Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 14 giugno 2006 |
Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (Mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 380/06/CONS). |
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L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 14 giugno 2006; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002; Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134; Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05; Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005; Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica della delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005; Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006; Vista la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante «Modifiche alla determinazione n. 2/04 - Modifiche alla determinazione n. 1/04 - Disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche: sostituzione del responsabile dei procedimenti relativi all'analisi dei mercati nn. 3, 4, 5 e 6» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 24 giugno 2005; Vista la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3; Vista la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155; Vista la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193; Vista la delibera n. 197/99/CONS del 7 settembre 1999, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»; Vista la delibera n. 274/99/CONS, concernente i criteri di ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di «price cap», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269; Vista la delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap» di cui alla delibera n. 171/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303; Vista la delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap di cui alla delibera n. 171/1999 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002; Vista la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153; Considerato che il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», all'art. 71 sancisce che «l'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili» - da parte di tutte le imprese operanti sul mercato - «agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'Allegato n. 5.»; Considerato che le misure contenute, inter alia, nelle delibere n. 78/02/CONS, n. 179/03/CSP, n. 254/04/CSP, n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS impongono - alle imprese di telecomunicazione operanti nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per clienti residenziali e non residenziali - la pubblicazione di informazioni inerenti i prezzi e le tariffe, nonche' le condizioni generali di fornitura dei servizi telefonici accessibili al pubblico, in linea con quanto disposto nell'Allegato 5 del Codice; Vista la delibera n. 414/04/CONS del 30 novembre 2004, recante «Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005; Sentita, in data 2 febbraio 2005, in audizione la societa' Telecom Italia S.p.a.; Sentite, in data 3 febbraio 2005, in audizione congiunta, le societa' Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind; Considerate le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'Allegato A al presente provvedimento; Considerata l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'Allegato B al presente provvedimento; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - richiesto ai sensi degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e pervenuto in data 7 giugno 2006 - relativo allo schema di provvedimento concernente il «Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)»; Considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel condividere l'impianto dell'analisi di mercato, rileva comunque che: a) «l'esclusione delle modalita' di servizio diverse dalle chiamate post-pagate, come ad esempio i servizi offerti tramite phone-center e carte prepagate, potrebbbe indurre a sottovalutare la portata di uno dei principali canali di erosione delle quote degli operatori storici sui mercati al dettaglio»; b) «considerato l'arco temporale in esame, l'analisi effettuata non tiene conto di importanti innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni nei mercati della telefonia: si tratta dei servizi di telefonia via internet, cosiddetti Voice over IP (VoIP)»; c) «con riferimento all'identificazione di Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato, tale conclusione appare del tutto condivisibile»; Considerato che, in relazione alla questione della telefonia VoIP, l'Autorita' ha distinto il servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio VoIP in decade 5. In base al regolamento 11/06/CIR, quest'ultimo rappresenta, infatti, un servizio di comunicazione vocale nomadico con diverse funzioni d'uso, modalita' di fruizione e caratteristiche tecniche. Cio' premesso, l'Autorita', allo stato, considera che nell'ambito del mercato in esame, il servizio VoIP limitatamente alla decade 0, faccia parte del mercato rilevante, in quanto sostituibile con la tradizionale telefonia su rete PSTN (la rete tradizionale a commutazione di circuito in tecnica TDM). Solo di recente, la telefonia VoIP ha cominciato a svilupparsi in Italia, come attestano i dati forniti alla Commissione; piu' precisamente, e' solo dall'ultimo quadrimestre del 2005 che per il traffico VoIP, si registrano valori e volumi di un qualche significato. In relazione alla questione delle carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalita' di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su rete fissa. Infatti, oltre che da postazione fissa, le carte pre-pagate possono essere utilizzate anche da postazione mobile, nonche' da apparecchi di telefonia pubblica in Italia, ma anche all'estero, non rientrando, in tutti questi casi, nell'ambito del mercato rilevante in esame. Si aggiunga, inoltre, che generalmente gli operatori non sono in grado di fornire dati che distinguano - in modo affidabile - i ricavi attribuibili direttamente al mercato dei servizi di traffico internazionale da postazione fissa. Infine, per quanto riguarda i phone-center, l'Autorita' considera che, data l'elevata numerosita' di tali esercizi, non sia possibile effettuarne una precisa identificazione ai fini della rilevazione diretta delle informazioni. In ogni caso, si osserva come, trattandosi di operatori che effettuano attivita' di rivendita, il traffico da questi generato risulta compreso nei valori forniti dagli operatori di telecomunicazioni, con riferimento al loro fatturato verso la clientela business. Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/203018 del 7 giugno 2006, relativa allo schema di provvedimento concernente il «Mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 27 aprile 2006 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 8 maggio 2006; Considerato che l'Autorita' in data 19 maggio 2006 ha fornito alla Commissione europea ulteriori elementi di dettaglio relativamente ai contenuti dell'analisi di mercato e che di questi si da' conto nell'Allegato A alla presente delibera; Considerato che la Commissione, nella propria lettera, rileva che «l'Autorita' puo' adottare la decisione finale e, in tal caso, dovra' comunicarla alla Commissione»; Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni e riferimenti 1. Ai fini del presente testo si intende per: a) «Autorita»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) «Codice»: il «codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) «operatore notificato»: l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali; d) «clienti residenziali»: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore; e) «clienti non residenziali», le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del codice. |
| Art. 2. Identificazione e definizione dei mercati rilevanti 1. L'Autorita' definisce il mercato rilevante dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), come la domanda, da parte dell'utenza residenziale, e l'offerta di servizi telefonici in postazione fissa per effettuare chiamate telefoniche internazionali. 2. Il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, ha dimensione geografica nazionale. 3. L'Autorita' definisce il mercato rilevante al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE), come la domanda, da parte dell'utenza non residenziale, e l'offerta di servizi telefonici in postazione fissa per effettuare chiamate telefoniche internazionali. 4. Il mercato al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, ha dimensione geografica nazionale. |
| Art. 3. Identificazione e notifica degli operatori aventi significativo potere di mercato 1. Nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva. 2. L'operatore Telecom Italia S.p.a. detiene un significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali, ai sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice. 3. Nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, non sussistono condizioni di concorrenza effettiva. 4. L'operatore Telecom Italia S.p.a. detiene un significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti non residenziali, ai sensi dell'art. 17 del codice, ed e' notificato ai sensi dell'art. 52 del codice. |
| Art. 4. Obblighi imposti all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato 1. Ai sensi del codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti alla societa' Telecom Italia S.p.a., in qualita' di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati di cui all'art. 2, gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento. 2. Le linee guida e le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel successivo Capo III. 3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato di cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. |
| Art. 5. Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi 1. Nella fornitura dei servizi al dettaglio dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, Telecom Italia e' soggetta al controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 67 del codice. 2. Le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia sono escluse dal controllo tramite il meccanismo di price cap previsto dalla delibera n. 171/99, anche ai sensi della delibera n. 289/03/CONS. 3. L'Autorita' conferma come obbligo regolamentare per l'operatore notificato il rispetto del «test 1» di prezzo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, Allegato E ; 4. L'Autorita' revoca come obbligo regolamentare il rispetto del «test 2» di prezzo previsto ai sensi della delibera n. 152/02/CONS, Allegato E. 5. Ai fini dell'attivita' di verifica, l'Autorita' conferma l'obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto del test di prezzo, previsto nell'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS, in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, o le modifiche a condizioni di offerta preesistenti, anche basate su listini e/o accordi riservati a tale mercato, sono presentate all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione. 6. Gli obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi restano in vigore. |
| Art. 6. Obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta 1. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato. 2. L'Autorita', conferma l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima delibera e conferma le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del «test 1» di prezzo. 3. In merito alla comunicazione al pubblico delle offerte, l'Autorita' ritiene opportuno di imporre all'operatore dominante l'obbligo di rendere pubblici i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte. 4. L'obbligo di cui al punto precedente e' assolto per mezzo della pubblicazione, di quanto richiesto, sul proprio sito web. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore. 5. Rimane fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del codice posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi. 6. Fermo restando la disciplina prevista per le gare pubbliche ed in particolare la non applicabilita' dell'obbligo di comunicazione preventiva, ai fini delle verifiche delle offerte definite in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, Telecom Italia e' tenuta a seguire le procedure e il rispetto dei criteri di controllo dei prezzi, cosi' come specificati nel provvedimento relativo ai mercati n. 3 e n. 5, ossia dei mercati dei servizi telefonici nazionali e locali forniti in postazione fissa. |
| Art. 7. Obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali 1. Nella fornitura dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del codice. 2. Telecom Italia deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti. L'operatore notificato puo' offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze siano giustificate in modo oggettivo. |
| Art. 8. Condizioni attuative per l'implementazione degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi 1. Le offerte, sottoposte alla valutazione dell'Autorita', sono comunicate da Telecom Italia riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, comprese le eventuali classi di sconto che si intendono praticare ai clienti finali. 2. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorita' si esprime in ordine alla non conformita' della proposta sottoposta al test di prezzo nei predetti trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La commercializzazione delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto. 3. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. 4. Coerentemente con la definizione dei mercati rilevanti individuati all'art. 2., dovranno essere adeguate le tabelle riportate nell'Allegato A della delibera n. 152/02/CONS. 5. Nel caso in cui le proposte di offerta non superano il «test 1», presentando un ricavo medio unitario inferiore alle due rispettive soglie, previste per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale, esse non sono commercializzabili, in quanto non consentono un recupero dei costi dell'operatore dominante, l'operatore dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta. |
| Art. 9. Disposizioni finali 1. Le valutazioni dell'Autorita' all'esito dell'analisi di mercato e delle risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. 2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverra' nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del codice. La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia S.p.a., ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it Roma, 14 giugno 2006 Il presidente: Calabro' |
| Allegato A alla delibera 380/06/CONS
MERCATO DEI SERVIZI TELEFONICI INTERNAZIONALI DISPONIBILI AL PUBBLICO E FORNITI IN POSTAZIONE FISSA, PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (MERCATI N. 4 E N. 6 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/311/CE) SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI E RELATIVE VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI, SULLA VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E SUGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE. 1. INTRODUZIONE
1.1 IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1 L'Autorita' ha avviato il 30 novembre 2004, con la delibera n. 414/04/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 4 e n. 6 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), al fine di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione sul tema in esame. 2. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi gli organismi di telecomunicazioni: Albacom, Atlanet, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, MCI Italia, Telecom Italia, Tiscali, Wind. 3. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 2 febbraio 2005 con l'operatore Telecom Italia e del 3 febbraio 2005 con gli operatori Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
La normativa europea
4. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. 5. Il nuovo quadro regolamentare si compone, con riferimento al presente procedimento, principalmente di 5 direttive: a) la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"i; b) la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"2; c) la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"3; d) la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), "c.d. direttiva servizio universale"4; e) la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"5. 6. Inoltre, ai fini del presente provvedimento, particolare rilievo rivestono altri tre atti: a) la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione); b) le Linee Guida della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002' (di seguito, le Linee Guida o Linee guida); c) la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7). 7. Il quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del l° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice). 8. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3, e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro, inoltre, prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 9. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato. 10. Merita un cenno infine la Posizione Comune adottata dall'ERG - European Regulators Group - sull'approccio da seguire per la definizione di rimedi appropriati nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, approvata il 1 aprile 2004. Il documento ha l'obiettivo di favorire, anche in relazione all'ultima fase del processo regolamentare (quella della definizione dei rimedi), un approccio armonico nell'applicazione del nuovo quadro regolamentare da parte delle Autorita' nazionali di regolamentazione, in linea con il principio di proporzionalita' del diritto comunitario e con gli obiettivi fondamentali di promuovere la concorrenza, di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini europei, definiti all'articolo 8 della Direttiva Quadro. 11. Il nuovo quadro regolamentare riconosce il termine della fase di liberalizzazione dei mercati e sancisce la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, in primo luogo attraverso la definizione dell'analogia tra significativo potere di mercato e posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"10 12. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida. 13. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva"11, fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno. 14. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS12 e n. 453/03/CONS13. In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. 15. Entrando nel dettaglio dei mercati analizzati nel presente documento, la Raccomandazione individua i seguenti mercati al dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazione fissa: 1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; 2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; 3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali; 6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. 16. La regolamentazione dei servizi offerti nei mercati sopra elencati introdotta ai sensi del precedente quadro normativo, e' stata ed e' tuttora, salvo rare eccezioni, di carattere trasversale fra i mercati indicati, nel senso che la gran parte delle disposizioni emanate hanno riguardato in generale i servizi di accesso e quelli a traffico cosi' come quelli riservati alla clientela residenziale e non residenziale. 17. Di seguito, si richiamano brevemente i provvedimenti che l'Autorita' ha fino ad oggi adottato nei mercati indicati. La regolamentazione nazionale
