esclusivamente  di  contabilita' dei costi. Tale posizione sarebbe in linea  con  quanto  previsto dalla direttiva servizio universale che, per  le  imprese soggette a regolamentazione delle tariffe, prescrive che  le  stesse  applichino  i  necessari sistemi di contabilita' dei costi.  L'imposizione di una separazione contabile sui mercati retail risulterebbe  in  ogni  caso  non  proporzionata  e  non giustificata rispetto  agli  scopi  di  verifica previsti dalla direttiva servizio universale e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
 174.  Un  altro  gruppo  (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali,  Wind,  Atlanet)  di  operatori  concorda, viceversa, con la necessita'  di  mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati come da Allegato  B  della  Delibera 152/02/CONS, ma sottolinea anche come la metodologia  di  verifica  dei  prezzi  attualmente  utilizzata debba essere  rinforzata,  al  fine di evitare elusioni da parte di Telecom Italia  che,  a  suo  dire,  proporrebbe ad una parte della clientela listini  piu'  economici  di  quelli associati all'offerta wholesale. Tali  operatori  ritengono  essenziale  che  le  verifiche sui prezzi finali   siano   condotte   separatamente   per  ciascuna  direttrice internazionale   onde   evitare  comportamenti  abusivi  di  sussidio incrociato  e  di  prezzi  eccessivi  per le direttrici ove non si e' ancora  sviluppato  un mercato wholesale competitivo. Essi sostengono inoltre che e' necessario formalizzare procedure di gestione dei test di  prezzo  al  fine  di  snellire  l'attivita'  di reperimento delle informazioni  presso  Telecom  Italia; in particolare dovrebbe essere garantita  la  disponibilita'  di un database generale che riporti la media annua delle variabili "numero di chiamate" e "durata" per tutti i clienti di Telecom Italia, segmentati per destinazione (o gruppo di destinazioni)  e  di  un  database  campionario  che  riporti tutti i dettagli  delle  chiamate  (es.  peak/off  peak)  su  di  un campione significativo di clienti; dovrebbero essere resi disponibili da parte di  Telecom Italia i profili di traffico effettivamente rilevati - un operatore  suggerisce  con  cadenza  semestrale  - successivamente al lancio  dell'offerta  e  durante  tutto  il  periodo  di presenza sul mercato.  Gli  stessi  operatori  hanno  ribadito  l'importanza della pubblicita'  dell'approvazione  dell'offerta  da parte dell'Autorita' nonche'  la  pubblicazione della medesima offerta sul sito di Telecom Italia, una volta disponibile al pubblico.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 8
 
 175.  Con  riferimento  all'obbligo  di  separazione  contabile  e contabilita'  dei  costi,  si  osserva  che l'Autorita' conferma tale obbligo in ossequio dell'art. 67, comma 4, del Codice che stabilisce: "4.   L'Autorita'   provvede   affinche'  ogni  impresa,  soggetta  a regolamentazione  delle  tariffe  al  dettaglio o ad altri pertinenti controlli  al  dettaglio,  applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita'  dei  costi.  L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo   contabile  da  utilizzare.  La  conformita'  al  sistema  di contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'.   L'Autorita'   provvede   affinche'  ogni  anno  sia pubblicata una dichiarazione di conformita'".
 176. L'Autorita' nel valutare alcune delle istanze degli operatori di  specificare  ulteriormente  la  metodologia  di  controllo  delle offerte  commerciali, dell'operatore notificato per notevole forza di mercato,  sottoposte  alla  verifica  prevista  dal  "test  1"  nella delibera  n.  152/02/CONS, non puo' non considerare come le ulteriori soluzioni  proposte  siano  difficilmente  praticabili nella corrente attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita'  se  non  nella  parte delle richieste  relative  alla  pubblicazione  delle  offerte,  di  cui si trattera' piu' approfonditamente nella sezione relativa agli obblighi di trasparenza delle condizioni di offerta.
 Per  l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene opportuno  mantenere  l'obbligo  di  pubblicazione  dei dati, come da Allegato  B  della  delibera  n.  152/02/CONS,  nei formati e criteri predisposti  con  l'Allegato  A  della  medesima  delibera  e ritiene altresi'  di  confermare le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera  n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del "test 1" di prezzo.
 
 9.  Si  ritiene che vi siano altri strumenti incentivanti in grado di  migliorare  l'efficacia  del  meccanismo  di  controllo  da parte dell'Autorita'?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 9
 
 177.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,   Tiscali,   Wind)  suggerisce  di  pubblicizzare  sul  sito dell'Autorita',  nello  stesso  giorno  del  loro avvio, le modalita' applicative  delle  offerte  di Telecom Italia per le quali la stessa Autorita'   non   si   sia  espressa  negativamente;  tale  procedura consentirebbe  agli  operatori  concorrenti  di  segnalare  eventuali difformita' riscontrate nelle offerte effettivamente commercializzate rispetto a quelle per le quali vi sia stata una valutazione positiva. Gli  stessi  operatori  ritengono  opportuno  che  l'Autorita'  abbia disponibilita' degli accordi stipulati da Telecom Italia con le altre PTT nazionali e di quelli aventi ad oggetto la distribuzione di carte telefoniche sul territorio nazionale, al fine di verificare l'assenza di sconti ad hoc oppure la fissazione di tariffe wholesale eccessive.
 178.  Per  Telecom  Italia  su  tale  quesito  valgono  le  stesse considerazioni effettuate per la precedente risposta.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 9
 
