Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 6 giugno 2006 |
Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas. (Deliberazione n. 108/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 6 giugno 2006 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97; l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04); la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04); la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 121/05 (di seguito: deliberazione n. 121/05); la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2005, n. 249/05 (di seguito: deliberazione n. 249/05); la deliberazione dell'Autorita' 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06); la consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della determinazione n. 170/04; il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'art. 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006). Considerato che: l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende conforme»; la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000; l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede in particolare che l'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'; ai sensi dell'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il direttore generale dell'Autorita', con determinazione 13 dicembre 2004, n. 170 ha avviato un procedimento per la formazione del codice di rete tipo, istituendo a tal fine un gruppo di lavoro; il gruppo di lavoro, costituito oltre che dai rappresentanti degli uffici dell'Autorita', anche dalle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti (trader), aveva il compito di consentire alle direzioni dell'Autorita' di acquisire elementi utili sulla base dei quali elaborare una proposta di codice di rete tipo da sottoporre all'Autorita' per l'adozione; in relazione allo svolgimento del lavoro di predisposizione del codice di rete tipo, e' stato disposto che i contributi e i documenti discussi all'interno del gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta in volta, pubblicati sul sito internet dell'Autorita', in un'apposita sezione denominata «Consultazione on line - gruppo di lavoro - codice di rete per la distribuzione», al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti sui predetti contributi e documenti; nel corso dell'attivita' del gruppo di lavoro e' emersa la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo medesimo; l'Autorita', con la deliberazione 121/05, ha avviato il procedimento per la revisione della deliberazione n. 138/04 e ha previsto, anche per le modifiche proposte, la consultazione on-line dei soggetti interessati; in data 29 novembre 2005 e' entrata in vigore la deliberazione n. 249/05 «Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04», che riconosce alle imprese di distribuzione la facolta' di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei consumi semplificati, concedendo alle stesse un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi; le osservazioni inviate in merito alla consultazione on-line hanno evidenziato consensi sulle proposte di: dettagliare la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna; regolare l'accesso per attivazione dei punti di riconsegna in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi; snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste di accesso da parte delle imprese di distribuzione; modificare la metodologia di applicazione dei conguagli relativi ai quantitativi di gas provvisoriamente allocati agli utenti delle reti di trasporto e distribuzione, mediante l'introduzione di un criterio di competenza, maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e coerente con le previsioni in materia contenute nei codici delle societa' di trasporto; su tale tema alcuni soggetti esprimono una parziale non condivisione, richiamando la ristrettezza del periodo di tempo (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la definizione dei bilanci gas; prevedere l'abolizione delle penali per superamento dell'impegno giornaliero per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard; le societa' di trasporto hanno segnalato l'opportunita' di valutare la coerenza delle disposizioni contenute nell'art. 23 della deliberazione n. 138/04 e nel codice tipo posto in consultazione, in materia di attribuzione delle responsabilita' della gestione dei punti consegna degli impianti di distribuzione, con le previsioni contenute nei codici di rete di trasporto delle medesime societa', al fine di evitare possibili sovrapposizioni. In particolare ritengono non necessario che le imprese di distribuzione comunichino alle imprese di trasporto i dati di misura dei punti di consegna degli impianti di distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate e validate dalle medesime imprese di trasporto; risulta necessaria la modifica della deliberazione n. 168/04, nella parte attinente la regolazione dei tempi di attivazione della fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alle modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04; a seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06 per la definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 e del successivo documento per la consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04; Ritenuto che: risulta confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n. 138/2004, stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua entrata in vigore, in termini di trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione; sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione della deliberazione n. 138/04 formulate in sede di consultazione e delle osservazioni pervenute sul codice tipo posto in consultazione, prevedere che: venga dettagliata la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna, al fine di rendere omogeneo il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione determinano detto codice sul territorio nazionale; si estenda la regolazione relativa all'accesso al servizio di distribuzione a tutti i punti di riconsegna, in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi, al fine di consentire alle imprese di distribuzione maggior flessibilita' nella programmazione delle operazioni di attivazione della fornitura, facendo si' che l'accesso e l'attivazione possano svolgersi attraverso un'unica modalita'; si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente in caso di richieste di «primo accesso», vale a dire solo nel caso in cui l'utente richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso presso uno o piu' punti di riconsegna, consentendo lo snellimento del processo di vaglio della documentazione da parte delle imprese distributrici con evidenti benefici sull'iter relativo al soddisfacimento delle richieste di fornitura ai punti di riconsegna; la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica di dati funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas presso i punti di consegna della distribuzione relativi a mesi precedenti a quello di competenza, conseguenti all'acquisizione da parte dell'impresa di distribuzione di letture effettive dei consumi, avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui interno i bilanci della rete di trasporto sono considerati ancora come provvisori, al fine di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli utenti del sistema di trasporto; venga attribuito al comitato di consultazione, istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 15 marzo 2006, n. 53/06, il compito di proporre alle imprese di trasporto l'eventuale ridefinizione della sopraccitata finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa; sia abrogato l'istituto delle penali per supero dell'impegno giornaliero, sostituendo tale previsione con quella per la quale l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalita', il prelievo orario effettivo dei punti di riconsegna con prelievi superiori a 50.000 metri cubi standard, al fine di individuare eventuali prelievi eccedenti il valore contrattualmente impegnato tali da generare problemi all'impianto di distribuzione; siano parzialmente modificate le disposizioni contenute nell'art. 23 in materia di rilevazione e validazione dei dati di misura presso i punti consegna degli impianti di distribuzione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle societa' di trasporto; si provveda a modificare l'allegato A della delibera n. 138/04, al fine di uniformare la struttura dello stesso a quella corrispondente all'indice del codice di rete tipo allegato al presente provvedimento; sia opportuno rinviare ad una successiva determinazione del direttore generale dell'Autorita' le modalita' di aggiornamento del codice di rete tipo; sia opportuno prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 (ora rinumerato art. 30, comma 8), della deliberazione n. 138/04, in materia di determinazione dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto; Delibera: 1. Di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1). 2. Di approvare il codice di rete tipo riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2). 3. Di sostituire l'art. 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04 con il seguente comma: «39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosita' del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati». 4. Di prevedere che le imprese di distribuzione ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 138/04 entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del codice tipo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri codici di rete all'Autorita' utilizzando il sistema di invio telematico che sara' reso disponibile sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it). 6. Di prevedere che le procedure di aggiornamento del codice di rete tipo siano avviate e disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'. 7. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autori ta'.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. 8. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. 9. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il testo della deliberazione della deliberazione n. 168/04, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento. Milano, 6 giugno 2006 Il presidente: Ortis |
| ALLEGATO 1
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004, N. 138/04
a) all'articolo 1, comma 1, e' eliminata la seguente definizione: "impegno giornaliero" e' la quantita' massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno; b) all'articolo 1 la definizione di "impianto di distribuzione" e' sostituita dalla seguente definizione: "impianto di distribuzione" e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione, l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; c) all'articolo 1 la definizione di "interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" e' sostituita dalla seguente definizione: "interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" e' l'operazione di intercettazione temporanea del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna; d) all'articolo 1 la definizione di "punto di consegna dell'impianto di distribuzione" e' sostituita dalla seguente definizione: "punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna", e' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto; e) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni: "massimo prelievo orario contrattuale" e' il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialita' massima richiesta dal cliente finale, o in assenza di questa alla portata massima del gruppo di misura installato; "punto di riconsegna della rete di trasporto" e' il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente del servizio di trasporto e la misurazione del gas; "rilevanza del cliente finale ai fini della continuita' del servizio" e' la condizione dei clienti finali nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attivita' per le quali non e' possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo; f) l'articolo 3, comma 4, e' sostituito dal seguente comma: 3.4 L'Autorita', con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale: - gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a); - gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b). g) la lettera d) dell'articolo 4, comma 1, e' sostituito dal seguente: 4.1 lettera d) L'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di distribuzione, con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a); h) la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, e' sostituito dal seguente: 4.1 lettera e) Specifiche di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione; i) all'articolo 4, comma 2, le parole "ai soggetti interessati", sono sostituite dalle parole "agli utenti interessati"; j) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione e' identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxnnnnnnnnnn"), cosa composto: - le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente" assegnato dall'Autorita' a ciascuna impresa di distribuzione); - le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica. Una volta assegnato, tale codice identificativo non cambia piu' nel tempo anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione. 5.2 Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo della distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti i codici identificativi attribuiti ai punti di riconsegna con riferimento alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti dagli utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice identificativo di ogni punto di riconsegna sara' corredato delle informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente. 5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura. 5.4 Effettuata la comunicazione di cui al comma 5.2, il codice identificativo del punto di riconsegna costituira' l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano. 5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attivita' di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale fine gli esercenti l'attivita' di vendita dovranno garantire, entro 16 mesi dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione, l'emissione della prima fattura contente i codici di cui sopra nei confronti di tutti propri clienti finali. k) la lettera a) dell'articolo 6, comma 1, e' sostituito dal seguente: 6.1 lettera a) Il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, concordati con l'ente concedente, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento; l) la lettera b) dell'articolo 6, comma 1, e' abrogata; m) la lettera c) dell'articolo 6, comma 1, viene rinominata lettera b) con il seguente contenuto: 6.1 lettera b) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o piu' punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia dell'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. Il piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa di distribuzione e che comportano sospensioni del servizio di distribuzione superiori a 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, su uno o piu' punti di riconsegna, con durata inferiore a 16 ore o che dovessero derivare da interventi svolti a seguito di richieste di clienti finali o di utenti del servizio di distribuzione per i quali la deliberazione n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile, ferme restando le modalita' di preavviso previste dalla medesima deliberazione; n) l'articolo 6, comma 3, e' sostituito dal seguente comma: 6.3 La pubblicazione del piano annuale e' effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente; o) l'articolo 6, comma 4, e' sostituito dal seguente comma: 6.4 La pubblicazione del piano mensile e' effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3; p) all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi: 6.5 L'impresa di distribuzione puo' modificare il contenuto del piano mensile pubblicato riprogrammando gli interventi entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi e le modalita' degli interventi descritti assumono per l'impresa di distribuzione valore vincolante. 6.6 Nel caso in cui il piano mensile pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalita' descritte per cause imputabili all'impresa di distribuzione con esclusione di cause di forza maggiore o cause imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione e' tenuta a risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione. q) l'articolo 8, comma 1, e' sostituito dal seguente comma: 8.1 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorita', relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10. r) l'articolo 9, commi 1 e 2, vengono sostituiti dai seguenti: 9.1 Ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, l'utente, oltre ai propri dati identificativi, comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna: a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attivita' di vendita dai quali lo stesso e' fornito; b) nel caso di piu' esercenti l'attivita' di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas naturale tra tali esercenti. 