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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 19 giugno 2006 |  | Piano  di  riparto  del  contingente  numerico  di  tremila unita' da ammettere    al    programma    di   reimpiego   per   i   lavoratori ultracinquantenni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
 Visto  l'art.  1  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con  modificazioni  dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, che prevede al comma 1   un  programma  sperimentale  per  il  sostegno  al  reddito finalizzato  al  reimpiego  di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le   organizzazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita';
 Visti  i  commi 2,  3  e  5 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al capoverso precedente che disciplinano le modalita' di svolgimento del programma di reimpiego;
 Visto il comma 4 del medesimo art. 1 che prevede:
 a) la  corresponsione  ai  lavoratori ammessi al programma per il periodo  successivo alla scadenza dell'indennita' di mobilita' di cui all'art.  7,  commi 1  e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di un sostegno  al reddito nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata  agli  interessati  fino  al  perfezionamento dei processi di fuoriuscita  dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti  di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;
 b) l'attribuzione  alle  imprese degli oneri finanziari derivanti dai costi connessi al sostegno al reddito dei lavoratori, comprensivi della  contribuzione  figurativa,  per  i  periodi  che  eccedono  la mobilita' ordinaria;
 c) l'esclusione  dall'attribuzione  degli oneri finanziari di cui al  punto  2)  delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui  all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di  cui  al  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, nonche' al decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, cui sono riservate 1.300 unita' delle complessive 3.000 di cui al programma di reimpiego;
 Visto  il  comma 10  del  citato  art. 1 che individua la copertura finanziaria relativa agli oneri connessi al sostegno al reddito per i periodi  successivi  a  quelli  di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge  23 luglio  1991, n. 223, per i lavoratori delle imprese di cui all'art.  3  della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui  al  decreto  legislativo  8 luglio  1999,  n.  270,  nonche'  al decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
 Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito  con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202, che sposta  al  31 maggio  2006  il  termine per la stipula degli accordi sottoscritti  tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le   organizzazioni   comparativamente   piu'   rappresentative   dei lavoratori  e  le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita', ed al 15 giugno  2006  l'approvazione  da  parte  del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  del  piano  di  riparto  tra  le  imprese interessate del contingente numerico delle 3.000 unita';
 Visti gli accordi stipulati entro il 31 maggio 2006;
 Visti   in  particolare  gli  accordi  stipulati  per  le  societa' Progresso  in  A.S.,  Hera  in  A.S.,  CIR  Costruzioni in A.S., Coop Costruttori  in  A.S.,  che  rientrano  tutte sub 3, i cui lavoratori destinati  al  programma di reimpiego risultano dall'accordo medesimo in parte lavoratori edili e pertanto destinatari della disoccupazione speciale;
 Considerato che:
 la  disoccupazione  speciale ha la medesima finalita' di sostegno al    reddito    dei   lavoratori   licenziati,   finalita'   propria dell'indennita' di mobilita';
 l'art.  11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiama espressamente  ai  fini  della  commisurazione  della  disoccupazione speciale l'art. 7 della medesima legge che disciplina l'indennita' di mobilita';
 Ritenuto  per  le  considerazioni svolte al capoverso precedente di dover   ammettere  al  programma  di  reimpiego  anche  i  lavoratori destinatari della disoccupazione speciale;
 Visti  gli  accordi  stipulati  per  i  lavoratori  delle  societa' Flextronics, Acentro Ceramica, Dicovisa, Venturini & C, Assitech, Sai Impianti, Nuova Scaini, imprese cessate ma non sottoposte a procedure concorsuali;
 Visti  gli  accordi  stipulati  per i lavoratori delle societa' Ali Alluminio   e   Cartiera   San   Giovanni,   licenziati  prima  della dichiarazione di fallimento delle imprese;
 Considerato che per i lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai capoversi  precedenti  non  sussiste la copertura finanziaria per gli oneri  derivanti  dalla  permanenza  dei  lavoratori in mobilita', in quanto  provenienti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali all'atto  del  licenziamento alle quali, pertanto, non e' applicabile l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127;
 Ritenuto,  conseguentemente, di non poter ammettere al programma di reimpiego i lavoratori di cui ai tre capoversi precedenti;
 Considerato  che  gli  accordi  con le imprese di cui al precedente punto b)  prevedono  un  numero  complessivo di lavoratori pari a 808 unita'  a  fronte  di  un  contingente  numerico disponibile di 1.700 unita';
 Considerato,  altresi',  che  gli  accordi  con  gli  organi  delle procedure  sub c)  o  gli  accordi per i lavoratori gia' collocati in mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali prevedono  un  numero complessivo di lavoratori pari a 2.197 unita' a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.300 unita';
 Ritenuto,  pertanto,  che  al  fine  di  ricondurre  il  numero dei lavoratori  di cui al capoverso precedente nei limiti del contingente numerico  di 1.300 unita', si e' ritenuto di applicare la percentuale di  ammissione  al programma  nella  misura  del  59,17 delle singole richieste;
 Decreta:
 
