| 
| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Lila Ledia, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di  attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma  dell'art.  1,  comma 6,  cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Lila Ledia, nata l'11 luglio 1973 a Tirana  (Albania),  cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   39  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 31 agosto  1999,  n.  394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi  al  rilascio  del  titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia;
 Considerato   che   la   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo professionale  albanese di «avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e  Avokateve» della Repubblica di Albania il 30 dicembre 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Preso  atto  inoltre  che  ha  conseguito  il  titolo accademico di «Jurist» presso l'Universita' di Tirana il 20 marzo 2001;
 Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Pavia  rinnovato in data 24 novembre 2005, con scadenza il 23 agosto 2006;
 Visto  l'art.  3,  comma  4  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive  integrazioni  che  prevede  la  definizione annuale delle quote  massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 28 luglio 2007;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Lila Ledia, nata l'11 luglio 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro autonomo,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni;
 Al  fine  dell'iscrizione  stessa,  la  richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della   Repubblica   n.   394/1999   e   successive   integrazioni  - l'attestazione  della  Direzione  provinciale  del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma 12 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |