| 
| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 |  | Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'  interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di rafforzare la libera  scelta  dei  consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli assetti  di  mercato,  favorendo  anche  il  rilancio dell'economia e dell'occupazione;
 Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di adottare  interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa   pubblica,   nonche'   in  tema  di  entrate  e  di  contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Finalita' e ambito di intervento
 
 1.  Le  norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3,  11,  41  e  117,  commi  primo e secondo, della Costituzione, con particolare  riferimento  alle  materie  di  competenza statale della tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea, dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
 |  |  |  | Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza
 nel settore dei servizi professionali
 
 1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi, nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: a) la  fissazione  di  tariffe  obbligatorie fisse o minime ovvero il
 divieto  di  pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
 obiettivi perseguiti; b) il  divieto,  anche  parziale,  di  pubblicizzare  i  titoli  e le
 specializzazioni  professionali,  le  caratteristiche del servizio
 offerto e il prezzo delle prestazioni; c) il  divieto  di  fornire  all'utenza servizi professionali di tipo
 interdisciplinare  da  parte di societa' di persone o associazioni
 tra  professionisti, fermo restando che il medesimo professionista
 non  puo'  partecipare  a  piu' di una societa' e che la specifica
 prestazione   deve  essere  resa  da  uno  o  piu'  professionisti
 previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.
 2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
 3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
 |  |  |  | Art. 3 Regole di tutela della concorrenza
 nel settore della distribuzione commerciale
 
 1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo   117,   comma   secondo,   lettere  e)  ed  m),  della Costituzione,  le  attivita' economiche di distribuzione commerciale, ivi  comprese  la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione  a  registri  abilitanti ovvero possesso di requisiti
 professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali,
 fatti  salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela
 igienico-sanitaria degli alimenti; b) il   rispetto   di  distanze  minime  obbligatorie  tra  attivita'
 commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le  limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto
 negli esercizi commerciali; d) il  rispetto  di  limiti riferiti a quote di mercato predefinite o
 calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub
 regionale; e) la   fissazione   di   divieti   generali  ad  effettuare  vendite
 promozionali,   a  meno  che  non  siano  prescritti  dal  diritto
 comunitario; f) l'ottenimento  di  autorizzazioni  preventive  e le limitazioni di
 ordine  temporale  allo  svolgimento  di  vendite  promozionali di
 prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
 2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
 4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
 |  |  |  | Art. 4 Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
 dell'attivita' di produzione di pane
 
 1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. La dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei locali.
 3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
 4.  Le  violazioni  delle  prescrizioni di cui al presente articolo sono  punite  ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 |  |  |  | Art. 5 Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
 
 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),  e)  e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione  medica,  secondo  le  modalita'  previste  dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
 2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata nell'ambito  di  un  apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu' farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
 3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione  del  farmaco,  purche'  lo  sconto  sia  esposto  in modo leggibile  e  chiaro  al  consumatore  e  sia  praticato  a tutti gli acquirenti.  Ogni  clausola  contrattuale  contraria  e'  nulla. Sono abrogati  l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
 4.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo 105 del decreto legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.".
 5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono   soppresse   le   seguenti  parole:  "che  gestiscano  farmacie anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge"; al  comma  2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "della  provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a), dell'articolo   8  della  medesima  legge  e'  soppressa  la  parola: "distribuzione".
 6.  Sono  abrogati  i  commi  5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
 7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di  fornitura  al  pubblico  di  medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.".
 |  |  |  | Art. 6 Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
 
 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta,   in   linea   con   le  esigenze  della  mobilita'  urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  conferire  nuove licenze secondo  la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici  concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di licenza taxi,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2, per l'assegnazione  a  titolo  oneroso  di  licenze  eccedenti la vigente programmazione  numerica.  Nei  casi  in  cui  i comuni esercitino la facolta'  di  cui  al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari  delle  nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla  licenza  originaria.  I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo  oneroso  delle  nuove  licenze  sono ripartiti, in misura non superiore  all'80  per  cento  e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari  di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.  In  ogni  caso  i  titolari di licenza devono esercitare il servizio  personalmente,  ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo  di  cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve  essere  trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del   giorno  precedente  il  servizio.  I  comuni  possono  altresi' rilasciare   titoli   autorizzatori  temporanei,  non  cedibili,  per fronteggiare eventi straordinari.".
 |  |  |  | Art. 7 Misure urgenti in materia di passaggi
 di proprieta' di beni mobili registrati
 
 1.  L'autenticazione  degli  atti  e  delle dichiarazioni aventi ad oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili  registrati  e rimorchi o la costituzione   di  diritti  di  garanzia  sui  medesimi  puo'  essere richiesta  anche  agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici  dell'automobilista  di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n. 358, che sono tenuti  a  rilasciarla  gratuitamente,  tranne  i previsti diritti di segreteria,   nella  stessa  data  della  richiesta,  salvo  motivato diniego.
 2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 8 Clausole anticoncorrenziali in
 tema di responsabilita' civile auto
 
 1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole  sancite  dagli  articoli  81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta  di  polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
 2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
 3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per responsabilita' civile auto.
 |  |  |  | Art. 9 Prime misure per il sistema informativo
 sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
 
 1.  All'articolo  23  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater.  Al  fine  di  garantire  l'informazione  al  consumatore, potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi Ministeri. 2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti  sono  resi pubblici anche mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.".
 2.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti agro-alimentari.".
 |  |  |  | Art. 10 Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
 
 1.  L'articolo  118  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Art.  118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei  contratti  di  durata  puo'  essere  convenuta  la  facolta'  di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. 2.  Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere  comunicata  espressamente  al  cliente  per iscritto, secondo modalita'  immediatamente  comprensibili,  con  preavviso  minimo  di trenta giorni. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il  cliente  ha  diritto di recedere senza penalita' e senza spese di chiusura  e  di  ottenere,  in  sede  di  liquidazione  del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4.  Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le   prescrizioni   del   presente   articolo   sono  inefficaci,  se pregiudizievoli per il consumatore. 5.  Le  variazioni  dipendenti  da modifiche del tasso di riferimento devono  operare,  contestualmente  e  in  pari  misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.".
 |  |  |  | Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
 
 1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
 2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
 3.  Della  commissione  giudicatrice  prevista  dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7  ottobre  1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
 4.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente  dalle  Camere  di  commercio  e  dal Ministero dello sviluppo economico.
 5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la  rilevazione  degli  usi  commerciali  non  possono  far  parte  i rappresentanti  di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
 |  |  |  | Art. 12 Disposizioni in materia dicircolazione dei veicoli
 e di trasporto comunale e intercomunale
 
 1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
 2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
 |  |  |  | Art. 13 Norme per la riduzione dei costi degli apparati
 pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
 
 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a   capitale   interamente   pubblico   o   misto,  costituite  dalle amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali per la produzione di beni  e  servizi strumentali all'attivita' di tali enti, nonche', nei casi  consentiti  dalla  legge,  per lo svolgimento esternalizzato di funzioni   amministrative   di   loro   competenza,  debbono  operare esclusivamente  con  gli  enti  costituenti ed affidanti, non possono svolgere  prestazioni  a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti.
 2.  Le  predette  societa'  sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
 3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite.  A tale fine possono cedere le attivita' non consentite a terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare  sul  mercato,  secondo  le  procedure del decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
 4.  I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
 |  |  |  | Art. 14 Integrazione dei poteri dell'Autorita'
 garante della concorrenza e del mercato
 