 179. Le considerazioni svolte dalla maggior parte degli operatori, sottolineano  comunque la necessita', condivisa dall'Autorita', della trasparenza  delle  condizioni delle offerte pubblicizzate e proposte dall'operatore  notificato,  dalle  quali  dipende  in  gran parte la possibilita'  di  esercitare  la  migliore  attivita'  di vigilanza e controllo  da  parte  dell'Autorita'.  Le  valutazioni  puntuali  sui necessari   obblighi  di  trasparenza  e  pubblicita'  delle  offerte commerciali  e  gli  obblighi relativi da prevedere a salvaguardia di tali  principi,  sono meglio approfondite nelle valutazioni attinenti al quesito 12.
 180.  L'Autorita'  comunque,  in merito alla richiesta avanzata da alcuni  operatori  di pubblicare le decisioni di autorizzazione delle offerte  sul  proprio sito web osserva che Telecom Italia qualora non ottemperasse  agli  obblighi  di  comunicazione  specificati al punto sopra  citato di tutte le offerte che intende introdurre nel mercato, andrebbe  incontro  all'irrogazione  di una sanzione amministrativa - come  previsto  all'art.  98,  commi  8  e 9, del Codice. L'Autorita' ritiene  tale prescrizione sufficiente. D'altro canto, l'Autorita' ha registrato  la proposta degli operatori e valutera' l'opportunita' di rendere pubbliche queste informazioni al fine di garantire la massima trasparenza dell'attivita' amministrativa.
 
 10.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita' di calcolare la soglia  di costo del test 1 differenziando tra clientela residenziale e non residenziale?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 10
 
 181.  Un  operatore  (Telecom  Italia) ha posto delle questioni di carattere   generale  sull'applicabilita'  dei  test  di  prezzo.  In particolare ha evidenziato che, con l'introduzione del meccanismo del network cap - a seguito del quale i costi di rete risultano sganciati dalla  contabilita'  regolatoria  risultando,  invece,  collegati  ai "fattori  di  recupero di produttivita'" stabiliti per i vari panieri dei  servizi  di  interconnessione  -  le  regole  per  il  "Test 1", contenute   nell'Allegato   E  della  delibera  n.  152/02/CONS,  non sarebbero  piu'  in  grado  di  garantire  il principio di parita' di trattamento  interna-esterna",  assicurando  che  "i costi unitari di rete  sono  valutati sulla base della medesima base di costi (dati di contabilita' regolatoria) utilizzata per la preparazione dell'offerta di riferimento rivolta agli OLO. In particolare, mentre gli operatori concorrenti  competerebbero  acquisendo  servizi  wholesale  (OIR  di Telecom  Italia)  ai prezzi dell'anno corrente, il retail price floor di Telecom Italia sarebbe calcolato in base ai costi di rete di uno o di  due  anni  prima.  Per  quanto  attiene  ai costi questi, secondo l'operatore  in  questione,  dovrebbero  essere  quelli connessi alla specifica  offerta,  eventualmente inferiori ai costi medi pienamente distribuiti.    Il   medesimo   operatore   ritiene,   inoltre,   che nell'applicare   il   test   di   predatorieta'   l'Autorita'   debba differenziare   le   offerte  per  "adesione",  destinate  a  clienti residenziali  e  a  piccoli  e  medi  clienti  affari,  dalle offerte "negoziate",  destinate  ai  Grandi  Clienti  Affari.  In  ogni  caso l'approccio  del  test  dovrebbe essere omogeneo pur nella diversita' dei singoli mercati e nella differenza delle obbligazioni che saranno definite.
 182.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,   Tiscali,   Wind,  Atlanet)  ha  espresso  parere  negativo sull'opportunita'  di  una  tale  distinzione  la  quale, se sotto il profilo  dei  ricavi discende immediatamente dal fatto che le offerte sono  solitamente  commercializzate  con  un  target di clientela ben differenziato  tra clientela residenziale ed affari, sotto quello dei costi imporrebbe di adottare criteri di problematica individuazione e poco trasparenti in ordine all'allocazione dei costi comuni.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 10
 
