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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Rinnovo   dell'autorizzazione,   all'organismo  denominato  CERMET  - Certificazione  e  ricerca  per  la  qualita' - Soc. cons. a r.l., ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta Brisighella,  riferita  all'olio  extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione  di  origine  protetta  Brisighella  riferita  all'olio extravergine di oliva;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Visto il decreto 30 novembre 1998 con il quale l'organismo CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l. e' stato autorizzato  ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10  del  regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di  origine  protetta  Brisighella  riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  il  decreto  11 dicembre  2001  con  il  quale  la validita' dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;
 Visto  il  decreto 25 marzo 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 11 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002;
 Visto   il   decreto   2 luglio   2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001  e  25 marzo 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002;
 Visto   il   decreto  28 ottobre  2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002;
 Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003;
 Visto   il   decreto   10 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;
 Visto   il   decreto   10 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 11 dicembre  2001,  25 marzo  2002,  2 luglio  2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, e' stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa al predetto organismo;
 Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  produttori  dell'olio extravergine  Brisighella,  datata 12 ottobre 2001, che ha confermato per  il controllo sulla denominazione di origine protetta Brisighella riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  l'organismo  denominato CERMET  -  Certificazione  e  ricerca  per la qualita' - Soc. cons. a r.l.,  con  sede  in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23;
 Considerato  che  l'organismo CERMET - Certificazione e ricerca per la  qualita'  -  Soc.  cons. a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che l'organismo di controllo CERMET - Certificazione e ricerca  per  la  qualita'  - Soc. cons. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  Brisighella  riferita  all'olio extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Brisighella riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  cons.  a  r.l.,  con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna),  via  Cadriano  n.  23,  e'  autorizzato  ad  espletare le funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006   per  la  denominazione  di  origine  protetta  Brisighella riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l. del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Brisighella riferita all'olio extravergine di oliva, venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole,   alimentari   e   forestali  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  cons.  a r.l. non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine  protetta  Brisighella  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  CERMET - Certificazione e ricerca per la qualita' - Soc. cons.  a  r.l.  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  cons. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo della denominazione di origine protetta Brisighella  riferita  all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole,  alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita'  -  Soc.  cons. a r.l. immette anche nel sistema informativo del  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Brisighella riferita all'olio extravergine  di  oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  CERMET  - Certificazione e ricerca per la qualita'  - Soc. cons. a r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari e forestali e dalla  regione  Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge  24 aprile  1998,  n.  128,  come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei controlli  e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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