18. Per quanto riguarda il quadro della regolamentazione nazionale, l'Autorita' ha avviato la regolazione dei servizi oggetto dei mercati in esame, in primo luogo, con il processo di riequilibrio tariffario e contenuto nella delibera n. 85/9814, cui ha fatto seguito la delibera n. 101/99 con la quale e' stato realizzato l'ultimo intervento tariffario da parte dell'Autorita' e sono stati definiti i tempi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo dei prezzi di Telecom Italia attraverso il criterio del controllo preventivo, sulla base del rispetto di un vincolo triennale di price cap. 19. I criteri e i parametri del modello sono stati determinati con la delibera n. 171/99, nella quale l'Autorita' ha identificato i mercati a cui applicare il price cap15. Negli anni successivi, l'Autorita' e' intervenuta con ulteriori provvedimenti, tra i quali le delibere nn. 847/00/CONS, 469/01/CONS, 47/03/CONS e 289/03/CONS16 20. Infine, particolare rilievo assume la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa"17, adottata dall'Autorita' il 15 maggio 2002, nella quale sono stati disciplinati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione attraverso la declinazione dei criteri da seguire per la verifica dei prezzi delle offerte dei servizi finali dell'operatore notificato18. 2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
21. La Raccomandazione della Commissione dell' 11 febbraio 2003 ha individuato, in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta, i mercati di servizi/prodotti forniti agli utenti finali (c.d. "mercati al dettaglio"). 22. Ai fini del presente documento, sono stati analizzati i mercati relativi ai: a) Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali (di seguito "Mercato 4"); b) Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali (di seguito "Mercato 6"). 23. Nella definizione dei mercati rilevanti e' stata valutata: a) l'opportunita' di distinguere i mercati per categoria di clientela (residenziale e non residenziale); b) la dimensione geografica del mercato. 24. Si ritiene opportuno evidenziare che il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende "i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione della domanda e dell'offerta sul mercato in questione19. In tal senso, i prodotti o servizi che sono solo scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato. 25. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, si e' proceduto alla definizione dello stesso dal punto di vista geografico in base "all'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni di concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse"20. 26. Nello svolgimento dell'analisi finalizzata alla definizione del mercato rilevante, sono state tenute in massimo conto la Raccomandazione e le Linee Guida. Sulla base di quanto indicato in queste ultime, si e' proceduto ad analizzare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta. 27. Per quanto riguarda la definizione merceologica del mercato, la sostituibilita' della domanda consente di verificare la possibilita' che i consumatori sostituiscano un prodotto o un servizio con un altro a causa di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo, mentre la sostituibilita' dell'offerta permette di valutare la possibilita' che imprese non attive sul mercato possano decidere di entrarvi a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 28. Con riferimento al mercato geografico, invece, la sostituibilita' della domanda va valutata sulla base delle preferenze dei consumatori, nonche' dei modelli geografici di acquisto, mentre dal punto di vista dell'offerta si tratta di ampliare l'area geografica a quei fornitori che decidessero di entrare sul mercato a seguito dell'aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. 29. Infine, coerentemente con il principio di neutralita' tecnologica, nell'analisi non sono state considerate, ai fini della definizione del mercato, ne' le diverse tipologie di rete sottostante, ne' la banda associata alla fornitura dei servizi in oggetto. Non e' stata considerata rilevante neppure la tecnologia utilizzata per il trasporto del segnale vocale. Da questo punto di vista l'interesse del consumatore e' essenzialmente quello di instaurare una comunicazione interpersonale in tempo reale, a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato e dalle tecnologie impiegate dal fornitore del servizio. 2.1. Il mercato del prodotto/servizio
30. Come richiamato nella Raccomandazione (paragrafo 4.2.1), le diverse tipologie di chiamata (locali, nazionali, internazionali, verso mobili) non sono considerate dagli utenti finali sufficientemente sostituibili per essere ritenute come appartenenti allo stesso mercato in termini di domanda. 31. L'Autorita' reputa che il mercato rilevante dal punto di vista merceologico sia quello dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico in postazione fissa. 2.1.1. Articolazione del mercato per tipologia di clientela
32. Nell'ambito dei mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico in postazione fissa, e' possibile effettuare una suddivisione per tipologia di clientela. 33. Infatti, le offerte degli operatori si distinguono a seconda che siano indirizzate alla clientela residenziale o a quella non residenziale. 34. I clienti residenziali sono le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore. 35. I clienti non residenziali sono, diversamente, le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA. 36. In tal senso, la distinzione tra clienti residenziali e non residenziali in base all'identificativo fiscale continua a caratterizzare l'offerta degli operatori. Inoltre, anche se da un punto di vista strettamente funzionale il servizio e' lo stesso per le due tipologie di utenti, le esigenze complessive in termini di qualita' del servizio e assistenza differiscono sostanzialmente passando dalla clientela residenziale a quella non residenziale. 37. Queste caratteristiche fanno si' che gli operatori tendano ad organizzare la propria offerta in funzione delle due diverse tipologie di clientela, che vengono indirizzate con specifiche politiche commerciali e di marketing. Anche le condizioni contrattuali, in termini di opzioni speciali, servizi aggiuntivi offerti, pacchetti tariffari e sconti a volume, differiscono tra clientela residenziale e non residenziale. 38. All'interno del mercato non residenziale e' possibile individuare differenti tipologie di clientela: studi professionali ed esercizi commerciali (SOHO - Small Office Home Office), piccole e medie imprese (PMI), imprese di grandi dimensioni (Corporate) differenziabili tra societa' private, pubbliche e gruppi industriali. Tuttavia, dal momento che non si riscontrano rilevanti diversita' nelle modalita' tecniche ed economiche di fornitura dei servizi offerti alle differenti tipologie di clientela, nonche' nelle esigenze nella domanda di servizi di forma, si ritiene opportuno non individuare segmenti di mercato all'interno dei mercati non residenziali in base alla tipologia di clientela. 39. Nel contesto descritto, si ritiene che se un ipotetico monopolista sul mercato delle chiamate destinate alla clientela non residenziale innalzasse il livello dei prezzi, non si genererebbe una migrazione della clientela verso il mercato delle chiamate residenziali, in quanto le condizioni economiche e contrattuali, i servizi a valore aggiunto, i servizi di assistenza, e, non ultimo, il regime fiscale sono molto diversi. Simmetricamente, un aumento del prezzo delle chiamate per la clientela residenziale da parte di un ipotetico monopolista non provocherebbe sostanziali migrazioni verso l'offerta non residenziale, se non per fasce marginali di clientela. 40. Dal lato dell'offerta, si ritiene che sia improbabile che un operatore che fornisce servizi alle imprese risponda ad eventuali aumenti di prezzo praticati da un ipotetico monopolista sul mercato dei servizi di telefonia per la clientela residenziale entrando sul mercato residenziale e viceversa, in quanto le caratteristiche dei servizi e la necessaria struttura organizzativa (commerciale, mnarketing, distribuzione, etc.) per sviluppare e gestire l'offerta possono essere significativamente diverse21. 41. Le differenti condizioni economiche e articolazioni del servizio, il diverso identificativo fiscale del cliente, nonche' l'effettiva capacita' degli operatori di discriminare tra le due tipologie di clientela, dimostrano come le caratteristiche del mercato dei servizi telefonici internazionali destinati alla clientela residenziale e quelle destinate alla clientela non residenziale siano tali da condurre a due mercati distinti. 42. Sulla base delle considerazioni esposte e coerentemente con quanto analizzato e previsto dalla Commissione europea, l'Autorita' ha individuato per le chiamate internazionali i seguenti mercati rilevanti: 1. il mercato dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 2. il mercato dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. Quesito 1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare due mercati rilevanti dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa distinguendo tra mercato internazionale residenziale e mercato internazionale non residenziale?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 1
43. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Atlanet e MCI Italia) ritiene l'orientamento dell'Autorita' pienamente condivisibile dal punto di vista della segmentazione del mercato rispetto alla clientela finale anche se, alcuni tra essi, ritengono necessario che nel mercato dei servizi telefonici internazionali sia compreso l'intero "spettro" dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa; ovvero che, nei mercati sia incluso sia il traffico originato da postazione fissa dai c.d."phone shops" che il traffico originato da postazione fissa per il tramite di "carte telefoniche" prepagate. La motivazione di questa inclusione e' da ricercare nella loro rilevanza all'interno dei servizi telefonici internazionali da postazione fissa, nella rispondenza alla definizione di mercato rilevante, e nel rischio di configurazione di pratiche anticompetitive da integrazione verticale e infine perche' si configurano come un servizio sostituibile per l'utilizzo dei servizi in esame. 44. Un operatore (Telecom Italia), invece, non condivide la definizione merceologica dei mercati dei servizi telefonici internazionali presentata dall'Autorita', proprio in quanto non tiene conto di tutte le modalita' alternative di fruizione dei servizi diverse da quella post-pagata da rete fissa, come appunto i "phone shop/center", le "carte prepagate" e le chiamate internazionali da piattaforme mobili e perche' i servizi internazionali di comunicazione vocale fruiti attraverso gli schemi tradizionali post-pagati, le carte pre-pagate a codice e, almeno in parte, i phone center, sono visti, a suo parere, dal cliente finale come "sostituibili". Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 1
45. L'Autorita' nel confermare quanto espresso al punto 42 e precedenti e quindi il suo orientamento di identificare due mercati rilevanti dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa distinguendo tra mercato internazionale residenziale e mercato internazionale non residenziale, non condivide le valutazioni e la richiesta avanzata da Telecom Italia e da altri operatori e rileva che in relazione alla questione delle carte pre-pagate, le stesse, presentando molteplici e differenti modalita' di fruizione, risultano essere solo parziali sostituti dei servizi di traffico internazionale su rete fissa infatti, oltre che da postazione fissa, le carte pre-pagate possono essere utilizzate anche da postazione mobile, nonche' da apparecchi di telefonia pubblica in Italia ma anche all'estero, non rientrando, in tutti questi casi, nell'ambito del mercato rilevante in esame. Inoltre, generalmente gli operatori non sono in grado di fornire dati che distinguano in modo affidabile i ricavi attribuibili direttamente al mercato dei servizi di traffico internazionale da postazione fissa. Infine, per quanto riguarda i phone-center, l'Autorita' considera che, data l'elevata numerosita' di tali esercizi, non sia possibile effettuarne una precisa identificazione ai fini della rilevazione diretta delle informazioni. In ogni caso, si osserva come, trattandosi di operatori che effettuano attivita' di rivendita, il traffico da questi generato risulta compreso nei valori forniti dagli operatori di telecomunicazioni, con riferimento al loro fatturato verso la clientela business. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica di identificare due mercati rilevanti dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa distinguendo tra mercato internazionale residenziale e mercato internazionale non residenziale.
2. In particolare, con riferimento al mercato non residenziale, si condivide l'orientamento dell'Autorita' di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno del mercato internazionale?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 2
46. Un operatore (MCI Italia) ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorita' di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno del mercato non residenziale poiche' fino ad ora non esistono modalita' tecniche ed economiche diverse di offerta dei servizi all'interno della categoria non residenziale e un altro (Atlanet) la condivide perche' ritiene che l'unica differenza all'interno di questa tipologia di clientela riguarda l'offerta commerciale che normalmente e' basata sul principio di sconto a volume che premia i clienti che hanno una maggiore capacita' di sviluppare minuti di traffico. 47. Un altro gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) non obietta alle considerazioni svolte dall'Autorita' circa l'opportunita' di non segmentare ulteriormente i mercati internazionali. 48. Infine, un operatore (Telecom Italia) non condivide l'orientamento dell'Autorita' e ribadisce che evidenze di mercato giustificano l'individuazione del segmento dei Grandi Clienti Affari (GCA) come distinto dalla parte restante della (piccola e media) utenza affari. In particolare l'applicazione dei medesimi criteri introdotti dall'Autorita' per distinguere, nel loro complesso, la clientela "residenziale" da quella "non residenziale" indicherebbero differenze nei requisiti dell'offerta di servizi all'interno del segmento business (ad esempio, tra micro-business e corporate). Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 2
49. L'Autorita' nel confermare il suo orientamento, relativamente al quesito in parola, peraltro condiviso dalla quasi totalita' degli operatori interessati, rileva quanto segue: 50. In primo luogo, la definizione del mercato merceologico e geografico cosi' come individuata dall'Autorita' e' in linea con la piu' consolidata tradizione in materia di analisi antitrust. In tal senso, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha, anche di recente, fatto propria tale definizione: "il presente procedimento ha preso in considerazione i comportamenti commerciali di Telecom Italia nell'offerta di tali servizi [accesso, fonia, trasmissione dati e accesso ad internet] al complesso dell'utenza business, in quanto distinta dalla clientela residenziale, in ragione della diversita' delle esigenze espresse dai due tipi di domanda e di quella delle modalita', anche economiche, dell'offerta di servizi di comunicazione. Cio' premesso, proprio l'analisi istruttoria compiuta non consente di operare ulteriori distinzioni all'interno della clientela business, in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti ai piccoli e medi clienti, rispetto a quelli diretti verso la clientela di maggiori dimensioni" (punto 309 del prov. 13752, A/351 - Comportamenti abusivi di Telecom Italia, del 16 novembre 2004). 51. In linea con le indicazioni della Commissione europea, l'Autorita' rileva, in secondo luogo, che e' dall'esame delle funzioni d'uso di un servizio, ossia dalle caratteristiche economiche del bene e dal bisogno soddisfatto, che deriva l'esatta individuazione del perimetro merceologico dei mercati. Nel caso di specie, nell'ambito degli utenti non residenziali, l'Autorita', per procedere ad una eventuale separazione del mercato dell'accesso per la grande clientela affari dal resto degli utenti non residenziali, avrebbe dovuto individuare caratteristiche diverse del prodotto domandato dai diversi tipi di clientela. Ma cio', come rilevato anche dall'AGCM, non appare possibile in quanto nella maggior parte dei casi non e' dato riscontrare una rilevante diversita' nei servizi offerti alle varie tipologie di clientela non residenziale. 52. In conclusione, ai fini dell'analisi regolamentare non sono emersi elementi tali da far ritenere opportuna l'individuazione di ulteriori segmenti di mercato all'interno dei mercati non residenziali, in base alla tipologia di clientela, rispetto a quanto individuato dalla Commissione europea nell'ambito della Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti, dal momento che non possono riscontrarsi, rilevanti diversita' nelle modalita' tecniche ed economiche di fornitura dei servizi offerti alle differenti tipologie di clientela, nonche' nelle esigenze nella domanda di servizi di fonia in esame. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica, con riferimento al mercato non residenziale, di non individuare ulteriori segmenti di mercato all'interno del mercato internazionale. 2.2. Il mercato geografico
53. Come indicato nelle Linee Guida "per definire un mercato geografico non e' necessario che le condizioni di concorrenza tra operatori o fornitori dei servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si puo' quindi ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono eterogenee non costituiscono un mercato uniforme"22. 54. In Italia, i servizi di telefonia vocale internazionale sono disponibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale in termini sia di copertura geografica sia di prezzo. 55. Dal punto di vista della domanda, un incremento di prezzo da parte dell'ipotetico monopolista potrebbe al piu' comportare per i consumatori o l'accettazione delle nuove condizioni economiche oppure la richiesta degli stessi servizi di telefonia vocale presso altri operatori concorrenti. In entrambi i casi i consumatori per fruire dei servizi di telefonia vocale non avrebbero la necessita' di spostarsi fisicamente in aree limitrofe. 56. Dal lato dell'offerta, l'uniformita' territoriale della copertura e del prezzo dei servizi telefonici da parte di Telecom Italia fa si' che esista di fatto un vincolo alla definizione dei prezzi a livello nazionale che influenza la definizione dei prezzi anche degli altri operatori, i quali offrono anch'essi i propri servizi a condizioni economiche omogenee su base nazionale. 57. L'Autorita' ritiene altresi' che la dimensione geografica dei mercati individuati sia nazionale.