 183.  Nell'Allegato  E della delibera n. 152/02/CONS e' scritto "I valori di costo X sono desumibili dai dati esposti nella contabilita' regolatoria  dell'operatore notificato, utilizzata per la definizione dell'offerta  di  interconnessione  di riferimento in vigore. I costi operativi  medi  imputabili  al  servizio  in  esame  sono valutati a partire   dai   dati   della   contabilita'  regolatoria  disponibile all'Autorita'   all'atto   dell'applicazione   del   test"  e  quindi l'Autorita'  nel  confermare  le  procedure  fin  qui utilizzate, con riferimento  ai  costi utilizzati per i tests conferma che i dati sin qui  utilizzati  hanno comunque sempre consentito, con un sufficiente grado   di   efficienza   la  valutazione  dei  costi  dell'operatore notificato  e dell'eventuale predatorieta' delle offerte dallo stesso proposte.
 184.  Inoltre,  l'Autorita'  con  riferimento  alla metodologia di controllo  delle  offerte  commerciali, dell'operatore notificato per notevole  forza  di  mercato,  sottoposte  alla verifica prevista dal "test 1" nella delibera n. 152/02/CONS, non puo' non considerare come l'individuazione   di   due  distinti  mercati,  residenziale  e  non residenziale,  renda  necessario  adeguare  il test coerentemente con tale  definizione  e quindi obblighi ad adeguare le tabelle riportate nel   allegato   A,  della  citata  delibera,  della  quale  pertanto conseguentemente  ritiene che sussistano le condizioni per confermare anche le indicazioni contenute negli allegati B ed E.
 L'Autorita' ritiene pertanto che il test di prezzo applicato per i servizi  a  traffico  internazionale  debba  essere differenziato tra clientela residenziale e non residenziale. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel citato allegato A.
 
 11.  Si  condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso  di  remunerazione  del  capitale  per  l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale ai fini del testi?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 11
 
 185.  Un  operatore  (Telecom Italia), ritenendo non sussistere le condizioni   per   notificare  Telecom  Italia  quale  operatore  con significativo potere di mercato nei mercati 4 e 6, propone che non si dia luogo ad imposizioni regolamentari sul tasso di remunerazione del capitale  per l'aggregato Telecom Commerciale, il quale aggregato non dovrebbe  essere nemmeno oggetto di separazione contabile. Per quanto attiene,  invece,  alla  pratica  applicazione del Test 1 di cui alla delibera  152/02/CONS, il medesimo operatore osserva che il costo del capitale  riferibile  al capitale impiegato per i servizi in fonia e' del tutto trascurabile rispetto al costo complessivo del servizio.
 186.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,  Tiscali,  Wind) ha sottolineato, al riguardo, come, pur non essendo   contrario  all'orientamento  di  determinare  un  tasso  di remunerazione   del  capitale  per  l'aggregato  regolatorio  Telecom Commerciale,  a  suo  avviso  sia  prioritario distinguere i tassi di remunerazione del capitale per gli aggregati accesso e trasporto onde incentivare lo sviluppo di reti alternative.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 11
 
 187.  Nel  accogliere  le considerazioni degli operatori in merito all'eventuale   determinazione  di  un  tasso  di  remunerazione  del capitale per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ai fini del test  1,  l'Autorita'  ritiene  di rinviare tale definizione ad altro specifico provvedimento.
 4.2.3.  Trasparenza  e  pubblicazione  delle  informazioni e delle condizioni di offerta
 
 188.  L'art. 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura che "informazioni  trasparenti  e  aggiornate  in merito ai prezzi e alle tariffe,  nonche'  alle  condizioni  generali  vigenti  in materia di accesso  e  di  uso  dei  servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori".
 189. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, la  conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine di   verificare   che  l'operatore  dominante  non  ponga  in  essere comportamenti anticompetitivi.
 190. Gli aspetti da considerare riguardano:
 a)  l'obbligo generale di pubblicare le condizioni economiche, le condizioni  di  fornitura  ed  i termini delle offerte commerciali di servizi   relativi   ai   mercati  nei  quali  l'operatore  e'  stato identificato quale operatore avente significativo potere di mercato;
 b)  il momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti modifiche o l'introduzione di nuove offerte.
 191.  L'Autorita'  ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di cui   all'art.   13,   comma   6,  del  Codice,  occorra  intervenire sull'operatore  con  significativo  potere  di mercato assicurando la trasparenza  dei  prezzi  delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
 192. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul mercato  di  una  nuova  offerta  ovvero  nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato.
 193.  In  merito  alla  comunicazione  al  pubblico delle offerte, l'Autorita'  ritiene  opportuno  di  imporre  all'operatore dominante l'obbligo   di  rendere  pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun servizio,  le  condizioni  ed  i  termini  di  fornitura per tutte le offerte.
 194.  L'obbligo  di  cui  al punto precedente e' assolto per mezzo della  pubblicazione,  di  quanto  richiesto, sul proprio sito web. I prezzi,  le  condizioni  ed  i  termini  di fornitura dovranno essere quelli  per  i  quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno  essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore.
 195.  Rimane  fermo  l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a  qualunque  titolo  con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto  alla  data  della  loro  attuazione,  della  modifica delle condizioni  contrattuali  per  essi  in  vigore,  compresa  quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
 
 12.  Si condivide l'orientamento dell'Autorita' relativamente agli obblighi di trasparenza da imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante?
 