9.2 L'utente comunica all'impresa di distribuzione, nei tempi previsti dall'articolo 17, comma 7 e dall'articolo 14, comma 12, eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1 e all'articolo 13, comma 3, punti 1, 3 e 4, ivi compresa la cessazione della disponibilita' di gas naturale."; s) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 10.1 L'impresa di distribuzione rende noto all'impresa di trasporto, anche mediante sistemi informativi: a) le informazioni di cui agli articoli 9 e 13, comma 3, punti 1.I, 1.III, 3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione sia nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna. b) i dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista eventuali quantitativi di gas da immettere a proprio titolo nell'impianto di distribuzione e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas; c) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera b) e' reso disponibile; nonche' d) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). 10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione. 10.3 Gli esercenti l'attivita' di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtu' di contratti conclusi con altri esercenti l'attivita' di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto: a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale; b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas. 10.4 I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3. 10.5 Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente."; t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 13.1 L'accesso al servizio di distribuzione nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione e' disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni . 13.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione ai fini della vendita diretta o indiretta del gas al cliente finale dovra' avere la disponibilita', alla data di attivazione del servizio, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso. 13.3 In occasione della richiesta di accesso, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in materia di attivita' di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire: a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni: a1) codice identificativo del punto di riconsegna; a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato; a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato; a4) dati identificativi del cliente finale associato a tale punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, quale ad esempio la gestione calore, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio; a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, la tipologia di prelievo del punto di riconsegna secondo la quale l'impresa di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati di prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 30, comma 7, lettera a); a6) prelievo annuo previsto; a7) potenzialita' massima richiesta dal cliente finale; a8) potenzialita' totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc; a9) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuita' del servizio. Sino alla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovra' fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1). Nel caso in cui la richiesta di accesso per attivazione costituisca prima richiesta di accesso ad un qualsiasi impianto gestito dall'impresa di distribuzione, l'impresa di distribuzione deve ricevere, la seguente documentazione: 1. i dati identificativi dell'utente richiedente: I. ragione sociale; II. sede legale; III. partita I.V.A. e codice fiscale; IV. l'indirizzo di recapito delle fatture; V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento; VI. domicilio eletto ai fini del contratto. 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui venga indicata la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonche', nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale; 3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di disporre, direttamente ovvero in virtu' di contratti con esercenti l'attivita' di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto; 4. nel caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati conclusi con una pluralita' di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilita' di gas tra tali esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel codice di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna; 5. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale. Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso, l'impresa di distribuzione deve ricevere anche la documentazione di cui ai punti 3 e 4. La richiesta di accesso potra' essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione. 13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3 entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati. 13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui al comma 13.3 o 13.4, l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni. 13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: - il dato di cui al comma 13.3, lettera al), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2; - i dati di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente; - il massimo prelievo orario contrattuale; - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; - la lettura di avvio del servizio di distribuzione; - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; - la presenza di un convertitore dei volumi; - la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi. Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 13.7. 13.7 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati al comma 13.3, l'utente dovra' comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9) del medesimo comma. 13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialita' massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilita' della richiesta con la capacita' di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilita' di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilita' di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilita', il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00."; u) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 14.1 L'accesso per sostituzione nella fornitura, richiesto da un utente che intende avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti, e' disciplinato dal presente articolo. La sostituzione avviene a parita' di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), e non comporta la disattivazione dei punti stessi. 14.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione dovra', alla data della richiesta stessa: - essere titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas; - avere la disponibilita' della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo. La richiesta di accesso deve essere presentata una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n.126/04. 14.3 In occasione della prima richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo articolo 29, un'apposita richiesta che contenga i documenti di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma 3, e l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui alle lettere al) e a2) dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. 14.4 Le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o piu' punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui alle lettere al), a2), dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3. 14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 5, l'utente richiedente, qualora non disponga dell'indicazione del dato di cui alla lettera al) dell'articolo 13, comma 3, potra' in alternativa fornire almeno i dati di cui alle lettere a3) e a4) dell'articolo 13, comma 3. 14.6 L'impresa di distribuzione segnala all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo. 14.7 Le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta. 14.8 L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta. 14.9 Entro 13 (tredici) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, l'impresa di distribuzione notifica all'utente subentrante nonche' all'utente al quale esso si sostituisce, l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, cosi' come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto. 14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno: - i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere al), a2), a3), a4), a5) e a9); - il prelievo annuo; - il massimo prelievo orario contrattuale; - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; - il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; - la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione; - la presenza di un convertitore dei volumi; - l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi. Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12. 14.11 L'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente, entro 15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata). 14.12 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, l'utente dovra' comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma. 14.13 L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attivita' di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 10, comma 4."; v) all'articolo 15, comma 1, le parole "terzo giorno lavorativo" sono sostituite dalle parole "quinto giorno lavorativo"; w) l'articolo 15, comma 2, e' sostituito dal seguente: "15.2 L'impresa di distribuzione ricondurra' la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato cosi' ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura."; x) all'articolo 15, comma 3, e' eliminato; y) all'articolo 17, comma 2, le parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)"; z) l'articolo 18 "Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione" e' sostituito dal seguente "Verifica del massimo prelievo orario"; 18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna rimane invariato sino alla cessazione del servizio di distribuzione o sino alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione. 18.2 Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard, prelievi non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato e/o con i dati forniti dall'utente all'atto della richiesta di accesso, valutati dall'impresa di distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio al fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente temporanei, danno diritto all'impresa di distribuzione, previa comunicazione all'utente interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas. 18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facolta' di presenziare alle operazioni di verifica. 18.4 Qualora l'impresa di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o piu' prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale o non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato, puo', al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa e' assoggettata e per consentire la corretta determinazione del volume di gas prelevato, eseguire gli interventi tecnici ritenuti necessari per evitare ulteriori condizioni anomale di prelievo e la conseguente non corretta rilevazione del gas prelevato da parte degli strumenti di misura installati presso il punto di riconsegna (ad esempio: mediante inserimento di una valvola limitatrice, sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura). 18.5 In relazione all'esito positivo della verifica eseguita, l'impresa di distribuzione addebitera' all'utente, con le modalita' di fatturazione riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi eseguiti e il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione e' tenuta a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica. 18.6 Nel caso di sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura, l'impresa di distribuzione provvedera', una volta eseguito l'intervento, ad aggiornare il valore del massimo prelievo orario contrattuale. 18.7 Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario, i valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi. 18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula: prelievo nel periodo di prova x 3.600 x Z N secondi della prova dove Z assume: - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della localita', negli altri casi, in accordo ai criteri della deliberazione n. 237/00; - punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova gia' rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi). aa) l'articolo 19, comma 2, e' sostituito dal seguente: "19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati."; bb) l'articolo 19, comma 3, e' sostituito dal seguente: "19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da piu' imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, e' effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita."; cc) all'articolo 20, comma 1, lettera b) le parole "delle informazioni di cui all'articolo 10, all'articolo 13, comma 8 lettera d) e all'articolo 14, comma 6, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti" dalle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14"; dd) l'articolo 20, comma 2, viene sostituito dal seguente comma: "20.2 Qualora l'impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa, saranno oggetto di successivi accordi tra le parti, da concordare nell'ambito del Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione 15 marzo 2006, n. 53/06."; ee) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: "21.1 Per ogni anno solare le imprese di distribuzione registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale: a) immessi presso i punti di consegna, opportunamente corretti per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di cui alla lettera seguente; b) eventuali volumi immessi dalle stesse imprese di distribuzione per uso proprio, direttamente acquistati ai punti di consegna; c) fatturati agli utenti con data di emissione delle fatture nell'anno solare di riferimento. 21.2 I dati di cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorita' dall'impresa di distribuzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi di cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il dieci per cento, con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai volumi di gas cui alla lettera a) del comma 21.1, l'impresa di distribuzione fornisce all'Autorita', entro la data indicata al comma 21.2, le motivazioni di tale scostamento."; ff) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorita', rimangono in vigore, anche in seguito all'adozione del codice di rete di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e al coefficiente di adeguamento "M" relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica."; gg) l'articolo 23, comma 1, e' sostituito dal seguente comma: "23.1 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura."; hh) l'articolo 24, comma 4, e' sostituito dal seguente: "24.4 L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera."; ii) all'articolo 24, comma 5, le parole "dalla data di emissione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti" dalla data di fine mese di emissione della fattura"; jj) l'articolo 24, comma 6, e' sostituito dal seguente: "24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione puo' applicare sulla stessa un'indennita' di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso."; kk) all'articolo 24 e' aggiunto il seguente comma: "24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8, la fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a quanto previsto al comma 24.1, potra' anche avvenire in base ad accordi con ciascun utente che prevedano acconti periodici e successivi conguagli. ll) l'articolo 26, comma 1, e' sostituito dal seguente: "26.1 L'impresa di distribuzione puo' richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purche' l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas."; mm) l'articolo 26, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "26.2 L'utente e' tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all'importo di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7."; nn) l'articolo 27, comma 1, le parole" le parti ricorrono" sono sostituite dalle parole "le parti possono ricorrere"; oo) l'articolo 29, comma 2, e' sostituito dal seguente comma: "29.2 Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura."; pp) l'articolo 29, comma 3, e' sostituito dal seguente comma: "29.3 A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorita' definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo."; qq) l'articolo 30 e' stato abrogato. rr) l'articolo 31 "Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto" e' rinumerato articolo 30 ss) all'articolo 30, comma 8, le parole "anno termico 2005-2006" sono sostituite dalle parole "anno termico 2006-2007"; tt) l'articolo 32 "Disposizioni finali" e' stato rinumerato articolo 31; uu) l'Allegato A e' sostituito dal seguente Allegato A:
Allegato A
SEZIONE 1. INFORMAZIONE CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO 1.1. Premessa 1.2. Norme di legge nazionali 1.3. Norme comunitarie 1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE 2.1. Premessa 2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti 2.3. Principali attivita' di gestione di un impianto di distribuzione e loro descrizione
CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 3.1. Servizio principale 3.2. Prestazioni accessorie 3.3. Prestazioni opzionali
CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO 4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni 4.1.1. Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi 4.2. Metodologia usata dall'impresa di distribuzione per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione 4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas 4.5. Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione 4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso impianto di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi
SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 5.1. Richiesta di accesso 5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna 5.2. Procedure di accesso 5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura 5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale
CAPITOLO 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI 6.1. Premessa 6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti 6.3. Criteri tecnico economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti
CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria 7.2. Importo della garanzia finanziaria 7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 8.1. Gestione delle richieste di prestazione 8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta 8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento 8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita' 8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito 8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni 8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04 8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale 8.2.2.1. Casi di impossibilita' ad effettuare la chiusura o rimozione del contatore 8.2.3. Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosita' del cliente finale 8.2.3.1. Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del cliente finale 8.2.3.2 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale 8.2.3.3 Cessazione amministrativa 8.2.4. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita' 8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale 8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali 8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04 8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto 8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 8.2.10. Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni
CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO 9.1. Premessa 9.2. Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto 9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte dell'impresa di distribuzione 9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'allocazione all'impresa di trasporto 9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard
SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE
CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA 10.1. Premessa 10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna 10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna 10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna 10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna
CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS 11.1. Premessa 11.2. Misura del gas al punto di consegna dell'impianto di distribuzione 11.3. Misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione 11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura 11.3.3. Funzionalita' dei gruppi di misura
SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 12.1. Premessa 12.2. Tipologie di fattura 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione 12.3.2. Altre tipologie di fattura 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture 12.4.1. Termini di emissione delle fatture 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture 12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture 12.4.4. Pagamento delle fatture 12.4.5. Termine di pagamento 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI 13.1. Limitazioni di responsabilita' 13.2. Risoluzione anticipata del contratto 13.2.1. Clausola risolutiva espressa 13.2.2. Diffida ad adempiere 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente 13.3. Forza maggiore 13.3.1. Definizione 13.3.2. Effetti 13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore
CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 14.1. Competenze dell'Autorita' 14.2. Disposizioni transitorie 14.2.1. Esame preventivo 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale 14.2.3. Perizia contrattuale 14.2.4. Applicazione
ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO 15.1. Qualita' commerciale del servizio
CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO 16.1. Sicurezza e continuita' del servizio
CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS 17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS 18.1. Qualita' del gas
SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
CAPITOLO 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 19.1. Interventi per la promozione dell' efficienza energetica
SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE 20.1. Aggiornamento del codice di rete |
| ALLEGATO 2
Autorita' per l'energia elettrica e il gas CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Allegato 2 Deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06
Glossario Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale GLOSSARIO
===================================================================== Termine |Definizione ===================================================================== |e' il processo attraverso il quale |il gas, misurato in immissione o |in prelievo dalla rete di |trasporto, e' contabilmente Allocazione |attribuito ai vari utenti. --------------------------------------------------------------------- |e' la pressione relativa del gas |superiore a 5 bar (lª, 2ª e 3ª |specie, definite dal Decreto |ministeriale del 24 novembre 1984, |pubblicato nella Gazzetta |Ufficiale, Supplemento ordinario Alta Pressione (AP) |n. 12 del 15 gennaio 1985). --------------------------------------------------------------------- |e' il periodo che intercorre tra |il 1°ottobre di ogni anno e il 30 Anno Termico |settembre dell'anno successivo. --------------------------------------------------------------------- |e' la rilevazione da parte del |Cliente finale dei dati espressi |dal totalizzatore numerico del Autolettura |gruppo di misura. --------------------------------------------------------------------- |e' l'Autorita' per l'energia |elettrica e il gas, istituita ai |sensi della Legge 14 novembre Autorita' |1995, n. 481. --------------------------------------------------------------------- |e' la pressione relativa del gas, |definita per il gas naturale dal |Decreto ministeriale 24 novembre |1984 e per i gas di petrolio |liquefatti dalla norma UNI 9860 |edizione settembre 1998: - non |superiore a 0,04 bar (7ª |specie) nel caso in cui il gas |distribuito sia gas naturale o gas |manifatturato; - non superiore a |0,07 bar (7ª specie) nel caso in |cui il gas distribuito sia gas di Bassa pressione (BP) |petrolio liquefatto. --------------------------------------------------------------------- |e' il consumatore che acquista gas Cliente finale |per uso proprio. --------------------------------------------------------------------- |e' lo strumento misuratore di |volumi di gas munito di Contatore |totalizzatore numerico. --------------------------------------------------------------------- |e' il contratto con il quale |l'esercente il servizio di vendita |del gas e' obbligato, a fronte del |versamento di un prezzo, ad |eseguire a favore del Cliente Contratto di fornitura (o |finale prestazioni periodiche o contratto di vendita) |continuative. --------------------------------------------------------------------- |apparecchiatura elettronica |associata a un contatore di gas |che consente di convertire il |volume di gas misurato da un |contatore alle condizioni di |esercizio, in volume riferito alle |condizioni di pressione e Convertitore o Correttore di |temperatura standard (1,01325 bar volume |e 15 °C). --------------------------------------------------------------------- |e' l'evento in grado di produrre |effetti gravi e/o di vaste |proporzioni per la sicurezza e per |la continuita' del servizio di |distribuzione e che provochi una o |piu' delle seguenti condizioni: | a) fuori servizio non programmato |di punti di consegna o di punti di |interconnessione; b) fuori |servizio non programmato di reti |AP o MP o BP che provochi |l'interruzione senza preavviso |dell'erogazione del gas ad uno o |piu' Clienti finali; | c) dispersione di gas con |interruzione senza preavviso |dell'erogazione del gas ad uno o |piu' Clienti finali; | d) disservizio provocato da |eccesso o difetto di pressione in |rete rispetto ai valori previsti |dalle norme tecniche vigenti. Si |definisce inoltre emergenza |qualunque evento che provochi |l'interruzione senza preavviso |dell'erogazione del gas ad almeno |250 Clienti finali e per il quale |l'erogazione del gas non venga |riattivata a tutti i Clienti |finali coinvolti presenti entro 24 |ore dall'inizio dell'interruzione, |con esclusione dei Clienti finali |che non vengano riattivati |all'atto del primo tentativo di Emergenza |riattivazione. --------------------------------------------------------------------- |e' la parte dell'impianto di |alimentazione del Cliente finale, |che serve per l'intercettazione, |per la misura del gas e per il |collegamento all'impianto del |Cliente finale. Il gruppo di |misura comprende un eventuale Gruppo di misura |correttore dei volumi misurati. --------------------------------------------------------------------- |e' il complesso |(assiemato) costituito da |regolatori di pressione, da |apparecchi ausiliari, da |tubazioni, da raccordi e pezzi |speciali, aventi la funzione di |ridurre la pressione del gas |canalizzato da un valore di |pressione in entrata variabile a |un valore di pressione in uscita Gruppo di riduzione |predeterminato, fisso o variabile. --------------------------------------------------------------------- |e' il complesso costituito |dall'insieme delle tubazioni e dei |loro accessori dal punto di |consegna del gas agli apparecchi |utilizzatori, questi esclusi, |dall'installazione e dai |collegamenti dei medesimi, dalle |predisposizioni edili e/o |meccaniche per la ventilazione del |locale dove deve essere installato |l'apparecchio, dalle |predisposizioni edili e/o |meccaniche per lo scarico Impianto del Cliente finale (o |all'esterno dei prodotti della Impianto d'utenza) |combustione. --------------------------------------------------------------------- |e' il complesso di tubazioni con |dispositivi ed elementi accessori |che costituiscono le installazioni |necessarie a fornire il gas al |Cliente finale; l'impianto di |derivazione di utenza o |allacciamento ha inizio |dall'organo di presa (compreso) e |si estende fino al gruppo di |misura (escluso) e comprende |l'eventuale gruppo di riduzione; |in assenza del gruppo di misura, |l'impianto di derivazione di |utenza o allacciamento si estende |fino all'organo di intercettazione Impianto di derivazione d'utenza o|terminale (incluso) della Allacciamento |derivazione stessa. --------------------------------------------------------------------- |e' l'impianto di distribuzione che |presenta uno o piu' punti di |interconnessione con un altro Impianto interconnesso |impianto di distribuzione. --------------------------------------------------------------------- |persona fisica o giuridica che |effettua l'attivita' di trasporto |di gas naturale attraverso reti di |gasdotti locali per la consegna ai Impresa di distribuzione |Clienti. --------------------------------------------------------------------- |e' la pressione relativa del gas, |definita per il gas naturale dal |Decreto ministeriale 24 novembre |1984 e per i gas di petrolio |liquefatti dalla norma UNI 9860 |edizione settembre 1998: | - superiore a 0,04 bar e non |superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª |specie) nel caso in cui il gas |distribuito sia gas naturale o gas |mani-fatturato; - superiore a |0,07 bar e non superiore a 5 bar |(4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in |cui il gas distribuito sia gas di Media pressione (MP) |petrolio liquefatto. --------------------------------------------------------------------- |s'intendono l'Impresa di Parti |distribuzione e l'Utente. --------------------------------------------------------------------- |e' la parte di un impianto di |distribuzione gestito da piu' |imprese di distribuzione, in |ingresso e o in uscita dalla quale Porzione di impianto |il gas non e' misurabile. --------------------------------------------------------------------- |e' la quantita' di calore prodotta |dalla combustione completa, a |pressione costante di 1,01325 bar, |dell'unita' di volume del gas, |considerando i costituenti della |miscela combustibile nelle |condizioni standard (temperatura |di 15°C e pressione assoluta di |1,01325 bar) e riportando i |prodotti della combustione a |queste stesse condizioni; l'acqua |prodotta dalla combustione si |suppone condensata; l'unita' di |misura e' megajoule al metro cubo Potere calorifico superiore |di gas secco in condizioni effettivo (PCS): P-effettivo |standard. --------------------------------------------------------------------- |e' il punto coincidente con il |punto di riconsegna della rete di |trasporto, dove l'Utente rende |disponibile all'Impresa di |distribuzione il gas naturale |direttamente o indirettamente Punto di Consegna dell'impianto di|fornito da utenti del servizio di distribuzione o Punto di Consegna |trasporto --------------------------------------------------------------------- |e' il punto fisico delle reti o |dell'aggregato locale di punti |fisici tra loro connessi nel quale |avviene l'affidamento in custodia |del gas dall'impresa di trasporto Punto di riconsegna della Rete di |all'Utente e la misurazione del trasporto |gas. --------------------------------------------------------------------- |e' il punto fisico di collegamento |tra due impianti di distribuzione |gestiti da imprese di |distribuzione diverse presso il Punto di interconnessione |quale il gas e' misurabile. --------------------------------------------------------------------- |e' il punto di confine tra |l'impianto di distribuzione e |l'impianto del Cliente finale, Punto di Riconsegna dell'impianto |dove l'impresa di distribuzione di distribuzione, o Punto di |riconsegna il gas naturale per la Riconsegna |fornitura al Cliente finale. --------------------------------------------------------------------- |insieme dei gasdotti di trasporto |su scala nazionale e regionale |ovvero su scala solo nazionale o Rete di trasporto |regionale a tipologia connessa. --------------------------------------------------------------------- |e' il sistema di condotte |generalmente interrate, posate su |suolo pubblico o privato che, |partendo dai punti di consegna |fisici e/o dai punti di |interconnessione, consente la |distribuzione del gas ai Clienti; |la rete non comprende gli impianti Rete di distribuzione |di derivazione di utenza. --------------------------------------------------------------------- |e' la rete di trasporto definita |con decreto del Ministero delle |attivita' produttive ai sensi |dell'articolo 9 del Decreto Rete nazionale di gasdotti |Legislativo n. 164/00. --------------------------------------------------------------------- |sono le reti di gasdotti per mezzo |delle quali viene svolta |l'attivita' di trasporto ai sensi |dell'articolo 2, comma 1, lettera |ii) del Decreto Legislativo |n. 164/00, esclusa la Rete Rete regionale di gasdotti |nazionale di gasdotti. --------------------------------------------------------------------- |e' il luogo, ove diverso dalla |sede legale, in cui la societa' |svolge stabilmente la propria Sede operativa (o secondaria) |attivita'. --------------------------------------------------------------------- |e' l'insieme delle reti di |trasporto ubicate nel territorio |nazionale e nelle zone marine |soggette al diritto italiano in |base ad atti internazionali di |proprieta' o gestiti dalle imprese |di trasporto, compresi gli |impianti che forniscono servizi |accessori, nonche' quelli di |imprese collegate, necessari per Sistema di trasporto |dare accesso al trasporto. --------------------------------------------------------------------- |intendendo come appartenenti a |tale tipologia le utenze |caratterizzate da una notevole |variabilita' stagionale di |prelievi, riconducibile ad un |utilizzo del gas a fini di |riscaldamento, in coerenza con |quanto riportato nei codici di |rete del trasporto approvati dal Uso civile |l'Autorita'. --------------------------------------------------------------------- |e' l'utilizzatore del servizio di |distribuzione che ha titolo a |immettere e a prelevare gas Utente del servizio di |naturale per uso proprio o per distribuzione o Utente |cessione ad altri --------------------------------------------------------------------- |e' l'utilizzatore del sistema gas |che acquista capacita' di |trasporto per uso proprio o per Utente del sistema di trasporto |cessione ad altri. --------------------------------------------------------------------- |e' l'accertamento del corretto |funzionamento del contatore di gas Verifica di funzionamento del |con riferimento a quanto previsto Gruppo di misura (o verifica del |dalla normativa tecnica vigente Gruppo di misura) |emanata dall'UNI. Sezione 1. Informazione Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale Sezione 1. INFORMAZIONE
CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO
CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO PREMESSA
NORME DI LEGGE NAZIONALI
NORME COMUNITARIE
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1.1. Premessa Nel presente capitolo si riportano le norme di legge di fonte nazionale e comunitaria e i principali provvedimenti normativi che costituiscono il contesto regolamentare di riferimento per l'elaborazione del Codice di Rete della Distribuzione (di seguito CRD).