3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di considerare nazionale il mercato geografico?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 3
58. Un operatore (MCI Italia) sostiene che le condizioni dell'offerta dei servizi internazionali sono sufficientemente omogenei da poter considerare nazionale la dimensione geografica del mercato e un altro (Atlanet) condivide tale orientamento per l'omogeneita' nelle condizioni di concorrenza. In particolare e dal punto di vista della sostituibilita': dal lato della domanda non esistono comportamenti/preferenze dei clienti che possano determinare l'esistenza di condizioni specifici per ambiti territoriali diversi dal nazionale. Inoltre non esistono differenze nei prezzi al pubblico giustificate dalla zona geografica di ubicazione della clientela chiamante. Per ultimo i clienti possono accedere ai servizi internazionali offerti da operatori abilitati ad operare a livello nazionale. Dal lato dell'offerta i principali operatori nazionali non fanno differenze nelle loro offerte commerciali in base alle zone geografiche di ubicazione della clientela avendo una politica di prezzi a livello nazionale. Telecom Italia con una rete che copre l'intero territorio e con una politica commerciale di ambito nazionale delimita in qualche modo l'ambito nel quale si deve svolgere la concorrenza su questo mercato. 59. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) concorda con l'analisi condotta dall' Autorita' in quanto in Italia, il mercato dell'offerta di servizi di Telecomunicazione e' caratterizzato da condizioni di omogeneita' su tutto il territorio nazionale sia con riferimento ala gamma dei prodotti offerti sia ai prezzi praticati alla clientela finale. Tale evidenza porta a constatare l'assenza di una pressione concorrenziale da parte degli operatori alternativi, tale da comportare una differenziazione dell'offerta da parte dell'operatore incumbent a livello territoriale, la quale e' caratterizzata da omogeneita' su tutto il territorio nazionale. 60. Infine un operatore (Telecom Italia) condivide, in linea di principio, che l'estensione geografica dei mercati 4 e 6 sia nazionale pur evidenziando che gli immigrati sono distribuiti in modo eterogeneo tra le regioni italiane, con concentrazioni geografiche diverse per nazionalita'. Tale situazione crea piu' spiccate relazioni di traffico internazionale uscente dalle regioni interessate verso i Paesi di appartenenza degli immigrati residenti che, di conseguenza, determina su tale tipologia di traffico una diversa pressione competitiva. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 3
61. L'Autorita' rileva che le condizioni di offerta dei servizi di accesso destinati agli utenti finali sono omogenee su tutto il territorio italiano. In particolare, le offerte commerciali relative al traffico internazionale sono disponibili sull'intero territorio alle medesime condizioni economiche e tecniche e anche gli operatori alternativi adottano politiche di prezzo omogenee sul territorio coperto. 62. Anzi negli ultimi anni, la scomparsa di alcuni operatori regionali, e l'aggregazione di essi in gestori nazionali ha reso i mercati in oggetto caratterizzati da un concorrenza estesa all'intero territorio del Paese. 63. Di conseguenza, la sopra evidenziata e supposta disomogenea distribuzione territoriale della popolazione immigrata non e' condizione plausibile per giustificare una segmentazione territoriale del contesto competitivo: le politiche commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato sono uniformi su tutto il territorio nazionale. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica: i mercati dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali si caratterizzano come mercati nazionali. 3. L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
64. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato: 1. quote di mercato (in minuti e ricavi); 2. ulteriori criteri, tra i quali: barriere all'entrata e all'uscita, barriere al cambiamento, barriere all'espansione, economie di scala, economie di scopo, integrazione orizzontale, integrazione verticale, sviluppo della rete di distribuzione e vendita, vincoli legislativi e regolamentari; 3. scenari di breve e medio periodo. 3.1. Le quote di mercato
65. Un primo criterio di valutazione utilizzato per stabilire l'esistenza di una posizione dominante e' l'analisi delle quote di mercato in termini di minuti e di ricavi derivanti dal traffico telefonico internazionale. 66. Il volume delle vendite e i minuti di traffico, dichiarati all'Autorita' tramite questionario dalle imprese di telecomunicazioni, hanno fornito utili informazioni per la misurazione dei mercati;i dati (minuti e ricavi) relativi al secondo semestre del 2003 sono stati stimati dal momento che risultavano consolidati solo i valori del primo semestre. 67. La difficolta' di ottenere informazioni puntuali in serie storiche omogenee non ha consentito di effettuare un'analisi ne' per singola direttrice internazionale ne' per macro aree, per cui si e' ritenuto opportuno procedere a valutare i dati in maniera aggregata23. 68. Le analisi, quindi, sono state effettuate considerando la ripartizione della direttrice internazionale tra mercato residenziale e non residenziale, analizzati in termini di minuti di traffico e di ricavi nel periodo 2000-2003.
----> VEDERE GRAFICO A PAG. 28 DELLA G.U. <----
69. Complessivamente i minuti del traffico internazionale sono progressivamente aumentati fmo al 2002. Si segnala che nel mercato non residenziale tale incremento si e' mostrato particolarmente sostenuto risultando una crescita, nel periodo 2000-2001, pari al 13%. Successivamente, si e' assistito ad un rallentamento di tale incremento, avvenuto soprattutto nel mercato residenziale dove si sta diffondendo l'uso di schede telefoniche internazionali pre-pagate e post-pagate. Per il 2003, in considerazione dell'andamento del traffico registrato nel primo semestre dell'anno, e' stato previsto un sostanziale consolidamento dei dati consuntivati nel 2002 (Grafico 1).
----> VEDERE GRAFICO A PAG. 29 DELLA G.U. <----
70. La direttrice internazionale presenta in termini di ricavi un trend decrescente sia nel mercato residenziale che non residenziale. Tale decremento e' dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate (Grafico 2). Si segnala che nell'arco temporale in esame a fronte di un incremento del traffico internazionale intorno al 9%, si e' avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 30%. 3.1.1. Mercati delle chiamale internazionali residenziali
71. Nel mercato residenziale la quota di Telecom Italia presenta una significativa riduzione in termini di minuti, passando dal 75,4% del 2000 al 57,6% della prima meta' del 2003 (Tabella 1), che conferma un livello di concorrenza maggiore rispetto ad altri mercati del traffico commutato. Si evidenzia, invece, che in termini di ricavi il decremento risulta essere piu' graduale e il valore della quota di mercato e' piu' elevato per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo. 72. La quota di mercato dei tre principali concorrenti si attesta in termini di valore nel primo semestre 2003 intorno al 25%; inoltre, nel periodo in esame, si segnala un sostenuto incremento della quota in minuti attribuibile essenzialmente all'operatore che risulta essere il secondo in tale mercato. Nel primo semestre del 2003 tale crescita sembra essere avvenuta a scapito non solo di Telecom Italia, ma anche di Wind Telecomunicazioni.
----> VEDERE TABELLE A PAG. 30 DELLA G.U. <---- 3.1.2. Mercati delle chiamate internazionali non residenziali
73. Nel mercato non residenziale la quota di Telecom Italia, calcolata in volumi di traffico, scende dall'81,8% del 2000 al 59% della prima meta' del 2003 (Tabella 2); anche in questo mercato la quota di Telecom Italia in valore e' piu' elevata per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo, essendo nel primo semestre 2003 pari al 68,1%. 74. La quota di mercato in volumi di traffico dei tre principali concorrenti ha raggiunto nel primo semestre 2003 un valore intorno al 30% soprattutto ad opera del secondo e del terzo operatore.
----> VEDERE TABELLE A PAG. 31 DELLA G.U. <---- 3.2. Criteri diversi dalla quota di mercato
75. A prescindere dalla modalita' di calcolo adottata la quota di mercato di Telecom Italia risulta essere sempre superiore al 57%, anche se quella in volume e' piu' bassa di quella in valore. 76. Sebbene la presenza di una quota di mercato superiore al 50% segnali di per se' l'esistenza di una posizione di dominanza in capo al soggetto che la detiene,24 si ritiene opportuno effettuare un'analisi approfondita delle caratteristiche economiche dei mercati rilevanti, attraverso la verifica di criteri aggiuntivi, tra i quali: le barriere all'entrata e all'uscita, le barriere al cambiamento, le barriere all'espansione, le economie di scala, le economie di scopo, l'integrazione verticale, l'integrazione orizzontale, lo sviluppo della rete di distribuzione e vendita, i vincoli legislativi e regolamentari. 77. Si evidenzia da subito che le considerazioni di seguito svolte e relative all'analisi dei criteri aggiuntivi hanno valore per tutti i mercati al dettaglio dei servizi di telefonia fissa individuati dalla Commissione europea. 3.2.1. Barriere all 'entrata e all 'uscita
78. Le valutazioni sulle barriere all'entrata nei mercati in esame non possono prescindere dalla considerazione che nel settore delle telecomunicazioni esistono diverse modalita' di accesso alla rete. A seconda della tipologia di accesso utilizzata dagli operatori ne consegue un differente livello di barriere all'ingresso nel mercato del traffico telefonico. 79. Eopportuno distinguere tra i servizi telefonici offerti in modalita' di accesso indiretto (carrier selection o carrier pre-selection) e in modalita' di accesso diretto (unbundling del local loop e fibra ottica). 80. La prima tipologia di accesso ha consentito negli ultimi cinque anni ad un elevato numero di operatori di entrare nel mercato della telefonia. Infatti, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso per i diversi livelli di interconnessione ha permesso anche ad operatori dotati di limitate infrastrutture proprie di offrire traffico in modo diffuso sul territorio nazionale sostenendo costi variabili in funzione della capillarita' della rete di interconnessione. Il livello delle barriere all'ingresso, in questo caso, e' risultato relativamente contenuto. 81. Al contrario, per quanto riguarda l'accesso diretto ad oggi e' presente sul mercato un numero limitato di operatori. Infatti, per poter offrire un servizio di accesso diretto, un operatore deve essere in grado di sviluppare una propria rete capillare che richiede ingenti investimenti, difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs), e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione, gli operatori nuovi entranti devono sostenere anche elevati costi in attivita' di marketing e di vendita per la creazione di una base di clienti sufficientemente ampia, costi anche in questo caso difficilmente recuperabili nell'ipotesi di uscita dal mercato. Nel caso della fornitura di accesso diretto, pertanto, si riscontra un elevato grado di barriere all'entrata e all'uscita. 3.2.2. Barriere al cambiamento
82. L'analisi delle barriere al cambiamento e' fondamentale per la corretta valutazione delle quote di mercato. Per quanto concerne la clientela residenziale, sulla base di indagini di mercato si e' rilevato che: a) oltre l'80% degli individui e' a conoscenza della possibilita' di fruire di servizi offerti da operatori concorrenti e su oltre il 25% delle famiglie e' stata rilevata la presenza di almeno un operatore alternativo; oltre il 50% delle famiglie dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di almeno due operatori alternativi a Telecom Italia; b) oltre i 3/4 degli individui ritengono di disporre di un livello sufficiente di informazioni riguardo agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile; anche chi si e' abbonato a piu' fornitori, poi ne ha privilegiato uno solo; c) circa il 20% delle famiglie pensa di cambiare fornitore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza. Per quanto attiene alla clientela non residenziale:
a) oltre il 90% delle imprese e' a conoscenza della possibilita' di utilizzare operatori alternativi e su oltre il 25% delle imprese viene rilevata la presenza di almeno un operatore alternativo; la maggior parte delle imprese e' a conoscenza dell'esistenza di due operatori alternativi a Telecom Italia; b) i 3/4 delle imprese ritiene di disporre di un livello sufficiente di informazioni riguardo agli operatori alternativi e considera che il cambiamento sia sostanzialmente facile; c) poco meno di 1/4 delle imprese pensa di cambiare fornitore nel corso del 2004 (tasso di churn); il tasso di churn risulta lievemente piu' elevato nel caso dei clienti di Telecom Italia rispetto a quelli della concorrenza. 83. Di fatto, mentre e' ampiamente diffusa la conoscenza di un'offerta alternativa di servizi rispetto a quelli erogati dall'operatore storico, gli individui che, invece, dichiarano di essere a conoscenza della possibilita' di risolvere ogni rapporto contrattuale con Telecom Italia sono, nel caso di clientela residenziale, meno del 50%. Un numero ancora inferiore di individui e' inoltre pienamente consapevole delle implicazioni e condizioni di tale distacco. 84. Per le imprese maggiori occorre, invece, rilevare che vi possano essere dei costi di migrazione non immediatamente evidenti legati alla complessita' del processo di cambiamento dell'operatore, anche se, per quanto riguarda i servizi di base, tali costi appaiono comunque marginali. 3.2.3. Barriere all'espansione
85. Le barriere all'espansione da parte di operatori alternativi oggi attivi sul mercato dei servizi a traffico sembrano essere riconducibili innanzitutto alla difficolta' di conquistare nuove quote di mercato. 86. Da un lato, e' emersa la circostanza che la maggior parte degli utenti che non intende migrare dall'operatore storico ai nuovi operatori riconosce come il passaggio potrebbe potenzialmente condurre ad un risparmio; cio' dimostra sia l'esistenza di potenziali elementi di inerzia nella dinamica competitiva, sia l'importanza di aspetti complementari rispetto a quelli strettamente economici. 87. D'altra parte, a causa del ridotto differenziale tariffario tra i diversi operatori, l'acquisizione di nuove quote di mercato da parte degli operatori alternativi appare sempre piu' difficile ed e' basata prevalentemente su nuove offerte in grado di integrare diversi servizi o mediante livelli di sconto particolarmente significativi. 88. In questo contesto, l'espansione della quota di mercato degli operatori alternativi appare fortemente legata alla capacita' di sviluppare una propria offerta integrata di accesso e traffico, arricchita, inoltre, con servizi diversi dalla telefonia vocale. 3.2.4. Economie di scala