 1.  Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: "Art.  14-bis  (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio  di  un  danno  grave  e  irreparabile  per  la  concorrenza, l'Autorita'  puo',  d'ufficio,  ove  constati ad un sommario esame la sussistenza   di   un'infrazione,  deliberare  l'adozione  di  misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato  periodo  di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate. 3.  L'Autorita',  quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. "Art.14-ter  (Impegni).  - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o  82  del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far  cessare  l'infrazione. L'Autorita', qualora ritenga tali impegni idonei  a  far cessare l'infrazione, puo' renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito. 2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni resi obbligatori   ai   sensi  del  comma  l  puo'  irrogare  un  sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui
 si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti che
 sono incomplete inesatte o fuorvianti".
 2.  All'articolo  15  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: ""2-bis.  L'Autorita',  in  conformita'  all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la sanzione  amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta in misura non superiore alla meta'.".
 |  |  |  | Art. 14-bis (2) (( Integrazione dei poteri dell'Autorita'
 per le garanzie nelle comunicazioni ))
 
 ((  1.  Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla normativa comunitaria  e  dalla  legge  10  ottobre 1990, n. 287, all'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. ))
 |  |  |  | Art. 15 Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
 
 1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
 |  |  |  | Art. 16 Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
 
 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  21  febbraio  2005, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  a decorrere dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del  1°  marzo  2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
 2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.".
 |  |  |  | Art. 17 ANAS e Ferrovie S.p.A.
 
 1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocita'   /  alta  capacita",  per  l'anno  2006,  e'  concesso  un contributo  in  conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
 2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come  modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,  convertito,  con  modificazioni,  dall'articolo 1 della legge 24 marzo  2006, n. 127, le parole: "1.913 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.913 milioni".
 |  |  |  | Art. 17-bis (2) (( Modifiche a disposizioni concernenti
 le Autorita' portuali ))
 
 (( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per
 ciascuno  degli  anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti:
 "nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni
 di euro per l'anno 2007"; b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni
 2006  e  2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro
 per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007". ))
 |  |  |  | Art. 18 Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
 del Fondo nazionale per le politiche sociali e
 del Fondo unico per lo spettacolo
 
 1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo  19  della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
 2.  La  dotazione  del  Fondo  per  le  politiche  sociali  di  cui all'articolo  20,  comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata  dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
 3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005,  n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
 |  |  |  | Art. 18-bis (2) (( Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi ))
 
 ((  1.  Per  le  esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e' autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
 2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a 1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 19 Fondi per le politiche della famiglia,
 per le politiche giovanili e per le
 politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
 
 1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' istituito   un   fondo  denominato  "Fondo  per  le  politiche  della famiglia",  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per  le  politiche  giovanili",  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito  un  fondo  denominato  "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 |  |  |  | Art. 20 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
 3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 21 Spese di giustizia
 
 1.  Per  il  pagamento  delle  spese di giustizia non e' ammesso il ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
 2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello Stato.
 3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come  integrato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  iscritto  nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
 4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari   in  materia  di  giustizia  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-bis.  Per  i  ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti  dall'articolo  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto  dall'articolo  2  della  legge  21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di euro 250. 6-ter.   Il   maggior   gettito   derivante  dall'applicazione  delle disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  e' versato al bilancio dello Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.".
 5.  All'articolo  16  del  citato testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale  pagamento  del contributo unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, esclusa  la  detrazione  ivi  prevista.  Del  pagamento  risponde  il difensore o, in solido, i difensori costituiti.".
 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo  le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti "e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".
 |  |  |  | Art. 22 Riduzione delle spese di funzionamento per
 enti ed organismi pubblici non territoriali
 
 1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo  1,  commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti zooprofilattici  sperimentali  e  delle istituzioni scolastiche, sono ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006, concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente, entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
 2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e delle  spese  per  effetto  del  presente  comma  sono  appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
 |  |  |  | Art. 22-bis (2) (( Riduzione della spesa per incarichi
 di funzione dirigenziale.
 Disposizioni in materia di attivita'
 libero-professionale intramuraria ))
 
 ((  1.  La  spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
 2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, le parole: "fino  al  31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
 3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
 4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare, previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo nell'arco  dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente. ))
 |  |  |  | Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale
 
 1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure  preordinate  al  reclutamento  di professori universitari, associati  e  dei  ricercatori,  nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo  14,  comma  4,  del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 24 Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
 
 1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto  9  della  tabella  D  allegata  al  decreto del Ministro della giustizia  8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i  componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto  o  in  parte  da  avvocati.  La  misura del compenso spettante all'arbitro  unico  di  cui  al  punto  8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
 |  |  |  | Art. 25 Misure di contenimento con
 responsabilizzazione delle amministrazioni
 
 1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni centrali,  approvati  con  la  legge  23  dicembre 2005, n. 267, sono accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
 2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
 3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti  Commissioni  parlamentari,  alla  Corte  dei conti, ed al coesistente   Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo'  modificare  gli accantonamenti  di  cui  al  comma  2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
 4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate   nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  manovra finanziaria per il triennio medesimo.
 |  |  |  | Art. 26 Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
 contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
 economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
 
 1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo  1,  comma  57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il 30 settembre  rispettivamente  degli  anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il  31  luglio  degli  anni  2006,  2007  e 2008, comunicazione delle predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 27 Riduzione del limite di spesa annua per studi e
 incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche,
 convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza
 
 1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
 |  |  |  | Art. 28 Diarie per missioni all'estero
 
 1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  in  data  27  agosto  1998,  e  successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 202 del 31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto. La riduzione si applica al personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 non si applicano al personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 29 Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
 
 1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella  prevista  dall'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al  comma  1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione  delle  competenze  delle strutture che svolgono
 funzioni omogenee; c) limitazione  del  numero  delle  strutture  di  supporto  a quelle
 strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
 3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo  stesso  termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2,   con   atti  di  natura  regolamentare  previsti  dai  rispettivi ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
 4.  Gli  organismi  non  individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
 5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli organismi di cui al comma 1.
 6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza pubblica.
 7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
 |  |  |  | Art. 30 Verifica delle economie in materia
 di personale per regioni ed enti locali
 
 1.  Il  comma  204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti: "204.  Per  le  amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma  198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli obiettivi di risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale  dello  Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di: a) acquisire,  per  il  tramite  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze,  la  documentazione da parte degli enti destinatari della
 norma,  certificata  dall'organo  di  revisione  contabile,  delle
 misure adottate e dei risultati conseguiti; b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie
 per  i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le
 comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per
 il  monitoraggio  e  la  verifica dell'effettivo conseguimento, da
 parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa; c) verificare,  sulla base dei criteri e delle modalita' operative di
 cui  alla  lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
 applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento; d) elaborare  analisi  e  proposte  operative dirette al contenimento
 strutturale  della spesa di personale per gli enti destinatari del
 comma 198. 204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di  verifica  del tavolo tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma  204  da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.".
 |  |  |  | Art. 31 Riorganizzazione del servizio di controllo interno
 
 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  le  parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle   seguenti:  "ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".
 2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e successive modificazioni, non puo' superare il numero massimo di  unita'  pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli  organi di indirizzo politico.
 |  |  |  | Art. 32 Contratti di collaborazione
 
