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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 6 giugno 2006 |  | Modifiche  ed  integrazioni  alle  deliberazioni  29 luglio  2004, n. 138/04  e  29 settembre  2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete  tipo  del  servizio  di  distribuzione  gas.  (Deliberazione n. 108/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 6 giugno 2006
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
 l'art.  24,  comma 5,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  18  marzo  2004,  n. 40/04 (di seguito:  deliberazione  n.  40/04)  e  sue  successive  modifiche  e integrazioni;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);
 la   determinazione   del   direttore   generale   dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21  giugno 2005, n. 121/05 (di seguito: deliberazione n. 121/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 28 novembre 2005, n. 249/05 (di seguito: deliberazione n. 249/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  5  aprile  2006,  n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);
 la  consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di lavoro istituito ai sensi della determinazione n. 170/04;
 il   documento  per  la  consultazione  19 maggio  2006,  recante «Criteri  per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie  d'uso  del  gas  ai  sensi dell'art. 7 della deliberazione 29 luglio   2004,   n.   138/04»   (di   seguito:  documento  per  la consultazione 19 maggio 2006).
 Considerato che:
 l'art.  24,  comma 5  del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che  l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita'  del  trasporto  e  del dispacciamento» e che definisca «gli  obblighi  dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento»;  e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio  codice  di  rete,  che  e'  trasmesso  all'Autorita'  che ne verifica  la  conformita'  con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla  trasmissione  senza  comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende conforme»;
 la  deliberazione  n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e  norme  per la predisposizione  dei  codici  di  rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;
 l'art.  3,  comma 1  della  deliberazione  n.  138/04  prevede in particolare  che  l'Autorita',  ad  integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad   un   procedimento   che   coinvolga,  ove  possibile,  anche  le associazioni  rappresentative  delle  imprese di distribuzione, anche mediante  gruppi  di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
 ai  sensi  dell'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il direttore  generale  dell'Autorita',  con  determinazione 13 dicembre 2004,  n. 170 ha avviato un procedimento per la formazione del codice di rete tipo, istituendo a tal fine un gruppo di lavoro;
 il  gruppo  di  lavoro,  costituito  oltre che dai rappresentanti degli uffici dell'Autorita', anche dalle associazioni rappresentative delle  imprese  di  distribuzione,  delle  imprese  di  vendita e dei grossisti  (trader),  aveva  il  compito di consentire alle direzioni dell'Autorita'  di  acquisire  elementi  utili  sulla  base dei quali elaborare   una  proposta  di  codice  di  rete  tipo  da  sottoporre all'Autorita' per l'adozione;
 in  relazione  allo svolgimento del lavoro di predisposizione del codice di rete tipo, e' stato disposto che i contributi e i documenti discussi  all'interno del gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta in volta, pubblicati sul sito internet dell'Autorita', in un'apposita sezione denominata «Consultazione on line - gruppo di lavoro - codice di  rete  per  la  distribuzione»,  al  fine  di consentire a tutti i soggetti  interessati  di  presentare  osservazioni  e  commenti  sui predetti contributi e documenti;
 nel  corso  dell'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  e' emersa la necessita'   di  apportare  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla deliberazione  n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione  e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo medesimo;
 l'Autorita',   con   la   deliberazione 121/05,   ha  avviato  il procedimento  per  la  revisione  della  deliberazione n. 138/04 e ha previsto,  anche  per le modifiche proposte, la consultazione on-line dei soggetti interessati;
 in data 29 novembre 2005 e' entrata in vigore la deliberazione n. 249/05   «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  allocazione  dei quantitativi  di  gas  presso  i  punti  di  riconsegna condivisi del sistema   di   trasporto,   di   cui  agli  articoli 19  e  31  della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 29 luglio   2004,   n.   138/04»,   che  riconosce  alle  imprese  di distribuzione   la  facolta'  di  applicare,  limitatamente  all'anno termico   2005-2006,  criteri  di  stima  dei  consumi  semplificati, concedendo  alle  stesse  un adeguato periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
 le  osservazioni  inviate  in  merito  alla consultazione on-line hanno evidenziato consensi sulle proposte di:
 dettagliare  la  metodologia  che  le  imprese di distribuzione devono  seguire  per  la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna;
 regolare  l'accesso  per attivazione dei punti di riconsegna in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi;
 snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste di accesso da parte delle imprese di distribuzione;
 modificare   la   metodologia  di  applicazione  dei  conguagli relativi ai quantitativi di gas provvisoriamente allocati agli utenti delle  reti  di trasporto e distribuzione, mediante l'introduzione di un  criterio  di  competenza,  maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e coerente con le previsioni in materia contenute nei codici  delle  societa'  di  trasporto;  su tale tema alcuni soggetti esprimono  una parziale non condivisione, richiamando la ristrettezza del  periodo  di  tempo  (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la definizione dei bilanci gas;
 prevedere    l'abolizione    delle   penali   per   superamento dell'impegno   giornaliero  per  punti  di  riconsegna  con  prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard;
 le  societa'  di  trasporto  hanno  segnalato  l'opportunita'  di valutare  la coerenza delle disposizioni contenute nell'art. 23 della deliberazione  n. 138/04 e nel codice tipo posto in consultazione, in materia  di  attribuzione  delle  responsabilita'  della gestione dei punti  consegna  degli  impianti  di distribuzione, con le previsioni contenute nei codici di rete di trasporto delle medesime societa', al fine  di  evitare possibili sovrapposizioni. In particolare ritengono non  necessario  che  le  imprese  di  distribuzione comunichino alle imprese  di  trasporto  i  dati di misura dei punti di consegna degli impianti  di distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate e validate dalle medesime imprese di trasporto;
 risulta  necessaria  la  modifica  della deliberazione n. 168/04, nella  parte  attinente la regolazione dei tempi di attivazione della fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alle modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04;
 a  seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06 per  la  definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas di  cui  all'art.  7  della  deliberazione n. 138/04 e del successivo documento  per  la  consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario prorogare  fino  al  30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04;
 Ritenuto che:
 risulta confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n.  138/2004, stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua entrata  in  vigore,  in  termini  di trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione;
 sia  opportuno,  in  accoglimento  delle  proposte di modifica ed integrazione  della  deliberazione  n.  138/04  formulate  in sede di consultazione e delle osservazioni pervenute sul codice tipo posto in consultazione, prevedere che:
 venga   dettagliata   la   metodologia   che   le   imprese  di distribuzione   devono  seguire  per  la  determinazione  del  codice identificativo  del  punto di riconsegna, al fine di rendere omogeneo il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione determinano detto codice sul territorio nazionale;
 si  estenda  la regolazione relativa all'accesso al servizio di distribuzione  a  tutti  i  punti  di  riconsegna, in modo uniforme e indifferenziato  rispetto  ai  prelievi,  al  fine di consentire alle imprese  di  distribuzione maggior flessibilita' nella programmazione delle  operazioni  di  attivazione  della  fornitura, facendo si' che l'accesso  e  l'attivazione  possano  svolgersi  attraverso  un'unica modalita';
 si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente in caso di richieste di «primo accesso», vale a dire solo nel caso in cui l'utente richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso  presso  uno  o  piu'  punti  di riconsegna, consentendo lo snellimento  del  processo  di  vaglio  della documentazione da parte delle  imprese distributrici con evidenti benefici sull'iter relativo al   soddisfacimento   delle  richieste  di  fornitura  ai  punti  di riconsegna;
 la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica di  dati  funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas presso  i  punti  di  consegna  della  distribuzione  relativi a mesi precedenti  a  quello  di competenza, conseguenti all'acquisizione da parte dell'impresa di distribuzione di letture effettive dei consumi, avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui interno i bilanci della  rete  di trasporto sono considerati ancora come provvisori, al fine  di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli utenti del sistema di trasporto;
 venga  attribuito  al  comitato  di consultazione, istituito ai sensi  della deliberazione dell'Autorita' 15 marzo 2006, n. 53/06, il compito   di   proporre   alle   imprese   di  trasporto  l'eventuale ridefinizione  della sopraccitata finestra temporale e il trattamento di  eventuali  conguagli  derivanti  da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa;
 sia  abrogato  l'istituto  delle penali per supero dell'impegno giornaliero,  sostituendo  tale  previsione  con  quella per la quale l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalita', il  prelievo  orario  effettivo  dei punti di riconsegna con prelievi superiori  a  50.000  metri  cubi  standard,  al  fine di individuare eventuali  prelievi  eccedenti  il  valore contrattualmente impegnato tali da generare problemi all'impianto di distribuzione;
 siano   parzialmente   modificate   le  disposizioni  contenute nell'art.  23  in  materia  di  rilevazione e validazione dei dati di misura  presso  i  punti consegna degli impianti di distribuzione, al fine di evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle societa' di trasporto;
 si  provveda  a modificare l'allegato A della delibera n. 138/04, al   fine   di   uniformare   la  struttura  dello  stesso  a  quella corrispondente  all'indice  del  codice  di  rete  tipo  allegato  al presente provvedimento;
 sia  opportuno  rinviare  ad  una  successiva  determinazione del direttore  generale  dell'Autorita' le modalita' di aggiornamento del codice di rete tipo;
 sia  opportuno  prorogare  fino  al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 (ora rinumerato art. 30,   comma 8),   della   deliberazione  n.  138/04,  in  materia  di determinazione  dei  dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto;
 Delibera:
 1.  Di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04  riportate  in  allegato  alla  presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1).
 2. Di  approvare  il codice di rete tipo riportato in allegato alla presente  deliberazione,  di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2).
 3. Di  sostituire l'art. 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04 con il seguente comma:
 «39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si  effettua  nel  caso  in  cui la fornitura sia stata riattivata in seguito  a sospensione per morosita' del cliente finale e nel caso in cui  siano  intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati».
 4.  Di  prevedere  che le imprese di distribuzione ottemperino alle disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  della deliberazione n. 138/04 entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del codice tipo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 5. Di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri codici   di  rete  all'Autorita'  utilizzando  il  sistema  di  invio telematico   che   sara'   reso   disponibile   sul   sito   internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it).
 6. Di  prevedere  che  le  procedure di aggiornamento del codice di rete  tipo  siano avviate e disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'.
 7. Di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita' (www.autori ta'.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 8. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it)  il  testo  della deliberazione n. 138/04, come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 9. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it)   il   testo   della  deliberazione  della deliberazione   n.   168/04,   come  risultante  dalle  modificazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 6 giugno 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | ALLEGATO 1 
 MODIFICHE  E  INTEGRAZIONI  ALLA  DELIBERAZIONE  29  LUGLIO  2004, N. 138/04
 
