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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Istituzione  presso il Ministero delle attivita' produttive dell'Albo degli  esperti  in  innovazione  tecnologica,  per la valutazione dei progetti    di   innovazione   tecnologica,   presentati   ai   sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto   il   decreto   legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300, concernente  l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 27 che istituisce il  Ministero  delle attivita' produttive a cui sono state trasferite le   funzioni   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato;
 Visto  l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che  istituisce  presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;
 Visto  il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle   tecnologie,   per   la   mobilita'  dei  ricercatori»  ed  in particolare,  l'art.  7,  comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei  progetti  e  dei  programmi presentati  nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba  avvalere  di  esperti  iscritti  in  apposito  elenco,  previo accertamento   dei   requisiti   di   qualificazione  scientifica  ed esperienza professionale nella ricerca;
 Visto  l'art.  10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del  16 gennaio  2001  contenente  direttive per la concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione  tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240;
 Visto  il  decreto  direttoriale 31 luglio 2003, nuove procedure di nomina degli esperti;
 Visto  il  parere  del  Comitato  tecnico nella seduta del 10 marzo 2004,  circa  l'opportunita' di istituire un elenco di esperti presso il Ministero delle attivita' produttive;
 Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere alla  costituzione di un Albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica  da  istituire  in  base  a  criteri  e  procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Finalita' dell'Albo degli esperti
 
 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle attivita' produttive l'Albo  degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di  specifiche  professionalita'  in materia di ricerca e di sviluppo precompetitivo  e  valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex   ante,  in  itinere  ed  ex  post  dei  progetti  di  innovazione tecnologica  presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 |  |  |  | Art. 2. Competenze tecnico scientifiche
 
 1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1, e' indetta una selezione pubblica  per  esperti  in  materia di innovazione tecnologica per la formazione   di   un  Albo,  da  attivare  presso  questo  Ministero, articolato in settori di attivita' industriali.
 2.  I diversi settori industriali di cui al comma 1 sono riportati, unitamente ai relativi comparti, nell'elenco di cui all'allegato 1.
 3.  Nella  selezione degli esperti si terra' conto della competenza nella  specifica  area  tecnologica,  nonche'  dei settori e comparti produttivi sulla base del decreto direttoriale di cui all'art. 6.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti per l'ammissibilita'
 
 1.  Possono  partecipare  alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 a) professori universitari di ruolo;
 b)  dirigenti  di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di  ricerca,  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri   30 dicembre  1993,  n.  593,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' ricercatori di ruolo;
 c)  altri  soggetti  in  possesso  di  alta  qualificazione  e di documentata  esperienza  tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche di cui all'allegato 1.
 |  |  |  | Art. 4. Criteri di selezione
 
 1.  La  selezione  degli  esperti e' effettuata dal Ministero delle attivita'  produttive,  sulla  base  di una valutazione dei curricula atta  ad  accertare  la  specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente,  nonche'  la  qualificata  esperienza di valutazione e/o gestione   delle   attivita'   di   ricerca  e  sperimentazione,  con riferimento alle competenze di cui all'allegato 1.
 |  |  |  | Art. 5. Presentazione delle domande
 
 1.  Ciascun  candidato  puo'  presentare  domanda per l'inserimento nell'Albo degli esperti indicando le aree tematiche di competenza, di cui all'allegato 1. Le domande possono pervenire a partire dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, compilando  l'apposito  modello  (allegato  2)  disponibile  sul sito Internet del Ministero, www. attivitaproduttive.gov.it
 2.  Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di ritorno a: Ministero delle  attivita'  produttive, Direzione generale per il coordinamento degli  incentivi  alle  imprese - Ufficio C1 «Gestione interventi per l'innovazione tecnologica», via Giorgione n. 2/B - 000147 Roma.
 3.  Le  domande  devono essere corredate di curriculum, predisposto secondo  il  modello richiesto (allegato 3), e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui al precedente art. 3 sia  della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono  lavoro  subordinato,  deve  essere trasmessa, ove prevista, l'autorizzazione   dell'ente  d'appartenenza,  in  base  al  disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4.  Le  domande,  previa  verifica  della regolarita' formale, sono valutate   dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale  coordinamento  incentivi  alle  imprese.  La selezione deve concludersi nei novanta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1.
 5.  Al  termine  della  selezione, si procede all'inserimento degli idonei  nell'Albo  degli esperti di cui agli articoli 1 e 2. Nel caso di  esito negativo della selezione si fara' conoscere all'interessato la relativa motivazione.
 |  |  |  | Art. 6. Costituzione e aggiornamento dell'Albo
 
 1.   Con   specifico   provvedimento  il  Ministero  provvede  alla costituzione e all'aggiornamento periodico dell'Albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle necessita'.
 2.   Gli   esperti   iscritti   nell'omologo   Albo  del  Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca transitano, previa richiesta e di  diritto,  per  i  relativi  settori e comparti, nell'elenco degli esperti  istituito  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive.  La domanda (allegato 4) deve essere inoltrata entro e non oltre sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 3. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attivita' produttive  di  cui  all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, facente parte del predetto Albo, e' automaticamente sospeso dall'Albo per tutta la durata del suo mandato in seno al comitato tecnico.
 4. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attivita' produttive  di  cui  all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non  iscritto nel predetto Albo, alla scadenza del suo mandato, viene inserito previa richiesta e di diritto nel predetto Albo.
 |  |  |  | Art. 7. Compiti degli esperti
 
 1.   Gli  esperti  inseriti  nell'Albo  sono  tenuti  a  dichiarare l'assenza  di  coinvolgimento  e/o  interesse diretto o indiretto nei progetti  per  i  quali sono chiamati alla valutazione, compilando un modello che verra' all'uopo fornito dal Ministero.
 2.  Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta dal  Ministero,  sono  tenuti  a  svolgere la valutazione ex ante dei progetti da agevolare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica in  itinere  ed  ex  post  di  quelli in atto. Nella fase istruttoria possono    essere    inoltre   chiamati,   nell'ambito   della   loro specializzazione,  a  far  parte  di  gruppi  di  lavoro  ai fini del riscontro  dell'ammissibilita'  dei programmi in relazione ai settori ammissibili  alle agevolazioni. Infine in ogni fase del procedimento, anche  successivamente  alla  conclusione del programma, a seguito di specifico   incarico   aggiuntivo   del   Ministero  delle  attivita' produttive  l'esperto, nell'ambito dell'incarico ricevuto e' tenuto a fornire tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.
 3.  Altri  aspetti  attinenti i compiti degli esperti e la gestione dell'Albo  sono  definiti successivamente all'emanazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | ---->   Vedere allegati da pag. 77 a pag. 86 della G.U.  <---- |  |  |  |  |