 1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza  pubblica,  all'articolo  7  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti: "6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere alle competenze
 attribuite  dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente e ad
 obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione    deve    avere    preliminarmente    accertato
 l'impossibilita'   oggettiva   di   utilizzare  le  risorse  umane
 disponibili al suo interno; c) la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e altamente
 qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
 compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo   i   propri   ordinamenti,   procedure  comparative  per  il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter.  I  regolamenti  di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.".
 |  |  |  | Art. 33 Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
 
 1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con esclusione   degli   appartenenti   alla   carriera   diplomatica   e prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al momento dell'accoglimento della richiesta.
 3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici  risultanti  anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche  ai  fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo  19,  comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
 |  |  |  | Art. 34 Criteri per i trattamenti accessori massimi
 e pubblicita' degli incarichi di consulenza
 
 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.".
 2.  All'articolo  53,  comma  14,  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: "Le amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.".
 3.  All'articolo  53,  comma  16,  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "dati  raccolti" sono inserite le seguenti:   ",   adotta   le   relative   misure   di  pubblicita'  e trasparenza.".
 |  |  |  | Art. 34-bis (2) (( Autofinanziamento dei servizi anagrafici
 informatizzati del Ministero dell'interno ))
 
 ((  1.  All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati  nel  comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le modalita'   stabilite   dal   presente   comma,  la  quota  parte  da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 |  |  |  | Art. 34-ter (2) (( Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili ))
 
 ((  1.  All'articolo  1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))
 |  |  |  | Art. 34-quater (2) (( Controllo del costo del lavoro ))
 
 ((  1.  All'articolo  60  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti montani (UNCEM), per via telematica. ))
 |  |  |  | Art. 34-quinquies (2) (( Proroga dei trasferimenti ai sensi
 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 ))
 
 ((  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono   sostituite  dalle  seguenti:  "1°  gennaio  del  secondo  anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119  della  Costituzione".  Per  l'anno  2006  non  si applica quanto previsto  al  primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 |  |  |  | Art. 35 Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
 
 1.   All'articolo   74-quater  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di spettacolo ivi svolte.".
 2.  Nel  terzo  comma  dell'articolo  54 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o  l'inesattezza  delle  indicazioni  di cui al comma precedente sono desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.".
 3.  Nel  comma  1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni  immobili  ovvero  la costituzione o il trasferimento di diritti reali  di  godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi viene  desunta  sulla  base  del  valore  normale  dei predetti beni, determinato  ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi".
 4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n. 41, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
 5.  All'articolo  17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni  di  servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.".
 6.  Il  comma  precedente  si  applica  alle prestazioni effettuate successivamente  alla  data  di  autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
 7.  Al  decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti: "Articolo  10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione   annuale,   entro   il   termine   per  il  versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. Articolo  10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.".
 8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
 dai seguenti:
 "8)  le  locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
 proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
 destinate  a  parcheggio  di  veicoli,  per le quali gli strumenti
 urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,  e di
 fabbricati,  comprese  le pertinenze, le scorte e in genere i beni
 mobili  destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
 affittati;
 8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati  o di porzioni di fabbricato,
 escluse  quelle  effettuate,  entro  cinque  anni  dalla  data  di
 ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento, dalle imprese
 costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
 anche   tramite   imprese  appaltatrici,  gli  interventi  di  cui
 all'articolo  31,  primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5
 agosto 1978, n. 457;"; b) all'articolo  19-bis1,  comma  1,  lettera  i),  primo periodo, le
 parole "o la rivendita" sono soppresse; c) all'articolo 36, terzo comma, e' soppresso l'ultimo periodo; d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter e' soppresso.
 9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente,  in  relazione  al  mutato  regime  fiscale delle stesse, l'imposta  dovuta  per  effetto  della  rettifica di cui all'articolo 19-bis2  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  versata  in  tre rate annuali da corrispondere entro il termine  previsto  per  il  versamento  dell'acconto dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  29  dicembre  1990, n. 450. La prima rata e' versata  entro  il  27  dicembre  2006. Il debito puo' essere estinto anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti  dalle  liquidazioni  periodiche. Il mancato versamento di ogni  singola  rata  comporta  l'applicazione  dell'articolo  13  del decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
 10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40,  primo  comma,  secondo  periodo, del testo unico dell'imposta di registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  dopo  le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo  10,  numeri  8), 8-bis)" sono aggiunte le seguenti: ", non derivanti da contratti di locazione finanziaria,".
 11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b), dell'articolo  164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle  imposte  dirette,  e  al  comma  1,  lettera c), dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
 12.  All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo  comma  sono aggiunti i seguenti: "I  soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti    correnti   bancari   o   postali   ai   quali   affluiscono, obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle spese. I  compensi  in  denaro  per  l'esercizio  di arti e professioni sono riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche' mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.".
 13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: "5-bis.  Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello  Stato  la  sede  dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono  partecipazioni  di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma  1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono  controllate,  anche  indirettamente,  ai sensi dell'articolo
 2359,  comma  1,  del  codice  civile,  da  soggetti residenti nel
 territorio dello Stato; b) sono  amministrate  da  un  consiglio  di amministrazione, o altro
 organo   equivalente   di  gestione,  composto  in  prevalenza  di
 consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
 5-ter.  Ai  fini  della verifica della sussistenza del controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione esistente alla data di chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche  dei  voti  spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.".
 14.  La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma  ha effetto a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 15.  All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1. Agli effetti del
 presente  articolo  le  societa'  per  azioni,  in accomandita per
 azioni,  a  responsabilita'  limitata,  in  nome  collettivo  e in
 accomandita  semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo
 non  residenti,  con  stabile  organizzazione nel territorio dello
 Stato,  si  considerano,  salvo  prova contraria, non operativi se
 l'ammontare   complessivo   dei  ricavi,  degli  incrementi  delle
 rimanenze  e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti
 dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
 importi  che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei
 beni  indicati  nell'articolo  85,  comma 1, lettera c), del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, anche se
 costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie, aumentato del valore
 dei  crediti;  b)  il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
 costituite  da  beni  immobili  e  da  beni indicati nell'articolo
 8-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni,
 anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle
 altre   immobilizzazioni,   anche  in  locazione  finanziaria.  Le
 disposizioni  dei  precedenti  periodi  non  si  applicano:  1) ai
 soggetti  ai  quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto
 obbligo  di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
 soggetti  che  si  trovano  nel  primo periodo di imposta; 3) alle
 societa'  in  amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle
 societa'   ed   enti  i  cui  titoli  sono  negoziati  in  mercati
 regolamentati   italiani;  5)  alle  societa'  esercenti  pubblici
 servizi  di  trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci non
 inferiore a 100."; b) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente: "3. Fermo l'ordinario
 potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito
 per  le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1
 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
 all'ammontare     della     somma    degli    importi    derivanti
 dall'applicazione,  ai  valori  dei beni posseduti nell'esercizio,
 delle  seguenti  percentuali:  a)  l'1,50 per cento sul valore dei
 beni  indicati  nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento
 sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da
 beni  indicati  nell'articolo  8-bis,  comma  1,  lettera  a), del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
 successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
 per  cento  sul  valore  complessivo  delle altre immobilizzazioni
 anche  in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti
 possono  essere  computate  soltanto in diminuzione della parte di
 reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma."; c) il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Per le societa' e gli
 enti  non  operativi,  l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla
 dichiarazione  presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
 non  e'  ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire  oggetto  di
 compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma
 4-ter,  del  decreto-legge  14  marzo 1988, n. 70, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre
 periodi  di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo
 non  effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
 aggiunto  non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione
 delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e'
 ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai
 periodi di imposta successivi."; d) dopo  il  comma  4 e' inserito il seguente: "4-bis. In presenza di
 oggettive  situazioni  di  carattere  straordinario che hanno reso
 impossibile  il  conseguimento  dei  ricavi,  degli  incrementi di
 rimanenze  e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi
 del  presente  articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare
 le  operazioni  rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
 di  cui  al  comma  4,  la societa' interessata puo' richiedere la
 disapplicazione  delle  relative disposizioni antielusive ai sensi
 dell'articolo  37-bis,  comma  8, del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 600 del 1973.".
 16.  Le  disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 17.  All'articolo  172,  comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai sensi  del  comma  9,  le limitazioni del presente comma si applicano anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.".
 18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa' partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.
 19.  Nell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma  121  e' inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.".
 20.  La  disposizione  del comma precedente si applica in relazione alle  spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 21.  All'articolo  1  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 497:
 1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le parti hanno
 comunque   l'obbligo   di   indicare  nell'atto  il  corrispettivo
 pattuito.";
 2)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "del  20  per cento" sono
 sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; b) al  comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se viene
 occultato,  anche  in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte
 sono  dovute  sull'intero  importo di quest'ultimo e si applica la
 sanzione  amministrativa  dal  cinquanta  al cento per cento della
 differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al
 corrispettivo   dichiarato,   detratto  l'importo  della  sanzione
 eventualmente  irrogata  ai  sensi  dell'articolo  71 del medesimo
 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.".
 22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo  l'articolo 53 e' inserito il seguente: "53-bis (Attribuzioni
 e  poteri  degli  uffici).  - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui
 agli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
 possono  essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro,
 nonche'  delle  imposte  ipotecaria  e catastale di cui al decreto
 legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.". b) all'articolo  74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
 Per  le  violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo
 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 471.".
 25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo  3,  comma  7,  del decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248, di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante  ruolo  e  previa  autorizzazione  rilasciata  dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui  l'Agenzia  delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
 26.  Ai  medesimi  fini  previsti  dal comma precedente, gli agenti della  riscossione  possono altresi' accedere a tutti i restanti dati rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica, ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative certificazioni.
 27.  All'articolo  7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle   assicurazioni  che  erogano,  in  ragione  dei  contratti  di assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni legislative,  l'ammontare  delle  somme  liquidate,  la  causale  del predetto   versamento,  il  codice  fiscale  o  la  partita  IVA  del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini   della  quantificazione  della  somma  liquidata.  La  presente disposizione   si  applica  con  riferimento  alle  somme  erogate  a decorrere dal 1° ottobre 2006. Il  contenuto,  le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le  specifiche  tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
 28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il subappaltatore.
 29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
 30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma  28  non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
 31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
 32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
 33.  L'inosservanza  delle modalita' di pagamento previste al comma precedente  e'  punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni  di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il   servizio   affidati   non   sono  stati  correttamente  eseguiti dall'appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai fini della presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per la violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
 34.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione  ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi  conclusi  successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,  ai  soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di  attivita'  rilevanti  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e,  in  ogni  caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8  novembre  1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del   decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta' concesse agli operatori inadempienti.
 |  |  |  | Art. 36. Recupero di base imponibile
 