 a) all'articolo 1, comma 1, e' eliminata la seguente definizione:
 "impegno  giornaliero" e' la quantita' massima di gas prelevabile su  base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;
 b) all'articolo 1 la definizione di "impianto di distribuzione" e' sostituita dalla seguente definizione:
 "impianto  di  distribuzione"  e'  una  rete  di gasdotti locali, integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata l'attivita'   di   distribuzione,   l'impianto  di  distribuzione  e' costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla  stessa  rete,  dai  gruppi  di  riduzione  e/o  dai  gruppi di riduzione  finale,  dagli  impianti  di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura;
 c) all'articolo     1     la    definizione    di    "interruzione dell'alimentazione  del  punto  di  riconsegna"  e'  sostituita dalla seguente definizione:
 "interruzione  dell'alimentazione  del  punto  di  riconsegna" e' l'operazione   di  intercettazione  temporanea  del  flusso  del  gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna;
 d) all'articolo   1   la   definizione   di   "punto  di  consegna dell'impianto   di   distribuzione"   e'  sostituita  dalla  seguente definizione:
 "punto  di  consegna  dell'impianto  di distribuzione, o punto di consegna",  e'  il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete  di  trasporto,  dove  l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione  il  gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
 e) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
 "massimo prelievo orario contrattuale" e' il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialita' massima richiesta dal cliente  finale,  o  in  assenza  di  questa alla portata massima del gruppo di misura installato;
 "punto  di riconsegna della rete di trasporto" e' il punto fisico delle  reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel  quale  avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto  all'utente  del servizio di trasporto e la misurazione del gas;
 "rilevanza  del  cliente  finale  ai  fini  della continuita' del servizio"   e'  la  condizione  dei  clienti  finali  nelle  seguenti tipologie:  ospedali,  case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre  strutture  pubbliche  e/o  private  che  svolgono un'attivita' riconosciuta  di  assistenza  e/o  servizio  pubblico  o  particolari attivita' per le quali non e' possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo;
 f) l'articolo 3, comma 4, e' sostituito dal seguente comma:
 3.4  L'Autorita',  con  il  medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale:
 - gli  aggiornamenti  del  codice  di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a);
 - gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b).
 g) la  lettera  d) dell'articolo  4,  comma  1,  e' sostituito dal seguente:
 4.1 lettera d) L'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di  distribuzione,  con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a);
 h) la  lettera  e) dell'articolo  4,  comma  1,  e' sostituito dal seguente:
 4.1  lettera  e) Specifiche  di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione;
 i) all'articolo  4,  comma 2, le parole "ai soggetti interessati", sono sostituite dalle parole "agli utenti interessati";
 j) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
 5.1  Ogni  punto  di  riconsegna  appartenente  ad un impianto di distribuzione   o   porzione  di  impianto  gestito  dall'impresa  di distribuzione  e'  identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxnnnnnnnnnn"), cosa composto:
 - le  prime  4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di  distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente" assegnato dall'Autorita' a ciascuna impresa di distribuzione);
 - le successive 10 cifre (nnnnnnnnnn) corrispondono ad un codice numerico,  univoco  nell'ambito  dell'Impresa di distribuzione che lo codifica.
 Una  volta  assegnato,  tale codice identificativo non cambia piu' nel  tempo  anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.
 5.2  Entro  4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo della  distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti i  codici  identificativi  attribuiti  ai  punti  di  riconsegna  con riferimento  alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti dagli  utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice identificativo  di  ogni  punto  di  riconsegna sara' corredato delle informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente.
 5.3  L'impresa  di  distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo   del   punto  di  riconsegna,  lo  rende  disponibile all'utente  che  intende  richiedere  l'accesso per attivazione nella fornitura.
 5.4  Effettuata  la  comunicazione di cui al comma 5.2, il codice identificativo del punto di riconsegna costituira' l'elemento univoco per  l'individuazione  del  punto  stesso  ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano.
 5.5  Il  codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso  disponibile  dall'impresa  di  distribuzione  all'utente,  e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione cui  appartiene  il  punto  di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente  l'attivita'  di  vendita  al  cliente  finale,  anche mediante  il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale fine  gli  esercenti l'attivita' di vendita dovranno garantire, entro 16  mesi  dall'entrata in vigore del codice tipo della distribuzione, l'emissione  della  prima  fattura contente i codici di cui sopra nei confronti di tutti propri clienti finali.
 k) la  lettera  a) dell'articolo  6,  comma  1,  e' sostituito dal seguente:
 6.1  lettera  a) Il  piano  annuale  degli interventi di sviluppo dell'impianto,  concordati  con  l'ente  concedente,  con particolare evidenza  delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento;
 l) la lettera b) dell'articolo 6, comma 1, e' abrogata;
 m) la  lettera  c) dell'articolo  6,  comma  1,  viene  rinominata lettera b) con il seguente contenuto:
 6.1  lettera  b) il piano mensile degli interventi che comportano la  sospensione  dell'erogazione  del servizio su uno o piu' punti di riconsegna,  con  l'identificazione  della tipologia dell'intervento, della  sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. Il  piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa  di  distribuzione  e  che  comportano  sospensioni  del servizio   di  distribuzione  superiori  a  16  ore.  Le  sospensioni dell'erogazione  del servizio, su uno o piu' punti di riconsegna, con durata  inferiore  a  16  ore  o che dovessero derivare da interventi svolti  a  seguito  di  richieste  di  clienti finali o di utenti del servizio  di  distribuzione  per  i  quali la deliberazione n. 168/04 prevede  tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile,  ferme  restando  le  modalita'  di preavviso previste dalla medesima deliberazione;
 n) l'articolo 6, comma 3, e' sostituito dal seguente comma:
 6.3  La  pubblicazione del piano annuale e' effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente;
 o) l'articolo 6, comma 4, e' sostituito dal seguente comma:
 6.4  La  pubblicazione  del  piano  mensile e' effettuata entro i primi  5  (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3;
 p) all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi:
 6.5  L'impresa  di distribuzione puo' modificare il contenuto del piano  mensile  pubblicato  riprogrammando  gli  interventi  entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi   e  le  modalita'  degli  interventi  descritti  assumono  per l'impresa di distribuzione valore vincolante.
 6.6  Nel  caso  in  cui  il  piano  mensile  pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalita' descritte per cause imputabili all'impresa  di  distribuzione  con  esclusione  di  cause  di  forza maggiore  o  cause  imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione e' tenuta  a  risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione.
 q) l'articolo 8, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
 8.1    L'impresa    di   distribuzione   tiene   a   disposizione dell'Autorita',  relativamente  a  ciascun  impianto di distribuzione gestito  o  alla  porzione  di  impianto gestita, l'elenco di tutti i punti  di  riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10.
 r) l'articolo 9, commi 1 e 2, vengono sostituiti dai seguenti:
 9.1   Ai   fini   della   mappatura   dei   rapporti  commerciali intercorrenti  ai  punti  di consegna, l'utente, oltre ai propri dati identificativi,  comunica  all'impresa  di distribuzione, per singolo punto di consegna:
 a) i  dati  identificativi dei soggetti esercenti l'attivita' di vendita dai quali lo stesso e' fornito;
 b) nel caso di piu' esercenti l'attivita' di vendita di cui alla lettera  a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione   della   disponibilita'   del  gas  naturale  tra  tali esercenti.
 9.2  L'utente  comunica  all'impresa  di distribuzione, nei tempi previsti  dall'articolo  17,  comma  7  e dall'articolo 14, comma 12, eventuali  variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1 e  all'articolo  13,  comma  3,  punti  1,  3  e  4,  ivi compresa la cessazione della disponibilita' di gas naturale.";
 s) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
 10.1   L'impresa  di  distribuzione  rende  noto  all'impresa  di trasporto, anche mediante sistemi informativi:
 a) le  informazioni  di cui agli articoli 9 e 13, comma 3, punti 1.I,  1.III,  3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per attivazione  della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione   sia  nel  caso  di  accesso  per  sostituzione  nella fornitura ai punti di riconsegna.
 b) i  dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista eventuali   quantitativi   di  gas  da  immettere  a  proprio  titolo nell'impianto  di  distribuzione  e,  nel  caso  di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas;
 c) l'indicazione   del   punto  di  consegna,  o  del  punto  di riconsegna  del  sistema  di  trasporto  ad esso correlato, in cui il quantitativo  di  gas  di  cui  alla  lettera b) e' reso disponibile; nonche'
 d) le  eventuali  variazioni  delle  informazioni  di  cui  alle precedenti lettere b) e c).
 10.2  Le  informazioni  di  cui al precedente comma devono essere trasmesse  entro  il  quinto  giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.
 10.3  Gli  esercenti  l'attivita'  di vendita, che direttamente o indirettamente  forniscono  gas  naturale  a  utenti  del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtu' di  contratti  conclusi  con  altri esercenti l'attivita' di vendita, comunicano  all'impresa  di  trasporto,  per  punto di riconsegna del sistema di trasporto:
 a) i  dati  identificativi  dei  soggetti a cui forniscono il gas naturale;
 b) i  dati  identificativi  dei soggetti da cui sono riforniti di gas  naturale e, nel caso di piu' soggetti, le regole di ripartizione della disponibilita' del gas.
 10.4  I  soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa  di  trasporto  eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3.
 10.5  Gli  esercenti  l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente  provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto.  Gli esercenti l'attivita' di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente.";
 t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 13.1   L'accesso   al  servizio  di  distribuzione  nel  caso  di attivazione  della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione  e'  disciplinato  dal  presente  articolo, fatto salvo quanto   disposto  dal  Titolo  II  della  deliberazione  n. 40/04  e successive modificazioni ed integrazioni .
 13.2  L'utente  che  intende  richiedere  l'accesso  ai  punti di riconsegna  dell'impianto  di  distribuzione  ai  fini  della vendita diretta  o  indiretta  del  gas  al  cliente  finale  dovra' avere la disponibilita',   alla  data  di  attivazione  del  servizio,  di  un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso.
 13.3  In  occasione  della  richiesta  di accesso, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il  gas  in  materia  di  attivita' di accertamento degli impianti di utenza   gas  ai  fini  dell'attivazione  della  fornitura,  l'utente richiedente deve fornire:
 a) l'elenco  dei  punti  di  riconsegna  per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
 a1) codice identificativo del punto di riconsegna;
 a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;
 a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;
 a4) dati  identificativi  del  cliente  finale  associato a tale punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio  energetico,  quale  ad  esempio  la gestione calore, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
 a5) dati  necessari  per  l'identificazione  del  suo profilo di prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore del  provvedimento  dell'Autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, la tipologia  di  prelievo  del  punto  di  riconsegna  secondo la quale l'impresa  di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati di  prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 30, comma 7, lettera a);
 a6) prelievo annuo previsto;
 a7) potenzialita' massima richiesta dal cliente finale;
 a8) potenzialita'   totale   installata  presso  l'impianto  del cliente  finale,  per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
 a9) eventuale  rilevanza  del  cliente  finale,  ai  fini  della continuita' del servizio.
 Sino  alla  data  di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovra' fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1).
 Nel   caso   in  cui  la  richiesta  di  accesso  per  attivazione costituisca  prima  richiesta  di  accesso  ad  un qualsiasi impianto gestito  dall'impresa  di  distribuzione,  l'impresa di distribuzione deve ricevere, la seguente documentazione:
 1. i dati identificativi dell'utente richiedente:
 I. ragione sociale;
 II. sede legale;
 III. partita I.V.A. e codice fiscale;
 IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
 V.  il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento;
 VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
 2.  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' in cui venga indicata la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 22 del  decreto legislativo n. 164/00 nonche', nel caso in cui l'accesso venga  richiesto  per  fornire  gas  naturale  a  clienti  finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del 24 giugno 2002;  nel  caso  in  cui  l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
 3.   la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di disporre,  direttamente  ovvero  in virtu' di contratti con esercenti l'attivita'  di  vendita  opportunamente  indicati,  di  gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
 4.  nel  caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati  conclusi  con una pluralita' di esercenti, l'indicazione delle regole   di   ripartizione  della  disponibilita'  di  gas  tra  tali esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel codice  di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna;
 5.  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la  titolarita'  dei  poteri  di  rappresentanza,  nel caso in cui la documentazione  attestante  i  dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale  rappresentante  del  soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.
 Per  richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un  impianto di distribuzione cui l'utente ha gia' accesso, l'impresa di  distribuzione  deve  ricevere  anche  la documentazione di cui ai punti  3  e  4.  La  richiesta  di  accesso  potra'  essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione.
 13.4  L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori  materiali  o  l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui  ai  punti  1),  2),  3),  4), 5), e dei dati di cui alla lettera a) del  comma  13.3  entro  2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della  stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.
 13.5  Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli   elementi   di   cui  al  comma  13.3  o  13.4,  l'impresa  di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione  degli  stessi  entro  i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
 13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di  distribuzione  comunica  o  conferma  all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
 - il dato di cui al comma 13.3, lettera al), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i  dati  di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia di  profilo  di  prelievo  corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
 - il massimo prelievo orario contrattuale;
 - il  codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
 - la  pressione  di  misura,  se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - la presenza di un convertitore dei volumi;
 - la  classe  del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
 Dal  ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono,   per   l'utente,  gli  obblighi  di  comunicazione  delle eventuali  variazioni  di tali dati, secondo quanto previsto al comma 13.7.
 13.7  Ogni  qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti  nei  documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati al   comma   13.3,   l'utente   dovra'   comunicarne   la  variazione ripresentando,  ove  necessario,  il  documento che le contiene entro quattro  giorni  lavorativi  dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9) del medesimo comma.
 13.8  L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso o  di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad  una  modifica della potenzialita' massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilita' della richiesta con la capacita'  di  trasporto  dell'impianto  di  distribuzione  e con gli obblighi  di  servizio  pubblico.  Qualora  detta  verifica dia esito negativo,  entro  i  tempi  previsti dalla deliberazione n. 168/04 in tema  di  preventivazione,  l'impresa  di  distribuzione  comunica al richiedente l'impossibilita' di dar seguito alla richiesta indicando, se  esistono  soluzioni  tecniche  per  quanto  di sua competenza, la possibilita' di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione.  Nel caso in cui non venga indicata tale possibilita', il  rifiuto  di  accesso  deve  essere  comunicato con atto scritto e motivato,  trovando  applicazione  quanto  previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.";
 u) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
 14.1  L'accesso  per sostituzione nella fornitura, richiesto da un utente  che  intende  avviare  una  nuova  fornitura  presso punti di riconsegna  forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti, e'  disciplinato  dal  presente  articolo.  La sostituzione avviene a parita'  di  condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui all'articolo   13,   comma   3,   lettera   a),  e  non  comporta  la disattivazione dei punti stessi.
 14.2  L'utente  che  intende  richiedere  l'accesso  ai  punti  di riconsegna  dell'impianto  di  distribuzione  dovra', alla data della richiesta stessa:
 - essere  titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna  per  i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
 - avere  la  disponibilita'  della  documentazione che attesti la comunicazione   all'utente   uscente   del   recesso   dal   rapporto contrattuale  tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo.
 La  richiesta  di accesso deve essere presentata una volta decorso il  tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di  ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n.126/04.
 14.3   In   occasione   della   prima  richiesta  di  accesso  per sostituzione  nella  fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa  pervenire  all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo   articolo   29,  un'apposita  richiesta  che  contenga  i documenti di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma 3,  e  l'elenco  dei  punti  di  riconsegna  per  i quali si richiede l'accesso,   completo,   per   ciascun  punto  di  riconsegna,  delle informazioni di cui alle lettere al) e a2) dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre.
 14.4  Le  richieste  di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti  finali presso uno o piu' punti di riconsegna appartenenti ad un  impianto  di  distribuzione  cui  l'utente  ha  gia'  accesso  in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui alle   lettere   al),   a2),   dell'articolo   13,   comma  3,  oltre all'indicazione  della  data  dalla  quale  il  servizio decorre. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto  di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3.
 14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 5,  l'utente  richiedente,  qualora non disponga dell'indicazione del dato  di  cui  alla  lettera al) dell'articolo 13, comma 3, potra' in alternativa   fornire  almeno  i  dati  di  cui  alle  lettere  a3) e a4) dell'articolo 13, comma 3.
 14.6  L'impresa  di  distribuzione  segnala all'utente l'eventuale presenza  di  errori  materiali  o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle  richieste  di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di eventuali  errori  materiali  o il completamento dei dati relativi ai punti  di  riconsegna  oggetto  della  richiesta  di accesso entro 10 (dieci) giorni   lavorativi   successivi   al   termine   ultimo   di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo.
 14.7  Le  richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta.
 14.8  L'utente  che  ha  presentato  la  richiesta  contenente gli elementi  di  cui  al  comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima  richiesta  si  sostituisce  nel  rapporto  con l'impresa di distribuzione  relativo  a  ogni  punto  di riconsegna indicato nella richiesta.
 14.9  Entro  13  (tredici) giorni lavorativi successivi al termine ultimo  di  presentazione  delle  richieste  di  cui all'articolo 29, l'impresa  di  distribuzione  notifica all'utente subentrante nonche' all'utente  al  quale  esso  si  sostituisce,  l'elenco  dei punti di riconsegna  oggetto  della  sostituzione  nella fornitura, cosi' come identificati  nella  richiesta  di  accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto.
 14.10  Entro  30  (trenta) giorni  dalla  data di decorrenza della sostituzione  nella  fornitura  l'impresa di distribuzione comunica o conferma   all'utente  subentrante  i  dati  tecnici  e  contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
 - i  dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere al), a2), a3), a4), a5) e a9);
 - il prelievo annuo;
 - il massimo prelievo orario contrattuale;
 - il  codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - il  progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;
 - la  lettura  corrispondente  alla data della sostituzione della fornitura   con  la  caratterizzazione  della  tipologia  di  lettura (effettiva o stimata);
 - la  pressione  di  misura,  se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - la presenza di un convertitore dei volumi;
 - l'eventuale  coefficiente  correttivo  dei  volumi  nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
 Dal  ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono,   per   l'utente,  gli  obblighi  di  comunicazione  delle eventuali  variazioni  di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.
 14.11  L'impresa  di  distribuzione  comunica  all'utente uscente, entro  15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella   fornitura,   la   lettura   corrispondente  alla  data  della sostituzione   della   fornitura,   con  la  caratterizzazione  della tipologia di lettura (effettiva o stimata).
 14.12  Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti   nei   documenti   di   cui  ai  punti  1),  2),  3),  4) e 5) dell'articolo   13,   comma  3,  l'utente  dovra'  comunicarne  la variazione   ripresentando,  ove  necessario,  il  documento  che  le contiene  entro  4  (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto della  variazione  o  dalla  data  in  cui  ne  viene  a  conoscenza. Analogamente l'utente dovra' comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma.
 14.13  L'utente  uscente  comunica  tempestivamente agli esercenti l'attivita'   di   vendita   che   lo  forniscono  interessati  dalla sostituzione,  le  informazioni  necessarie  ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 10, comma 4.";
 v) all'articolo  15,  comma 1, le parole "terzo giorno lavorativo" sono sostituite dalle parole "quinto giorno lavorativo";
 w) l'articolo 15, comma 2, e' sostituito dal seguente:
 "15.2  L'impresa di distribuzione ricondurra' la lettura, rilevata ai  sensi  del  comma  15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione  della  fornitura  utilizzando  i  profili  di prelievo, assumendo  convenzionalmente il dato cosi' ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.";
 x) all'articolo 15, comma 3, e' eliminato;
 y) all'articolo  17,  comma  2,  le  parole  "piani mensili di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera c)" sono sostituite dalle parole "piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)";
 z) l'articolo  18  "Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione"  e'  sostituito  dal  seguente  "Verifica  del massimo prelievo orario";
 18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna  rimane  invariato  sino  alla  cessazione del servizio di distribuzione  o  sino  alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione.
 18.2  Per  punti  di  riconsegna  con  prelievi annui superiori ai 50.000   metri   cubi   standard,   prelievi   non  coerenti  con  le caratteristiche  del  gruppo  di  misura  installato  e/o  con i dati forniti  dall'utente  all'atto  della  richiesta di accesso, valutati dall'impresa  di  distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio  al  fine di non penalizzare fenomeni di avviamento o meramente temporanei,   danno  diritto  all'impresa  di  distribuzione,  previa comunicazione  all'utente  interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas.
 18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facolta' di presenziare alle operazioni di verifica.
 18.4  Qualora  l'impresa  di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o piu' prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale  o  non  coerenti  con  le caratteristiche del gruppo di misura  installato,  puo',  al  fine  di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa e' assoggettata e per consentire la corretta  determinazione  del  volume  di gas prelevato, eseguire gli interventi   tecnici   ritenuti   necessari   per  evitare  ulteriori condizioni   anomale  di  prelievo  e  la  conseguente  non  corretta rilevazione  del  gas  prelevato  da  parte degli strumenti di misura installati  presso  il  punto  di  riconsegna  (ad  esempio: mediante inserimento    di   una   valvola   limitatrice,   sostituzione   e/o potenziamento del gruppo di misura).
 18.5  In  relazione  all'esito  positivo  della verifica eseguita, l'impresa  di  distribuzione addebitera' all'utente, con le modalita' di  fatturazione  riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi  eseguiti  e  il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione  e'  tenuta  a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica.
 18.6  Nel  caso  di  sostituzione  e/o potenziamento del gruppo di misura,  l'impresa  di  distribuzione provvedera', una volta eseguito l'intervento,  ad  aggiornare  il  valore del massimo prelievo orario contrattuale.
 18.7  Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di  apparecchiature  elettroniche  per  la  rilevazione dei valori di prelievo  orario,  i  valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi.
 18.8  Per  i  punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori  del  massimo  prelievo  orario  sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula:
 prelievo nel periodo di prova x 3.600 x Z
 N secondi della prova
 dove Z assume:
 - per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di  riconsegna,  ove  applicato, o il valore del coefficiente M della localita',   negli   altri   casi,   in   accordo  ai  criteri  della deliberazione n. 237/00;
 - punti  di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale  a  1  (essendo il prelievo nel periodo di prova gia' rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi).
 aa) l'articolo 19, comma 2, e' sostituito dal seguente:
 "19.2   L'impresa   di  distribuzione  trasmette  all'impresa  di trasporto  e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno  lavorativo  e  comunque  non  oltre  il  giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.";
 bb) l'articolo 19, comma 3, e' sostituito dal seguente:
 "19.3  Nel  caso  di  impianti  di  distribuzione interconnessi o porzioni  di  impianto  gestiti  da piu' imprese di distribuzione, la trasmissione  di  cui  al  precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi  tra  le imprese di distribuzione, e' effettuata dall'impresa di  distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e,  nel  caso  che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di  riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo  di  effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa  di  trasporto,  comunicano all'impresa di distribuzione che  effettua  la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro  il  quarto  giorno  lavorativo  e comunque non oltre il giorno sette  del  mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al  comma  19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita.";
 cc) all'articolo   20,   comma  1,  lettera  b) le  parole  "delle informazioni di cui all'articolo 10, all'articolo 13, comma 8 lettera d) e  all'articolo  14,  comma  6,  lettera d)" sono sostituite dalle seguenti" dalle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14";
 dd) l'articolo 20, comma 2, viene sostituito dal seguente comma:
 "20.2  Qualora  l'impresa  di  distribuzione entri in possesso di nuovi  dati  relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di  competenza,  l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri  trasparenti  e  resi  pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto   nell'ambito  della  finestra  temporale  al  cui  interno l'impresa  di  trasporto  stessa  considera  come ancora provvisori i bilanci  della  rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra temporale  e  il  trattamento  di  eventuali  conguagli  derivanti da differenze  di  allocazione  e/o  misura afferenti mesi precedenti la stessa,  saranno  oggetto  di  successivi  accordi  tra  le parti, da concordare  nell'ambito  del  Comitato  di consultazione istituito ai sensi della deliberazione 15 marzo 2006, n. 53/06.";
 ee) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
 "21.1   Per   ogni   anno  solare  le  imprese  di  distribuzione registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale:
 a) immessi  presso  i punti di consegna, opportunamente corretti per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di cui alla lettera seguente;
 b) eventuali    volumi   immessi   dalle   stesse   imprese   di distribuzione  per  uso  proprio, direttamente acquistati ai punti di consegna;
 c) fatturati  agli  utenti  con  data di emissione delle fatture nell'anno solare di riferimento.
 21.2  I  dati  di  cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun anno   solare   sono   comunicati   all'Autorita'   dall'impresa   di distribuzione  entro  il  31  marzo  dell'anno successivo a quello di riferimento.
 21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi di  cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il dieci  per  cento,  con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai volumi  di  gas  cui  alla  lettera  a) del  comma 21.1, l'impresa di distribuzione fornisce all'Autorita', entro la data indicata al comma 21.2, le motivazioni di tale scostamento.";
 ff) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
 "22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorita', rimangono in  vigore,  anche  in seguito all'adozione del codice di rete di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione  n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e  al coefficiente di adeguamento "M" relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica.";
 gg) l'articolo 23, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
 "23.1  Sono  a  carico  dell'impresa  di  distribuzione gli oneri relativi  agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura.";
 hh) l'articolo 24, comma 4, e' sostituito dal seguente:
 "24.4  L'impresa  di  distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata con  anticipo  via  fax  o  posta  elettronica  o  mediante  supporto informatico e conferma per lettera.";
 ii) all'articolo  24,  comma 5, le parole "dalla data di emissione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti" dalla data di fine mese di emissione della fattura";
 jj) l'articolo 24, comma 6, e' sostituito dal seguente:
 "24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione puo' applicare sulla stessa un'indennita' di mora sugli importi  fatturati  e non pagati entro i termini di cui al precedente comma  24.5,  applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso  Euribor  a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.";
 kk) all'articolo 24 e' aggiunto il seguente comma:
 "24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8, la  fatturazione  da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a quanto  previsto  al  comma  24.1,  potra'  anche avvenire in base ad accordi   con  ciascun  utente  che  prevedano  acconti  periodici  e successivi conguagli.
 ll) l'articolo 26, comma 1, e' sostituito dal seguente:
 "26.1  L'impresa  di  distribuzione  puo' richiedere all'utente il rilascio  di  una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti  dal  servizio  di distribuzione, purche' l'importo non sia superiore  ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.";
 mm) l'articolo 26, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
 "26.2  L'utente  e'  tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi  dalla  ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino  all'importo  di  sottoscrizione  nel  caso  in cui l'impresa di distribuzione   vi   attinga   per   rivalersi   dell'importo  dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7.";
 nn) l'articolo  27,  comma  1, le parole" le parti ricorrono" sono sostituite dalle parole
 "le parti possono ricorrere";
 oo) l'articolo 29, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
 "29.2  Sino  all'entrata  in vigore delle modifiche del codice di rete  di  cui  al  comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste  di  accesso  di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con  decorrenza  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello nel quale  e'  pervenuta  la  richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto   dall'utente,   dal  primo  giorno  degli  ulteriori  mesi successivi.  A  tal  fine,  la richiesta di accesso deve contenere la data  dalla  quale  il  servizio  decorre  e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.";
 pp) l'articolo 29, comma 3, e' sostituito dal seguente comma:
 "29.3  A  seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete  di cui al comma 29.1, l'Autorita' definisce i termini temporali per  la  presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui  all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo.";
 qq) l'articolo 30 e' stato abrogato.
 rr) l'articolo   31   "Disposizioni   transitorie  in  materia  di allocazione  dei  quantitativi  di  gas  tra  gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto" e' rinumerato articolo 30
 ss) all'articolo  30,  comma 8, le parole "anno termico 2005-2006" sono sostituite dalle parole "anno termico 2006-2007";
 tt) l'articolo   32  "Disposizioni  finali"  e'  stato  rinumerato articolo 31;
 uu) l'Allegato A e' sostituito dal seguente Allegato A:
 
 Allegato A
 
 SEZIONE 1. INFORMAZIONE
 CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO
 1.1. Premessa
 1.2. Norme di legge nazionali 1.3. Norme comunitarie
 1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 
 CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
 2.1. Premessa
 2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti
 2.3.   Principali   attivita'   di  gestione  di  un  impianto  di distribuzione e loro descrizione
 
 CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
 3.1. Servizio principale
 3.2. Prestazioni accessorie
 3.3. Prestazioni opzionali
 
 CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
 4.1.  Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni
 4.1.1.  Sistemi  predisposti  dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
 4.2.  Metodologia  usata  dall'impresa  di  distribuzione  per  la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna
 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
 4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas
 4.5.  Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione
 4.6.   Utenti  operanti  su  porzioni  dello  stesso  impianto  di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi
 
 SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
 
 CAPITOLO  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
 5.1. Richiesta di accesso
 5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna
 5.2. Procedure di accesso
 5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
 5.2.2.  Procedura  di  accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale
 
 CAPITOLO  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
 6.1. Premessa
 6.2.   Gestione   delle   richieste   di  realizzazione  di  nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti
 6.3.  Criteri  tecnico  economici  per  la  realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti
 
 CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE
 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria
 7.2. Importo della garanzia finanziaria
 7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria
 SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 
 CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 8.1. Gestione delle richieste di prestazione
 8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
 8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento
 8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
 8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
 8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni
 8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04
 8.2.2.  Disattivazione  della  fornitura  su richiesta del cliente finale
 8.2.2.1.  Casi  di  impossibilita'  ad  effettuare  la  chiusura o rimozione del contatore
 8.2.3.  Sospensione  o  interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosita' del cliente finale
 8.2.3.1.  Chiusura  del  punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del cliente finale
 8.2.3.2  Interruzione  dell'alimentazione  del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale
 8.2.3.3 Cessazione amministrativa
 8.2.4.  Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita'
 8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'impianto del cliente finale
 8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali
 8.2.7.  Attivazione  di  servizi  sostitutivi di alimentazione nei casi  di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04
 8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di  mancata  consegna  del  gas  al punto di riconsegna della rete di trasporto
 8.2.9.   Manutenzione   periodica   e   verifica  metrologica  dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
 8.2.10.   Sopralluoghi   tecnici,  su  richiesta  dell'utente,  al contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni
 
 CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO
 9.1. Premessa
 9.2.  Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra  gli  utenti  dei  punti  di  riconsegna condivisi del sistema di trasporto
 9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte dell'impresa di distribuzione
 9.2.2.    Trasmissione   dei   dati   funzionali   all'allocazione all'impresa di trasporto
 9.3.  Verifica  del massimo prelievo orario contrattuale per punti di  riconsegna  con  prelievi  annui  superiori  a  50.000 metri cubi standard
 
 SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE
 
 CAPITOLO  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
 10.1. Premessa
 10.2.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna
 10.3.  Gestione  degli  impianti  di regolazione e misura presso i punti di consegna
 10.4.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna
 10.5.  Gestione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna
 
 CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS
 11.1. Premessa
 11.2.  Misura  del  gas  al  punto  di  consegna  dell'impianto di distribuzione
 11.3.  Misura  del  gas  al  punto  di riconsegna dell'impianto di distribuzione
 11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato
 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
 11.3.3. Funzionalita' dei gruppi di misura
 
 SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE
 
 CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
 12.1. Premessa
 12.2. Tipologie di fattura
 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
 12.3.2. Altre tipologie di fattura
 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture
 12.4.1. Termini di emissione delle fatture
 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
 12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture
 12.4.4. Pagamento delle fatture
 12.4.5. Termine di pagamento
 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
 
 CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
 13.1. Limitazioni di responsabilita'
 13.2. Risoluzione anticipata del contratto
 13.2.1. Clausola risolutiva espressa
 13.2.2. Diffida ad adempiere
 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente
 13.3. Forza maggiore
 13.3.1. Definizione
 13.3.2. Effetti
 13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore
 
 CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 14.1. Competenze dell'Autorita'
 14.2. Disposizioni transitorie
 14.2.1. Esame preventivo
 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
 14.2.3. Perizia contrattuale
 14.2.4. Applicazione
 
 ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
 
 SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO
 CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
 15.1. Qualita' commerciale del servizio
 
 CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
 16.1. Sicurezza e continuita' del servizio
 
 CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
 17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
 
 CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS
 18.1. Qualita' del gas
 
 SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
 
 CAPITOLO   19.   INTERVENTI   PER  LA  PROMOZIONE  DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
 19.1. Interventi per la promozione dell' efficienza energetica
 
 SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 
 CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 20.1. Aggiornamento del codice di rete
 |  |  |  | ALLEGATO 2 
 Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 CODICE DI RETE TIPO
 PER LA DISTRIBUZIONE DEL
 GAS NATURALE
 
 Allegato 2
 Deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06
 
 Glossario
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 GLOSSARIO
 
 ===================================================================== Termine                           |Definizione =====================================================================
 |e' il processo attraverso il quale
 |il gas, misurato in immissione o
 |in prelievo dalla rete di
 |trasporto, e' contabilmente Allocazione                       |attribuito ai vari utenti. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la pressione relativa del gas
 |superiore a 5 bar (lª, 2ª e 3ª
 |specie, definite dal Decreto
 |ministeriale del 24 novembre 1984,
 |pubblicato nella Gazzetta
 |Ufficiale, Supplemento ordinario Alta Pressione (AP)               |n. 12 del 15 gennaio 1985). ---------------------------------------------------------------------
 |e' il periodo che intercorre tra
 |il 1°ottobre di ogni anno e il 30 Anno Termico                      |settembre dell'anno successivo. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la rilevazione da parte del
 |Cliente finale dei dati espressi
 |dal totalizzatore numerico del Autolettura                       |gruppo di misura. ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'Autorita' per l'energia
 |elettrica e il gas, istituita ai
 |sensi della Legge 14 novembre Autorita'                         |1995, n. 481. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la pressione relativa del gas,
 |definita per il gas naturale dal
 |Decreto ministeriale 24 novembre
 |1984 e per i gas di petrolio
 |liquefatti dalla norma UNI 9860
 |edizione settembre 1998:  - non
 |superiore a 0,04 bar (7ª
 |specie) nel caso in cui il gas
 |distribuito sia gas naturale o gas
 |manifatturato;  - non superiore a
 |0,07 bar (7ª specie) nel caso in
 |cui il gas distribuito sia gas di Bassa pressione (BP)              |petrolio liquefatto. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il consumatore che acquista gas Cliente finale                    |per uso proprio. ---------------------------------------------------------------------
 |e' lo strumento misuratore di
 |volumi di gas munito di Contatore                         |totalizzatore numerico. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il contratto con il quale
 |l'esercente il servizio di vendita
 |del gas e' obbligato, a fronte del
 |versamento di un prezzo, ad
 |eseguire a favore del Cliente Contratto di fornitura (o         |finale prestazioni periodiche o contratto di vendita)             |continuative. ---------------------------------------------------------------------
 |apparecchiatura elettronica
 |associata a un contatore di gas
 |che consente di convertire il
 |volume di gas misurato da un
 |contatore alle condizioni di
 |esercizio, in volume riferito alle
 |condizioni di pressione e Convertitore o Correttore di      |temperatura standard (1,01325 bar volume                            |e 15 °C). ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'evento in grado di produrre
 |effetti gravi e/o di vaste
 |proporzioni per la sicurezza e per
 |la continuita' del servizio di
 |distribuzione e che provochi una o
 |piu' delle seguenti condizioni:
 | a) fuori servizio non programmato
 |di punti di consegna o di punti di
 |interconnessione;  b) fuori
 |servizio non programmato di reti
 |AP o MP o BP che provochi
 |l'interruzione senza preavviso
 |dell'erogazione del gas ad uno o
 |piu' Clienti finali;
 | c) dispersione di gas con
 |interruzione senza preavviso
 |dell'erogazione del gas ad uno o
 |piu' Clienti finali;
 | d) disservizio provocato da
 |eccesso o difetto di pressione in
 |rete rispetto ai valori previsti
 |dalle norme tecniche vigenti. Si
 |definisce inoltre emergenza
 |qualunque evento che provochi
 |l'interruzione senza preavviso
 |dell'erogazione del gas ad almeno
 |250 Clienti finali e per il quale
 |l'erogazione del gas non venga
 |riattivata a tutti i Clienti
 |finali coinvolti presenti entro 24
 |ore dall'inizio dell'interruzione,
 |con esclusione dei Clienti finali
 |che non vengano riattivati
 |all'atto del primo tentativo di Emergenza                         |riattivazione. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la parte dell'impianto di
 |alimentazione del Cliente finale,
 |che serve per l'intercettazione,
 |per la misura del gas e per il
 |collegamento all'impianto del
 |Cliente finale. Il gruppo di
 |misura comprende un eventuale Gruppo di misura                  |correttore dei volumi misurati. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il complesso
 |(assiemato) costituito da
 |regolatori di pressione, da
 |apparecchi ausiliari, da
 |tubazioni, da raccordi e pezzi
 |speciali, aventi la funzione di
 |ridurre la pressione del gas
 |canalizzato da un valore di
 |pressione in entrata variabile a
 |un valore di pressione in uscita Gruppo di riduzione               |predeterminato, fisso o variabile. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il complesso costituito
 |dall'insieme delle tubazioni e dei
 |loro accessori dal punto di
 |consegna del gas agli apparecchi
 |utilizzatori, questi esclusi,
 |dall'installazione e dai
 |collegamenti dei medesimi, dalle
 |predisposizioni edili e/o
 |meccaniche per la ventilazione del
 |locale dove deve essere installato
 |l'apparecchio, dalle
 |predisposizioni edili e/o
 |meccaniche per lo scarico Impianto del Cliente finale (o    |all'esterno dei prodotti della Impianto d'utenza)                |combustione. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il complesso di tubazioni con
 |dispositivi ed elementi accessori
 |che costituiscono le installazioni
 |necessarie a fornire il gas al
 |Cliente finale; l'impianto di
 |derivazione di utenza o
 |allacciamento ha inizio
 |dall'organo di presa (compreso) e
 |si estende fino al gruppo di
 |misura (escluso) e comprende
 |l'eventuale gruppo di riduzione;
 |in assenza del gruppo di misura,
 |l'impianto di derivazione di
 |utenza o allacciamento si estende
 |fino all'organo di intercettazione Impianto di derivazione d'utenza o|terminale (incluso) della Allacciamento                     |derivazione stessa. ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'impianto di distribuzione che
 |presenta uno o piu' punti di
 |interconnessione con un altro Impianto interconnesso            |impianto di distribuzione. ---------------------------------------------------------------------
 |persona fisica o giuridica che
 |effettua l'attivita' di trasporto
 |di gas naturale attraverso reti di
 |gasdotti locali per la consegna ai Impresa di distribuzione          |Clienti. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la pressione relativa del gas,
 |definita per il gas naturale dal
 |Decreto ministeriale 24 novembre
 |1984 e per i gas di petrolio
 |liquefatti dalla norma UNI 9860
 |edizione settembre 1998:
 | - superiore a 0,04 bar e non
 |superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª
 |specie) nel caso in cui il gas
 |distribuito sia gas naturale o gas
 |mani-fatturato;  - superiore a
 |0,07 bar e non superiore a 5 bar
 |(4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in
 |cui il gas distribuito sia gas di Media pressione (MP)              |petrolio liquefatto. ---------------------------------------------------------------------
 |s'intendono l'Impresa di Parti                             |distribuzione e l'Utente. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la parte di un impianto di
 |distribuzione gestito da piu'
 |imprese di distribuzione, in
 |ingresso e o in uscita dalla quale Porzione di impianto              |il gas non e' misurabile. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la quantita' di calore prodotta
 |dalla combustione completa, a
 |pressione costante di 1,01325 bar,
 |dell'unita' di volume del gas,
 |considerando i costituenti della
 |miscela combustibile nelle
 |condizioni standard (temperatura
 |di 15°C e pressione assoluta di
 |1,01325 bar) e riportando i
 |prodotti della combustione a
 |queste stesse condizioni; l'acqua
 |prodotta dalla combustione si
 |suppone condensata; l'unita' di
 |misura e' megajoule al metro cubo Potere calorifico superiore       |di gas secco in condizioni effettivo (PCS): P-effettivo      |standard. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il punto coincidente con il
 |punto di riconsegna della rete di
 |trasporto, dove l'Utente rende
 |disponibile all'Impresa di
 |distribuzione il gas naturale
 |direttamente o indirettamente Punto di Consegna dell'impianto di|fornito da utenti del servizio di distribuzione o Punto di Consegna |trasporto ---------------------------------------------------------------------
 |e' il punto fisico delle reti o
 |dell'aggregato locale di punti
 |fisici tra loro connessi nel quale
 |avviene l'affidamento in custodia
 |del gas dall'impresa di trasporto Punto di riconsegna della Rete di |all'Utente e la misurazione del trasporto                         |gas. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il punto fisico di collegamento
 |tra due impianti di distribuzione
 |gestiti da imprese di
 |distribuzione diverse presso il Punto di interconnessione         |quale il gas e' misurabile. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il punto di confine tra
 |l'impianto di distribuzione e
 |l'impianto del Cliente finale, Punto di Riconsegna dell'impianto |dove l'impresa di distribuzione di distribuzione, o Punto di      |riconsegna il gas naturale per la Riconsegna                        |fornitura al Cliente finale. ---------------------------------------------------------------------
 |insieme dei gasdotti di trasporto
 |su scala nazionale e regionale
 |ovvero su scala solo nazionale o Rete di trasporto                 |regionale a tipologia connessa. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il sistema di condotte
 |generalmente interrate, posate su
 |suolo pubblico o privato che,
 |partendo dai punti di consegna
 |fisici e/o dai punti di
 |interconnessione, consente la
 |distribuzione del gas ai Clienti;
 |la rete non comprende gli impianti Rete di distribuzione             |di derivazione di utenza. ---------------------------------------------------------------------
 |e' la rete di trasporto definita
 |con decreto del Ministero delle
 |attivita' produttive ai sensi
 |dell'articolo 9 del Decreto Rete nazionale di gasdotti        |Legislativo n. 164/00. ---------------------------------------------------------------------
 |sono le reti di gasdotti per mezzo
 |delle quali viene svolta
 |l'attivita' di trasporto ai sensi
 |dell'articolo 2, comma 1, lettera
 |ii) del Decreto Legislativo
 |n. 164/00, esclusa la Rete Rete regionale di gasdotti        |nazionale di gasdotti. ---------------------------------------------------------------------
 |e' il luogo, ove diverso dalla
 |sede legale, in cui la societa'
 |svolge stabilmente la propria Sede operativa (o secondaria)     |attivita'. ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'insieme delle reti di
 |trasporto ubicate nel territorio
 |nazionale e nelle zone marine
 |soggette al diritto italiano in
 |base ad atti internazionali di
 |proprieta' o gestiti dalle imprese
 |di trasporto, compresi gli
 |impianti che forniscono servizi
 |accessori, nonche' quelli di
 |imprese collegate, necessari per Sistema di trasporto              |dare accesso al trasporto. ---------------------------------------------------------------------
 |intendendo come appartenenti a
 |tale tipologia le utenze
 |caratterizzate da una notevole
 |variabilita' stagionale di
 |prelievi, riconducibile ad un
 |utilizzo del gas a fini di
 |riscaldamento, in coerenza con
 |quanto riportato nei codici di
 |rete del trasporto approvati dal Uso civile                        |l'Autorita'. ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'utilizzatore del servizio di
 |distribuzione che ha titolo a
 |immettere e a prelevare gas Utente del servizio di            |naturale per uso proprio o per distribuzione o Utente            |cessione ad altri ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'utilizzatore del sistema gas
 |che acquista capacita' di
 |trasporto per uso proprio o per Utente del sistema di trasporto   |cessione ad altri. ---------------------------------------------------------------------
 |e' l'accertamento del corretto
 |funzionamento del contatore di gas Verifica di funzionamento del     |con riferimento a quanto previsto Gruppo di misura (o verifica del  |dalla normativa tecnica vigente Gruppo di misura)                 |emanata dall'UNI.
 Sezione 1. Informazione
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 Sezione 1. INFORMAZIONE
 
 CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO
 
 CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
 
 CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
 
 CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
 Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO
 PREMESSA
 
 NORME DI LEGGE NAZIONALI
 
 NORME COMUNITARIE
 
 PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 1.1. Premessa
 Nel  presente  capitolo  si  riportano  le norme di legge di fonte nazionale  e  comunitaria  e i principali provvedimenti normativi che costituiscono   il   contesto   regolamentare   di   riferimento  per l'elaborazione  del  Codice  di  Rete della Distribuzione (di seguito CRD).
 
 1.2. Norme di legge nazionali
 - Legge 14 novembre 1995, n. 481
 Norme  per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
 utilita'.
 Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
 utilita'.
 - Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
 mercato  interno  del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
 Legge 17 maggio 1999, n. 144.
 - Decreto del Ministero dell'industria 22 dicembre 2000
 Individuazione   della   Rete  nazionale  dei  gasdotti  ai  sensi
 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Decreto del Ministero dell'industria 24 aprile 2001
 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
 energetico  e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo
 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002
 Autorizzazione alla vendita di gas naturale.
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
 Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 12 febbraio 2004
 Individuazione  di  soggetti  fornitori  di  ultima istanza di gas
 naturale.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 20 luglio 2004
 Nuova  individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di
 risparmio  energetico  e  sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
 all'articolo  16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000,
 n. 164.
 - Legge 23 agosto 2004, n. 239
 Riordino  del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
 riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
 - Decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre 2005
 Classificazione delle reti regionali di trasporto
 1.3. Norme comunitarie
 - Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003
 relativa  a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
 che abroga la direttiva 98/30/CE.
 1.4. Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
 - Deliberazione n. 237/00 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le
 attivita'  di  distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
 mercato vincolato.
 - Deliberazione n. 184/01
 Adozione  di  direttiva  concernente  il riconoscimento ai clienti
 idonei della facolta' di recesso nei contratti di fornitura di gas
 naturale.
 - Deliberazione n. 229/01
 Adozione  di  direttiva concernente le condizioni contrattuali del
 servizio  di  vendita  gas  ai  clienti  finali attraverso reti di
 gasdotti  locali,  ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h),
 della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 311/01
 Direttiva  per  le  separazioni  contabile  e amministrativa per i
 soggetti  giuridici  che  operano  nel  settore del gas e relativi
 obblighi di pubblicazione e comunicazione.
 - Deliberazione n. 207/02
 Direttiva  agli  esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale
 ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h),
 della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 75/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Approvazione  del  codice  di rete predisposto dalla societa' Snam
 Rete  Gas  S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto
 Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 138/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Criteri  per  la  determinazione  delle  condizioni  economiche di
 fornitura  del  gas  naturale  ai clienti finali e disposizioni in
 materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione.
 - Deliberazione n. 139/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Differimento  dell'avvio  della  misura  su  base  oraria  del gas
 naturale  fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai
 200.000 standard metri cubi .
 - Deliberazione n. 144/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Approvazione  del codice di rete predisposto dalla societa' Edison
 T&S  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  5, del Decreto
 Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 152/03 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Adozione  di  disposizioni  per l'assicurazione dei clienti finali
 civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali.
 - Deliberazione n. 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Adozione  del  regolamento  delle  attivita' di accertamento della
 sicurezza degli impianti di utenza a gas.
 - Deliberazione n. 55/04
 Proposta al Ministero delle Attivita' produttive avente ad oggetto
 lo  schema  di  contratto  tipo  per  l'affidamento  del  servizio
 pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo
 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 - Deliberazione n. 125/04
 Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 novembre
 2004 - 30 settembre 2005.
 - Deliberazione n. 138/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Adozione  di  garanzie  per  il  libero  accesso  al  servizio  di
 distribuzione  del  gas naturale e di norme per la predisposizione
 dei codici di rete.
 - Deliberazione n. 167/04
 Determinazione  delle  quantita'  di  energia  elettrica  e di gas
 naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione
 delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale distribuite
 dalle  imprese  ai  fini  di cui ai decreti ministeriali 20 luglio
 2004.
 - Deliberazione n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per l'energia
 elettrica  e  il  gas  in  materia  di  qualita'  dei  servizi  di
 distribuzione, misura e vendita del gas.
 - Deliberazione n. 170/04 (e successive modifiche ed integrazioni)
 Definizione  di  criteri  per  la determinazione delle tariffe per
 l'attivita' di distribuzione di gas naturale.
 - Deliberazione n. 121/05
 Avvio   di  procedimento  per  la  revisione  della  deliberazione
 dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2004,
 n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero accesso al
 servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e di norme per la
 predisposizione dei codici di rete.
 - Deliberazione n. 157/05
 Controlli  tecnici della qualita' del gas per il periodo 1 ottobre
 2005 - 30 settembre 2006
 - Deliberazione n. 185/05
 Disposizioni  generali  in  tema  di  qualita' del gas naturale ai
 sensi  dell'articolo  2, comma 12, lettere g) e h), della Legge 14
 novembre 1995, n. 481.
 - Deliberazione n. 249/05
 Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di
 gas  presso  i  punti  di  riconsegna  condivisi  del  sistema  di
 trasporto,  di  cui  agli  articoli  19  e  31 della deliberazione
 dell'autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2004,
 n. 138/04.
 Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE
 
 PREMESSA
 
 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI
 
 PRINCIPALI ATTIVITA' DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E LORO DESCRIZIONE
 
 Capitolo 2. Descrizione dell'impianto e della sua gestione
 
 2.1. Premessa
 Nel  presente  capitolo  si descrivono le caratteristiche generali degli  Impianti  di  distribuzione  gestiti  e  i  principali criteri adottati  dall'impresa  di  distribuzione per la corretta conduzione, manutenzione e sviluppo degli stessi nonche' le attivita' di gestione connesse con la conduzione dell'Impianto di distribuzione.
 Le  informazioni caratterizzanti ciascun Impianto di distribuzione o  porzione  di  esso  gestito  dall'impresa  di  distribuzione  sono contenute  in  idonea  documentazione  pubblicata  sul  sito internet dell'Impresa  di  distribuzione stessa e/o resa disponibile presso le sedi  indicate  nel  sito medesimo. Le suddette informazioni verranno costantemente aggiornate dall'impresa di distribuzione.
 
