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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 6 giugno 2006 |  | Condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia    elettrica    sul    territorio    nazionale   e   per l'approvvigionamento   delle  relative  risorse  su  base  di  merito economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 9 giugno 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo  n.  79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;
 il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 17 luglio 2000;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 9 maggio 2001;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato  elettrico e la contestuale assunzione di responsabilita' del Gestore  del  mercato  elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,   recante  le  disposizioni  in  materia  di  assunzione  della titolarita'  della  funzione  di  garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4,  comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima societa';
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, 24 ottobre   2005,   recante   direttive   per   la  regolamentazione dell'emissione  dei  certificati  verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2005  (di  seguito:  decreto 1° dicembre 2005) recante l'approvazione delle  modifiche  urgenti  al  testo  integrato  della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico;
 gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita'  produttive  per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
 la   nota   del  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  data 11 dicembre  2003,  prot.  n.  4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
 gli  indirizzi  formulati  in  data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle  attivita' produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda  al  Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
 la   deliberazione   dell'Autorita'  26 giugno  2003,  n.  67/03, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  16 ottobre  2003,  n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   30 dicembre   2003,   n.  168/03  come successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio  2005,  n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;
 la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 agosto  2005,  n. 175/05 (di seguito: deliberazione n. 175/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito: deliberazione n. 293/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/06;
 il  documento  per  la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione   in   materia   di   registrazione   dei  contratti  di compravendita  di  energia  elettrica, nonche' di diritti ed obblighi connessi  con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di  dispacciamento  (di  seguito:  il  documento  per la ricognizione 1° giugno 2005);
 il  documento  per  la consultazione concernente la registrazione dei  contratti  di  compravendita  di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);
 il  documento  per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione  n.  168/03  per  la  registrazione  dei  contratti  di compravendita  di  energia  elettrica  ai  fini della loro esecuzione nell'ambito   del   servizio   di  dispacciamento,  la  modifica  dei corrispettivi   di  sbilanciamento  effettivo  e  la  definizione  di disposizioni    transitorie   relative   all'anno   2006,   approvato dall'Autorita' in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);
 la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia,  Milano,  Sezione  IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera i), del dispositivo della deliberazione n. 175/05, laddove aggiunge alla deliberazione n. 168/03 l'art. 23.2, ed in parte qua la deliberazione n. 293/05;
 Considerato che:
 con   deliberazione   n.   168/03,  l'Autorita'  ha  definito  le condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia    elettrica    sul    territorio    nazionale   e   per l'approvvigionamento   delle  relative  risorse  su  base  di  merito economico,  ai  sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
 l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:
 a) la  registrazione  degli acquisti e delle vendite di energia elettrica,  nonche'  dei  programmi  di  immissione  e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;
 b) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;
 c) la   quantificazione   degli   sbilanciamenti,   ossia   gli scostamenti fra posizioni commerciali (acquisti e vendite registrati) e  posizioni fisiche (energia elettrica immessa o prelevata), nonche' la  regolazione  dei corrispettivi di dispacciamento e la gestione di un  sistema  a  garanzia del buon esito delle transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;
 le caratteristiche tecniche del sistema elettrico pongono la fase di  esecuzione  fisica  degli  acquisti  e  delle  vendite di energia elettrica  al di fuori del controllo esclusivo delle parti (venditore e  acquirente)  poiche'  il  buon esito delle transazioni puo' essere assicurato   unicamente  dal  soggetto  responsabile  della  gestione coordinata dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento;
 la  registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli  acquisti e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al  di  fuori  del sistema delle offerte, cosi' come la registrazione degli  acquisti  e  delle vendite concluse nel sistema delle offerte, costituisce  quindi  uno  strumento essenziale per la definizione dei diritti  e degli obblighi delle parti (venditore e acquirente), anche verso  il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento;
 le   caratteristiche   tecniche  del  sistema  elettrico  rendono necessario,  ai  fini  della  sicurezza  del  sistema  stesso, che il responsabile  del  servizio  di dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
 ai  fini  dell'efficace  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al precedente  alinea,  e'  necessario  che siano comunicati a Terna, in qualita'  di responsabile del servizio di dispacciamento, i programmi di  immissione e di prelievo di energia elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;
 per  assicurare  il  buon  esito delle transazioni, e' necessario predisporre  un  sistema  di  garanzie,  sottoscritto  da  tutti  gli operatori,  in  grado  di  coprire adeguatamente Terna dal rischio di controparte   associato   alle   partite   economiche  che  originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
 il  documento  per  la  ricognizione  1° giugno  2005 evidenziava precise  criticita'  concernenti  il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione  n.  168/03,  e il vigente sistema di garanzie contro i rischi  commerciali  assunti  da  Terna  nell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
 le  principali  criticita'  evidenziate  nel  suddetto  documento consistono:
 a.  nell'obbligo  di  associare, gia' in fase di registrazione, ciascuna  vendita/acquisto  ai  punti  di  immissione/prelievo cui si riferisce;
 b. nell'insufficienza e nella complessita', anche a causa della presenza  di differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle  vendite  (piattaforma  bilaterali,  piattaforma  aggiustamento bilaterali,  piattaforma  IPEX),  delle  verifiche  di congruita' dei medesimi  acquisti e vendite con la capacita' effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonche' con la capienza delle  garanzie  prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 c.  nell'impossibilita',  in  alcuni casi, per gli operatori di utilizzare  il  sistema  delle  offerte  per la chiusura di posizioni commerciali  acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;
 le  predette  criticita',  da  un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi  di  negoziazione  a  termine  dell'energia  elettrica atti a offrire agli operatori i necessari strumenti di copertura dal rischio di   oscillazione  dei  prezzi  sul  mercato  elettrico,  dall'altro, accrescono   la   vulnerabilita'   del  sistema  elettrico  a  fronte dell'eventuale insolvenza di uno o piu' utenti del dispacciamento;
 il  documento  per  la consultazione 4 agosto 2005 delineava agli operatori   alcune   opzioni   di   revisione  della  disciplina  del dispacciamento,  limitatamente  al  sistema  di  registrazione  degli acquisti  e  delle  vendite  nonche'  al sistema di garanzie, volte a risolvere le sopraccitate criticita';
 le  preferenze  espresse dagli operatori nell'ambito del processo di   consultazione,  si  concentravano  su  un  modello  aperto  che, separando  la  registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla  comunicazione  dei  programmi  di  immissione e di prelievo in esecuzione  dei  medesimi acquisti e vendite, consentisse lo sviluppo di  una  pluralita'  di sistemi di negoziazione a termine da parte di operatori   di   bilanciamento   qualificati  dotati  di  particolari requisiti  di solvibilita' e onorabilita' definiti dall'Autorita', ai quali sia concessa la possibilita' di registrare acquisti e vendite a termine  pur  non  essendo  titolari  di  punti  di  immissione  e di prelievo;
 Ritenuto che sia opportuno:
 procedere  alla  revisione  del  sistema  di  registrazione degli acquisti  e  delle  vendite  a  termine  e  dei relativi programmi di immissione   e   di   prelievo,   nonche'  al  sistema  di  garanzie, riconfermando  le  altre  condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento  e  per  l'approvvigionamento  delle  relative risorse stabilite dalla deliberazione n. 168/03;
 predisporre    un   sistema   di   registrazione   separando   la registrazione  degli  acquisti  e delle vendite a termine, effettuata assegnando   agli   operatori   di  mercato  appo-siti  conti,  dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei  medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza di operatori di  bilanciamento  qualificati dotati dei requisiti di solvibilita' e onorabilita'  definiti dall'Autorita' che possano registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
 rafforzare   il   sistema   di   garanzie   nel   breve  termine, predisponendo  un sistema basato su garanzie individuali integrate da una   componente   di  carattere  mutualistico,  nella  forma  di  un corrispettivo a carico degli operatori a copertura di eventuali oneri che  dovessero  emergere per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento   non   coperta   dal  sistema  di  garanzie  di  tipo individualistico;
 che   Terna   si   avvalga,   al  fine  di  minimizzare  i  costi dell'attivita'  di  registrazione  e di ottimizzare i relativi flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualita' di gestore del sistema di registrazione;
 Delibera:
 1.  Di  approvare  le  Condizioni  per  l'erogazione  del  pubblico servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale  e  per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di  merito  economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  nel testo allegato al presente provvedimento,  di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).
 2. Di   abrogare  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica  e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
 3. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento al Ministro dello  sviluppo  economico,  alla  societa' Terna Spa e alla societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.
 Milano, 9 giugno 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A PARTE I DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO
 Articolo 1
 Definizioni
 
 1.1   Ai   fini   dell'interpretazione   e   dell'applicazione  delle disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento si applicano le definizioni  di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'   30   gennaio  2004,  n. 5/04,  come  successivamente integrata  e  modificata  (di  seguito:  Testo integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
 - l'Acquirente  unico  e'  il  soggetto  di  cui  all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
 - acquisto   a  termine  e',  per  ciascun  periodo  rilevante,  una quantita'  di  energia  elettrica  acquistata al di fuori del sistema delle offerte;
 - acquisto  netto  a  termine  e', per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine  registrate  da  un  operatore  di  mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo;
 - controllo  degli  scambi  programmati e' l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti  elettriche,  per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
 - Disciplina  del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato  elettrico  approvata  con  il  decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
 - energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo  n. 387/03 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete  ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03,   secondo   le   modalita'  previste  dalla  deliberazione n. 34/05.  L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17,  comma  1, del decreto legislativo n. 3 87/03 rientra nell'ambito di   applicazione   dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto legislativo n. 387/03;
 - energia  elettrica  di  cui  al  comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia  elettrica  ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41,  della  legge  n. 239/04,  secondo  le  modalita'  previste dalla deliberazione n. 34/05;
 - il  Gestore  del  sistema  elettrico  e'  la  societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - il   Gestore   del   mercato  elettrico  e'  il  soggetto  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
 - gestore  di  rete  e'  la persona fisica o giuridica responsabile, anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete elettrica   con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'  delle attivita'  di  manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna  e  le  imprese  distributrici,  di  cui al decreto legislativo n. 79/99;
 - impresa distributrice di riferimento e' l'impresa distributrice di cui  all'articolo  3,  comma  3.1,  lettera  a),  della deliberazione n. 118/03;
 - impresa  distributrice  sottesa  e' l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione n. 118/03;
 - insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora, in  una  zona, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte  di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i  punti  di  dispacciamento  localizzati  nella  suddetta  zona,  e' inferiore  alla  quantita'  totale di energia elettrica relativa alle offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  presentate nel mercato  del  giorno  prima e relative ad unita' di consumo, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
 - macrozona  A  e'  la  macrozona  A  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione n. 50/05;
 - macrozona  B  e'  la  macrozona  B  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione n. 50/05;
 - macrozona  C  e'  la  macrozona  C  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione n. 50/05;
 - macrozona  D  e'  la  macrozona  D  di  cui  all'articolo  3 della deliberazione n. 50/05;
 - macrozona  Continente  e'  la  macrozona  costituita aggregando le macrozone A e D;
 - mercati  dell'energia  sono  il  mercato  del  giorno  prima ed il mercato di aggiustamento;
 - mercato  elettrico  e' l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - mercato  del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte di  acquisto  e  vendita  di  energia  elettrica  per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
 - mercato  di aggiustamento e' la sede di negoziazione delle offerte di  acquisto  e  vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
 - mercato   per   il  servizio  di  dispacciamento  e'  la  sede  di negoziazione  delle  risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 60;
 - operatore  di  mercato e' un soggetto abilitato alla registrazione di  acquisti  e  vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
 - periodo  di  rientro in servizio e' il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unita' di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilita' pari almeno a ventuno giorni;
 - prelievo  residuo  di  area  e' il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
 - primo  periodo  di esercizio di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore e' il periodo intercorrente tra la data di  inizio  del  periodo  di  avviamento  di una unita' di produzione combinata  di  energia  elettrica  e  calore  ed il 31 dicembre dello stesso anno;
 - programma   e'  una  quantita'  di  energia  elettrica  che  viene dichiarata  in  immissione  o  in prelievo in una rete con obbligo di connessione  di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
 - programma   post-MA   di  immissione  e',  per  ciascun  punto  di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  e  per  ciascun punto di dispacciamento  di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti  al  medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
 - programma   post-MA   di   prelievo   e',  per  ciascun  punto  di dispacciamento   per  unita'  di  consumo  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  di  esportazione,  la somma dei programmi di prelievo riferiti  al  medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
 - programma   C.E.T.   di   immissione  e',  per  ciascun  punto  di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  e  per  ciascun punto di dispacciamento    di    importazione,    il    programma   presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
 - programma   C.E.T.   di   prelievo   e',   per  ciascun  punto  di dispacciamento   per  unita'  di  consumo  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento    di    esportazione,    il    programma   presentato dall'operatore  di  mercato  in  esecuzione  degli  acquisti  netti a termine registrati nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
 - programma  C.E.T.  post-MGP di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  e  per  ciascun punto di dispacciamento  di  importazione,  il  programma C.E.T. di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
 - programma  C.E.T.  post-MGP  di  prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento   per  unita'  di  consumo  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  di  esportazione,  il  programma  C.E.T.  di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
 - programma  post-MSD-ex-ante di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  e  per  ciascun punto di dispacciamento  di  importazione, il programma post-MA di immissione, come  eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - programma  post-MSD-ex-ante  di  prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento   per  unita'  di  consumo  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  di  esportazione,  il  programma post-MA di prelievo, come  eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - programma post-MGP cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento  per  unita'  di  produzione  e  per  ciascun punto di dispacciamento  di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti  al  medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato  del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di immissione;
 - programma  post-MGP  cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento   per  unita'  di  consumo  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento  di  esportazione,  la somma dei programmi di prelievo riferiti  al  medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato  del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di prelievo;
 - programma  vincolante  modificato e corretto di immissione e', per ciascun  punto  di  dispacciamento  per  unita'  di  produzione e per ciascun   punto  di  dispacciamento  di  importazione,  il  programma post-MSD-ex-ante  di  immissione,  come  eventualmente modificato per effetto  di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
 - programma  vincolante modificato di prelievo e', per ciascun punto di  dispacciamento  per  unita'  di  consumo  e  per ciascun punto di dispacciamento  di  esportazione,  il  programma  post-MSD-ex-ante di prelievo,  come  eventualmente  modificato  per  effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
 - regole  per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate   da   Terna   ai   sensi   dell'Articolo   6  del  presente provvedimento;
 - rete  rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione  in  alta  tensione  direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
 - servizio  di  interrompibilita'  del carico e' il servizio fornito dalle  unita'  di  consumo  rilevanti  connesse a reti con obbligo di connessione  di  terzi  dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite da Terna;
 - sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di acquisto e di vendita  dell'energia  elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
 - sufficienza  di  offerta e' la condizione che si verifica qualora, in  una  zona, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte  di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i  punti  di  dispacciamento  localizzati  nella  suddetta  zona,  e' superiore  alla  quantita'  totale di energia elettrica relativa alle offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  presentate nel mercato  del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
 - Terna  e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - unita' abilitata e' un'unita' di produzione o di consumo rilevante che  risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai   fini   della  partecipazione  al  mercato  per  il  servizio  di dispacciamento;
 - unita'  di  consumo  rilevante  e'  un'unita'  di  consumo  i  cui programmi  di  prelievo  risultano  rilevanti,  tenendo  conto  della potenza  disponibile  della  medesima e dei limiti della capacita' di trasporto,  ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - unita'   di   produzione   alimentata  da  fonti  rinnovabili  non programmabili  e'  un'unita'  di  produzione  che  utilizza l'energia solare,  eolica,  maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei  gas  residuati  dei  processi  di depurazione, del biogas, delle biomasse,  l'energia  geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua fluente;
 - unita'  di  produzione CIP6/92 e' un'unita' di produzione che cede energia   elettrica   al  Gestore  del  sistema  elettrico  ai  sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
 - unita'  di  produzione di cogenerazione e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
 - unita'  di  produzione  d.lgs.  387/03 o 1. 239/04 e' un'unita' di produzione  che  cede  energia  elettrica  ai sensi dell'articolo 13, commi  3  e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
 - unita'  di  produzione  o  di  consumo  e'  un insieme di impianti elettrici,  per  la  produzione o per il consumo di energia elettrica connessi  alle  reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite  di  linee  dirette  o  di reti interne d'utenza, tali che le immissioni  o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano   misurabili   autonomamente.   Le  unita'  di  pompaggio  sono considerate unita' di produzione;
 - unita'  di  produzione  rilevante e' un'unita' di produzione i cui programmi  di  immissione  risultano  rilevanti,  tenendo conto della potenza  nominale  della  medesima  e  dei  limiti della capacita' di trasporto,  ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - unita' di produzione e pompaggio strategica e' un'unita' abilitata alla  fornitura  dello  stoccaggio  di  energia  per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 62;
 - unita'  essenziale  per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico e' un'unita'   di   produzione   o   di   consumo   che  puo'  risultare indispensabile  ai  fini  del  dispacciamento  in  alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
 - utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
 - vendita a termine e', per ciascun periodo rilevante, una quantita' di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte;
 - vendita  netta  a  termine  e',  per ciascun periodo rilevante, il valore  assoluto  della  somma  algebrica  degli  acquisti  a termine registrati  e  delle  vendite a termine registrate da un operatore di mercato  e  relative  a  tale  periodo,  quando  tale somma ha valore negativo;
 - decreto   legislativo  n. 387/03  e'  il  decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387;
 - DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11  maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 - legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - decreto 24 ottobre 2005 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del   territorio,   24   ottobre   2005,  recante  direttive  per  la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di  energia  di  cui  all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - deliberazione  n. 42/02  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'  19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n. 67/03   e'  l'Allegato  A  della  deliberazione dell'Autorita'  26  giugno  2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,   Serie  generale,  n. 202  del  1  settembre  2003,  come successivamente modificata ed integrata;
 - deliberazione   n. 118/03   e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita'  16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
 - deliberazione  n. 205/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04.
 - deliberazione  n. 34/05  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni.
 - deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05.
 - deliberazione  n. 39/06  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'  23 febbraio 2006, n. 39/06.
 Articolo 2
 Finalita'
 