 1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernente i beni e servizi  soggetti  all'aliquota  del  10 per cento, sono soppresse le voci  di  cui  ai  numeri  62),  64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero  122)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "122)  prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso   domestico,   derivante   dall'utilizzo   di  fonti  energetiche rinnovabili;".
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917 e del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  un'area  e' da considerare fabbricabile se utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 3.  All'articolo  47,  comma  4,  del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre   1986,   n.  917,  le  parole:  "gli  utili  relativi  alla partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".
 4.  Le  disposizioni  del comma precedente si applicano a decorrere dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 5.  All'articolo  102,  comma  3, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "La misura stessa puo' essere elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;"  sono  sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due successivi;".
 6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera   b),  del  citato  testo  unico,  acquistati  nel  corso  di precedenti periodi di imposta.
 7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne costituiscono   pertinenza.   Il   costo   delle   predette  aree  e' quantificato  in  misura  pari  al  maggiore  tra  quello  esposto in bilancio  e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
 8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
 9.  All'articolo  115,  comma  3, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite  fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della  tassazione  per  trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.".
 10.  All'articolo  116,  comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: "del terzo" sono aggiunte le seguenti: "e del quarto".
 11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9 e 10 hanno effetto dal periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa' partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla predetta data.
 12.  All'articolo  84  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1)  dopo  le parole "primi tre periodi d'imposta" sono aggiunte le seguenti "dalla data di costituzione";
 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva";
 b) al comma 3, la lettera a) e' soppressa.
 13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come  modificato  dal  comma  12,  formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma  1  del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
 14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 15.  L'articolo  33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  abrogato.  Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati  e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 16.  All'articolo  116  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
 b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".
 17.  Le  disposizioni  del  comma  16  si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 18.  All'articolo  101,  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "lettere  a),  b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),".
 19.  Le  disposizioni  del  comma  18  si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 20.  All'articolo  93  del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato,  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso.
 21.  Le  disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 22.  Nel  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato, con decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  all'articolo  3,  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili   indicati   nell'articolo  10,  nonche'  delle  deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";
 b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
 23.  Nell'articolo  19  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso.
 24.  All'articolo  25,  comma  1,  primo  periodo,  del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono aggiunte le seguenti: "o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,".
 25.  All'articolo  51,  comma  2, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa.
 26.  La  disposizione  di cui al comma 28 si applica alle azioni la cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 27.  L'articolo  8  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  8  (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo  si  determina  sommando  i redditi di ogni categoria che concorrono   a   formarlo.   Non  concorrono  a  formare  il  reddito complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
 2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa' semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli confronti dei soci accomandatari.
 3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma  2  dell'articolo  84  e,  limitatamente  alle societa' in nome collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.".
 28.  Le  disposizioni  del  comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 29.  Nel  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 54:
 1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 "1-bis.  Concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
 a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 b)  sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,  anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 c)  i  beni  vengono  destinati  al consumo personale o familiare dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a  finalita'  estranee all'arte o professione.
 1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza, positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non ammortizzato.
 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.";
 2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Le  predette  spese  sono  integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.";
 b)  nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la  seguente:  "g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;".
 30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai  crediti  d'imposta  relativi  ai  redditi  di  cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
 31.  L'articolo  188  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
 32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
 33.  Sono  abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449;  l'articolo  11  della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
 34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ai fini dell'imposta sul reddito  delle  societa' per il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del  periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le  disposizioni  del  presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
 |  |  |  | Art. 36-bis (2) (( Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
 per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro ))
 