89. Le economie di scala sono una caratteristica peculiare del settore delle telecomunicazioni ritenute particolarmente importanti nella fase iniziale di sviluppo del traffico sui singoli punti di interconnessione. 90. In effetti l'esistenza di costi fissi (kit e link di interconnessione), infatti, richiede un volume di traffico minimo per poter ottimizzare il costo complessivo dell'interconnessione e generare adeguati margini; la presenza di economie di scala spinge gli operatori alternativi ad utilizzare la leva del prezzo per saturare al meglio le risorse di rete, cercare di integrare sulle stesse infrastrutture il trasporto di diverse tipologie di traffico, oltre che aumentare le proprie quote di mercato. I costi unitari decrescono, poi, in funzione della progressiva estensione dei punti di interconnessione e dello sviluppo della rete di trasporto. 91. Dato l'attuale livello di sviluppo delle strutture di interconnessione degli operatori alternativi, si ritiene che ulteriori contenimenti dei costi unitari siano essenzialmente legati a maggiori incrementi dei volumi e ad interventi marginali sulla rete di trasporto. 92. Occorre comunque tener presente che, anche a fronte di una struttura di raccolta speculare rispetto a quella di Telecom Italia, l'operatore alternativo che opera in modalita' di accesso indiretto deve sostenere un livello aggiuntivo di commutazione almeno per alcune direttrici (ad es. le chiamate locali). Di conseguenza, la struttura dei costi da traffico di un operatore alternativo in accesso indiretto e' tipicamente superiore a quella di Telecom Italia. 3.2.5. Economie di scopo e integrazione orizzontale
93. La possibilita' di sfruttare le economie di scopo dipende in larga misura dalla capacita' di offrire un'ampia gamma di servizi che hanno in comune alcune componenti di costo. Di conseguenza, le economie di scopo sono maggiori per l'operatore che e' in grado di veicolare il piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi. 94. La possibilita' di sfruttare le economie di scopo e' minore nelle prime fasi di apertura del mercato, dal momento che non sempre gli operatori alternativi sono in grado di sostenere costi di sviluppo e lancio (ad esempio costi pubblicitari, commerciali e di marketing) per un'ampia gamma di servizi. Con il consolidamento del contesto concorrenziale, le economie di scopo tendono poi ad essere strettamente correlate alla dimensione assoluta dell'impresa e alla sua capacita' di generare elevati ricavi unitari per cliente. 95. Le economie di scopo sono rilevabili non tanto nell'offerta bundled delle diverse tipologie di traffico, quanto nell'integrazione tra il traffico e altri servizi (ad esempio quelli a valore aggiunto). 96. Anche nel caso dell'integrazione orizzontale, gli operatori con un elevato livello di integrazione possono disporre di un vantaggio competitivo, il cui impatto sui consumatori dipende dal contesto concorrenziale che caratterizza i diversi mercati. In una situazione nella quale l'acquisto di un servizio e' strettamente dipendente dall'acquisto di un altro servizio (come i servizi aggiuntivi), una posizione di leadership di costo sul primo puo' essere utilizzata per fare leva sull'altro servizio attraverso il meccanismo del bundling, vale a dire rendendo gli acquisti dei due servizi interdipendenti. 97. Telecom Italia presenta un elevato livello di integrazione orizzontale per quanto riguarda l'offerta di servizi su rete fissa e la sua offerta e' di fatto la piu' articolata oggi disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, in particolare, per i servizi supplementari e accessori. 3.2.6. Integrazione verticale
98. L'esistenza di situazioni di significativo potere di mercato a monte (all'ingrosso) puo', attraverso effetti leva, influenzare in modo rilevante il livello concorrenziale dei mercati a valle (al dettaglio). In altri termini, l'eventuale difficolta' di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la difficolta' di accesso a condizioni concorrenziali, puo' accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio. 99. In una situazione di forte integrazione verticale si possono generare situazioni di comportamenti anti-concorrenziali per la riduzione della forbice tra il prezzo al dettaglio e all'ingrosso con la conseguente diminuzione dei margini dei concorrenti (c.d. price squeeze) e il relativo abbassamento del loro livello di interesse al mercato. 100. Anche gli operatori alternativi con propria infrastruttura di rete possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensita' verificabile nel caso dell'operatore storico, in quanto permane l'utilizzo di alcune componenti di rete di Telecom Italia. 101 Per il mercato in oggetto, il livello di integrazione verticale con il mercato del traffico all'ingrosso puo' effettivamente rappresentare un significativo vantaggio competitivo per Telecom Italia, contribuendo a limitare in maniera significativa il grado di concorrenza nei mercati oggetto del presente documento. 3.2.7. Sviluppo della rete di distribuzione e vendita
102. L'articolazione della struttura di vendita di Telecom Italia appare essere la piu' capillare (con strutture dirette e indirette) ed estesa sul territorio, consentendo una maggiore efficacia dell'azione commerciale che beneficia anche degli effetti indiretti delle iniziative promozionali e pubblicitarie di entita' superiore rispetto a quella dei concorrenti. 3.2.8. Vincoli legislativi e regolamentari
103 Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime delle licenze a quello autorizzatorio riduce il livello delle barriere di tipo legislativo e regolamentare per l'ingresso sul mercato in oggetto. Tali barriere non sono quindi considerate come rilevanti ai fini dell'accesso al mercato. 3.3. Scenari di breve e medio periodo
104. La graduale diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia, registrata nell'arco temporale anno 2000-primo semestre 2003, riguarda sia i dati in volume, per i quali si osserva una riduzione di circa il 20%, sia i dati in valore con un decremento di circa il 40%. La maggiore riduzione dei dati in valore rispetto a quelli in volume e' imputabile anche al meccanismo del price cap. 105. Alla luce degli andamenti esaminati si prevedono, nel breve-medio periodo, ulteriori riduzioni delle quote di mercato di Telecom Italia anche per effetto: a) della sostituzione della telefonia fissa con la telefonia mobile, b) dello sviluppo di modalita' alternative utilizzate per effettuare chiamate internazionali, come le schede telefoniche e i phone center per i quali si osserva un crescente ricorso da parte della clientela. 106. Non meno importante, ai fini delle valutazioni sul livello di competitivita', e' considerare in questi mercati l'esistenza di interrelazioni tra mercato al dettaglio e all'ingrosso ovvero dei meccanismi di acquisto e di vendita di traffico internazionale all'ingrosso che prevedono un forte interscambio di traffico tra i diversi operatori effettuato sulla base di continui aggiornamenti delle condizioni economiche. 107. L'elevato numero di offerte disponibili sul mercato delle chiamate internazionali, nonche' la continua diminuzione delle condizioni economiche e il meccanismo stesso di acquisto e vendita di traffico internazionale, che prevede un forte interscambio di traffico tra i diversi operatori, sulla base di continui aggiornamenti delle condizioni economiche, sono sintomo di una sempre maggior apertura di questi mercati alla concorrenza. 108. L'analisi dei criteri aggiuntivi alla quota di mercato e l'analisi prospettica portano a ritenere che sebbene sui mercati individuati si stia assistendo ad un progressivo sviluppo della concorrenza, non si intravede nel breve-medio periodo un declino della quota di mercato di Telecom Italia tale da escludere una posizione di notevole forza sul mercato. 3.3. Conclusioni
109. Sulla base delle valutazioni espresse nel presente capitolo, l'Autorita' ritiene di identificare Telecom Italia come unico operatore dominante sui seguenti mercati: 1. il mercato dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti residenziali; 2. il mercato dei servizi telefonici internazionali forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
4. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare Telecom Italia quale unico operatore detentore di significativo potere di mercato nei due mercati rilevanti?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 4
110. Due operatori (MCI Italia, Atlanet) concordano con i dati raccolti da codesta Autorita' e le analisi effettuate che permettono di affermare senza dubbio la correttezza dell'individuazione di Telecom Italia quale soggetto avente notevole forza di mercato. Uno di questo sottolinea come pur riconoscendo una riduzione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia dalla liberalizzazione ad oggi, non e' ancora possibile sostenere che la concorrenza sia efficace ed effettiva in questo mercato. 111. Per un altro gruppo di operatori (Albacom, Coll Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) la quota di Telecom Italia risulta particolarmente elevata, tenendo conto che il mercato internazionale e' quello piu' soggetto alla pressione competitiva e risulta aperto alla concorrenza da circa 7 anni. Il giudizio circa l'elevatezza della quota di TI risulta confermato dal confronto internazionale: la quota dell'operatore dominante italiano al 2003, ad esempio, risulta superiore di quasi 30 punti percentuali rispetto alla corrispondente quota di British Telecom nel mercato internazionale business25. Inoltre, si rileva che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la quota di mercato di Telecom Italia risulta sostanzialmente stabile essendosi invertito il trend di discesa che ha caratterizzato gli anni successivi all'apertura del mercato. Tale tenuta di mercato e' tanto piu' sorprendente se si tiene conto del fatto che anche il mercato della fonia internazionale fissa e' oggetto di una sensibile contrazione, evidenziando quindi la forte dominanza di TI che consente di aumentare il controllo del mercato anche nei momenti di crisi. 112. Infine un operatore (Telecom Italia) nel non condividere l'orientamento dell'Autorita' e chiedendo di non notificare Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato, osserva che l'analisi economica presentata dall'Autorita' si basa unicamente sul criterio delle quote di mercato, peraltro calcolato rispetto ad un mercato rilevante che include soltanto i servizi internazionali post-pagati, ignorando in questo modo la realta' del mercato (carte telefoniche pre-pagate a codice, phone center e telefonia mobile). Inoltre, la conclusione raggiunta dall'Autorita' non terrebbe conto delle specificita' del mercato costituito dai Grandi Clienti Affari. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 4
113. In primo luogo, l'Autorita' ha proceduto ad aggiornare le quote di mercato detenute dai diversi operatori nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica per utenti residenziali e utenti non residenziali fino all'anno 2005. 114. Inoltre, successivamente al cambiamento della responsabilita' del procedimento, avvenuta in data 24 giugno 2005, in sede di aggiornamento, al 2005, dei dati di mercato esposti, in data 4 gennaio 2005, in consultazione pubblica, l'Autorita' ha rilevato una carenza nei dati pervenuti ai fini dell'analisi stessa. 115. Infatti per i dati del mercato non residenziale si e' reso necessario un totale riallineamento, rispetto a quanto esposto proprio in consultazione pubblica, dovuto all'inserimento dei dati di mercato della societa' MCI Worldcom (poi MCI Italia, oggi Verizon Business) non effettuato in precedenza, a causa della mancata comunicazione dei dati di mercato della societa' in questione all'Autorita'. 116. Tuttavia nel ricondurre alla piu' corretta dimensione le quote di mercato, lo scostamento verificatosi rispetto ai dati esposti in consultazione pubblica non ha prodotto cambiamenti decisivi con riferimento alle posizioni degli stessi operatori e quindi alle ipotesi istruttorie cosi come esposte nel documento di consultazione e pertanto anche le conclusioni dell'Autorita' non hanno subito nessuna variazione. 117. Complessivamente, quindi, si conferma, come visualizzato nel grafico seguente, che i minuti del traffico internazionale sono progressivamente aumentati fino al 2002. Si segnala che nel mercato non residenziale tale incremento si e' mostrato particolarmente sostenuto risultando una crescita, nel periodo 2000-2001, pari a circa il 13%. Successivamente, si e' assistito ad un rallentamento di tale incremento per poi avviarsi verso un trend decrescente, avvenuto soprattutto nel mercato residenziale dove si sta anche diffondendo l'uso di schede telefoniche internazionali pre-pagate e post-pagate.
----> VEDERE GRAFICO A PAG. 40 <----
118. La direttrice internazionale presenta, nel grafico seguente, in termini di ricavi un trend decrescente sia nel mercato residenziale che non residenziale. Tale decremento e' dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate (Grafico 2). Si segnala che nell'arco temporale in esame (2000-2005) a fronte di un incremento del traffico internazionale intorno al 1,5%, si e' avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 35%.
----> VEDERE GRAFICO A PAG. 41 <----
119. Nel mercato residenziale la quota di Telecom Italia presenta una significativa riduzione in termini di minuti, passando dal 75,4% del 2000 al 66% del 2005 (Tabella 1), che conferma un livello di concorrenza maggiore rispetto ad altri mercati del traffico commutato. Si evidenzia, invece, che in termini di ricavi il decremento risulta essere piu' graduale e il valore della quota di mercato e' piu' elevato per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo. 120. La quota di mercato dei tre principali concorrenti si attesta in termini di valore nel 2005 intorno al 27%; inoltre, nel periodo in esame, si segnala un incremento della quota in minuti attribuibile essenzialmente all'operatore che risulta essere il secondo in tale mercato. Tale crescita sembra essere avvenuta a scapito non solo di Telecom Italia, ma anche di Wind Telecomunicazioni.
----> VEDERE TABELLE A PAG. 42 <----
121. Nel mercato non residenziale la quota di Telecom Italia, calcolata in volumi di traffico, scende dall'81% del 2000 a poco piu' del 50% del 2005 (Tabella 2); anche in questo mercato la quota di Telecom Italia in valore e' piu' elevata per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo, essendo nel 2005 pari a circa 64%. 122. La quota di mercato in volumi di traffico dei tre principali concorrenti ha raggiunto nel 2005 un valore intorno al 25%.
----> VEDERE TABELLE A PAG. 42 <----
123. Con riferimento alla recentissima telefonia VoIP, l'Autorita' distingue preliminarmente il servizio di chiamata VoIP in decade 0 dal servizio VoIP in decade 5. Quest'ultimo, rappresenta, infatti, un servizio di comunicazione vocale nomadico che, per le diverse funzioni d'uso, modalita' di fruizione e caratteristiche tecniche non si ritiene rientri nell'ambito del mercato in esame. Cio' premesso, l'Autorita' considera che questo servizio (limitatamente alla decade 0) faccia parte del mercato rilevante, in quanto sostituibile con la tradizionale telefonia su rete PSTN (la rete tradizionale a commutazione di circuito in tecnica TDM), anche se osserva che, solo di recente, la telefonia VoIP ha cominciato a svilupparsi in Italia, come attestano i dati forniti alla Commissione europea; piu' precisamente, e' solo dall'ultimo quadrimestre del 2005 che, per il traffico VoIP, si registrano valori e volumi di un qualche significato.
