Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 giugno 2006 |
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Calabria danneggiate dalla crisi di mercato delle patate nel 2004. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio aziendale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente; Visto il decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005 n. 231, concernente, tra l'altro, interventi urgenti in agricoltura; Vista la delibera di Giunta della regione Calabria, n. 732 del 8 agosto 2005, che dichiara, la grave crisi di mercato delle patate nell'annata agraria 2004 - 2005; Vista la nota 22 giugno 2006, n. 128, con la quale l'Assessore regionale all'Agricoltura precisa che la produzione pataticola oggetto dello stato di crisi e' esclusivamente quella della campagna di raccolta 2004; Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Calabria che per gli effetti della crisi di mercato delle patate hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente; Decreta: Art. 1. 1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le produzioni colpite dalla crisi di mercato e le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Calabria con delibera di Giunta n. 732 dell'8 agosto 2005. 2. La stessa regione verifica i requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo le procedure e modalita' stabilite dall'AGEA ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. 3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento ed alla erogazione degli aiuti si provvede secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2006 Il Ministro: De Castro |
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