 ((  1.  Al  fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei   lavoratori  nel  settore  dell'edilizia,  nonche'  al  fine  di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed irregolare ed in attesa  dell'adozione  di  un  testo  unico in materia di sicurezza e salute   dei   lavoratori,   ferme   restando   le  attribuzioni  del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive  modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite   dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  salute  e sicurezza,  il  personale  ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  anche  su  segnalazione dell'Istituto nazionale della   previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  puo' adottare  il  provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri   edili   qualora   riscontri  l'impiego  di  personale  non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura  pari  o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente  occupati  nel  cantiere  ovvero  in  caso  di reiterate violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7  e  9  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.  I  competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione  del provvedimento di sospensione  al  fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  pubbliche amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche di durata pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un eventuale ulteriore periodo   di  tempo  non  inferiore  al  doppio  della  durata  della sospensione,  e  comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del   presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale predispongono le attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
 2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture
 o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento  del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
 nelle  ipotesi  di reiterate violazioni alla disciplina in materia
 di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo giornaliero e
 settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
 successive  modificazioni.  E' comunque fatta salva l'applicazione
 delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
 3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu' datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
 4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita' lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
 5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 6.   L'articolo  86,  comma  10-bis,  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis.  Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile,  i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo  9-bis,  comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  successive  modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
 7.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002, n. 12, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Ferma  restando
 l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste dalla normativa in
 vigore,  l'impiego  di lavoratori non risultanti dalle scritture o
 da  altra  documentazione  obbligatoria  e' altresi' punito con la
 sanzione  amministrativa  da  euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
 lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
 effettivo.  L'importo  delle  sanzioni  civili connesse all'omesso
 versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di
 cui  al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
 indipendentemente   dalla   durata  della  prestazione  lavorativa
 accertata."; b) il  comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della
 sanzione  amministrativa  di  cui al comma 3 provvede la Direzione
 provinciale  del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
 della  sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura di diffida di cui
 all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
 8.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto   1995,   n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita' contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le predette disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
 10.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,  dopo  le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella  pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
 11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo  2,  comma  26, della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
 12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le risorse destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63 milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
 |  |  |  | Art. 37 Disposizioni in tema di accertamento,
 semplificazione e altre misure di carattere finanziario
 
