Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 maggio 2006
Programma investimenti ai sensi dell'articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo 34.000 miliardi di lire;
Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;
Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire - per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Visto l'art. 4, lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388; 28 dicembre 2001, n. 448; 27 dicembre 2002, n. 289; 24 dicembre 2003, n. 350; 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;
Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -- Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;
Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
Considerato che in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto alla ricognizione di tutti gli Accordi di programma sottoscritti con le regioni e le province autonome soggetti a risoluzione e che a seguito di una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate sono stati individuati gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;
Tenuto conto che risultano risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non e' stata presentata entro il termine temporale previsto dal citato art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005 con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, gli Accordi di programma sottoscritti con le seguenti regioni:
regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 598.555.986,51 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 134.143.357,88;
regione Veneto, Accordo sottoscritto in data 26 giugno 2000 e 18 aprile 2001 per un importo complessivo a carico dello Stato di Euro 469.634.916,61 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 80.900.652,95;
regione Friuli-Venezia Giulia, Accordo sottoscritto in data 28 gennaio 2002 per un importo a carico dello Stato di Euro 181.550.093,74 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 47.068.006,02;
regione Liguria, Accordo sottoscritto in data 27 luglio 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 167.906.216,60 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 490.634,05;
regione Marche, Accordo sottoscritto in data 28 giugno 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 181.979.889,17 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 84.936.011,82;
regione Lazio, Accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 755.755.137,46 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 188.582.077,99;
regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 1.110.258.899,84 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 705.801.142,09;
regione Puglia, Accordo sottoscritto in data 27 maggio 2004 per un importo a carico dello Stato di Euro 238.918.739,91 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 22.942.500,00;
regione Basilicata, Accordo sottoscritto in data 19 gennaio 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 124.771.855,16 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 11.431.954,22;
regione Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per un importo a carico dello Stato di Euro 1.104.676.801,27 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 41.793.680,63;
regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2001 per un importo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09 di cui al 31 dicembre 2005 risultano non richiesti Euro 1.552.325,94;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 1.319.642.343,59 come specificato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, corrispondenti a n. 388 interventi;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma indicati nelle premesse, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 1.319.642.343,19, come specificato nella tabella di cui all'allegato A (colonna 2) che fa parte integrante del presente decreto, di cui:
il 65 per cento, pari complessivamente a euro 857.767.523,33 allegato A (colonna 4), disponibile per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonche' per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attivita' libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai Policlinici universitari, agli Ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanita', nel rispetto delle quote assegnate dalle citate delibere CIPE 52/1988 e 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004, alle singole regioni e province autonome sul programma straordinario di investimenti di cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
il 35 per cento, pari complessivamente a euro 461.874.820,26 allegato A (colonna 5), disponibile per le regioni e le province autonome interessate che intendano avvalersi di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266 del 2005.
 
Art. 2.
Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola regione e provincia autonoma nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato A.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2006
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze (ad interim)
Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 51
 
Allegato A

----> Vedere allegato a pag. 14 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 35 <----
 
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