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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1° novembre  2005  e  scadenza 1° novembre 2012, tredicesima e quattordicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sui  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento dei Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto dei Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 21 giugno  2006  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti  i  propri  decreti  in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio,  27  marzo, 21 aprile e 22 maggio 2006 con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle prime dodici tranches dei certificati di credito   del  Tesoro  con  godimento  1° novembre  2005  e  scadenza 1° novembre 2012;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre   l'emissione   di  una  tredicesima  tranche  dei  predetti certificati di credito del Tesoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una tredicesima tranche dei certificati di credito   del  Tesoro  con  godimento  1° novembre  2005  e  scadenza 1° novembre  2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di  euro,  di  cui  al  decreto del 23 dicembre 2005, altresi' citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.
 La  prima  cedola  dei  certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 |  |  |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli  9  e  10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazioe.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 11,  12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente    articolo,    avra'   inizio   il   collocamento   della quattordicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale indicato all'art. 1 del presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi dell'art.   3  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale 13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta   della   tredicesima   tranche  con  almeno  una  richiesta effettuata  ad  un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche  supplementare  verra'  assegnata  con  le modalita' indicate negli  articoli 14  e  15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto  applicabili,  e  verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato  nell'asta  relativa  alla  tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 3 luglio  2006,  al  prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  d'interesse  lordi  per  sessantatre  giorni. A tal fine, la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 luglio 2006.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico  al  capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
 L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9537  (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del  citato  decreto  del  23 dicembre  2005, sara' scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 giugno 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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