 1.  All'articolo  23,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni" sono inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore".
 2.  Con  effetto  dal  periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione  della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono abrogati; b) nel  comma  3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle
 seguenti: "al comma 1"; c) al  comma  4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite dalle
 seguenti: "del comma 1".
 3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di  presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle risultanze  degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato  entro  il  predetto  termine,  alle  condizioni  e con le modalita' ivi previste.
 4.  All'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: a) al  sesto  comma,  dopo  le  parole: "1.500 euro" sono aggiunte le
 seguenti:  ";  l'esistenza  dei  rapporti, nonche' la natura degli
 stessi  sono  comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in
 apposita  sezione,  con  l'indicazione  dei  dati  anagrafici  dei
 titolari, compreso il codice fiscale"; b) all'undicesimo   comma,   terzo   periodo,  dopo  le  parole:  "Le
 rilevazioni  e  le  evidenziazioni"  sono aggiunte le seguenti: ",
 nonche'  le  comunicazioni"  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo:  "Le  informazioni  comunicate sono altresi' utilizzabili
 per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo.".
 5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare  ai  sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le   specifiche   tecniche,   le   modalita'  ed  i  termini  per  la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai  rapporti  posti  in  essere  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2001, ancorche'   cessati,  nonche'  per  l'aggiornamento  periodico  delle medesime informazioni.
 6.  All'articolo  10  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1:
 1.  dopo  le parole: "Se viene omessa la trasmissione" aggiungere:
 "dei dati, delle notizie e";
 2.  le  parole:  "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai
 sensi  dell'articolo  32,  primo  comma, numero 7, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e 51,
 secondo   comma,  numero  7,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; b) dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il seguente: "1-bis. La sanzione
 prevista  al  comma  1  si  applica  nel  caso di violazione degli
 obblighi  di  comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma,
 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
 605.".
 7.  All'articolo  8,  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione del soggetto" e' aggiunta la seguente: "ovvero".
 8.  In  attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica,  all'articolo  8-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: a) dopo  il  comma  4 e' inserito il seguente: "4-bis. Entro sessanta
 giorni   dal   termine   previsto   per   la  presentazione  della
 comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
 l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
 nell'anno  cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione
 al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA
 da    cui    sono    effettuati   acquisti   rilevanti   ai   fini
 dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto. Per ciascun
 soggetto  sono  indicati il codice fiscale e l'importo complessivo
 delle  operazioni  effettuate,  al  netto  delle  relative note di
 variazione,  con  la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta,
 nonche'  dell'importo  delle operazioni non imponibili e di quelle
 esenti.   Con   provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
 entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
 a)  sono  individuati  gli  elementi informativi da indicare negli
 elenchi  previsti  dal presente comma, nonche' le modalita' per la
 presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
 b)  il  termine  di  cui  al primo periodo del presente comma puo'
 essere  differito  per  esigenze di natura esclusivamente tecnica,
 ovvero  relativamente  a  particolari  tipologie  di contribuenti,
 anche   in   considerazione   della   dimensione   dei   dati   da
 trasmettere."; b) il  comma  6 e' sostituito dal seguente: "6. Per l'omissione della
 comunicazione  ovvero  degli  elenchi,  nonche'  per l'invio degli
 stessi  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  si applicano le
 disposizioni  previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
 dicembre 1997, n. 471.".
 9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
 10.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  1,  comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio"
 sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 gennaio"; inoltre, dopo le
 parole  "non  coincidente  con  l'anno  solare,"  sono inserite le
 seguenti:  "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
 2,"; b) all'articolo 2:
 1.  al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero
 in  via  telematica  entro  il  31  ottobre" sono sostituite dalle
 seguenti:  "tra  il  1°  maggio  ed  il  30  giugno  ovvero in via
 telematica entro il 31 luglio";
 2. al comma 2 le parole : "di cui all'articolo 3:" sono sostituite
 dalle  seguenti:  "di  cui all'articolo 3 in via telematica, entro
 l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a quello di chiusura
 del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b); c) all'articolo 3:
 1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
 2.  al  comma  2,  primo  periodo,  sono soppresse le parole: "con
 esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo
 periodo  un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in
 fine  al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei
 parametri";
 3.  al  comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono,
 sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi"; d) all'articolo 4:
 1.  al  comma  3-bis  le  parole:  "entro  il  30  settembre" sono
 sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
 2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite
 dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
 3.  al  comma  6-quater  le  parole:  "entro  il  15  marzo"  sono
 sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio"; e) all'articolo 5:
 1.  al  comma  1  le  parole:  ", per il tramite di una banca o un
 ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno del decimo mese
 successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse;
 2.  al  comma  4  le  parole:  "del  decimo" sono sostituite dalle
 seguenti: "del settimo"; f) all'articolo  5-bis  ",  per  il tramite di una banca o un ufficio
 postale,  ovvero  entro  l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque
 ricorrano, sono soppresse; g) all'articolo   8,   comma  1,  le  parole:  "ovvero,  in  caso  di
 presentazione  in  via  telematica, entro il 31 ottobre di ciascun
 anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".
 11.  All'articolo  17,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica  7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16".
 12.  Al  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  13,  comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno" sono
 sostituite dalle seguenti: "mese di maggio"; b) all'articolo  16,  comma  1,  lettera  c), le parole: "entro il 20
 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio"; c) all'articolo  17,  comma  1,  lettera  c), le parole: "entro il 20
 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".
 13.  All'articolo  10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno" e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre".
 14.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
 15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: "Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone   fisiche   esercenti   attivita'   commerciali,  agricole  e professionali  che,  nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in  caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di  non  effettuare  cessioni  all'esportazione,  sono  esonerati dal versamento  dell'imposta  e  da tutti gli altri obblighi previsti dal presente  decreto,  ad  eccezione  degli obblighi di numerazione e di conservazione  delle  fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. 2.  I  soggetti  di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono  di  regimi  speciali  di  determinazione  dell'imposta,  i soggetti non residenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni  di  fabbricato,  di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale  di  cui  al  comma  15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA. 6.  I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni,  ritengono  di  versare  nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 35. 7.  I  soggetti  che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,  valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta operata.  Trascorso  il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. La revoca  e'  comunicata  con  le  stesse  modalita' dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso. 8.  L'applicazione  del  regime  di  franchigia comporta la rettifica della  detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si  applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario  dell'imposta.  In relazione al mutato regime fiscale delle stesse,   l'imposta   dovuta  per  effetto  della  rettifica  di  cui all'articolo  19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro  il  termine  previsto  per il versamento del saldo a decorrere dall'anno  nel  quale  e'  intervenuta  la modifica. La prima rata e' versata  entro  il  27  dicembre  2006. Il debito puo' essere estinto anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti   risultanti   dalle   liquidazioni  periodiche.  Il  mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 9.  Nell'ultima  dichiarazione  annuale in cui l'imposta e' applicata nei  modi  ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle  operazioni  indicate  nell'ultimo  comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 10.  Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza  detraibile  emergente  dall'ultima dichiarazione annuale IVA  presentata  dai  soggetti  di  cui  al  comma 1 e' utilizzata in compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 11.  I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta,  che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 12.  I  soggetti  ai  quali  si  applica  il regime fiscale di cui al presente   articolo  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 13.  I  contribuenti  in regime di franchigia possono farsi assistere negli  adempimenti  tributari  dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale. In tal caso devono  munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata di accessori  idonei,  da  utilizzare  per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il  contribuente  e'  assoggettato  alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a  decorrere  dall'anno  solare successivo a quello in cui risulta
 superato uno dei limiti di cui al comma 1; b) a  decorrere  dallo  stesso  anno solare in cui il volume d'affari
 dichiarato  dal  contribuente o rettificato dall'ufficio supera il
 limite  di  cui  al  comma  1  del  cinquanta per cento del limite
 stesso;   in   tal   caso   sara'  dovuta  l'imposta  relativa  ai
 corrispettivi  delle  operazioni imponibili effettuate nell'intero
 anno  solare,  salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
 acquisti relativi al medesimo periodo. 15.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime  ordinario,  i  termini  e  le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.".
 16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  dopo  le  parole  "Stato membro", sono aggiunte le seguenti "nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime  di  franchigia  di  cui  all'articolo  32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
 17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 18.  All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato alla esecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche' all'eventuale  preventiva  effettuazione  di  accessi  nel  luogo  di esercizio   dell'attivita',   avvalendosi  dei  poteri  previsti  dal presente decreto. 15-ter.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione
 di inizio di attivita'; b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di
 partita  IVA  e' subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o
 di fidejussione bancaria; c) modalita'  per  la temporanea attribuzione di un numero di partita
 IVA  provvisorio,  utilizzabile  esclusivamente  per l'acquisto di
 beni  e  servizi,  esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del
 decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.".
 19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di  attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
 20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza programmano specifici  controlli  mirati,  relativi  ai  contribuenti ai quali e' attribuito  il  numero  di  partita  IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
 21.  In  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di ridurre gli adempimenti  dei  contribuenti,  le  camere  di commercio, industria, artigianato  ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri  per  lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie   contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e cancellazione,  di  cui  alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative  a  singole  unita'  locali,  nonche'  i dati dei bilanci di esercizio depositati.
 22.  Fino  alla  realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli   atti   in  formato  elettronico  elaborabile,  le  camere  di commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno  le informazioni  di  cui  al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
 23.  Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  stabiliti i termini e le modalita'  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche del formato  dei  dati.  La  prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
 24.  All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito il seguente: "In  caso  di  violazione  che  comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo  331  del  codice di procedura penale per uno dei reati previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui  ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.".
 25.  All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "In  caso  di  violazione  che  comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo  331  del  codice di procedura penale per uno dei reati previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui  ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.".
 26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  24  e  25 si applicano a decorrere  dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore  del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo  e  secondo  comma  dell'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 27. All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo  la  lettera  b)  del  primo  comma  e' aggiunta la seguente:
 "b-bis)  se  il  consegnatario  non e' il destinatario dell'atto o
 dell'avviso,  il  messo  consegna o deposita la copia dell'atto da
 notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
 numero   cronologico   della  notificazione,  dandone  atto  nella
 relazione  in  calce  all'originale e alla copia dell'atto stesso.
 Sulla  busta  non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
 desumersi   il   contenuto   dell'atto.   Il   consegnatario  deve
 sottoscrivere  una  ricevuta  e il messo da' notizia dell'avvenuta
 notificazione   dell'atto   o  dell'avviso,  a  mezzo  di  lettera
 raccomandata;"; b) nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: "l'avviso del
 deposito  prescritto  dall'articolo  140  del  codice di procedura
 civile"   sono   aggiunte  le  seguenti:  ",  in  busta  chiusa  e
 sigillata,"; c) dopo  la  lettera  e)  del  primo  comma  e' inserita la seguente:
 "e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello
 Stato  e  non  vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
 che  non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
 competente  ufficio  locale,  con  le modalita' di cui alla stessa
 lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
 degli  altri  atti  che  lo  riguardano; salvo il caso di consegna
 dell'atto  o  dell'avviso  in mani proprie, la notificazione degli
 avvisi  o  degli  atti  e' eseguita mediante spedizione a mezzo di
 lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"; d) il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'elezione di
 domicilio  non  risultante  dalla dichiarazione annuale ha effetto
 dal   trentesimo   giorno   successivo  a  quello  della  data  di
 ricevimento  delle  comunicazioni previste alla lettera d) ed alla
 lettera e-bis) del comma precedente."; e) al  terzo  comma  le parole: "dal sessantesimo giorno successivo a
 quello  dell'avvenuta variazione anagrafica" sono sostituite dalle
 seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
 variazione anagrafica"; f) dopo   il   terzo   comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualunque
 notificazione  a  mezzo  del  servizio  postale si considera fatta
 nella  data  della  spedizione;  i  termini che hanno inizio dalla
 notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.".
 28.  Nell'articolo  16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "con avviso di ricevimento" sono
 inserite  le  seguenti:  ",  sul  plico  non  sono apposti segni o
 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso."; b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  "con avviso di ricevimento" sono
 inserite  le  seguenti:  ",  sul  plico  non  sono apposti segni o
 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,".
 29.  Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  258 euro a 2065 euro la mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei poteri  di  cui  all'articolo  2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non  veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
 30.  Per  la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma  precedente  si  applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 31.  All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' gli organi  giurisdizionali,  requirenti  e  giudicanti, penali, civili e amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi  di  polizia giudiziaria".
 32.  All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  numero  4), dopo le parole: "nei loro confronti" sono aggiunte
 le  seguenti:  "nonche'  nei confronti di altri contribuenti con i
 quali abbiano intrattenuto rapporti"; b) al  numero  8),  le parole: "nei confronti di clienti, fornitori e
 prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati" sono
 sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento,
 nei  confronti  di  loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro
 autonomo".
 33.  I  soggetti  di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo  1,  comma  429,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono  telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per  ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
 34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  e  i  termini  per la trasmissione telematica  delle  informazioni,  nel quadro delle regole tecniche di cui  agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005,  comprese  quelle  previste  dall'articolo  24  del decreto del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono  sostituiti  dalla  trasmissione  telematica  di  cui  al  comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
 35.   E'   soppresso   l'obbligo   di  certificazione  fiscale  dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
 36.   Salva   l'applicazione   delle  disposizioni  concernenti  le violazioni  degli  obblighi  di  registrazione e quelli relativi alla contabilita',  il  mancato  adempimento  degli  obblighi previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
 37.  Le  disposizioni  di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
 38.  All'articolo  67,  comma  1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  29  dicembre  1986,  n.  917,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "o donazione" sono soppresse; b) in  fine,  e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione a
 titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti per donazione, il predetto
 periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
 donante".
 39.  Nell'articolo  68,  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto il seguente:  "Per  gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti  per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.".
 40.  La  lettera  a)  dell'articolo  25,  comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla   seguente:   "a)   del  terzo  anno  successivo  a  quello  di presentazione  della  dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del versamento  dell'unica  o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui  la  dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo  36-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di  presentazione  della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme  che  risultano  dovute  ai  sensi  degli  articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;".
 41.  Nel  comma  1  degli  articoli  19  e 20 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo   le   maggiori   imposte   dovute  ovvero  rimborsando  quelle spettanti".
 42.  All'articolo  2  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: a) al  comma  1  le  parole  ", entro il 31 dicembre del secondo anno
 successivo  a  quello  di  presentazione della dichiarazione" sono
 soppresse; b) e' abrogato il comma 1-bis.
 43.  Per  le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre  indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti ivi indicate,  e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del  medesimo  decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino  al  31  dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla  comunicazione  di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre   2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di  rimborsi,  se l'imposta  rispettivamente  a debito o a credito e' inferiore a cento euro.
 44.  La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti alle iscrizioni  a  ruolo  previste  dagli  articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa  alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)  e  b)  del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, nei confronti  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
 45.  All'articolo  103,  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel  primo  periodo,  le  parole  "a  un  terzo  del  costo"  sono
 sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo"; b) nel  secondo  periodo,  le  parole  "un  decimo  del  costo"  sono
 sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".
 46.  Le  disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai  brevetti  industriali,  la  disposizione  del  comma  precedente, lettera  a),  si  applica  limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
 47.  All'articolo  109,  comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  il  secondo  periodo  della  lettera b) e' sostituito  dal  seguente:  "Gli  ammortamenti  dei  beni materiali e immateriali,  le  altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi contratti  imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in un apposito  prospetto  della  dichiarazione  dei redditi e' indicato il loro  importo  complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.".
 48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi  e  ricerche  di  sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto.
 49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA  sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui  all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.   241,   e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed  alle  casse previdenziali  di  cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
 50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in  nessun  caso  interessi  ai  sensi  dell'articolo 1283 del codice civile.
 51.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499  da  518,  nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 52.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo 67 del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo di" sono soppresse.
 53.   A   decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili  (ICI),  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, ovvero della comunicazione prevista  dall'articolo  59,  comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo  15  dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
 54.  In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal  decreto  legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione  della  base  dei  dati  catastali gestita dall'Agenzia del territorio   deve  essere  assicurata  entro  il  31  dicembre  2006. Relativamente  alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico  per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
 55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede di  dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed e' versata con le  modalita'  del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sentita  la  conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
 56.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora  le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi  diritto,  dopo  un  intervallo  di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di  abbattimento  da  applicare  dovranno essere quelli pubblicati in epoca  immediatamente  successiva alla data della valutazione stessa, al  fine  di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in  opzione  sia  effettivamente  corrispondente  in termini reali ai valori  di  mercato  del  mese  di  ottobre  2001.  I coefficienti di abbattimento  sono  calcolati  e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.".
 57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei  decreti  legislativi  di recepimento della direttiva 2003/123/CE del  Consiglio  del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE,  concernente  il  regime  fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno  2008,  ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede,  per  l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che,  a  tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso all'entrata del bilancio   dello   Stato,   per   gli  anni  2007  e  2008,  mediante corrispondente  riduzione  della  predetta autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  16  aprile  1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 38 Misure di contrasto del gioco illegale
 
