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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Programma  investimenti  ai  sensi  dell'articolo  20, legge 11 marzo 1988,  n.  67  -  Ricognizione  delle  risorse  resesi disponibili in applicazione  dell'articolo  1,  commi  310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  20,  della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,  n. 388, che eleva tale importo 34.000 miliardi di lire;
 Visto  l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000,   2001   e   2002  per  il  potenziamento  delle  strutture  di radioterapia;
 Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988  di  4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi  di  lire  -  per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
 Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della sanita' prot. 100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato programma di investimenti;
 Vista  la  delibera  CIPE  del  21 marzo  1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
 Visto  il  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,   n.  382  recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato interministeriale per la programmazione economica;
 Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario  di  investimenti  in  sanita'.  Art.  20  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
 Vista  la  delibera  CIPE  2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera  CIPE  n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale  di  investimenti  in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
 Visto l'art. 4, lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del 1988;
 Visto  l'art.  50,  comma 1,  lettera c)  della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  integrato  dall'art.  4-bis  del  decreto-legge  del 28 dicembre  1998,  n.  450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  39,  che  dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione  del  programma  di  investimenti,  nonche' la tabella F delle  leggi  finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n.   388;  28 dicembre  2001,  n.  448;  27 dicembre  2002,  n.  289; 24 dicembre  2003,  n.  350;  30 dicembre  2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;
 Vista  l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1, comma 173,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del  18 maggio  2005  avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -- Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;
 Vista  la  suddetta  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)  art.  1,  commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di cui all'art.  20  della  citata  legge  n.  67  del  1988,  e  successive modificazioni;
 Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto «Programma  investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
 Considerato  che  in  relazione  a  quanto  disposto dall'art. 1, comma 310,  della  citata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto alla ricognizione  di  tutti  gli Accordi di programma sottoscritti con le regioni e le province autonome soggetti a risoluzione e che a seguito di  una  verifica  congiunta  con  le  regioni e le province autonome interessate sono stati individuati gli interventi relativi alle parti degli   Accordi  di  programma  che  hanno  perso  efficacia  con  la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;
 Tenuto  conto  che  risultano  risolti,  limitatamente alla parte relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  relativa  richiesta di ammissione  al finanziamento non e' stata presentata entro il termine temporale  previsto  dal citato art. 1, comma 310, della legge n. 266 del  2005  con  la  conseguente  revoca dei corrispondenti impegni di spesa, gli Accordi di programma sottoscritti con le seguenti regioni:
 regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000 per  un importo a carico dello Stato di Euro 598.555.986,51 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 134.143.357,88;
 regione  Veneto,  Accordo sottoscritto in data 26 giugno 2000 e 18 aprile  2001  per  un  importo complessivo a carico dello Stato di Euro   469.634.916,61  di  cui  al  31 dicembre  2005  risultano  non richiesti Euro 80.900.652,95;
 regione  Friuli-Venezia  Giulia,  Accordo  sottoscritto in data 28 gennaio  2002  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di  Euro 181.550.093,74  di  cui  al  31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 47.068.006,02;
 regione  Liguria,  Accordo  sottoscritto in data 27 luglio 2000 per  un importo a carico dello Stato di Euro 167.906.216,60 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 490.634,05;
 regione Marche, Accordo sottoscritto in data 28 giugno 2000 per un  importo  a  carico  dello  Stato di Euro 181.979.889,17 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 84.936.011,82;
 regione  Lazio,  Accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000 per  un importo a carico dello Stato di Euro 755.755.137,46 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 188.582.077,99;
 regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000 per  un  importo a carico dello Stato di Euro 1.110.258.899,84 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 705.801.142,09;
 regione Puglia, Accordo sottoscritto in data 27 maggio 2004 per un  importo  a  carico  dello  Stato di Euro 238.918.739,91 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 22.942.500,00;
 regione  Basilicata,  Accordo  sottoscritto  in data 19 gennaio 2000  per  un  importo a carico dello Stato di Euro 124.771.855,16 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 11.431.954,22;
 regione  Sicilia,  Accordo  sottoscritto in data 30 aprile 2002 per  un  importo a carico dello Stato di Euro 1.104.676.801,27 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 41.793.680,63;
 regione  Sardegna,  Accordo  sottoscritto in data 29 marzo 2001 per  un importo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 1.552.325,94;
 Preso  atto  che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di  programma  le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita'  indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del  2005,  sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 1.319.642.343,59 come specificato nella colonna 2 della  tabella  di  cui  all'allegato  A  che fa parte integrante del presente decreto, corrispondenti a n. 388 interventi;
 Decreta:
 Art. 1.
 In  applicazione  di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della legge  23 dicembre  2005,  n. 266, le risorse complessivamente resesi disponibili  a  seguito  della risoluzione degli Accordi di programma indicati  nelle  premesse,  per  le  finalita'  indicate dall'art. 1, comma 311,  della  medesima legge, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti  a  carico  dello  Stato di euro 1.319.642.343,19, come specificato  nella  tabella  di cui all'allegato A (colonna 2) che fa parte integrante del presente decreto, di cui:
 il  65  per  cento, pari complessivamente a euro 857.767.523,33 allegato  A  (colonna  4), disponibile per la sottoscrizione di nuovi Accordi  di programma, nonche' per gli interventi relativi alle linee di   finanziamento   per   le   strutture   per   l'attivita'  libero professionale  intramuraria,  per  le strutture di radioterapia e per gli  interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai Policlinici universitari, agli Ospedali classificati, agli  Istituti  zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di  sanita', nel rispetto delle quote assegnate dalle citate delibere CIPE  52/1988  e 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004, alle  singole regioni e province autonome sul programma straordinario di  investimenti di cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
 il  35  per  cento, pari complessivamente a euro 461.874.820,26 allegato  A  (colonna  5),  disponibile  per le regioni e le province autonome  interessate  che  intendano  avvalersi  di  quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266 del 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola regione e provincia  autonoma  nell'allegato  B  che  fa  parte  integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Le  regioni  e  le province autonome interessate all'applicazione dell'art.  1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono far  pervenire,  entro  il  30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita  istanza  corredata da specifico elenco degli interventi che si   intende  realizzare  tra  quelli  previsti  nell'Accordo  ovvero previsti   in   provvedimenti  regionali  di  rimodulazione,  per  un ammontare  complessivo  di  risorse  non  superiore a quello indicato nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato A.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 giugno 2006
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze (ad interim)
 Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 51
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato a pag. 14  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato da pag. 15 a pag. 35   <----
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