Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 aprile 2006 |
Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che l'istituzione della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva 2002/89/CE, e' stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva 2002/89/CE anzidetta; Considerato che i Servizi fitosanitari regionali, nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214, hanno concordato di rimodulare gli importi della tariffa fitosanitaria per l'esportazione, al fine di allineare gli importi suddetti ai costi effettivamente sostenuti dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire certezza agli operatori circa il pagamento della tariffa annua prevista per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005; Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005, previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette e per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il pagamento; Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed uniformare i termini di pagamento; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 1° marzo 2006; Decreta:
Art. 1. 1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, ha validita' 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della tariffa e' effettuato entro e non oltre il 31 gennaio. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa e' versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2006 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 287 |
| ----> Vedere allegato da pag. 88 a pag. 92 della G.U. <---- |
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