 2.2. Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti
 L'Impresa  di  distribuzione mette a disposizione dell'Utente, con le  modalita'  sopra richiamate, per ogni Impianto di distribuzione o porzione   di   Impianto   di   distribuzione  gestita,  le  seguenti informazioni:
 - Rappresentazione   geografica  e  schematica  dell'Impianto  di distribuzione   e   descrizione   dei   criteri   adottati   per   il dimensionamento e la verifica dell'assetto distributivo;
 - Caratteristiche  tecniche  dell'Impianto  di  distribuzione, in particolare:
 - Punti  di  Consegna  fisici dell'Impianto di distribuzione, se esistenti:   principali   elementi   costitutivi,   processi   svolti (filtrazione,   preriscaldo,  regolazione  della  pressione,  misura, odorizzazione) e loro potenzialita';
 - Rete   di   distribuzione:   norme   di   riferimento  per  la realizzazione  ed  esercizio  della  Rete  di  distribuzione (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e Gruppi di riduzione finali installati sulla  Rete  di  distribuzione),  classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati;
 - Impianti  di  derivazione d'utenza: norme di riferimento per la realizzazione  ed  esercizio  degli  Impianti di derivazione d'utenza (inclusi  eventuali Gruppi di riduzione e regolazione della pressione a   servizio  di  specifici  Punti  di  Riconsegna  dell'impianto  di distribuzione),  classi  di  pressione  previste  (ex  DM  24/11/84), materiali impiegati;
 - Gruppi di misura: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio  dei  Gruppi  di  misura,  con indicazione delle principali tipologie di Contatori utilizzate.
 Inoltre,  per  ciascun  Impianto  di  distribuzione (o porzione di esso) vengono riportati, anche sul sito internet:
 - indicazione del Punto di Riconsegna della Rete di trasporto che lo  alimenta  (rappresentato  dal  codice dell'aggregato, nel caso di Impianti  di  distribuzione  alimentati  da  piu' Punti di Riconsegna fisici della Rete di trasporto);
 - specifiche  di  pressione del gas ai punti di riconsegna fisici della Rete di trasporto;
 - la denominazione dell'Impianto di distribuzione;
 - L'indicazione  se  l'Impresa di distribuzione gestisce l'intero Impianto di distribuzione o una porzione dello stesso e se l'Impianto di  distribuzione  gestito  sia  interconnesso  con altri Impianti di distribuzione  con  la  possibilita'  di  misurare il gas ai punti di interconnessione;
 - i Comuni serviti dall'Impianto di distribuzione;
 - il  nome  della  impresa  di  trasporto che gestisce la Rete di trasporto  a  cui  e' collegato il Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione;
 - il   numero   telefonico   del   pronto   intervento   relativo all'Impianto  di  distribuzione,  o  Porzione  di  impianto,  gestito dall'impresa di distribuzione;
 - i    riferimenti   della   Sede   operativa   dell'Impresa   di distribuzione, per ciascun Impianto di distribuzione, o sua porzione, ove   siano   reperibili  le  informazioni  di  carattere  tecnico  e descrittivo   degli   impianti   previa   presentazione  di  motivata richiesta.
 
 2.3.   Principali   attivita'   di  gestione  di  un  Impianto  di distribuzione e loro descrizione
 Le  attivita'  di gestione sono quelle indicate al Capitolo 3 e la loro  gestione e' effettuata in conformita' alle norme e disposizioni vigenti.
 Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
 
 SERVIZIO PRINCIPALE
 
 PRESTAZIONI ACCESSORIE
 
 PRESTAZIONI OPZIONALI
 Capitolo 3. Descrizione dei servizi offerti
 
 3.1. Servizio principale
 L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attivita' di distribuzione  del  gas  naturale,  fornisce, dietro versamento della relativa  Tariffa,  il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione  e  dal  suo  trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso.
 Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  deliberazione n. 168/04, fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:
 a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;
 b) gestione   tecnica  degli  Impianti  di  distribuzione,  anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;
 c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
 d) protezione catodica delle condotte in acciaio;
 e) odorizzazione del gas e suo controllo;
 f) condizionamento del gas;
 g) pronto  intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas;
 ed inoltre:
 h) misura del gas ai Punti di Consegna secondo quanto indicato al Capitolo 11;
 i) attivazione  di  servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di  sospensione  dell'erogazione  del  servizio  di  cui  al  comma 1 dell'art 17 della deliberazione n. 138/04, con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati;
 j) raccolta,  aggregazione  e  trasmissione  dei  dati funzionali all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9;
 k) accesso  per  sostituzione  nella  fornitura  a Clienti finali (switch),  ad  esclusione  dell'attivita'  di  cui  al  punto  m) del paragrafo  successivo,  secondo  quanto  indicato  al Capitolo 5 e al Capitolo 8;
 l) ogni  altra  attivita' prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04  e  n. 168/04  per  la  quale non sia espressamente previsto nelle  deliberazioni  stesse  uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.
 L'Utente  che  abbia  avuto  accesso presso un Punto di Riconsegna dell'Impianto  di  distribuzione  ha  diritto  di prelevare presso il predetto  Punto  di  Riconsegna  quantitativi di gas non superiori al Massimo prelievo orario contrattuale.
 L'Impresa  di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del  servizio  assicurando  in ogni caso il rispetto delle condizioni minime   previste   dall'Autorita'.  Tale  servizio  viene  garantito dall'Impresa  di  distribuzione  nella  sua continuita' fatti salvi i casi di:
 - Forza maggiore ed Emergenza;
 - mancata  consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto;
 - interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio;
 per  i  quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e dai capitoli 15,16,17,18.
 Nel  rispetto  delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio.
 
 3.2. Prestazioni accessorie
 L'Impresa   di  distribuzione  fornisce  le  seguenti  prestazioni accessorie  al  servizio  principale  di  cui  al paragrafo 3.1, come definito dalla deliberazione n. 168/04:
 a) esecuzione di lavori semplici;
 b) esecuzione di lavori complessi;
 c) attivazione della fornitura;
 d) disattivazione   della  fornitura  su  richiesta  del  Cliente finale;
 e) riattivazione  della  fornitura  in  seguito a sospensione per morosita';
 f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
 g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale; ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8:
 h) sospensione  o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale;
 i) riapertura  del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'impianto del Cliente finale;
 j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di trasporto;
 k) manutenzione  periodica  e verifica metrologica dei Correttori dei  volumi  installati  presso  i  Punti  di  Riconsegna,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
 l) sopralluoghi    tecnici,    su   richiesta   dell'Utente,   al Contatore/Gruppo   di   misura,   per   la   verifica   di  eventuali manomissioni.
 Fermo  restando  quanto  previsto  dalla deliberazione n. 168/04 e successive  modificazioni in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di  misura  e  della  pressione  di  fornitura,  le prestazioni sopra elencate,  ad  eccezione di quella di cui ai punti k) e j), sono rese dall'Impresa  di  distribuzione  su  apposita  richiesta del soggetto interessato.  Le  prestazioni di cui ai punti j) e k) sono anche rese dall'Impresa  di  distribuzione  di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9.
 Le  prestazioni,  ad  eccezione  di  quella al punto j), sono rese dietro  versamento  dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico   o   in  base  a  quanto  indicato  nel  preventivo  emesso dall'Impresa   di  distribuzione,  redatti  in  coerenza  con  quanto contemplato  nei  titoli  concessori/affidamento  in  base  ai  quali l'Impresa   di  distribuzione  svolge  il  servizio,  salvo  che  sia diversamente disciplinato dall'Autorita'.
 I  corrispettivi  di  prestazioni  eseguite in regime di monopolio legale     e    non    specificamente    dettagliate    dai    titoli concessori/affidamento,  sono comunicati all'ente locale titolare del servizio cosi' come le modalita' del loro aggiornamento.
 L'Impresa  di  distribuzione  esegue altresi', come disposto dalla deliberazione  n. 311/01,  e  secondo quanto indicato al Capitolo 11, la:
 m) lettura  dei  Gruppi  di  misura  installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dei dati.
 Anche   tale   servizio   e'   effettuato  dietro  versamento  dei corrispettivi sulla base del prezzario di cui sopra.
 Le  condizioni  economiche  relative  all'attivita' di lettura dei consumi  e  di  gestione  dei  dati  di consumo rimangono valide sino all'adozione   da  parte  dell'Autorita'  del  provvedimento  di  cui all'articolo    25    della    deliberazione    n. 138/04,   se   non ingiustificatamente  gravosi  ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.
 
 3.3. Prestazioni opzionali
 L'impresa  di  distribuzione  puo' offrire, a seguito di specifica richiesta   del   soggetto   interessato,  a  prezzi  validi  per  la generalita'  dei  richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
 - manutenzione  dei  gruppi di riduzione e/o misura di proprieta' del Cliente finale;
 attivazione  di  servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.
 Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO
 
 DESCRIZIONE  DELLE  CARATTERISTICHE  DEI  SISTEMI  PER  LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI
 - Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
 - Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
 - Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
 
 METODOLOGIA USATA DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI PUNTI DI RICONSEGNA
 
 PROGRAMMI DI ESTENSIONE, DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE
 
 DEFINIZIONE  E  PUBBLICAZIONE  DI  PROFILI  DI PRELIEVO RELATIVI A CATEGORIE D'USO DEL GAS
 
 OBBLIGHI  INFORMATIVI  A  CARICO  DEGLI  UTENTI  E DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE
 
 UTENTI OPERANTI SU PORZIONI DELLO STESSO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE O SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INTERCONNESSI
 
 4. Procedure di coordinamento informativo
 
 4.1.  Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni
 Nel  presente  paragrafo sono descritte le modalita' d'interazione tra  l'Impresa  di  distribuzione  e  gli  Utenti, fatto salvo quanto disposto in materia dall'Autorita'.
 
 4.1.1.  Sistemi  predisposti  dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
 L'Impresa  di distribuzione gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione:
 - fax;
 - e-mail;
 - posta.
 A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente il  numero  di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali e' possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni.
 L'Impresa  di  distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalita' di comunicazione che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni.
 Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e  le  relative  modalita'  di  comunicazione,  dovra'  garantire  la ricevibilita' delle informazioni su formati definiti dall'Utente.
 L'Utente,  corrispondentemente,  dovra'  indicare  all'Impresa  di distribuzione  il  numero  di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.
 
 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
 L'Impresa   di   distribuzione  e  l'Utente  garantiscono  che  le informazioni  inerenti  il servizio di distribuzione e le transazioni siano   trattate  e  custodite  in  modo  da  assicurare  un'adeguata protezione  sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli accessi o i trattamenti non autorizzati.
 
 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
 L'Impresa  di  distribuzione e l'Utente sono, ciascuno nel proprio ambito   di   competenza,   responsabili   della  sicurezza  e  delle problematiche  sulla  protezione  dei  dati  relativi  ai  rispettivi sistemi informativi.
 L'Impresa  di distribuzione e l'Utente gestiscono i propri sistemi informativi  adottando  almeno  le  misure  minime  di sicurezza come definite nel Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196.
 
 4.2.  Metodologia  usata  dall'Impresa  di  distribuzione  per  la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna
 Ogni  Punto  di  Riconsegna  e'  identificato  in  maniera univoca attraverso l'assegnazione di un codice.
 L'Impresa  di  distribuzione  procede  alla definizione dei Codici identificativi  dei Punti di riconsegna appartenenti agli Impianti di distribuzione gestiti secondo quanto specificato all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04.
 Tale codice e':
 - assegnato  al  Punto  di  Riconsegna  al piu' tardi, al momento della sua realizzazione;
 - comunicato   al   richiedente   la  costruzione  del  Punto  di riconsegna, al piu' tardi, subito dopo la sua realizzazione;
 - reso  disponibile  all'Utente  che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.
 Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni   fra  Distributore  e  Utente  lo  utilizzeranno  come elemento   identificativo   del  Punto  di  Riconsegna  al  quale  si riferiscono.
 
 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
 L'Impresa  di  distribuzione  redige  i  programmi  di estensione, potenziamento  e  manutenzione  dell'Impianto  di  distribuzione e li rende  pubblici  in  accordo  a quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 138/04.
 In   particolare,   i  programmi  di  estensione  e  potenziamento riguardano:
 - l'estensione  della  rete  in  aree  in  cui non e' presente il servizio;
 - il  potenziamento dell'Impianto di distribuzione, in seguito ad esigenze   legate   al   sistema   distributivo,  anche  mediante  la sostituzione di porzioni di Rete di distribuzione esistenti.
 In  questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorita' d'intervento ed in sintonia  con  i  piani  di  sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti,    fatto   salvo   quanto   disposto   dalla   deliberazione dell'Autorita' n. 168/04.
 
 4.4. Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas
 A  ciascun  Punto  di Riconsegna attivo e' associato un Profilo di prelievo.
 Il  Profilo  di  prelievo  rappresenta  l'andamento  temporale dei prelievi   per  il  Punto  di  Riconsegna  rilevati  sino  alla  data dell'ultima   lettura  e  rappresenta  una  proiezione  dei  prelievi presunti nel periodo successivo all'ultima lettura.
 Ogni  Profilo  di  prelievo  e' composto da 365 valori giornalieri percentuali;  il  prelievo  stimato di ogni Punto di Riconsegna e' il prodotto  del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale del Punto di Riconsegna.
 Sino   all'adozione  dei  Profili  di  Prelievo  standard  di  cui all'articolo  7 della deliberazione n. 138/04, per la definizione dei Profili  di prelievo possono essere utilizzate variabili che, in base all'esperienza     acquisita     dall'Impresa    di    distribuzione, caratterizzano  in  misura  significativa  la  curva dei prelievi dei Clienti finali.
 A   titolo   esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  le  principali variabili  da  considerare  nella costruzione del profilo di prelievo possono  essere,  oltre  all'eventuale serie storica dei prelievi del singolo  Punto  di  Riconsegna, se disponibile, le Classi del Cliente finale   (es.:   residenziale,   piccole-medie   imprese   artigiane, industriali e commerciali, ecc.).
 La  Classe  del Cliente finale puo' essere dettagliata in funzione della    Categoria   d'uso   (es.:   cottura   cibi,   riscaldamento, riscaldamento centralizzato, ecc.).
 Le   Classi   del   Cliente   finale   permettono  all'Impresa  di distribuzione  di  attribuire  con  maggior  precisione  i consumi in alcuni  periodi  ove  vi siano peculiarita' di prelievo tipiche della classe presa in esame.
 L'abbinamento  alla  fascia climatica completa la correlazione del Profilo  di prelievo alla componente "termica" dei consumi. L'Impresa di  distribuzione  procede  all'individuazione delle fasce climatiche con  riferimento  alle  fasce  definite dal dPR 412/93 del 26/08/93 e successive modificazioni/integrazioni, definite per ciascun Comune.
 L'Impresa  di distribuzione pubblica sul proprio sito i Profili di prelievo abbinati alle Categorie d'uso del gas.
 Il  Profilo  di  prelievo  abbinato  a ciascun Punto di Riconsegna viene  definito  con  i  criteri  di  cui  sopra,  in  base  a quanto comunicato  dall'Utente  all'atto  della  richiesta  di  accesso  per attivazione  del  Punto  di Riconsegna, anche ai fini di un'eventuale personalizzazione del profilo stesso.
 Il  Profilo  di  prelievo  puo'  essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione   ad   ogni  lettura  del  Contatore,  ed  e'  comunque aggiornato  dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno per tenere conto  degli  eventuali  scostamenti  tra  il  dato di prelievo annuo inizialmente   comunicato  dall'Utente  ed  il  reale  andamento  dei prelievi.
 
 4.5.  Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione
 L'Utente  e  l'Impresa  di  distribuzione sono tenuti a comunicare reciprocamente  ogni  variazione  dei dati funzionali ad una corretta gestione  ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione.
 Le  variazioni  devono essere inoltrate utilizzando i modelli e le relative modalita' previsti al paragrafo 4.1.1.
 
 4.6.   Utenti  operanti  su  porzioni  dello  stesso  Impianto  di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi
 L'Impresa  di distribuzione che gestisce Impianti di distribuzione interconnessi  con  altri  Impianti  di  distribuzione su cui operano altre  Imprese  di  distribuzione,  nonche'  porzioni di impianto, lo rende noto sul proprio sito internet.
 L'Utente  che  intenda  usufruire del servizio di distribuzione in Impianti   di   distribuzione   interconnessi   o   in   Impianti  di distribuzione  gestiti  da  diverse  Imprese di distribuzione, dovra' instaurare  il  rapporto  contrattuale esclusivamente con il soggetto che  gestisce  l'Impianto  di distribuzione o Porzione di impianto su cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.
 
 Sezione 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
 CAPITOLO  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
 
 CAPITOLO  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
 
 CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE
 Capitolo  5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
 
 RICHIESTA DI ACCESSO
 - Richiesta di accesso a punti di riconsegna
 
 PROCEDURE DI ACCESSO
 - Procedura di accesso per attivazione della fornitura
 - Procedura  di  accesso  per  sostituzione  nella  fornitura  al Cliente finale
 Capitolo  5. Procedure di accesso al servizio di distribuzione del gas
 
 5.1. Richiesta di accesso
 
 5.1.1. Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna
 La  Richiesta  di  Accesso  presso  uno o piu' Punti di riconsegna presentata  dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto  agli  articoli  13  e  14  della  deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni e integrazioni.
 La   documentazione   di   cui   ai   punti   1),   2),  3),  4) e 5) dell'articolo  13,  comma  3,  della  deliberazione n. 138/04 deve essere  inviata  all'Impresa  di  distribuzione  in  formato cartaceo tramite   raccomandata   A/R  o  con  analoga  modalita'.  La  stessa documentazione puo' essere anticipata via fax o posta elettronica.
 