 2.1  Con  il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita' di:
 a) assicurare  l'imparzialita',  la neutralita' e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi i clienti finali;
 b) assicurare la parita' di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli  acquisti  e delle vendite concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
 c) promuovere  un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel   sistema   elettrico,   attraverso  il  dispacciamento,  che  e' l'attivita'  volta  ad  impartire  disposizioni  per il funzionamento coordinato  e contestuale delle unita' di produzione, delle unita' di consumo e della rete rilevante;
 d) promuovere  lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica.
 Articolo 3
 Oggetto
 
 3.1    Con    il   presente   provvedimento   viene   completata   la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di acquisto  e  vendita  di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:
 a) connessione,  intesa,  ai  fini del presente provvedimento, come, realizzazione  e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
 b) trasmissione,  inteso  come  il  servizio  di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione  dell'energia  elettrica  sulla  rete  di trasmissione nazionale;
 c) distribuzione,   inteso   come   il   servizio  di  distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9   del   decreto   legislativo  n. 79/99,  per  il  trasporto  e  la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
 d) dispacciamento,  inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione  delle  partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto  e  di  vendita  ai  fini  dell'immissione o del prelievo di energia    elettrica    nei    diversi    cicli    esecutivi,    come approvvigionamento  e  conseguente  fornitura  di risorse del sistema elettrico  nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e  il  buon  esito  dei  contratti,  nonche'  come  valorizzazione  e regolazione  dell'energia  elettrica  oggetto  di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali. 3.2  Ai  fini  di  quanto  previsto nel comma precedente, il presente provvedimento  disciplina  le  condizioni per l'approvvigionamento da parte  di  Terna  delle  risorse  per  il  dispacciamento, nonche' le condizioni   per   l'erogazione   del   servizio  di  dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:
 a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e  dei  corrispondenti  programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento;
 b) aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
 c) regolazione dei corrispettivi di dispacciamento.
 PARTE II EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
 
 TITOLO 1
 
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Articolo 4
 Contratto per il servizio di dispacciamento
 
 4.1  Sono  tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:
 a) i titolari di unita' di produzione;
 b) i  titolari di unita' di consumo, ad eccezione dei titolari delle unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
 c) l'Acquirente unico, per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
 d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione;
 e) il  Gestore  del  sistema  elettrico  per le unita' di produzione CIPE/92. 4.2  La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo,  del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e  del  contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato e' condizione necessaria per immettere energia elettrica  nella  rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi.  La conclusione,  direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del  contratto  per  il  servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto  per  il  servizio  di  trasmissione  e di distribuzione e' condizione  necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi. 4.3  Il titolare di un'unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che  intenda  concludere  il  contratto  di dispacciamento attraverso l'interposizione  di  un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira  l'energia  ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il  medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato. 4.4  La  conclusione  dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione  deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo  ai  fini  della  conclusione  dei contratti per il servizio di trasmissione  e  di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha  la  forma  di  un  mandato  senza rappresentanza: il soggetto che stipula  i  due  contratti  deve  essere il medesimo. Questi risponde delle  obbligazioni  che  dagli  stessi contratti traggono titolo nei confronti   dell'esercente   il   servizio   di   trasmissione  o  di distribuzione e di Terna. 4.5 Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le  unita'  di produzione e per tutti i punti di importazione e unico per  tutte  le  unita' di consumo e per tutti i punti di esportazione nella  titolarita'  di uno stesso soggetto, ad eccezione delle unita' di  produzione  d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 per la quale il soggetto si sia  avvalso  del  gestore  di  rete  per la conclusione del medesimo contratto. 4.6  Entro  il  sest'ultimo  giorno  lavorativo del mese precedente a quello  di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano a  Terna,  con  le  modalita'  dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti  ubicati  nel  proprio  ambito  di  competenza,  nonche' dei soggetti    ubicati   nell'ambito   di   competenza   delle   imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di  trasmissione  e  di  distribuzione. Le variazioni dell'utente del dispacciamento  per  uno  o  piu'  punti di prelievo trattati su base oraria  seguono  la  tempistica  prevista  all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03. 4.7  La  conclusione  del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce  condizione  necessaria  per  l'accesso  al  servizio  di trasmissione  di  cui all'articolo 19 del Testo integrato. Terna nega la  connessione  alla  rete  dell'unita'  di  produzione,  qualora il richiedente  non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto  per  il  servizio  di  dispacciamento  ovvero, nel caso di utenti  gia'  connessi  alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 4.8  La  conclusione  del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce  condizione  necessaria  per  l'accesso  al  servizio  di trasmissione  e  di  distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici  negano  la  connessione  alla  rete  delle  unita'  di consumo,   qualora   il   richiedente   non  offra  la  dimostrazione dell'avvenuta   conclusione   del   contratto   per  il  servizio  di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla rete che non  abbiano  fornito  la  suddetta  dimostrazione, intimano, dandone informazione  a Terna, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 4.9 L'intimazione di cui ai commi 4.7 e 4.8 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comportera' la disconnessione  dell'utente  senza  ulteriore preavviso. Scaduto tale termine  si  da'  luogo  alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione  o  di  distribuzione  in  essere  e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorita' l'avvenuta disconnessione. 4.10  Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui  al  presente articolo, Terna ne da' comunicazione all'Autorita', ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 4.11  Qualora  un'impresa  distributrice non adempia agli obblighi di cui  al  presente  articolo,  la  medesima impresa risponde in solido verso  Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del  servizio  di  dispacciamento  nei  confronti dell'utente che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
 Articolo 5
 Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento
 
 5.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento  sono  disciplinate  dal  presente provvedimento e, in coerenza  con  le  disposizioni  nello stesso contenute, dalle regole adottate  da  Terna  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99. 5.2  Le regole per il dispacciamento, nonche' le successive revisioni delle  stesse,  sono  adottate  da  Terna  in  esito  alla  procedura disciplinata all'Articolo 6. 5.3  Qualora  nell'applicazione  della disciplina di cui al comma 5.1 insorgano  controversie,  l'Autorita',  su  concorde  richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.
 Articolo 6
 Procedure per l'adozione e l'aggiornamento
 delle regole per il dispacciamento
 
 6.1  Terna,  in  esito  alla  consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorita' per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito  internet  unitamente  alle  osservazioni ricevute, lo schema di regole  per  il  dispacciamento  ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
 a) relazioni  tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per  la  predisposizione  delle  regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
 c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati. 6.2  L'Autorita' si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalita' previste dalla deliberazione n. 39/06. 6.3  Le  regole  per  il  dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti  entrano  in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna  effettua  nel  proprio  sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni  successivi  a  quello  di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso. 6.4  Terna  rivede,  periodicamente,  anche su richiesta dei soggetti interessati,  le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
 Articolo 7
 Convenzione tra Terna e il Gestore del mercato elettrico
 
 7.1  Terna  e  il Gestore del mercato elettrico attraverso una o piu' convenzioni disciplinano tra l'altro:
 a) l'affidamento  al Gestore del mercato elettrico dell'attivita' di raccolta  delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento  nel  mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 60;
 b) i  flussi  informativi  necessari alla registrazione, nell'ambito del  servizio  di  dispacciamento,  degli  acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalita' di scambio delle informazioni;
 c) la  regolazione  delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 d) le  modalita' per lo scambio tra il Gestore del mercato elettrico e  Terna  delle  informazioni,  rilevanti ai fini del dispacciamento, finalizzate  alla  registrazione  dei  programmi  di  immissione e di prelievo;
 e) la  regolazione  dei  corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8,  della  deliberazione  n. 50/05  dovuti  al Gestore del mercato elettrico   per   lo   svolgimento   delle  attivita'  funzionali  al monitoraggio,   svolto   dall'Autorita',   del  mercato  all'ingrosso dell'energia elettrica. 7.2  Gli  schemi  delle  convenzioni  di cui al comma precedente ed i relativi  aggiornamenti  debbono  essere  inviati, anteriormente alla sottoscrizione,   all'Autorita'.   La   Direzione  Energia  Elettrica dell'Autorita'  verifica  la  conformita'  degli  schemi entro trenta (30) giorni  dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.
 Articolo 8
 Classificazione delle unita' di produzione
 e delle unita' di consumo in tipologie
 
 8.1  Ai  fini  del  presente  provvedimento  le  unita' di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
 a) unita'   di   produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili,  ad eccezione  delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 b) unita' di produzione di cogenerazione;
 c) unita'  di  produzione  essenziali  per  la sicurezza del sistema elettrico;
 c1) unita' di produzione e pompaggio strategiche;
 d) unita'  di  produzione  CIP6/92,  ad  eccezione  delle  unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 e) unita'  di  produzione  alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 f) unita'  di  pompaggio  diverse  da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
 g) unita'   di   produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non programmabili;
 h) unita'  di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 i) unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
 j) unita'  di  produzione  diverse  da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. 8.2  Ai  fini  del presente provvedimento le unita' di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
 a) unita'   di   produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili,  ad eccezione  delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 b) unita' di produzione di cogenerazione;
 c) unita'   di   produzione  alimentate  da  fonti  rinnovabili  non programmabili;
 d) unita'  di  produzione  CIP6/92,  ad  eccezione  delle  unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 e) unita'  di  produzione  alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
 g) unita'  di  produzione  diverse  da quelle di cui alle precedenti lettere  da a) a f) e alle successive lettere da h) a i) del presente comma;
 h) unita'  di produzione CIPE/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 i) unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04. 8.3  Ai  fini  del  presente  provvedimento le unita' di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:
 a) unita' di consumo rilevanti;
 b) unita' di consumo non rilevanti.
 Articolo 9
 Punti di importazione e di esportazione
 relativi ad una frontiera elettrica
 
