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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta Prosciutto Veneto Berico Euganeo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio   2006,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo di controllo denominato Istituto Nord  Est  Qualita'  -  INEQ  con  decreto  19 aprile  2002  e' stata prorogata fino al 12 luglio 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo,  allo  schema tipo, trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  7 marzo  2005, protocollo numero 61573;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di origine protetta Prosciutto Veneto Berico Euganeo;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 19 aprile 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  Prosciutto Veneto Berico Euganeo  registrata  con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,  gia'  prorogata  con  decreti  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre  2005  e  7 febbraio  2006,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 19 aprile 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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