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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Chirumbolo  Alessio,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  sig. Chirumbolo Alessio, nato il 20 dicembre 1978  a  Lametia  Terme  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento   del   titolo  professionale  di  «Abogado»  ai  fini dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di «avvocato» in Italia;
 Considerato  e il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore  in  giurisprudenza»  presso  l'Universita'  degli  studi di Perugia in data 16 dicembre 2003 e che detto titolo e' stato altresi' omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con  delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;
 Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  rilasciato  all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 27 luglio 2005;
 Preso  atto  che  il  sig. Chirumbolo ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di Lametia Terme;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Chirumbolo  Alessio,  nato  il 20 dicembre 1978 a Lametia Terme   (Italia),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 12 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontoloaia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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