----> VEDERE TABELLE A PAG. 43 <----
124. In conclusione, tali dati aggiornati dimostrano in modo incontrovertibile che, nonostante il processo di liberalizzazione del settore e una certa crescita della concorrenza nei servizi delle chiamate internazionali e un progressivo decremento dei prezzi, nei mercati in parola si e' comunque confermata la posizione di Telecom Italia come quella di un classico operatore dominante. 125. Tutti gli altri fattori oggetto dell'analisi confermano le posizioni dell'Autorita', e pertanto, sulla base di tali considerazioni, si conferma quindi, la notifica della societa' Telecom Italia S.p.A. quale operatore con significativo potere di mercato nel mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE) 4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
126. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorita', individuati i mercati rilevanti, e' chiamata a imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari per le imprese in possesso di significativo potere di mercato in quei mercati in cui si e' riscontrata l'assenza di una concorrenza effettiva. 127. Si rammenta che le Direttive europee (in particolare, per i due mercati in esame, la Direttiva Servizio Universale), la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee Guida (capitolo 4.) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorita' segue per passare all'azione correttiva in caso di designazione di significativo potere di mercato. 128. L'Autorita' e' chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il "principio di proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della Direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"); tale principio e' ripreso dalle Linee Guida (paragrafo 117) e declinato, con specifico riferimento agli obblighi applicabili ai mercati al dettaglio, all'articolo 17, comma 2, della Direttiva Servizio Universale e all'articolo 67, comma 2, del Codice. Le Linee Guida forniscono, infine, indicazioni circa l'applicazione del concetto di proporzionalita' a livello comunitario (paragrafo 118). 129. La migliore prassi corrente che si va instaurando a livello europeo, basata anche sulle indicazioni della Posizione Comune ERG, prevede, in aggiunta alla coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, che l'Autorita' si premuri di disegnare strumenti applicativi che incentivino comportamenti virtuosi da parte delle imprese tenute al rispetto degli obblighi stessi. L'obiettivo del regolatore, in altri termini, deve essere quello di far si' che il pieno adempimento degli obblighi ex ante risulti preferibile rispetto agli eventuali interventi correttivi ex post. 130. A livello nazionale, l'articolo 13, comma 8, del Codice prevede, inoltre, che l'Autorita' effettui un'analisi di impatto regolamentare degli obblighi introdotti. 131. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorita' e' tenuta ad applicare almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee Guida). 132. Con specifico riferimento alle prime fasi di attuazione del nuovo quadro, in cui risultano ancora operanti gli obblighi regolamentari fissati ai sensi del quadro ONP (Open Network Provision), le Autorita' non potranno revocare gli obblighi preesistenti "[...] senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno raggiunto lo scopo e non hanno piu' ragione di esistere [...]" (paragrafo 119 delle Linee Guida); l'attivita' di imposizione degli obblighi non puo', pertanto, prescindere da una verifica di coerenza del regime vigente con le condizioni concorrenziali che emergono dall'analisi dei singoli mercati rilevanti e si risolve sostanzialmente in una conferma ovvero in una modifica, un'integrazione o una rimozione dei vincoli preesistenti. 133. Un'ultima importante indicazione fornita dal nuovo quadro (articolo 17, comma 1, della direttiva Servizio Universale ed articolo 67, comma 1, del Codice) in relazione all'applicazione di obblighi regolamentari sui mercati riconducibili ai mercati n. 4 e n. 6 della Raccomandazione, e' infine quella secondo cui l'introduzione di obblighi aggiuntivi a livello di servizi al dettaglio potra' essere definita soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. 134. In questo caso, la possibilita' di definire obblighi aggiuntivi e' amplissima: l'articolo 67, comma 2, del Codice segnala i principali ostacoli concorrenziali che possono incidere sui mercati al dettaglio (prezzi eccessivi e prezzi predatori, blocco o limiti nell'accesso al mercato da parte dei concorrenti, discriminazione tra clienti finali, indebito accorpamento dei servizi offerti, etc.) e indica in modo non tassativo alcuni possibili correttivi regolamentari (massimali di prezzo, controllo del singolo prezzo, obblighi di orientamento al costo, etc.); la condizione posta all'esercizio del potere regolamentare dell'Autorita' e' quella di definire obblighi e strumenti applicativi in linea con gli obiettivi del nuovo quadro. 4.2. Valutazione del quadro regolamentare
135. Al fine di tutelare gli utenti finali e la concorrenza all'interno dei mercati definiti nel capitolo 2 del presente proposta di provvedimento, l'Autorita' ritiene di imporre nei confronti dell'operatore detentore di significativo potere di mercato obblighi volti a: a) impedire la fissazione di prezzi predatori che limitino la concorrenza, b) garantire la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta. 136. L'efficace applicazione di tali obblighi presuppone anche la definizione di adeguati sistemi di contabilita' dei costi e di separazione contabile, finalizzati a verificare la non discriminazione e la parita' di trattamento, nonche' di obblighi di comunicazione anticipata delle condizioni economiche di offerta dei servizi. 4.2.1 Price cap
137. Con la delibera n. 171/99/CONS i prezzi dei servizi di telefonia vocale praticati da Telecom Italia sono stati assoggettati per il triennio 2000-2002 a un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi (price cap), con l'obiettivo di stimolare, nella fase di transizione verso un mercato concorrenziale, la rimodulazione dei prezzi dell'operatore ex-monopolista, laddove le dinamiche competitive risultavano ancora embrionali, ed ottenere, al contempo, livelli di prezzo volti a tutelare la clientela che utilizzava le offerte generalizzate. Il meccanismo di funzionamento del price cap e' stato successivamente rivisto con le delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS. 138. Allo scadere del primo triennio di applicazione del meccanismo, l'Autorita' con la delibera n. 289/03/CONS ha rilevato, sulla base delle analisi di mercato condotte e avendo constatato un decremento dei prezzi medi delle chiamate internazionali superiore rispetto ai limiti imposti dal meccanismo del price cap, la necessita' di revocare per il periodo 2003-2006 gli obblighi di controllo dei prezzi massimi dei servizi al dettaglio di telefonia internazionale, con l'impegno di rivedere l'intera materia alla luce degli esiti delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo (art. 6, comma 1, della delibera n. 289/03/CONS). 139. L'Autorita' a seguito delle nuove analisi condotte sui mercati e avendo rilevato una sensibile crescita negli ultimi anni della concorrenza nei servizi delle chiamate internazionali e un progressivo decremento dei prezzi, conferma la decisione, presa con la delibera n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia dal controllo tramite il meccanismo di price cap.
5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali dall'obbligo del regime di price cap?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 5
140. Due operatori (MCI Italia, Atlanet) condividono tale orientamento e uno di questi considera che l'esistenza di una concorrenza nel settore e l'evoluzione del prezzo medio minutario in assenza del regime di price cap confermano l'orientamento dell'Autorita' gia' espresso nella Delibera 289/03/CONS 141. In relazione alla possibilita' di escludere le chiamate internazionali residenziali e affari dall'obbligo di price cap, un altro gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) espone alcune considerazioni in merito al livello di competitivita' raggiunto nel mercato ed alla opportunita' di ridurre l'intervento regolamentare a diretta tutela dei consumatori. In particolare si ritiene che quantunque il livello concorrenziale raggiunto nel mercato della telefonia internazionale sia superiore a quello presente per le chiamate nazionali, sussistano elementi peculiari a tale mercato che necessitano di essere attentamente valutati ed i cui negativi riflessi sulla concorrenza e' possibile verificare attraverso un'analisi comparata delle quote di mercato in volumi e valore. Si fa riferimento a: - coesistenza all'interno del singolo mercato delle chiamate internazionali di innumerevoli direttrici di traffico che, lungi dal costituire mercati separati possono talvolta sperimentare livelli di concorrenzialita' particolarmente differenti; - ridotta elasticita' della domanda da parte della clientela residenziale ed in parte affari (SOHO) alle tariffe per le chiamate internazionali poiche': in primis rappresentano una ridotta percentuale della spesa per chiamate vocali; in secundis ne e' particolarmente complessa l'analisi e comparazione tariffaria a causa della molteplicita' di direttrici e tariffe orarie. 142. Infine un altro operatore (Telecom Italia) nel condividere l'orientamento di mantenere le chiamate internazionali al di fuori del regime di price cap, come peraltro gia' effettuato nella delibera 289/03/CONS, conferma la competitivita' del mercato e segnala che i ricavi medi per minuto delle chiamate internazionali si sono ridotti del 34% dal 2000 al 2002. Allo stesso modo, i prezzi delle chiamate internazionali hanno subito una riduzione nel corso dello stesso periodo. E sottolinea come rispetto alla situazione della delibera citata, la quota di mercato di Telecom Italia si sia ridotta ulteriormente. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 5.
143. Nell'evoluzione delle quote di mercato 2000-2005, evidenziate nei punti precedenti si e' rilevata, sopratutto con 1' aggiornamento dei dati di mercato fino al dicembre 2005, la crescita della concorrenza nei servizi delle chiamate internazionali e il progressivo decremento dei prezzi, superiore a quello di altri mercati e unanimemente riconosciuti dagli operatori. 144. Con riferimento alla delibera 289/03/CONS, l'Autorita' deve pertanto confermare anche le motivazioni che avevano portato all'esclusione delle chiamate internazionali dal meccanismo di price cap, sostenendo che "la situazione competitiva sembra volgere ormai nel senso di una soddisfacente apertura del mercato ". Nel medesimo documento, nel paragrafo 2.1, si sosteneva infatti: "Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, si osserva che l'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale, ancorche' veda ancora Telecom Italia con posizione di rilievo, risulta ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile. Cio' trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni concorrenziali del mercato retail delle chiamate internazionali, su cui Telecom Italia detiene una quota di mercato (pure significativa) considerevolmente piu' bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi di fonia. ", e deve confermare che anche rispetto alla situazione del 2003, la quota di mercato di Telecom Italia si e' ridotta ulteriormente. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali dall'obbligo del regime di price cap. 4.2.2. Parita' di trattamento, non discriminazione e orientamento al costo: i test di prezzo.
145. L'Autorita', al fine di verificare il rispetto dei price floor e per controllare che i prezzi delle offerte dei servizi finali siano determinati dall'operatore avente notevole forza di mercato in considerazione dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione e di orientamento al costo, ha introdotto con la delibera n. 152/02/CONS l'obbligo di sottoporre tutte le offerte di Telecom Italia ai test di prezzo. 146. Tale obbligo consente di prevenire, nella formazione dei prezzi finali, l'insorgenza di compressione dei margini da parte di Telecom Italia a scapito degli operatori concorrenti e garantisce a questi ultimi di competere a parita' di condizioni economiche con Telecom Italia sul mercato dei servizi finali. 147. L'Autorita' ha fissato con la delibera n. 152/02/CONS le modalita' e i criteri necessari per definire le soglie minime di prezzo (c.d. test di prezzo) che Telecom Italia e' obbligata a rispettare nella predisposizione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia internazionale rivolte sia alla clientela residenziale che non residenziale. 148. I test di prezzo, la cui disciplina trova supporto proprio nell'articolo 67 del Codice, consentono all'Autorita' di confrontare i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di telefonia internazionale residenziali e non residenziali con due livelli di soglia di costo: a) un primo livello di soglia di costo e' determinato al fine di verificare che le condizioni economiche dell'offerta consentano all'operatore dominante il recupero dei costi di rete e dei costi commerciali per offrire i propri servizi in maniera remunerativa (Test 1); b) un secondo livello di soglia di costo e' definito per controllare che le condizioni economiche dell' offerta proposta dall'operatore dominante possano essere replicate da un operatore alternativo efficiente che opera nel medesimo mercato del servizio in esame (Test 2). 149. Nell'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS sono riportate al paragrafo 1 le modalita' di calcolo e gli algoritmi che l'Autorita' ha adottato ai fini della fissazione dei livelli di soglia dei test di prezzo. 150. La Contabilita' Regolatoria (art. 1, delibera 152/02/CONS) e l'Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia, (art. 3 delibera n. 152/02/CONS), costituiscono la fonte dei dati utilizzati negli algoritmi di calcolo dei test 1 e 2. 151. In conformita' al nuovo quadro regolamentare l'Autorita' e' chiamata ad esprimersi sul mantenimento o revoca di questi obblighi a valle delle analisi di mercato. 152. Le analisi di mercato, condotte con riferimento al periodo 2000-2003, per le chiamate internazionali hanno consentito di constatare una graduale diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia imputabile ad una maggiore competizione anche in termini di prezzo. 153. E' stata registrata una maggior apertura del mercato delle chiamate internazionali alla concorrenza, avvenuta non solo per l'elevato numero di offerte disponibili e per la continua diminuzione dei prezzi, ma anche per il meccanismo di acquisto e vendita di traffico internazionale all'ingrosso caratterizzato da un forte interscambio di traffico tra i diversi operatori sulla base di continui aggiornamenti delle condizioni economiche. 154. In considerazione della progressiva riduzione della quota di mercato di Telecom Italia, imputabile anche ad una vivace dinamica concorrenziale in termini di prezzi, nonche' a nuove forme di competizione che si affacciano sul mercato (come le schede telefoniche, i phone center, la telefonia mobile), si ritiene che per l'operatore dominante sia possibile formulare offerte che possono essere replicate dagli operatori concorrenti, conseguentemente l'Autorita' ritiene opportuno revocare come obbligo regolamentare il test 2 di prezzo.