 1.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, nonche'  di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con regolamenti emanati  ai  sensi  dell'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione
 diretta tra i singoli giocatori; b) i  giochi  di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali
 il  risultato  dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento
 aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica
 e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; c) le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita aventi come attivita'
 principale  la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
 Sono   punti  di  vendita  aventi  come  attivita'  principale  la
 commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici le agenzie di
 scommessa,  le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco
 di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
 29,  nonche'  gli ulteriori punti di vendita aventi come attivita'
 principale  la  commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
 di cui ai commi 2 e 4.
 2.  L'articolo  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione,  tra  i  giochi  su  eventi  diversi  dalle  corse dei
 cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi
 diversi  dalle  corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
 sportiva,   del   concorso   pronostici  denominato  totip,  delle
 scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
 dicembre  2004,  n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
 basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita'  di  raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse
 dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
 gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
 di  Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e
 anche  degli  operatori  di  altri  Stati, solo se in possesso dei
 requisiti  di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato; c) esercizio  della  raccolta  tramite  punti  di vendita aventi come
 attivita'  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
 pubblici  e  punti  di vendita aventi come attivita' accessoria la
 commercializzazione  dei  prodotti  di gioco pubblici; ai punti di
 vendita  aventi  come  attivita' principale la commercializzazione
 dei  prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
 l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita
 non  inferiore  a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come
 attivita'  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
 pubblici; e) determinazione  del numero massimo dei punti di vendita per comune
 in  proporzione  agli  abitanti  e  in considerazione dei punti di
 vendita gia' assegnati; f) localizzazione   dei   punti  di  vendita  aventi  come  attivita'
 principale  la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
 nei  comuni  con  piu'  di  200.000  abitanti  a  una distanza non
 inferiore  ad  800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
 comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a
 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione   dei   punti  di  vendita  aventi  come  attivita'
 accessoria  la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
 nei  comuni  con  piu'  di  200.000  abitanti  a  una distanza non
 inferiore  a  400  metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
 comuni  con  meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore
 ad   800   metri  dai  punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza
 pregiudizio  dei  punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
 2006,  si  effettui  la  raccolta  dei concorsi pronostici su base
 sportiva; h) aggiudicazione  dei punti di vendita previa effettuazione di una o
 piu'  procedure  aperte  a tutti gli operatori, la cui base d'asta
 non  puo'  essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto
 di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione
 dei  prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per
 ogni   punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
 commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione   della   possibilita'  di  raccogliere  il  gioco  a
 distanza,  ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
 previo  versamento  di  un  corrispettivo  non  inferiore  a  euro
 duecentomila; j) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei concessionari
 della  raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse   dei   cavalli   disciplinate   dal  decreto  del  Ministro
 dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".
 3.  All'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: "3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: i. nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei dodici mesi precedenti
 derivante  dalle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse  dei  cavalli  sia  superiore a 1.850 milioni di euro, nella
 misura  del  3  per  cento  per ciascuna scommessa composta fino a
 sette  eventi  e  per  le  scommesse  con modalita' di interazione
 diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; ii. nel  caso  in  cui  il movimento netto dei dodici mesi precedenti
 derivante  dalle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse  dei  cavalli  sia  superiore a 2.150 milioni di euro, nella
 misura  del  3  per  cento  per ciascuna scommessa composta fino a
 sette  eventi  e  per  le  scommesse  con modalita' di interazione
 diretta  tra  i  singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento
 per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; iii.  nel  caso  in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
 derivante  dalle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse  dei  cavalli  sia  superiore a 2.500 milioni di euro, nella
 misura  del  3  per  cento  per ciascuna scommessa composta fino a
 sette  eventi  e  per  le  scommesse  con modalita' di interazione
 diretta  tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; iv. nel  caso  in  cui  il movimento netto dei dodici mesi precedenti
 derivante  dalle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse  dei  cavalli  sia  superiore a 3.000 milioni di euro, nella
 misura  del  2,5  per cento per ciascuna scommessa composta fino a
 sette  eventi  e  per  le  scommesse  con modalita' di interazione
 diretta  tra  i  singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento
 per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; v. nel  caso  in  cui  il  movimento netto dei dodici mesi precedenti
 derivante  dalle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle
 corse  dei  cavalli  sia  superiore a 3.500 milioni di euro, nella
 misura  del  2  per  cento  per ciascuna scommessa composta fino a
 sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra
 i  singoli  giocatori;  nella  misura del 5 per cento per ciascuna
 scommessa composta da piu' di sette eventi;".
 4.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, nonche'  di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei   monopoli  di  Stato,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'  di distribuzione  del  gioco  su  base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione,  tra  i  giochi  su  base  ippica,  delle  scommesse a
 totalizzatore  ed  a  quota  fissa  sulle  corse  dei cavalli, dei
 concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  del concorso pronostici
 denominato  totip,  delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1,
 comma  498,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni
 ulteriore gioco pubblico; b) possibilita'  di  raccolta del gioco su base ippica da parte degli
 operatori  che  esercitano  la  raccolta di gioco presso uno Stato
 membro  dell'Unione  europea,  degli  operatori  di  Stati  membri
 dell'Associazione  europea  per  il  libero scambio, e anche degli
 operatori  di  altri  Stati,  solo se in possesso dei requisiti di
 affidabilita'  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
 di Stato; c) esercizio  della  raccolta  tramite  punti  di vendita aventi come
 attivita'  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
 pubblici  e  punti  di vendita aventi come attivita' accessoria la
 commercializzazione  dei  prodotti  di gioco pubblici; ai punti di
 vendita  aventi  come  attivita' principale la commercializzazione
 dei  prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
 l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita
 non  inferiore  a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come
 attivita'  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
 pubblici; e) determinazione  del  numero  massimo  dei  punti  di  vendita  per
 provincia  aventi come attivita' principale la commercializzazione
 dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in considerazione dei punti di
 vendita gia' assegnati; f) localizzazione   dei   punti  di  vendita  aventi  come  attivita'
 principale  la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
 nei  comuni  con  piu'  di  200.000  abitanti  a  una distanza non
 inferiore  a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
 comuni  con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore
 a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione   dei   punti  di  vendita  aventi  come  attivita'
 accessoria  la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
 nei  comuni  con  piu'  di  200.000  abitanti,  a una distanza non
 inferiore  a  400  metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
 comuni  con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore
 a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio
 dei  punti  di  vendita  in  cui, alla data del 30 giugno 2006, si
 effettui  la  raccolta  del  concorso pronostici denominato totip,
 ovvero  delle  scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,
 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o
 piu'  procedure  aperte  a tutti gli operatori, la cui base d'asta
 non  puo'  essere  inferiore  ad euro trentamila per ogni punto di
 vendita  avente  come  attivita' principale la commercializzazione
 dei  prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per
 ogni   punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
 commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione   della   possibilita'  di  raccogliere  il  gioco  a
 distanza,  ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro,
 previo  il  versamento  di  un  corrispettivo non inferiore a euro
 duecentomila; j) definizione  delle  modalita'  di  salvaguardia  dei concessionari
 della  raccolta  di  scommesse  ippiche  di  cui  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
 5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "6.  Il  numero  massimo  di  apparecchi  da  intrattenimento  di cui all'articolo  110,  commi  6  e  7,  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il locale e la superficie degli stessi.".
 6.  Nei  casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,  concorsi o scommesse rilasciate   dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di notifica   del   provvedimento   di   sospensione  delle  licenze  od autorizzazioni  stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei  contratti  in  ragione  dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi, concorsi o scommesse.
 7.  All'articolo  110,  comma  6, lettera a), del testo unico delle leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche" sono soppresse.
 8.  All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 530:
 1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a
 decorrere dal 1° gennaio 2007";
 2.  alla  lettera  c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere
 dal 1° gennaio 2007,"; b) al  comma  531,  le parole: "1° luglio 2006" sono sostituite dalle
 seguenti: "1° gennaio 2007".
 |  |  |  | Art. 39 Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
 