 Le osservazioni degli operatori sul quesito 12
 
 196.  Un  operatore  (Telecom  Italia)  ha espresso l'opinione che dagli  obblighi  in  questione  dovrebbero  essere escluse le offerte rivolte  ai  "grandi  clienti affari" (GCA), che possono acquisire in maniera  piu'  specifica  le informazioni commerciali di cui trattasi attraverso  molteplici  canali  commerciali e strutture organizzative spesso  a loro esclusivamente dedicate, di cui i principali operatori sono  dotati. Il medesimo operatore, richiamando gli articoli 70 e 71 del  Codice  ai  quali  sarebbero  da  ascrivere  rispettivamente gli obblighi  di  informazione  alla  clientela  nonche' di trasparenza e conoscibilita'  delle  offerte  ai  consumatori associa tali obblighi esclusivamente  all'esercitabilita',  da  parte  del consumatore, del proprio  diritto  di recesso, peraltro da osservare da parte di tutti gli  operatori  e  non  solo  di  quelli  con significativo potere di mercato.
 197.  Un  gruppo  di  operatori  (Albacom,  Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,  Tiscali,  Wind) ha sottolineato l'utilita' dell'imposizione di  obblighi  di trasparenza e di pubblicazione di informazioni sulle offerte commerciali, da estendere a tutte le offerte retail, non solo ai  fini  della tutela dell'utenza finale ma anche della verifica del rispetto   del   principio   di  non  discriminazione  tra  operatori concorrenti  e  divisioni  commerciali  dell'operatore dominante. Gli operatori  in questione hanno richiesto di recepire come remedies gli impegni  assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento A/351 dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato, integrati dalla  previsione  del  diritto  gratuito  di  recesso e della durata massima  contrattuale  di  un anno nonche' della consegna entro 60-90 giorni  del Prospetto Informativo Profilo Utente a tutta la clientela business,   per   tutti   i   contratti   esistenti   o  in  fase  di scadenza/rinnovo.  Per  concretizzare  l'obbligo  di  trasparenza nei confronti  degli operatori concorrenti, i medesimi hanno proposto una serie di obblighi specifici nella la pubblicazione dei listini retail (sia  residenziali  sia  affari) quali la pubblicazione di una scheda che descriva compiutamente il contenuto dell'offerta ovvero, nel caso di  offerte  integrate,  l'evidenziazione in maniera disaggregata dei prezzi delle componenti regolamentate e di quelle non regolamentate.
 198.   Un   altro   operatore   (MCI   Italia),   nel  condividere l'orientamento  dell'Autorita' in merito agli obblighi di trasparenza da  imporre all'operatore dominante, sottolinea come la pubblicazione delle condizioni e del prezzo delle offerte, in particolare di quelle riservate  ai grandi clienti affari, permetta anche ai concorrenti di rilevare eventuali comportamenti anticompetitivi dell'incumbent.
 Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 12
 
