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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DIRETTIVA 28 aprile 2006 |  | Disciplina  delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Premessa
 In  attuazione  della  legge  n.  243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia   pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza   obbligatoria»,   il   Governo  ha  adottato  il  decreto legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»,  pubblicato  nel  S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.
 Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, e'  volto  ad  incentivare  la  previdenza complementare assumendo la configurazione  «di  disciplina  unitaria  della  materia»  e si pone l'obiettivo  di  garantire l'omogeneita' del sistema di vigilanza sul settore,  rimodulare  la  disciplina  fiscale, monitorare la gestione delle   risorse   finanziarie  derivanti  dalle  contribuzioni  degli iscritti  e,  soprattutto,  incrementare  stabilmente  l'entita'  dei flussi  di  finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari, contribuendo cosi' a definire una struttura del sistema previdenziale in  cui,  anche  tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa   pensionistica  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  siano garantiti   al   lavoratore  trattamenti  pensionistici  adeguati  in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione.
 Tutto  cio'  anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla   U.E.,   di   perseguire  riforme  «strutturali»  dei  sistemi pensionistici    nazionali   che   prevedano   un'architettura   c.d. «multipilastro».
 In  questa  logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte le  diverse  forme  di  previdenza  complementare, dettando identiche norme giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee in materia di  trasparenza  e  confrontabilita'  dei  costi  e dei risultati, di modalita'   di  informazione  agli  iscritti,  nonche'  di  tempi  di approvazione   e   procedimenti   di   autorizzazione   delle   forme pensionistiche    complementari,    indipendentemente   dalle   fonti istitutive. In linea con tale ultimo principio, le nuove disposizioni presuppongono   la   individuazione   di  una  autorita',  la  COVIP, incaricata  di  ricevere, in guisa di «sportello unico», le richieste dei    soggetti    interessati,    attivandosi    per   l'ottenimento dell'autorizzazione  complessiva  attraverso la collaborazione con le altre autorita' di settore.
 Le suddette disposizioni devono, altresi', tenere conto della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  recante «Disposizioni per la tutela del risparmio  e la disciplina dei mercati finanziari», che, all'art. 21, riconosce  alla  COVIP il ruolo di autorita' ed impone alla stessa di operare  in  coordinamento  con  le  altre  autorita'  per  agevolare l'esercizio    delle   rispettive   funzioni   di   vigilanza.   Tale collaborazione appare necessaria per garantire la corretta attuazione delle  disposizioni  previste  dall'art.  25,  comma 3,  della stessa legge.
 Cio'  premesso,  in base alle previsioni dell'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo  n.  252/2005,  che attribuisce al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni di alta vigilanza, mediante  l'adozione,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  di direttive generali alla COVIP, vengono emanate le seguenti direttive.
 La vigilanza nel nuovo sistema
 Il   nuovo   decreto   prevede,   tra   l'altro,   nel  quadro  del perfezionamento   del   sistema   di  vigilanza  su  tutte  le  forme pensionistiche    complementari,   collettive   e   individuali,   un significativo   accrescimento   delle  competenze  della  COVIP,  che costituisce   elemento   necessario   affinche'  possa  concretamente realizzarsi un serio e rigoroso apparato dei controlli.
 Sulla base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione dovra',  pertanto,  provvedere ad impartire le opportune direttive ai soggetti  vigilati,  uniformando  le  linee  direttrici della propria attivita'  con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti,  avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari,   al   buon  funzionamento  del  sistema  di  previdenza complementare   e   alla   sana   e  prudente  gestione  delle  forme pensionistiche  preesistenti,  delle  forme  negoziali  e  dei  fondi aperti.  Ai  sensi  dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005,  resta  ferma  la  vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive  autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati di cui all'art.  6  del  medesimo  decreto,  mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia  di  sana  e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite  all'ISVAP  dalla  legge  12 agosto  1982, n. 576, incluse quelle    relative    ai    prodotti   assicurativi   con   finalita' previdenziali».
 In  tale  contesto,  la  COVIP  si  coordina con le altre autorita' promuovendo  forme  di  collaborazione,  anche  preventiva,  ai  fini dell'esercizio  delle  citate  funzioni  di  vigilanza e di sportello unico.