 5.2. Procedure di accesso
 
 5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
 L'Impresa  di  distribuzione  consente  l'accesso  per attivazione della  fornitura  presso  i Punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli  stessi  in  accordo  a  quanto  previsto all'articolo 13 della deliberazione  n. 138/04  ed  inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni.
 I  requisiti  da  parte  dell'Utente  per l'accesso al servizio di distribuzione  e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli previsti all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04.
 La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando  il  dato  di potenzialita' massima richiesta dal Cliente finale  secondo  quanto  indicato dall'Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.
 
 5.2.2.  Procedura  di  accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale
 L'Impresa  di  distribuzione  consente  l'accesso per sostituzione nella   fornitura   ai  Punti  di  riconsegna  nei  termini  previsti dall'articolo  14  della  deliberazione n. 138/04 in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.2.6.
 I  requisiti  da  parte  dell'Utente  per l'accesso al servizio di distribuzione  per sostituzione nella fornitura al Cliente finale e i dati  caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli indicati all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.
 
 Capitolo  6.  REALIZZAZIONE  DI  ALLACCIAMENTI  PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
 PREMESSA
 
 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
 
 CRITERI   TECNICO-ECONOMICI   PER   LA   REALIZZAZIONE   DI  NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
 
 Capitolo  6.  Realizzazione  di  allacciamenti  per nuovi punti di riconsegna e potenziamenti di allacciamenti esistenti
 
 6.1. Premessa
 Il presente Capitolo definisce termini e modalita' atti a regolare la  richiesta e la realizzazione degli Allacciamenti conseguenti alla richiesta di realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna.
 Il  presente  capitolo  definisce  altresi'  termini  e  modalita' relativi   alla   richiesta   di   potenziamento   dell'Allacciamento esistente,  qualora  vari  la  potenzialita'  massima  richiesta  dal Cliente finale.
 
 6.2.   Gestione   delle   richieste   di  realizzazione  di  nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti
 I  soggetti  titolati  ad  inoltrare la richiesta di realizzazione dell'Allacciamento  per  nuovo  Punto  di  Riconsegna o potenziamento dell'Allacciamento esistente sono quelli indicati nel Capitolo 8.
 
 6.3.  Criteri  tecnico-economici  per  la  realizzazione  di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti
 Sino    all'adozione   da   parte   dell'Autorita'   dei   criteri tecnico-economici  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  del Decreto Legislativo  n. 164/00, i corrispettivi per la realizzazione di nuovi Allacciamenti  ed  il  potenziamento di Allacciamenti esistenti, sono determinati  in base ai criteri eventualmente previsti nei rispettivi titoli  concessori  o,  in  mancanza,  ai  sensi  del paragrafo 2 del Capitolo 3.
 
 Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE
 RICHIESTA DELLA GARANZIA FINANZIARIA
 
 IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA
 
 ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FINANZIARIA
 
 Capitolo 7. Garanzie Finanziarie
 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria
 L'impresa   di   distribuzione  puo'  richiedere  all'Utente,  una garanzia  finanziaria  anche  nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da  istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana  di  istituto  estero,  a  copertura  delle  obbligazioni di pagamento.
 Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale  garanzia finanziaria, l'Utente e' tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta.
 L'Utente  non  sara'  tenuto  alla  presentazione  della  suddetta garanzia  qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:
 Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
 BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.
 In  tale  caso  l'Utente  e'  tenuto  a  presentare all'Impresa di distribuzione  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della richiesta  suddetta  apposita  attestazione,  rilasciata da uno degli organismi   sopra  individuati,  comprovante  il  livello  di  rating assegnato.
 Qualora  il  possesso  dei  requisiti di cui sopra sia soddisfatto dalla societa' controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice   Civile),   quest'ultimo  dovra'  presentare  all'Impresa  di distribuzione,  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  ricezione della richiesta , una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima  l'impegno,  da  parte  di  quest'ultima,  a  far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione in nome e per conto dell'Utente.
 Nel   caso  in  cui,  a  seguito  delle  variazioni  eventualmente intervenute,  il  rating creditizio dell'Utente ovvero della societa' controllante non rientri piu' nei limiti sopraindicati, l'Utente deve comunicare  all'Impresa  di  distribuzione  tale  variazione  entro 5 giorni lavorativi dalla stessa.
 L'Impresa  di  distribuzione  in  tal  caso  puo'  richiedere  una garanzia   finanziaria   anche   mediante   fideiussione  bancaria  o assicurativa  a  prima richiesta con le modalita' e nei termini sopra richiamati.
 
 7.2. Importo della garanzia finanziaria
 La  garanzia  finanziaria sara' pari ad un ammontare non superiore ad  un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il  servizio  principale,  cosi'  come definito nel Capitolo 3, per i Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso.
 Tale   garanzia  si  estinguera'  alla  scadenza  del  sesto  mese successivo  alla  cessazione  del  servizio  di  distribuzione per la totalita' dei Punti di Riconsegna.
 
 7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria
 L'Impresa  di  distribuzione  puo'  richiedere  l'adeguamento  del valore  della  garanzia  finanziaria  qualora quest'ultimo, calcolato secondo  quanto  riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della  garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia dovra'   essere   effettuato   dall'Utente  entro  il  decimo  giorno lavorativo  successivo  al  ricevimento della comunicazione trasmessa dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento della  garanzia  finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potra' sopperirvi  prestando  analoga  garanzia mediante deposito di assegno circolare   che   verra'  restituito  dall'Impresa  di  distribuzione all'Utente,   a  spese  di  quest'ultimo,  non  appena  l'Impresa  di distribuzione    avra'   ricevuto   l'integrazione   della   garanzia finanziaria.
 Nel  caso  di  variazione in diminuzione del valore della garanzia finanziaria  di  oltre  il  20%  del valore della garanzia in essere, l'Impresa  di  distribuzione  ne  da' comunicazione all'Utente che ha facolta' di procedere al suo adeguamento.
 Nel   caso   in   cui  l'Impresa  di  distribuzione  escuta  anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente  e'  tenuto  a  reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione.
 
 Sezione 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 CAPITOLO 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 
 CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO
 Capitolo 8. MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
 
 GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE
 - Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
 - Eventuale fissazione di un appuntamento
 - Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
 - Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
 
 MODALITA' OPERATIVE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Prestazioni  erogate  ai  sensi  delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04
 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
 - Casi  di  impossibilita'  ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore
 - Sospensione   o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale
 - Chiusura   del  Punto  di  Riconsegna  per  sospensione  della fornitura per morosita' del Cliente finale
 - Interruzione  dell'alimentazione  del  Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale
 - Cessazione amministrativa
 - Riattivazione  della  fornitura  a  seguito  di sospensione per morosita'
 - Riapertura  del  Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale
 - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
 - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione   dell'erogazione   del   servizio  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04
 - Attivazione  di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di trasporto
 - Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
 - Sopralluoghi    tecnici,    su    richiesta   dell'Utente,   al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni
 Capitolo 8. Modalita' operative per l'erogazione del servizio
 
 8.1. Gestione delle richieste di prestazione
 L'Impresa  di  distribuzione definisce ed implementa un sistema di gestione  delle  richieste di prestazione che prevede l'utilizzazione di  metodologie, procedure e risorse in accordo a quanto indicato nel Capitolo  4  e  in  conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di:
 - qualita' commerciale del servizio di distribuzione;
 - sicurezza   e   continuita'   del  servizio  di  distribuzione; accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas;
 - qualita' del gas distribuito.
 L'Impresa   di   distribuzione   eroga   prestazioni   tecniche  e commerciali alle seguenti categorie di richiedenti:
 - Clienti finali;
 - Utenti del servizio di distribuzione;
 - altri soggetti.
 Il processo di gestione delle richieste di prestazione si articola nelle seguenti fasi sequenziali:
 1. verifica dell'ammissibilita' della richiesta;
 2.  eventuale fissazione di un appuntamento;
 3. eventuale verifica tecnica della fattibilita';
 4. chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito.
 
 8.1.1. Verifica dell'ammissibilita' della richiesta
 In    questa    fase    l'Impresa    di   distribuzione   verifica l'ammissibilita' della richiesta sulla base:
 a) - dei diritti del richiedente.
 In  presenza  di  un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale:
 - le  prestazioni  regolate  dalla  Parte III del Testo integrato della  qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni;
 e
 - le  verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non  comprese  nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla  Parte II del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui  alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni relative al  Punto  di  Riconsegna  al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l'Utente  del  servizio  di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente  il  Punto  di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalla  deliberazione 168/04 stessa relativamente ai reclami scritti e alle  richieste  scritte  di  informazioni  relative  al  servizio di distribuzione.
 In  assenza  di  un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale,   quest'ultimo   o  altri  soggetti  che  intendano  ottenere l'esecuzione  di  lavori, puo' richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione:
 - la  preventivazione  per  l'esecuzione  di  lavori  semplici o complessi;
 - l'esecuzione di lavori semplici o complessi .
 b) - della completezza della richiesta
 Per  ciascun  tipo  di  richiesta, ferme restando le regole per il computo  dei  tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Parte  III  del Testo integrato della qualita' dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni, l'Impresa di distribuzione   verifica   che   la   richiesta  sia  completa  delle informazioni  stabilite  dalle  deliberazioni  dell'Autorita' laddove previsto  e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli eventuali  moduli  resi  disponibili  dall'Impresa stessa, cosi' come previsto al paragrafo 4.1.1.
 c) -  della  situazione  tecnica  ed  amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.
 L'Impresa  di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilita' della   richiesta  in  funzione  dello  stato  fisico  del  Punto  di Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).
 
 8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento
 La  fase di negoziazione dell'appuntamento, se necessario, prevede l'attivita'  di  determinazione  della data e della fascia oraria per l'esecuzione   dell'intervento   con   l'eventuale   gestione   della contrattazione della data stessa.
 
 8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilita'
 La  fase  di  verifica  tecnica della fattibilita', se necessaria, prevede  l'attivita'  di  analisi tecnica della prestazione richiesta per   determinarne  la  possibilita'  di  effettuazione  (ad  esempio verifica della capacita' del sistema in fase di preventivazione).
 
 8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
 Conseguentemente  all'effettuazione  della  prestazione richiesta, l'Impresa di distribuzione fornisce al richiedente:
 - l'esito dell'intervento;
 - le  informazioni  specifiche  sia  di  tipo tecnico che di tipo commerciale   costituenti   la  chiusura  della  richiesta  correlate all'espletamento della prestazione.
 Una  richiesta di prestazione rimane attiva fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - esecuzione della prestazione richiesta;
 - annullamento  della  richiesta  da  parte del soggetto che l'ha inviata.
 Il  richiedente  che  abbia  ricevuto la comunicazione del mancato intervento  per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione, dovra' provvedere affinche', in alternativa:
 - sia  fissato  un nuovo appuntamento, una volta rimosse le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento;
 - sia annullata la richiesta.
 
 8.2. Modalita' operative di erogazione delle prestazioni
 L'Impresa di distribuzione eroga le seguenti prestazioni:
 - Esecuzione di lavori semplici;
 - Esecuzione di lavori complessi;
 - Attivazione della fornitura;
 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
 - Verifica  della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - Riattivazione  della  fornitura  in  seguito  a sospensione per morosita';
 - Sospensione   o  interruzione  della  fornitura,  su  richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale;
 - Riapertura  del  Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;
 - Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali;
 - Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione   dell'erogazione   del   servizio  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04;
 - Attivazione  di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata  consegna  del  gas  al  Punto  di  Riconsegna  della Rete di trasporto;
 - Manutenzione  periodica  e  verifica metrologica dei Correttori dei   volumi  installati  presso  i  Punti  di  Riconsegna  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
 - Sopralluoghi  tecnici,  su richiesta dell'Utente, al Contatore/ Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni.
 
 8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04
 L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:
 - Esecuzione di lavori semplici;
 - Esecuzione di lavori complessi;
 - Attivazione della fornitura;
 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
 - Verifica  della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - Riattivazione  della  fornitura  in  seguito  a sospensione per morosita',  secondo  le  modalita'  e nel rispetto dei tempi previsti dalle  deliberazioni  n. 40/04  e 168/04 e del contenuto del presente Codice di rete della distribuzione.
 
 8.2.2.  Disattivazione  della  fornitura  su richiesta del Cliente finale
 Tale  prestazione  viene  eseguita,  su  richiesta  dell'Utente, a fronte  di  una  corrispondente  richiesta del Cliente finale, con la chiusura  o  rimozione  del  Contatore  installato presso il Punto di Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del Contatore.
 Qualora   la  prestazione  "disattivazione  della  fornitura"  non avvenga  su  richiesta  del  Cliente finale, l'Utente puo' richiedere all'Impresa  di  distribuzione la disattivazione della fornitura, con l'indicazione  delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano  le  clausole  del  Contratto  di  fornitura stipulato dal Cliente finale.
 Alla  data  di  esecuzione della prestazione "disattivazione della fornitura"  cessera'  il  servizio  di  distribuzione  sul  Punto  di Riconsegna oggetto della prestazione.
 
 8.2.2.1.  Casi  di  impossibilita'  ad  effettuare  la  chiusura o rimozione del Contatore
 L'Impresa   di   distribuzione,  qualora  sia  impossibilitata  ad effettuare,  per cause indipendenti dalla sua volonta', la chiusura o rimozione  del  Contatore  installato presso il Punto di Riconsegna a seguito  di  richiesta  di  disattivazione  della fornitura di cui al paragrafo  8.2.2,  comunica  il  mancato  intervento all'Utente entro cinque  giorni  lavorativi  successivi  al mancato intervento stesso, indicando:
 - le  cause  del  mancato  intervento di chiusura o rimozione del Contatore;
 - se  sussiste  la possibilita' di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna.
 Nel  caso  in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento  di  interruzione  dell'alimentazione  del  Punto  di riconsegna  e  qualora  l'intervento  non  sia  stato valorizzato nel Prezziario,   l'Impresa   di   distribuzione,   entro  cinque  giorni lavorativi  successivi  a  tale  richiesta,  fornisce  all'Utente  il preventivo per l'effettuazione dell'intervento.
 Nel  caso  in  cui  l'Utente  intenda  procedere all'effettuazione dell'intervento  di  interruzione  dell'alimentazione  del  Punto  di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data di  esecuzione  dell'intervento; alla data dell'intervento, l'Impresa di  distribuzione definira', anche mediante stima, la lettura di fine servizio, sulla base dei consumi storici del Cliente finale.
 L'esecuzione  dell'intervento  di  interruzione dell'alimentazione del  Punto  di  Riconsegna  determina  la  cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.
 
 8.2.3.  Sospensione  o  interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosita' del Cliente finale
 Questo  paragrafo  descrive  i servizi e i processi riguardanti le attivita'  eseguibili  sul  Punto  di  Riconsegna  nel caso in cui il Cliente finale sia moroso e l'Utente che ha accesso presso tale Punto di Riconsegna chieda di disattivare temporaneamente o definitivamente la sua fornitura.
 L'Utente  che  intenda  richiedere  di  disattivare  un  Punto  di Riconsegna  per  morosita'  del  Cliente  finale,  dovra'  richiedere all'Impresa  di distribuzione la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale.
 Una  volta  sospesa la fornitura, il Punto di Riconsegna rimane in carico   all'Utente   che   potra'   successivamente  richiederne  la riattivazione  o inviare all'Impresa di distribuzione la richiesta di cessazione   amministrativa,   per  interrompere  definitivamente  il servizio di distribuzione sullo specifico Punto di Riconsegna.
 Nel  caso in cui l'Impresa di distribuzione non riesca ad eseguire la  chiusura  del  Punto  di  Riconsegna per cause indipendenti dalla propria  volonta', l'Utente potra' richiedere di eseguire, qualora ne sussista   la  possibilita',  un  intervento  di  interruzione  della fornitura del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale.
 
 8.2.3.1.  Chiusura  del  Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' del Cliente finale
 Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 16 della deliberazione n. 138/04,  l'intervento  di  "chiusura  del  Punto di Riconsegna per morosita'  del  Cliente  finale",  consente la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della  valvola  posta  a  monte  del  Contatore  e/o altro intervento equivalente.
 L'Impresa  di  distribuzione,  effettuato  l'intervento,  comunica l'esito  e l'eventuale lettura rilevata all'Utente nei tempi previsti dalla deliberazione n. 138/04.
 L'intervento non interrompe il servizio di distribuzione. Il Punto di  Riconsegna  chiuso  per  morosita'  del  Cliente finale rimane in carico  all'Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas  e di quanto altro dovuto, sino a quando non inviera' all'Impresa di    distribuzione    l'apposita    comunicazione    di   cessazione amministrativa   che   con-sente   di  interrompere  il  servizio  di distribuzione.
 
 8.2.3.2.  Interruzione  dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale
 Nel    caso    in    cui    l'Impresa   di   distribuzione   fosse nell'impossibilita'  di eseguire l'intervento di cui al punto 8.2.3.1 (chiusura  del Punto di Riconsegna per morosita' del Cliente finale), per   cause   non   da   essa   dipendenti,  inviera'  all'Utente  la comunicazione  di  cui all'articolo 16 della deliberazione n. 138/04, ai  sensi  del  quale  l'Utente  potra'  richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna. In questo caso l'Utente potra' effettuare la richiesta di  disattivazione  dopo  aver  informato  il  Cliente finale che, in costanza  di  mora  e  in  caso  di  impossibilita'  di effettuazione dell'intervento  di  cui al punto 8.2.3.1, si potra' procedere con un intervento    di   interruzione   effettuato   sulle   tubazioni   di Allacciamento,  a  seguito  del  quale,  per  fruire nuovamente della fornitura,   dovra'   richiedere   gli   interventi   necessari   per l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato.
 L'Impresa  di  distribuzione, effettuato l'intervento, ne comunica all'Utente,  entro  sette  giorni  lavorativi  dall'esecuzione  della prestazione,  l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al Punto di Riconsegna interessato.
 L'esecuzione  di  tale  intervento  determina  la  cessazione  del servizio  di  distribuzione  per il Punto di Riconsegna interessato a meno di diverso accordo tra Utente ed Impresa di distribuzione per lo specifico   Punto   di   Riconsegna  in  casi  particolari  segnalati dall'Utente stesso.
 Qualora   sia   impossibile  procedere  agli  interventi  tecnici, l'Impresa di distribuzione comunichera' all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione  del  Punto  di  Riconsegna  potra'  eventualmente avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorita'.
 
 8.2.3.3. Cessazione amministrativa
 La  richiesta  avanzata  dall'Utente  deve trovare riscontro nelle clausole del Contratto di fornitura con il Cliente finale.
 Le  richieste  dovranno  essere  inoltrate con le stesse modalita' previste per le altre richieste di prestazione.
 Il  Punto  di Riconsegna, sino alla data dell'esecuzione di questa prestazione,  che  coincide  con  il  giorno  successivo  a quello di ricezione della richiesta, rimane in carico all'Utente.
 Una  volta  eseguita  la  cessazione  amministrativa,  termina  il servizio  di  distribuzione relativo al Punto di Riconsegna e, per la sua  riattivazione,  l'Utente  dovra'  richiedere  la  prestazione di attivazione del medesimo Punto di Riconsegna.
 