 9.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla  rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle   reti   elettriche  localizzati  sul  territorio  dello  Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata. 9.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla  rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle   reti   elettriche  localizzate  sul  territorio  dello  Stato confinante   in   cui  si  considera  prelevata  l'energia  elettrica esportata.
 Articolo 10
 Punti di dispacciamento
 
 10.1  Punto di dispacciamento per unita' di produzione e' il punto in relazione  al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e  l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione che siano contestualmente: c) relativi  a  unita' di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8; d) localizzati in un'unica zona; e) inclusi  nei  contratti  per  il  servizio  di  trasmissione  e di distribuzione  conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo  utente  del  dispacciamento,  che  e'  anche  titolare  dei contratti di trasmissione e di distribuzione. 10.2  Il  punto  di  dispacciamento  per  unita'  di  produzione puo' includere  altresi',  nei  casi  e con le modalita' definite da Terna nelle  regole  di  dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unita' di produzione. 10.3 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento:
 a) l'insieme   dei   punti   di  immissione  inclusi  nel  punto  di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti;
 b) la   capacita'   di   immissione  relativa  a  ciascun  punto  di dispacciamento per unita' di produzione.
 c) la   capacita'   di   prelievo   relativa   a  ciascun  punto  di dispacciamento per unita' di pompaggio. 10.4   L'insieme  dei  punti  di  immissione  inclusi  nel  punto  di dispacciamento  per  unita' di produzione non rilevanti, ad eccezione delle  unita'  di  produzione  di  cui  al  comma 8.2, lettera i), e' l'insieme  di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.1. 10.5   L'insieme  dei  punti  di  immissione  inclusi  nel  punto  di dispacciamento  per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 e' l'insieme  di  tutti  i  punti  di  immissione  relativi  a unita' di produzione  di  cui  al comma 8.2, lettera i) localizzati in un'unica zona. 10.6  Punto  di  dispacciamento  per unita' di consumo e' il punto in relazione  al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e  l'obbligo  a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento effettivo. 10.7  Il  punto  di dispacciamento per unita' di consumo non comprese nel  mercato  vincolato  e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo che siano contemporaneamente:
 a) relativi  a  unita'  di  consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
 b) localizzati in un'unica zona;
 c) inclusi  nei  contratti  per  il  servizio  di  trasmissione e di distribuzione  conclusi,  anche con diverse imprese distributrici, da un  utente  del  dispacciamento,  che e' anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione. 10.8  Il  punto  di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel mercato  vincolato  e'  l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
 a) localizzati in un'unica zona;
 b) inclusi  nei  contratti  per  il  servizio  di  trasmissione e di distribuzione  conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato. 10.9   L'insieme   dei   punti  di  prelievo  inclusi  nel  punto  di dispacciamento  per  unita' di consumo rilevanti e' definito da Terna nelle regole per il dispacciamento. 10.10   L'insieme   dei  punti  di  prelievo  inclusi  nel  punto  di dispacciamento  per  unita'  di consumo non rilevanti e' l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.7. 10.11  Punto  di  dispacciamento  di  importazione  e'  il  punto  in relazione  al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e  l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica. 10.12Punto di dispacciamento di esportazione e' il punto in relazione al   quale  l'utente  del  dispacciamento  acquisisce  il  diritto  e l'obbligo  a  prelevare  energia  elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica. 10.13 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento la capacita' di   immissione   relativa  a  ciascun  punto  di  dispacciamento  di importazione,  nonche'  la  capacita'  di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento di esportazione.
 Articolo 11
 Periodo rilevante
 
 11.1  Periodo  rilevante e' il periodo di tempo in relazione al quale un  utente  del  dispacciamento  acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere  o  prelevare  energia  elettrica nelle reti con obbligo di connessione   di   terzi   e   rispetto  al  quale  e'  calcolato  lo sbilanciamento effettivo. 11.2 Il periodo rilevante per le unita' di produzione e di consumo e' pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. 11.3  Per  le  unita'  di produzione abilitate e le unita' di consumo abilitate  Terna  puo' definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.
 Articolo 12
 Energia elettrica immessa e prelevata
 
 12.1  L'energia  elettrica  immessa in un punto di dispacciamento per unita'  di produzione o in un punto di dispacciamento di importazione e'  pari,  in  ciascun  periodo  rilevante,  alla  somma dell'energia elettrica  immessa,  rispettivamente,  nei  punti di immissione o nei punti   di   importazione   appartenenti   al   predetto   punto   di dispacciamento. 12.2  L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unita'  di  consumo,  in  un  punto  di  dispacciamento per unita' di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione e' pari, in ciascun   periodo   rilevante,   alla  somma  dell'energia  elettrica prelevata,  rispettivamente,  nei  punti  di  prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento. 12.3  L'energia  elettrica  immessa  o  prelevata  in/da  un punto di dispacciamento,  fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12.4 e  12.5, e' determinata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'Articolo 33. 12.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati  da  Terna  in  importazione  con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato  il  controllo  degli  scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche  localizzate  sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione. 12.5  L'energia  elettrica  prelevata  in  un  punto  di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
 a) appartenente  ad  una  rete  di  interconnessione per la quale e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati  da  Terna  in  esportazione  con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 b) appartenente  ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato  il  controllo  degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica  esportata  attraverso  la  medesima  frontiera elettrica e destinata  al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante. 12.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2:
 a) l'energia  elettrica  immessa  in  ciascun  periodo rilevante nei punti  di  immissione  in  bassa  tensione  ed  in  media tensione e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia  elettrica  sulle  reti  di  trasmissione e di distribuzione, fissato  nella  tabella  17,  colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
 b) l'energia  elettrica  prelevata  in ciascun periodo rilevante nei punti  di prelievo trattati su base oraria e' aumentata di un fattore per  tenere  conto  delle  perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato. 12.7  L'energia  elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto  di  immissione  non  trattato  su  base  oraria e' determinata assumendo,  in  tutte  le ore del periodo temporale rispetto al quale viene  determinato  il  prelievo  residuo  d'area,  il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03. 12.8  I  punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di  immissione  relativi ad unita' di produzione con potenza nominale non  superiore  a  250  kW.  Sono  trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unita' di produzione. 12.9 L'utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione con potenza  nominale  non  superiore  a 250 kW ha facolta' di chiedere a Terna  il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a  condizione  che  i  medesimi  siano  dotati  di misuratore orario, secondo modalita' definite nelle regole per il dispacciamento. 12.10  L'energia  elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un  punto  di  prelievo non trattato su base oraria e' determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03. 12.11  I  punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai  sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo. 12.12  Nel  caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di  utenza  o  di  una  linea  diretta  cui  e' connessa un'unita' di produzione  CIP6/92,  si  intende  immessa o prelevata dalla rete con obbligo  di  connessione  di  terzi  un'energia  elettrica  pari alla differenza  tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di  connessione  di  terzi  e  la  produzione  netta  dell'unita'  di produzione CIP6/92.
 Articolo 13
 Convenzioni per la contabilizzazione
 degli acquisti e delle vendite e dei programmi
 
 Ai   fini   del   presente  provvedimento  si  adottano  le  seguenti convenzioni:
 a) gli  acquisti,  i  programmi  di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno positivo;
 b) le  vendite,  i  programmi  di  prelievo  e  l'energia  elettrica prelevata sono contabilizzati con segno negativo.
 Articolo 14
 Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica
 
 14.1  L'utente  del  dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante  di  immettere  in rete in ciascun punto di dispacciamento per  unita'  di  produzione  e  in ciascun punto di dispacciamento di importazione  nella  sua  responsabilita'  la  quantita'  di  energia elettrica   corrispondente   al  programma  vincolante  modificato  e corretto di immissione relativo al medesimo punto. 14.2  La  quantita'  di  energia  elettrica  immessa  in  un punto di dispacciamento:
 a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto   di   immissione  e'  considerata  ceduta  dall'utente  del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
 b) in  difetto  rispetto al relativo programma vincolante modificato di   immissione   e'  considerata  ceduta  da  Terna  all'utente  del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento. 14.3  L'utente  del  dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per  unita'  di  consumo  e  in  ciascun  punto  di dispacciamento di esportazione  nella  sua  responsabilita'  la  quantita'  di  energia elettrica   corrispondente  al  programma  vincolante  modificato  di prelievo relativo al medesimo punto. 14.4  La  quantita'  di  energia  elettrica  prelevata in un punto di dispacciamento:
 a) in  eccesso  rispetto al relativo programma vincolante modificato di   prelievo   e'   considerata   ceduta  da  Terna  all'utente  del dispacciamento    in    prelievo    nell'ambito   del   servizio   di dispacciamento;
 b) in  difetto  rispetto al relativo programma vincolante modificato di  prelievo  e' considerata ceduta dall'utente del dispacciamento in prelievo a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento. 14.5   I  diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto  per l'esecuzione  degli acquisti e delle vendite a termine sono assegnati nel  mercato  elettrico  contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare  energia  elettrica.  Ai  fini  dell'assegnazione  di  tali diritti, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 30 a 32. 14.6  Gli  utenti  del  dispacciamento  delle  unita'  di  produzione alimentate  da  fonti  rinnovabili  non  programmabili  sono tenuti a definire  i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi  di  energia  elettrica  effettivamente  prodotti  dalle medesime  unita',  in conformita' ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. 14.7   Terna   segnala   all'Autorita'   significativi   e  reiterati scostamenti   dall'applicazione   dei  principi  enunciati  al  comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.
 Articolo 15
 Suddivisione della rete rilevante in zone
 
 15.1  Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per  periodi  di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in  seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di  detto  periodo,  Terna  definisce  e  propone  all'Autorita'  per l'approvazione  la  suddivisione della rete rilevante in zone in modo che,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili  al momento della definizione:
 a) la  capacita'  di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione   dei   programmi   di   immissione   e   di  prelievo corrispondenti   alle   situazioni  di  funzionamento  ritenute  piu' frequenti,  sulla  base  delle  previsioni  degli  esiti  del mercato elettrico formulate da Terna;
 b) l'esecuzione  dei  programmi di immissione e di prelievo non deve dare   luogo   a  congestioni  all'interno  di  ciascuna  zona  nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
 c) la   dislocazione   delle   immissioni   e  dei  prelievi,  anche potenziali,  all'interno  di  ciascuna  zona  non abbia significativa influenza sulla capacita' di trasporto tra le zone. 15.2  Le  proposte  di  cui  al comma precedente sono corredate, pena l'inammissibilita',  da  informazioni  circa  le ipotesi ed i criteri utilizzati  per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione  dei  limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
 a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema  elettrico,  con  possibili schemi di rete rilevante anche in relazione  ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi di rete;
 b) la    valutazione   quantitativa   dell'impatto   di   variazioni incrementali,  anche  potenziali,  nelle  immissioni  o  nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto tra le  zone  nelle  situazioni  di  funzionamento di cui alla precedente lettera a);
 c) il  modello  e  le  ipotesi utilizzate da Terna per la previsione dell'esito  del  mercato  e  dei  corrispondenti  flussi  sulla  rete rilevante. 15.3  L'Autorita' si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi  precedenti  entro  quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso  inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Terna  trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della  rete  rilevante,  come  approvate  dall'Autorita', al Ministro dello sviluppo economico.
 TITOLO 2
 
 REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA
 E DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO
 SEZIONE 1
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Articolo 16
 Registrazione
 
 16.1  Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica conclusi sia nel sistema delle offerte che al di fuori  del  medesimo, nonche' i relativi programmi di immissione e di prelievo,  devono  essere  registrati  secondo le modalita' di cui al presente Titolo. 16.2 Terna e' responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite  a  termine  e  dei  programmi  di immissione e di prelievo e svolge  tale  servizio  anche  avvalendosi dell'opera del Gestore del mercato elettrico. 16.3  Il  Gestore  del mercato elettrico agisce ai sensi del presente titolo in nome proprio e per conto di Terna.
 Articolo 17
 Regolamento per la registrazione degli acquisti
 e delle vendite a termine e dei relativi programmi
 
 17.1 Il Gestore del mercato elettrico predispone, in conformita' alle disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  e  alle  regole  per  il dispacciamento,  un regolamento per la registrazione degli acquisti e le  vendite a termine, nonche' dei relativi programmi di immissione e di prelievo, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalita' procedurali e gli strumenti operativi per:
 a) l'iscrizione degli operatori di mercato in un apposito registro;
 b) la comunicazione degli acquisti e delle vendite a termine;
 c) la   comunicazione  dei  programmi  C.E.T.  di  immissione  e  di prelievo;
 d) la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia del buon esito  delle  transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti  al  Gestore  del  mercato  elettrico  ai  sensi  del presente provvedimento;
 e) la gestione, per quanto attiene alla registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi, delle procedure a garanzia  del  buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento dovuti a Terna ai sensi del presente provvedimento. 17.2  Al  fine di contenere gli oneri connessi al sistema di garanzie di  cui  al  comma 17.1, lettera d), il Gestore del mercato elettrico definisce  il  medesimo  sistema sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema di garanzie predisposto da Terna  a  garanzia  del  buon  esito  delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento. 17.3  Le modalita' procedurali e gli strumenti operativi definiti dal Gestore  del  mercato  elettrico  per  la comunicazione dei programmi C.E.T.  di immissione e di prelievo di cui al comma 17.1, lettera c), devono consentire:
 a) l'inserimento  di  piu'  programmi  relativi al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
 b) all'operatore  di  mercato  di  verificare  per  ciascun  periodo rilevante,  in  particolare  durante  tutto  il  periodo  per  cui e' possibile comunicare i programmi in relazione al medesimo periodo, la somma  tra  gli  acquisti  e  le  vendite  a  termine  registrati e i programmi   C.E.T.   registrati  o  di  cui  e'  stata  richiesta  la registrazione. 17.4  Il  Gestore  del  mercato  elettrico,  previa consultazione dei soggetti  interessati,  sottopone all'Autorita' per l'approvazione lo schema  di  regolamento  per  la  registrazione  ovvero  i successivi aggiornamenti, unitamente a:
 a) una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per   la   predisposizione   del   regolamento   o   degli  eventuali aggiornamenti;
 c) una   sintesi   delle   eventuali   osservazioni   dei   soggetti interessati. 17.5 L'Autorita' si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalita' previste dalla deliberazione n. 39/06. 17.6 Il regolamento per la registrazione approvato ai sensi dei commi precedenti  entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore  del  mercato  elettrico  effettua  nel proprio sito internet entro  e  non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso. 17.7  Il  Gestore del mercato elettrico rivede, periodicamente, anche su   richiesta  dei  soggetti  interessati,  il  regolamento  per  la registrazione  al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
 Articolo 18
 Operatore di mercato
 
