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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  denominato  Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  Check  Fruit  Srl  con decreto del 12 dicembre 2002, e' stata prorogata fino al 9 luglio 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica  protetta  Arancia  Rossa  di  Sicilia,  allo schema tipo, trasmessogli  con  nota  ministeriale del 5 dicembre 2005, protocollo numero 67031;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  indicazione  geografica  protetta  Arancia  Rossa di Sicilia;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 12 dicembre 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato Check Fruit Srl,  con  sede  in  Bologna,  via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 12 dicembre   2002,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione geografica  protetta  Arancia  Rossa  di  Sicilia  registrata  con il regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti  29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 12 dicembre 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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