1.2. Norme di legge nazionali - Legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'. - Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144. - Decreto del Ministero dell'industria 22 dicembre 2000 Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Decreto del Ministero dell'industria 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002 Autorizzazione alla vendita di gas naturale. - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 12 febbraio 2004 Individuazione di soggetti fornitori di ultima istanza di gas naturale. - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre 2005 Classificazione delle reti regionali di trasporto 1.3. Norme comunitarie - Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. 1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Deliberazione n. 237/00 (e successive modifiche ed integrazioni) Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. - Deliberazione n. 184/01 Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facolta' di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. - Deliberazione n. 229/01 Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481. - Deliberazione n. 311/01 Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. - Deliberazione n. 207/02 Direttiva agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481. - Deliberazione n. 75/03 (e successive modifiche ed integrazioni) Approvazione del codice di rete predisposto dalla societa' Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Deliberazione n. 138/03 (e successive modifiche ed integrazioni) Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. - Deliberazione n. 139/03 (e successive modifiche ed integrazioni) Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi . - Deliberazione n. 144/03 (e successive modifiche ed integrazioni) Approvazione del codice di rete predisposto dalla societa' Edison T&S S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Deliberazione n. 152/03 (e successive modifiche ed integrazioni) Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. - Deliberazione n. 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni) Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. - Deliberazione n. 55/04 Proposta al Ministero delle Attivita' produttive avente ad oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. - Deliberazione n. 125/04 Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005. - Deliberazione n. 138/04 (e successive modifiche ed integrazioni) Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. - Deliberazione n. 167/04 Determinazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. - Deliberazione n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni) Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. - Deliberazione n. 170/04 (e successive modifiche ed integrazioni) Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale. - Deliberazione n. 121/05 Avvio di procedimento per la revisione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. - Deliberazione n. 157/05 Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006 - Deliberazione n. 185/05 Disposizioni generali in tema di qualita' del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481. - Deliberazione n. 249/05 Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04. Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
PREMESSA
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI
PRINCIPALI ATTIVITA' DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E LORO DESCRIZIONE
Capitolo 2. Descrizione dell'impianto e della sua gestione
2.1. Premessa Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche generali degli Impianti di distribuzione gestiti e i principali criteri adottati dall'impresa di distribuzione per la corretta conduzione, manutenzione e sviluppo degli stessi nonche' le attivita' di gestione connesse con la conduzione dell'Impianto di distribuzione. Le informazioni caratterizzanti ciascun Impianto di distribuzione o porzione di esso gestito dall'impresa di distribuzione sono contenute in idonea documentazione pubblicata sul sito internet dell'Impresa di distribuzione stessa e/o resa disponibile presso le sedi indicate nel sito medesimo. Le suddette informazioni verranno costantemente aggiornate dall'impresa di distribuzione.
2.2. Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti L'Impresa di distribuzione mette a disposizione dell'Utente, con le modalita' sopra richiamate, per ogni Impianto di distribuzione o porzione di Impianto di distribuzione gestita, le seguenti informazioni: - Rappresentazione geografica e schematica dell'Impianto di distribuzione e descrizione dei criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell'assetto distributivo; - Caratteristiche tecniche dell'Impianto di distribuzione, in particolare: - Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, se esistenti: principali elementi costitutivi, processi svolti (filtrazione, preriscaldo, regolazione della pressione, misura, odorizzazione) e loro potenzialita'; - Rete di distribuzione: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio della Rete di distribuzione (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e Gruppi di riduzione finali installati sulla Rete di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati; - Impianti di derivazione d'utenza: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio degli Impianti di derivazione d'utenza (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e regolazione della pressione a servizio di specifici Punti di Riconsegna dell'impianto di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati; - Gruppi di misura: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio dei Gruppi di misura, con indicazione delle principali tipologie di Contatori utilizzate. Inoltre, per ciascun Impianto di distribuzione (o porzione di esso) vengono riportati, anche sul sito internet: - indicazione del Punto di Riconsegna della Rete di trasporto che lo alimenta (rappresentato dal codice dell'aggregato, nel caso di Impianti di distribuzione alimentati da piu' Punti di Riconsegna fisici della Rete di trasporto); - specifiche di pressione del gas ai punti di riconsegna fisici della Rete di trasporto; - la denominazione dell'Impianto di distribuzione; - L'indicazione se l'Impresa di distribuzione gestisce l'intero Impianto di distribuzione o una porzione dello stesso e se l'Impianto di distribuzione gestito sia interconnesso con altri Impianti di distribuzione con la possibilita' di misurare il gas ai punti di interconnessione; - i Comuni serviti dall'Impianto di distribuzione; - il nome della impresa di trasporto che gestisce la Rete di trasporto a cui e' collegato il Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione; - il numero telefonico del pronto intervento relativo all'Impianto di distribuzione, o Porzione di impianto, gestito dall'impresa di distribuzione; - i riferimenti della Sede operativa dell'Impresa di distribuzione, per ciascun Impianto di distribuzione, o sua porzione, ove siano reperibili le informazioni di carattere tecnico e descrittivo degli impianti previa presentazione di motivata richiesta.
2.3. Principali attivita' di gestione di un Impianto di distribuzione e loro descrizione Le attivita' di gestione sono quelle indicate al Capitolo 3 e la loro gestione e' effettuata in conformita' alle norme e disposizioni vigenti. Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
SERVIZIO PRINCIPALE
PRESTAZIONI ACCESSORIE
PRESTAZIONI OPZIONALI Capitolo 3. Descrizione dei servizi offerti
3.1. Servizio principale L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attivita' di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso. Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04, fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni: a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici; b) gestione tecnica degli Impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo; c) ricerca ed eliminazione dispersioni; d) protezione catodica delle condotte in acciaio; e) odorizzazione del gas e suo controllo; f) condizionamento del gas; g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas; ed inoltre: h) misura del gas ai Punti di Consegna secondo quanto indicato al Capitolo 11; i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art 17 della deliberazione n. 138/04, con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati; j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9; k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switch), ad esclusione dell'attivita' di cui al punto m) del paragrafo successivo, secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8; l) ogni altra attivita' prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e n. 168/04 per la quale non sia espressamente previsto nelle deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3. L'Utente che abbia avuto accesso presso un Punto di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione ha diritto di prelevare presso il predetto Punto di Riconsegna quantitativi di gas non superiori al Massimo prelievo orario contrattuale. L'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorita'. Tale servizio viene garantito dall'Impresa di distribuzione nella sua continuita' fatti salvi i casi di: - Forza maggiore ed Emergenza; - mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto; - interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio; per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e dai capitoli 15,16,17,18. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio.
3.2. Prestazioni accessorie L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dalla deliberazione n. 168/04: a) esecuzione di lavori semplici; b) esecuzione di lavori complessi; c) attivazione della fornitura; d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'; f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8: h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale; i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale; j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto; k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00; l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni. Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quella di cui ai punti k) e j), sono rese dall'Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti j) e k) sono anche rese dall'Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9. Le prestazioni, ad eccezione di quella al punto j), sono rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'Impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'Impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorita'. I corrispettivi di prestazioni eseguite in regime di monopolio legale e non specificamente dettagliate dai titoli concessori/affidamento, sono comunicati all'ente locale titolare del servizio cosi' come le modalita' del loro aggiornamento. L'Impresa di distribuzione esegue altresi', come disposto dalla deliberazione n. 311/01, e secondo quanto indicato al Capitolo 11, la: m) lettura dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dei dati. Anche tale servizio e' effettuato dietro versamento dei corrispettivi sulla base del prezzario di cui sopra. Le condizioni economiche relative all'attivita' di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo rimangono valide sino all'adozione da parte dell'Autorita' del provvedimento di cui all'articolo 25 della deliberazione n. 138/04, se non ingiustificatamente gravosi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.
3.3. Prestazioni opzionali L'impresa di distribuzione puo' offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, a prezzi validi per la generalita' dei richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo : - manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprieta' del Cliente finale; attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali. Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PER LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI - Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni - Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni - Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
METODOLOGIA USATA DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI PUNTI DI RICONSEGNA
PROGRAMMI DI ESTENSIONE, DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE
DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DI PROFILI DI PRELIEVO RELATIVI A CATEGORIE D'USO DEL GAS
OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI UTENTI E DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE
UTENTI OPERANTI SU PORZIONI DELLO STESSO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE O SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSI
4. Procedure di coordinamento informativo
4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni Nel presente paragrafo sono descritte le modalita' d'interazione tra l'Impresa di distribuzione e gli Utenti, fatto salvo quanto disposto in materia dall'Autorita'.
4.1.1. Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni L'Impresa di distribuzione gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione: - fax; - e-mail; - posta. A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali e' possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni. L'Impresa di distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalita' di comunicazione che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni. Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalita' di comunicazione, dovra' garantire la ricevibilita' delle informazioni su formati definiti dall'Utente. L'Utente, corrispondentemente, dovra' indicare all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.
4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni L'Impresa di distribuzione e l'Utente garantiscono che le informazioni inerenti il servizio di distribuzione e le transazioni siano trattate e custodite in modo da assicurare un'adeguata protezione sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli accessi o i trattamenti non autorizzati.
4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi L'Impresa di distribuzione e l'Utente sono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, responsabili della sicurezza e delle problematiche sulla protezione dei dati relativi ai rispettivi sistemi informativi. L'Impresa di distribuzione e l'Utente gestiscono i propri sistemi informativi adottando almeno le misure minime di sicurezza come definite nel Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196.
4.2. Metodologia usata dall'Impresa di distribuzione per la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna Ogni Punto di Riconsegna e' identificato in maniera univoca attraverso l'assegnazione di un codice. L'Impresa di distribuzione procede alla definizione dei Codici identificativi dei Punti di riconsegna appartenenti agli Impianti di distribuzione gestiti secondo quanto specificato all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04. Tale codice e': - assegnato al Punto di Riconsegna al piu' tardi, al momento della sua realizzazione; - comunicato al richiedente la costruzione del Punto di riconsegna, al piu' tardi, subito dopo la sua realizzazione; - reso disponibile all'Utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura. Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni fra Distributore e Utente lo utilizzeranno come elemento identificativo del Punto di Riconsegna al quale si riferiscono.
4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione L'Impresa di distribuzione redige i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione dell'Impianto di distribuzione e li rende pubblici in accordo a quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 138/04. In particolare, i programmi di estensione e potenziamento riguardano: - l'estensione della rete in aree in cui non e' presente il servizio; - il potenziamento dell'Impianto di distribuzione, in seguito ad esigenze legate al sistema distributivo, anche mediante la sostituzione di porzioni di Rete di distribuzione esistenti. In questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorita' d'intervento ed in sintonia con i piani di sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti, fatto salvo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorita' n. 168/04.
4.4. Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas A ciascun Punto di Riconsegna attivo e' associato un Profilo di prelievo. Il Profilo di prelievo rappresenta l'andamento temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e rappresenta una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo all'ultima lettura. Ogni Profilo di prelievo e' composto da 365 valori giornalieri percentuali; il prelievo stimato di ogni Punto di Riconsegna e' il prodotto del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale del Punto di Riconsegna. Sino all'adozione dei Profili di Prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, per la definizione dei Profili di prelievo possono essere utilizzate variabili che, in base all'esperienza acquisita dall'Impresa di distribuzione, caratterizzano in misura significativa la curva dei prelievi dei Clienti finali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali variabili da considerare nella costruzione del profilo di prelievo possono essere, oltre all'eventuale serie storica dei prelievi del singolo Punto di Riconsegna, se disponibile, le Classi del Cliente finale (es.: residenziale, piccole-medie imprese artigiane, industriali e commerciali, ecc.). La Classe del Cliente finale puo' essere dettagliata in funzione della Categoria d'uso (es.: cottura cibi, riscaldamento, riscaldamento centralizzato, ecc.). Le Classi del Cliente finale permettono all'Impresa di distribuzione di attribuire con maggior precisione i consumi in alcuni periodi ove vi siano peculiarita' di prelievo tipiche della classe presa in esame. L'abbinamento alla fascia climatica completa la correlazione del Profilo di prelievo alla componente "termica" dei consumi. L'Impresa di distribuzione procede all'individuazione delle fasce climatiche con riferimento alle fasce definite dal dPR 412/93 del 26/08/93 e successive modificazioni/integrazioni, definite per ciascun Comune. L'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito i Profili di prelievo abbinati alle Categorie d'uso del gas. Il Profilo di prelievo abbinato a ciascun Punto di Riconsegna viene definito con i criteri di cui sopra, in base a quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna, anche ai fini di un'eventuale personalizzazione del profilo stesso. Il Profilo di prelievo puo' essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed e' comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi.
4.5. Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione L'Utente e l'Impresa di distribuzione sono tenuti a comunicare reciprocamente ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. Le variazioni devono essere inoltrate utilizzando i modelli e le relative modalita' previsti al paragrafo 4.1.1.