 18.1  La  qualifica  di  operatore  di  mercato e' attribuita, previa iscrizione  in  un  apposito  registro tenuto dal Gestore del mercato elettrico,  a  ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e  di  programmi  di  immissione  o  di  prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilita'. 18.2  L'operatore di mercato e' abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione:
 a) di  acquisti  e  vendite  a  termine,  nonche'  di  programmi  di immissione  e  di  prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilita' in quanto utente del dispacciamento;
 b) di  acquisti  e  vendite  a  termine,  nonche'  di  programmi  di immissione  e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilita', per i quali l'operatore di mercato ha ricevuto  delega  alla  registrazione  dall'utente del dispacciamento responsabile. 18.3  La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unita' di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unita' di pompaggio, e' attribuita con riferimento ad una capacita' pari:
 a) alla   corrispondente  capacita'  di  immissione  o  di  prelievo definita  da  Terna  ai  sensi  dell'articolo  10,  nel  caso  in cui l'operatore  di  mercato  sia anche utente del dispacciamento di tali punti;
 b) alla  capacita'  indicata  dall'utente  del  dispacciamento nella delega,  nel  caso  in  cui l'operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti. 18.4  La  capacita'  complessiva  per cui l'utente del dispacciamento delega  altri  operatori  di  mercato  con riferimento ad un punto di dispacciamento non puo' essere superiore alla capacita' di immissione o  alla capacita' di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell'Articolo 10. 18.5  All'Acquirente unico e' attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacita' di immissione di ciascun punto di  dispacciamento  per  unita'  di  produzione  d.lgs.  3 87/03 o 1. 239/04. 18.6  Al  Gestore del sistema elettrico e' attribuita la qualifica di operatore  di mercato con riferimento alla capacita' di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione CIP6.
 Articolo 19
 Operatore di mercato qualificato
 
 19.1 La qualifica di operatore di mercato qualificato e' riconosciuta dall'Autorita'   previa   verifica   del  rispetto  di  requisiti  di solvibilita' e onorabilita' del richiedente.
 Articolo 20
 Conto Energia a Termine
 
 20.1  Il Gestore del mercato elettrico intesta a ciascun operatore di mercato uno o piu' Conti Energia a Termine in cui registra, secondo i criteri  definiti  nel regolamento di cui all'Articolo 17 per ciascun periodo rilevante:
 a) gli acquisti e vendite a termine conclusi dall'operatore relativi al medesimo periodo rilevante;
 b) i   programmi   C.E.T.  post-MGP  di  immissione  e  di  prelievo presentati dall'operatore in esecuzione di tali compravendite; la somma algebrica di tali elementi e' il saldo fisico del conto. 20.2 Ai fini delle verifiche di congruita' di cui all'Articolo 28, il Gestore  del  mercato  elettrico,  dopo  il  termine  di  chiusura di ciascuna  sessione  del  mercato del giorno prima, determina il saldo economico del Conto Energia a Termine, valorizzando gli acquisti e le vendite  a  termine,  nonche'  i  programmi C.E.T. di immissione e di prelievo registrati, secondo le modalita' definite nel Regolamento di cui all'Articolo 17. 20.3  Ai  fini  delle  verifiche di congruita' di cui all'Articolo 28 relative  a  operatori  di  mercato  ammessi al mercato elettrico, il Gestore  del  mercato  elettrico  puo'  compensare il saldo di cui al precedente  comma  20.2 con le garanzie e le partite economiche degli operatori  sul  mercato  elettrico, secondo le modalita' previste nel Regolamento di cui all'Articolo 17.
 Articolo 21
 Conto di Sbilanciamento Effettivo
 
 21.1  Terna  intesta  a ciascun utente del dispacciamento un Conto di Sbilanciamento  Effettivo  per  ogni  punto  di  dispacciamento nella propria   responsabilita'   in  cui  registra,  per  ciascun  periodo rilevante  e  per  il  punto  di  dispacciamento  a  cui  il conto e' riferito:
 a) i  programmi  post-MA  di  immissione  e  di  prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
 b) i  programmi  di  immissione  e  di  prelievo corrispondenti alle offerte  accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi  gli  ordini  di  dispacciamento  in  tempo  reale, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
 c) l'energia elettrica immessa o prelevata; la somma algebrica di tali elementi e' il saldo fisico del conto. 21.2  Ai  fini  della  verifica  di  congruita' di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo  49,  Terna determina giornalmente, prima del termine di chiusura  di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il saldo economico  di  ciascun  Conto  di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
 a) il  valore  economico  convenzionale  del  saldo fisico del Conto Sbilanciamento   Effettivo   di   cui   al  comma  21.1,  determinato utilizzando   un  prezzo  definito  da  Terna  nelle  regole  per  il dispacciamento;
 b) i   pagamenti  effettuati  entro  tale  termine  dall'utente  del dispacciamento  titolare  del  conto  a Terna o viceversa a titolo di corrispettivo  di  sbilanciamento  effettivo,  registrati  con  segno positivo  in  caso  di  pagamento  dall'utente  a  Terna  e con segno negativo altrimenti. 21.3  Ai  fini  della  verifica  di  congruita' di cui al comma 28.1, lettera  c),  punto iii), della verifica dell'esposizione dell'utente del  dispacciamento  da  parte di Terna e della quantificazione delle garanzie  di  cui  all'Articolo  45, il Gestore del mercato elettrico determina  e  comunica  a  Terna  giornalmente,  prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il valore economico  convenzionale,  determinato utilizzando un prezzo definito da  Terna  nelle regole per il dispacciamento, degli acquisti e delle vendite  a  termine  registrati  e  relativi  a periodi rilevanti con riferimento  ai  quali  non  e'  ancora avvenuta la registrazione dei programmi  di immissione e di prelievo post-MA, attribuiti all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 21.4. 21.4  Il  Gestore del mercato elettrico definisce, nel regolamento di cui all'Articolo 17, le modalita' per l'attribuzione degli acquisti e delle  vendite  a  termine  registrati  da  un operatore di mercato a ciascun  utente  del  dispacciamento  da cui il medesimo utente abbia ricevuto  delega  e  per  la corretta valorizzazione degli acquisti e vendite  cosi' attribuiti, tenendo conto dei prezzi definiti da Terna nelle regole per il dispacciamento ai sensi del comma precedente.
 Articolo 22
 Richiesta di registrazione degli acquisti
 e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine
 
 22.1  La  registrazione  nei Conti Energia a Termine di acquisti e di vendite  a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del  mercato  del  giorno  prima  relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi  acquisti  e  vendite  si  riferiscono, secondo le modalita' definite  dal  Gestore  del  mercato elettrico nel regolamento di cui all'Articolo  17.  La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
 a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
 b) gli  acquisti  e  le  vendite  a termine da registrare in ciascun periodo rilevante;
 c) i  Conti  Energia  a  Termine in cui registrare gli acquisti e le vendite di cui alla lettera b).
 Articolo 23
 Richiesta di registrazione dei programmi C.E. T.
 di immissione e di prelievo nei Conti Energia a Termine
 
 23.1  La  registrazione  nei  Conti  Energia  a Termine dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo, in esecuzione di acquisti netti a termine  o  di  vendite  nette  a  termine  registrate,  deve  essere richiesta  entro  il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo   ai   periodi   rilevanti   cui  i  medesimi  programmi  si riferiscono,  secondo  le  modalita' definite dal Gestore del mercato elettrico  nel  regolamento  di  cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
 a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
 b) i  programmi  C.E.T. di immissione e di prelievo da registrare in ciascun periodo rilevante;
 c) i  punti  di  dispacciamento  in  immissione  o in prelievo cui i programmi si riferiscono. 23.2  Nella  richiesta  di  registrazione,  con  riferimento  a Conti Energia a Termine intestati a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico  sulla  base  della  Disciplina  del  mercato,  puo' essere indicato,   per  ciascun  programma  C.E.T.  e  per  ciascun  periodo rilevante,  un  prezzo  di  riferimento  per  le  finalita' di cui al successivo comma 30.6.
 Articolo 24
 Registrazione nei Conti Energia a Termine
 degli acquisti e delle vendite a termine
 
 24.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di  registrazione  che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 28, a registrare  gli  acquisiti  e  le  vendite  a  termine  oggetto della medesima  richiesta  nei  corrispondenti  Conti Energia a Termine e a darne immediata comunicazione agli operatori interessati.
 Articolo 25
 Registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi
 C.E. T. post-MGP di immissione e di prelievo
 
 25.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di  registrazione  che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 29, a seguito  dell'individuazione  delle offerte accettate nel mercato del giorno  prima, a registrare i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e  di  prelievo  nei  corrispondenti  Conti  Energia  a  Termine  e a comunicare agli operatori di mercato interessati i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento.
 Articolo 26
 Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo
 dei programmi post-MA di immissione e di prelievo
 
 26.1  Il  Gestore  del  mercato  elettrico  procede,  a seguito della chiusura  del  mercato  di  aggiustamento,  a  comunicare  a  Terna i programmi  post-MA  di  immissione e di prelievo per la registrazione nei corrispondenti Conti di Sbilanciamento Effettivo. 26.2  Terna registra i programmi post-MA di immissione e di prelievo, come  comunicati  dal  Gestore  del  mercato  elettrico, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo dei relativi utenti del dispacciamento.
 Articolo 27
 Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi
 di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte
 accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento
 
 27.1 Terna procede, per ciascun punto di dispacciamento, a registrare i  programmi  di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate  nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli   ordini   di   dispacciamento  in  tempo  reale,  nel  Conto  di Sbilanciamento Effettivo del relativo utente del dispacciamento.
 SEZIONE 2
 CRITERI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI
 DIRITTI AD IMMETTERE E PRELEVARE
 Articolo 28
 Verifica di congruita' delle richieste di registrazione degli
 acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine
 
 28.1  Per  ciascuna  richiesta di registrazione di acquisti e vendite presentata   ai  sensi  dell'Articolo  22,  il  Gestore  del  mercato elettrico  verifica,  immediatamente  a  seguito  della presentazione della richiesta, che:
 a) vi  sia  il consenso alla richiesta di registrazione da parte dei soggetti titolati alla movimentazione dei Conti Energia a Termine cui gli acquisti e le vendite si riferiscono;
 b) per  ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui al comma 22.1, lettera b), sia pari a zero;
 c) per  ciascun  periodo  rilevante  e  per  ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato non qualificato:
 i.  le  garanzie  prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato  elettrico  siano  congrue,  secondo  i  criteri definiti nel regolamento  di  cui all'Articolo 17, rispetto al saldo economico del Conto  Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo  conto  degli acquisti e delle vendite di cui e' richiesta la registrazione;
 ii.  il  valore assoluto delle vendite nette o degli acquisti netti sia,  rispettivamente,  non  superiore  alla somma delle capacita' di immissione   o   delle  capacita'  di  prelievo,  definite  ai  sensi dell'Articolo  18  e attribuite al Conto Energia a Termine sulla base del comma 21.4;
 iii.  le  garanzie  prestate da ciascun utente del dispacciamento a Terna  siano  congrue,  secondo i criteri definiti nel Regolamento di cui  all'Articolo  17,  rispetto  alla  somma  dei saldi dei Conti di Sbilanciamento  Effettivo  intestati  al medesimo utente e del valore economico  convenzionale  degli  acquisti  e  delle vendite a termine registrati  e  degli acquisti e delle vendite per cui e' richiesta la registrazione determinato ai sensi dei commi 21.3 e 21.4;
 d) per  ciascun  periodo  rilevante  e  per  ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato qualificato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato qualificato al Gestore del mercato elettrico siano congrue rispetto al saldo economico del Conto Energia a  Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui e' richiesta la registrazione. 28.2  Qualora  anche  una  sola delle verifiche di cui al comma 28.1, lettere  da   a) a  d),  dia  esito  negativo, il Gestore del mercato elettrico  rigetta  la  richiesta  di  registrazione  comunicandone i motivi all'operatore che ha presentato la medesima richiesta.
 Articolo 29
 Verifica di congruita' delle richieste di registrazione
 di programmi C.E.T. delle richieste di registrazione
 di acquisti e vendite nel sistema delle offerte
 
 29.1  Per  ciascuna  richiesta di registrazione in un Conto Energia a Termine  di  un  programma  C.E.T.  di immissione o di prelievo e per ciascuna  richiesta  di registrazione di un programma di immissione o di  prelievo  corrispondente  ad offerte di acquisto e di vendita nel sistema  delle  offerte, riferita ad un periodo rilevante, il Gestore del  mercato  elettrico  verifica,  dopo  il  termine di chiusura del mercato  del  giorno  prima  e anteriormente all'individuazione delle offerte  accettate  nel mercato del giorno prima relative al medesimo periodo rilevante, che:
 a) la  somma  dei programmi di cui e' richiesta la registrazione con riferimento  a ciascun punto di dispacciamento e al periodo rilevante sia, in valore assoluto, non superiore alla capacita' di immissione o alla  capacita'  di prelievo del medesimo punto nella disponibilita', ai  sensi dell'Articolo 18, dell'operatore di mercato cui il conto e' intestato;
 b) la  somma  dei programmi C.E.T. di immissione di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
 i.  non  superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate  nel  conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore  di  mercato cui il conto stesso e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
 ii.   pari  al  valore  assoluto  delle  vendite  nette  a  termine registrate nel medesimo conto altrimenti;
 c) il  valore  assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
 i. non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui  il  conto  stesso  e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
 ii.  pari  agli  acquisti  netti  a termine registrati nel medesimo conto altrimenti;
 d) qualora  l'operatore  di  mercato  cui  il conto e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico  siano  congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di  cui  all'Articolo 17, rispetto alla somma del saldo economico dei Conti  Energia  a  Termine al medesimo intestati, determinata tenendo conto  dei  programmi  C.E.T.  di  immissione e di prelievo di cui e' richiesta la registrazione e del prezzo di riferimento indicato nella richiesta. 29.2  Il  Gestore  del  mercato elettrico puo' modificare i programmi C.E.T  di immissione e di prelievo e le offerte di acquisto e vendita presentate,   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di  cui all'articolo  17  e  nel  rispetto  degli  ordini di priorita' di cui all'Articolo 30, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettera da a) a d) del precedente comma.
 Articolo 30
 Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione
 e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo
 della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima
 
