Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 giugno 2006
Piano di riparto del contingente numerico di tremila unita' da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, che prevede al comma 1 un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita';
Visti i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al capoverso precedente che disciplinano le modalita' di svolgimento del programma di reimpiego;
Visto il comma 4 del medesimo art. 1 che prevede:
a) la corresponsione ai lavoratori ammessi al programma per il periodo successivo alla scadenza dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di un sostegno al reddito nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata agli interessati fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) l'attribuzione alle imprese degli oneri finanziari derivanti dai costi connessi al sostegno al reddito dei lavoratori, comprensivi della contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria;
c) l'esclusione dall'attribuzione degli oneri finanziari di cui al punto 2) delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cui sono riservate 1.300 unita' delle complessive 3.000 di cui al programma di reimpiego;
Visto il comma 10 del citato art. 1 che individua la copertura finanziaria relativa agli oneri connessi al sostegno al reddito per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202, che sposta al 31 maggio 2006 il termine per la stipula degli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita', ed al 15 giugno 2006 l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico delle 3.000 unita';
Visti gli accordi stipulati entro il 31 maggio 2006;
Visti in particolare gli accordi stipulati per le societa' Progresso in A.S., Hera in A.S., CIR Costruzioni in A.S., Coop Costruttori in A.S., che rientrano tutte sub 3, i cui lavoratori destinati al programma di reimpiego risultano dall'accordo medesimo in parte lavoratori edili e pertanto destinatari della disoccupazione speciale;
Considerato che:
la disoccupazione speciale ha la medesima finalita' di sostegno al reddito dei lavoratori licenziati, finalita' propria dell'indennita' di mobilita';
l'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiama espressamente ai fini della commisurazione della disoccupazione speciale l'art. 7 della medesima legge che disciplina l'indennita' di mobilita';
Ritenuto per le considerazioni svolte al capoverso precedente di dover ammettere al programma di reimpiego anche i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale;
Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle societa' Flextronics, Acentro Ceramica, Dicovisa, Venturini & C, Assitech, Sai Impianti, Nuova Scaini, imprese cessate ma non sottoposte a procedure concorsuali;
Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle societa' Ali Alluminio e Cartiera San Giovanni, licenziati prima della dichiarazione di fallimento delle imprese;
Considerato che per i lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai capoversi precedenti non sussiste la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla permanenza dei lavoratori in mobilita', in quanto provenienti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali all'atto del licenziamento alle quali, pertanto, non e' applicabile l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter ammettere al programma di reimpiego i lavoratori di cui ai tre capoversi precedenti;
Considerato che gli accordi con le imprese di cui al precedente punto b) prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 808 unita' a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.700 unita';
Considerato, altresi', che gli accordi con gli organi delle procedure sub c) o gli accordi per i lavoratori gia' collocati in mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 2.197 unita' a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.300 unita';
Ritenuto, pertanto, che al fine di ricondurre il numero dei lavoratori di cui al capoverso precedente nei limiti del contingente numerico di 1.300 unita', si e' ritenuto di applicare la percentuale di ammissione al programma nella misura del 59,17 delle singole richieste;
Decreta:

E' approvato il seguente piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unita' da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.
Imprese di cui al punto b) delle premesse:

=====================================================================
Sielte | 50 ===================================================================== Industrie Laminazioni Alluminio |60 Portovesme |60 Graftech |6 Infotel |15 Cemet Servizi |10 Ceit |22 Sirti |200 Site |50 Comec |8 Montefibre |133 Legler |164 Nuoro Servizi |30 Totale . . . |808

Imprese o lavoratori provenienti da imprese di cui al punto c) delle premesse:

=====================================================================
Girasole - Cartiera di Arbatax | 10 ===================================================================== Tecno Facility Management |10 Tecno Safety Sistem |2 Eudosia |3 Tecno Field Service |227 Tecnosistemi |42 Ict System |1 Oli.It |179 Postalmarket G.D.A. |103 Cesame |22 Oricola Tecnoservice |2 Opti.Me.S |4 Lares Tecno |60 Telecom |83 Amec |10 I.A.R. Siltal |118 Hera |2 Il Progresso |1 Cir Costruzioni |16 Coop. Costruttori |214 Ada |23 Nuova Cartiera di Arbatax |24 Cardnet |2 Calze Ros Mary |4 Olcese |98 Platinum |2 Cartificio Ermolli |4 Rimoldi Necchi |32 Al Europe |2 Totale . . . |1.300
 
Art. 2.
L'individuazione dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego e' effettuata, nel limite delle unita' attribuite nell'art. 1, dalle imprese d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nel caso di lavoratori gia' collocati in mobilita' e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali l'individuazione e' effettuata dalle parti firmatarie degli accordi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202.
 
Art. 3.
Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, le imprese di cui all'art. 1 comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego. Nel caso dei lavoratori gia' collocati in mobilita' le parti firmatarie degli accordi di cui al citato art. 1, comma 1, provvedono all'invio al medesimo Ministero, dei relativi elenchi debitamente vidimati dalla competente I.N.P.S. territoriale.
 
Art. 4.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette all'I.N.P.S. nazionale nonche' a Italia Lavoro i nominativi dei lavoratori ammessi al programma. Italia Lavoro, sulla base delle determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici tavoli di concertazione, ai quali partecipano le regioni e le province territorialmente interessate e le OO.SS. comparativamente piu' rappresentative, per l'individuazione delle azioni da sviluppare nel programma, delle modalita' di attuazione delle azioni e di partecipazione, degli obiettivi di reimpiego ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del programma.
Roma, 19 giugno 2006
Il Ministro: Damiano
 
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