Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 7 aprile 2006 |
Istituzione presso il Ministero delle attivita' produttive dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive a cui sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240; Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2003, nuove procedure di nomina degli esperti; Visto il parere del Comitato tecnico nella seduta del 10 marzo 2004, circa l'opportunita' di istituire un elenco di esperti presso il Ministero delle attivita' produttive; Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere alla costituzione di un Albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica da istituire in base a criteri e procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei; Decreta:
Art. 1. Finalita' dell'Albo degli esperti
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e di sviluppo precompetitivo e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. |
| Art. 2. Competenze tecnico scientifiche
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, e' indetta una selezione pubblica per esperti in materia di innovazione tecnologica per la formazione di un Albo, da attivare presso questo Ministero, articolato in settori di attivita' industriali. 2. I diversi settori industriali di cui al comma 1 sono riportati, unitamente ai relativi comparti, nell'elenco di cui all'allegato 1. 3. Nella selezione degli esperti si terra' conto della competenza nella specifica area tecnologica, nonche' dei settori e comparti produttivi sulla base del decreto direttoriale di cui all'art. 6. |
| Art. 3. Requisiti per l'ammissibilita'
1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo; b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ricercatori di ruolo; c) altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche di cui all'allegato 1. |
| Art. 4. Criteri di selezione
1. La selezione degli esperti e' effettuata dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di una valutazione dei curricula atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonche' la qualificata esperienza di valutazione e/o gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione, con riferimento alle competenze di cui all'allegato 1. |
| Art. 5. Presentazione delle domande
1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per l'inserimento nell'Albo degli esperti indicando le aree tematiche di competenza, di cui all'allegato 1. Le domande possono pervenire a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, compilando l'apposito modello (allegato 2) disponibile sul sito Internet del Ministero, www. attivitaproduttive.gov.it 2. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1 «Gestione interventi per l'innovazione tecnologica», via Giorgione n. 2/B - 000147 Roma. 3. Le domande devono essere corredate di curriculum, predisposto secondo il modello richiesto (allegato 3), e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui al precedente art. 3 sia della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono lavoro subordinato, deve essere trasmessa, ove prevista, l'autorizzazione dell'ente d'appartenenza, in base al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Le domande, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese. La selezione deve concludersi nei novanta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1. 5. Al termine della selezione, si procede all'inserimento degli idonei nell'Albo degli esperti di cui agli articoli 1 e 2. Nel caso di esito negativo della selezione si fara' conoscere all'interessato la relativa motivazione. |
| Art. 6. Costituzione e aggiornamento dell'Albo
1. Con specifico provvedimento il Ministero provvede alla costituzione e all'aggiornamento periodico dell'Albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle necessita'. 2. Gli esperti iscritti nell'omologo Albo del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca transitano, previa richiesta e di diritto, per i relativi settori e comparti, nell'elenco degli esperti istituito dal Ministero delle attivita' produttive. La domanda (allegato 4) deve essere inoltrata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, facente parte del predetto Albo, e' automaticamente sospeso dall'Albo per tutta la durata del suo mandato in seno al comitato tecnico. 4. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non iscritto nel predetto Albo, alla scadenza del suo mandato, viene inserito previa richiesta e di diritto nel predetto Albo. |
| Art. 7. Compiti degli esperti
1. Gli esperti inseriti nell'Albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nei progetti per i quali sono chiamati alla valutazione, compilando un modello che verra' all'uopo fornito dal Ministero. 2. Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, sono tenuti a svolgere la valutazione ex ante dei progetti da agevolare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica in itinere ed ex post di quelli in atto. Nella fase istruttoria possono essere inoltre chiamati, nell'ambito della loro specializzazione, a far parte di gruppi di lavoro ai fini del riscontro dell'ammissibilita' dei programmi in relazione ai settori ammissibili alle agevolazioni. Infine in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla conclusione del programma, a seguito di specifico incarico aggiuntivo del Ministero delle attivita' produttive l'esperto, nell'ambito dell'incarico ricevuto e' tenuto a fornire tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari. 3. Altri aspetti attinenti i compiti degli esperti e la gestione dell'Albo sono definiti successivamente all'emanazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero. Roma, 7 aprile 2006 Il Ministro: Scajola |
| ----> Vedere allegati da pag. 77 a pag. 86 della G.U. <---- |
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