 30.1  I  programmi  di  immissione  e  di  prelievo  in esecuzione di acquisti  e  vendite  concluse  nel  mercato  del  giorno  prima sono registrati  dal  Gestore  del  mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 30.2  I  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati conformemente ai criteri del presente articolo. 30.3  Terna  comunica  al  Gestore  del  mercato  elettrico  entro il termine,  stabilito  nella  Disciplina  del mercato, di presentazione delle  offerte  nel  mercato del giorno prima i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante. 30.4  Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate nel   mercato   del   giorno  prima  e  i  corrispondenti  prezzi  di valorizzazione in modo tale che:
 a) il  valore  netto  delle transazioni sia massimo, compatibilmente con  il  rispetto  dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui  al comma 30.3, a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto  delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 b) il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona,  salvo  quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo  costo  del  soddisfacimento  di  un  incremento  unitario del prelievo  di  energia  elettrica  nella  zona, compatibilmente con il rispetto  dei  limiti  ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3;
 c) il  prezzo  di  valorizzazione  dell'energia elettrica acquistata relativamente  ai  punti  di  dispacciamento  per  unita'  di consumo appartenenti  alle  zone  geografiche  sia unico e in particolare sia pari  alla  media  dei  prezzi  di  cui  alla  precedente lettera b), ponderati  per  le  quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto  riferite  ai  punti di dispacciamento per unita' di consumo appartenenti alle relative zone;
 d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il  prezzo  di  offerta  e'  non  superiore  al  prezzo  di  cui alla precedente lettera b);
 e) siano  accettate  esclusivamente  le offerte di acquisto tali per cui  il  prezzo  di  offerta  e'  non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di   dispacciamento   per   unita'   di  produzione  e  ai  punti  di dispacciamento per unita' di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b). 30.5  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo  delle  offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 30.6   Ai  fini  dell'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della capacita'   di   trasporto,   del  calcolo  del  valore  netto  delle transazioni  e  della  determinazione  del  prezzo  di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c):
 a) i  programmi  C.E.T.  di  immissione  e di prelievo presentati da operatori  di  mercato ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente,  ad  offerte di vendita e ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di riferimento di cui al comma 23.2;
 b) i  programmi  C.E.T.  di  immissione  e di prelievo presentati da operatori   di   mercato  non  ammessi  al  mercato  elettrico,  sono assimilati,  rispettivamente,  ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione del prezzo. L'accettazione di tali offerte non comporta il pagamento o il diritto a  ricevere  i  corrispondenti  prezzi  dell'energia  sul mercato del giorno prima. 30.7  In  presenza  di  piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':
 a) le  offerte  di  vendita  delle  unita'  essenziali ai fini della sicurezza,  nelle  ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
 b) le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 c) le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 d) le   offerte   di   vendita   delle   unita'   di  produzione  di cogenerazione;
 e) le  offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92 e delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
 f) le  offerte  di  vendita  delle  unita'  di produzione alimentate esclusivamente  da  fonti nazionali di energia combustibile primaria, per  una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta  l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 g) le altre offerte di vendita. 30.8  Qualora  un'offerta  di  vendita  rientri  in piu' di una delle categorie di cui al comma 30.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 30.9  Alla  chiusura  del  mercato  del  giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e  di  prelievo  ed  i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo  per  punto  di  dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti. 30.10L'energia  elettrica  corrispondente  alla somma algebrica degli acquisti  a  termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei  programmi  C.E.T.  post-MGP  di  immissione  e  di  prelievo  e' considerata  ceduta  dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico  o  acquisita  dal medesimo gestore nell'ambito del mercato elettrico. 30.11  L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se  negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
 a) la  somma  algebrica  degli  acquisti  a termine, delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo;
 b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
 Articolo 31
 Criteri di registrazione dei programmi post-MA di immissione
 e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo
 della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento
 
 31.1  I  programmi  di  immissione  e  di  prelievo  in esecuzione di acquisti  e  vendite  concluse  nel  mercato  di  aggiustamento  sono registrati  dal  Gestore  del  mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 31.2  I  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di  aggiustamento  sono  assegnati  dal Gestore del mercato elettrico contestualmente  all'accettazione  delle  offerte  di  acquisto  e di vendita  nel  suddetto  mercato  e conformemente ai criteri di cui al presente articolo. 31.3  Terna  comunica  al  Gestore  del  mercato  elettrico, entro il termine,  stabilito  nella  Disciplina  del mercato, di presentazione delle  offerte  nel  mercato  di  aggiustamento, i margini residui di scambio  di  energia  elettrica  rispetto  ai  limiti  ammissibili di trasporto  tra  le  zone  in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima. 31.4  Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini  residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni. 31.5  Ai  fini  di  quanto  previsto dal comma 31.4, per valore netto delle  transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle  offerte  di  acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 31.6  Il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento e' unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per  unita'  di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona. 31.7  In  presenza  di  piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso  prezzo  si  applica,  salvo  quanto disposto al comma 31.9 il seguente ordine di priorita':
 a) le  offerte  di  vendita  delle  unita'  essenziali ai fini della sicurezza,  nelle  ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
 b) le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 c) le  offerte  di  vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 d) le   offerte   di   vendita   delle   unita'   di  produzione  di cogenerazione;
 e) le  offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92 e delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04;
 f) le  offerte  di  vendita  delle  unita'  di produzione alimentate esclusivamente  da  fonti nazionali di energia combustibile primaria, per  una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta  l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 g) le altre offerte di vendita. 31.8  Qualora  un'offerta  di  vendita  rientri  in piu' di una delle categorie di cui al comma 31.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 31.9  All'interno  di  ciascuna  categoria di offerte di cui al comma 31.7 hanno priorita' le offerte bilanciate. 31.10  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  31.9,  per offerte bilanciate  si  intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di  acquisto  senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantita' si equilibrano,  purche'  relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
 Articolo 32
 Criteri di registrazione dei programmi post-MSD di immissione
 e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento
 
 32.1  I  programmi  di  immissione  e  di  prelievo  in esecuzione di acquisti   e   vendite  concluse  nel  mercato  per  il  servizio  di dispacciamento  sono  registrati  dal  Gestore  del mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 32.2  I  diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per   il   servizio   di   dispacciamento  sono  assegnati  da  Terna contestualmente  all'accettazione  delle  offerte  di  acquisto  e di vendita presentate nel suddetto mercato. 32.3 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato  per  il  servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 59. 32.4  Terna  comunica  al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto  e  di  vendita  accettate  nel  mercato  per il servizio di dispacciamento. 32.5  In  esito  al  mercato  per  il  servizio di dispacciamento, il Gestore  del  mercato elettrico comunica i programmi post-MSD-ex-ante di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento.
 TITOLO 3
 AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
 Articolo 33
 Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini
 della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
 
 33.1   Terna   e'   responsabile   dell'aggregazione   delle   misure dell'energia    elettrica   ai   fini   della   quantificazione   dei corrispettivi di dispacciamento. 33.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dell'aggregazione, Terna  si  avvale  dell'opera  delle  imprese  distributrici, secondo quanto previsto ai successivi articoli 34 e 35. 33.3  A  partire  dall'anno 2008, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale  dell'opera  di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica. 33.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,  Terna  calcola  l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento  e  per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante. 33.5  Qualora  un'impresa  distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'Articolo 34:
 a) Terna  ne  da'  comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
 b) l'impresa  distributrice  inadempiente  risponde  in solido verso Terna  delle  obbligazioni  sorte  in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento. 33.6  Al  termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna  paga  alle  imprese  distributrici  aventi  punti  di prelievo trattati  su  base  oraria  sulla  propria  rete  di distribuzione il corrispettivo  a remunerazione dell'attivita' prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'Articolo 35 pari a:
 a) Per  un  numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su  base  oraria  compresi  nell'ambito  di  competenza  dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:
 CAPD = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese
 b) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su  base  oraria  compresi  nell'ambito  di  competenza  dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1: CAPD = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese +(PTOp -50)*CAPD50 €/mese
 c) Per  un  numero  superiore a 100 di punti di prelievo trattati su base   oraria   compresi   nell'ambito   di  competenza  dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1: CAPD  = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese +50* CAPD5o €/mese +(PTOp
 -
 100)* CAPD,100 €/mese Dove:
 - PTOP  e'  il  numero  di punti di prelievo trattati su base oraria compresi  nell'ambito  di  e  competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
 - UdD  e'  il  numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa Distributrice;
 - CAPDU  eCAPD50 e CAPD,100 sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
 Articolo 34
 Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica
 ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
 per il periodo regolatorio 2004-2007
 
 34.1  Le  imprese  distributrici comunicano, entro il giorno quindici (15) del  mese  successivo  a quello di competenza, a Terna le misure delle  immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nella propria rete. 34.2 Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad essa  comunicate  dalle  imprese  distributrici  ai  sensi  del comma precedente,  nonche' delle immissioni di energia elettrica relative a punti  di  immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 34.3  Ai  fini  dello  svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo  le  imprese  distributrici  possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
 Articolo 35
 Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini
 della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
 per il periodo regolatorio 2004-2007
 
 35.1  Le  imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il  giorno  quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle  imprese  distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia  elettrica  relativi  a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito  di  competenza  ed  appartenenti  ad  un  medesimo  punto  di dispacciamento. 35.2  Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro   il   giorno  venti  (20) del  mese  successivo  a  quello  di competenza,  a  Terna  le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse  comunicati  dalle  imprese  distributrici  sottese ai sensi del comma  precedente, nonche' dei prelievi di energia elettrica relative a  punti  di  prelievo  ubicati  nel  proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 35.3  Terna  aggrega  le  misure dei prelievi di energia elettrica ad essa  comunicati  dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del  comma  precedente,  ed  appartenenti  ad  un  medesimo  punto di dispacciamento. 35.4 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 35.1 e 35.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze. 35.5  Le  imprese  distributrici  comunicano,  entro  il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti  di  prelievo  ubicati  nel  proprio  ambito  di  competenza ed appartenenti   ad   un  punto  di  dispacciamento  nella  titolarita' dell'utente medesimo.
 Articolo 36
 Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure
 delle immissioni e dei prelievi
 
 36.1  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di  competenza,  l'utente del dispacciamento per unita' di produzione non  rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure  in  immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario CAI  di  cui  alla  Tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero  di  punti  di  immissione  delle  unita'  di  produzione  non rilevanti  nella propria titolarita', ad eccezione di quelli relativi ad unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04. 36.2  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di  competenza,  il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto  legislativo  n. 387/03  o  della  legge n. 239/04, ovvero il Gestore  del  sistema  elettrico  nel  caso sia il medesimo Gestore a ritirare  l'energia, paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle  misure  in  immissione  come definito nel comma precedente per ogni  punto  di  immissione relativo alle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04. 36.3  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unita' di consumo paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi  risultante  dalla  somma dei valori CAPD e CAPG di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarita'. 36.4  Per  gli anni 2006 e 2007 l'Autorita' provvedera' ad aggiornare annualmente  i  corrispettivi  per  il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualita' di erogazione del servizio  di  aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del  dispacciamento  tenendo  conto delle responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti.
 Articolo 37
 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo
 
 37.1  Le  imprese  distributrici  tengono un registro elettronico dei punti  immissione  e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale. 37.2  Terna,  con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo  omogeneo  su  tutto il territorio nazionale di cui al comma  precedente,  nonche' le regole di manutenzione e aggiornamento dello  medesimo,  affinche'  le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006. 37.3  Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 37.1 ai fini del dispacciamento e le  condizioni  necessarie ad assicurarne l'interoperabilita' ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento. 37.4  Entro  il  sest'ultimo  giorno  del mese precedente a quello di competenza  le  imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento,  ad  esclusione  dell'Acquirente  unico, l'elenco dei punti  di  prelievo  o di immissione nella titolarita' di tale utente iscritti  nel  registro  di  cui  al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 37.5 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese  distributrici  comunicano  a  Terna, secondo modalita' dalla medesima  definite,  le  informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi   per   il   servizio   di  aggregazione  delle  misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.
 TITOLO 4
 
 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO
 DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE
 SEZIONE 1
 
 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI
 Articolo 38
 Corrispettivi di dispacciamento
 
 38.1  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
 a) paga  a  Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi  di  sbilanciamento  effettivo  di  cui all'Articolo 40 relativi  ai Conti di Sbilanciamento Effettivo al medesimo intestati, ad  eccezione  dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
 b) qualora  responsabile  di  punti  di  dispacciamento  per  unita' abilitate  paga  a  Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 42;
 c) qualora  responsabile  di  punti  di dispacciamento per unita' di consumo,  paga  a  Terna  se  negativi,  ovvero  riceve  da  Terna se positivi,  il corrispettivo di non arbitraggio di cui ai commi 41.4 e 41.5  ed  il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 44;
 d) qualora  responsabile  di  punti  di dispacciamento per unita' di consumo,  paga  a  Terna i corrispettivi di cui agli articoli da 44 a 48. 38.2  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di  competenza,  il  Gestore  del  mercato  elettrico paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:
 a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita'  di  trasporto nel mercato del giorno prima di cui al comma 43.5;
 b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita'  di  trasporto nel mercato di aggiustamento di cui al comma 43.6;
 c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui al comma 41.3. 38.3  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato pagano al Gestore del mercato elettrico  se  negativi,  ovvero  ricevono  dal  medesimo  Gestore se positivi, i corrispettivi di cui all'Articolo 43. 38.4  Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di  competenza,  l'Acquirente  unico paga a Terna se negativi, ovvero riceve  da  Terna  se  positivi,  i  corrispettivi  di sbilanciamento effettivo  di  cui al comma 40.7, relativi ai punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04.
 Articolo 39
 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi
 di sbilanciamento effettivo
 