 199.  L'Autorita',  relativamente  agli  obblighi di trasparenza e pubblicazione  delle  informazioni  (circa  le  condizioni  d'uso) da imporre  in  merito  alle  offerte  commerciali di servizi telefonici internazionali  disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa agli   utenti   dell'operatore  dominante,  ha  proposto  di  imporre l'obbligo   della  pubblicazione  delle  informazioni  relative  alle condizioni  economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte  le  offerte  commerciali  nella  stessa  giornata di avvio sul mercato  di  una  nuova  offerta  ovvero  nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato, nonche' l'obbligo di rendere   pubblici  i  prezzi  applicati  per  ciascun  servizio,  le condizioni  ed i termini di fornitura per tutte le offerte. I prezzi, le  condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate  riportando la data in cui entrano in vigore. Peraltro, ai fini   dell'espletamento  delle  verifiche  ex-ante,  l'Autorita'  ha confermato  gli obblighi di comunicazione anticipata delle condizioni di offerta dei servizi (par. 160), ovvero l'obbligo in capo a Telecom Italia  di  comunicare  le  variazioni  alle  condizioni economiche e tecniche  che  intende  modificare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore.
 200.   L'Autorita'  al  fine  della  migliore  tutela,  attraverso l'esercizio  della  propria  attivita'  di  vigilanza,  dei  principi previsti  a  tutela  della concorrenza, anche dal Codice, nel mercato delle  chiamate  internazionali e parallelamente al fine di garantire la piu' corretta e completa informazione disponibile per i potenziali clienti,  ritiene pertanto di dover condividere la posizione espressa degli  operatori  alternativi  e  quindi  di  dover confermare quanto richiesto  nei  punti precedenti. In particolare, l'Autorita' ritiene necessario  imporre  a  Telecom  Italia l'obbligo di non privilegiare ingiustamente  determinati  utenti finali. L'operatore dominante deve applicare  condizioni  simili  a transazioni equivalenti e condizioni dissimili  a  transazioni  non  equivalenti.  Cio'  non vuol dire che l'operatore  non  puo'  offrire  differenti  condizioni  economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, ma che tali differenze devono essere  giustificate in modo oggettivo. Tale obbligo e' introdotto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 5. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 201. L'analisi di impatto regolamentare e' presentata all'allegato B  del  presente  provvedimento.  Alla  luce delle considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata al presente  provvedimento,  essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi.
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 1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 4 In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. 5 In GUCE L
 201  del  31  luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve
 aggiungersi  la  direttiva  della Commissione europea sulla
 concorrenza   nei   mercati   delle   reti   e  servizi  di
 comunicazione    elettronica    del   16   settembre   2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002, pag. 38), come modificata dalla decisione
 della  Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la
 decisione  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 7
 marzo  2002  relativa  ad un quadro normativo in materia di
 spettro  radio  nella  Comunita' europea (676/2002/CE, c.d.
 "decisione  spettro  radio",  in  GUCE  L 108 del 24 aprile
 2002,   pag.  1)  e  il  Regolamento  relativo  all'accesso
 disaggregato   alla   rete  locale  del  18  dicembre  2000
 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).
 6 In GUCE L 1 14 del 8 maggio 2003, pag. 45. 7 In GUCE C
 165  del  11  luglio  2002,  pag. 6. 8 in GUCE L 190 del 30
 luglio 2003, pag. 13. 9 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale
 della  Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed
 entrato  in vigore il 16 settembre 2003. 10 Sentenza United
 Brands  del  14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta,
 1978,  pp.  207  ss.  11 Da effettuarsi, in ogni caso, ogni
 diciotto   mesi   (artt.   19   e   66   del  Codice  delle
 comunicazioni).  12 Delibera del 24 settembre 2003, recante
 "Modifiche   e  integrazioni  al  regolamento  concernente/
 l'accesso   ai   documenti,   approvato   con  delibera  n.
 217/01/CONS"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 13  Delibera  del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana   del   28   gennaio  2004,  n.  22.  14  In  tale
 provvedimento,  l'Autorita'  ha  stabilito,  tra  le  altre
 disposizioni,  la  determinazione  dei  canoni  mensili  di
 abbonamento   al   servizio   telefonico,   delle   tariffe
 telefoniche   interurbane   e   delle  tariffe  telefoniche
 internazionali.  Inoltre,  tra  le  linee  di indirizzo, e'
 stata  prevista l'introduzione di strumenti per incentivare
 l'incremento  della  produttivita' dell'operatore dominante
 su  differenti  mercati  di  servizi  (accesso  e traffico)
 attraverso   la   costruzione  di  metodi  incentivanti  di
 controllo   dei   prezzi  (price  cap),  differenziati  per
 categorie di utenza e di servizio.
 15  In  tale  delibera, l'Autorita' ha limitato il price
 cap  ai  seguenti  servizi  di  telefonia  di base (paniere
 generale): a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN); b)
 abbonamento   al   servizio  telefonico  (PSTN,  ISDN);  c)
 telefonia  urbana;  d)  telefonia interurbana; e) telefonia
 internazionale.  Inoltre,  l'Autorita' ha fissato specifici
 sub cap per i seguenti servizi e categorie di clientela: a)
 clientela   residenziale  -  comprensivo  dei  servizi  del
 paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco
 linea  (PSTN  e  ISDN)  e  canoni mensili (PSTN e ISDN); c)
 telefonia urbana.
 16  L'Autorita'  ha  previsto un'articolazione del nuovo
 meccanismo  di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le
 possibilita'  di  sussidi  indebiti  tra  servizi  a minore
 effettivita'  concorrenziale  e quelli maggiormente esposti
 al  mercato.  I panieri individuati sono: a) il paniere dei
 servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i
 contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);
 b)  il  paniere  dei servizi a traffico commutato, composto
 dalle  chiamate  distrettuali  e  interdistrettuali;  c) il
 paniere  delle  chiamate fisso-mobile (per la sola quota di
 retention  di Telecom Italia). 17 Pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n.
 153.
 18  In  particolare,  le  verifiche, effettuate mediante
 test  di  prezzo  che  si  basano su dati di costo ricavati
 dalla    contabilita'   regolatoria   e   dall'Offerta   di
 Interconnessione  di  Riferimento,  hanno  la  finalita' di
 valutare sia l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi
 offerti dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di
 offerte  analoghe  da  parte  di  un  operatore concorrente
 efficiente.  19  Causa  C-333/94 P Tetra Pak/Commissione in
 Raccolta I-5951.
 20  Causa C-27/76 United Brands/Commissione in Raccolta,
 1978,   pp.   207  ss.  21  Come  evidenziato  anche  nella
 Raccomandazione  (par.  4.2.1). 22 Paragrafo 56 delle Linee
 Guida.   23   Le   indicazioni  emerse  per  la  direttrice
 internazionale  trovano riscontro con quanto indicato nella
 Relazione  Annuale 2004 dell'Autorita', anche se i dati non
 sono  completamente  omogenei  a  causa  della non perfetta
 corrispondenza  delle  fonti utilizzate e delle metodologie
 di  calcolo  adottate.  24  Cfr.  paragrafo  75 delle Linee
 guida.  25  Ofcom "Communications Market Quarterly Update",
 January 2005
 |  |  |  | Allegato B alla delibera 380/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 a)   l'ambito   dell'intervento   regolamentare   proposto,   con particolare  riferimento  alle  categorie  di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
 b)  gli  obiettivi  generali  e  specifici del provvedimento, sia immediati  sia  di  medio/lungo  periodo,  indicando  contestualmente l'orizzonte   temporale  in  cui  i  risultati  auspicati  dovrebbero realizzarsi;
 c)  la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto della regolamentazione;
 d)   l'impatto   dell'intervento  regolamentare  sui  destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari, nonche'  una  valutazione  dell'effettivo  rispetto  del principio di proporzionalita'.
 A.  AMBITO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO  DI  INTERVENTO:  DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
 