 1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
 "2-bis.  L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  si  intende applicabile  alle  attivita'  indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.".
 |  |  |  | Art. 39-bis (2) (( Disposizioni in materia di rimborsi elettorali ))
 
 ((  1.  All'articolo  1  della  legge  3  giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente: "1-bis. Specifiche
 disposizioni  sono  previste  dal  comma  5-bis per il rimborso da
 attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese
 sostenute  per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero,
 di  cui  all'articolo  48 della Costituzione, per l'elezione delle
 Camere"; b) al  comma  4,  le  parole:  "lire  mille"  sono  sostituite  dalle
 seguenti:  "un  euro"  e  le  parole: "lire 5 miliardi annue" sono
 sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui"; c) dopo  il  comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per il rimborso
 previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le
 elezioni  nella  circoscrizione  Estero, i fondi di cui al comma 5
 relativi,  rispettivamente,  al  Senato  della  Repubblica  e alla
 Camera  dei  deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
 cento  del  loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di
 cui  al  precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della
 circoscrizione  Estero in proporzione alla rispettiva popolazione.
 La  quota  spettante  a  ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le
 liste  di  candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito
 della  ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le
 liste  che  abbiano  ottenuto  almeno  un  candidato  eletto nella
 ripartizione  o  che  abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei
 voti  validamente  espressi nell'ambito della ripartizione stessa.
 Si  applicano  le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15
 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."; d) al  comma  6,  le  parole:  "commi  1  e  4" sono sostituite dalle
 seguenti:  "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio
 di  ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al
 comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio
 dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria".
 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le  parole:  "fondi  medesimi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad eccezione  degli  importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,".
 3.  All'articolo  9  della  legge  10  dicembre  1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da
 assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si provvede   per   l'anno   2006,   mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 40 Copertura finanziaria
 
 1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni  di  euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007  e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 40-bis (2) (( Norma transitoria ))
 
 ((  1.  Gli  atti  ed  i  contratti,  pubblici  e privati, emanati, stipulati  o  comunque  posti  in  essere  nello  stesso giorno della pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  in applicazione  ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata  dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si  considerano  entrate  in  vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
 |  |  |  | Art. 41 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 luglio 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | Elenco n. 1 (previsto dall'art. 25, comma 1)
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 |  |  |  |  |