 39.1  Lo  sbilanciamento  effettivo  e'  pari,  per  ciascun punto di dispacciamento  e  in  ciascun periodo rilevante, alla componente del saldo  fisico  del  Conto  di  Sbilanciamento  Effettivo  relativa al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante. 39.2  Nel  caso  in  cui  lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento  in  un  periodo  rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento  paga  a  Terna  un  corrispettivo  di  sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento. 39.3  Nel  caso  in  cui  lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento  in  un  periodo  rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento  incassa  da  Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento. 39.4  Ai  fini  della  determinazione  dei  prezzi  di sbilanciamento effettivo  di  cui  al  successivo  Articolo  40,  per sbilanciamento aggregato  zonale  si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati  in  tutti  i  punti  di  dispacciamento localizzati nella stessa zona.
 Articolo 40
 Corrispettivi di sbilanciamento effettivo
 
 40.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,  Terna  calcola,  per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione relativo ad unita' di produzione rilevanti e per ciascun  punto  di  dispacciamento  per unita' di consumo relativo ad unita'  di  consumo rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo  di  sbilanciamento  effettivo  pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
 a) il  prezzo  di  sbilanciamento  di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento effettivo positivo;
 b) il  prezzo  di  sbilanciamento  di cui al comma 40.4, nel caso di sbilanciamento effettivo negativo. 40.2 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,  Terna  calcola,  per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione relativo ad unita' di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo relativo ad unita'  di  consumo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo  pari  al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al  medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.5. 40.3   Il  prezzo  di  sbilanciamento  per  la  valorizzazione  degli sbilanciamenti  effettivi  positivi di cui al comma 40.1, lettera a), e' pari:
 a) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
 i) il  prezzo  piu'  basso  tra  quelli  delle  offerte di acquisto accettate  nel  mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
 ii) il  prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
 b) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale  e'  negativo,  al  prezzo  di valorizzazione delle offerte di vendita  accettate  nel  mercato  del  giorno  prima  in quel periodo rilevante,   nella   zona   in   cui   e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento. 40.4   Il  prezzo  di  sbilanciamento  per  la  valorizzazione  degli sbilanciamenti  effettivi  negativi di cui al comma 40.1, lettera b), e' pari:
 a) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale  e'  positivo,  al  prezzo  di valorizzazione delle offerte di vendita  accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento;
 b) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
 i) il  prezzo  piu'  alto  tra  quelli  delle  offerte  di  vendita accettate  nel  mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
 ii) il  prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima  in  quel  periodo  rilevante, nella medesima zona. 40.5   Il  prezzo  di  sbilanciamento  per  la  valorizzazione  degli sbilanciamenti effettivi di cui al comma 40.2 e' pari:
 a) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
 i) il  prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per  il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale,   ponderato   per  le  relative  quantita',  in  quel  periodo rilevante,   nella   zona   in   cui   e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento e
 ii) il  prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
 b) in  ciascun  periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
 i) il  prezzo  medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per  il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale,   ponderato   per  le  relative  quantita',  in  quel  periodo rilevante,   nella   zona   in   cui   e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento e
 ii) il  prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel  mercato  del  giorno  prima  in  quel  periodo  rilevante, nella medesima zona. 40.6   Per  i  punti  di  dispacciamento  per  unita'  di  produzione alimentate  da  fonti  rinnovabili  non  programmabili, nonche' per i punti  di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la  quale  non  e'  attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo  di  sbilanciamento  e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte  di  vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. 40.7  Per  i  punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03  o  1. 239/04 il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione  delle  offerte  di  acquisto  dell'energia  elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante. 40.8  Durante  il  periodo  di  rientro  in  servizio, per i punti di dispacciamento  per  unita'  di  produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione   delle  offerte  di  vendita  dell'energia  elettrica accettate  nel  mercato  del  giorno  prima  nella  zona  in  cui  e' localizzato  il  punto  di  dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio  le  unita'  di  produzione  abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
 Articolo 41
 Corrispettivo di non arbitraggio
 
 41.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,  Terna  calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per  ciascun  periodo  rilevante,  alla  differenza  tra il prezzo di valorizzazione  dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al  comma 30.4, lettera c), della zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. 41.2  Per  ciascuna  vendita  o acquisto nel mercato di aggiustamento relativa  a  un  punto  di  dispacciamento  per  unita'  di  consumo, l'operatore  di  mercato  che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo,  un  corrispettivo  pari  al  prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto. 41.3  Il  Gestore  del mercato elettrico paga a Terna, se negativo, o riceve  da  Terna,  se  positivo,  un  ammontare  pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 41.2. 41.4  Per  ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento  relativa  a  un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a   Terna,   se   negativo,  o  riceve  da  Terna,  se  positivo,  un corrispettivo  pari  al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto. 41.5   Per  lo  sbilanciamento  effettivo  relativo  a  un  punto  di dispacciamento  per  unita'  di  consumo, l'utente del dispacciamento paga  a  Terna,  se  negativo,  o  riceve  da  Terna, se positivo, un corrispettivo   di   non   arbitraggio   pari   al  prodotto  tra  il corrispettivo  unitario  di  cui  al  comma  41.1 e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno.
 Articolo 42
 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini
 di dispacciamento di Terna
 
 42.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,   Terna   calcola,  con  riferimento  a  ciascun  periodo rilevante  e ai soli punti di dispacciamento per unita' abilitate, il corrispettivo  di  mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinato ai sensi del presente articolo. 42.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo e' definito al fine di  evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato  rispetto  degli  impegni  assunti nei confronti di Terna nel mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento.  Tale eventualita' si concretizza  nei  periodi  rilevanti  in  cui  ricorrono  le seguenti condizioni:
 a) Terna  ha  accettato  una o piu' offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e:
 i. lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo;
 ii.   lo   sbilanciamento   effettivo   del   medesimo   punto   di dispacciamento e' negativo;
 b) in  un  dato  periodo  rilevante,  Terna  ha accettato una o piu' offerte  di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e:
 i. lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo;
 ii.   lo   sbilanciamento   effettivo   del   medesimo   punto   di dispacciamento e' positivo. 42.3   Il   corrispettivo   di   mancato  rispetto  degli  ordini  di dispacciamento  e'  pari  al  prodotto  tra  la  quantita' di mancato rispetto  degli  ordini  di  dispacciamento  cui  al  comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9. 42.4  Il  corrispettivo di cui al comma 42.3 si applica solo nel caso in  cui lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento e' di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale. 42.5 Ai fini della determinazione della quantita' di mancato rispetto degli  ordini  di  dispacciamento,  Terna  ordina,  con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
 a) le  offerte  di  vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
 b) le  offerte  di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo. 42.6  Per  ciascuna  offerta  accettata e ordinata ai sensi del comma precedente   la   quantita'  di  mancato  rispetto  degli  ordini  di dispacciamento e' pari al minor valore tra:
 a) il valore assoluto della quantita' dell'offerta accettata e b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento effettivo del punto  di  dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantita' delle  offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 42.5. 42.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la  somma  di  cui al comma 42.6, lettera b), sia maggiore o uguale a zero  la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 42.8  Con  riferimento  a  ciascuna  offerta  di  acquisto accettata, qualora  la  somma  di  cui  al  comma 42.6, lettera b), sia minore o uguale  a  zero  la  quantita'  di  mancato  rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 42.9  Il  corrispettivo  unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento e' pari:
 a) con  riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo  di  valorizzazione  delle  offerte di vendita nel mercato del giorno   prima   nella  zona  in  cui  e'  localizzato  il  punto  di dispacciamento  e  il  prezzo  dell'offerta  di vendita accettata nel mercato  per  il  servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
 b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di  dispacciamento  per  il  punto  di  dispacciamento e il prezzo di valorizzazione  delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il medesimo punto di dispacciamento.
 Articolo 43
 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo
 della capacita' di trasporto
 
 43.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza  il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a  ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di trasporto nel mercato del giorno  prima  a  carico  degli  operatori di mercato, determinato ai sensi dei commi da 43.2 a 43.4. 43.2 Per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03  o  1.  239/04,  e  per  ciascun  punto  di  dispacciamento di importazione   il  corrispettivo  di  cui  al  comma  43.1  a  carico dell'operatore  di mercato del medesimo punto e' pari alla differenza tra i seguenti elementi:
 a) il  prodotto  tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui il punto e' ubicato;
 b) il  prodotto  tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). 43.3  Per  ciascun  punto  di  dispacciamento  per  unita' di consumo riferito   ad   un'unita'   di  pompaggio  e  per  ciascun  punto  di dispacciamento di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a  carico  dell'operatore  di mercato del medesimo punto e' pari alla differenza tra i seguenti elementi:
 a) il  prodotto  tra  il  programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
 b) il  prodotto  tra  il  programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). 43.4  Per  ciascun  punto  di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs.  387/03  o  1. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico  dell'Acquirente  Unico  e'  calcolato  secondo  le  modalita' previste all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05. 43.5  Il  corrispettivo  per  l'assegnazione  dei diritti di utilizzo della  capacita'  di  trasporto  a  carico  del  Gestore  del mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi:
 a) il  prodotto,  per  ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione  d.lgs.  387/03  o  1.  239/04,  tra  i programmi post-MGP cumulati  di  immissione  e  il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
 b) il  prodotto,  per  ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione,  ad  eccezione  di  quelli  previsti al comma 43.4, e per ciascun  punto  di  dispacciamento  di  importazione, tra i programmi post-MGP  cumulati  di  immissione  e  il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia  elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento;
 c) il  prodotto,  per  ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo  relativo  ad  unita'  di  consumo,  tra i programmi post-MGP cumulati  di  prelievo  e  il  prezzo  di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
 d) il  prodotto,  per  ciascun  punto  di dispacciamento relativo ad unita'  di  pompaggio  e  per  ciascun  punto  di  dispacciamento  di esportazione,  tra  i  programmi  post-MGP  cumulati di prelievo e il prezzo  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  di  cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento. 43.6 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza  il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a  ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di  trasporto nel mercato di aggiustamento,  a  carico  Gestore  del  mercato elettrico, pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi:
 a) il  prodotto  tra  le  vendite  nel mercato di aggiustamento e il prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di   aggiustamento   nella  zona  in  cui  e'  ubicato  il  punto  di dispacciamento a cui la vendita si riferisce;
 b) il  prodotto  tra  gli acquisti nel mercato di aggiustamento e il prezzo  dell'energia  elettrica acquista nel mercato di aggiustamento nella  zona  in  cui  e'  ubicato  il  punto  di dispacciamento a cui l'acquisto si riferisce.
 Articolo 44
 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato
 per il servizio di dispacciamento 44.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola la somma fra:
 a) il  saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per  effetto  dell'applicazione  dei  corrispettivi di sbilanciamento effettivo   di   cui   all'Articolo  40,  dei  corrispettivi  di  non arbitraggio  di  cui  all'Articolo  41 e dei corrispettivi di mancato rispetto  degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 42;
 b) il  saldo  fra  i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente  nel  mercato  per  il  servizio di dispacciamento, di cui all'Articolo  60,  e  nell'approvvigionamento  delle  risorse  per il dispacciamento  al  di fuori del mercato di cui all'articolo Articolo 61;
 c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese  precedente  per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAPD. 44.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel  mercato  per  il  servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra:
 a) la  somma  tra  il  saldo  complessivo  di cui al comma 44.1 e il gettito  calcolato  da  Terna  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
 b) l'energia   elettrica   prelevata   da   tutti   gli  utenti  del dispacciamento. 44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina, per   ciascun   utente   del  dispacciamento,  il  corrispettivo  per l'approvvigionamento  delle  risorse  nel  mercato per il servizio di dispacciamento  pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
 Articolo 45
 Corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali
 per la sicurezza del sistema
 
 45.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza,  Terna  calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi  connessi  alla  remunerazione  delle  unita' essenziali per la sicurezza  del  sistema  di  cui  all'Articolo 64 come rapporto tra i medesimi  costi  e  l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 45.2  Entro il medesimo termine di cui al comma 451, Terna determina, per  ciascun  utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei  costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:
 a) la  somma  del  corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione  dei  costi di generazione delle unita' essenziali per la  sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
 b) l'energia   elettrica   prelevata   dal   medesimo   utente   del dispacciamento.
 Articolo 46
 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti
 per il funzionamento di Terna 46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di  Terna relativi all'attivita' di dispacciamento, nonche' dei costi di  Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attivita' funzionali  al  monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pari al  prodotto  tra  il  corrispettivo  unitario  di  0,01 centesimi di euro/kWh  e  l'energia  elettrica  prelevata  dal medesimo utente del dispacciamento.
 Articolo 47
 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza
 tra perdite effettive e perdite standard nelle reti
 
 47.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza  Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione  dell'Acquirente  unico,  il corrispettivo a copertura dei costi  derivanti  dalla  differenza  tra  perdite effettive e perdite standard  nelle  reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di  cui  al  comma  47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 47.2  I  valori  del  corrispettivo  unitario  a  copertura dei costi derivanti  dalla  differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle  reti  sono  fissati  come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
 Articolo 48
 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione
 della disponibilita' di capacita' produttiva
 
 48.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo  a  copertura  dei  costi  per  la  remunerazione della disponibilita'  di  capacita'  produttiva,  pari  al  prodotto tra il corrispettivo  unitario  di  cui  al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 48.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita'  produttiva  sono fissati   come   indicato   nella  tabella  2  allegata  al  presente provvedimento.
 SEZIONE 2
 INADEMPIMENTI E GARANZIE
 Articolo 49
 Inadempimenti e gestione delle garanzie
 