 1.1 Ambito di intervento oggettivo
 
 Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e'  rappresentato  dal  mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. L'ambito di intervento geografico ha estensione nazionale in quanto l'operatore detentore di significativo potere  di  mercato  opera  sul  territorio  nazionale.  L'ambito  di intervento e' pertanto identificabile attraverso i confini geografici e  di  prodotto  del mercato rilevante n. 4 e 6 definito dal presente provvedimento.
 1.2 Ambito di intervento soggettivo
 
 Per   quanto   concerne   l'ambito  di  intervento  soggettivo,  i destinatari  diretti dell'intervento regolamentare sono rappresentati dagli  operatori  presenti  nel mercato dal dal lato dell'offerta dei servizi   in  parola.  L'intervento  regolamentare,  infatti,  impone obblighi  di  controllo  dei  prezzi  dei  servizi  nonche'  obblighi afferenti  le condizioni tecniche di fornitura in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato.
 Dal  lato  dell'offerta e' presente un unico operatore che detiene un significativo potere di mercato, il quale ha sviluppato la propria rete  di  distribuzione  in  rame nel corso dei decenni precedenti al processo  di  liberalizzazione  dei mercati delle telecomunicazioni e che  e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche delle offerte praticate agli utenti finali.
 I   problemi   potenziali   sono   costituiti   da   comportamenti anticoncorrenziali che l'operatore detentore di una notevole forza di mercato  potrebbe  attuare  al  fine di perseguire l'estensione della dominanza  in  mercati  verticalmente  integrati,  l'estensione della dominanza  in  mercati  orizzontalmente  integrati, l'esercizio della dominanza sul singoli mercati oggetto dell'analisi.
 Anche al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita', ai sensi dell'art.  67  del  Codice,  ha  definito il nuovo scenario di misure regolamentari,  per  l'operatore dominante, per i mercati in parola e in particolare si prevede:
 1.  la  conferma  della  decisione,  assunta  con  la delibera n. 289/03/CONS,  di  escludere le chiamate internazionali residenziali e non   residenziali   di  Telecom  Italia  dal  controllo  tramite  il meccanismo di price cap;
 2.   la   revoca   dell'obbligo,   previsto   dalla  delibera  n. 152/02/CONS,  di  sottoporre  i  prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo anche tramite il test 2;
 3.  il  mantenimento  degli altri obblighi, previsti sempre dalla delibera n. 152/02/CONS, concernenti le modalita' e le tempistiche di comunicazione  delle  condizioni  economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale;
 4.  relativamente  agli  obblighi  di  trasparenza in merito alle offerte  commerciali  proposte  dall'operatore dominante, imposizione dell'obbligo   della  pubblicazione,  sul  proprio  sito  web,  delle informazioni  relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali, nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di  decorrenza  di variazioni di offerte gia' presenti sul mercato. I prezzi,  le  condizioni  ed  i  termini  di fornitura dovranno essere quelli  per  i  quali  si  sia  concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno  essere pubblicati riportando la data in cui sono entrate in vigore.  Rimane, infine, fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4,  del  Codice  posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati  a  qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un  mese  rispetto  alla  data  della loro attuazione, della modifica delle  condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo.
 Pertanto,  l'ambito  di  intervento  soggettivo  e' costituito dai destinatari   diretti   e   indiretti   delle   misure  regolamentari introdotte.
 I  destinatari  diretti  dell'insieme  degli obblighi imposti sono molteplici.  I  piu' importanti sono rappresentati dai clienti finali residenziali  e  non  residenziali  che  usufruiscono  dei servizi di telefonia  internazionale. Tali soggetti, in seguito all'introduzione delle  misure regolamentari proposte, beneficiano del controllo delle condizioni  economiche e della possibilita' di scegliere tra una piu' vasta  gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi a condizioni economiche  sempre  piu'  concorrenziali,  in funzione della crescita della  domanda  dei  servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico  e  forniti  in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali
 Ad  essi  devono essere aggiunti gli utenti che attualmente non si avvalgono  di  tali  servizi,  ma  che  in seguito alla riduzione dei prezzi  reali  praticati  sul  mercato  anche  in virtu' del presente provvedimento,  decideranno  di  avvalersi  di tali servizi in quanto commercializzati ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva.
 I  soggetti  indiretti  destinatari  dell'intervento regolamentare sono  anche sugli operatori meno infrastrutturati che offrono servizi di  telefonia  vocale e sono interconnessi alle reti di trasporto, di breve  e  lunga distanza di altri operatori. Questi operatori infatti sono  soggetti  ad  una  certa  pressione  competitiva  in termini di servizi  offerti e di condizioni economiche praticate dall'offerta di mercato.
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 
 1.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
 