 8.2.4.  Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita'
 A  seguito  dell'intervento  di cui al punto 8.2.3.1, l'Impresa di distribuzione   fornisce   la   prestazione  di  riattivazione  della fornitura  a  seguito  di  sospensione  per  morosita',  su richiesta dell'Utente,  secondo  le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04; nei casi di riattivazione a seguito di cessata   morosita'   rimangono   inalterati   i   dati  contrattuali caratterizzanti   il  rapporto  contrattuale  in  vigore  al  momento dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.3.1.
 
 8.2.5. Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a  seguito  di  sospensione  per  cause  dipendenti dall'Impianto del Cliente finale
 L'Utente puo' richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso   in  cui  l'alimentazione  sia  stata  precedentemente  sospesa dall'Impresa  di  distribuzione  mediante  la  chiusura del Gruppo di misura  o  con  un  intervento  equivalente  per  cause riconducibili all'Impianto  del  Cliente finale, senza che questa circostanza abbia determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere.  Tale  prestazione  potra' essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l'Impianto del Cliente finale che hanno determinato   la   sospensione   dell'alimentazione.   L'Impresa   di distribuzione   provvede   ad   eseguire   la  prestazione  in  tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed indicati nella deliberazione 168/04.
 
 8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
 L'Utente  che  intenda  accedere ad uno o piu' Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di  accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.
 Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di  Riconsegna  oggetto  di  sostituzione  nella  fornitura  verranno eseguite  secondo  le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 15 della deliberazione n. 138/04.
 Nel  caso  in  cui  l'Utente che si sostituisce nella fornitura si avvalga,  secondo quanto indicato al paragrafo 11.3.1, della facolta' di eseguire in proprio le letture di sostituzione della fornitura:
 - le  letture  devono  essere  effettuate nello stesso intervallo temporale di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 138/04;
 - i  dati  di  lettura  devono  essere  trasmessi  all'Impresa di distribuzione,  unitamente  alla  data di rilevazione, entro 3 giorni lavorativi  successivi  alla data di decorrenza della sostituzione di fornitura e di avvio del servizio di distribuzione mediante i sistemi ed  i  formati  definiti  dall'Impresa  di distribuzione in accordo a quanto previsto nel Capitolo 4;
 - le    letture   di   sostituzione   della   fornitura,trasmesse dall'Utente    all'Impresa    di    distribuzione,    devono   essere esclusivamente letture effettive o autoletture.
 Qualora  l'Impresa  di distribuzione non riceva il dato di lettura nei  termini  sopra indicati, a causa dell'impossibilita' di rilevare il  dato o per letture rilevate successivamente all'intervallo di cui all'articolo   15   della  deliberazione  n. 138/04,  la  lettura  di sostituzione   della   fornitura   e'  de-terminata  dall'Impresa  di distribuzione sulla base dei Profili di prelievo associati ai singoli Punti di Riconsegna.
 Nel  caso  in  cui  l'Utente  subentrante  non abbia esercitato la facolta'  di  voler  eseguire in proprio le letture ai sensi al comma 4.9 della deliberazione n. 311/01:
 - l'Impresa  di  distribuzione,  entro  il  termine  massimo di 6 giorni  lavorativi  dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura,  comunica  all'Utente  subentrante  l'elenco  dei Punti di Riconsegna   per   i   quali  non  sia  stato  possibile,  per  cause indipendenti dalla propria volonta', rilevare le letture;
 - l'Utente   subentrante,  entro  3  giorni  lavorativi  da  tale comunicazione,  potra'  inviare,  utilizzando  i  sistemi e i formati definiti  dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso  tale periodo le stime dell'impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.
 L'Utente   subentrante,   alla   data   della  sostituzione  nella fornitura,   si   sostituisce   all'Utente   uscente   nel   rapporto contrattuale  con  l'Impresa  di  distribuzione;  pertanto  l'Impresa stessa  inviera'  entro  30  giorni  dalla  data  di decorrenza della sostituzione  nella  fornitura  all'Utente  subentrante,  per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna  del gas nonche' il progressivo dei volumi annui prelevati e  la  letture  di  avvio  del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'art 14 della deliberazione n. 138/04.
 Il  dato  di  lettura  corrispondente  alla  data dell'accesso per sostituzione  nella  fornitura verra' inviato, entro 15 giorni, anche all'Utente sostituito.
 L'Utente  sostituito puo' richiedere all'Impresa di distribuzione, entro   30   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  lettura  di sostituzione  nella  fornitura  al  Cliente finale, la verifica della lettura  effettiva  di  sostituzione  con  spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria.
 Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente  finale  la  cui  fornitura sia stata sospesa per morosita' e l'alimentazione  del Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente   al  momento  della  sostituzione  della  fornitura, l'Utente  subentrante  dovra' richiedere all'Impresa di distribuzione anche  la  Riattivazione della forni-tura. L'Impresa di distribuzione provvede  ad  eseguire  questa prestazione nei tempi corrispondenti a quelli  previsti per l'attivazione della forni-tura ed indicati nella deliberazione 168/04.
 
 8.2.7.  Attivazione  di  servizi  sostitutivi di alimentazione nei casi  di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04
 Nel  caso  in cui l'Impresa di distribuzione attivi la prestazione di  attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione per garantire la  continuita' del servizio di distribuzione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04, la stessa provvedera' a:
 - definire  i  quantitativi  di  gas  necessari per assicurare la continuita'  del  servizio  per  tutto  il  tempo dell'intervento, da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione;
 - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
 - presidiare   ed   assicurare   il  corretto  svolgimento  delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
 - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto  di  distribuzione  attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
 - ripartire  tra  tutti  gli  Utenti  che  hanno  usufruito della prestazione  i  costi  della  materia  prima immessa nell'Impianto di distribuzione  mediante  servizi  sostitutivi  di  alimentazione,  in misura  proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione  per ciascun Utente nel mese in cui e' stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione.
 L'Impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione   dell'erogazione  del  servizio,  individuati  ai  sensi dell'articolo  6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 138/04, e  li  rende  pubblici per mezzo dei piani mensili di cui al medesimo articolo.  L'Impresa  di distribuzione comunica agli Utenti che hanno usufruito  della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione   i   quantitativi  di  gas  immessi  nell'Impianto  di distribuzione  e  di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo  per  la  trasmissione  dei dati di Allocazione all'impresa di trasporto  del  mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.
 
 8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di  mancata  consegna  del  gas  al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto
 L'Impresa di distribuzione, in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, laddove l'intervento sia possibile,  puo'  attivare  l'alimentazione sostitutiva per garantire l'erogazione del servizio di distribuzione:
 - di propria iniziativa;
 - qualora  venga  richiesta  da  almeno un Utente del servizio di distribuzione.
 Nel caso di attivazione del servizio sostitutivo di alimentazione, l'Impresa di distribuzione provvedera' a:
 - definire  i  quantitativi  di gas da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione necessari per  assicurare  la  continuita'  del  servizio  per  tutto  il tempo dell'intervento;
 - approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
 - presidiare   ed   assicurare   il  corretto  svolgimento  delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
 - acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto  di  distribuzione  attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
 - ripartire  tra  tutti  gli  Utenti  che  hanno  usufruito della prestazione,  in  misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto  di distribuzione per ciascun Utente nel mese in cui e' stato  utilizzato  il  servizio sostitutivo di alimentazione, i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti.
 L'Impresa  di  distribuzione comunica agli Utenti e all'impresa di trasporto che hanno usufruito della prestazione i quantitativi di gas immessi  nell'Impianto  di distribuzione mediante sistemi sostitutivi di  alimentazione  e  di  competenza  di  ciascuno  di essi, entro il termine   ultimo   per   la  trasmissione  dei  dati  di  Allocazione all'impresa  di  trasporto  del  mese  successivo  a  quello in cui i servizi sostituitivi di alimentazione sono stati utilizzati.
 
 8.2.9.   Manutenzione   periodica   e   verifica  metrologica  dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00
 La  manutenzione  e la verifica dell'integrita' dei Correttori dei volumi  gestiti dall'Impresa di distribuzione sara' effettuata a cura dello stessa.
 Le  operazioni  di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici  riconosciuti  dalla  CCIAA,  in  autocertificazione o con la presenza  dell'Ispettore  metrico  della  CCIAA  di riferimento; tale attivita'  viene  svolta  con  le frequenze stabilite dalla normativa vigente.
 I  costi sostenuti dall'Impresa di distribuzione, pubblicati dalla stessa  sul  proprio  prezzario,  saranno  attribuiti  all'Utente del servizio  di  distribuzione  che  ha  l'accesso  presso  il  Punto di Riconsegna sul quale e' installato il Correttore dei volumi.
 L'Impresa  di  distribuzione comunica all'Utente le modalita' e le tempistiche  per  le  sostituzioni dei Correttori dei volumi nel caso che  questi,  a  fronte  della  verifica  metrologica,  non risultino idonei.
 
 8.2.10.   Sopralluoghi   tecnici,  su  richiesta  dell'Utente,  al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni
 L'Utente    puo'    richiedere   all'impresa   di   distribuzione, sostenendone  i  costi,  l'effettuazione  di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura.
 
 Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO
 PREMESSA
 
 PROCEDURE  FUNZIONALI  ALL'ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS TRA GLI UTENTI DEI PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI DEL SISTEMA DI TRASPORTO
 - Determinazione  dei  dati  funzionali  all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione
 - Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto
 
 VERIFICA  DEL  MASSIMO  PRELIEVO  ORARIO CONTRATTUALE PER PUNTI DI RICONSEGNA CON PRELIEVI ANNUI SUPERIORI A 50.000 METRI CUBI STANDARD
 
 Capitolo 9. Gestione del servizio
 
 9.1. Premessa
 Il  capitolo descrive le procedure funzionali all'attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli Utenti del servizio di trasporto  presenti  presso  i  Punti  di  Riconsegna  del Sistema di trasporto   interconnessi  con  il  sistema  di  distribuzione  e  la verifica,   da  parte  dell'impresa  di  distribuzione,  del  Massimo prelievo orario contrattuale.
 
 9.2.  Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra  gli  Utenti  dei  punti  di  riconsegna condivisi del Sistema di trasporto
 
 9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione
 L'Impresa di distribuzione:
 - determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i volumi  di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi   al   Punto  di  Consegna  dell'Impianto  di  distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei  volumi  di  gas  riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema  di  trasporto  interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o piu' punti fisici  di  alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;
 - comunica,  tra  i  dati  di  cui  al  punto  precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione:
 - all'impresa   di   trasporto,   che   li   utilizza   ai  fini dell'Allocazione  su  base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
 - agli  Utenti  del  servizio  di  distribuzione, secondo quanto dettagliato di seguito.
 I  quantitativi  di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna  e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai  prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati.
 Per  la  determinazione  dei  volumi riconsegnati nel mese i-esimo presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione:
 1. acquisisce  e  registra  i  valori  di prelievo giornaliero di ciascun  giorno  del mese i-esimo degli eventuali Punti di Riconsegna per i quali tali dati risultino disponibili;
 2. acquisisce  e  registra  per  il  mese i-esimo, per i Punti di Riconsegna  con disponibilita' di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese, il corrispondente dato di prelievo;
 3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi  corrispondenti  al  mese i-esimo (o, qualora disponibile, a ciascun  giorno  del mese i-esimo); la stima puo' riguardare l'intero mese  i-esimo  (qualora  non  sia  disponibile  una lettura effettiva rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di esso,  cioe'  riguardare  il  periodo  intercorrente  tra  la data di esecuzione  di  una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine del mese.
 Nell'effettuare  le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo standard  di  cui  all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 o, in attesa  della  loro definizione da parte dell'Autorita', i Profili di prelievo  propri dell'Impresa di distribuzione, resi pubblici secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 138/04.
 Tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1 a  3),  in  assenza  di  Gruppi  di misura con Correttore dei volumi, saranno  riportati  in  condizioni  standard  moltiplicandoli  per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:
 - coefficiente   di   correzione   dei   volumi   in  riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo  con  gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo  verra'  utilizzata  la  metodologia indicata nella relazione tecnica  della  deliberazione  n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
 - coefficiente  "M"  del  Comune  in  cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi.
 Sezione  3.  Capitolo  9.  Gestione  del  servizio  Erogazione del servizio
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 Una  volta  determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto  di  Riconsegna  con  le  metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo   non   disponibili   su   base  giornaliera,  l'Impresa  di distribuzione  determina  il  totale del gas immesso per Utente e per Punto  di  Consegna,  suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In attesa  della  definizione,  da parte dell'Autorita', delle Categorie d'uso  di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l'Impresa di  distribuzione  individua  per ciascun Utente la parte di prelievi attribuibili  all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente nella richiesta di accesso).
 Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo direttamente   al   Punto  di  Consegna,  con  misura  o  stima  alla riconsegna,  i  relativi  quantitativi  sono rilevati dall'Impresa di distribuzione  e  registrati  distintamente  dai  volumi  di  cui  ai precedenti   punti  1,  2  e  3,  al  fine  della  loro  trasmissione all'impresa   di   trasporto,   in   accordo  all'articolo  19  della deliberazione n. 138/04.
 
 9.2.2.    Trasmissione   dei   dati   funzionali   all'Allocazione all'impresa di trasporto
 L'Impresa  di  distribuzione  trasmette mensilmente all'impresa di tra-sporto,  fatto  salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19 della  de-liberazione  n. 138/04,  in  forma  aggregata  per Punto di Consegna,  per  ciascun  Utente del servizio di distribuzione, per il mese   appena  concluso,  i  seguenti  dati  determinati  come  sopra indicato:
 - il  totale  dei  prelievi  misurati  giornalmente,  relativi ai l'unti di Riconsegna per i quali sia disponibile tale dato;
 - il  totale  mensile  (o  giornaliero,  qualora disponibile) dei prelievi  relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile il dato di misura a fine mese;
 - il  totale  mensile  (o  giornaliero,  qualora disponibile) dei prelievi stimati, secondo quanto illustrato al paragrafo 9.2.1;
 i  dati  relativi  agli  eventuali volumi di gas immessi a proprio titolo.
 L'Impresa  di  distribuzione  trasmette all'impresa di trasporto i dati  di  cui  sopra entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre  il  giorno  nove  del  mese  successivo  a  quello al quale si riferiscono i dati (mese di competenza).
 Sezione  3.  Capitolo  9.  Gestione  del  servizio  Erogazione del servizio
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 In  fase  di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello mensile  misurati  o  stimati,  di  ciascun  Punto  di Consegna e per ciascun   Utente   del   servizio   di  distribuzione,  l'Impresa  di distribuzione  ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come descritto nel paragrafo precedente.
 Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi   a  prelievi  afferenti  a  mesi  precedenti  a  quello  di competenza  (ad  esempio, in seguito a correzione di errori materiali di    precedenti    letture),    l'Impresa    stessa   procede   alla rideterminazione  dei  dati  funzionali  all'Allocazione dei suddetti mesi   precedenti,  secondo  criteri  trasparenti  e  resi  pubblici, comunicandoli  all'impresa  di  trasporto  nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.
 
 9.3.  Verifica  del massimo prelievo orario contrattuale per punti di  riconsegna  con  prelievi  annui  superiori  a  50.000 metri cubi standard
 Fatto  salvo  quanto  precisato  nel presente Codice di Rete della distribuzione  in  tema  di  verifiche presso il Punto di Riconsegna, l'Impresa  di  distribuzione ha la facolta' di condurre verifiche del Massimo  prelievo  orario  contrattuale  per  Punti di Riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard secondo quanto specificato nell'articolo 18 della deliberazione n. 138/04.
 
 Sezione 4. MISURA DEL GAS NATURALE
 CAPITOLO  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
 
 CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS
 Capitolo  10.  Realizzazione,  manutenzione  e  dismissione  degli impianti di regolazione e misura
 Capitolo  10.  REALIZZAZIONE,  MANUTENZIONE  E  DISMISSIONE  DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA
 
 PREMESSA
 REALIZZAZIONE,   MODIFICA   E   DISMISSIONE   DEGLI   IMPIANTI  DI REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA
 
 GESTIONE  DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA
 
 REALIZZAZIONE,   MODIFICA   E   DISMISSIONE   DEGLI   IMPIANTI  DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA
 
 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE MISURA POSTI A VALLE DEI PUNTI DI CONSEGNA
 
 10.1. Premessa
 Nel  presente  capitolo  si  descrivono  le  principali  attivita' correlate alla realizzazione, gestione, modifica e dismissione degli:
 - Impianti  di regolazione e misura localizzati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione;
 - Impianti di regolazione ed eventuale misura localizzati a valle dei Punti di Consegna degli Impianti di distribuzione.
 
 10.2.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna
 Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione e misura,  l'Impresa  di  distribuzione  effettua  tali  attivita'  nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei principi definiti nell'Accordo  di  interconnessione  tra  Imprese  di  distribuzione e Imprese  di  trasporto,  predisposto  ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 138/04.
 
 10.3.  Gestione  degli  impianti  di regolazione e misura presso i Punti di Consegna
 L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla stessa gestiti.
 Tali  interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente e  tenuto  conto  anche  delle indicazioni delle aziende costruttrici delle  apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti   relativi  al  corretto  funzionamento  e  alla  sicurezza previsti per gli impianti.
 
 10.4.  Realizzazione,  modifica  e  dismissione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna
 Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione,  modifica  o dismissione degli Impianti di regolazione ed  eventuale  misura  posti  a  valle  dei  punti  di consegna degli Impianti  di distribuzione, gestiti dall'impresa stessa, l'Impresa di distribuzione  effettua  tali  attivita' nel rispetto della normativa vigente.
 
 10.5.  Gestione  degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna
 L'Impresa di distribuzione e' responsabile di tutti gli interventi connessi  con  la gestione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura  posti  a  valle  dei  punti  di  consegna  degli  impianti di distribuzione dalla stessa gestiti.
 Tali  interventi, effettuati in conformita' alla normativa vigente e  tenuto  conto  anche  delle indicazioni delle aziende costruttrici delle  apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti   relativi  al  corretto  funzionamento  e  alla  sicurezza previsti per gli impianti.
 Capitolo 11. MISURA DEL GAS
 PREMESSA
 
 MISURA DEL GAS AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
 
 MISURA   DEL   GAS   AL   PUNTO  DI  RICONSEGNA  DELL'IMPIANTO  DI DISTRIBUZIONE
 - Modalita' di misura del gas riconsegnato
 - Criteri di controllo dei dati di lettura
 - Funzionalita' dei gruppi di misura
 
 11.1. Premessa
 Il  capitolo  descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato presso  i  Punti  di Consegna fisici e di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione,   i   ruoli   e  le  responsabilita'  dell'Impresa  di distribuzione  e  dell'Utente,  le principali attivita' relative alla misura.
 