 49.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie, sulla base di modalita'  e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando  per  ciascun  utente  del  dispacciamento,  la  massima esposizione   consentita   in   termini   di   saldo   dei  Conti  di Sbilanciamento  Effettivo,  tenendo  anche conto dei debiti e crediti maturati  dal  medesimo  utente  in  relazione  ai  corrispettivi  di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo. A tal fine Terna:
 a) definisce,  per  ciascun  periodo  rilevante,  il  prezzo  per la valorizzazione  dei programmi nei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli  acquisti  e  delle  vendite  a termine registrate attribuite a ciascun  utente  del  dispacciamento sulla base delle stime o, quando disponibile, del valore effettivo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40;
 b) definisce  sulla  base delle migliori stime disponibili l'energia elettrica  prelevata  utilizzata  per la determinazione del saldo del Conto  di  Sbilanciamento  Effettivo  fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
 c) definisce  sulla  base della migliore stima disponibile l'energia elettrica  immessa  utilizzata  per  la  determinazione del saldo del Conto  di  Sbilanciamento  Effettivo  fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
 d) al   fine   di   contenere,   soprattutto  nella  fase  di  avvio dell'operativita'  del  sistema  di  garanzie,  i  costi del medesimo sistema per gli utenti del dispacciamento:
 i) utilizza,  nel  definire il prezzo di cui alla lettera a), stime basate sui livelli medi dei prezzi di sbilanciamento;
 ii) definisce l'esposizione massima consentita a ciascun utente del dispacciamento   mediante   l'accettazione  di  differenti  forme  di garanzia,  potendo  accettare  anche  forme  di copertura parziale in considerazione  delle  caratteristiche di onorabilita' e solvibilita' del medesimo utente. 49.2 Qualora la somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo e  degli  acquisti  e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi  rilevanti con riferimento ai quali non e' ancora avvenuta la registrazione  dei  programmi  di  immissione  e di prelievo post-MA, relativa    ad   un   utente   del   dispacciamento   sia   superiore all'esposizione  massima  del  medesimo  utente,  Terna  richiede  al medesimo  utente  la  reintegrazione  delle  garanzie entro i termini stabiliti  nelle  regole  per  il dispacciamento. Nel caso di mancata integrazione   entro   i   termini   stabiliti   ovvero   di  mancata reintegrazione  delle  garanzie  a  seguito dell'eventuale escussione delle  medesime  da  parte di Terna, Terna adotta tutte le misure per limitare  gli  oneri  per  il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente,  potendo  anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento. 49.3  Qualora  dovessero  emergere  dei  costi connessi a crediti non recuperabili   per   effetto   dell'insolvenza   degli   utenti   del dispacciamento  non  coperta dal sistema di garanzie sopra descritto, Terna  e' tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorita' che ne definisce   le   modalita'   di   recupero   attraverso  un  apposito corrispettivo. 49.4 Al fine di limitare i costi di cui al precedente comma 49.3, nel Regolamento  di  cui  all'Articolo  17 e' prevista la possibilita' di registrare  acquisti  e vendite a termine e programmi di immissione e di  prelievo  limitatamente  al  periodo compreso tra il sessantesimo giorno  precedente  il  giorno  cui  i  medesimi  acquisti, vendite e programmi  si  riferiscono  e il termine previsto per la richiesta di registrazione di cui all'Articolo 22.
 TITOLO 5
 OBBLIGHI INFORMATIVI
 Articolo 50
 Comunicazione delle coperture
 
 50.1  Gli  operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di  produzione  e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di  importazione dichiarano al Gestore del mercato elettrico, secondo le  modalita'  e  con  le  forme  dallo stesso definite, le quantita' oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati  alla  valorizzazione  dell'energia  elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti. 50.2  Il  Gestore  del  mercato  elettrico elabora i dati relativi ai contratti  comunicati  da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove  possibile,  per  zona.  Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento agli acquisti e alle vendite a termine. 50.3  I  dati  ricevuti ai sensi del comma 50.2 sono resi accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche.
 Articolo 51
 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato
 
 51.1  Il  Gestore  del  mercato  elettrico  pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al comma 17.1.
 Articolo 52
 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento
 
 52.1  Terna,  prima  dell'entrata  in operativita' del mercato per il servizio  di  dispacciamento,  predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le  procedure  utilizzate  per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento. 52.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio  sito  internet,  per  ciascuna  zona  e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
 a) il  numero  di  offerte  di  acquisto  e di vendita ricevute e il numero  di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 b) le  quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di  acquisto  e  di  vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 c) i  flussi  di  energia  tra  le zone risultanti in esecuzione dei programmi post-MSD-ex-ante;
 d) il  valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 e) il  prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo piu' basso e  il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo piu' alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.
 Articolo 53
 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico
 
 53.1  Entro  il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul  proprio  sito  internet una previsione, riferita all'anno solare successivo,  dei  limiti  di  trasporto  tra  le  zone, eventualmente differenziati   per  i  diversi  periodi  dell'anno.  Terna  provvede periodicamente  all'aggiornamento  di  detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili. 53.2  Entro  il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul  proprio  sito  internet  una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:
 a) della   domanda   di  potenza  elettrica  sul  sistema  elettrico nazionale;
 b) della  distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a). Terna  provvede  periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo  conto  delle  informazioni  che  si  rendono  disponibili  e pubblica  una  relazione  tecnica  contenente  la  descrizione  delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati. 53.3  Con  almeno  24  ore  di  anticipo  rispetto  al termine per la presentazione  delle  offerte  sul  mercato  del  giorno prima, Terna definisce  e  pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di  trasporto  tra  le  zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti. 53.4  Contemporaneamente  alla  pubblicazione  dei  valori  limite di trasporto  tra  le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione. 53.5 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione  della  domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale  a  valere  per  un  periodo  non  inferiore  ai  sei  anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo  4,  commi  4  e  5,  del  decreto legislativo n. 79/99, nonche'  le  ipotesi  e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione. 53.6   Terna   contestualmente   alla  previsione  di  cui  al  comma precedente,  pubblica,  con  riferimento  al  medesimo  periodo,  una valutazione della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla  copertura  della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento  del  sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto  degli  indirizzi  formulati  dal  Ministro  delle attivita' produttive  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99,  nonche'  i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
 Articolo 54
 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati
 e informazioni relative alle unita' essenziali per la sicurezza
 del sistema elettrico nazionale
 
 54.1  Per  ciascuna  unita'  essenziale  per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 63, Terna registra  e  archivia  per  un  periodo  di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
 a) i  periodi  rilevanti  dell'anno comunicati da Terna ai sensi del comma 64.1;
 b) per  ciascuno  dei  periodi  rilevanti  di  cui al comma 64.1, la motivazione  a  supporto  della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 c) la  produzione netta immessa in rete dall'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 d) i  programmi  finali al quarto d'ora dell'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell' anno;
 e) i   periodi   di   indisponibilita'  programmata  ed  accidentale nell'anno dell'unita' di produzione.
 Articolo 55
 Obblighi informativi connessi alla partecipazione
 di Terna al mercato dell'energia
 
 55.1  Terna  pubblica  il giorno successivo a quello di competenza le quantita'  di  energia elettrica acquistate e le quantita' di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 55.2  Terna  pubblica  il  mese  successivo a quello di competenza il costo  sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonche' i ricavi ottenuti  dalla  vendita  di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
 TITOLO 6
 DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA
 DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE
 Articolo 56 Ammissione  degli  utenti  del dispacciamento di unita' di produzione combinata  di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato
 della priorita' di dispacciamento nel primo periodo di esercizio
 
 56.1   L'utente  del  dispacciamento  di  una  unita'  di  produzione combinata  di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso   del   primo   periodo   di   esercizio,  della  priorita'  di dispacciamento  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del  decreto legislativo   n. 79/99,  ne  fa  richiesta  al  Gestore  del  sistema elettrico  e,  a tal fine, trasmette al medesimo Gestore nonche' ali' Autorita':
 a) la  documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita' di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
 b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
 c) la  data  di  inizio  del  periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorita' di dispacciamento. 56.2  Il  Gestore  del  sistema  elettrico verifica la documentazione allegata  alla  richiesta  di  cui  al comma 56.1 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonche' all'Autorita', gli esiti della verifica  entro  15  giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso  inutilmente  tale termine, la richiesta si intende accolta e il  Gestore  del  sistema  elettrico ne da' comunicazione a Terna. La priorita'  di dispacciamento e' riconosciuta all'unita' di produzione a  decorrere  dalla  data di inizio del periodo di avviamento fino al termine  del  primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3 e al comma 58.1. 56.3  I  soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita' e al Gestore  del  sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unita' di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in  grado  di  rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui  al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico,  non  riconosce  la  priorita'  di  dispacciamento fino al termine del primo periodo di esercizio.
 Articolo 57 Ammissione  degli  utenti  di  dispacciamento di unita' di produzione combinata  di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento in anni successivi al primo periodo
 di esercizio
 
 57.1   L'utente  del  dispacciamento  di  una  unita'  di  produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorita' di  dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare  precedente,  come comunicati al Gestore del sistema elettrico entro  il  31  marzo  dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili  e  indipendenti  dalla  volonta'  del  produttore  non risulti   in  grado  di  rispettare  le  condizioni  stabilite  dalla deliberazione  n. 42/02  per  l'anno  in  corso,  puo' trasmettere al Gestore  del  sistema  elettrico  e  all'Autorita'  una dichiarazione contenente  tutti  gli  elementi  che  attestano  l'eccezionalita'  e l'imprevedibilita'  di  dette  cause,  entro 15 (quindici) giorni dal loro   verificarsi.   Dal  giorno  successivo  al  ricevimento  della dichiarazione  di  cui  al  presente comma, Terna, su indicazione del Gestore   del   sistema  elettrico  non  riconosce  la  priorita'  di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso. 57.2   I  soggetti  di  cui  ai  commi  57.1  e  56.3  che  intendono beneficiare,  nel  corso  dell'anno  successivo,  della  priorita' di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a  tal  fine, trasmettono al medesimo Gestore, nonche' all'Autorita', la  documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per  l'anno  successivo, la medesima unita' di produzione e' in grado di  verificare  le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi  incluse  le  informazioni  di  cui all'articolo 4 della medesima deliberazione. 57.3  Il  Gestore  del sistema elettrico verifica la dichiarazione di cui  al comma 57.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al  comma  57.2  e  comunica  a Terna, all'utente del dispacciamento, nonche'  all'Autorita',  gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento   della  medesima  richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine,  la  richiesta  si  intende accolta e il Gestore del sistema elettrico   ne   da'   comunicazione   a   Terna.   La  priorita'  di dispacciamento  e'  riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dall'inizio  dell'anno  successivo  alla  richiesta e fino al termine dell'anno  medesimo,  fatto  salvo quanto disposto al comma 57.4 e al comma 58.1. 57.4  I  soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita' e al Gestore  del  sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unita' di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in  grado  di  rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui  al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico,  non  riconosce  la  priorita'  di  dispacciamento fino al termine  dell'anno  in  corso e il beneficio di cui al comma 57.2 non puo' essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
 Articolo 58 Verifiche  delle  condizioni  per  il  riconoscimento,  sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorita'  di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni
 successivi al primo periodo di esercizio
 
 58.1  L'Autorita' verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi  della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della  deliberazione  n. 60/04,  la  veridicita'  delle  informazioni trasmesse  ai  sensi  del  comma  56.1  e  del comma 57.2. Qualora la verifica   dia   esito   negativo,  la  priorita'  di  dispacciamento riconosciuta  a  seguito  della  richiesta  di cui al comma 56.1 e al comma  57.2  viene  meno  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla comunicazione dell'esito della verifica. 58.2   Con   riferimento   alle  unita'  di  produzione  che  abbiano beneficiato   del   riconoscimento   anticipato  della  priorita'  di dispacciamento   sulla   base  delle  prestazioni  attese,  ai  sensi dell'Articolo   56  e  dell'Articolo  57,  la  dichiarazione  di  cui all'articolo  4,  comma  1,  della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorita'. L'Autorita' verifica  l'effettivo  raggiungimento  degli  indici  previsti  dalla deliberazione n. 42/02. 58.3  Qualora  le  verifiche  di cui ai commi 58.1 e 58.2 diano esito negativo,  l'utente  del  dispacciamento, relativamente all'unita' di produzione per la quale si e' avvalso senza titolo della priorita' di dispacciamento,  riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari  al  prodotto  tra  le quantita' di energia elettrica ceduta nel mercato  del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera  c).  Tale  corrispettivo  e' dovuto limitatamente a ciascuna delle  ore  in  cui  la  priorita'  di  dispacciamento  e'  risultata determinante  ai  fini  dell'assegnazione  del  diritto di immissione dell'energia  elettrica  nelle  reti  con  obbligo  di connessione di terzi. 58.4  Ai  fini  di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore  in  cui  la  priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini   dell'assegnazione   del  diritto  di  immissione  dell'energia elettrica  nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in  cui  il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unita' di produzione, ivi incluse le  offerte  assimilate  ai sensi del comma 30.6 e' pari al prezzo di valorizzazione  dell'energia  elettrica  venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b). 58.5  Nel  caso  in  cui l'utente del dispacciamento di una unita' di produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorita' di dispacciamento, l'Autorita' adottera' i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. 58.6 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non  determina  il  venire  meno  della  priorita'  di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.
 PARTE III
 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
 TITOLO 1
 MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO
 Articolo 59 Criteri  generali  per  la  disciplina  dell'approvvigionamento delle
 risorse per il servizio di dispacciamento
 
 59.1  Le  unita'  di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei  dispositivi  necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita'  nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalita' e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento. 59.2   Ai   fini   dell'approvvigionamento   delle   risorse  per  il dispacciamento,  Terna  definisce nelle regole per il dispacciamento, in  maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
 a) le  tipologie  di  risorse  di  cui  deve approvvigionarsi per il servizio  di  dispacciamento,  avendo  cura  di  non includere in una stessa   tipologia,  indipendentemente  degli  algoritmi  di  calcolo utilizzati  per  approvvigionare  i  relativi  fabbisogni di cui alla lettera  b),  risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva;
 b) le  modalita'  di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse  di  cui  alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e  dei  dispositivi  delle  unita'  di  produzione  e delle unita' di consumo  rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui  alla  lettera  a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche  di  connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 d) le  modalita'  di  verifica  e controllo della costituzione e del mantenimento  delle  caratteristiche  tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 e) le  modalita'  tecniche,  economiche  e  procedurali che Terna e' tenuta   a  seguire  nell'approvvigionamento  e  nell'utilizzo  delle risorse di cui alla lettera a);
 f) le  modalita'  di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 60.3. 59.3  Nell'ambito  degli  algoritmi  di  selezione  delle offerte nel mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento Terna definisce, nelle regole  per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che  consentano una rappresentazione il piu' possibile accurata delle interazioni  tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi  di  potenza  ad  essi  corrispondenti  sulla  rete rilevante, nonche'  dei  parametri  tecnici  di  funzionamento  delle  unita' di produzione abilitate e delle unita' di consumo abilitate. 59.4  Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 59.3 prevedono  la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni  e  i  prelievi  in  ciascun nodo della rete rilevante e i flussi  di  potenza  su  tutti  gli  elementi della medesima rete, ed utilizzano  le  migliori  tecniche  e  i  piu'  adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
 Articolo 60
 Approvvigionamento per il tramite del mercato
 per il servizio di dispacciamento
 
 60.1  Terna  si  approvvigiona,  attraverso l'apposito mercato per il servizio  di  dispacciamento,  sulla  base  di  proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
 a) gestire le congestioni della rete rilevante;
 b) predisporre adeguata capacita' di riserva;
 c) garantire  l'equilibrio  tra immissioni e prelievi anche in tempo reale. 60.2  Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui  al comma 60.1, articolandolo in piu' segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
 a) minimizzare  gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attivita'  di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla  base  degli  algoritmi,  dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi del comma 59.3, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o di consumo abilitate;
 b) offrire  ai  partecipanti  al  mercato un segnale trasparente del valore  economico  delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo  in  base  alle  diverse  prestazioni  che  ciascuna risorsa rende al sistema;
 c) permettere  ai  partecipanti  al mercato, attraverso un'opportuna definizione  delle  tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del  formato  delle  offerte  di  acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 d) consentire  l'identificazione  dei  costi  di  approvvigionamento imputabili  alle  varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle   offerte   accettate   ai  fini  dell'approvvigionamento  delle medesime. 60.3 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione abilitata deve  rendere  disponibile  a  Terna  nel  mercato per il servizio di dispacciamento   tutta   la   potenza   disponibile   dell'unita'  di produzione.
 Articolo 61
 Approvvigionamento al di fuori del mercato
 
 61.1   Le  regole  per  il  dispacciamento  definiscono  modalita'  e condizioni  per  l'approvvigionamento  al di fuori del mercato di cui all'Articolo   60,   da   parte   di  Terna,  delle  risorse  per  il dispacciamento  non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento  delle  unita'  di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna. 61.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresi' gli obblighi  gli  utenti  del  dispacciamento  di  unita'  di produzione abilitate  in  merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla  partecipazione delle medesime unita' al ripristino del servizio elettrico  in  seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio,  dalla  fase  di  rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio. 61.3  Gli  utenti  del  dispacciamento delle unita' di produzione con caratteristiche  tecniche  non  adeguate alla fornitura di una o piu' risorse  di  cui ai commi 61.1 e 61.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo  sostitutivo  per  la  risorsa non fornita, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'Articolo 69.
 TITOLO 2
 RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
 Articolo 62
 Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema
 
 62.1  Fra  le  tipologie di risorse definite ai sensi del comma 59.2, lettera   a) Terna  include  una  tipologia  di  risorsa,  denominata "stoccaggio  di  energia  per  la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
 a) gestione   delle  esigenze  di  bilanciamento  tra  immissioni  e prelievi  derivanti  dall'attuazione  dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
 b) la  gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
 c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso  carico,  coerentemente  coi minimi tecnici di produzione delle unita'  termoelettriche,  al  fine  di  assicurare il mantenimento in servizio  di  un  numero  di  unita' termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico. 62.2  Le  unita' abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per  la  sicurezza  del  sistema  sono  esclusivamente  le  unita' di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti da Terna. 62.3 Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacita' di produzione  e  pompaggio  che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna  prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche  di  cui al comma 62.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente. 62.4  Un utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione e di   pompaggio   strategiche   e'  ritenuto  indispensabile  ai  fini dell'approvvigionamento  da  parte  di  Terna  di  stoccaggio  per la sicurezza  del  sistema  in una delle macrozone di cui al comma 62.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacita' di cui  al  comma  62.3  riferito alla medesima macrozona e la capacita' complessiva   delle   unita'  di  produzione  e  di  pompaggio  nella titolarita' di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona.   Tale   differenza  positiva  e'  definita  capacita'  di produzione e pompaggio strategica. 62.5  L'utente  del dispacciamento di cui al comma 62.4 identifica le unita'  di  produzione e pompaggio nella sua titolarita' da includere nell'elenco  di  cui  al  comma  62.6 in modo tale che la somma delle capacita'  di  produzione  e  pompaggio delle predette unita' risulti maggiore o uguale alla capacita' di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 62.4. 62.6  Entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno, Terna predispone e pubblica   nel  proprio  sito  internet,  l'elenco  delle  unita'  di produzione   e   pompaggio   strategiche  valido  per  l'anno  solare successivo,  identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 62.7  Terna  invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco  di  cui  al  comma  62.6  corredato  di  una  relazione che specifichi:
 a) la   metodologia   seguita  per  rappresentare  e  analizzare  le problematiche elencate al comma 62.1;
 b) la  metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 62.3;
 c) gli  utenti  del  dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del comma 62.4 in ciascuna macrozona;
 d) le caratteristiche di ciascuna unita' iscritta nell'elenco di cui al comma 62.6 nonche' l'entita' dello stoccaggio per la sicurezza del sistema  che tale unita' sara' prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.
 Articolo 63
 Unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
 
 63.1  Terna  predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per  l'anno  solare  successivo,  formato  secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento. 63.2  Terna  invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco  di  cui  al  comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unita', indichi:
 a) le ragioni per cui l'unita' e' stata inclusa nell'elenco;
 b) il  periodo  dell'anno  e  le condizioni in cui Terna prevede che l'unita'  sara' indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 c) una  stima  del probabile utilizzo dell'unita' nei periodi in cui tale  unita'  puo'  risultare  indispensabile  per  la  sicurezza del sistema elettrico. 63.3   Terna  invia  agli  utenti  del  dispacciamento  delle  unita' essenziali  per  la  sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla  pubblicazione,  la  relazione di cui al comma 63.2 per la parte relativa alle unita' di cui sono titolari. 63.4  Terna,  qualora  modifiche  rilevanti  del sistema elettrico lo rendano  necessario,  aggiorna  l'elenco  di  cui al comma 63.1 prima dello  scadere  dei  dodici  mesi  di validita' del medesimo, dandone comunicazione  all'Autorita'  e  agli utenti del dispacciamento delle unita'   interessate,  secondo  le  modalita'  previste  al  presente articolo.  L'aggiornamento  dell'elenco  non  comporta la proroga del periodo di validita' del medesimo. 63.5   L'utente   del   dispacciamento  di  un'unita'  di  produzione essenziale per la sicurezza puo' chiedere all'Autorita', entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.3, l'ammissione  alla  reintegrazione  dei  costi  di generazione per il periodo   di   validita'  dell'elenco.  Tale  richiesta  deve  essere accompagnata  da  una  relazione  tecnica  che  descriva  i  costi di produzione  e  le  potenzialita'  reddituali  dell'unita',  anche  in considerazione  delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione  di  cui  al  comma 63.2. La richiesta si considera accolta qualora  non  venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento. 63.6  L'utente  del dispacciamento di un'unita' di produzione ammessa alla  reintegrazione  dei  costi  di  generazione deve conformarsi ai vincoli  stabiliti dall'Articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il  corrispettivo  a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 63.7. 63.7  L'Autorita'  determina  un  corrispettivo  a reintegrazione dei costi  di  generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti  all'unita'  ed  i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento  dell'elenco  fino  alla  scadenza  del  termine  di validita' dell'elenco medesimo.
 Articolo 64 Vincoli  afferenti  le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
 elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi
 
 64.1 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del  giorno  prima,  all'utente  del  dispacciamento  delle unita' di produzione  o  di  consumo incluse nell'elenco di cui al comma 63.1 i periodi  rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima  unita'  e'  ritenuta  indispensabile  per  la sicurezza del sistema. 64.2  Per  ciascuna  unita' inclusa nell'elenco di cui al comma 63.1, nei  periodi  rilevanti  del  giorno comunicati da Terna ai sensi del comma  precedente,  l'utente  del dispacciamento presenta offerte sul mercato  del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per  il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. 64.3  Il  prezzo  unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del  comma  precedente  nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento e' pari a zero. 64.4  Le  offerte  di  acquisto  definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato  del  giorno  prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo. 64.5  Il  prezzo  unitario  delle offerte definite ai sensi del comma 64.2  nel  mercato  per  il  servizio  di  dispacciamento e' pari, in ciascun  periodo  rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica  venduta  nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'. 64.6  Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita'  di  produzione  essenziali  per  la  sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva,  tra  il  costo  variabile riconosciuto all'unita' definito dall'Autorita'  e  il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta   nel   mercato  del  giorno  prima  applicata  al  programma post-MSD-ex-ante.
 Articolo 65 Vincoli  afferenti  le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
 elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi
 
 65.1  L'utente  del  dispacciamento  di  un'unita'  essenziale per la sicurezza  del  sistema  elettrico deve formulare offerte sul mercato del  giorno  prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio  di  dispacciamento,  nel  rispetto  di  vincoli  e  criteri definiti   da   Terna.   Terna   puo'  richiedere  che  l'utente  del dispacciamento  di  un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta. 65.2  Nelle  ore  in  cui  l'unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza  le  offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.3 a 64.6. 65.3  Nelle ore in cui l'unita' non e' ritenuta indispensabile per la sicurezza  del  sistema  le  medesime  offerte  sono formulate con un prezzo  unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.6.  Terna  puo'  richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
 TITOLO 2
 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITA' E DELLE MANUTENZIONI
 Articolo 66
 Indisponibilita' di capacita' produttiva 66.1  Con  cadenza  annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica   i   livelli  di  disponibilita'  di  capacita'  produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di  proprie  previsioni  dell'andamento  della  richiesta  di energia elettrica  nel  territorio  nazionale  e dello stato di funzionamento della rete rilevante. 66.2  Gli  utenti  del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale  e  secondo  modalita'  definite da Terna nelle regole per il dispacciamento,  i  piani di manutenzione delle unita' di produzione. Terna  verifica  la  compatibilita'  dei  piani di manutenzione delle unita'  di  produzione  e  della  rete  rilevante  con  i  livelli di disponibilita'  di  capacita' produttiva di cui al comma precedente e con  la  sicurezza  di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora  riscontri  incompatibilita'  Terna  modifica  detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 66.3  I  piani  di  manutenzione  possono  essere aggiornati in corso d'anno  secondo  modalita'  definite  da  Terna  nelle  regole per il dispacciamento. 66.4  Terna  pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva  indisponibilita'  delle  unita' abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale. 66.5  Nei  casi  in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani  di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima  possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del   sistema   elettrico,   Terna  ne'  da  immediata  comunicazione all'Autorita' e al Ministro delle Attivita' Produttive.
 Articolo 67 Piani  di  indisponibilita'  delle reti con obbligo di connessione di
 terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale
 
 67.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla  rete  di  trasmissione  nazionale  predispongono  ed inviano a Terna,  con  cadenza  annuale  e  secondo modalita' definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilita' degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilita' proposti non risultino compatibili  con  la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 67.2  I  piani  di  manutenzione  possono  essere aggiornati in corso d'anno  secondo  modalita'  definite  da  Terna  nelle  regole per il dispacciamento. 67.3  Nei  casi  in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani  di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima  possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del   sistema   elettrico,   Terna  ne'  da  immediata  comunicazione all'Autorita' e al Ministro delle Attivita' Produttive.
 PARTE IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 Articolo 68
 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi
 
 68.1  Entro  novanta  (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,  Terna trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti    alla    definizione   dei   corrispettivi   sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61. 68.2  Entro  trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente l'Autorita' determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.
 Articolo 69
 Disposizioni transitorie e finali
 
 69.1 Per l'anno 2007 la qualifica di operatore di mercato qualificato e' riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico. 69.2  Le  condizioni  di  dispacciamento  applicate  su  porzioni del territorio  nazionale  servite  da reti con obbligo di connessione di terzi  non  interconnesse  con  la  rete  di  trasmissione nazionale, neppure  indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti   in  corrente  continua,  sono  oggetto  di  successivo provvedimento    dell'Autorita'.    Sino    all'adozione   di   detto provvedimento si applicano le vigenti modalita'. 69.3  Terna  tiene  separata  evidenza  contabile  degli  oneri e dei proventi  derivanti  dall'applicazione  delle  previsioni  di  cui al presente provvedimento. 69.4  Successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del presente provvedimento,  il Gestore del mercato elettrico pubblica sul proprio sito  internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per l'invio  all'Autorita'  e la successiva pubblicazione del regolamento di cui all'Articolo 17 ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di  consentire l'avvio dell'operativita' del sistema di registrazione a partire dall' 1 gennaio 2007. 69.5  Successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del presente provvedimento  Terna pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale  sono  indicate  le  date  previste  per la pubblicazione delle Regole  per  il  dispacciamento  aggiornate  per  tenere  conto delle previsioni  del  presente  provvedimento  ed eventuali altre scadenze rilevanti,  al  fine  di  consentire  l'avvio  dell'operativita'  del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007.
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