6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di revocare l'obbligo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo tramite il test 2?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 6
155. Un operatore (MCI Italia) non ritiene opportuno revocare il controllo effettuato tramite il test 2. I casi di price squeeze sono il rischio piu' grosso per l'evoluzione di un mercato concorrenziale. Questa forma di abuso e' particolarmente dannosa per i competitors poiche' li costringe o a vendere in perdita o a rinunciare alla clientela. Un altro (Atlanet) sostiene che le condizioni di concorrenza non siano esattamente equivalenti su tutte le destinazioni internazionali e che l'innegabile integrazione verticale con il mercato all'ingrosso della terminazione internazionale sia un vantaggio competitivo per Telecom Italia. E pertanto non condivide la proposta dell'Autorita' di revocare l'obbligo al test di prezzo 2, soprattutto pensando al servizio internazionale fornito per clienti non residenziali. 156. Un altro gruppo di operatori (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind), in ragione delle condizioni di competitivita' in miglioramento rilevate nei mercati 4 e 6 e del piu' ridotto grado di dipendenza dai servizi wholesale forniti dall'operatore dominante su questi mercati, acconsente a revocare l'obbligo di sottoporre le nuove offerte al test 2 previsto dalla Delibera 152/02/CONS, limitando il controllo di conformita' al solo test 1 illustrato nella medesima Delibera. Tale consenso e' tuttavia subordinato alla revisione complessiva delle modalita' applicative del test di prezzo, dal momento che non sarebbe coerente eliminare il test 2 laddove gli operatori alternativi sono meno dipendenti dall'incumbent, e contemporaneamente lasciare a quest'ultimo la possibilita' di proporre offerte non replicabili (non rispondenti al test 2, anche se rispondenti al test 1) nei mercati in cui gli operatori concorrenti sono ancora fortemente legati all'offerta wholesale dell'operatore dominante. 157. Infine anche Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorita'. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 6
158. Le analisi di mercato con riferimento anche agli aggiornamenti condotti fino a tutto l'anno 2005 e esposti in precedenza, confermano per l'intero periodo 2000-2005, per le chiamate internazionali una graduale diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia e la conseguente maggior apertura del mercato alla concorrenza imputabile ad una maggiore competizione anche in termini di prezzo e di offerte disponibili. 159. I continui aggiornamenti delle condizioni economiche delle offerte commerciali disponibili sul mercato sono l'espressione di una vivace dinamica concorrenziale ormai evidente e le nuove forme di competizione che si stanno affermando (come le schede telefoniche, i phone center, la telefonia mobile e la nuova frontiera del VoIP), fanno ritenere che per l'operatore dominante sia possibile formulare offerte che possono essere replicate dagli operatori concorrenti, come confermato anche da alcuni tra i piu' strutturati e probabilmente piu' efficienti operatori alternativi. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica di revocare l'obbligo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo tramite il test 2. 160. L'Autorita' ritiene che il test 1 di prezzo, contenuto nella delibera n. 152/02/CONS, continui a persistere in capo a Telecom Italia affinche' non ricorra a pratiche di prezzi predatori ossia non fissi prezzi al di sotto dei costi sostenuti. 161. Ai fini dell'attivita' di verifica, l'Autorita' ritiene necessario confermare quanto disciplinato con l'Allegato D della delibera n. 152/02/CONS in base al quale tutte le nuove condizioni di offerta rivolte alla clientela residenziale e non residenziale o di modifiche a condizioni di offerta preesistenti, sono presentate all'Autorita' con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione. Tale obbligo, propedeutico alla verifica del rispetto del test di prezzo si rende necessario alla luce della possibilita' da parte di Telecom Italia di omettere di sottoporre al sistema di controlli ex ante le offerte a danno della concorrenza. 162. In particolare, l'Autorita' ritiene di realizzare tale verifica ex ante su tutte le offerte che Telecom Italia intende commercializzare, comprese quelle rivolte alla clientela non residenziale e basate su listini e/o accordi riservati a tale mercato. Le offerte sono comunicate da Telecom Italia riportando tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima come ad esempio le eventuali classi di sconto che si intende praticare ai clienti finali. Per quanto riguarda le gare pubbliche sebbene, in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 598/2001 del 29 maggio 2002, l'obbligo di comunicazione preventiva "non e' applicabile alle offerte presentate in sede di gara pubblica", l'Autorita' ha "pieno titolo ad esercitare i propri poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e comportamenti posti in essere dalle imprese nell'ambito dei procedimenti di gara che interessano lo specifico mercato delle telecomunicazioni" in base al parere del Consiglio di Stato n. Sezione 5611/2003 del 25 febbraio 2004. 163. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorita' si esprime in ordine alla non conformita' della proposta sottoposta al test di prezzo nei predetti trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La commercializzazione delle offerte potra' avere luogo solo al termine del periodo previsto. 164. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale di trenta giorni puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore.
7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di mantenere gli obblighi previsti dalla delibera n.152/02/CONS concernenti le modalita' e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 7
165. Un operatore (Telecom Italia) ritiene che la proposta dell'Autorita' che prevede che la commercializzazione delle offerte possa avvenire soltanto dopo che siano stati effettuati i test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS (30 giorni oppure 60 se sono necessari approfondimenti) non rappresenterebbe un obbligo proporzionato, porrebbe in capo a Telecom Italia una pesante asimmetria e, soprattutto in relazione alle offerte alla clientela affari alto spendente, avrebbe un effetto distorsivo del mercato. Secondo tale operatore l'Autorita' non avrebbe fornito argomentazioni a sostegno dell'obbligo di comunicazione preventiva mentre, a suo avviso, sarebbe sufficiente un controllo ex post, da svolgersi entro 30 o 60 giorni, a seguito del quale, nel caso di mancato superamento dei test, potrebbero essere richieste eventuali modifiche dell'offerta. Sempre secondo tale operatore, l'obbligo di comunicazione preventiva sarebbe, in assoluto, non applicabile in sede di gara pubblica anche alla luce del parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, n. 598/01, del 29 maggio 2002. L'operatore in argomento sostiene, inoltre, che tra gli obblighi che rimangono in vigore ai sensi dell'art. 66 del Codice delle comunicazioni non puo' farsi rientrare quello della comunicazione preventiva delle offerte all'Autorita' da parte dell'operatore con significativo potere di mercato, in quanto l'articolo 66 del Codice deriverebbe dall'articolo 16 della direttiva "Servizio Universale" (recepita nel Codice medesimo) che a sua volta, in materia di regime transitorio degli obblighi preesistenti, rinvia a quelli indicati nell'articolol7 della direttiva 98/10/CE tra i quali figura esclusivamente l'obbligo di previa comunicazione delle condizioni economiche dei servizi nei riguardi del pubblico e non anche nei riguardi dell'Autorita'. D'altra parte, secondo il predetto operatore, tale interpretazione risulterebbe confermata dal testo del successivo art. 67, laddove non si fa alcun riferimento all'obbligo di previa comunicazione ad AGCOM delle condizioni economiche d'offerta ai fini di una loro approvazione esplicita o tacita e dall'art. 25 del Codice, in base al quale la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' assoggettata ad un'autorizzazione generale che consegue alla presentazione di una denuncia d'inizio attivita'. Il ricorso alla DIA avrebbe comportato che l'introduzione di un nuovo servizio o la modifica di un'offerta commerciale gia' esistente possono essere resi operativi senza la necessita' di un previo, esplicito atto di assenso del Ministero o dell'Autorita' e cio' determinerebbe il venir meno dell'obbligo di comunicazione preventiva a loro indirizzata. Il potere di controllo del Ministero e dell'Autorita' verrebbe esercitato ex post con i meccanismi previsti dall'articolo 32, comma 2, del Codice stesso ove sarebbe inequivocabilmente evidenziato che il potere di sorveglianza dell'Autorita' circa il rispetto degli obblighi specifici imposti ad un operatore SMP, deve essere esercitato "ex post", coerentemente con il meccanismo della DIA; non sarebbe quindi legittimo imporre a Telecom Italia l'obbligo di previa comunicazione all'Autorita' delle condizioni economiche di offerta per la loro approvazione, atteso che tale impostazione violerebbe le disposizioni del Codice. 166. Un altro gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) condivide, viceversa, la proposta di mantenere gli obblighi previsti dalla Delibera 152/02/CONS in materia di modalita' e tempistiche (30 giorni effettivi cui si aggiungono altri 30 giorni nel caso che l'Autorita' richieda un approfondimento di analisi) di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela, pur sottolineando alcuni aspetti specifici. Gli operatori in questione convengono sul ritenere non giustificate misure ulteriori rispetto a quelle indicate nel documento di consultazione in considerazione della possibilita' di poter fruire di offerte alternative a quella wholesale dell'operatore dominante. Allo stesso tempo condividono la proposta dell'Autorita' secondo cui l'obbligo che precede, unitamente a tutti quelli previsti dalla normativa vigente, debbano essere applicati a tutte le nuove condizioni di offerta, incluse le offerte basate su listini e/o accordi riservati, e cio' anche al fine di verificare l'inesistenza di forme di discriminazione della clientela dettate dalla presenza o meno di offerte concorrenti. Per quanto attiene alle offerte prodotte in sede di gara pubblica, i predetti operatori ritengono che debba valere l'obbligo di pubblicazione delle offerte a valle dell'aggiudicazione della gara e che, o in maniera sistematica o su base segnalazione, le offerte rese da Telecom Italia nell'ambito di gare pubbliche debbano essere oggetto di valutazione ed eventualmente di procedimenti sanzionatori, ove si ritenga violato il principio di parita' di trattamento e, piu' in generale, la normativa vigente. 167. Un altro operatore (MCI Italia) sottolinea come l'approvazione implicita delle offerte, senza che venga espresso in ogni caso un giudizio da parte dell'Autorita', possa essere sfruttata dall'incumbent per eludere i controlli attraverso il contemporaneo invio di un gran numero di proposte da sottoporre a valutazione. E un altro operatore (Atlanet) ritiene che si debba applicare la verifica ex ante su tutte le offerte, ivi incluse le offerte basate su listini e/o accordi riservati al mercato non residenziale, offerte che devono riportare tutti i dettagli dell'offerta stessa. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 7
168. L'Autorita' pur rilevando un crescente livello di concorrenza all'interno dei mercati non puo' non considerare la posizione dell'operatore dominante, come ancora potenzialmente dannosa per l'equilibrio del mercato, attraverso la possibile immissione sul mercato di offerte che abbiano a riferimento prezzi predatori ossia utilizzino prezzi al di sotto dei costi sostenuti. Pertanto non sussistono ancora le condizioni per l'eliminazione dei controlli ex ante sulle offerte dell'operatore storico notificato come avente notevole forza di mercato. 169. Considerata inoltre la crescente vivace dinamica concorrenziale e competitiva che porta ad una continua discesa dei prezzi delle offerte, anche con particolare riguardo ad offerte di servizi internazionali predisposte per soddisfare specifiche domande di grandi volumi di traffico internazionale, non puo' non ritenersi opportuna la verifica di tutte le nuove condizioni di offerta e in generale di tutte le offerte che l'operatore notificato intende commercializzare, al fine proprio di salvaguardare la corretta evoluzione dei mercati in parola. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nel documento di consultazione pubblica di mantenere gli obblighi previsti dalla delibera n. 152/02/CONS concernenti le modalita' e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale. 170. L'Autorita', inoltre, ritiene opportuno mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima delibera e ritiene altresi' di confermare le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del test 1 di prezzo. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che il test di prezzo applicato per i servizi a traffico internazionale sia differenziato tra clientela residenziale e non residenziale in coerenza con la definizione dei mercati rilevanti individuati. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel citato allegato A. Inoltre, dal momento che relativamente al calcolo del ritorno minimo sul capitale commerciale investito era previsto nell'Allegato E l'utilizzo in via provvisoria del WACC (Weighted Average Cost of Capital) fissato per gli aggregati regolatori Telecom Rete di Accesso e Telecom Rete di Trasporto, l'Autorita' ritiene opportuno procedere alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale anche per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ai fini della valutazione del test di recupero dei costi. 171. In base all'Allegato E paragrafo 2 della delibera n. 152/02/CONS, l'Autorita' applica i test di prezzo, secondo le indicazioni precedentemente illustrate, per analizzare le offerte presentate da Telecom Italia. 172. Se le proposte di offerta non superano il test 1, presentando un ricavo medio unitario inferiore alle due soglie, esse non sono commercializzabili, in quanto non consentono un recupero dei costi dell'operatore dominante (prezzi predatori). In tal caso l'operatore dominante e' obbligato ad articolare nuovamente l'offerta.
8. Si ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorita' per la verifica dei prezzi dei servizi di telefonia internazionale residenziale e non residenziale siano sufficienti per garantire il controllo delle offerte di Telecom Italia?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 8
173. Un operatore (Telecom Italia) sostiene che le condizioni competitive attuali e prospettiche sui mercati 4 e 6 rendono legittima la possibilita' di non notificare Telecom Italia e che, pertanto, non si debba prevedere l'imposizione regolamentare di nessuna verifica dei prezzi dei servizi di telefonia internazionale per la clientela residenziale e non residenziale. Il medesimo operatore non condivide la conferma degli obblighi di contabilita' regolatoria e di separazione contabile per i predetti mercati ma esclusivamente di contabilita' dei costi. Tale posizione sarebbe in linea con quanto previsto dalla direttiva servizio universale che, per le imprese soggette a regolamentazione delle tariffe, prescrive che le stesse applichino i necessari sistemi di contabilita' dei costi. L'imposizione di una separazione contabile sui mercati retail risulterebbe in ogni caso non proporzionata e non giustificata rispetto agli scopi di verifica previsti dalla direttiva servizio universale e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 174. Un altro gruppo (Albacom, Coli Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Atlanet) di operatori concorda, viceversa, con la necessita' di mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati come da Allegato B della Delibera 152/02/CONS, ma sottolinea anche come la metodologia di verifica dei prezzi attualmente utilizzata debba essere rinforzata, al fine di evitare elusioni da parte di Telecom Italia che, a suo dire, proporrebbe ad una parte della clientela listini piu' economici di quelli associati all'offerta wholesale. Tali operatori ritengono essenziale che le verifiche sui prezzi finali siano condotte separatamente per ciascuna direttrice internazionale onde evitare comportamenti abusivi di sussidio incrociato e di prezzi eccessivi per le direttrici ove non si e' ancora sviluppato un mercato wholesale competitivo. Essi sostengono inoltre che e' necessario formalizzare procedure di gestione dei test di prezzo al fine di snellire l'attivita' di reperimento delle informazioni presso Telecom Italia; in particolare dovrebbe essere garantita la disponibilita' di un database generale che riporti la media annua delle variabili "numero di chiamate" e "durata" per tutti i clienti di Telecom Italia, segmentati per destinazione (o gruppo di destinazioni) e di un database campionario che riporti tutti i dettagli delle chiamate (es. peak/off peak) su di un campione significativo di clienti; dovrebbero essere resi disponibili da parte di Telecom Italia i profili di traffico effettivamente rilevati - un operatore suggerisce con cadenza semestrale - successivamente al lancio dell'offerta e durante tutto il periodo di presenza sul mercato. Gli stessi operatori hanno ribadito l'importanza della pubblicita' dell'approvazione dell'offerta da parte dell'Autorita' nonche' la pubblicazione della medesima offerta sul sito di Telecom Italia, una volta disponibile al pubblico. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 8
175. Con riferimento all'obbligo di separazione contabile e contabilita' dei costi, si osserva che l'Autorita' conferma tale obbligo in ossequio dell'art. 67, comma 4, del Codice che stabilisce: "4. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'". 176. L'Autorita' nel valutare alcune delle istanze degli operatori di specificare ulteriormente la metodologia di controllo delle offerte commerciali, dell'operatore notificato per notevole forza di mercato, sottoposte alla verifica prevista dal "test 1" nella delibera n. 152/02/CONS, non puo' non considerare come le ulteriori soluzioni proposte siano difficilmente praticabili nella corrente attivita' di vigilanza dell'Autorita' se non nella parte delle richieste relative alla pubblicazione delle offerte, di cui si trattera' piu' approfonditamente nella sezione relativa agli obblighi di trasparenza delle condizioni di offerta. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati, come da Allegato B della delibera n. 152/02/CONS, nei formati e criteri predisposti con l'Allegato A della medesima delibera e ritiene altresi' di confermare le linee guida previste dall'Allegato E alla delibera n. 152/02/CONS per la valutazione dei livelli di soglia del "test 1" di prezzo.
