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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo    denominato    Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  Agroqualita'  - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. con decreto del 18 dicembre 2002, e' stata prorogata fino al 16 luglio 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo  puntuale  il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica  protetta  Carciofo Romanesco del Lazio, allo schema tipo, trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 19 aprile 2005, protocollo numero 62698;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 18 dicembre 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.,  con  sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo  Romanesco  del  Lazio registrata con il regolamento (CE) n. 2066/2002   del   21 novembre   2002,   gia'  prorogata  con  decreti 29 novembre  2005  e  10 marzo  2006,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 18 dicembre 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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