 I compiti della COVIP
 Le  attribuzioni  di codesta commissione risultano, in particolare, integrate con riferimento ai seguenti principali profili:
 definire  le  condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei  principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', tutte le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte  all'ambito  di  applicazione  del  decreto legislativo ed essere iscritte all'apposito albo;
 approvare,  oltre  che  gli  statuti  e  i  regolamenti dei fondi pensione   negoziali  e  aperti,  anche  i  regolamenti  delle  forme pensionistiche  individuali  di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del  decreto legislativo, attuati mediante contratti di ramo I e ramo III  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  del codice delle assicurazioni, approvato  con  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, con specifico  riferimento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo art.  13:  modalita' di partecipazione, trasferimento delle posizioni individuali  verso  altre  forme  pensionistiche,  comparabilita' dei costi  e  dei  risultati  di  gestione, trasparenza dei costi e delle condizioni  contrattuali, modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla  COVIP,  delle  attivita'  della  forma  pensionistica  e  della posizione individuale;
 richiedere  di  apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle  forme  pensionistiche  complementari,  fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
 dettare  disposizioni  volte  a  garantire  la  trasparenza delle condizioni    contrattuali   di   tutte   le   forme   pensionistiche complementari,  al  fine  di  assicurare  l'adesione  consapevole dei soggetti destinatari garantendo altresi' il diritto alla portabilita' della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza della comparabilita' dei costi;
 disciplinare,  compatibilmente  con  la  normativa  in materia di sollecitazione   degli  investimenti,  le  modalita'  di  offerta  al pubblico  di  tutte  le  forme  pensionistiche, dettando disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica   agli   aderenti   circa   l'andamento   amministrativo  e finanziario   delle   forme   stesse,  anche  al  fine  di  eliminare distorsioni  che  possano  arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto,   tenendo  anche  conto,  per  quanto  attiene  alle  forme pensionistiche  individuali  di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle  disposizioni in materia di intermediazione assicurativa recate dal  Titolo  IX  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, vigilera'  sull'attuazione  dei  principi di trasparenza nei rapporti con  gli  aderenti  e sulle modalita' di pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle stesse;
 dettare  disposizioni  volte  a  disciplinare le modalita' con le quali  le  forme  pensionistiche  complementari  sono  ora  tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
 esercitare  il  controllo,  anche  ai  fini della correttezza dei comportamenti,  sulla  gestione  tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile  di  tutte  le  forme  pensionistiche  complementari, ferma restando,  tenuto  anche  conto di quanto previsto dall'art. 25 della legge  262/2005  e  con  le precisazioni in precedenza effettuate con riguardo  alle  forme  pensionistiche  complementari attuate mediante contratti  di assicurazione sulla vita, la vigilanza esercitata dalle rispettive  autorita'  di  controllo  sugli intermediari finanziari e assicurativi  in  ordine  alla  loro  sana e prudente gestione, anche mediante  ispezioni  presso  le  stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e  degli  atti che si ritengano necessari. Per le forme di cui  all'art.  13,  comma 1, lettera b), del decreto restano ferme le regole  di  investimento e di contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
 Atteso  che  il  decreto  legislativo  n.  252  del 2005 prevede la complessiva  abrogazione  del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1° gennaio  2008,  si  ritiene  che  il passaggio delle competenze da altre autorita' alla COVIP debba avvenire in coerenza con tale data.
 Pertanto,  a  partire  dal  1° gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla raccolta delle adesioni ai  fondi  aperti  saranno svolte dalla COVIP, nel complessivo quadro normativo  e regolamentare delineato in materia di sollecitazione del pubblico  risparmio  e  coordinandosi  opportunamente con l'attivita' svolta  in  materia  dalla  CONSOB, sicche' anche la disciplina della raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, unitamente a quella relativa  a tutte le altre forme pensionistiche complementari, dovra' essere  ricompresa nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi da parte della  COVIP  ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, mentre la CONSOB conservera' sino al 31 dicembre 2007 le attuali  attribuzioni  in materia, da esercitare in coordinamento con la COVIP.
 Lo snellimento delle procedure e il regime transitorio
 Il  decreto  legislativo  reca,  inoltre, una serie di disposizioni volte  allo  snellimento  e  alla  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi  di  competenza della COVIP. In particolare, l'art. 4, comma 3,  individua  i  termini per il rilascio del provvedimento che concede   o   nega   l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita', fissandoli  in  sessanta  giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell'istanza  e  della  prescritta  documentazione,  ovvero in trenta giorni  dal  ricevimento  dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La COVIP determina  con  proprio  regolamento  le  modalita'  di presentazione dell'istanza,  i  documenti  da  allegare  alla  stessa  ed eventuali diversi  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.