 E'  approvato il seguente piano di riparto del contingente numerico di  3.000  unita'  da  ammettere  al  programma  di  reimpiego  per i lavoratori ultracinquantenni.
 Imprese di cui al punto b) delle premesse:
 
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 Sielte                     |         50 ===================================================================== Industrie Laminazioni Alluminio                 |60 Portovesme                                      |60 Graftech                                        |6 Infotel                                         |15 Cemet Servizi                                   |10 Ceit                                            |22 Sirti                                           |200 Site                                            |50 Comec                                           |8 Montefibre                                      |133 Legler                                          |164 Nuoro Servizi                                   |30 Totale . . .                                    |808
 
 Imprese  o  lavoratori  provenienti  da  imprese di cui al punto c) delle premesse:
 
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 Girasole - Cartiera di Arbatax         |         10 ===================================================================== Tecno Facility Management                      |10 Tecno Safety Sistem                            |2 Eudosia                                        |3 Tecno Field Service                            |227 Tecnosistemi                                   |42 Ict System                                     |1 Oli.It                                         |179 Postalmarket G.D.A.                            |103 Cesame                                         |22 Oricola Tecnoservice                           |2 Opti.Me.S                                      |4 Lares Tecno                                    |60 Telecom                                        |83 Amec                                           |10 I.A.R. Siltal                                  |118 Hera                                           |2 Il Progresso                                   |1 Cir Costruzioni                                |16 Coop. Costruttori                              |214 Ada                                            |23 Nuova Cartiera di Arbatax                      |24 Cardnet                                        |2 Calze Ros Mary                                 |4 Olcese                                         |98 Platinum                                       |2 Cartificio Ermolli                             |4 Rimoldi Necchi                                 |32 Al Europe                                      |2 Totale . . .                                   |1.300
 |  |  |  | Art. 2. L'individuazione  dei  lavoratori  da  ammettere  al  programma  di reimpiego e' effettuata, nel limite delle unita' attribuite nell'art. 1,  dalle imprese d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie degli  accordi  stipulati  ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223.  Nel  caso di lavoratori gia' collocati in mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali l'individuazione  e'  effettuata dalle parti firmatarie degli accordi di  cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202.
 |  |  |  | Art. 3. Successivamente  alla cessazione del rapporto di lavoro, le imprese di  cui  all'art.  1  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma  di  reimpiego.  Nel  caso dei lavoratori gia' collocati in mobilita'  le parti firmatarie degli accordi di cui al citato art. 1, comma 1,  provvedono  all'invio  al  medesimo Ministero, dei relativi elenchi debitamente vidimati dalla competente I.N.P.S. territoriale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale trasmette all'I.N.P.S.  nazionale  nonche'  a  Italia  Lavoro  i nominativi dei lavoratori  ammessi  al  programma.  Italia  Lavoro, sulla base delle determinazioni  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove  specifici  tavoli di concertazione, ai quali partecipano le regioni  e  le  province  territorialmente  interessate  e  le OO.SS. comparativamente  piu'  rappresentative,  per  l'individuazione delle azioni  da  sviluppare  nel  programma, delle modalita' di attuazione delle  azioni  e  di  partecipazione, degli obiettivi di reimpiego ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del programma.
 Roma, 19 giugno 2006
 Il Ministro: Damiano
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