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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  CSQA  Certificazioni  Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Bitto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  29 novembre  2005 e 10 marzo 2006 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo   denominato   CSQA  Certificazioni  Srl  con  decreto  del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 10 luglio 2006;
 Considerato  che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera  e  Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Bitto;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione    rilasciata    all'organismo   denominato   CSQA Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Bitto registrata con il regolamento (CE)  n.  1263/96  del  1° luglio  1996,  gia'  prorogata con decreti 29 novembre  2005  e  10 marzo  2006,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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