Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 giugno 2006 |
Iscrizione dell'organismo denominato D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni; Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della societa' D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare, con sede in Roma, via G. Tomassetti n. 9, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG); Vista la documentazione agli atti del Ministero; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare al predetto elenco; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare, con sede in Roma, via G. Tomassetti n. 9, e' iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128. |
| Art. 2. 1. L'organismo iscritto D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa. |
| Art. 3. L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2006 Il direttore generale: La Torre |
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