4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso Impianto di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi L'Impresa di distribuzione che gestisce Impianti di distribuzione interconnessi con altri Impianti di distribuzione su cui operano altre Imprese di distribuzione, nonche' porzioni di impianto, lo rende noto sul proprio sito internet. L'Utente che intenda usufruire del servizio di distribuzione in Impianti di distribuzione interconnessi o in Impianti di distribuzione gestiti da diverse Imprese di distribuzione, dovra' instaurare il rapporto contrattuale esclusivamente con il soggetto che gestisce l'Impianto di distribuzione o Porzione di impianto su cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.
Sezione 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
CAPITOLO 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE Capitolo 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
RICHIESTA DI ACCESSO - Richiesta di accesso a punti di riconsegna
PROCEDURE DI ACCESSO - Procedura di accesso per attivazione della fornitura - Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale Capitolo 5. Procedure di accesso al servizio di distribuzione del gas
5.1. Richiesta di accesso
5.1.1. Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna La Richiesta di Accesso presso uno o piu' Punti di riconsegna presentata dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto agli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni e integrazioni. La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, della deliberazione n. 138/04 deve essere inviata all'Impresa di distribuzione in formato cartaceo tramite raccomandata A/R o con analoga modalita'. La stessa documentazione puo' essere anticipata via fax o posta elettronica.
5.2. Procedure di accesso
5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per attivazione della fornitura presso i Punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi in accordo a quanto previsto all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04 ed inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli previsti all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04. La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando il dato di potenzialita' massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall'Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.
5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per sostituzione nella fornitura ai Punti di riconsegna nei termini previsti dall'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.2.6. I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione per sostituzione nella fornitura al Cliente finale e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli indicati all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.
Capitolo 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI PREMESSA
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
CRITERI TECNICO-ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
Capitolo 6. Realizzazione di allacciamenti per nuovi punti di riconsegna e potenziamenti di allacciamenti esistenti
6.1. Premessa Il presente Capitolo definisce termini e modalita' atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli Allacciamenti conseguenti alla richiesta di realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna. Il presente capitolo definisce altresi' termini e modalita' relativi alla richiesta di potenziamento dell'Allacciamento esistente, qualora vari la potenzialita' massima richiesta dal Cliente finale.
6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti I soggetti titolati ad inoltrare la richiesta di realizzazione dell'Allacciamento per nuovo Punto di Riconsegna o potenziamento dell'Allacciamento esistente sono quelli indicati nel Capitolo 8.
6.3. Criteri tecnico-economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti Sino all'adozione da parte dell'Autorita' dei criteri tecnico-economici di cui all'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/00, i corrispettivi per la realizzazione di nuovi Allacciamenti ed il potenziamento di Allacciamenti esistenti, sono determinati in base ai criteri eventualmente previsti nei rispettivi titoli concessori o, in mancanza, ai sensi del paragrafo 2 del Capitolo 3.
Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE RICHIESTA DELLA GARANZIA FINANZIARIA
IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA
ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA
Capitolo 7. Garanzie Finanziarie 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria L'impresa di distribuzione puo' richiedere all'Utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento. Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l'Utente e' tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta. L'Utente non sara' tenuto alla presentazione della suddetta garanzia qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno: Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation. In tale caso l'Utente e' tenuto a presentare all'Impresa di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di rating assegnato. Qualora il possesso dei requisiti di cui sopra sia soddisfatto dalla societa' controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovra' presentare all'Impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta , una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione in nome e per conto dell'Utente. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni eventualmente intervenute, il rating creditizio dell'Utente ovvero della societa' controllante non rientri piu' nei limiti sopraindicati, l'Utente deve comunicare all'Impresa di distribuzione tale variazione entro 5 giorni lavorativi dalla stessa. L'Impresa di distribuzione in tal caso puo' richiedere una garanzia finanziaria anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con le modalita' e nei termini sopra richiamati.
7.2. Importo della garanzia finanziaria La garanzia finanziaria sara' pari ad un ammontare non superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale, cosi' come definito nel Capitolo 3, per i Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso. Tale garanzia si estinguera' alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalita' dei Punti di Riconsegna.
7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria L'Impresa di distribuzione puo' richiedere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest'ultimo, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia dovra' essere effettuato dall'Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potra' sopperirvi prestando analoga garanzia mediante deposito di assegno circolare che verra' restituito dall'Impresa di distribuzione all'Utente, a spese di quest'ultimo, non appena l'Impresa di distribuzione avra' ricevuto l'integrazione della garanzia finanziaria. Nel caso di variazione in diminuzione del valore della garanzia finanziaria di oltre il 20% del valore della garanzia in essere, l'Impresa di distribuzione ne da' comunicazione all'Utente che ha facolta' di procedere al suo adeguamento. Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione escuta anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente e' tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione.
Sezione 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO Capitolo 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE - Verifica dell'ammissibilita' della richiesta - Eventuale fissazione di un appuntamento - Eventuale verifica tecnica della fattibilita' - Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
MODALITA' OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale - Casi di impossibilita' ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore - Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale - Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale - Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale - Cessazione amministrativa - Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita' - Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04 - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto - Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 - Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni Capitolo 8. Modalita' operative per l'erogazione del servizio
8.1. Gestione delle richieste di prestazione L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un sistema di gestione delle richieste di prestazione che prevede l'utilizzazione di metodologie, procedure e risorse in accordo a quanto indicato nel Capitolo 4 e in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di: - qualita' commerciale del servizio di distribuzione; - sicurezza e continuita' del servizio di distribuzione; accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas; - qualita' del gas distribuito. L'Impresa di distribuzione eroga prestazioni tecniche e commerciali alle seguenti categorie di richiedenti: - Clienti finali; - Utenti del servizio di distribuzione; - altri soggetti. Il processo di gestione delle richieste di prestazione si articola nelle seguenti fasi sequenziali: 1. verifica dell'ammissibilita' della richiesta; 2. eventuale fissazione di un appuntamento; 3. eventuale verifica tecnica della fattibilita'; 4. chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito.
8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta In questa fase l'Impresa di distribuzione verifica l'ammissibilita' della richiesta sulla base: a) - dei diritti del richiedente. In presenza di un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale: - le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni; e - le verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non comprese nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla Parte II del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni relative al Punto di Riconsegna al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l'Utente del servizio di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente il Punto di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 168/04 stessa relativamente ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione. In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale, quest'ultimo o altri soggetti che intendano ottenere l'esecuzione di lavori, puo' richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione: - la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi; - l'esecuzione di lavori semplici o complessi . b) - della completezza della richiesta Per ciascun tipo di richiesta, ferme restando le regole per il computo dei tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Parte III del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni, l'Impresa di distribuzione verifica che la richiesta sia completa delle informazioni stabilite dalle deliberazioni dell'Autorita' laddove previsto e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli eventuali moduli resi disponibili dall'Impresa stessa, cosi' come previsto al paragrafo 4.1.1. c) - della situazione tecnica ed amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta. L'Impresa di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilita' della richiesta in funzione dello stato fisico del Punto di Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).
8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento La fase di negoziazione dell'appuntamento, se necessario, prevede l'attivita' di determinazione della data e della fascia oraria per l'esecuzione dell'intervento con l'eventuale gestione della contrattazione della data stessa.
8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita' La fase di verifica tecnica della fattibilita', se necessaria, prevede l'attivita' di analisi tecnica della prestazione richiesta per determinarne la possibilita' di effettuazione (ad esempio verifica della capacita' del sistema in fase di preventivazione).
8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito Conseguentemente all'effettuazione della prestazione richiesta, l'Impresa di distribuzione fornisce al richiedente: - l'esito dell'intervento; - le informazioni specifiche sia di tipo tecnico che di tipo commerciale costituenti la chiusura della richiesta correlate all'espletamento della prestazione. Una richiesta di prestazione rimane attiva fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - esecuzione della prestazione richiesta; - annullamento della richiesta da parte del soggetto che l'ha inviata. Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione del mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione, dovra' provvedere affinche', in alternativa: - sia fissato un nuovo appuntamento, una volta rimosse le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento; - sia annullata la richiesta.
8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni L'Impresa di distribuzione eroga le seguenti prestazioni: - Esecuzione di lavori semplici; - Esecuzione di lavori complessi; - Attivazione della fornitura; - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; - Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; - Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'; - Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale; - Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale; - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali; - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04; - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto; - Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00; - Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/ Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni.
8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04 L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni: - Esecuzione di lavori semplici; - Esecuzione di lavori complessi; - Attivazione della fornitura; - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale; - Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale; - Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita', secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dalle deliberazioni n. 40/04 e 168/04 e del contenuto del presente Codice di rete della distribuzione.
8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale Tale prestazione viene eseguita, su richiesta dell'Utente, a fronte di una corrispondente richiesta del Cliente finale, con la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del Contatore. Qualora la prestazione "disattivazione della fornitura" non avvenga su richiesta del Cliente finale, l'Utente puo' richiedere all'Impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale. Alla data di esecuzione della prestazione "disattivazione della fornitura" cessera' il servizio di distribuzione sul Punto di Riconsegna oggetto della prestazione.
8.2.2.1. Casi di impossibilita' ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore L'Impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata ad effettuare, per cause indipendenti dalla sua volonta', la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna a seguito di richiesta di disattivazione della fornitura di cui al paragrafo 8.2.2, comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque giorni lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando: - le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del Contatore; - se sussiste la possibilita' di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna. Nel caso in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di riconsegna e qualora l'intervento non sia stato valorizzato nel Prezziario, l'Impresa di distribuzione, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo per l'effettuazione dell'intervento. Nel caso in cui l'Utente intenda procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data di esecuzione dell'intervento; alla data dell'intervento, l'Impresa di distribuzione definira', anche mediante stima, la lettura di fine servizio, sulla base dei consumi storici del Cliente finale. L'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.
8.2.3. Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale Questo paragrafo descrive i servizi e i processi riguardanti le attivita' eseguibili sul Punto di Riconsegna nel caso in cui il Cliente finale sia moroso e l'Utente che ha accesso presso tale Punto di Riconsegna chieda di disattivare temporaneamente o definitivamente la sua fornitura. L'Utente che intenda richiedere di disattivare un Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale, dovra' richiedere all'Impresa di distribuzione la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale. Una volta sospesa la fornitura, il Punto di Riconsegna rimane in carico all'Utente che potra' successivamente richiederne la riattivazione o inviare all'Impresa di distribuzione la richiesta di cessazione amministrativa, per interrompere definitivamente il servizio di distribuzione sullo specifico Punto di Riconsegna. Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non riesca ad eseguire la chiusura del Punto di Riconsegna per cause indipendenti dalla propria volonta', l'Utente potra' richiedere di eseguire, qualora ne sussista la possibilita', un intervento di interruzione della fornitura del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale.
8.2.3.1. Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della deliberazione n. 138/04, l'intervento di "chiusura del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale", consente la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore e/o altro intervento equivalente. L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, comunica l'esito e l'eventuale lettura rilevata all'Utente nei tempi previsti dalla deliberazione n. 138/04. L'intervento non interrompe il servizio di distribuzione. Il Punto di Riconsegna chiuso per morosita' del Cliente finale rimane in carico all'Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas e di quanto altro dovuto, sino a quando non inviera' all'Impresa di distribuzione l'apposita comunicazione di cessazione amministrativa che con-sente di interrompere il servizio di distribuzione.