 Al riguardo e, piu' in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione   e   di   approvazione   di  modifiche  statutarie  e regolamentari  di  competenza  della  COVIP, si richiama l'attenzione sull'utilita'  di prevedere, secondo quanto prospettato dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della procedura del silenzio-assenso, nonche'  di procedimenti amministrativi semplificati, con particolare riguardo   alle   ipotesi  di  modifiche  di  statuti  e  regolamenti conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
 Il comma 1, lettera b), del citato art. 4 precisa, inoltre, che per i  fondi  pensione  che  richiedano  la  personalita'  giuridica,  il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di  autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP, alla  quale  e'  peraltro affidata la tenuta del registro relativo ai fondi  pensione  costituiti  quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992).
 Pertanto,  tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi  in  premessa, presentano la documentazione autorizzativa o di modifica alla COVIP, la quale, nell'ottica della collaborazione di cui  all'art.  21  della legge n. 262 del 2005, provvede, nei termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di competenza.
 A  questo  fine, le autorita' di vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano  al  rispetto  dei  tempi,  al  fine  di  garantire  uguale trattamento  a tutte le forme pensionistiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
 Premesso  quanto  sopra, si richiama l'attenzione sull'esigenza che codesta  autorita'  provveda alla tempestiva adozione delle delibere, direttive,    istruzioni,   nonche'   della   relativa   modulistica, preordinate   a   consentire   l'adeguamento   di   tutte   le  forme pensionistiche  complementari  alle  nuove  disposizioni,  condizione necessaria    affinche'    le    forme    stesse   possano   ricevere l'autorizzazione  della COVIP a nuove adesioni, anche in relazione al conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto,  a  decorrere dal 1° gennaio 2008.
 A  questo  scopo,  ai  sensi  dell'art. 23, comma 3, entro sei mesi dalla  pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, codesta COVIP  e'  tenuta  all'emanazione  delle  direttive  a tutte le forme pensionistiche vigilate.
 Tali  direttive  dovranno  fornire  indicazioni utili al tempestivo adeguamento  degli  statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi  per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle  forme  pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione  sulla  vita,  finalizzate a consentire gli adempimenti previsti  dall'art.  13,  comma 3.  Secondo quanto prescritto, queste ultime  forme  pensionistiche complementari dovranno, in particolare, provvedere  alla  predisposizione  dell'apposito  regolamento ed alla costituzione  del  patrimonio  separato,  operando,  per  tale ultimo aspetto, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP.
 Per  quanto  attiene  alle  forme  complementari  attuate  mediante contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  l'art.  23,  comma 1, del decreto  legislativo  prevede  che  «i contratti di assicurazione con finalita' previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano  ad  essere  disciplinati  dalle disposizioni vigenti alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  legislativo».  Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere regolati, anche dopo il  1° gennaio  2008,  sulla  base delle previgenti disposizioni, non potendo  tuttavia  beneficiare del versamento del trattamento di fine rapporto  ne'  delle  altre  disposizioni previste dal nuovo decreto, essendo  cio' ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.
 Stante   la   previsione  dell'art.  23,  comma 3,  lettera b),  si sottolinea  che  e' comunque consentito alle imprese di assicurazione di  adeguare  i  contratti  in  essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa,  in  ottemperanza  al  decreto  e alle direttive COVIP. Le imprese   dovranno,   tra   l'altro,  predisporre  il  regolamento  e sottoporlo  all'approvazione  della  COVIP  ai  fini  dell'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari, nonche' attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo, secondo quanto sopra previsto.  Solo  ad  esito  di tali adempimenti, previa iscrizione al citato  albo,  si  rendera'  cosi'  possibile,  anche per tali forme, l'acquisizione  di  nuove  adesioni  e  la  destinazione  ad esse del trattamento di fine rapporto.
 Agli   aderenti   a   polizze   previdenziali  stipulate  entro  il 31 dicembre  2007  e  non  adeguate  entro  tale  termine  alla nuova normativa,  e'  riconosciuta  la  facolta'  di  trasferire la propria posizione,   alle  condizioni  stabilite  dalla  regolamentazione  di settore,  in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa.
 Infine,  si  precisa  che,  fino  alla  data  del 31 dicembre 2007, codesta  COVIP  continuera'  ad  applicare  le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997,  n.  211,  al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  20 giugno 2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, nonche' dei decreti che, fino alla   predetta  data,  saranno  emanati  ai  sensi  della  normativa attualmente vigente.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 325
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