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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Iscrizione  dell'organismo  denominato D.Q.A. - Dipartimento Qualita' Agroalimentare,  nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle  denominazioni  di  origini  protette  (DOP), delle indicazioni geografiche  protette  (IGP)  e  delle  attestazioni  di specificita' (STG),  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n.  526,  che  sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art.  14,  che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  contenente  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli e alimentari, istituendo  un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentite le Regioni;
 Visto  il  comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.  128,  come  sostituito,  il  quale  individua nel Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta al coordinamento   dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Vista  la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito, da parte della  societa'  D.Q.A.  -  Dipartimento Qualita' Agroalimentare, con sede in Roma, via G. Tomassetti n. 9, intesa ad ottenere l'iscrizione al  suddetto  elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le denominazioni  di  origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG);
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 53 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come sostituito, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Verificata   la   sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di iscrizione    dell'organismo    D.Q.A.    -   Dipartimento   Qualita' Agroalimentare al predetto elenco;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo    denominato    D.Q.A.    -    Dipartimento   Qualita' Agroalimentare, con sede in Roma, via G. Tomassetti n. 9, e' iscritto nell'elenco   degli   organismi   privati   per  il  controllo  delle denominazioni   di   origini   protette   (DOP),   delle  indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai  sensi  dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
 |  |  |  | Art. 2. 1.    L'organismo   iscritto   D.Q.A.   -   Dipartimento   Qualita' Agroalimentare  non  puo'  modificare  la  denominazione  sociale, il proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio manuale   della  qualita',  le  procedure  di  controllo  cosi'  come presentate  e  esaminate,  senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale  competente  che  lo  stesso  art. 53 della legge 24 aprile 1998,   n.  128,  come  sostituito,  individua  nel  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 2.  La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche'   l'esercizio   di  attivita'  che  risultano  oggettivamente incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.
 |  |  |  | Art. 3. L'iscrizione  di  cui  al presente decreto decorre dalla data della sua  emanazione  e  ha  durata  di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi   di   decadenza.   Nell'ambito   del   periodo  di  validita' dell'iscrizione,   l'organismo   D.Q.A.   -   Dipartimento   Qualita' Agroalimentare  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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