 Il  provvedimento oggetto di questa analisi persegue gli obiettivi stabiliti  dal  nuovo  quadro regolamentare e recepiti nel Codice. In particolare, l'Autorita' (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice) promuove  "la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a)  assicurando  che  gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo  beneficio  sul  piano  della  scelta,  del  prezzo  e  della qualita';   b)   garantendo  che  non  abbiano  luogo  distorsioni  e restrizioni   della   concorrenza  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche;  c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in  materia  di  infrastrutture  e  promuovendo  l'innovazione  e  lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ...".
 Inoltre,  l'art.  13,  comma 6, impone all'Autorita' di promuovere gli interessi dei cittadini e di garantire la tutela dei consumatori.
 Peraltro, l'Autorita' e' chiamata a verificare che ogni correttivo imposto  sia  compatibile  con  il  "principio  di proporzionalita'", ovvero  che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza  accertata  e  sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali   perseguiti   con   l'azione   regolamentare   di   cui all'articolo  8  della  direttiva  Quadro  e agli articoli 4 e 13 del Codice;  tale principio e' ripreso dalle Linee guida (paragrafi 117 e 118).
 L'intervento   regolamentare  si  propone  inoltre  di  perseguire nell'immediato  attraverso  lo sviluppo della concorrenza l'obiettivo generale  di  condizioni  economiche competitive praticate ai servizi telefonici  internazionali  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in postazione  fissa, per clienti residenziali e non residenziali. Da un punto  di  vista  prospettico  di medio periodo, l'obiettivo generale della  misure  regolamentari  proposte,  oltre  al  miglioramento dei prezzi  vigenti  nei  mercati  al  dettaglio,  e'  anche quello di un potenziale  incremento  della  qualita'  e  della  gamma  dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.
 2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
 
 Tra   gli   obiettivi  specifici  degli  interventi  regolamentari previsti  nell'ambito  del presente provvedimento, vi e' il controllo dei  prezzi dei servizi destinati ai consumatori, ovvero impedire che l'operatore  notificato applichi condizioni economiche sproporzionate nei mercati servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e  forniti  in  postazione  fissa,  per  clienti  residenziali  e non residenziali.
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 
 Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
 
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  basata  sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti   ai   destinatari   diretti   e   indiretti  delle  misure regolamentari  nel  mercato  dei  servizi  telefonici  internazionali disponibili  al  pubblico  e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove  possibile,  il  costo-beneficio  delle  categorie  dirette e indirette  destinatarie dell'intervento regolamentare anche alla luce di  valutazioni prospettiche di breve-medio periodo e di sistema, con particolare  riferimento  ai  mercati coinvolti dal provvedimento. Le tecniche  di calcolo utilizzate sono di tipo econometricostatistico e afferenti  l'analisi  di  indici  rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare.
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili  in  quanto  la  numerosita' degli attori coinvolti e' elevata  e  le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro  operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate, a parita' di servizi offerti.
 I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di  dominanza  di  un  unico  operatore che detiene quote di mercato, nella  fornitura dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico  e  forniti in postazione fissa, superiori al 50%. L'analisi dell'impatto   regolamentare  e'  pertanto  volta  a  quantificare  e qualificare  il  benessere  sociale in una situazione di un operatore con notevole forza di mercato.
 D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
 Il   provvedimento   ha   un   impatto  indiretto  sulla  pubblica amministrazione  in  qualita'  di  utente  finale  di servizi offerti attraverso  la  rete  di distribuzione in rame. Non si ritiene che il provvedimento    abbia    un   impatto   specifico   sulla   pubblica amministrazione  rispetto  agli  altri  utenti  finali  presenti  nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche.
 E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI
 