 11.2.  Misura  del  gas  al  Punto  di  Consegna  dell'impianto di distribuzione
 La  gestione dell'attivita' di misura del gas al Punto di Consegna fisico  dell'Impianto  di distribuzione e' di competenza dell'Impresa di distribuzione.
 In particolare, l'Impresa di distribuzione e' responsabile della:
 - gestione  e  manutenzione  del  sistema di misura, nel rispetto delle  normative  tecniche  vigenti  predisposte  da enti nazionali e internazionali;
 - rilevabilita', messa a disposizione e trasmissibilita' dei dati di misura ai soggetti aventi diritto.
 - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.
 L'attivita'  di  misura  consiste,  oltre  che nelle operazioni di manutenzione  ordinaria  e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione  degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.
 La  gestione  dei  sistemi  di  misura e' suddivisa nelle seguenti operazioni:
 a) Taratura  e controlli della strumentazione elettronica facente parte  dei  sistemi  di  misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione
 Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.
 Le  operazioni  di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici  riconosciuti  dalla  CCIAA,  in  autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.
 Sezione 4. Capitolo 11. Misura del gas Misura del gas naturale
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 Tale  attivita'  viene  svolta  dall'Impresa  di distribuzione nel rispetto  delle  frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in  concomitanza  all'avvio  della  stagione  invernale  o  nel primo periodo della stessa.
 b) Generazione  del  dato  di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione
 L'Impresa  di  distribuzione garantisce la generazione del dato di misura  relativo  al  gas  immesso  presso i Punti di Consegna fisici dell'Impianto  di  distribuzione  secondo  modalita'  dipendenti  dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.
 Gli  Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di   trasporto   che  li  riforniscono  e  le  eventuali  Imprese  di distribuzione   che   gestiscono   porzioni   di   un   Impianto   di distribuzione,  possono  richiedere  all'Impresa  di distribuzione la verifica  della  correttezza  del  dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.
 L'Impresa  di  distribuzione, nella risposta alla richiesta, de-ve indicare  i  tempi  di  esecuzione  dell'intervento  ed  una stima di massima dei relativi costi.
 I  costi  della  verifica  sono  addebitati  al  soggetto che l'ha richiesta,  nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.
 
 11.3.  Misura  del  gas  al  Punto  di Riconsegna dell'impianto di distribuzione
 Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione installa-ti   presso   i   Punti   di   Riconsegna  dell'Impianto  di distribuzione, l'Impresa di distribuzione e' responsabile:
 - della  gestione  e  manutenzione  nel  rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
 - del corretto funzionamento.
 Per  tutti  i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'Impresa di distribuzione e' responsabile anche della:
 - rilevazione,  messa  a  disposizione e trasmissione dei dati ai soggetti  aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna e' abbinato;
 - accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
 - tempestivita'  con cui gli stessi dati sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto.
 Tale  responsabilita'  decade  nel  caso  in cui l'Utente richieda espressamente   che   intenda   esercitare   la   facolta'   prevista dall'articolo  4,  comma  9,  della  deliberazione  n. 311/01  di non volersi  avvalere  dell'Impresa  di  distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta.
 In   ogni   caso   e'   fatto   obbligo  all'Utente  di  segnalare tempestivamente  eventuali  anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.
 L'Impresa  di  distribuzione  trasmette all'Utente i dati relativi alle   letture   effettuate  o  acquisite  attraverso  Autolettura  o telemisura,  non  appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.
 
 11.3.1. Modalita' di misura del gas riconsegnato
 Il quantitativo di gas riconsegnato sara' determinato attraverso:
 - le  letture  dei  totalizzatori  numerici  dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;
 - sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.
 La  determinazione  delle  quantita' di gas riconsegnato presso un Punto  di  Riconsegna  in  cui  e'  installato  un  Gruppo  di misura integrato  da  Correttore di volumi avverra' tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.
 Nel  caso  di  mancato  funzionamento  di  un  Contatore  o  di un Correttore  di  volumi,  le  quantita'  riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo.
 Per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa  pressione  con  Contatore  di  classe non inferiore a G 40, in assenza  di  Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati  in  condizioni  standard  moltiplicandoli per un opportuno fattore  di  correzione  corrispondente al coefficiente di correzione dei  volumi,  determinato  dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia  in  accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in  assenza  di  accordo  verra'  utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00).
 L'Utente  dovra'  comunicare  all'Impresa  di  distribuzione,  per ciascun  Punto  di  Riconsegna,  la frequenza di lettura prevista nel Contratto  di fornitura con il Cliente finale, ai sensi dell'articolo 11  dell'Allegato  A  alla  deliberazione n. 126/04, o ai sensi della deliberazione  n. 229/01,  per  quanto  applicabile. In tale ipotesi, l'Utente  si  assume  ogni  e qualsiasi responsabilita' nei confronti dell'Impresa  di  distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali  richieste  risarcitorie  formulate  a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.
 Nel  caso  in  cui  provveda  alla  lettura direttamente l'Utente, questo ultimo dovra':
 - comunicare  all'Impresa  di  distribuzione,  in  forma  scritta contestualmente  alla  richiesta di accesso, o successivamente con un preavviso  di  almeno  30  giorni, che intende esercitare la facolta' prevista  dall'articolo  4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i  Punti  indicati  nella relativa richiesta; tale opzione, una volta esercitata,  non  potra'  essere  modificata dal richiedente oltre il trentesimo  giorno  antecedente  la decorrenza richiesta ed una volta efficace  non potra' essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
 - effettuare   la   comunicazione   della  frequenza  di  lettura all'impresa di distribuzione;
 - trasmettere  all'Impresa  di distribuzione i dati relativi alle letture  effettuate  o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non  appena  disponibili  e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.
 In caso di mancata disponibilita' del dato di lettura da parte del soggetto  deputato a leggere il dato di prelievo, per cause derivanti da   oggettiva   inaccessibilita'   al  Contatore/Gruppo  di  misura, l'impresa   di  distribuzione  sostituira'  i  dati  di  lettura  non disponibili  con dati stimati. Il soggetto deputato a leggere il dato di  prelievo,  qualora  sia diverso dall'Impresa di distribuzione, in caso  di  inaccessibilita'  del  Contatore/Gruppo di misura, comunica all'impresa  di distribuzione l'impossibilita' di rilevare il dato di prelievo   entro   tre   giorni   dalla   riscontrata   e   oggettiva inaccessibilita' del suddetto Contatore/Gruppo di misura.
 Laddove  per  la  lettura  del  Gruppo  di misura occorra accedere all'interno   dell'Impianto  di  riduzione  gestito  dell'Impresa  di distribuzione o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dell'Impresa di distribuzione, le letture avverranno a cura dell'Impresa di distribuzione, con oneri a carico dell'Utente in accordo  a  quanto  riportato  nel Prezzario. In alternativa, qualora l'Utente  voglia  esercitare  la  facolta'  prevista dall'articolo 4, comma  9,  della  deliberazione  n. 311/01,  questi potra' richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'adeguamento del Gruppo di misura per consentirgli l'effettuazione delle operazioni di cui  sopra  senza la necessita' di accedere all'interno dell'Impianto di  riduzione  o  di  accedere  direttamente  all'apparecchiatura  di correzione dei volumi.
 L'Utente,  ai  fini  dell'ottimizzazione  e  a  vantaggio del buon funzionamento  del  sistema,  dovra'  comunicare  i  dati  di  misura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi e i formati definiti dall'Impresa  di  distribuzione  stessa  e  resi pubblici mediante il proprio   sito  internet  fino  all'adozione  di  un  unico  standard nazionale.
 Nel   caso   in   cui   l'Utente   non  comunichi  all'Impresa  di distribuzione  i  dati  di  lettura  entro  i  termini  e  secondo le modalita'   indicate,   l'Impresa  di  distribuzione  si  riserva  di effettuare  direttamente  le  letture  con  riferimento  ai  punti di riconsegna  per la quale sia stata omessa la comunicazione, con oneri a carico dell'Utente.
 L'Impresa  di  distribuzione  utilizza tutti i dati di lettura che pervengono  entro  i  termini  e  secondo le modalita' indicate e che abbiano superato i controlli di congruita' e coerenza successivamente descritti.
 Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare  la  corretta  custodia e conservazione degli apparecchi e componenti  dell'impianto  di distribuzione installati presso i Punti di  Riconsegna, l'impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonche' sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.
 Qualora  dalle  verifiche  effettuate  i  dati  di lettura forniti dall'Utente risultassero oggettivamente non attendibili per cause non dipendenti  dal  non  corretto  funzionamento  del  Gruppo di misura, l'Impresa   di  distribuzione,  dandone  informativa  all'Utente,  si riserva  di  addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di verifica, un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo, per   ciascuna   lettura   di   verifica   che   dovesse  evidenziare l'inattendibilita'  dei  dati  di  cui sopra, riservandosi ogni altra azione di tutela.
 
 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
 I  controlli  che  l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura   possono  essere  di  due  tipologie:  controlli  formali  e controlli   di   merito.  I  primi  sono  dedicati  a  verificare  la completezza  e  congruita'  dei  dati  mentre  i secondi sono volti a verificarne la coerenza.
 Il  dato  di  lettura che non supera questi controlli si considera non  pervenuto  (a  titolo  esemplificativo ma non esaustivo: letture riferite  ad  un'incoerente  corrispondenza tra Punto di Riconsegna e Utente,  oppure  tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati di  lettura  con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del  segnante  del  Contatore/Correttore  di  volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive.).
 
 11.3.3. Funzionalita' dei Gruppi di misura.
 L'Utente,  direttamente  o  in  rappresentanza del Cliente finale, puo'  richiedere,  in  accordo  a  quanto  indicato  nel  Capitolo 8, all'Impresa  di  distribuzione  una  verifica della funzionalita' del Gruppo  di  misura  gestito  della  stessa,  condotta  ai sensi della Normativa Tecnica vigente.
 Qualora  la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa puo'    essere   effettuata,   su   istanza   del   richiedente,   in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra  nei  limiti  di  tolleranza previsti dalla Normativa Tecnica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.
 Nel  caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente   del   servizio   di   distribuzione   o  su  iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi   di   gas   riconsegnato,   per   il  periodo  di  irregolare funzionamento   del   Contatore  o  del  Correttore  di  volumi,  con riferimento  all'ultima  lettura  effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque anni.
 La  valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in  base  all'entita'  dei  prelievi  abituali  del  Cliente  finale, riferiti  ad  analoghi  precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.
 Sulla  base  di  tale  informazione,  l'Impresa  di  distribuzione provvedera'  alle  rettifiche  dei  quantitativi  di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento.
 Ogni  tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non  misurato  o  comunque  di manomettere i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa   di   distribuzione,   dara'   diritto  all'Impresa  di distribuzione  di  sospendere la fornitura anche mediante la chiusura del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione.
 La  sospensione  della  fornitura  e'  comunicata  contestualmente dall'Impresa   di  distribuzione  all'Utente  ed  al  Cliente  finale interessati,  fermo  restando  il  diritto  da  parte dell'Impresa di distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto di  Riconsegna,  in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di addebitare   le   eventuali   somme   non   percepite   in  relazione all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno.
 Sezione 5. Amministrazione
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 
 Sezione 5. AMMINISTRAZIONE
 CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
 
 CAPITOLO 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
 
 CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
 ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
 Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
 PREMESSA
 
 TIPOLOGIE DI FATTURA
 
 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE
 - Fatture relative al servizio di distribuzione
 - Altre tipologie di fattura
 
 TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
 - Termini di emissione delle fatture
 - Tempistica di emissione delle fatture
 - Modalita' di trasmissione delle fatture
 - Pagamento delle fatture
 - Termine di pagamento
 - Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
 
 12.1. Premessa
 Il  capitolo  descrive le tipologie di fatture emesse dall'Impresa di  distribuzione,  il  contenuto  dei  documenti  di fatturazione, i termini  di  emissione  e  le  modalita'  di pagamento da parte degli Utenti del servizio di distribuzione.
 12.2. Tipologie di fattura
 In  via generale, le fatture emesse dall'impresa di distribuzione, ai sensi del presente documento, possono essere suddivise tra fatture relative  al  servizio  di distribuzione e fatture che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".
 Le prime vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione  ai  volumi  di  gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al  periodo  di  competenza.  L'Impresa  di  distribuzione,  per ogni periodo  di  competenza  e  per  ciascun  Utente, emette di norma una fattura per ogni Impianto di distribuzione.
 L'Impresa  di distribuzione determina, in accordo con le modalita' contenute   nel   Capitolo  11  e  nel  Capitolo  8,  ai  fini  della fatturazione, l'entita' dei volumi riconsegnati in base alle:
 - letture dei prelievi corrispondenti al segnante dei Contatori;
 - stime  dei  prelievi,  in  assenza  di  letture  nel periodo di competenza  o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate  mediante  l'utilizzo  di  profili  di prelievo di cui al Capitolo 4.
 L'impresa  di  distribuzione  provvede  ad  emettere,  oltre  alle fatture  relative  al  servizio  di distribuzione, altre tipologie di fattura quali:
 a) fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture gia' emesse, sotto forma di note di credito e debito;
 b) fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
 c) fatture    relative   ad   altre   voci   (quali,   a   titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  fatture  relative  ad  acconti e conguagli, servizio di lettura, prestazioni opzionali );
 d) fatture  relative  alle  prestazioni  tecniche  richieste  per lavori;
 e) fatture  relative alle prestazioni tecniche richieste presso i Punti di Riconsegna.
 Gli  importi  relativi  alle  fatture  di cui sopra possono essere aggregati  in  uno  o  piu'  documenti  di fatturazione (ivi compreso quello  relativo  al  servizio di distribuzione) purche' con separata evidenza.
 
 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
 
 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
 Ogni  documento  associato  alla  fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi:
 - i dati identificativi dell'Utente;
 - il numero della fattura;
 - la data di emissione della fattura;
 - la tipologia di fattura;
 - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
 - la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
 - il quantitativo dei volumi;
 - l'importo espresso in euro;
 - l'ammontare   dell'Imposta   sul   Valore  Aggiunto,  associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
 - i termini di pagamento;
 - le  modalita'  di  pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);
 - il  Codice  identificativo  dei  Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione  (che  potra'  essere  indicato  anche  in  un documento allegato alla fattura).
 Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto  di  Riconsegna  sara' considerato "salvo conguaglio" fino alla determinazione,   da   parte   dell'Impresa   di  distribuzione,  del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva.
 L'Impresa  di  distribuzione  specifica  e  rende pubbliche, anche attraverso il proprio sito internet, le modalita' con cui effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici.
 L'applicazione  degli  scaglioni  tariffari  di  competenza  degli Utenti  del servizio di distribuzione verra' eseguita dall'Impresa di distribuzione   tenuto   conto   dell'azzeramento   dei  prelievi  di competenza dello stesso Utente all'inizio di ciascun Anno termico.
 L'Impresa  di  distribuzione  esegue  nel  corso dell'Anno termico l'azzeramento  del  progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna anche  in  caso  di attivazioni, riattivazioni e subentri del Cliente finale  presso  il  medesimo  Punto  di  Riconsegna (sostituzione del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna).
 L'Impresa   di   distribuzione  non  procede  all'azzeramento  del progressivo  dei consumi di un Punto di Riconsegna in caso di cambio, per   subentro  mortis  causa,  del  nominativo  del  Cliente  finale associato  al  Punto  di  Riconsegna  stesso; tale circostanza dovra' essere   comunicata   dall'Utente   all'impresa   di   distribuzione, congiuntamente al nuovo nominativo del Cliente finale.
 In  caso  di  accesso per sostituzione della fornitura in corso di Anno  termico, l'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento dello   scaglione   di  consumi  associato  al  Punto  di  Riconsegna interessato;  i criteri relativi agli scaglioni di consumo mediante i quali l'Impresa di distribuzione procede alla fatturazione all'Utente subentrante  saranno  i  medesimi  utilizzati  antecedentemente  alla sostituzione della fornitura.
 In relazione alle richieste degli Utenti interessati, l'Impresa di distribuzione  trasmette  agli Utenti stessi, unitamente ai documenti di  fatturazione, il dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione.
 L'Impresa  di  distribuzione  applica le quote variabili di cui al comma  4.1  della  deliberazione  n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni,  rapportate  all'energia  consumata,  espressa in GJ, e trasformate  in  euro  per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 16,  commi  1,  2,  5,  6  e 7 e dell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.
 
 12.3.2. Altre tipologie di fattura
 Nel  caso  di  fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), del paragrafo  12.2,  ogni documento associato alla fatturazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - i dati identificativi dell'Utente;
 - il numero della fattura;
 - la data di emissione della fattura;
 - la tipologia di fattura;
 - l'importo espresso in euro;
 - l'ammontare   dell'Imposta   sul   Valore  Aggiunto,  associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
 - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
 - i termini di pagamento;
 - le  modalita'  di  pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.)
 - il  Codice  identificativo  dei  Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione,  che  potra'  essere  indicato  anche  in  un documento allegato alla fattura (ad esclusione delle fatture di tipo b);
 - il  Codice  e/o la tipologia della prestazione fatturata, ed in relazione  alla  tipologia  di fattura di cui alle sopradette lettere d) ed e), potra' non essere indicato:
 - il   periodo  di  riferimento,  qualora  le  prestazioni  siano fatturate singolarmente e non in modo cumulato;
 - il  Codice  identificativo  del Punto di Riconsegna, qualora la prestazione non interessi un Punto di Riconsegna gia' esistente.
 
 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture.
 
 12.4.1. Termini di emissione delle fatture
 La  data  di  emissione  indicata  sulla  fattura  e'  la  data di riferimento per la determinazione dei termini di pagamento.
 
 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
 Le  fatture  sono  emesse  dall'Impresa  di  distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile.
 Le  fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno   relative   ai   corrispettivi  delle  prestazioni  tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza.
 
 12.4.3. Modalita' di trasmissione delle fatture
 Le  fatture  saranno spedite per posta ed anticipate a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.
 Gli  eventuali allegati della fattura o il loro contenuto, qualora richiesti    dall'Utente,    saranno   anticipati   dall'Impresa   di distribuzione  a  mezzo  fax  o posta elettronica o mediante supporto informatico.
 
 12.4.4. Pagamento delle fatture
 E'  fatto  obbligo  agli  Utenti  di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.
 Nel   caso   in  cui  l'Utente  rilevi  la  presenza  di  anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi puo' richiederne la rettifica  entro  10  giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo   all'Impresa  di  distribuzione,  a  mezzo  fax,  posta elettronica o supporto informatico, le in-formazioni necessarie.
 Qualora  le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa  di  distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei   riguardi   della   significativita'  degli  importi  fatturati, provvedera' alla dovuta rettifica degli stessi:
 - nella  successiva  fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi;
 - producendo  una  nota  di debito o di credito in relazione alla fattura   contenente   le   anomalie,   qualora   gli  importi  siano significativi.
 Qualora   l'Utente   fornisca   all'Impresa  di  distribuzione  le informazioni  necessarie  alla  produzione  della  rettifica  dopo 10 giorni   lavorativi   dal  ricevimento,  da  parte  dell'Utente,  dei documenti  di  fatturazione,  ma  entro  l'emissione  dei  successivi documenti di fatturazione, potra', in via transitoria, concordare con l'Impresa di distribuzione un pagamento parziale dell'importo dovuto, che  sara'  saldato  entro  i  termini di scadenza originari, per non incorrere nella fattispecie di ritardato pagamento.
 Successivamente   l'Impresa   di  distribuzione  perfezionera'  la posizione  dell'Utente,  con le opzioni sopra esposte, aggiornando il profilo creditizio dell'Utente.
 Qualora  l'Utente  segnali  eventuali  anomalie oltre i termini di pagamento  della  fattura,  l'impresa  di  distribuzione  provvede ad emettere  una  nota  di  debito  o  di  credito,  tenendo conto degli eventuali   interessi  per  ritardato  pagamento,  come  definiti  al successivo   paragrafo   12.4.6,   e  con  riferimento  agli  importi rettificati.
 
 12.4.5. Termine di pagamento
 Il  termine  di  pagamento  delle fatture da parte degli Utenti e' stabilito  a  trenta  giorni  dalla  fine del mese di emissione della fattura.
 Nel  caso  in cui il termine di pagamento della fattura ricada nei giorni  di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso termine ricade nel primo giorno lavorativo seguente.
 