9. Si ritiene che vi siano altri strumenti incentivanti in grado di migliorare l'efficacia del meccanismo di controllo da parte dell'Autorita'?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 9
177. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) suggerisce di pubblicizzare sul sito dell'Autorita', nello stesso giorno del loro avvio, le modalita' applicative delle offerte di Telecom Italia per le quali la stessa Autorita' non si sia espressa negativamente; tale procedura consentirebbe agli operatori concorrenti di segnalare eventuali difformita' riscontrate nelle offerte effettivamente commercializzate rispetto a quelle per le quali vi sia stata una valutazione positiva. Gli stessi operatori ritengono opportuno che l'Autorita' abbia disponibilita' degli accordi stipulati da Telecom Italia con le altre PTT nazionali e di quelli aventi ad oggetto la distribuzione di carte telefoniche sul territorio nazionale, al fine di verificare l'assenza di sconti ad hoc oppure la fissazione di tariffe wholesale eccessive. 178. Per Telecom Italia su tale quesito valgono le stesse considerazioni effettuate per la precedente risposta. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 9
179. Le considerazioni svolte dalla maggior parte degli operatori, sottolineano comunque la necessita', condivisa dall'Autorita', della trasparenza delle condizioni delle offerte pubblicizzate e proposte dall'operatore notificato, dalle quali dipende in gran parte la possibilita' di esercitare la migliore attivita' di vigilanza e controllo da parte dell'Autorita'. Le valutazioni puntuali sui necessari obblighi di trasparenza e pubblicita' delle offerte commerciali e gli obblighi relativi da prevedere a salvaguardia di tali principi, sono meglio approfondite nelle valutazioni attinenti al quesito 12. 180. L'Autorita' comunque, in merito alla richiesta avanzata da alcuni operatori di pubblicare le decisioni di autorizzazione delle offerte sul proprio sito web osserva che Telecom Italia qualora non ottemperasse agli obblighi di comunicazione specificati al punto sopra citato di tutte le offerte che intende introdurre nel mercato, andrebbe incontro all'irrogazione di una sanzione amministrativa - come previsto all'art. 98, commi 8 e 9, del Codice. L'Autorita' ritiene tale prescrizione sufficiente. D'altro canto, l'Autorita' ha registrato la proposta degli operatori e valutera' l'opportunita' di rendere pubbliche queste informazioni al fine di garantire la massima trasparenza dell'attivita' amministrativa.
10. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di calcolare la soglia di costo del test 1 differenziando tra clientela residenziale e non residenziale?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 10
181. Un operatore (Telecom Italia) ha posto delle questioni di carattere generale sull'applicabilita' dei test di prezzo. In particolare ha evidenziato che, con l'introduzione del meccanismo del network cap - a seguito del quale i costi di rete risultano sganciati dalla contabilita' regolatoria risultando, invece, collegati ai "fattori di recupero di produttivita'" stabiliti per i vari panieri dei servizi di interconnessione - le regole per il "Test 1", contenute nell'Allegato E della delibera n. 152/02/CONS, non sarebbero piu' in grado di garantire il principio di parita' di trattamento interna-esterna", assicurando che "i costi unitari di rete sono valutati sulla base della medesima base di costi (dati di contabilita' regolatoria) utilizzata per la preparazione dell'offerta di riferimento rivolta agli OLO. In particolare, mentre gli operatori concorrenti competerebbero acquisendo servizi wholesale (OIR di Telecom Italia) ai prezzi dell'anno corrente, il retail price floor di Telecom Italia sarebbe calcolato in base ai costi di rete di uno o di due anni prima. Per quanto attiene ai costi questi, secondo l'operatore in questione, dovrebbero essere quelli connessi alla specifica offerta, eventualmente inferiori ai costi medi pienamente distribuiti. Il medesimo operatore ritiene, inoltre, che nell'applicare il test di predatorieta' l'Autorita' debba differenziare le offerte per "adesione", destinate a clienti residenziali e a piccoli e medi clienti affari, dalle offerte "negoziate", destinate ai Grandi Clienti Affari. In ogni caso l'approccio del test dovrebbe essere omogeneo pur nella diversita' dei singoli mercati e nella differenza delle obbligazioni che saranno definite. 182. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Atlanet) ha espresso parere negativo sull'opportunita' di una tale distinzione la quale, se sotto il profilo dei ricavi discende immediatamente dal fatto che le offerte sono solitamente commercializzate con un target di clientela ben differenziato tra clientela residenziale ed affari, sotto quello dei costi imporrebbe di adottare criteri di problematica individuazione e poco trasparenti in ordine all'allocazione dei costi comuni. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 10
183. Nell'Allegato E della delibera n. 152/02/CONS e' scritto "I valori di costo X sono desumibili dai dati esposti nella contabilita' regolatoria dell'operatore notificato, utilizzata per la definizione dell'offerta di interconnessione di riferimento in vigore. I costi operativi medi imputabili al servizio in esame sono valutati a partire dai dati della contabilita' regolatoria disponibile all'Autorita' all'atto dell'applicazione del test" e quindi l'Autorita' nel confermare le procedure fin qui utilizzate, con riferimento ai costi utilizzati per i tests conferma che i dati sin qui utilizzati hanno comunque sempre consentito, con un sufficiente grado di efficienza la valutazione dei costi dell'operatore notificato e dell'eventuale predatorieta' delle offerte dallo stesso proposte. 184. Inoltre, l'Autorita' con riferimento alla metodologia di controllo delle offerte commerciali, dell'operatore notificato per notevole forza di mercato, sottoposte alla verifica prevista dal "test 1" nella delibera n. 152/02/CONS, non puo' non considerare come l'individuazione di due distinti mercati, residenziale e non residenziale, renda necessario adeguare il test coerentemente con tale definizione e quindi obblighi ad adeguare le tabelle riportate nel allegato A, della citata delibera, della quale pertanto conseguentemente ritiene che sussistano le condizioni per confermare anche le indicazioni contenute negli allegati B ed E. L'Autorita' ritiene pertanto che il test di prezzo applicato per i servizi a traffico internazionale debba essere differenziato tra clientela residenziale e non residenziale. A tal fine dovranno essere adeguate le tabelle riportate nel citato allegato A.
11. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di determinare un tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale ai fini del testi?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 11
185. Un operatore (Telecom Italia), ritenendo non sussistere le condizioni per notificare Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati 4 e 6, propone che non si dia luogo ad imposizioni regolamentari sul tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato Telecom Commerciale, il quale aggregato non dovrebbe essere nemmeno oggetto di separazione contabile. Per quanto attiene, invece, alla pratica applicazione del Test 1 di cui alla delibera 152/02/CONS, il medesimo operatore osserva che il costo del capitale riferibile al capitale impiegato per i servizi in fonia e' del tutto trascurabile rispetto al costo complessivo del servizio. 186. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) ha sottolineato, al riguardo, come, pur non essendo contrario all'orientamento di determinare un tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, a suo avviso sia prioritario distinguere i tassi di remunerazione del capitale per gli aggregati accesso e trasporto onde incentivare lo sviluppo di reti alternative. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 11
187. Nel accogliere le considerazioni degli operatori in merito all'eventuale determinazione di un tasso di remunerazione del capitale per l'aggregato regolatorio Telecom Commerciale, ai fini del test 1, l'Autorita' ritiene di rinviare tale definizione ad altro specifico provvedimento. 4.2.3. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni e delle condizioni di offerta
188. L'art. 71 del Codice stabilisce che l'Autorita' assicura che "informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori". 189. Nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, la conoscenza delle condizioni praticate e' necessaria anche al fine di verificare che l'operatore dominante non ponga in essere comportamenti anticompetitivi. 190. Gli aspetti da considerare riguardano: a) l'obbligo generale di pubblicare le condizioni economiche, le condizioni di fornitura ed i termini delle offerte commerciali di servizi relativi ai mercati nei quali l'operatore e' stato identificato quale operatore avente significativo potere di mercato; b) il momento della pubblicazione delle informazioni riguardanti modifiche o l'introduzione di nuove offerte. 191. L'Autorita' ritiene che, anche in ossequio all'obiettivo di cui all'art. 13, comma 6, del Codice, occorra intervenire sull'operatore con significativo potere di mercato assicurando la trasparenza dei prezzi delle offerte e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 192. L'Autorita' ritiene opportuno imporre l'obbligo all'operatore dominante della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato. 193. In merito alla comunicazione al pubblico delle offerte, l'Autorita' ritiene opportuno di imporre all'operatore dominante l'obbligo di rendere pubblici i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte. 194. L'obbligo di cui al punto precedente e' assolto per mezzo della pubblicazione, di quanto richiesto, sul proprio sito web. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui sono entrate in vigore. 195. Rimane fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo e dei prezzi.
12. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' relativamente agli obblighi di trasparenza da imporre in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante?
Le osservazioni degli operatori sul quesito 12
196. Un operatore (Telecom Italia) ha espresso l'opinione che dagli obblighi in questione dovrebbero essere escluse le offerte rivolte ai "grandi clienti affari" (GCA), che possono acquisire in maniera piu' specifica le informazioni commerciali di cui trattasi attraverso molteplici canali commerciali e strutture organizzative spesso a loro esclusivamente dedicate, di cui i principali operatori sono dotati. Il medesimo operatore, richiamando gli articoli 70 e 71 del Codice ai quali sarebbero da ascrivere rispettivamente gli obblighi di informazione alla clientela nonche' di trasparenza e conoscibilita' delle offerte ai consumatori associa tali obblighi esclusivamente all'esercitabilita', da parte del consumatore, del proprio diritto di recesso, peraltro da osservare da parte di tutti gli operatori e non solo di quelli con significativo potere di mercato. 197. Un gruppo di operatori (Albacom, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind) ha sottolineato l'utilita' dell'imposizione di obblighi di trasparenza e di pubblicazione di informazioni sulle offerte commerciali, da estendere a tutte le offerte retail, non solo ai fini della tutela dell'utenza finale ma anche della verifica del rispetto del principio di non discriminazione tra operatori concorrenti e divisioni commerciali dell'operatore dominante. Gli operatori in questione hanno richiesto di recepire come remedies gli impegni assunti da Telecom Italia nell'ambito del procedimento A/351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, integrati dalla previsione del diritto gratuito di recesso e della durata massima contrattuale di un anno nonche' della consegna entro 60-90 giorni del Prospetto Informativo Profilo Utente a tutta la clientela business, per tutti i contratti esistenti o in fase di scadenza/rinnovo. Per concretizzare l'obbligo di trasparenza nei confronti degli operatori concorrenti, i medesimi hanno proposto una serie di obblighi specifici nella la pubblicazione dei listini retail (sia residenziali sia affari) quali la pubblicazione di una scheda che descriva compiutamente il contenuto dell'offerta ovvero, nel caso di offerte integrate, l'evidenziazione in maniera disaggregata dei prezzi delle componenti regolamentate e di quelle non regolamentate. 198. Un altro operatore (MCI Italia), nel condividere l'orientamento dell'Autorita' in merito agli obblighi di trasparenza da imporre all'operatore dominante, sottolinea come la pubblicazione delle condizioni e del prezzo delle offerte, in particolare di quelle riservate ai grandi clienti affari, permetta anche ai concorrenti di rilevare eventuali comportamenti anticompetitivi dell'incumbent. Le valutazioni dell'Autorita' sul quesito 12
199. L'Autorita', relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni (circa le condizioni d'uso) da imporre in merito alle offerte commerciali di servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa agli utenti dell'operatore dominante, ha proposto di imporre l'obbligo della pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni ad offerte gia' presenti sul mercato, nonche' l'obbligo di rendere pubblici i prezzi applicati per ciascun servizio, le condizioni ed i termini di fornitura per tutte le offerte. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicate riportando la data in cui entrano in vigore. Peraltro, ai fini dell'espletamento delle verifiche ex-ante, l'Autorita' ha confermato gli obblighi di comunicazione anticipata delle condizioni di offerta dei servizi (par. 160), ovvero l'obbligo in capo a Telecom Italia di comunicare le variazioni alle condizioni economiche e tecniche che intende modificare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore. 200. L'Autorita' al fine della migliore tutela, attraverso l'esercizio della propria attivita' di vigilanza, dei principi previsti a tutela della concorrenza, anche dal Codice, nel mercato delle chiamate internazionali e parallelamente al fine di garantire la piu' corretta e completa informazione disponibile per i potenziali clienti, ritiene pertanto di dover condividere la posizione espressa degli operatori alternativi e quindi di dover confermare quanto richiesto nei punti precedenti. In particolare, l'Autorita' ritiene necessario imporre a Telecom Italia l'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali. L'operatore dominante deve applicare condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti. Cio' non vuol dire che l'operatore non puo' offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, ma che tali differenze devono essere giustificate in modo oggettivo. Tale obbligo e' introdotto ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice. 5. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
201. L'analisi di impatto regolamentare e' presentata all'allegato B del presente provvedimento. Alla luce delle considerazioni ivi svolte, l'Autorita' ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono superiori ai costi per l'impresa interessata al presente provvedimento, essenzialmente riconducibili ai suoi minori ricavi. ----------------------------------------- 1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. 2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. 3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. 4 In CUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. 5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), come modificata dalla decisione della Commissione n. 2004/641/CE del 14 settembre 2004, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4). 6 In GUCE L 1 14 del 8 maggio 2003, pag. 45. 7 In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6. 8 in GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13. 9 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. 10 Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 ss. 11 Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni). 12 Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente/ l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240. 13 Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22. 14 In tale provvedimento, l'Autorita' ha stabilito, tra le altre disposizioni, la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico, delle tariffe telefoniche interurbane e delle tariffe telefoniche internazionali. Inoltre, tra le linee di indirizzo, e' stata prevista l'introduzione di strumenti per incentivare l'incremento della produttivita' dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi (price cap), differenziati per categorie di utenza e di servizio. 15 In tale delibera, l'Autorita' ha limitato il price cap ai seguenti servizi di telefonia di base (paniere generale): a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN); b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN); c) telefonia urbana; d) telefonia interurbana; e) telefonia internazionale. Inoltre, l'Autorita' ha fissato specifici sub cap per i seguenti servizi e categorie di clientela: a) clientela residenziale - comprensivo dei servizi del paniere generale; b) contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN); c) telefonia urbana. 16 L'Autorita' ha previsto un'articolazione del nuovo meccanismo di price cap su piu' panieri riducendo cosi' le possibilita' di sussidi indebiti tra servizi a minore effettivita' concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato. I panieri individuati sono: a) il paniere dei servizi di accesso, che include i canoni di abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN); b) il paniere dei servizi a traffico commutato, composto dalle chiamate distrettuali e interdistrettuali; c) il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention di Telecom Italia). 17 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153. 18 In particolare, le verifiche, effettuate mediante test di prezzo che si basano su dati di costo ricavati dalla contabilita' regolatoria e dall'Offerta di Interconnessione di Riferimento, hanno la finalita' di valutare sia l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi offerti dall'operatore notificato, sia la replicabilita' di offerte analoghe da parte di un operatore concorrente efficiente. 19 Causa C-333/94 P Tetra Pak/Commissione in Raccolta I-5951. 20 Causa C-27/76 United Brands/Commissione in Raccolta, 1978, pp. 207 ss. 21 Come evidenziato anche nella Raccomandazione (par. 4.2.1). 22 Paragrafo 56 delle Linee Guida. 23 Le indicazioni emerse per la direttrice internazionale trovano riscontro con quanto indicato nella Relazione Annuale 2004 dell'Autorita', anche se i dati non sono completamente omogenei a causa della non perfetta corrispondenza delle fonti utilizzate e delle metodologie di calcolo adottate. 24 Cfr. paragrafo 75 delle Linee guida. 25 Ofcom "Communications Market Quarterly Update", January 2005 |