8.2.3.2. Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione fosse nell'impossibilita' di eseguire l'intervento di cui al punto 8.2.3.1 (chiusura del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale), per cause non da essa dipendenti, inviera' all'Utente la comunicazione di cui all'articolo 16 della deliberazione n. 138/04, ai sensi del quale l'Utente potra' richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna. In questo caso l'Utente potra' effettuare la richiesta di disattivazione dopo aver informato il Cliente finale che, in costanza di mora e in caso di impossibilita' di effettuazione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1, si potra' procedere con un intervento di interruzione effettuato sulle tubazioni di Allacciamento, a seguito del quale, per fruire nuovamente della fornitura, dovra' richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato. L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, ne comunica all'Utente, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al Punto di Riconsegna interessato. L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato a meno di diverso accordo tra Utente ed Impresa di distribuzione per lo specifico Punto di Riconsegna in casi particolari segnalati dall'Utente stesso. Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, l'Impresa di distribuzione comunichera' all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna potra' eventualmente avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorita'.
8.2.3.3. Cessazione amministrativa La richiesta avanzata dall'Utente deve trovare riscontro nelle clausole del Contratto di fornitura con il Cliente finale. Le richieste dovranno essere inoltrate con le stesse modalita' previste per le altre richieste di prestazione. Il Punto di Riconsegna, sino alla data dell'esecuzione di questa prestazione, che coincide con il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta, rimane in carico all'Utente. Una volta eseguita la cessazione amministrativa, termina il servizio di distribuzione relativo al Punto di Riconsegna e, per la sua riattivazione, l'Utente dovra' richiedere la prestazione di attivazione del medesimo Punto di Riconsegna.
8.2.4. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita' A seguito dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1, l'Impresa di distribuzione fornisce la prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita', su richiesta dell'Utente, secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04; nei casi di riattivazione a seguito di cessata morosita' rimangono inalterati i dati contrattuali caratterizzanti il rapporto contrattuale in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1.
8.2.5. Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale L'Utente puo' richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall'Impresa di distribuzione mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all'Impianto del Cliente finale, senza che questa circostanza abbia determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere. Tale prestazione potra' essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l'Impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione. L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione in tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed indicati nella deliberazione 168/04.
8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali L'Utente che intenda accedere ad uno o piu' Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04. Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di Riconsegna oggetto di sostituzione nella fornitura verranno eseguite secondo le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 15 della deliberazione n. 138/04. Nel caso in cui l'Utente che si sostituisce nella fornitura si avvalga, secondo quanto indicato al paragrafo 11.3.1, della facolta' di eseguire in proprio le letture di sostituzione della fornitura: - le letture devono essere effettuate nello stesso intervallo temporale di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 138/04; - i dati di lettura devono essere trasmessi all'Impresa di distribuzione, unitamente alla data di rilevazione, entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della sostituzione di fornitura e di avvio del servizio di distribuzione mediante i sistemi ed i formati definiti dall'Impresa di distribuzione in accordo a quanto previsto nel Capitolo 4; - le letture di sostituzione della fornitura,trasmesse dall'Utente all'Impresa di distribuzione, devono essere esclusivamente letture effettive o autoletture. Qualora l'Impresa di distribuzione non riceva il dato di lettura nei termini sopra indicati, a causa dell'impossibilita' di rilevare il dato o per letture rilevate successivamente all'intervallo di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 138/04, la lettura di sostituzione della fornitura e' de-terminata dall'Impresa di distribuzione sulla base dei Profili di prelievo associati ai singoli Punti di Riconsegna. Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facolta' di voler eseguire in proprio le letture ai sensi al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01: - l'Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volonta', rilevare le letture; - l'Utente subentrante, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, potra' inviare, utilizzando i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso tale periodo le stime dell'impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive. L'Utente subentrante, alla data della sostituzione nella fornitura, si sostituisce all'Utente uscente nel rapporto contrattuale con l'Impresa di distribuzione; pertanto l'Impresa stessa inviera' entro 30 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura all'Utente subentrante, per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna del gas nonche' il progressivo dei volumi annui prelevati e la letture di avvio del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'art 14 della deliberazione n. 138/04. Il dato di lettura corrispondente alla data dell'accesso per sostituzione nella fornitura verra' inviato, entro 15 giorni, anche all'Utente sostituito. L'Utente sostituito puo' richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria. Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per morosita' e l'alimentazione del Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante dovra' richiedere all'Impresa di distribuzione anche la Riattivazione della forni-tura. L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire questa prestazione nei tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della forni-tura ed indicati nella deliberazione 168/04.
8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04 Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione attivi la prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione per garantire la continuita' del servizio di distribuzione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04, la stessa provvedera' a: - definire i quantitativi di gas necessari per assicurare la continuita' del servizio per tutto il tempo dell'intervento, da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione; - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva; - presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione; - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione; - ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione i costi della materia prima immessa nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui e' stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione. L'Impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 138/04, e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui al medesimo articolo. L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti che hanno usufruito della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allocazione all'impresa di trasporto del mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.
8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto L'Impresa di distribuzione, in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, laddove l'intervento sia possibile, puo' attivare l'alimentazione sostitutiva per garantire l'erogazione del servizio di distribuzione: - di propria iniziativa; - qualora venga richiesta da almeno un Utente del servizio di distribuzione. Nel caso di attivazione del servizio sostitutivo di alimentazione, l'Impresa di distribuzione provvedera' a: - definire i quantitativi di gas da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione necessari per assicurare la continuita' del servizio per tutto il tempo dell'intervento; - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva; - presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione; - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione; - ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui e' stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione, i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti. L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti e all'impresa di trasporto che hanno usufruito della prestazione i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione mediante sistemi sostitutivi di alimentazione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allocazione all'impresa di trasporto del mese successivo a quello in cui i servizi sostituitivi di alimentazione sono stati utilizzati.
8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 La manutenzione e la verifica dell'integrita' dei Correttori dei volumi gestiti dall'Impresa di distribuzione sara' effettuata a cura dello stessa. Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento; tale attivita' viene svolta con le frequenze stabilite dalla normativa vigente. I costi sostenuti dall'Impresa di distribuzione, pubblicati dalla stessa sul proprio prezzario, saranno attribuiti all'Utente del servizio di distribuzione che ha l'accesso presso il Punto di Riconsegna sul quale e' installato il Correttore dei volumi. L'Impresa di distribuzione comunica all'Utente le modalita' e le tempistiche per le sostituzioni dei Correttori dei volumi nel caso che questi, a fronte della verifica metrologica, non risultino idonei.
8.2.10. Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni L'Utente puo' richiedere all'impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'effettuazione di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura.
Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO PREMESSA
PROCEDURE FUNZIONALI ALL'ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS TRA GLI UTENTI DEI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI DEL SISTEMA DI TRASPORTO - Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione - Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto
VERIFICA DEL MASSIMO PRELIEVO ORARIO CONTRATTUALE PER PUNTI DI RICONSEGNA CON PRELIEVI ANNUI SUPERIORI A 50.000 METRI CUBI STANDARD
Capitolo 9. Gestione del servizio
9.1. Premessa Il capitolo descrive le procedure funzionali all'attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli Utenti del servizio di trasporto presenti presso i Punti di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione e la verifica, da parte dell'impresa di distribuzione, del Massimo prelievo orario contrattuale.
9.2. Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto
9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione L'Impresa di distribuzione: - determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o piu' punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione; - comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione: - all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto; - agli Utenti del servizio di distribuzione, secondo quanto dettagliato di seguito. I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati. Per la determinazione dei volumi riconsegnati nel mese i-esimo presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione: 1. acquisisce e registra i valori di prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese i-esimo degli eventuali Punti di Riconsegna per i quali tali dati risultino disponibili; 2. acquisisce e registra per il mese i-esimo, per i Punti di Riconsegna con disponibilita' di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese, il corrispondente dato di prelievo; 3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al mese i-esimo (o, qualora disponibile, a ciascun giorno del mese i-esimo); la stima puo' riguardare l'intero mese i-esimo (qualora non sia disponibile una lettura effettiva rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di esso, cioe' riguardare il periodo intercorrente tra la data di esecuzione di una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine del mese. Nell'effettuare le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 o, in attesa della loro definizione da parte dell'Autorita', i Profili di prelievo propri dell'Impresa di distribuzione, resi pubblici secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 138/04. Tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1 a 3), in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al: - coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verra' utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40; - coefficiente "M" del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi. Sezione 3. Capitolo 9. Gestione del servizio Erogazione del servizio Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale Una volta determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto di Riconsegna con le metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo non disponibili su base giornaliera, l'Impresa di distribuzione determina il totale del gas immesso per Utente e per Punto di Consegna, suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In attesa della definizione, da parte dell'Autorita', delle Categorie d'uso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l'Impresa di distribuzione individua per ciascun Utente la parte di prelievi attribuibili all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente nella richiesta di accesso). Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna, con misura o stima alla riconsegna, i relativi quantitativi sono rilevati dall'Impresa di distribuzione e registrati distintamente dai volumi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, al fine della loro trasmissione all'impresa di trasporto, in accordo all'articolo 19 della deliberazione n. 138/04.
9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto L'Impresa di distribuzione trasmette mensilmente all'impresa di tra-sporto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19 della de-liberazione n. 138/04, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione, per il mese appena concluso, i seguenti dati determinati come sopra indicato: - il totale dei prelievi misurati giornalmente, relativi ai l'unti di Riconsegna per i quali sia disponibile tale dato; - il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile il dato di misura a fine mese; - il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi stimati, secondo quanto illustrato al paragrafo 9.2.1; i dati relativi agli eventuali volumi di gas immessi a proprio titolo. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di cui sopra entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello al quale si riferiscono i dati (mese di competenza). Sezione 3. Capitolo 9. Gestione del servizio Erogazione del servizio Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale In fase di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello mensile misurati o stimati, di ciascun Punto di Consegna e per ciascun Utente del servizio di distribuzione, l'Impresa di distribuzione ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come descritto nel paragrafo precedente. Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.
9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard Fatto salvo quanto precisato nel presente Codice di Rete della distribuzione in tema di verifiche presso il Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione ha la facolta' di condurre verifiche del Massimo prelievo orario contrattuale per Punti di Riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard secondo quanto specificato nell'articolo 18 della deliberazione n. 138/04.
Sezione 4. MISURA DEL GAS NATURALE CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS Capitolo 10. Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura Capitolo 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
PREMESSA REALIZZAZIONE, MODIFICA E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA
REALIZZAZIONE, MODIFICA E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA
10.1. Premessa Nel presente capitolo si descrivono le principali attivita' correlate alla realizzazione, gestione, modifica e dismissione degli: - Impianti di regolazione e misura localizzati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione; - Impianti di regolazione ed eventuale misura localizzati a valle dei Punti di Consegna degli Impianti di distribuzione.
10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione e misura, l'Impresa di distribuzione effettua tali attivita' nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei principi definiti nell'Accordo di interconnessione tra Imprese di distribuzione e Imprese di trasporto, predisposto ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 138/04.
10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla stessa gestiti. Tali interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti.
10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli Impianti di distribuzione, gestiti dall'impresa stessa, l'Impresa di distribuzione effettua tali attivita' nel rispetto della normativa vigente.
10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli impianti di distribuzione dalla stessa gestiti. Tali interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti. Capitolo 11. MISURA DEL GAS PREMESSA
MISURA DEL GAS AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
MISURA DEL GAS AL PUNTO DI RICONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE - Modalita' di misura del gas riconsegnato - Criteri di controllo dei dati di lettura - Funzionalita' dei gruppi di misura
11.1. Premessa Il capitolo descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato presso i Punti di Consegna fisici e di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, i ruoli e le responsabilita' dell'Impresa di distribuzione e dell'Utente, le principali attivita' relative alla misura.
11.2. Misura del gas al Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione La gestione dell'attivita' di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell'Impianto di distribuzione e' di competenza dell'Impresa di distribuzione. In particolare, l'Impresa di distribuzione e' responsabile della: - gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali; - rilevabilita', messa a disposizione e trasmissibilita' dei dati di misura ai soggetti aventi diritto. - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali. L'attivita' di misura consiste, oltre che nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione. La gestione dei sistemi di misura e' suddivisa nelle seguenti operazioni: a) Taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria. Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento. Sezione 4. Capitolo 11. Misura del gas Misura del gas naturale Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale Tale attivita' viene svolta dall'Impresa di distribuzione nel rispetto delle frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in concomitanza all'avvio della stagione invernale o nel primo periodo della stessa. b) Generazione del dato di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione L'Impresa di distribuzione garantisce la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione secondo modalita' dipendenti dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi. Gli Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono e le eventuali Imprese di distribuzione che gestiscono porzioni di un Impianto di distribuzione, possono richiedere all'Impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso. L'Impresa di distribuzione, nella risposta alla richiesta, de-ve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento ed una stima di massima dei relativi costi. I costi della verifica sono addebitati al soggetto che l'ha richiesta, nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.
11.3. Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione installa-ti presso i Punti di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, l'Impresa di distribuzione e' responsabile: - della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali; - del corretto funzionamento. Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'Impresa di distribuzione e' responsabile anche della: - rilevazione, messa a disposizione e trasmissione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna e' abbinato; - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali; - tempestivita' con cui gli stessi dati sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto. Tale responsabilita' decade nel caso in cui l'Utente richieda espressamente che intenda esercitare la facolta' prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta. In ogni caso e' fatto obbligo all'Utente di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate. L'Impresa di distribuzione trasmette all'Utente i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.
11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato Il quantitativo di gas riconsegnato sara' determinato attraverso: - le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna; - sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti. La determinazione delle quantita' di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui e' installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverra' tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso. Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantita' riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo. Per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G 40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verra' utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00). L'Utente dovra' comunicare all'Impresa di distribuzione, per ciascun Punto di Riconsegna, la frequenza di lettura prevista nel Contratto di fornitura con il Cliente finale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04, o ai sensi della deliberazione n. 229/01, per quanto applicabile. In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilita' nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi. Nel caso in cui provveda alla lettura direttamente l'Utente, questo ultimo dovra': - comunicare all'Impresa di distribuzione, in forma scritta contestualmente alla richiesta di accesso, o successivamente con un preavviso di almeno 30 giorni, che intende esercitare la facolta' prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta; tale opzione, una volta esercitata, non potra' essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potra' essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni; - effettuare la comunicazione della frequenza di lettura all'impresa di distribuzione; - trasmettere all'Impresa di distribuzione i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate. In caso di mancata disponibilita' del dato di lettura da parte del soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, per cause derivanti da oggettiva inaccessibilita' al Contatore/Gruppo di misura, l'impresa di distribuzione sostituira' i dati di lettura non disponibili con dati stimati. Il soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, qualora sia diverso dall'Impresa di distribuzione, in caso di inaccessibilita' del Contatore/Gruppo di misura, comunica all'impresa di distribuzione l'impossibilita' di rilevare il dato di prelievo entro tre giorni dalla riscontrata e oggettiva inaccessibilita' del suddetto Contatore/Gruppo di misura. Laddove per la lettura del Gruppo di misura occorra accedere all'interno dell'Impianto di riduzione gestito dell'Impresa di distribuzione o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dell'Impresa di distribuzione, le letture avverranno a cura dell'Impresa di distribuzione, con oneri a carico dell'Utente in accordo a quanto riportato nel Prezzario. In alternativa, qualora l'Utente voglia esercitare la facolta' prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01, questi potra' richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'adeguamento del Gruppo di misura per consentirgli l'effettuazione delle operazioni di cui sopra senza la necessita' di accedere all'interno dell'Impianto di riduzione o di accedere direttamente all'apparecchiatura di correzione dei volumi. L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovra' comunicare i dati di misura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione stessa e resi pubblici mediante il proprio sito internet fino all'adozione di un unico standard nazionale. Nel caso in cui l'Utente non comunichi all'Impresa di distribuzione i dati di lettura entro i termini e secondo le modalita' indicate, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare direttamente le letture con riferimento ai punti di riconsegna per la quale sia stata omessa la comunicazione, con oneri a carico dell'Utente. L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di lettura che pervengono entro i termini e secondo le modalita' indicate e che abbiano superato i controlli di congruita' e coerenza successivamente descritti. Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, l'impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonche' sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente. Qualora dalle verifiche effettuate i dati di lettura forniti dall'Utente risultassero oggettivamente non attendibili per cause non dipendenti dal non corretto funzionamento del Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione, dandone informativa all'Utente, si riserva di addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di verifica, un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo, per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l'inattendibilita' dei dati di cui sopra, riservandosi ogni altra azione di tutela.
11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura I controlli che l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura possono essere di due tipologie: controlli formali e controlli di merito. I primi sono dedicati a verificare la completezza e congruita' dei dati mentre i secondi sono volti a verificarne la coerenza. Il dato di lettura che non supera questi controlli si considera non pervenuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: letture riferite ad un'incoerente corrispondenza tra Punto di Riconsegna e Utente, oppure tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati di lettura con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del segnante del Contatore/Correttore di volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive.).
11.3.3. Funzionalita' dei Gruppi di misura. L'Utente, direttamente o in rappresentanza del Cliente finale, puo' richiedere, in accordo a quanto indicato nel Capitolo 8, all'Impresa di distribuzione una verifica della funzionalita' del Gruppo di misura gestito della stessa, condotta ai sensi della Normativa Tecnica vigente. Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa puo' essere effettuata, su istanza del richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa Tecnica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente. Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque anni. La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entita' dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvedera' alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento. Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non misurato o comunque di manomettere i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione, dara' diritto all'Impresa di distribuzione di sospendere la fornitura anche mediante la chiusura del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione. La sospensione della fornitura e' comunicata contestualmente dall'Impresa di distribuzione all'Utente ed al Cliente finale interessati, fermo restando il diritto da parte dell'Impresa di distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto di Riconsegna, in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di addebitare le eventuali somme non percepite in relazione all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno. Sezione 5. Amministrazione Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
Sezione 5. AMMINISTRAZIONE CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO PREMESSA
TIPOLOGIE DI FATTURA
IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE - Fatture relative al servizio di distribuzione - Altre tipologie di fattura
TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE - Termini di emissione delle fatture - Tempistica di emissione delle fatture - Modalita' di trasmissione delle fatture - Pagamento delle fatture - Termine di pagamento - Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
12.1. Premessa Il capitolo descrive le tipologie di fatture emesse dall'Impresa di distribuzione, il contenuto dei documenti di fatturazione, i termini di emissione e le modalita' di pagamento da parte degli Utenti del servizio di distribuzione. 12.2. Tipologie di fattura In via generale, le fatture emesse dall'impresa di distribuzione, ai sensi del presente documento, possono essere suddivise tra fatture relative al servizio di distribuzione e fatture che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura". Le prime vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza. L'Impresa di distribuzione, per ogni periodo di competenza e per ciascun Utente, emette di norma una fattura per ogni Impianto di distribuzione. L'Impresa di distribuzione determina, in accordo con le modalita' contenute nel Capitolo 11 e nel Capitolo 8, ai fini della fatturazione, l'entita' dei volumi riconsegnati in base alle: - letture dei prelievi corrispondenti al segnante dei Contatori; - stime dei prelievi, in assenza di letture nel periodo di competenza o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate mediante l'utilizzo di profili di prelievo di cui al Capitolo 4. L'impresa di distribuzione provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di distribuzione, altre tipologie di fattura quali: a) fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture gia' emesse, sotto forma di note di credito e debito; b) fatture relative ad interessi per ritardato pagamento; c) fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture relative ad acconti e conguagli, servizio di lettura, prestazioni opzionali ); d) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste per lavori; e) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste presso i Punti di Riconsegna. Gli importi relativi alle fatture di cui sopra possono essere aggregati in uno o piu' documenti di fatturazione (ivi compreso quello relativo al servizio di distribuzione) purche' con separata evidenza.
12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi: - i dati identificativi dell'Utente; - il numero della fattura; - la data di emissione della fattura; - la tipologia di fattura; - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce; - la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura; - il quantitativo dei volumi; - l'importo espresso in euro; - l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente; - i termini di pagamento; - le modalita' di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.); - il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potra' essere indicato anche in un documento allegato alla fattura). Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto di Riconsegna sara' considerato "salvo conguaglio" fino alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva. L'Impresa di distribuzione specifica e rende pubbliche, anche attraverso il proprio sito internet, le modalita' con cui effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici. L'applicazione degli scaglioni tariffari di competenza degli Utenti del servizio di distribuzione verra' eseguita dall'Impresa di distribuzione tenuto conto dell'azzeramento dei prelievi di competenza dello stesso Utente all'inizio di ciascun Anno termico. L'Impresa di distribuzione esegue nel corso dell'Anno termico l'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna anche in caso di attivazioni, riattivazioni e subentri del Cliente finale presso il medesimo Punto di Riconsegna (sostituzione del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna). L'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna in caso di cambio, per subentro mortis causa, del nominativo del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna stesso; tale circostanza dovra' essere comunicata dall'Utente all'impresa di distribuzione, congiuntamente al nuovo nominativo del Cliente finale. In caso di accesso per sostituzione della fornitura in corso di Anno termico, l'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento dello scaglione di consumi associato al Punto di Riconsegna interessato; i criteri relativi agli scaglioni di consumo mediante i quali l'Impresa di distribuzione procede alla fatturazione all'Utente subentrante saranno i medesimi utilizzati antecedentemente alla sostituzione della fornitura. In relazione alle richieste degli Utenti interessati, l'Impresa di distribuzione trasmette agli Utenti stessi, unitamente ai documenti di fatturazione, il dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione. L'Impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 16, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.
12.3.2. Altre tipologie di fattura Nel caso di fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), del paragrafo 12.2, ogni documento associato alla fatturazione contiene almeno i seguenti elementi: - i dati identificativi dell'Utente; - il numero della fattura; - la data di emissione della fattura; - la tipologia di fattura; - l'importo espresso in euro; - l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente; - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce; - i termini di pagamento; - le modalita' di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.) - il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione, che potra' essere indicato anche in un documento allegato alla fattura (ad esclusione delle fatture di tipo b); - il Codice e/o la tipologia della prestazione fatturata, ed in relazione alla tipologia di fattura di cui alle sopradette lettere d) ed e), potra' non essere indicato: - il periodo di riferimento, qualora le prestazioni siano fatturate singolarmente e non in modo cumulato; - il Codice identificativo del Punto di Riconsegna, qualora la prestazione non interessi un Punto di Riconsegna gia' esistente.
12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture.
12.4.1. Termini di emissione delle fatture La data di emissione indicata sulla fattura e' la data di riferimento per la determinazione dei termini di pagamento.
12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture Le fatture sono emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. Le fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza.
12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture Le fatture saranno spedite per posta ed anticipate a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico. Gli eventuali allegati della fattura o il loro contenuto, qualora richiesti dall'Utente, saranno anticipati dall'Impresa di distribuzione a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.
12.4.4. Pagamento delle fatture E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5. Nel caso in cui l'Utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi puo' richiederne la rettifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo all'Impresa di distribuzione, a mezzo fax, posta elettronica o supporto informatico, le in-formazioni necessarie. Qualora le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa di distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei riguardi della significativita' degli importi fatturati, provvedera' alla dovuta rettifica degli stessi: - nella successiva fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi; - producendo una nota di debito o di credito in relazione alla fattura contenente le anomalie, qualora gli importi siano significativi. Qualora l'Utente fornisca all'Impresa di distribuzione le informazioni necessarie alla produzione della rettifica dopo 10 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell'Utente, dei documenti di fatturazione, ma entro l'emissione dei successivi documenti di fatturazione, potra', in via transitoria, concordare con l'Impresa di distribuzione un pagamento parziale dell'importo dovuto, che sara' saldato entro i termini di scadenza originari, per non incorrere nella fattispecie di ritardato pagamento. Successivamente l'Impresa di distribuzione perfezionera' la posizione dell'Utente, con le opzioni sopra esposte, aggiornando il profilo creditizio dell'Utente. Qualora l'Utente segnali eventuali anomalie oltre i termini di pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione provvede ad emettere una nota di debito o di credito, tenendo conto degli eventuali interessi per ritardato pagamento, come definiti al successivo paragrafo 12.4.6, e con riferimento agli importi rettificati.
12.4.5. Termine di pagamento Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti e' stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento della fattura ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso termine ricade nel primo giorno lavorativo seguente.
12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovra', sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali (come pubblicato dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso. Nel caso di ricorrenza della fattispecie sopra menzionata, si conviene che l'importo maturato a titolo di indennita' di mora venga recuperato in una delle normali emissioni di fatture o mediante emissione di fattura da parte dell'Impresa di distribuzione (fuori campo I.V.A. ex dPR n. 633/72 e successive modifiche) che l'Utente dovra' saldare entro i termini riportati nella fattura stessa. Nel caso di morosita' dell'Utente, l'Impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalita' di cui al paragrafo 7.2 del Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento puo' risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13. Capitolo 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - Clausola risolutiva espressa - Diffida ad adempiere - Risoluzione per inadempimento dell'Utente
FORZA MAGGIORE - Definizione - Effetti - Notificazione della causa di forza maggiore
13.1. Limitazioni di responsabilita' Salvo quanto disposto per i casi di Forza Maggiore di cui al paragrafo 13.3 e salvo il caso di interruzioni dovute a lavori di estensione, potenziamento e manutenzione degli Impianti di distribuzione eseguiti in conformita' alle disposizioni normative in vigore, qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da parte dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente Codice, e comunque secondo le condizioni qui previste, non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o piu' Punti di Riconsegna per i quali e' stato consentito l'accesso, l'Utente: a) e' sollevato dall'obbligo di pagamento della corrispondente tariffa per l'intero periodo durante il quale il prelievo non e' possibile; b) ha diritto, previa esibizione di idonea documentazione, al rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al successivo capoverso. La responsabilita' di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso alla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, comprese le eventuali perdite di gas, e' limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, ad eccezione dell'ipotesi di mancata custodia e conservazione da parte dell'Utente e/o del Cliente finale degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, loro manomissione, furto e/o occultamento.
13.2. Risoluzione anticipata del contratto
13.2.1. Clausola risolutiva espressa Il rapporto contrattuale si risolve di diritto nelle seguenti ipotesi: a) perdita di almeno uno dei requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata comunicazione della variazione dei dati e dei requisiti caratterizzanti i Punti di Riconsegna, nei termini e secondo le modalita' previste; Sezione 5. Capitolo 13. Responsabilita' delle Parti Amministrazione Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale b) accertata alterazione e/o manomissione compiuta dall'Utente e/o dal Cliente finale del Gruppo di misura del gas ovvero di sottrazione di gas non misurato; c) mancato pagamento da parte dell'Utente di tre fatture, anche non consecutive, per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7; d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell'Utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7; e) assoggettamento dell'Utente a qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale o amministrativa; f) rifiuto dell'Utente di consentire all'Impresa di distribuzione di effettuare gli interventi tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso di reiterato superamento dei valori relativi al Massimo prelievo orario contrattuale. La volonta' di avvalersi della clausola risolutiva espressa e' comunicata dalla Parte interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
13.2.2. Diffida ad adempiere Salvo quanto previsto al paragrafo 13.2.1, il rapporto contrattuale puo' essere risolto da una Parte per inadempimento dell'altra, previa diffida scritta ad adempiere entro i 30 (trenta) giorni successivi dal suo ricevimento. La diffida ad adempiere e' effettuata per iscritto e comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'Utente Qualora il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'Utente, l'Impresa di distribuzione richiede l'attivazione della fornitura di ultima istanza, secondo le modalita' e nei casi previsti dalla normativa vigente. Sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima i-stanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Impresa di distribuzione e l'Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete necessarie per assicurare la continuita' della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.
13.3. Forza maggiore 13.3.1. Definizione Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sugli Impianti di distribuzione gestiti dall'impresa di distribuzione, non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel presente Codice di Rete fintantoche' la causa di Forza Maggiore perdura, e che non sia stato possibile evitare usando con continuita' la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e ragionevole A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore: a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e inondazioni; c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualita' aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente l'Impresa di distribuzione o l'Utente; e) ritardato o mancato ottenimento, da parte dell'Impresa di distribuzione, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorita' per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonche' delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorita' e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora cio' non sia determinato da comportamento doloso o negligente o omissivo da parte dell'Impresa di distribuzione; f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorita' competenti che non siano determinati dal comportamento doloso o negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono; g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sull'Impianto di distribuzione, che l'Impresa di distribuzione non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.
13.3.2. Effetti La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore e' sollevata da ogni responsabilita' circa il mancato adempimento degli impegni derivanti dal presente Codice di Rete, nonche' per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa invocata e per il periodo in cui questa dura. Contestualmente l'altra Parte risulta sollevata dall'adempimento delle obbligazioni connesse agli impegni della Parte interessata sospesi per eventi di Forza maggiore. La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore e' comunque tenuta ad adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilita', per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel piu' breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.
13.3.3. Notificazione della causa di Forza Maggiore La Parte Interessata che intende invocare la Forza Maggiore, e' tenuta a notificarne tempestivamente all'altra parte la relativa causa. A tal fine, la Parte Interessata deve fornire una chiara indicazione sulla natura dell'evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore, del relativo sviluppo e durata, indicando altresi' una stima del tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio. Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE COMPETENZE DELL'AUTORITA'
DISPOSIZIONI TRANSITORIE - Esame preventivo - Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale - Perizia contrattuale - Applicazione
ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE 14.1. Competenze dell'Autorita' In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di distribuzione, l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalita' per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita'.
14.2. Disposizioni transitorie Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 14.1 che precede, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.
14.2.1. Esame preventivo Le Parti si impegnano a risolvere in sede amichevole ed in via preventiva le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di distribuzione, entro un termine di sessanta giorni dall'insorgere della divergenza e fatti salvi i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure caute-lare e d'urgenza. A tal fine le Parti si consulteranno per raggiungere una soluzione giusta ed equa che soddisfi entrambe le Parti stesse.
14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo, la decisione sulla controversia potra' alternativamente: a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza di un Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile e secondo le modalita' previste nello schema di compromesso arbitrale allegato, che le Parti dichiarano di accettare; b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorita' Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro competente per il territorio nel quale ha sede legale l'Impresa di distribuzione.
14.2.3. Perizia contrattuale Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti potranno accordarsi per sottoporre la questione stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato. In caso di mancato accordo tra l'Impresa di distribuzione e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potra' richiedere la nomina di un esperto al Presidente del Comitato Italiano Gas. L'esperto cosi' nominato stabilira' le eventuali norme procedurali per la risoluzione della questione tecnica garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti. L'esperto rendera' la propria decisione per iscritto entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico. Per tutte le comunicazioni tra le Parti viene utilizzata la lingua italiana. La decisione di tale esperto si intendera' vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla, salvo il caso di conflitto di interesse, dolo o errore manifesto dell'esperto o decisione contra legem. In tal caso le Parti potranno procedere come previsto al precedente punto 14.2.2.
14.2.4. Applicazione Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di distribuzione sottoscritti con l'Impresa di distribuzione anche precedentemente a tale data. ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
I sottoscritti: A. e B. tra i quali e' insorta controversia avente il seguente oggetto:
CONVENGONO
di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalita' seguenti.
1.1 Il Collegio arbitrale e' cosi' composto: (a) arbitro nominato dalla parte A: < >; (b) arbitro nominato dalla parte B: < >; (c) presidente del collegio concordemente designato dalle parti. In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sara' nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale l'Impresa di distribuzione < >.
2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile.
2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, e' fissato in giorni: < >.
2.3 La lingua del procedimento arbitrale e' quella italiana.
2.4 L'arbitrato ha sede presso < >.
2.5 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale puo' avvalersi di un consulente tecnico nominato d'ufficio con apposita ordinanza arbitrale.
2.6 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
2.7 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 2.6 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle Parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio, indirizzo che verra' appositamente precisato.
Luogo e data:
La parte A: La parte B: Sezione 6. QUALITA' DEL SERVIZIO CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS Capitolo 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
15.1. Qualita' commerciale del servizio L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' commerciale del servizio di distribuzione (Parte III del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni) con particolare riguardo al raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualita'. L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualita' commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte 111 del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni. Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
16.1. Sicurezza e continuita' del servizio L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorita' in materia di sicurezza e continuita' del servizio di distribuzione (Parte TT del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni). Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni, negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto. Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni della Parte TI del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni. Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza ed anche ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuita' del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 ed in base a quanto comunicato dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04. L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuita' del servizio rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni. Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
17.1. Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorita' in materia di accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni). L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni. Capitolo 18. QUALITA' DEL GAS
QUALITA' DEL GAS
18.1. Qualita' del gas I principali parametri di qualita' del gas sono: a) il Potere calorifico superiore effettivo, determinato sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonche' dei provvedimenti dell'Autorita'; b) quelli di controllo della qualita' del gas a garanzia del Sistema di tra-sporto, nonche' della intercambiabilita' del gas e della sua trasportabilita'; c) il grado di odorizzazione; d) la pressione di riconsegna. I parametri di qualita' del gas utilizzato dal Cliente finale di cui alle precedenti lettere a) e b) sono garantiti, nei confronti dell'Impresa di distribuzione, dell'Utente e del Cliente finale, dal rispetto di tali parametri di qualita' del gas immesso ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, cosi' come previsto dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorita' e dai Codici di Rete delle Imprese di trasporto. L'Impresa di distribuzione garantisce che nell'Impianto di distribuzione il gas non subisca processi di trasformazione chimica. Pertanto il rispetto dei parametri di qualita' del gas di cui alle precedenti lettere a) e b) ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione e' assicurato dalle Imprese di trasporto in coerenza con quanto previsto da queste ultime nei propri codici di rete e con quanto indicato dai provvedimenti dell'Autorita' (deliberazione n. 185/05). L'Impresa di distribuzione assicura il grado di odorizzazione e l'eventuale condizionamento del gas attraverso il pieno rispetto di quanto indicato al precedente Capitolo 16. L'Utente, tramite specifici accordi contrattuali con i propri Fornitori e/o con l'impresa di trasporto, assicura la consegna del gas nei Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione nel rispetto delle specifiche di pressione definite dall'Impresa di distribuzione secondo quanto indicato nel Capitolo 2. L'Impresa di distribuzione attua gli interventi necessari a garantire il rispetto delle condizioni di pressione del gas riconsegnato ai Clienti finali pattuita con l'Utente, se diversa da quella corrispondente alla Bassa pressione, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti nel caso di riconsegna a Clienti finali. Sezione 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
Capitolo 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto della legislazione e delle disposizioni dell'Autorita' in materia di promozione del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: DM 20 luglio 2004) individuano obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da per-seguire nel quadro degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto e delineano i criteri generali in base ai quali l'impresa di distribuzione debba perseguirli. L'Tmpresa di distribuzione rispetta gli obiettivi in termini di risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorita'. L'obiettivo annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004, viene soddisfatto dall'Impresa di distribuzione individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati ai decreti ministeriali e realizzando gli interventi stessi conformemente alla regolazione attuativa emanata dall'Autorita' (deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni). In alternativa alla realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi, l'Impresa di distribuzione puo' anche acquistare titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) atte-stanti il conseguimento di risparmi di energia primaria da parte di altri soggetti (quali ad esempio altre Imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, societa' controllate dalle Imprese di distribuzione, societa' operanti nel settore dei servizi energetici). L'acquisto di titoli di efficienza energetica puo' avvenire attraverso contrattazione bilaterale o nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico conformemente a regole di funzionamento stabilite d'intesa con l'Autorita'. Sezione 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
20.1. Aggiornamento del Codice di rete Il presente Codice di rete e' aggiornato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni. |
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