 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento
 In  caso  di  ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovra', sugli  importi  fatturati  e  non  pagati  entro  i termini di cui al precedente  paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno di  ritardo  pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali (come pubblicato dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.
 Nel  caso  di  ricorrenza  della  fattispecie sopra menzionata, si conviene  che l'importo maturato a titolo di indennita' di mora venga recuperato  in  una  delle  normali  emissioni  di fatture o mediante emissione  di  fattura  da parte dell'Impresa di distribuzione (fuori campo  I.V.A.  ex  dPR n. 633/72 e successive modifiche) che l'Utente dovra' saldare entro i termini riportati nella fattura stessa.
 Nel  caso  di morosita' dell'Utente, l'Impresa di distribuzione ha diritto  a  rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalita' di  cui  al  paragrafo  7.2  del  Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento  puo'  risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13.
 Capitolo 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
 
 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
 - Clausola risolutiva espressa
 - Diffida ad adempiere
 - Risoluzione per inadempimento dell'Utente
 
 FORZA MAGGIORE
 - Definizione
 - Effetti
 - Notificazione della causa di forza maggiore
 
 13.1. Limitazioni di responsabilita'
 Salvo  quanto  disposto  per  i  casi  di Forza Maggiore di cui al paragrafo  13.3  e  salvo  il caso di interruzioni dovute a lavori di estensione,   potenziamento   e   manutenzione   degli   Impianti  di distribuzione  eseguiti in conformita' alle disposizioni normative in vigore, qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da parte  dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente  Codice,  e comunque secondo le condizioni qui previste, non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o piu'  Punti  di Riconsegna per i quali e' stato consentito l'accesso, l'Utente:
 a) e'  sollevato  dall'obbligo  di pagamento della corrispondente tariffa  per  l'intero  periodo  durante  il quale il prelievo non e' possibile;
 b) ha  diritto,  previa  esibizione  di idonea documentazione, al rimborso  di  tutti  i  costi  ed  oneri  sostenuti in dipendenza del mancato prelievo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al successivo capoverso.
 La  responsabilita' di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso alla mancata, parziale o  ritardata  esecuzione  delle  obbligazioni  nascenti  dal rapporto contrattuale,  comprese  le  eventuali perdite di gas, e' limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, ad eccezione dell'ipotesi di mancata custodia  e conservazione da parte dell'Utente e/o del Cliente finale degli   apparecchi   e   componenti  dell'Impianto  di  distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, loro manomissione, furto e/o occultamento.
 
 13.2. Risoluzione anticipata del contratto
 
 13.2.1. Clausola risolutiva espressa
 Il  rapporto  contrattuale  si  risolve  di diritto nelle seguenti ipotesi:
 a) perdita  di  almeno uno dei requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata comunicazione   della   variazione   dei   dati   e   dei   requisiti caratterizzanti  i  Punti  di  Riconsegna,  nei  termini e secondo le modalita' previste;
 Sezione    5.    Capitolo    13.   Responsabilita'   delle   Parti Amministrazione
 Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale
 b) accertata  alterazione  e/o  manomissione compiuta dall'Utente e/o  dal  Cliente  finale  del  Gruppo  di  misura  del gas ovvero di sottrazione di gas non misurato;
 c) mancato  pagamento  da parte dell'Utente di tre fatture, anche non  consecutive,  per  un  complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7;
 d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell'Utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7;
 e) assoggettamento dell'Utente a qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale o amministrativa;
 f) rifiuto dell'Utente di consentire all'Impresa di distribuzione di effettuare gli interventi tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso di  reiterato  superamento  dei  valori  relativi al Massimo prelievo orario contrattuale.
 La  volonta'  di  avvalersi  della clausola risolutiva espressa e' comunicata  dalla  Parte interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 13.2.2. Diffida ad adempiere
 Salvo   quanto   previsto   al   paragrafo   13.2.1,  il  rapporto contrattuale  puo'  essere  risolto  da  una  Parte per inadempimento dell'altra,   previa   diffida   scritta  ad  adempiere  entro  i  30 (trenta) giorni successivi dal suo ricevimento.
 La  diffida  ad  adempiere e' effettuata per iscritto e comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'Utente
 Qualora  il  rapporto  contrattuale  si  risolva per inadempimento dell'Utente,  l'Impresa di distribuzione richiede l'attivazione della fornitura di ultima istanza, secondo le modalita' e nei casi previsti dalla normativa vigente.
 Sino  all'esito  della procedura di attivazione della fornitura di ultima  i-stanza,  salvo  quanto  disposto dalla normativa vigente in materia,    l'Impresa    di    distribuzione   e   l'Utente   restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete necessarie  per  assicurare la continuita' della fornitura ai Clienti finali   associati  ai  Punti  di  Riconsegna  oggetto  del  rapporto contrattuale.
 
 13.3. Forza maggiore 13.3.1. Definizione
 Per   Forza  Maggiore  si  intende  ogni  evento,  atto,  fatto  o circostanza  sopravvenuto  sugli  Impianti  di  distribuzione gestiti dall'impresa  di  distribuzione,  non  imputabile  alla  Parte che la invoca  (Parte  Interessata), che sia tale da rendere impossibile, in tutto   o   in   parte,  l'adempimento  degli  obblighi  della  Parte Interessata  previsti  nel  presente  Codice  di Rete fintantoche' la causa  di  Forza  Maggiore  perdura,  e  che  non sia stato possibile evitare  usando  con  continuita' la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e ragionevole
 A   titolo   meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  ed  a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:
 a) guerre,   azioni  terroristiche,  sabotaggi,  atti  vandalici, sommosse;
 b) fenomeni   naturali   avversi   compresi  fulmini,  terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e inondazioni;
 c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 d) scioperi,   serrate  ed  ogni  altra  forma  di  agitazione  a carattere  industriale,  ad  esclusione  dei  casi di conflittualita' aziendale,  dichiarati  in  occasioni  diverse  dalla  contrattazione collettiva,  che riguardano direttamente l'Impresa di distribuzione o l'Utente;
 e) ritardato  o  mancato  ottenimento,  da  parte dell'Impresa di distribuzione,  dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti  autorita'  per  quanto  concerne  la  posa di tubazioni e l'esercizio  delle  infrastrutture  di  distribuzione,  nonche' delle eventuali  occupazioni  d'urgenza  e  asservimenti coattivi richiesti alle   competenti  autorita'  e  revoca  dei  suddetti  permessi  e/o concessioni, qualora cio' non sia determinato da comportamento doloso o negligente o omissivo da parte dell'Impresa di distribuzione;
 f) atti,  dinieghi,  o  silenzio  non  comportante  assenso delle autorita'  competenti  che  non  siano  determinati dal comportamento doloso  o  negligente  o  omissivo  della  Parte  Interessata  cui si riferiscono;
 g) vizi,    avarie    o    cedimenti   degli   impianti/condotte, equipaggiamenti  o  installazioni,  destinati  al  trasporto  del gas sull'Impianto  di  distribuzione,  che l'Impresa di distribuzione non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.
 
 13.3.2. Effetti
 La  Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore e' sollevata da ogni  responsabilita'  circa  il  mancato  adempimento  degli impegni derivanti  dal presente Codice di Rete, nonche' per qualsiasi danno o perdita  sopportata  dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa invocata e per il periodo in cui questa dura.
 Contestualmente  l'altra  Parte risulta sollevata dall'adempimento delle  obbligazioni  connesse  agli  impegni  della Parte interessata sospesi per eventi di Forza maggiore.
 La  Parte  Interessata  che  invoca  la Forza Maggiore e' comunque tenuta  ad  adoperarsi,  per  quanto  nelle proprie possibilita', per limitare  gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel piu'  breve  tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.
 
 13.3.3. Notificazione della causa di Forza Maggiore
 La  Parte  Interessata  che intende invocare la Forza Maggiore, e' tenuta  a  notificarne  tempestivamente  all'altra  parte la relativa causa.  A  tal  fine,  la  Parte  Interessata deve fornire una chiara indicazione sulla natura dell'evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore, del relativo sviluppo e durata, indicando altresi' una stima del tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio.
 Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 COMPETENZE DELL'AUTORITA'
 
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 - Esame preventivo
 - Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
 - Perizia contrattuale
 - Applicazione
 
 ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
 14.1. Competenze dell'Autorita'
 In   caso   di   controversie   relative   all'interpretazione   e all'applicazione  del Contratto di distribuzione, l'articolo 2, comma 24,  lettera  b),  della  Legge  14 novembre 1995, n. 481 prevede che siano   definiti   con  regolamento  governativo,  emanato  ai  sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della  Legge  23 agosto 1988 n. 400, i criteri,  le  condizioni,  i termini e le modalita' per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita'.
 
 14.2. Disposizioni transitorie
 Fino  al  momento  dell'emanazione del regolamento di cui al punto 14.1  che  precede, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.
 
 14.2.1. Esame preventivo
 Le  Parti  si  impegnano  a risolvere in sede amichevole ed in via preventiva  le  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere in relazione  all'interpretazione  ed  all'applicazione del Contratto di distribuzione,  entro  un  termine  di sessanta giorni dall'insorgere della  divergenza  e  fatti  salvi i casi che a giudizio di una delle Parti  richiedano  il  ricorso a misure caute-lare e d'urgenza. A tal fine  le  Parti si consulteranno per raggiungere una soluzione giusta ed equa che soddisfi entrambe le Parti stesse.
 
 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
 Nel  caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo, la decisione sulla controversia potra' alternativamente:
 a) essere  deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza di  un  Collegio  Arbitrale  secondo  quanto  previsto  dal Codice di Procedura  Civile  e  secondo  le  modalita' previste nello schema di compromesso arbitrale allegato, che le Parti dichiarano di accettare;
 b) essere   sottoposta   da  ciascuna  delle  Parti  al  giudizio dell'Autorita' Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza  esclusiva  al Foro competente per il territorio nel quale ha sede legale l'Impresa di distribuzione.
 
 14.2.3. Perizia contrattuale
 Qualora  insorgesse  una controversia avente per oggetto questioni tecniche  la  cui  soluzione  richieda  un giudizio esclusivamente di natura  tecnica,  le  Parti  potranno  accordarsi  per  sottoporre la questione  stessa  alla  decisione di un esperto indipendente da esse nominato.
 In  caso  di  mancato  accordo  tra  l'Impresa  di distribuzione e l'Utente  sulla  nomina dell'esperto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione  della  Parte  richiedente, ciascuna delle Parti potra' richiedere  la  nomina  di  un  esperto  al  Presidente  del Comitato Italiano  Gas. L'esperto cosi' nominato stabilira' le eventuali norme procedurali  per la risoluzione della questione tecnica garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti.
 L'esperto  rendera'  la propria decisione per iscritto entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico.
 Per tutte le comunicazioni tra le Parti viene utilizzata la lingua italiana.
 La  decisione  di  tale  esperto  si  intendera' vincolante per le Parti,  che si impegnano ad osservarla, salvo il caso di conflitto di interesse,  dolo  o  errore manifesto dell'esperto o decisione contra legem.
 In   tal  caso  le  Parti  potranno  procedere  come  previsto  al precedente punto 14.2.2.
 
 14.2.4. Applicazione
 Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in  essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice   di  Rete,  che  discendano  da  Contratti  di  distribuzione sottoscritti  con  l'Impresa di distribuzione anche precedentemente a tale data.
 ALLEGATO 14/A
 SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
 
 I sottoscritti:
 A.
 e
 B.
 tra i quali e' insorta controversia avente il seguente oggetto:
 
 CONVENGONO
 
 di  deferire  la  decisione  di  tale  controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalita' seguenti.
 
 1.1 Il Collegio arbitrale e' cosi' composto:
 (a) arbitro nominato dalla parte A: < >;
 (b) arbitro nominato dalla parte B: < >;
 (c) presidente del collegio concordemente designato dalle parti.
 In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del  Collegio  sara'  nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale l'Impresa di distribuzione < >.
 
 2.1  Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile.
 
 2.2  Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, e' fissato in giorni: < >.
 
 2.3 La lingua del procedimento arbitrale e' quella italiana.
 
 2.4 L'arbitrato ha sede presso < >.
 
 2.5  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di istruttoria documentale  e  di  consulenza  tecnica,  il  Collegio arbitrale puo' avvalersi  di  un  consulente tecnico nominato d'ufficio con apposita ordinanza arbitrale.
 
 2.6 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
 
 2.7 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 2.6 possono essere effettuate   anche   per   via  telematica,  sempre  che  l'atto  sia rappresentato  su  supporto  informatico, con apposizione della firma digitale.  La  notifica  avviene  all'indirizzo  di posta elettronica delle  Parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio, indirizzo che verra' appositamente precisato.
 
 Luogo e data:
 
 La parte A:
 La parte B:
 Sezione 6. QUALITA' DEL SERVIZIO
 CAPITOLO 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
 
 CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
 
 CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI
 IMPIANTI DI UTENZA A GAS
 
 CAPITOLO 18. QUALITA' DEL GAS
 Capitolo 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
 
 QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO
 
 15.1. Qualita' commerciale del servizio
 L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il rispetto  delle  disposizioni  dell'Autorita'  in materia di qualita' commerciale  del  servizio  di  distribuzione  (Parte  III  del Testo Integrato  della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione  n. 168/04  e successive modificazioni) con particolare riguardo  al  raggiungimento  dei  livelli  specifici  e  generali di qualita'.
 L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi alla  qualita'  commerciale  rilevanti  ai  fini  del  rispetto delle disposizioni   dell'Autorita'   ed   ottempera   agli   obblighi   di comunicazione  previsti  dalla  Parte  111  del Testo Integrato della qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
 Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
 
 SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
 
 16.1. Sicurezza e continuita' del servizio
 L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il rispetto  delle disposizioni dell'Autorita' in materia di sicurezza e continuita'  del  servizio  di  distribuzione  (Parte  TT  del  Testo Integrato  della qualita' dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni).
 Nel  caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi  in  capo  ad  ogni  Impresa di distribuzione previsti dalla Parte  II  del  Testo  Integrato  della qualita' dei servizi gas, gli aspetti  operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema  composto  dagli  Impianti  di  distribuzione interconnessi o dalle  porzioni  di  Impianto  sono  regolamentati  dalle  Imprese di distribuzione  stesse,  ai  sensi  della  deliberazione  n. 138/04  e successive  modificazioni,  negli  accordi  funzionali  alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.
 Nel  caso  di  insorgenza  di emergenze l'Impresa di distribuzione applica  le  disposizioni  della  Parte  TI del Testo Integrato della qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
 Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione  o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza  ed  anche  ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuita' del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 ed in base  a  quanto  comunicato  dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali,   ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  della  deliberazione n. 138/04.
 L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi alla  sicurezza  e  continuita'  del  servizio  rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi di  comunicazione  previsti  dalla Parte II del Testo Integrato della qualita'  dei  servizi  gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
 Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
 
 ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
 
 17.1. Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas
 L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il rispetto delle disposizioni dell'Autorita' in materia di accertamento della  sicurezza  degli  Impianti  di  utenza  a  gas  (deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni).
 L'Impresa    di    distribuzione   predispone   strumenti,   anche informatici,  idonei  a  registrare le informazioni e i dati relativi agli  accertamenti  della  sicurezza  degli  Impianti di utenza a gas rilevanti  ai  fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorita' ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni.
 Capitolo 18. QUALITA' DEL GAS
 
 QUALITA' DEL GAS
 
 18.1. Qualita' del gas
 I principali parametri di qualita' del gas sono:
 a) il  Potere  calorifico  superiore effettivo, determinato sulla base  della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonche' dei provvedimenti dell'Autorita';
 b) quelli  di  controllo  della  qualita'  del gas a garanzia del Sistema  di  tra-sporto,  nonche'  della intercambiabilita' del gas e della sua trasportabilita';
 c) il grado di odorizzazione;
 d) la pressione di riconsegna.
 I  parametri  di qualita' del gas utilizzato dal Cliente finale di cui  alle  precedenti  lettere  a) e b) sono garantiti, nei confronti dell'Impresa  di distribuzione, dell'Utente e del Cliente finale, dal rispetto  di  tali  parametri di qualita' del gas immesso ai Punti di Consegna  fisici  dell'Impianto di distribuzione, cosi' come previsto dai  provvedimenti  emanati in materia dall'Autorita' e dai Codici di Rete delle Imprese di trasporto.
 L'Impresa   di   distribuzione  garantisce  che  nell'Impianto  di distribuzione  il gas non subisca processi di trasformazione chimica. Pertanto  il  rispetto  dei parametri di qualita' del gas di cui alle precedenti  lettere a) e b) ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione e' assicurato dalle Imprese di trasporto in coerenza con  quanto previsto da queste ultime nei propri codici di rete e con quanto   indicato  dai  provvedimenti  dell'Autorita'  (deliberazione n. 185/05).
 L'Impresa  di  distribuzione  assicura il grado di odorizzazione e l'eventuale  condizionamento  del gas attraverso il pieno rispetto di quanto indicato al precedente Capitolo 16.
 L'Utente,  tramite  specifici  accordi  contrattuali  con i propri Fornitori  e/o  con  l'impresa di trasporto, assicura la consegna del gas  nei  Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione nel rispetto  delle  specifiche  di  pressione  definite  dall'Impresa di distribuzione secondo quanto indicato nel Capitolo 2.
 L'Impresa  di  distribuzione  attua  gli  interventi  necessari  a garantire   il   rispetto  delle  condizioni  di  pressione  del  gas riconsegnato  ai  Clienti finali pattuita con l'Utente, se diversa da quella   corrispondente  alla  Bassa  pressione,  fermo  restando  il rispetto  dei  limiti  previsti  dalle  normative vigenti nel caso di riconsegna a Clienti finali.
 Sezione 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
 
 Capitolo   19.   INTERVENTI   PER  LA  PROMOZIONE  DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
 
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
 
 19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica
 L'Impresa  di  distribuzione  definisce  ed  implementa un modello integrato  di  risorse,  metodologie  e  sistemi  che  garantisca  il rispetto  della  legislazione  e delle disposizioni dell'Autorita' in materia  di  promozione  del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
 I  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 (di seguito: DM 20 luglio 2004) individuano   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio energetico  da  per-seguire  nel  quadro  degli  impegni previsti dal Protocollo  di  Kyoto e delineano i criteri generali in base ai quali l'impresa di distribuzione debba perseguirli.
 L'Tmpresa  di  distribuzione  rispetta gli obiettivi in termini di risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorita'.
 L'obiettivo  annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM 20  luglio  2004,  viene  soddisfatto  dall'Impresa  di distribuzione individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati ai   decreti   ministeriali   e  realizzando  gli  interventi  stessi conformemente   alla  regolazione  attuativa  emanata  dall'Autorita' (deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni).
 In alternativa alla realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico   per  il  conseguimento  degli  obiettivi,  l'Impresa  di distribuzione  puo'  anche acquistare titoli di efficienza energetica (c.d.  certificati  bianchi) atte-stanti il conseguimento di risparmi di  energia  primaria  da  parte  di altri soggetti (quali ad esempio altre  Imprese  di  distribuzione  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale,   societa'  controllate  dalle  Imprese  di  distribuzione, societa'  operanti nel settore dei servizi energetici). L'acquisto di titoli    di   efficienza   energetica   puo'   avvenire   attraverso contrattazione  bilaterale  o nel mercato organizzato dal Gestore del mercato  elettrico  conformemente a regole di funzionamento stabilite d'intesa con l'Autorita'.
 Sezione 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 
 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 
 Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 
 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
 
 20.1. Aggiornamento del Codice di rete
 Il presente Codice di rete e' aggiornato ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  deliberazione  n. 138/04  e successive modifiche ed integrazioni.
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