| Allegato B alla delibera 380/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare: a) l'ambito dell'intervento regolamentare proposto, con particolare riferimento alle categorie di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente; b) gli obiettivi generali e specifici del provvedimento, sia immediati sia di medio/lungo periodo, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi; c) la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione; d) l'impatto dell'intervento regolamentare sui destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari, nonche' una valutazione dell'effettivo rispetto del principio di proporzionalita'. A. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI INTERVENTO: DESTINATARI INDIRETTI E DIRETTI
1.1 Ambito di intervento oggettivo
Dal punto di vista del prodotto, l'ambito di intervento oggettivo, e' rappresentato dal mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. L'ambito di intervento geografico ha estensione nazionale in quanto l'operatore detentore di significativo potere di mercato opera sul territorio nazionale. L'ambito di intervento e' pertanto identificabile attraverso i confini geografici e di prodotto del mercato rilevante n. 4 e 6 definito dal presente provvedimento. 1.2 Ambito di intervento soggettivo
Per quanto concerne l'ambito di intervento soggettivo, i destinatari diretti dell'intervento regolamentare sono rappresentati dagli operatori presenti nel mercato dal dal lato dell'offerta dei servizi in parola. L'intervento regolamentare, infatti, impone obblighi di controllo dei prezzi dei servizi nonche' obblighi afferenti le condizioni tecniche di fornitura in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato. Dal lato dell'offerta e' presente un unico operatore che detiene un significativo potere di mercato, il quale ha sviluppato la propria rete di distribuzione in rame nel corso dei decenni precedenti al processo di liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni e che e' soggetto al controllo regolamentare delle condizioni tecniche ed economiche delle offerte praticate agli utenti finali. I problemi potenziali sono costituiti da comportamenti anticoncorrenziali che l'operatore detentore di una notevole forza di mercato potrebbe attuare al fine di perseguire l'estensione della dominanza in mercati verticalmente integrati, l'estensione della dominanza in mercati orizzontalmente integrati, l'esercizio della dominanza sul singoli mercati oggetto dell'analisi. Anche al fine di tutelare gli utenti finali, l'Autorita', ai sensi dell'art. 67 del Codice, ha definito il nuovo scenario di misure regolamentari, per l'operatore dominante, per i mercati in parola e in particolare si prevede: 1. la conferma della decisione, assunta con la delibera n. 289/03/CONS, di escludere le chiamate internazionali residenziali e non residenziali di Telecom Italia dal controllo tramite il meccanismo di price cap; 2. la revoca dell'obbligo, previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, di sottoporre i prezzi delle chiamate internazionali residenziali e non residenziali al controllo anche tramite il test 2; 3. il mantenimento degli altri obblighi, previsti sempre dalla delibera n. 152/02/CONS, concernenti le modalita' e le tempistiche di comunicazione delle condizioni economiche dei servizi offerti alla clientela residenziale e non residenziale; 4. relativamente agli obblighi di trasparenza in merito alle offerte commerciali proposte dall'operatore dominante, imposizione dell'obbligo della pubblicazione, sul proprio sito web, delle informazioni relative alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura ed ai termini di tutte le offerte commerciali, nella stessa giornata di avvio sul mercato di una nuova offerta, ovvero nel giorno di decorrenza di variazioni di offerte gia' presenti sul mercato. I prezzi, le condizioni ed i termini di fornitura dovranno essere quelli per i quali si sia concluso l'iter di verifica ex ante e dovranno essere pubblicati riportando la data in cui sono entrate in vigore. Rimane, infine, fermo l'obbligo previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice posto a tutela degli utenti finali, di informare gli abbonati a qualunque titolo con adeguato preavviso, non inferiore a un mese rispetto alla data della loro attuazione, della modifica delle condizioni contrattuali per essi in vigore, compresa quindi la modifica degli schemi di prezzo. Pertanto, l'ambito di intervento soggettivo e' costituito dai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari introdotte. I destinatari diretti dell'insieme degli obblighi imposti sono molteplici. I piu' importanti sono rappresentati dai clienti finali residenziali e non residenziali che usufruiscono dei servizi di telefonia internazionale. Tali soggetti, in seguito all'introduzione delle misure regolamentari proposte, beneficiano del controllo delle condizioni economiche e della possibilita' di scegliere tra una piu' vasta gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi a condizioni economiche sempre piu' concorrenziali, in funzione della crescita della domanda dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali Ad essi devono essere aggiunti gli utenti che attualmente non si avvalgono di tali servizi, ma che in seguito alla riduzione dei prezzi reali praticati sul mercato anche in virtu' del presente provvedimento, decideranno di avvalersi di tali servizi in quanto commercializzati ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva. I soggetti indiretti destinatari dell'intervento regolamentare sono anche sugli operatori meno infrastrutturati che offrono servizi di telefonia vocale e sono interconnessi alle reti di trasporto, di breve e lunga distanza di altri operatori. Questi operatori infatti sono soggetti ad una certa pressione competitiva in termini di servizi offerti e di condizioni economiche praticate dall'offerta di mercato. B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
1.1 Obiettivi generali di breve-medio periodo
Il provvedimento oggetto di questa analisi persegue gli obiettivi stabiliti dal nuovo quadro regolamentare e recepiti nel Codice. In particolare, l'Autorita' (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice) promuove "la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualita'; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ...". Inoltre, l'art. 13, comma 6, impone all'Autorita' di promuovere gli interessi dei cittadini e di garantire la tutela dei consumatori. Peraltro, l'Autorita' e' chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il "principio di proporzionalita'", ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice; tale principio e' ripreso dalle Linee guida (paragrafi 117 e 118). L'intervento regolamentare si propone inoltre di perseguire nell'immediato attraverso lo sviluppo della concorrenza l'obiettivo generale di condizioni economiche competitive praticate ai servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. Da un punto di vista prospettico di medio periodo, l'obiettivo generale della misure regolamentari proposte, oltre al miglioramento dei prezzi vigenti nei mercati al dettaglio, e' anche quello di un potenziale incremento della qualita' e della gamma dei servizi attualmente offerti agli utenti finali. 2.2 Obiettivi specifici di breve-medio periodo
Tra gli obiettivi specifici degli interventi regolamentari previsti nell'ambito del presente provvedimento, vi e' il controllo dei prezzi dei servizi destinati ai consumatori, ovvero impedire che l'operatore notificato applichi condizioni economiche sproporzionate nei mercati servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare
La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' basata sull'identificazione dei benefici (obiettivi) e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari nel mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali. L'analisi e' rivolta a quantificare, laddove possibile, il costo-beneficio delle categorie dirette e indirette destinatarie dell'intervento regolamentare anche alla luce di valutazioni prospettiche di breve-medio periodo e di sistema, con particolare riferimento ai mercati coinvolti dal provvedimento. Le tecniche di calcolo utilizzate sono di tipo econometricostatistico e afferenti l'analisi di indici rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto regolamentare. In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili in ragione degli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non quantificabili in quanto la numerosita' degli attori coinvolti e' elevata e le informazioni e dati non sono reperibili. Tali soggetti peraltro operano spesso in mercati le cui condizioni economiche sono estremamente differenziate, a parita' di servizi offerti. I mercati oggetto di analisi sono caratterizzati da una situazione di dominanza di un unico operatore che detiene quote di mercato, nella fornitura dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, superiori al 50%. L'analisi dell'impatto regolamentare e' pertanto volta a quantificare e qualificare il benessere sociale in una situazione di un operatore con notevole forza di mercato. D. IMPATTO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il provvedimento ha un impatto indiretto sulla pubblica amministrazione in qualita' di utente finale di servizi offerti attraverso la rete di distribuzione in rame. Non si ritiene che il provvedimento abbia un impatto specifico sulla pubblica amministrazione rispetto agli altri utenti finali presenti nei mercati al dettaglio delle comunicazioni elettroniche. E. IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI
L'impatto della misura regolamentare sui destinatari diretti e' determinabile nel mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa. Nel corso del periodo 2000-2005, infatti , la direttrice internazionale presenta, in termini di ricavi un trend decrescente sia nel mercato residenziale che non residenziale. Tale decremento e' dovuto soprattutto alla progressiva riduzione dei prezzi delle chiamate. Nell'arco temporale 2000-2005 a fronte di un incremento del traffico internazionale intorno al 1,5%, si e' avuta una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 35%. Tale trend dovrebbe tendere a continuare anche successivamente all'introduzione delle nuove misure regolamentari. Nel mercato residenziale la quota dell'operatore dominante presenta una significativa riduzione in termini di minuti, passando dal 75,4% del 2000 al 66% del 2005, che conferma un livello di concorrenza maggiore rispetto ad altri mercati del traffico commutato. Si evidenzia, invece, che in termini di ricavi il decremento risulta essere piu' graduale e il valore della quota di mercato e' piu' elevato per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo, che dovrebbe tendere pero' a ridursi gradualmente anche grazie a diverse modalita' di fruizione dei servizi. Nel mercato non residenziale la quota dell'operatore dominante, calcolata in volumi di traffico, scende dall'81% del 2000 a poco piu' del 50% del 2005 ; anche in questo mercato la quota di tale operatore in valore e' piu' elevata, per effetto di un differenziale di prezzo ancora significativo, essendo nel 2005 pari a circa 64%. I ricavi dell'operatore dominante derivanti dai servizi dei mercati in analisi dovrebbero continuare a diminuire nel periodo di efficacia delle misure regolamentare (2005-2007) anche in virtu' della pressione competitiva esercitata da quegli operatori che sono entrati nel mercato stesso con sempre crescenti quote di mercato (benefici indiretti). Conseguentemente il valore della produzione degli operatori alternativi derivante dai servizi al dettaglio dovrebbe tendere ad essere superiore e quindi tendente a crescere rispetto all'attuale. Le risultanze dell'analisi dei costi e benefici della categoria dei soggetti destinatari diretti mette in luce che la gamma di servizi offerti e il valore della produzione sono superiori in un contesto concorrenziale rispetto ad un contesto di notevole forza di mercato di un solo operatore che offre servizi al dettaglio ai consumatori finali. I principali destinatari diretti sono rappresentati dagli utenti finali i quali a seguito delle misure regolamentari possono fruire di servizi su rete fissa differenziati rispetto a quelli dell'operatore dominante e forniti a condizioni economiche competitive dagli operatori. Il beneficio per i consumatori finali e' pertanto legato alla possibilita' di accedere agli stessi servizi a costi economicamente inferiori, rispetto a agli anni precedenti. Gli utenti finali beneficiano di tutelate condizioni economiche competitive se comparate ad una situazione di assenza dell'intervento regolamentare nel quale l'operatore dominante offrirebbe lo stesso servizio. Il benessere dei consumatori, in secondo luogo, e' quindi positivamente influenzato della possibilita' di scegliere tra una vasta gamma di operatori per l'acquisizione dei servizi in parola. In terzo luogo, i consumatori finali potrebbero beneficiare, oltre dei vantaggi summenzionati, di una riduzione dei prezzi finali indotta dalla maggiore competizione A fronte dei vantaggi di cui godono i destinatari diretti e indiretti dell'intervento regolamentare declinato nel presente provvedimento, l'Autorita' ha anche valutato attentamente i costi derivanti dall'implementazione delle misure regolamentari. In conclusione, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici derivanti dall'attuazione del nuovo quadro regolamentare previsto per il mercato dei servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali, l'Autorita' ritiene che l'intervento proposto nel presente provvedimento sia in linea con gli obiettivi previsti dal Codice (promozione della concorrenza, dell'innovazione e dello sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, nonche' tutela del consumatore finale). F. Proporzionalita' delle misure
L'Autorita' osserva che l'insieme dei rimedi proposti nell'ambito del presente provvedimento sono proporzionati, ovvero che gli obblighi siano giustificati alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare (come visto in precedenza) e sono basati sulla natura della restrizione della concorrenza accertata. Per quanto riguarda i problemi concorrenziali a livello retail (inter alia, l'applicazione di condizioni economiche e di fornitura sproporzionate e discriminatorie nel trattamento della clientela finale), il controllo dei prezzi realizzato con il meccanismo del test di prezzo con le modalita' indicate risulta proporzionato in quanto ostacola la formazione di prezzi ingiustificatamente bassi, lasciando un margine di flessibilita' all'operatore incumbent, e si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturiscono. Analogamente, l'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti risulta proporzionato in quanto, nel perseguire uno degli obiettivi del Codice, si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi e ha costi di attuazione molto contenuti. |
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