 L'impatto  della  misura  regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile  nel  mercato  dei  servizi  telefonici  internazionali disponibili  al pubblico e forniti in postazione fissa. Nel corso del periodo  2000-2005,  infatti , la direttrice internazionale presenta, in   termini   di   ricavi  un  trend  decrescente  sia  nel  mercato residenziale   che   non  residenziale.  Tale  decremento  e'  dovuto soprattutto  alla  progressiva  riduzione  dei prezzi delle chiamate. Nell'arco  temporale 2000-2005 a fronte di un incremento del traffico internazionale intorno al 1,5%, si e' avuta una riduzione complessiva dei  ricavi di circa il 35%. Tale trend dovrebbe tendere a continuare anche    successivamente    all'introduzione   delle   nuove   misure regolamentari.
 Nel   mercato   residenziale  la  quota  dell'operatore  dominante presenta  una  significativa riduzione in termini di minuti, passando dal  75,4%  del  2000  al  66%  del  2005, che conferma un livello di concorrenza   maggiore   rispetto   ad  altri  mercati  del  traffico commutato.  Si  evidenzia,  invece,  che  in  termini  di  ricavi  il decremento  risulta  essere  piu' graduale e il valore della quota di mercato  e'  piu'  elevato  per effetto di un differenziale di prezzo ancora   significativo,   che   dovrebbe   tendere  pero'  a  ridursi gradualmente  anche  grazie  a  diverse  modalita'  di  fruizione dei servizi.
 Nel  mercato  non  residenziale la quota dell'operatore dominante, calcolata in volumi di traffico, scende dall'81% del 2000 a poco piu' del 50% del 2005 ; anche in questo mercato la quota di tale operatore in  valore e' piu' elevata, per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo, essendo nel 2005 pari a circa 64%.
 I  ricavi  dell'operatore  dominante  derivanti  dai  servizi  dei mercati  in  analisi dovrebbero continuare a diminuire nel periodo di efficacia  delle  misure  regolamentare  (2005-2007)  anche in virtu' della  pressione  competitiva esercitata da quegli operatori che sono entrati  nel  mercato  stesso  con  sempre crescenti quote di mercato (benefici indiretti).
 Conseguentemente   il  valore  della  produzione  degli  operatori alternativi  derivante  dai  servizi al dettaglio dovrebbe tendere ad essere superiore e quindi tendente a crescere rispetto all'attuale.
 Le  risultanze  dell'analisi  dei costi e benefici della categoria dei  soggetti  destinatari  diretti  mette  in  luce  che la gamma di servizi  offerti  e  il  valore della produzione sono superiori in un contesto  concorrenziale rispetto ad un contesto di notevole forza di mercato  di  un  solo  operatore  che  offre  servizi al dettaglio ai consumatori finali.
 I  principali  destinatari diretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito delle misure regolamentari possono fruire di servizi  su rete fissa differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante   e  forniti  a  condizioni  economiche  competitive  dagli operatori.  Il  beneficio per i consumatori finali e' pertanto legato alla   possibilita'   di   accedere   agli  stessi  servizi  a  costi economicamente inferiori, rispetto a agli anni precedenti. Gli utenti finali  beneficiano  di tutelate condizioni economiche competitive se comparate  ad una situazione di assenza dell'intervento regolamentare nel quale l'operatore dominante offrirebbe lo stesso servizio.
 Il   benessere  dei  consumatori,  in  secondo  luogo,  e'  quindi positivamente  influenzato  della  possibilita'  di scegliere tra una vasta gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi in parola. In terzo  luogo,  i consumatori finali potrebbero beneficiare, oltre dei vantaggi  summenzionati,  di  una riduzione dei prezzi finali indotta dalla maggiore competizione
 A  fronte  dei  vantaggi  di  cui  godono  i destinatari diretti e indiretti   dell'intervento   regolamentare  declinato  nel  presente provvedimento,  l'Autorita'  ha  anche  valutato attentamente i costi derivanti dall'implementazione delle misure regolamentari.
 In  conclusione,  sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici derivanti dall'attuazione del nuovo quadro regolamentare previsto per il  mercato  dei  servizi  telefonici  internazionali  disponibili al pubblico  e  forniti  in postazione fissa, per clienti residenziali e non  residenziali,  l'Autorita' ritiene che l'intervento proposto nel presente  provvedimento  sia  in linea con gli obiettivi previsti dal Codice   (promozione  della  concorrenza,  dell'innovazione  e  dello sviluppo  di  reti  e  servizi  di comunicazione elettronica, nonche' tutela del consumatore finale).
 F. Proporzionalita' delle misure
 
 L'Autorita'  osserva che l'insieme dei rimedi proposti nell'ambito del   presente  provvedimento  sono  proporzionati,  ovvero  che  gli obblighi  siano  giustificati  alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti  con  l'azione  regolamentare (come visto in precedenza) e sono   basati   sulla  natura  della  restrizione  della  concorrenza accertata.
 Per  quanto  riguarda  i  problemi concorrenziali a livello retail (inter  alia,  l'applicazione di condizioni economiche e di fornitura sproporzionate  e  discriminatorie  nel  trattamento  della clientela finale),  il  controllo  dei  prezzi realizzato con il meccanismo del test  di  prezzo  con  le modalita' indicate risulta proporzionato in quanto  ostacola  la  formazione di prezzi ingiustificatamente bassi, lasciando  un  margine di flessibilita' all'operatore incumbent, e si applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e sicuramente  inferiori ai benefici che ne scaturiscono. Analogamente, l'obbligo   di  non  privilegiare  ingiustamente  determinati  utenti risulta  proporzionato  in quanto, nel perseguire uno degli obiettivi del  Codice,  si  applica  esclusivamente  ai  servizi  oggetto della presente analisi e ha costi di attuazione molto contenuti.
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